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COSTITUZIONE EUROPEA

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ATTO FINALE

PARTE "A"

La CONFERENZA DEI RAPPRESENTANTI DEI GOVERNI DEGLI STATI MEMBRI, riunita a Bruxelles

il 30 settembre 2003 per adottare di comune accordo il trattato che adotta una Costituzione per

l'Europa, ha adottato i seguenti testi:

I. Trattato che adotta una Costituzione per l'Europa

II. Protocolli allegati al trattato che adotta una Costituzione per l'Europa

1. Protocollo sul ruolo dei parlamenti nazionali nell'Unione europea

2. Protocollo sull'applicazione dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità

3. Protocollo sullo statuto della Corte di giustizia dell'Unione europea

4. Protocollo sullo statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea

5. Protocollo sullo statuto della Banca europea per gli investimenti

6. Protocollo che fissa le sedi delle istituzioni e di determinati organi, organismi e servizi

dell'Unione europea

7. Protocollo sui privilegi e sulle immunità dell'Unione europea

8. Protocollo relativo ai trattati e atti di adesione del Regno di Danimarca, dell'Irlanda e del

Regno Unito di Gran Bretagna e d'Irlanda del Nord, della Repubblica ellenica, del Regno di

Spagna e della Repubblica del Portogallo e della Repubblica d'Austria, della Repubblica di

Finlandia e del Regno di Svezia

9. Protocollo relativo al trattato e atto di adesione della Repubblica ceca, della Repubblica di

Estonia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania,

della Repubblica di Ungheria, della Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della

Repubblica di Slovenia e della Repubblica slovacca

10. Protocollo sulla procedura per i disavanzi eccessivi

11. Protocollo sui criteri di convergenza

12. Protocollo sull'Eurogruppo

13. Protocollo su talune disposizioni relative al Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord

in relazione all'unione economica e monetaria

Trattato che adotta una Costituzione per l'Europa 411

14. Protocollo su talune disposizioni relative alla Danimarca in relazione all'unione economica e

monetaria

15. Protocollo su talune attività della Banca nazionale di Danimarca

16. Protocollo sul regime del franco Comunità finanziaria del Pacifico

17. Protocollo sull'acquis di Schengen integrato nell'ambito dell'Unione europea

18. Protocollo sull'applicazione di alcuni aspetti dell'articolo III-130 della Costituzione al Regno

Unito e all'Irlanda

19. Protocollo sulla posizione del Regno Unito e dell'Irlanda rispetto alle politiche relative ai

controlli alle frontiere, all'asilo e all'immigrazione e rispetto alla cooperazione giudiziaria in

materia civile e alla cooperazione di polizia

20. Protocollo sulla posizione della Danimarca

21. Protocollo sulle relazioni esterne degli Stati membri in materia di attraversamento delle

frontiere esterne

22. Protocollo sul diritto d'asilo per i cittadini degli Stati membri

23. Protocollo sulla cooperazione strutturata permanente istituita dall'articolo I-41, paragrafo 6, e

dall'articolo III-312 della Costituzione

24. Protocollo sull'articolo I-41, paragrafo 2, della Costituzione

25. Protocollo sulle importazioni nell'Unione europea di prodotti del petrolio raffinati nelle

Antille olandesi

26. Protocollo sull'acquisto di beni immobili in Danimarca

27. Protocollo sul sistema di radiodiffusione pubblica negli Stati membri

28. Protocollo sull'articolo III214 della Costituzione

29. Protocollo sulla coesione economica, sociale e territoriale

30. Protocollo concernente il regime particolare applicabile alla Groenlandia

31. Protocollo sull'articolo 40.3.3 della Costituzione irlandese

32. Protocollo relativo all'articolo I-9, paragrafo 2 della Costituzione sull'adesione dell'Unione

alla Convenzione europea di salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali

412 Atto finale

33. Protocollo relativo agli atti e trattati che hanno completato o modificato il trattato che

istituisce la Comunità europea e il trattato sull'Unione europea

34. Protocollo sulle disposizioni transitorie relative alle istituzioni e agli organi dell'Unione

35. Protocollo relativo alle conseguenze finanziarie della scadenza del trattato che istituisce la

Comunità europea del carbone e dell'acciaio e al Fondo di ricerca carbone e acciaio

36. Protocollo che modifica il trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica

III. Allegati al trattato che adotta una Costituzione per l'Europa

1. Allegato I - Elenco previsto dall'articolo III-226 della Costituzione

2. Allegato II - Paesi e territori d'oltremare cui si applica la parte III, titolo IV della Costituzione

La Conferenza ha adottato le dichiarazioni qui di seguito elencate e allegate al presente atto finale.

A. Dichiarazioni relative a disposizioni della Costituzione

1. Dichiarazione relativa all'articolo I-6

2. Dichiarazione relativa all'articolo I-9, paragrafo 2

3. Dichiarazione relativa agli articoli I-22, I-27 e I-28

4. Dichiarazione relativa all'articolo I-24, paragrafo 7, concernente la decisione del Consiglio

europeo sull'esercizio della presidenza del Consiglio

5. Dichiarazione relativa all'articolo I-25

6. Dichiarazione relativa all'articolo I-26

7. Dichiarazione relativa all'articolo I-27

8. Dichiarazione relativa all'articolo I-36

9. Dichiarazione relativa agli articoli I-43 e III-329

10. Dichiarazione relativa all'articolo I51

11. Dichiarazione relativa all'articolo I-57

12. Dichiarazione sulle spiegazioni relative alla Carta dei diritti fondamentali

Trattato che adotta una Costituzione per l'Europa 413

13. Dichiarazione relativa all'articolo III-116

14. Dichiarazione relativa agli articoli III136 e III267

15. Dichiarazione relativa agli articoli III-160 e III-322

16. Dichiarazione relativa all'articolo III-167, paragrafo 2, lettera c)

17. Dichiarazione relativa all'articolo III184

18. Dichiarazione relativa all'articolo III213

19. Dichiarazione relativa all'articolo III220

20. Dichiarazione relativa all'articolo III-243

21. Dichiarazione relativa all'articolo III248

22. Dichiarazione relativa all'articolo III256

23. Dichiarazione relativa all'articolo III273, paragrafo 1, secondo comma

24. Dichiarazione relativa all'articolo III296

25. Dichiarazione relativa all'articolo III-325 sulla negoziazione e conclusione da parte degli Stati

membri di accordi internazionali relativi allo spazio di libertà, sicurezza e giustizia

26. Dichiarazione relativa all'articolo III-402, paragrafo 4

27. Dichiarazione relativa all'articolo III419

28. Dichiarazione relativa all'articolo IV440, paragrafo 7

29. Dichiarazione relativa all'articolo IV-448, paragrafo 2

30. Dichiarazione relativa alla ratifica del trattato che adotta una Costituzione per l'Europa

B. Dichiarazioni relative ai protocolli allegati alla Costituzione

Dichiarazioni sul protocollo relativo ai trattati e atti di adesione del Regno di Danimarca,

dell'Irlanda e del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, della Repubblica ellenica, del

Regno di Spagna e della Repubblica portoghese, e della Repubblica d'Austria, della Repubblica di

Finlandia e del Regno di Svezia

31. Dichiarazione relativa alle isole Åland

32. Dichiarazione relativa alla popolazione Sami

414 Atto finale

Dichiarazioni sul protocollo relativo al trattato e atto di adesione della Repubblica ceca, della

Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di

Lituania, della Repubblica di Ungheria, della Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia,

della Repubblica di Slovenia e della Repubblica slovacca

33. Dichiarazione relativa alle zone di sovranità del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del

Nord a Cipro

34. Dichiarazione della Commissione relativa alle zone di sovranità del Regno Unito di Gran

Bretagna e Irlanda del Nord a Cipro

35. Dichiarazione relativa alla centrale nucleare di Ignalina in Lituania

36. Dichiarazione relativa al transito di persone per via terrestre tra la regione di Kaliningrad ed

altre parti della Federazione russa

37. Dichiarazione relativa all'Unità 1 e all'Unità 2 della centrale nucleare di Bohunice V1 in

Slovacchia

38. Dichiarazione relativa a Cipro

39. Dichiarazione relativa al protocollo sulla posizione della Danimarca

40. Dichiarazione concernente il protocollo sulle disposizioni transitorie relative alle istituzioni e

agli organi dell'Unione

41. Dichiarazione concernente l'Italia

Inoltre, la Conferenza ha preso atto delle dichiarazioni in appresso elencate e allegate al presente

atto finale:

42. Dichiarazione del Regno dei Paesi Bassi relativa all'articolo I-55

43. Dichiarazione del Regno dei Paesi Bassi relativa all'articolo IV440

44. Dichiarazione della Repubblica federale di Germania, dell'Irlanda, della Repubblica di

Ungheria, della Repubblica d'Austria e del Regno di Svezia

45. Dichiarazione del Regno di Spagna e del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord

46. Dichiarazione del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord relativa alla definizione

del termine «cittadini»

47. Dichiarazione del Regno di Spagna relativa alla definizione del termine «cittadini»

Trattato che adotta una Costituzione per l'Europa 415

48. Dichiarazione del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord relativa al diritto di voto

per le elezioni del Parlamento europeo

49. Dichiarazione del Regno del Belgio relativa ai parlamenti nazionali

50. Dichiarazione della Repubblica di Lettonia e della Repubblica di Ungheria sull'ortografia della

denominazione della moneta unica nel trattato che adotta una Costituzione per l'Europa.

416 Atto finale

Hecho en Roma, el veintinueve de octubre del dos mil cuatro.

V Římě dne dvacátého devátého října dva tisíce čtyři

Udfærdiget i Rom den niogtyvende oktober to tusind og fire.

Geschehen zu Rom am neunundzwanzigsten Oktober zweitausendundvier.

Kahe tuhande neljanda aasta oktoobrikuu kahekümne üheksandal päeval Roomas

Έγινε στη Ρώ
η, στις είκοσι εννέα Οκτωβρίου δύο χιλιάδες τέσσερα.

Done at Rome on the twentyninth day of October in the year two thousand and four.

Fait à Rome, le vingtneuf octobre deux mille quatre.

Arna dhéanamh sa Róimh, an naoú lá fichead de Dheireadh Fómhair sa bhliain dhá mhíle is a

ceathair

Fatto a Roma, addi ventinove ottobre duemilaquattro.

Romā, divi tūkstoši ceturtā gada divdesmit devītajā oktobrī

Priimta du tūkstančiai ketvirtų metų spalio dvidešimt devintą dieną Romoje

Kelt Rómában, a kétezer-negyedik év október havának huszonkilencedik napján

Magħmul f'Ruma fid-disa' u għoxrin jum ta' Ottubru tas-sena elfejn u erbgħa

Gedaan te Roma, de negenentwintigste oktober tweeduizendvier.

Sporządzono w Rzymie dnia dwudziestego dziewiątego października roku dwutysięcznego

czwartego

Feito em Roma, em vinte e nove de Outubro de dois mil e quatro

V Ríme dvadsiatehodeviateho októbra dvetisícštyri

V Rimu, devetindvajsetega oktobra leta dva tisoč štiri

Tehty Roomassa kahdentenakymmenentenäyhdeksäntenä päivänä lokakuuta vuonna

kaksituhattaneljä.

Som skedde i Rom den tjugonionde oktober tjugohundrafyra.

Trattato che adotta una Costituzione per l'Europa 417

Pour Sa Majesté le Roi des Belges

Voor Zijne Majesteit de Koning der Belgen

Für Seine Majestät den König der Belgier

Cette signature engage également la Communauté française, la Communauté flamande, la Communauté

germanophone, la Région wallonne, la Région flamande et la Région de Bruxelles-Capitale.

Deze handtekening verbindt eveneens de Vlaamse Gemeenschap, de Franse Gemeenschap, de Duitstalige Gemeenschap,

het Vlaamse Gewest, het Waalse Gewest en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

Diese Unterschrift bindet zugleich die Deutschsprachige Gemeinschaft, die Flämische Gemeinschaft, die Französische

Gemeinschaft, die Wallonische Region, die Flämische Region und die Region Brüssel-Hauptstadt.

Za prezidenta České republiky

For Hendes Majestæt Danmarks Dronning

418 Atto finale

Für den Präsidenten der Bundesrepublik Deutschland

Eesti Vabariigi Presidendi nimel

Για τον Πρόεδρο της Ελληνικής !η
οκρατίας

Por Su Majestad el Rey de España

Trattato che adotta una Costituzione per l'Europa 419

Pour le Président de la République française

Thar ceann Uachtarán na hÉireann

For the President of Ireland

Per il Presidente della Repubblica italiana

420 Atto finale

Για τον Πρόεδρο της Κυπριακής !η
οκρατίας

Latvijas Republikas Valsts prezidentes vārdā

Lietuvos Respublikos Prezidento vardu

Trattato che adotta una Costituzione per l'Europa 421

Pour Son Altesse Royale le Grand-Duc de Luxembourg

A Magyar Köztársaság Elnöke részéről

Għall-President ta' Malta

422 Atto finale

Voor Hare Majesteit de Koningin der Nederlanden

Für den Bundespräsidenten der Republik Österreich

Za Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

Trattato che adotta una Costituzione per l'Europa 423

Pelo Presidente da República Portuguesa

Za predsednika Republike Slovenije

Za prezidenta Slovenskej republiky

424 Atto finale

Suomen Tasavallan Presidentin puolesta

För Republiken Finlands President

För Konungariket Sveriges regering

For Her Majesty the Queen of the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Trattato che adotta una Costituzione per l'Europa 425

Han firmado asimismo la presente Acta final, en su condición de Estados candidatos a la adhesión a

la Unión Europea, observadores ante la Conferencia:

Tento závěrečný akt rovněž podepsali pozorovatelé při Konferenci, jakožto státy kandidující na

přistoupení k Evropské unii:

Følgende observatører ved konferencen har ligeledes undertegnet denne slutakt i deres egenskab af

kandidatstater til Den Europæiske Union:

Als Beobachter bei der Konferenz haben in ihrer Eigenschaft als Kandidaten für den Beitritt zur

Europäischen Union ferner diese Schlussakte unterzeichnet:

Käesoleva lõppakti on allkirjastanud Euroopa Liidu kandidaatriikide esindajatena ka konverentsi

vaatlejad:

Την παρούσα ΤελικήΠράξη υπέγραψαν επίσης, υπό την ιδιότητά τους ως υποψηφίων για προσχώρηση

στην ΕυρωπαϊκήΈνωση κρατών, οι παρατηρητές κατά τη?ιάσκεψη:

The following have also signed this Final Act, in their capacity as candidate States for accession to the

European Union, having been observers to the Conference:

Ont également signé le présent acte final, en leur qualité d'États candidats à l'adhésion de l'Union

européenne, observateurs auprès de la Conférence:

Shínigh na breathnóirí seo a leanas ag an gComhdháil an Ionstraim Chríochnaítheach seo freisin ina

gcáil mar Stáit iarrthacha don Aontas Eorpach:

Hanno altresì firmato il presente atto finale, in qualità di Stati candidati all'Unione europea,

osservatori nella Conferenza

Šo Nobeiguma aktu kā Eiropas Savienības pievienošanās kandidātvalstu vadītāji ir parakstījuši arī šādi

Konferences novērotāji:

Baigiamąjį aktą taip pat pasirašo į Europos Sąjungą stojančios valstybės kandidatės, Konferencijos

stebėtojos:

Ezt az záróokmányt a Európai Unió tagjelölt államaiként, amelyek a Konferencián megfigyelőként

vettek részt, a következők is aláírták:

