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T.U.L.P.S.

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CAPO I

Capo I - Del soggiorno degli stranieri nel regno

142. (art. 143 T.U. 1926). - [Gli stranieri hanno l'obbligo di presentarsi, entro tre giorni dal loro ingresso nel territorio dello Stato, all'autorità di pubblica sicurezza del luogo ove si trovano, per dare contezza di sé e fare la dichiarazione di soggiorno.

Lo stesso obbligo spetta agli stranieri, ogni qualvolta trasferiscono la loro residenza da uno ad altro comune dello Stato.

Gli stranieri di passaggio che si trattengono per diporto nel territorio dello Stato, per un tempo non superiore a due mesi, devono fare soltanto la prima dichiarazione d'ingresso] (Articolo abrogato dall'art. 13, D.L. 30 dicembre 1989, n. 416).

143. (art. 144 T.U. 1926).  (Articolo abrogato dall'art. 13, D.L. 30 dicembre 1989, n. 416).

144. (art. 145 T.U. 1926). - [L'autorità di pubblica sicurezza ha facoltà di invitare, in ogni tempo, lo straniero ad esibire i documenti di identificazione di cui è provvisto, e a dare contezza di sé.

Qualora siavi motivo di dubitare della identità personale dello straniero, questi può essere sottoposto a rilievi segnaletici] (Articolo abrogato dall'art. 47, D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286).

145. (art. 146 T.U. 1926). - [Chiunque assume alla sua dipendenza, per qualsiasi causa, uno straniero, è tenuto a comunicare, entro cinque giorni da quello dell'assunzione, all'autorità di pubblica sicurezza, le generalità, specificando a quale servizio lo straniero è adibito.

Deve, altresì, comunicare, entro ventiquattro ore, all'autorità predetta, la cessazione del rapporto di dipendenza, l'allontanamento dello straniero e il luogo verso cui si è diretto.

Quando l'assuntore è un ente collettivo, l'obbligo della comunicazione spetta a chi ne ha la rappresentanza; o, se si tratta di province o comuni, l'obbligo spetta altresì al segretario o a chi ne fa le veci] (Articolo abrogato dall'art. 13, D.L. 30 dicembre 1989, n. 416).

146. (Articolo abrogato dall'art. 13, D.L. 30 dicembre 1989, n. 416).

147. [1. Fermo quanto previsto dalla normativa comunitaria, chiunque, a qualsiasi titolo, dà alloggio ovvero ospita uno straniero o apolide, anche se parente o affine, o lo assume per qualsiasi causa alle proprie dipendenze ovvero cede allo stesso la proprietà o il godimento di beni immobili, rustici o urbani, posti nel territorio dello Stato, è tenuto a darne comunicazione scritta, entro quarantotto ore, all'autorità locale di pubblica sicurezza.

2. La comunicazione comprende, oltre alle generalità del denunciante, quelle dello straniero o apolide, gli estremi del passaporto o del documento di identificazione che lo riguardano, l'esatta ubicazione dell'immobile ceduto o in cui la persona è alloggiata, ospitata o presta servizio ed il titolo per il quale la comunicazione è dovuta] (Articolo abrogato dall'art. 47, D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286).

148. (art. 149 T.U. 1926). - [Salvo quanto è stabilito nelle leggi militari, il Prefetto può vietare agli stranieri il soggiorno in comuni o in località che comunque interessano la difesa militare dello Stato.

Tale divieto è comunicato agli stranieri per mezzo della autorità locale di pubblica sicurezza o col mezzo di pubblici avvisi.

Gli stranieri, che trasgrediscono al divieto, possono essere allontanati per mezzo della forza pubblica] ( Articolo abrogato dall'art. 47, D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286).

149. (art. 150 T.U. 1926). - [Le disposizioni di questo capo non si applicano ai componenti del sacro collegio e del corpo diplomatico e consolare] ( Articolo abrogato dall'art. 47, D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286).

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