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LEGGE SUI FALLIMENTI

E' stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 155 del 6 luglio 2005 il decreto legislativo 20 giugno 2005, n. 122 concernente "Disposizioni per la tutela dei diritti patrimoniali degli acquirenti di immobili da costruire, a norma della legge 2 agosto 2004, n. 210".

Il provvedimento, in vigore dal 21 luglio 2005, č finalizzato a tutelare i diritti patrimoniali degli acquirenti di immobili per i quali sia stato chiesto il permesso di costruire (e che siano ancora da edificare) o la cui costruzione non sia ancora ultimata ovvero siano in attesa del rilascio del certificato di agibilitą.

Si tratta di una disciplina a tutela di tutti i promissari acquirenti, di chi abbia acquistato un immobile ancora da costruire, di chi abbia stipulato un contratto (compreso quello di leasing) che consenta il trasferimento della proprietą o della titolaritą di un diritto reale di godimento su un immobile da costruire. La tutela riguarda anche chi, sebbene non socio, abbia assunto obbligazioni con una cooperativa edilizia per ottenere l'assegnazione in proprietą di un immobile da costruire.

Fra gli strumenti di tutela viene previsto l'obbligo di fideiussione a particolari condizioni e di assicurazione del costruttore promittente, specifici contenuti obbligatori del contratto preliminare, taluni limiti all'esperibilitą dell'azione revocatoria fallimentare, l'istituzione di un Fondo di solidarietą per gli acquirenti di beni immobili da costruire che abbiano subito una perdita a seguito dell'assoggettamento del costruttore a procedure che implicano una situazione di crisi.

Il provvedimento, che attua la delega contenuta nell'art.1 della legge 210/2004, era stato approvato in via definitiva dal Governo il 10 giugno 2005.

 La legge n. 210 del 2 agosto 2004 "Delega al Governo per la tutela dei diritti patrimoniali degli acquirenti di immobili da costruire" č stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 13 agosto 2004.

Questa legge, approvata all'unanimitą dalla Camera dei deputati lo scorso 21 luglio 2004, č molto importante per la tutela del risparmio dei cittadini e si ispira, peraltro, al principio sancito dalla Costituzione di salvaguardia del risparmio familiare per l'acquisto della casa. La legge prevede sostanzialmente due cose: 

1) l'istituzione di un fondo di solidarietą per rimborsare almeno parzialmente i cittadini che sono rimasti vittime di fallimenti da almeno cinque anni dall'entrata in vigore della legge;

2) l'introduzione di una sorta di Rc casa che consiste nella fidejussione a carico dei costruttori che consente agli acquirenti in caso di fallimenti di recuperare i soldi investiti.

Con questa legge si colma un vuoto legislativo che vedeva l'Italia, unica in Europa a non avere una legge su questa materia.

 
 
 

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