Iffirmaw ukoll dan l-Att Finali, fil-kapaċità tagħhom ta' Stati kandidati ta' l-Unjoni Ewropea, bħala

osservaturi għall-Konferenza:

Deze Slotakte is tevens ondertekend door de volgende kandidaat-lidstaten van de Europese Unie,

waarnemers bij de Conferentie:

Niniejszy Akt Końcowy został również podpisany przez Państwa kandydujące do przystąpienia do

Unii Europejskiej, będące obserwatorami przy Konferencji:

Assinaram igualmente a presente Acta Final, na qualidade de Estados candidatos à adesão à União

Europeia, observadores na Conferência:

V postavení štátov uchádzajúcich sa o pristúpenie k Európskej únii a v postavení pozorovateľov na

konferencii podpísali tento záverečný akt:

To sklepno listino so kot države kandidatke za pristop k Evropski uniji in kot opazovalke Konference,

podpisali tudi

Tämän päätösasiakirjan ovat Euroopan unionin jäsenehdokasvaltioina allekirjoittaneet myös

konferenssiin tarkkailijoina osallistuneet:

Nedanstående observatörer vid konferensen har, i sin egenskap av kandidatstater inför anslutning till

Europeiska unionen, likaledes undertecknat denna slutakt:

426 Atto finale

Зa Peпублика Бьлгария

Pentru România

Türkiye Cumhuriyeti Adına

Trattato che adotta una Costituzione per l'Europa 427

A. DICHIARAZIONI RELATIVE A DISPOSIZIONI DELLA COSTITUZIONE

1. Dichiarazione relativa all'articolo I-6

La Conferenza constata che l'articolo I-6 rispecchia la giurisprudenza esistente della Corte di giustizia

delle Comunità europee e del Tribunale di primo grado.

2. Dichiarazione relativa all'articolo I-9, paragrafo 2

La Conferenza conviene che l'adesione dell'Unione alla Convenzione europea di salvaguardia dei

diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali debba realizzarsi con modalità atte a preservare le

specificità dell'ordinamento giuridico dell'Unione. A tale riguardo, la Conferenza prende atto

dell'esistenza di un dialogo regolare fra la Corte di giustizia dell'Unione europea e la Corte europea

dei diritti dell'uomo; tale dialogo potrà essere rafforzato non appena l'Unione europea avrà aderito a

tale convenzione.

3. Dichiarazione relativa agli articoli I-22, I-27 e I-28

La scelta delle persone chiamate ad occupare la carica di presidente del Consiglio europeo, di

presidente della Commissione e di ministro degli affari esteri dell'Unione dovrà tenere debitamente

conto della necessità di rispettare la diversità geografica e demografica dell'Unione e dei suoi Stati

membri.

4. Dichiarazione relativa all'articolo I-24, paragrafo 7, concernente la decisione del

Consiglio europeo sull'esercizio della presidenza del Consiglio

La Conferenza dichiara che il Consiglio dovrebbe avviare la preparazione della decisione europea che

stabilisce le modalità di attuazione della decisione europea del Consiglio europeo sull'esercizio della

presidenza del Consiglio a partire dalla firma del trattato che adotta una Costituzione per l'Europa e

dare la sua approvazione politica entro sei mesi. Un progetto di decisione europea del Consiglio

europeo che sarà adottata il giorno dell'entrata in vigore di tale trattato figura qui di seguito.

PROGETTO DI DECISIONE EUROPEA DEL CONSIGLIO EUROPEO SULL'ESERCIZIO DELLA PRESIDENZA

DEL CONSIGLIO

Articolo 1

1. La presidenza del Consiglio, ad eccezione della formazione «Affari esteri», è esercitata da gruppi

predeterminati di tre Stati membri per un periodo di 18 mesi. Tali gruppi sono composti secondo un

sistema di rotazione paritaria degli Stati membri, tenendo conto della loro diversità e degli equilibri

geografici nell'Unione.

2. Ciascun membro del gruppo esercita a turno la presidenza di tutte le formazioni del Consiglio,

ad eccezione della formazione «Affari esteri», per un periodo di sei mesi. Gli altri membri del gruppo

assistono la presidenza in tutti i suoi compiti sulla base di un programma comune. I membri del

gruppo possono decidere tra loro modalità alternative.

428 Atto finale

Articolo 2

La presidenza del comitato dei rappresentanti permanenti dei governi degli Stati membri è esercitata

da un rappresentante dello Stato membro che esercita la presidenza del Consiglio «Affari generali».

La presidenza del comitato politico e di sicurezza è esercitata da un rappresentante del ministro degli

affari esteri dell'Unione.

La presidenza degli organi preparatori delle varie formazioni del Consiglio, ad eccezione della

formazione «Affari esteri», spetta al membro del gruppo che esercita la presidenza della relativa

formazione, salvo decisione contraria conformemente all'articolo 4.

Articolo 3

Il Consiglio «Affari generali» assicura, in collaborazione con la Commissione, la coerenza e la

continuità dei lavori delle varie formazioni del Consiglio nell'ambito di una programmazione

pluriennale. Gli Stati membri che esercitano la presidenza adottano, con l'assistenza del segretariato

generale del Consiglio, tutte le disposizioni utili all'organizzazione e al buon andamento dei lavori del

Consiglio.

Articolo 4

Il Consiglio adotta una decisione europea che stabilisce le misure di applicazione della presente

decisione.

5. Dichiarazione relativa all'articolo I-25

La Conferenza dichiara che la decisione europea relativa all'attuazione dell'articolo I-25 sarà adottata

dal Consiglio il giorno dell'entrata in vigore del trattato che adotta una Costituzione per l'Europa. Il

progetto di decisione figura qui di seguito.

PROGETTO DI DECISIONE EUROPEA DEL CONSIGLIO RELATIVA ALL'ATTUAZIONE

DELL'ARTICOLO I-25

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

considerando quanto segue:

(1) È opportuno adottare disposizioni tali da consentire una transizione fluida dal sistema

decisionale del Consiglio a maggioranza qualificata - quale definito nel trattato di Nizza e

illustrato all'articolo 2, paragrafo 2 del protocollo sulle disposizioni transitorie relative alle

istituzioni e agli organi dell'Unione allegato alla Costituzione, che continuerà ad applicarsi fino al

31 ottobre 2009 – al sistema di voto previsto all'articoloI 25 della Costituzione, che si applicherà

a decorrere dal 1o novembre 2009.

(2) Si rammenta che è pratica del Consiglio compiere ogni sforzo per rafforzare la legittimità

democratica delle deliberazioni prese a maggioranza qualificata.

Trattato che adotta una Costituzione per l'Europa 429

(3) Si reputa opportuno mantenere in vigore la presente decisione per il tempo necessario ad

assicurare una transizione fluida al nuovo sistema di voto previsto dalla Costituzione,

DECIDE:

Articolo 1

Se un numero di membri del Consiglio che rappresenta

a) almeno i tre quarti della popolazione, o

b) almeno i tre quarti del numero degli Stati membri,

necessari per costituire una minoranza di blocco risultante dall'applicazione dell'articolo I-25,

paragrafo 1, primo comma o paragrafo 2, manifesta l'intenzione di opporsi all'adozione da parte del

Consiglio di un atto a maggioranza qualificata, il Consiglio discute la questione.

Articolo 2

Durante le discussioni, il Consiglio fa tutto il possibile per raggiungere, entro un tempo ragionevole e

senza pregiudicare i limiti di tempo obbligatori stabiliti dal diritto dell'Unione, una soluzione

soddisfacente che tenga conto delle preoccupazioni manifestate dai membri del Consiglio di cui

all'articolo 1.

Articolo 3

A tal fine, il presidente del Consiglio mette in atto, con l'assistenza della Commissione e nel rispetto

del regolamento interno del Consiglio, qualsiasi iniziativa necessaria per facilitare la realizzazione di

una più ampia base di accordo nel Consiglio. I membri del Consiglio gli prestano la loro assistenza.

