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RIPARTIZIONE SPESE PROPRIETARIO ED INQUILINO

Scarica le tabelle per sapere chi deve sostenere una data spesa, inquilino (conduttore) o proprietario (locatore)?

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COMUNICAZIONI

Scarica i modelli di tutte le diverse comunicazioni relative alle locazioni: adeguamento canone, aggiornamento istat, cessione contratto, ricevuta affitto, prelazione, comunicazione vendita immobile, convocazione assemblea, comunicazione antiterrorismo alla questura...

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AGGIORNAMENTI ISTAT - INTERSSI LEGALI - TASSI

Consulta le tabelle con l'ammontare degli aggiornamenti ISTAT, degli interessi legali e dei tassi ufficiali...

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TASSAZIONE ED AGEVOLAZIONI

Come viene tassato il reddito da locazioni (Tassazione ordinaria o "Cedolare Secca") e quali sono le agevolazioni previste per il locatore e il conduttore...

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NOZIONI GENERALI
 
LE TIPOLOGIE DI CONTRATTI

Per legge i contratti di locazione per uso abitativo possono essere soltanto di due tipi:
1) con un canone libero (pattuito tra le parti) e una durata fissa di quattro anni rinnovabili per altri quattro.
2) predisposto dalle associazioni di proprietari e inquilini, con canone calmierato e una durata fissata a tre anni rinnovabili per altri due.
Per le locazioni di durata transitoria, invece, sono previsti contratti della durata da uno a diciotto mesi. Per gli studenti, da sei mesi a tre anni, anche questi concordati dalle organizzazioni.

CONTATTO “LIBERO” 4+4 ANNI
Questo contratto deve avere una durata non inferiore a 4 anni, terminati i quali si rinnoverà automaticamente per altri quattro, a meno che il proprietario non decida di dare disdetta (ovviamente nei tempi previsti) per una delle motivazioni previste dal codice civile. Il mancato rispetto del motivo della disdetta da diritto al conduttore un risarcimento danni.
Alla scadenza del secondo quadriennio si può procedere così:

- rinnovare le condizioni del contratto (ad es. aumentando il canone);
- rinunciare al rinnovo.
Tale intenzione si deve comunicare alla controparte con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, nei tempi previsti dal contratto prima della scadenza. In mancanza di comunicazione, il contratto si rinnova tacitamente alle vecchie condizioni per un altro quadriennio.

CONTRATTO “CONCORDATO” 3+2 ANNI

In alternativa al contratto “Libero”, le parti possono stipulare il contratto di locazione “Concordato” definendo la misura del canone e la durata del contratto sulla base di accordi stabiliti dalle organizzazioni di inquilini e proprietari alla presenza del ministro dei Lavori Pubblici.
Questa tipologia contrattuale non può avere durata inferiore ai tre anni. Alla prima scadenza del contratto, se le parti non si accordano per il rinnovo, il contratto è prorogato per altri 2 anni, salvo la possibilità di disdetta per una delle motivazioni previste dal codice civile come per i contratti a canone “libero”. Scaduti anche gli ultimi due anni, il contratto è rinnovato tacitamente se non disdettato a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno. Se desiderate stipulare un contratto a canone concordato, dovrete utilizzare i modelli di contratti depositati presso i comuni, insieme agli accordi territoriali. Tali modelli non potranno essere modificati se non nelle parti previste.

AFFITTI TEMPORANEI
Per uso temporaneo, si può affittare l’appartamento solo alle condizioni concordate tra le associazioni di categorie: per esigenze temporanee di diversa natura e quella per motivi di studio.
Questi contratti, non possono avere una durata temporale inferiore al mese e superiore a diciotto.
Fanno eccezione i contratti di locazione per studenti universitari fuori sede che hanno una durata minima di 6 mesi e massima di 3 anni e possono essere intestati sia da singoli studenti sia da gruppi. Se desiderate stipulare un contratto a canone concordato, dovrete utilizzare i modelli di contratti depositati presso i comuni, insieme agli accordi territoriali. Tali modelli non potranno essere modificati se non nelle parti previste.

OBBLIGHI DEI CONTRATTI DI LOCAZIONE

REGISTRAZIONE DEI CONTRATTI
Tutti i contratti di locazione devono essere registrati presso l'ufficio dei registri immobiliari entro 30 giorni dalla data firma, tranne quelli di durata inferiore ai 30 giorni in un anno.
- Attualmente l'aliquota per l'imposta di registro è pari al 2% del canone annuo (escluse le spese condominiali, perché siano evidenziate a parte nel contratto). Questa è l’attuale percentuale, ma non si escludono future variazioni a causa di qualche legge finanziaria.
- E’ possibile pagare l'imposta di registro con un unico versamento anche per gli anni successivi al primo risparmiando il 50% dell’interesse legale moltiplicato per il numero di anni che si registrano. (questo lo sconsigliamo in quanto se l’inquilino da disdetta prima della naturale scadenza avremo versato inutili imposte).
- La richiesta di registrazione può essere fatta solo dal proprietario o da un suo delegato ed il pagamento dell'imposta spetta in parti uguali a locatore e conduttore.
Per la registrazione sono necessarie due copie del contratto firmate in originale ed una marca da bollo per contratto ogni 4 facciate o 100 righe. L'ufficio fornisce alcuni moduli da compilare ed il versamento dell'imposta può essere effettuato in banca tramite modello F23.

COMUNICAZIONE ALLA QUESTURA

Denuncia di cessione fabbricato presso la questura del comune ove è sito l’immobile locato entro 48 ore dalla consegna delle chiavi. Anche il minimo ritardo è causa di multe salatissime. I moduli si procurano direttamente alla questura e vanno consegnati in duplice copia corredati degli estremi del documento di identità (triplice se l'inquilino è straniero allegando il permesso di soggiorno).

Grazie a questa denuncia se il vostro inquilino è un terrorista, non sarete considerati complici.

 
 

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