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COSTITUZIONE ITALIANA

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ORDINAMENTO DELLA REPUBBLICA

LE CAMERE

Art. 55.

Il Parlamento si compone della Camera dei deputati

e del Senato della Repubblica.

Il Parlamento si riunisce in seduta comune

[632, 642,3] dei membri delle due Camere nei soli

casi stabiliti dalla Costituzione [83, 902, 91, 1044,

1351,7].

Art. 56. (1)

La Camera dei deputati è eletta a suffragio universale

e diretto.

(1) Articolo modificato con le leggi costituzionali 9 febbraio 1963,

n. 2 («Modificazioni agli articoli 56, 57 e 60 della Costituzione»)

(Gazz. Uff. n. 40 del 12 febbraio 1963) e 23 gennaio 2001, n. 1 («Modifiche

agli articoli 56 e 57 della Costituzione concernenti il numero

dei deputati e senatori in rappresentanza degli italiani all’estero»)

(Gazz. Uff. n. 19 del 24 gennaio 2001).

Il numero dei deputati è di seicentotrenta,

dodici dei quali eletti nella circoscrizione Estero.

Sono eleggibili a deputati tutti gli elettori che

nel giorno delle elezioni hanno compiuto i venticinque

anni di età.

La ripartizione dei seggi tra le circoscrizioni,

fatto salvo il numero dei seggi assegnati alla circoscrizione

Estero, si effettua dividendo il numero

degli abitanti della Repubblica, quale risulta

dall’ultimo censimento generale della popolazione,

per seicentodiciotto e distribuendo i seggi

in proporzione alla popolazione di ogni circoscrizione,

sulla base dei quozienti interi e dei più alti

resti.

Art. 57. (1)

Il Senato della Repubblica è eletto a base regionale,

salvi i seggi assegnati alla circoscrizione

Estero.

Il numero dei senatori elettivi è di trecentoquindici,

sei dei quali eletti nella circoscrizione

Estero.

(1) Articolo modificato con le leggi costituzionali 9 febbraio 1963,

n. 2 («Modificazioni agli articoli 56, 57 e 60 della Costituzione»)

(Gazz. Uff. n. 40 del 12 febbraio 1963), 27 dicembre 1963, n. 3 («Modificazioni

agli articoli 131 e 57 della Costituzione e istituzione della

Regione Molise») (Gazz. Uff. n. 3 del 4 gennaio 1964) e 23 gennaio

2001, n. 1 («Modifiche agli articoli 56 e 57 della Costituzione concernenti

il numero dei deputati e senatori in rappresentanza degli italiani

all’estero») (Gazz. Uff. n. 19 del 24 gennaio 2001).

Nessuna Regione può avere un numero di senatori

inferiori a sette; il Molise ne ha due, la Valle

d’Aosta uno.

L a r i p a r t i z i o n e d e i s e g g i t r a l e R e g i o n i , f a t t o

s a l v o i l n u m e r o d e i s e g g i a s s e g n a t i a l l a c i r c o -

s c r i z i o n e E s t e r o , p r e v i a a p p l i c a z i o n e d e l l e d i -

s p o s i z i o n i d e l p r e c e d e n t e c o m m a , s i e f f e t t u a i n

p r o p o r z i o n e a l l a p o p o l a z i o n e d e l l e R e g i o n i ,

q u a l e r i s u l t a d a l l ’ u l t i m o c e n s i m e n t o g e n e r a l e ,

s u l l a b a s e d e i q u o z i e n t i i n t e r i e de i p i ù a l t i r e s t i

[ I V ] .

Art. 58.

I senatori sono eletti a suffragio universale e diretto

dagli elettori che hanno superato il venticinquesimo

anno di età.

Sono eleggibili a senatori gli elettori che hanno

compiuto il quarantesimo anno.

Art. 59.

È senatore di diritto e a vita, salvo rinunzia, chi

è stato Presidente della Repubblica.