Articolo 4

La presente decisione ha effetto a decorrere dal 1o novembre 2009. Resta in vigore almeno fino al

2014. Successivamente il Consiglio può adottare una decisione europea che la abroga.

6. Dichiarazione relativa all'articolo I-26

La Conferenza considera che la Commissione, quando non includerà più cittadini di tutti gli Stati

membri, dovrebbe dedicare particolare attenzione alla necessità di assicurare piena trasparenza nelle

relazioni con tutti gli Stati membri. Di conseguenza, la Commissione dovrebbe mantenere stretti

contatti con tutti gli Stati membri, indipendentemente dal fatto che essi abbiano un loro cittadino tra

i membri della Commissione e, in questo contesto, dovrebbe dedicare particolare attenzione alla

necessità di scambiare informazioni e di consultarsi con tutti gli Stati membri.

La Conferenza considera altresì che la Commissione dovrebbe prendere tutte le misure necessarie per

assicurare che le realtà politiche, sociali ed economiche di tutti gli Stati membri, inclusi quelli che non

430 Atto finale

hanno loro cittadini tra i membri della Commissione, siano pienamente prese in considerazione. Tali

misure dovrebbero assicurare anche che la posizione di tali Stati membri sia tenuta in considerazione

mediante l'adozione delle appropriate disposizioni organizzative.

7. Dichiarazione relativa all'articolo I-27

La Conferenza ritiene che, conformemente alle disposizioni della Costituzione, il Parlamento europeo

e il Consiglio europeo siano congiuntamente responsabili del buono svolgimento del processo che

porta all'elezione del presidente della Commissione europea. Pertanto, rappresentanti del Parlamento

europeo e del Consiglio europeo procederanno, preliminarmente alla decisione del Consiglio

europeo, alle consultazioni necessarie nel quadro ritenuto più appropriato. Conformemente

all'articolo I-27 paragrafo 1, tali consultazioni riguarderanno il profilo dei candidati alla carica di

presidente della Commissione, tenendo conto delle elezioni del Parlamento europeo. Le modalità di

tali consultazioni potranno essere precisate, a tempo debito, di comune accordo tra il Parlamento

europeo e il Consiglio europeo.

8. Dichiarazione relativa all'articolo I-36

La Conferenza prende atto dell'intenzione della Commissione di continuare a consultare gli esperti

nominati dagli Stati membri nell'elaborazione dei progetti di regolamenti europei delegati nel settore

dei servizi finanziari, secondo la sua prassi costante.

9. Dichiarazione relativa agli articoli I-43 e III-329

Fatte salve le misure adottate dall'Unione per assolvere agli obblighi di solidarietà nei confronti di uno

Stato membro che sia oggetto di un attacco terroristico o sia vittima di una calamità naturale o

provocata dall'uomo, si intende che nessuna delle disposizioni degli articoli I-43 e III-329 pregiudica

il diritto di un altro Stato membro di scegliere i mezzi più appropriati per assolvere ai suoi obblighi di

solidarietà nei confronti dello Stato membro in questione.

10. Dichiarazione relativa all'articolo I51

La Conferenza dichiara che, ogniqualvolta le norme in materia di protezione dei dati personali da

adottare in base all'articolo I51 possano avere implicazioni dirette per la sicurezza nazionale, si

dovrà tenere debito conto delle caratteristiche specifiche della questione. Rammenta che la

legislazione attualmente applicabile (vedasi in particolare la direttiva 95/46/CE) prevede deroghe

specifiche al riguardo.

11. Dichiarazione relativa all'articolo I-57

L'Unione terrà conto della situazione particolare dei paesi di piccole dimensioni territoriali che

intrattengono con l'Unione specifiche relazioni di prossimità.

Trattato che adotta una Costituzione per l'Europa 431

12. Dichiarazione sulle spiegazioni relative alla Carta dei diritti fondamentali

La Conferenza prende atto delle spiegazioni relative alla Carta dei diritti fondamentali, elaborate sotto

l'autorità del Praesidium della Convenzione che ha redatto la Carta e aggiornate sotto la

responsabilità del Praesidium della Convenzione europea, riportate qui di seguito.

SPIEGAZIONI RELATIVE ALLA CARTA DEI DIRITTI FONDAMENTALI

Le presenti spiegazioni erano state elaborate, nella versione iniziale, sotto l'autorità del Praesidium

della Convenzione che aveva redatto la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea e sono ora

state aggiornate sotto la responsabilità del Praesidium della Convenzione europea sulla scorta degli

adeguamenti redazionali che quest'ultima Convenzione ha apportato al testo della Carta [in

particolare agli articoli 51 e 52 (1)] e dell'evoluzione del diritto dell'Unione. Benché non abbiano di

per sé status di legge, esse rappresentano un prezioso strumento d'interpretazione destinato a chiarire

le disposizioni della Carta.

PREAMBOLO

I popoli dell'Europa nel creare tra loro un'unione sempre più stretta hanno deciso di condividere un

futuro di pace fondato su valori comuni.

Consapevole del suo patrimonio spirituale e morale, l'Unione si fonda sui valori indivisibili e

universali della dignità umana, della libertà, dell'uguaglianza e della solidarietà; essa si basa sul

principio della democrazia e sul principio dello stato di diritto. Pone la persona al centro della sua

azione istituendo la cittadinanza dell'Unione e creando uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia.

L'Unione contribuisce alla salvaguardia e allo sviluppo di questi valori comuni nel rispetto della

diversità delle culture e delle tradizioni dei popoli dell'Europa, nonché dell'identità nazionale degli

Stati membri e dell'ordinamento dei loro pubblici poteri a livello nazionale, regionale e locale; essa si

sforza di promuovere uno sviluppo equilibrato e sostenibile e assicura la libera circolazione delle

persone, dei beni, dei servizi e dei capitali nonché la libertà di stabilimento.

A tal fine è necessario rafforzare la tutela dei diritti fondamentali, alla luce dell'evoluzione della

società, del progresso sociale e degli sviluppi scientifici e tecnologici, rendendo tali diritti più visibili

in una Carta.

La presente Carta riafferma, nel rispetto delle competenze e dei compiti dell'Unione e del principio di

sussidiarietà, i diritti derivanti in particolare dalle tradizioni costituzionali e dagli obblighi

internazionali comuni agli Stati membri, dalla convenzione europea per la salvaguardia dei diritti

dell'uomo e delle libertà fondamentali, dalle carte sociali adottate dall'Unione e dal Consiglio

d'Europa, nonché dalla giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione europea e da quella della

Corte europea dei diritti dell'uomo. In tale contesto, la Carta sarà interpretata dai giudici dell'Unione e

degli Stati membri alla luce delle spiegazioni elaborate sotto l'autorità del Praesidium della

Convenzione che ha redatto la Carta e aggiornate sotto la responsabilità del Praesidium della

(1) Articoli II-111 e II-112 della Costituzione.

432 Atto finale

Convenzione europea.

Il godimento di questi diritti fa sorgere responsabilità e doveri nei confronti degli altri come pure

della comunità umana e delle generazioni future.

Pertanto, l'Unione riconosce i diritti, le libertà e i principi enunciati in appresso.

TITOLO I

DIGNITÀ

Articolo 1 (1)

Dignità umana

La dignità umana è inviolabile. Essa deve essere rispettata e tutelata.

Spiegazione

La dignità della persona umana non è soltanto un diritto fondamentale in sé, ma costituisce la base stessa dei diritti

fondamentali. La Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo del 1948 consacra la dignità umana nel preambolo:

«Considerato che il riconoscimento della dignità inerente a tutti i membri della famiglia umana, e dei loro diritti, uguali

ed inalienabili, costituisce il fondamento della libertà, della giustizia e della pace nel mondo;». Nella sentenza del

9 ottobre 2001 nella causa C-377/98, Regno dei Paesi Bassi contro Parlamento europeo e Consiglio dell'Unione europea

(Racc. 2001, pag. 7079), ai punti 70-77 della motivazione la Corte di giustizia ha confermato che il diritto

fondamentale alla dignità umana è parte integrante del diritto dell'Unione.

