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COSTITUZIONE ITALIANA

Home - Canale Codici - Costituzione Italiana - 97-98

IL GOVERNO

LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

Art. 97.

I pubblici uffici sono organizzati secondo disposizioni

di legge [953], in modo che siano assicurati

il buon andamento e l’imparzialità dell’amministrazione.

Nell’ordinamento degli uffici sono determinate

le sfere di competenza, le attribuzioni e le responsabilità

proprie dei funzionari [28].

Agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni

si accede mediante concorso, salvo i casi stabiliti

dalla legge [511].

Art. 98.

I pubblici impiegati sono al servizio esclusivo

della Nazione.

Se sono membri del Parlamento, non possono

conseguire promozioni se non per anzianità.

Si possono con legge stabilire limitazioni al diritto

d’iscriversi ai partiti politici per i magistrati,

i militari di carriera in servizio attivo, i funzionari

(1) V. la legge costituzionale n. 1 del 1989, sopracitata.

ed agenti di polizia, i rappresentanti diplomatici e

consolari all’estero [49].

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