Il Presidente della Repubblica può nominare senatori

a vita cinque cittadini che hanno illustrato

la Patria per altissimi meriti nel campo sociale,

scientifico, artistico e letterario.

Art. 60. (1)

La Camera dei deputati e il Senato della Repubblica

sono eletti per cinque anni [88].

La durata di ciascuna Camera non può essere

prorogata se non per legge e soltanto in caso di

guerra.

Art. 61.

Le elezioni delle nuove Camere hanno luogo

entro settanta giorni dalla fine delle precedenti.

La prima riunione ha luogo non oltre il ventesimo

giorno dalle elezioni [873].

Finché non siano riunite le nuove Camere sono

prorogati i poteri delle precedenti.

Art. 62.

Le Camere si riuniscono di diritto il primo

giorno non festivo di febbraio e di ottobre.

Ciascuna Camera può essere convocata in via

straordinaria per iniziativa del suo Presidente o

del Presidente della Repubblica o di un terzo dei

suoi componenti [772].

Quando si riunisce in via straordinaria una Camera,

è convocata di diritto anche l’altra.

(1) Articolo modificato con la legge costituzionale 9 febbraio

1963, n. 2 («Modificazioni agli articoli 56, 57 e 60 della Costituzione

») (Gazz. Uff. n. 40 del 12 febbraio 1963).

Art. 63.

Ciascuna Camera elegge fra i suoi componenti

il Presidente e l’Ufficio di presidenza.

Quando il Parlamento si riunisce in seduta comune

[552], il Presidente e l’Ufficio di presidenza

sono quelli della Camera dei deputati.

Art. 64.

Ciascuna Camera adotta il proprio regolamento a

maggioranza assoluta dei suoi componenti.

Le sedute sono pubbliche; tuttavia ciascuna

delle due Camere e il Parlamento a Camere riunite

[552] possono deliberare di adunarsi in seduta

segreta.

Le deliberazioni di ciascuna Camera e del Parlamento

non sono valide se non è presente la

maggioranza dei loro componenti, e se non sono

adottate a maggioranza dei presenti, salvo che la

Costituzione prescriva una maggioranza speciale

[641, 732, 791, 833, 902, 1381,3].

I membri del Governo, anche se non fanno

parte delle Camere, hanno diritto, e se richiesti

obbligo, di assistere alle sedute. Devono essere

sentiti ogni volta che lo richiedono.

Art. 65.

La legge determina i casi di ineleggibilità e di

incompatibilità con l’ufficio di deputato o di senatore

[842, 1047, 1222, 1356].

Nessuno può appartenere contemporaneamente

alle due Camere.

Art. 66.

Ciascuna Camera giudica dei titoli di ammissione

dei suoi componenti e delle cause sopraggiunte

di ineleggibilità e di incompatibilità [65].

Art. 67.

Ogni membro del Parlamento rappresenta la

Nazione ed esercita le sue funzioni senza vincolo

di mandato.

Art. 68. (1)

I membri del Parlamento non possono essere

chiamati a rispondere delle opinioni espresse e

dei voti dati nell’esercizio delle loro funzioni.

Senza autorizzazione della Camera alla quale

appartiene, nessun membro del Parlamento può

essere sottoposto a perquisizione personale o domiciliare,

né può essere arrestato o altrimenti

privato della libertà personale, o mantenuto in

detenzione, salvo che in esecuzione di una sentenza

irrevocabile di condanna, ovvero se sia colto

nell’atto di commettere un delitto per il quale è

previsto l’arresto obbligatorio in flagranza.

(1) Articolo modificato con la legge costituzionale 29 ottobre

1993, n. 3 («Modifica dell’articolo 68 della Costituzione») (Gazz. Uff.

n. 256 del 30 ottobre 1993).

Analoga autorizzazione è richiesta per sottoporre

i membri del Parlamento ad intercettazioni,

in qualsiasi forma, di conversazioni o comunicazioni

e a sequestro di corrispondenza.

Art. 69.

I membri del Parlamento ricevono un’indennità

stabilita dalla legge.

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