Ne consegue, in particolare, che nessuno dei diritti sanciti nella presente Carta può essere usato per recare pregiudizio

alla dignità altrui e che la dignità della persona umana fa parte della sostanza stessa dei diritti sanciti nella Carta. Non

può pertanto subire pregiudizio, neanche in caso di limitazione di un diritto.

Articolo 2 (2)

Diritto alla vita

1. Ogni individuo ha diritto alla vita.

2. Nessuno può essere condannato alla pena di morte, né giustiziato.

Spiegazione

1. Il paragrafo 1 di questo articolo è basato sulla prima frase dell'articolo 2, paragrafo 1, della CEDU, che recita:

«1. Il diritto alla vita di ogni persona è protetto dalla legge...»

(1) Articolo II-61 della Costituzione.

(2) Articolo II-62 della Costituzione.

Trattato che adotta una Costituzione per l'Europa 433

2. La seconda frase di detta disposizione, che ha per oggetto la pena capitale, risulta superata in conseguenza

dell'entrata in vigore del protocollo n. 6 della CEDU, il cui articolo 1 è così formulato:

«La pena di morte è abolita. Nessuno può essere condannato a tale pena né giustiziato.»

A tale disposizione si ispira l'articolo 2, paragrafo 2, della Carta (1).

3. Le disposizioni dell'articolo 2 della Carta (2) corrispondono a quelle degli articoli summenzionati della CEDU e del

protocollo addizionale e, ai sensi dell'articolo 52, paragrafo 3 della Carta (3), hanno significato e portata identici.

Pertanto le definizioni «negative» che figurano nella CEDU devono essere considerate come figuranti anche nella

Carta:

a) articolo 2, paragrafo 2 della CEDU:

«La morte non si considera cagionata in violazione del presente articolo se è il risultato di un ricorso alla forza

resosi assolutamente necessario:

a) per garantire la difesa di ogni persona contro la violenza illegale;

b) per eseguire un arresto regolare o per impedire l'evasione di una persona regolarmente detenuta;

c) per reprimere, in modo conforme alla legge, una sommossa o un'insurrezione.»;

b) articolo 2 del protocollo n. 6 della CEDU:

«Uno Stato può prevedere nella propria legislazione la pena di morte per atti commessi in tempo di guerra o in

caso di pericolo imminente di guerra; tale pena sarà applicata solo nei casi previsti da tale legislazione e

conformemente alle sue disposizioni ...».

Articolo 3 (4)

Diritto all'integrità della persona

1. Ogni individuo ha diritto alla propria integrità fisica e psichica.

2. Nell'ambito della medicina e della biologia devono essere in particolare rispettati:

a) il consenso libero e informato della persona interessata, secondo le modalità definite dalla legge

b) il divieto delle pratiche eugenetiche, in particolare di quelle aventi come scopo la selezione delle

persone

(1) Articolo II-62, paragrafo 2 della Costituzione.

(2) Articolo II-62 della Costituzione.

(3) Articolo II-112, paragrafo 3 della Costituzione.

(4) Articolo II-63 della Costituzione.

434 Atto finale

c) il divieto di fare del corpo umano e delle sue parti in quanto tali una fonte di lucro

d) il divieto della clonazione riproduttiva degli esseri umani.

Spiegazione

1. Nella sentenza del 9 ottobre 2001 nella causa C-377/98, Regno dei Paesi Bassi contro Parlamento europeo e

Consiglio dell'Unione europea (Racc. 2001, pag. 7079), ai punti 70 e 78-80 della motivazione la Corte di giustizia

ha confermato che il diritto fondamentale all'integrità della persona è parte integrante del diritto dell'Unione e

comprende, nell'ambito della medicina e della biologia, il libero e consapevole consenso del donatore e del

ricevente.

2. I principi enunciati nell'articolo 3 della Carta (1) figurano già nella convenzione sui diritti dell'uomo e la

biomedicina adottata nell'ambito del Consiglio d'Europa (serie dei trattati europei n. 164 e protocollo addizionale

n. 168). La Carta non intende derogare a tali disposizioni e proibisce solo la clonazione riproduttiva. Non autorizza

né proibisce le altre forme di clonazione e non impedisce quindi in alcun modo al legislatore di vietarle.

3. Il riferimento alle pratiche eugeniche, segnatamente quelle che hanno come scopo la selezione delle persone,

riguarda le ipotesi in cui siano organizzati e attuati programmi di selezione che comportino, per esempio,

campagne di sterilizzazione, gravidanze forzate, matrimoni etnici obbligatori, ecc., atti considerati tutti crimini

internazionali dallo statuto del Tribunale penale internazionale adottato a Roma il 17 luglio 1998 (cfr. articolo 7,

paragrafo 1, lettera g)).

Articolo 4 (2)

Proibizione della tortura e delle pene o trattamenti inumani o degradanti

Nessuno può essere sottoposto a tortura, né a pene o trattamenti inumani o degradanti.

Spiegazione

Il diritto di cui all'articolo 4 (2) corrisponde a quello garantito dall'articolo 3 della CEDU, la cui formulazione è identica:

«Nessuno può essere sottoposto a tortura, né a pene o trattamenti inumani o degradanti.». Ai sensi dell'articolo 52,

paragrafo 3 della Carta (3), ha significato e portata identici.

Articolo 5 (4)

Proibizione della schiavitù e del lavoro forzato

1. Nessuno può essere tenuto in condizioni di schiavitù o di servitù.

(1) Articolo II-63 della Costituzione.

(2) Articolo II-64 della Costituzione.

(3) Articolo II-112, paragrafo 3 della Costituzione.

(4) Articolo II-65 della Costituzione.

Trattato che adotta una Costituzione per l'Europa 435

2. Nessuno può essere costretto a compiere un lavoro forzato o obbligatorio.

3. È proibita la tratta degli esseri umani.

Spiegazione

1. Il diritto di cui all'articolo 5 (1), paragrafi 1 e 2, corrisponde a quello dell'articolo 4, paragrafi 1 e 2, dello stesso

tenore, della CEDU. Il significato e la portata di questo diritto sono identici a quelli conferiti da detto articolo, ai

sensi dell'articolo 52, paragrafo 3 della Carta (2). Ne consegue che:

— nessuna restrizione può essere imposta legittimamente al diritto previsto dal paragrafo 1;

— nel paragrafo 2, le nozioni di «lavoro forzato o obbligatorio» devono essere interpretate alla luce delle

definizioni «negative» contenute nell'articolo 4, paragrafo 3 della CEDU, che recita:

«Non è considerato “lavoro forzato o obbligatorio” ai sensi del presente articolo:

a) il lavoro normalmente richiesto ad una persona detenuta alle condizioni previste dall'articolo 5 della

presente Convenzione o durante il periodo di libertà condizionale;

b) il servizio militare o, nel caso degli obiettori di coscienza nei paesi dove l'obiezione di coscienza è

considerata legittima, qualunque altro servizio sostitutivo di quello militare obbligatorio;

c) qualunque servizio richiesto in caso di crisi o di calamità che minacciano la vita o il benessere della

comunità;

d) qualunque lavoro o servizio facente parte dei normali doveri civici.».

