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COSTITUZIONE ITALIANA

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ORDINAMENTO DELLA REPUBBLICA

Il presidente della repubblica

Art. 83.

Il Presidente della Repubblica è eletto dal Parlamento

in seduta comune dei suoi membri [552,

85].

All’elezione partecipano tre delegati per ogni

Regione [852] eletti dal Consiglio regionale in

modo che sia assicurata la rappresentanza delle

minoranze. La Valle d’Aosta ha un solo delegato

[II].

L’elezione del Presidente della Repubblica ha

luogo per scrutinio segreto a maggioranza di due

terzi dell’assemblea. Dopo il terzo scrutinio è sufficiente

la maggioranza assoluta.

Art. 84.

Può essere eletto Presidente della Repubblica

ogni cittadino che abbia compiuto cinquanta anni

d’età e goda dei diritti civili e politici.

L’ufficio di Presidente della Repubblica è incompatibile

con qualsiasi altra carica.

L’assegno e la dotazione del Presidente sono determinati

per legge.

Art. 85.

Il Presidente della Repubblica è eletto per sette

anni.

Trenta giorni prima che scada il termine, il Presidente

della Camera dei deputati [632] convoca in

seduta comune il Parlamento e i delegati regionali

[832], per eleggere il nuovo Presidente della Repubblica.

Se le Camere sono sciolte, o manca meno di tre

mesi alla loro cessazione, la elezione ha luogo

entro quindici giorni dalla riunione delle Camere

nuove [611]. Nel frattempo sono prorogati i poteri

del Presidente in carica.

Art. 86.

Le funzioni del Presidente della Repubblica, in

ogni caso che egli non possa adempierle, sono

esercitate dal Presidente del Senato.

In caso di impedimento permanente o di morte

o di dimissioni del Presidente della Repubblica, il

Presidente della Camera dei deputati [632] indice

la elezione del nuovo Presidente della Repubblica

entro quindici giorni, salvo il maggior termine

previsto se le Camere sono sciolte o manca meno

di tre mesi alla loro cessazione [853].

Art. 87.

Il Presidente della Repubblica è il capo dello

Stato e rappresenta l’unità nazionale.

Può inviare messaggi alle Camere [741].

Indice le elezioni delle nuove Camere e ne fissa

la prima riunione [611].

Autorizza la presentazione alle Camere dei disegni

di legge di iniziativa del Governo [711].

Promulga le leggi [73, 74, 1382] ed emana i decreti

aventi valore di legge [76, 77] e i regolamenti.

Indice il referendum popolare nei casi previsti

dalla Costituzione [75, 1382].

Nomina, nei casi indicati dalla legge, i funzionari

dello Stato.

Accredita e riceve i rappresentanti diplomatici,

ratifica i trattati internazionali, previa, quando

occorra, l’autorizzazione delle Camere [80].

Ha il comando delle Forze armate, presiede il

Consiglio supremo di difesa costituito secondo la

legge, dichiara lo stato di guerra deliberato dalle

Camere [78].

Presiede il Consiglio superiore della magistratura

[1042].

Può concedere grazia e commutare le pene.

Conferisce le onorificenze della Repubblica.

Art. 88.

Il Presidente della Repubblica può, sentiti i loro

Presidenti, sciogliere le Camere o anche una sola

di esse.

Non può esercitare tale facoltà negli ultimi sei

mesi del suo mandato, salvo che essi coincidano

in tutto o in parte con gli ultimi sei mesi della

legislatura (1).

Art. 89.

Nessun atto del Presidente della Repubblica è

valido se non è controfirmato dai ministri proponenti,

che ne assumono la responsabilità.

(1) Comma modificato con la legge costituzionale 4 novembre

1991, n. 1 («Modifica dell’articolo 88, secondo comma, della Costituzione

») (Gazz. Uff. n. 262 dell’8 novembre 1991).

Gli atti che hanno valore legislativo [76, 77] e

gli altri indicati dalla legge sono controfirmati

anche dal Presidente del Consiglio dei Ministri.

Art. 90.

Il Presidente della Repubblica non è responsabile

degli atti compiuti nell’esercizio delle sue funzioni,

tranne che per alto tradimento o per attentato

alla Costituzione.

In tali casi è messo in stato di accusa dal Parlamento

in seduta comune [552], a maggioranza assoluta

dei suoi membri [134, 1357] (1).

Art. 91.

Il Presidente della Repubblica, prima di assumere

le sue funzioni, presta giuramento di fedeltà

alla Repubblica e di osservanza della Costituzione

dinanzi al Parlamento in seduta comune [552].

(1) V. anche le leggi costituzionali 11 marzo 1953, n. 1 («Norme

integrative della Costituzione concernenti la Corte costituzionale»)

(Gazz. Uff. n. 62 del 14 marzo 1953) e 16 gennaio 1989, n. 1 («Modifiche

degli articoli 96, 134 e 135 della Costituzione e della legge costituzionale

11 marzo 1953, n. 1, e norme in materia di procedimenti

per i reati di cui all’articolo 96 della Costituzione») (Gazz. Uff. n. 13

del 17 gennaio 1989), nonché il «Regolamento parlamentare per i

procedimenti d’accusa» (approvato, con disgiunto atto di impulso, in

identico testo, dal Senato il 7 giugno 1989, e dalla Camera dei deputati

il 28 giugno 1989) (Gazz. Uff. 3 luglio 1989, n. 153).

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