2. Il paragrafo 3 trae direttamente origine dalla dignità della persona umana e tiene conto degli ultimi sviluppi della

criminalità organizzata, quali le organizzazioni che favoriscono, a scopo di lucro, l'immigrazione clandestina o lo

sfruttamento sessuale. L'allegato della convenzione Europol riporta la seguente definizione applicabile alla tratta a

scopo di sfruttamento sessuale: «Tratta degli esseri umani: il fatto di sottoporre una persona al potere reale e illegale

di altre persone ricorrendo a violenze o a minacce o abusando di un rapporto di autorità o mediante manovre, in

particolare per dedicarsi allo sfruttamento della prostituzione altrui, a forme di sfruttamento e di violenza sessuale

nei confronti di minorenni o al commercio connesso con l'abbandono dei figli». Il capitolo VI della convenzione di

applicazione dell'accordo di Schengen, che è stato integrato nell'acquis dell'Unione e al quale il Regno Unito e

l'Irlanda partecipano, contiene, nell'articolo 27, paragrafo 1, la seguente disposizione in materia di organizzazioni

di immigrazione clandestina: «Le parti contraenti si impegnano a stabilire sanzioni appropriate nei confronti di

chiunque aiuti o tenti di aiutare, a scopo di lucro, uno straniero ad entrare o a soggiornare nel territorio di una

parte contraente in violazione della legislazione di detta parte contraente relativa all'ingresso ed al soggiorno degli

stranieri.». Il 19 luglio 2002 il Consiglio ha adottato la decisione quadro sulla lotta alla tratta degli esseri umani (GU

L 203/2002, pag. 1) il cui articolo 1 definisce in dettaglio i reati relativi alla tratta degli esseri umani a fini di

sfruttamento di manodopera o di sfruttamento sessuale che la decisione quadro impone agli Stati membri di

punire.

(1) Articolo II-65 della Costituzione.

(2) Articolo II-112, paragrafo 3 della Costituzione.

436 Atto finale

TITOLO II

LIBERTÀ

Articolo 6 (1)

Diritto alla libertà e alla sicurezza

Ogni individuo ha diritto alla libertà e alla sicurezza.

Spiegazione

I diritti di cui all'articolo 6 (1) corrispondono a quelli garantiti dall'articolo 5 della CEDU, del quale, ai sensi

dell'articolo 52, paragrafo 3 della Carta (2), hanno pari significato e portata. Ne consegue che le limitazioni che possono

legittimamente essere apportate non possono andare oltre i limiti consentiti dalla CEDU nel quadro dell'articolo 5, che

recita:

«1. Ogni individuo ha diritto alla libertà e alla sicurezza. Nessuno può essere privato della libertà, se non nei casi

seguenti e nei modi previsti dalla legge:

a) se è detenuto regolarmente in seguito a condanna da parte di un tribunale competente;

b) se si trova in regolare stato di arresto o di detenzione per violazione di un provvedimento emesso,

conformemente alla legge, da un tribunale o allo scopo di garantire l'esecuzione di un obbligo prescritto dalla

legge;

c) se è stato arrestato o detenuto per essere tradotto dinanzi all'autorità giudiziaria competente, quando vi sono

motivi plausibili di sospettare che egli abbia commesso un reato o vi sono motivi fondati di ritenere che sia

necessario impedirgli di commettere un reato o di darsi alla fuga dopo averlo commesso;

d) se si tratta della detenzione regolare di un minore, decisa per il suo inserimento in una struttura rieducativa, o

della sua detenzione regolare in attesa di comparire dinanzi all'autorità competente;

e) se si tratta della detenzione regolare di una persona suscettibile di propagare una malattia contagiosa, di un

alienato, di un alcolizzato, di un tossicomane o di un vagabondo;

f) se si tratta dell'arresto o della detenzione regolari di una persona per impedirle di entrare illegalmente nel

territorio, oppure di una persona contro la quale è in corso un procedimento d'espulsione o d'estradizione.

2. Ogni persona arrestata deve essere informata, al più presto e in una lingua a lei comprensibile, dei motivi

dell'arresto e di ogni accusa formulata a suo carico.

3. Ogni persona arrestata o detenuta, conformemente alle condizioni previste dal paragrafo 1.c) del presente articolo,

deve essere tradotta al più presto dinanzi ad un giudice o ad un altro magistrato autorizzato dalla legge ad esercitare

funzioni giudiziarie e ha diritto di essere giudicata entro un termine ragionevole o di essere messa in libertà durante

la procedura. La scarcerazione può essere subordinata a garanzie che assicurino la comparizione dell'interessato

all'udienza.

(1) Articolo II-66 della Costituzione.

(2) Articolo II-112, paragrafo 3 della Costituzione.

Trattato che adotta una Costituzione per l'Europa 437

4. Ogni persona privata della libertà mediante arresto o detenzione ha il diritto di presentare un ricorso ad un

tribunale, affinché decida entro breve termine sulla legittimità della sua detenzione e ne ordini la scarcerazione se la

detenzione è illegittima.

5. Ogni persona vittima di arresto o di detenzione in violazione di una delle disposizioni del presente articolo ha

diritto ad una riparazione.»

I diritti di cui all'articolo 6 (1) devono essere in particolare rispettati quando il Parlamento europeo e il

Consiglio adottano leggi e leggi quadro nel settore della cooperazione giudiziaria in materia penale in

base agli articoli [III-171, III-172 e III-174] della Costituzione, segnatamente per la definizione di

disposizioni minime comuni in materia di qualificazione delle infrazioni e delle sanzioni e di taluni

aspetti del diritto processuale.

Articolo 7 (2)

Rispetto della vita privata e della vita familiare

Ogni individuo ha diritto al rispetto della propria vita privata e familiare, del proprio domicilio e delle

sue comunicazioni.

Spiegazione

I diritti di cui all'articolo 7 (2) corrispondono a quelli garantiti dall'articolo 8 della CEDU. Per tener conto dell'evoluzione

tecnica, il termine «comunicazioni» è stato sostituito a «corrispondenza».

Conformemente all'articolo 52, paragrafo 3 (3), il significato e la portata di questi diritti sono identici a quelli del

corrispondente articolo della CEDU. Le limitazioni che vi possono legittimamente essere apportate sono pertanto quelle

autorizzate ai sensi del suddetto articolo 8, che recita:

«1. Ogni persona ha diritto al rispetto della propria vita privata e familiare, del proprio domicilio e della propria

corrispondenza.

2. Non può esservi ingerenza di una autorità pubblica nell'esercizio di tale diritto a meno che tale ingerenza sia

prevista dalla legge e costituisca una misura che, in una società democratica, è necessaria alla sicurezza nazionale,

alla pubblica sicurezza, al benessere economico del paese, alla difesa dell'ordine e alla prevenzione dei reati, alla

protezione della salute o della morale, o alla protezione dei diritti e delle libertà altrui.».

(1) Articolo II-66 della Costituzione.

(2) Articolo II-67 della Costituzione.

(3) Articolo II-112, paragrafo 3 della Costituzione.

438 Atto finale

Articolo 8 (1)

Protezione dei dati di carattere personale

1. Ogni individuo ha diritto alla protezione dei dati di carattere personale che lo riguardano.

2. Tali dati devono essere trattati secondo il principio di lealtà, per finalità determinate e in base al

consenso della persona interessata o a un altro fondamento legittimo previsto dalla legge. Ogni

individuo ha il diritto di accedere ai dati raccolti che lo riguardano e di ottenerne la rettifica.

3. Il rispetto di tali regole è soggetto al controllo di un'autorità indipendente.

Spiegazione

Questo articolo è stato fondato sull'articolo 286 del trattato che istituisce la Comunità europea, sulla direttiva 95/46/CE

del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati

personali nonché alla libera circolazione di tali dati (GU L 281 del 23.11.95), nonché sull'articolo 8 della CEDU e sulla

convenzione del Consiglio d'Europa sulla protezione delle persone rispetto al trattamento automatizzato di dati di

carattere personale del 28 gennaio 1981, ratificata da tutti gli Stati membri. L'articolo 286 del trattato CE è ora sostituito

dall'articolo I-51 della Costituzione. Ci si riferisce inoltre al regolamento n. 45/2001 del Parlamento europeo e del

Consiglio concernente la tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle

istituzioni e degli organismi comunitari, nonché la libera circolazione di tali dati (GU L 8 del 12.1.2001). La direttiva e il

regolamento succitati definiscono le condizioni e i limiti applicabili all'esercizio del diritto alla protezione dei dati

personali.

Articolo 9 (2)

Diritto di sposarsi e di costituire una famiglia

Il diritto di sposarsi e il diritto di costituire una famiglia sono garantiti secondo le leggi nazionali che

ne disciplinano l'esercizio.

Spiegazione

Questo articolo si basa sull'articolo 12 della CEDU, che recita: «A partire dall'età minima per contrarre matrimonio,

l'uomo e la donna hanno il diritto di sposarsi e di fondare una famiglia secondo le leggi nazionali che regolano

l'esercizio di tale diritto.». La formulazione di questo diritto è stata aggiornata al fine di disciplinare i casi in cui le

legislazioni nazionali riconoscono modi diversi dal matrimonio per costituire una famiglia. L'articolo non vieta né

impone la concessione dello status matrimoniale a unioni tra persone dello stesso sesso. Questo diritto è pertanto simile

a quello previsto dalla CEDU, ma la sua portata può essere più estesa qualora la legislazione nazionale lo preveda.

(1) Articolo II-68 della Costituzione.

(2) Articolo II-69 della Costituzione.

Trattato che adotta una Costituzione per l'Europa 439

Articolo 10 (1)

Libertà di pensiero, di coscienza e di religione

1. Ogni individuo ha diritto alla libertà di pensiero, di coscienza e di religione. Tale diritto include la

libertà di cambiare religione o convinzione, così come la libertà di manifestare la propria religione o

la propria convinzione individualmente o collettivamente, in pubblico o in privato, mediante il culto,

l'insegnamento, le pratiche e l'osservanza dei riti.

2. Il diritto all'obiezione di coscienza è riconosciuto secondo le leggi nazionali che ne disciplinano

l'esercizio.

Spiegazione

Il diritto garantito al paragrafo 1 corrisponde a quello garantito dall'articolo 9 della CEDU e, ai sensi dell'articolo 52,

paragrafo 3 della Carta (2), ha significato e portata identici. Le limitazioni devono pertanto rispettare il paragrafo 2

dell'articolo 9, che recita: «La libertà di professare la propria religione o il proprio credo non può essere oggetto di

restrizioni diverse da quelle che, stabilite dalla legge, costituiscono misure necessarie, in una società democratica, alla

pubblica sicurezza, alla protezione dell'ordine, della salute o della morale pubblica, o alla protezione dei diritti e della

libertà altrui.».

Il diritto garantito al paragrafo 2 corrisponde alle tradizioni costituzionali nazionali e all'evoluzione delle legislazioni

nazionali a questo proposito.

Articolo 11 (3)

Libertà di espressione e d'informazione

1. Ogni individuo ha diritto alla libertà di espressione. Tale diritto include la libertà di opinione e la

libertà di ricevere o di comunicare informazioni o idee senza che vi possa essere ingerenza da parte

delle autorità pubbliche e senza limiti di frontiera.

2. La libertà dei media e il loro pluralismo sono rispettati.

Spiegazione

1. L'articolo 11 (3) corrisponde all'articolo 10 della CEDU, che recita:

«1. Ogni individuo ha diritto alla libertà di espressione. Tale diritto include la libertà d'opinione e la libertà di ricevere o

di comunicare informazioni o idee senza che vi possa essere ingerenza da parte delle autorità pubbliche e senza

limiti di frontiera. Il presente articolo non impedisce agli Stati di sottoporre a un regime di autorizzazione le

imprese di radiodiffusione, cinematografiche o televisive.

(1) Articolo II-70 della Costituzione.

(2) Articolo II-112, paragrafo 3 della Costituzione.

(3) Articolo II-71 della Costituzione.

440 Atto finale

2. L'esercizio di queste libertà, poiché comporta doveri e responsabilità, può essere sottoposto alle formalità,

condizioni, restrizioni o sanzioni che sono previste dalla legge e che costituiscono misure necessarie, in una società

democratica, alla sicurezza nazionale, all'integrità territoriale o alla pubblica sicurezza, alla difesa dell'ordine e alla

prevenzione dei reati, alla protezione della salute o della morale, alla protezione della reputazione o dei diritti altrui,

per impedire la divulgazione di informazioni riservate o per garantire l'autorità e l'imparzialità del potere

giudiziario.».

In applicazione dell'articolo 52, paragrafo 3 della Carta (1), questo diritto ha lo stesso significato e la stessa portata di

quello garantito dalla CEDU. Le limitazioni che possono essere apportate non possono pertanto andare oltre quelle

previste al paragrafo 2 dell'articolo 10, salve restando le restrizioni che il diritto dell'Unione in materia di concorrenza

può apportare alla facoltà degli Stati membri di instaurare i regimi di autorizzazione di cui all'articolo 10, paragrafo 1,

terza frase della CEDU.

2. Il paragrafo 2 di questo articolo esplicita le conseguenze del paragrafo 1 in relazione alla libertà dei media. Si basa

segnatamente sulla giurisprudenza della Corte in materia di televisione, in particolare nella causa C-288/89 (sentenza

del 25 luglio 1991, Stichting Collectieve Antennevoorziening Gouda e.a., Racc. I-4007) e sul Protocollo sui sistemi di

radiodiffusione pubblica negli Stati membri, allegato al trattato CE, ed ora alla Costituzione, nonché sulla direttiva

89/552/CE del Consiglio (cfr. in particolare 17o considerando).

Articolo 12 (2)

Libertà di riunione e di associazione

1. Ogni individuo ha diritto alla libertà di riunione pacifica e alla libertà di associazione a tutti i

livelli, segnatamente in campo politico, sindacale e civico, il che implica il diritto di ogni individuo di

fondare sindacati insieme con altri e di aderirvi per la difesa dei propri interessi.

2. I partiti politici a livello dell'Unione contribuiscono a esprimere la volontà politica dei cittadini

dell'Unione.

Spiegazione

1. Le disposizioni del paragrafo 1 di questo articolo corrispondono alle disposizioni dell'articolo 11 della CEDU, che

recita:

«1. Ogni persona ha diritto alla libertà di riunione pacifica e alla libertà d'associazione, ivi compreso il diritto di

partecipare alla costituzione di sindacati e di aderire ad essi per la difesa dei propri interessi.

2. L'esercizio di questi diritti non può essere oggetto di restrizioni diverse da quelle che sono stabilite dalla legge e che

costituiscono misure necessarie, in una società democratica, alla sicurezza nazionale, alla pubblica sicurezza, alla

difesa dell'ordine e alla prevenzione dei reati, alla protezione della salute o della morale e alla protezione dei diritti e

delle libertà altrui. Il presente articolo non osta a che restrizioni legittime siano imposte all'esercizio di tali diritti da

parte dei membri delle forze armate, della polizia o dell'amministrazione dello Stato.».

(1) Articolo II-112, paragrafo 3 della Costituzione.

(2) Articolo II-72 della Costituzione.

Trattato che adotta una Costituzione per l'Europa 441

Le disposizioni del paragrafo 1 dell'articolo 12 (1) hanno lo stesso significato di quella della CEDU, ma la loro portata è

più estesa, dato che possono essere applicate a tutti i livelli, incluso quindi il livello europeo. Ai sensi dell'articolo 52,

paragrafo 3 della Carta (2), le limitazioni di questo diritto non possono pertanto andare oltre quelle considerate come

legittime ai sensi del paragrafo 2 dell'articolo 11 della CEDU.

2. Tale diritto si fonda parimenti sul punto 11 della Carta comunitaria dei diritti sociali fondamentali dei lavoratori.

3. Il paragrafo 2 di quest'articolo corrisponde all'articolo I-46, paragrafo 4 della Costituzione.

Articolo 13 (3)

Libertà delle arti e delle scienze

Le arti e la ricerca scientifica sono libere. La libertà accademica è rispettata.

Spiegazione

Questo diritto è dedotto in primo luogo dalle libertà di pensiero e di espressione. Si esercita nel rispetto

dell'articolo 1 (4) e può essere soggetto alle limitazioni autorizzate dall'articolo 10 della CEDU.

Articolo 14 (5)

Diritto all'istruzione

1. Ogni individuo ha diritto all'istruzione e all'accesso alla formazione professionale e continua.

2. Questo diritto comporta la facoltà di accedere gratuitamente all'istruzione obbligatoria.

3. La libertà di creare istituti di insegnamento nel rispetto dei principi democratici, così come il

diritto dei genitori di provvedere all'educazione e all'istruzione dei loro figli secondo le loro

convinzioni religiose, filosofiche e pedagogiche, sono rispettati secondo le leggi nazionali che ne

disciplinano l'esercizio.

Spiegazione

1. Questo articolo si ispira sia alle tradizioni costituzionali comuni agli Stati membri sia all'articolo 2 del protocollo

addizionale alla CEDU, che recita:

«Il diritto all'istruzione non può essere rifiutato a nessuno. Lo Stato, nell'esercizio delle funzioni che assume nel

campo dell'educazione e dell'insegnamento, deve rispettare il diritto dei genitori di provvedere a tale educazione e a

tale insegnamento secondo le loro convinzioni religiose e filosofiche.».

(1) Articolo II-72 della Costituzione.

(2) Articolo II-112, paragrafo 3 della Costituzione.

(3) Articolo II-73 della Costituzione.

(4) Articolo II-61 della Costituzione.

(5) Articolo II-74 della Costituzione.

442 Atto finale

È stato giudicato utile estendere questo articolo all'accesso alla formazione professionale e continua (cfr. punto 15

della Carta comunitaria dei diritti sociali fondamentali dei lavoratori e articolo 10 della Carta sociale) e aggiungere

il principio della gratuità dell'istruzione obbligatoria. In base alla sua formulazione, quest'ultimo principio implica

soltanto che per l'istruzione obbligatoria ogni bambino abbia la possibilità di accedere a un istituto che pratica la

gratuità. Esso non impone che tutti gli istituti che dispensano tale istruzione, o una formazione professionale e

continua, in particolare quelli privati, siano gratuiti. Non vieta nemmeno che alcune forme specifiche di istruzione

possano essere a pagamento, a condizione che lo Stato prenda misure destinate a concedere una compensazione

finanziaria. Poiché la Carta si applica all'Unione, ciò significa che, nel quadro delle sue politiche in materia di

formazione, l'Unione deve rispettare la gratuità dell'istruzione obbligatoria, ma ciò non crea beninteso nuove

competenze. Per quanto attiene al diritto dei genitori, lo si deve interpretare in relazione alle disposizioni

dell'articolo 24 (1).

2. La libertà di creare istituti di istruzione, pubblici o privati, è garantita come uno degli aspetti della libertà d'impresa,

ma è limitata dal rispetto dei principi democratici e si esercita secondo le modalità definite dalle legislazioni

nazionali.

Articolo 15 (2)

Libertà professionale e diritto di lavorare

1. Ogni individuo ha il diritto di lavorare e di esercitare una professione liberamente scelta o

accettata.

2. Ogni cittadino dell'Unione ha la libertà di cercare un lavoro, di lavorare, di stabilirsi o di prestare

servizi in qualunque Stato membro.

3. I cittadini dei paesi terzi che sono autorizzati a lavorare nel territorio degli Stati membri hanno

diritto a condizioni di lavoro equivalenti a quelle di cui godono i cittadini dell'Unione.

Spiegazione

La libertà professionale, sancita nel paragrafo 1 di questo articolo 15 (2), è riconosciuta nella giurisprudenza della Corte

di giustizia (cfr., tra l'altro, le sentenze del 14 maggio 1974, causa 4-73, Nold, Racc. 1974, pag. 491, punti 12, 13 e 14; del

13 dicembre 1979, causa 44/79, Hauer, Racc. 1979 pag. 3727; dell'8 ottobre 1986, causa 234/85, Keller, Racc. 1986,

pag. 2897, punto 8).

Questo paragrafo si ispira inoltre all'articolo 1, paragrafo 2 della Carta sociale europea firmata il 18 ottobre 1961 e

ratificata da tutti gli Stati membri, e al punto 4 della Carta comunitaria dei diritti sociali fondamentali dei lavoratori del

9 dicembre 1989. L'espressione «condizioni di lavoro» deve essere intesa nel senso dell'articolo III-213 della

Costituzione.

Il paragrafo 2 riprende le tre libertà garantite dagli articoli I-4 e III-133, III-137 e III-144 della Costituzione, ossia libera

circolazione dei lavoratori, libertà di stabilimento e libera prestazione dei servizi.

Il paragrafo 3 è stato basato sull'articolo 137, paragrafo 3, quarto trattino del trattato CE, ora sostituito dall'articolo

III-210, paragrafo 1, lettera g) della Costituzione, e sull'articolo 19, punto 4 della Carta sociale europea, firmata il

(1) Articolo II-84 della Costituzione.

(2) Articolo II-75 della Costituzione.

Trattato che adotta una Costituzione per l'Europa 443

18 ottobre 1961 e ratificata da tutti gli Stati membri. Si applica pertanto l'articolo 52, paragrafo 2 della Carta (1). La

questione dell'ingaggio di marittimi aventi la cittadinanza di Stati terzi negli equipaggi di navi battenti bandiera di uno

Stato membro dell'Unione è disciplinata dal diritto dell'Unione e dalle legislazioni e prassi nazionali.

Articolo 16 (2)

Libertà d'impresa

È riconosciuta la libertà d'impresa, conformemente al diritto dell'Unione e alle legislazioni e prassi

nazionali.

Spiegazione

Questo articolo si basa sulla giurisprudenza della Corte di giustizia che ha riconosciuto la libertà di esercitare un'attività

economica o commerciale (cfr. sentenze del 14 maggio 1974, causa 4-73, Nold, Racc. 1974, pag. 491, punto 14, e del

27 settembre 1979, causa 230/78, SPA Eridania e a., Racc. 1979, pag. 2749, punti 20 e 31) e la libertà contrattuale (cfr.,

tra l'altro, sentenze Sukkerfabriken Nykøbing, causa 151/78, Racc. 1979, pag. 1, punto 19; del 5 ottobre 1999, Spagna

c/Commissione, causa C-240/97, Racc. 1999, pag. I-6571, punto 99) e sull'articolo [3, paragrafo 2] della Costituzione

che riconosce la libera concorrenza. Beninteso, questo diritto si esercita nel rispetto del diritto dell'Unione e delle

legislazioni nazionali. Esso può essere sottoposto alle limitazioni previste all'articolo 52, paragrafo 1 della Carta (3).

Articolo 17 (4)

Diritto di proprietà

1. Ogni individuo ha il diritto di godere della proprietà dei beni che ha acquistato legalmente, di

usarli, di disporne e di lasciarli in eredità. Nessuno può essere privato della proprietà se non per causa

di pubblico interesse, nei casi e nei modi previsti dalla legge e contro il pagamento in tempo utile di

una giusta indennità per la perdita della stessa. L'uso dei beni può essere regolato dalla legge nei limiti

imposti dall'interesse generale.

2. La proprietà intellettuale è protetta.

Spiegazione

Questo articolo corrisponde all'articolo 1 del protocollo addizionale alla CEDU, che recita:

«Ogni persona fisica o giuridica ha diritto al rispetto dei suoi beni. Nessuno può essere privato della sua proprietà se non

per causa di pubblica utilità e nelle condizioni previste dalla legge e dai principi generali del diritto internazionale.

Le disposizioni precedenti non portano pregiudizio al diritto degli Stati di porre in vigore le leggi da essi ritenute

necessarie per disciplinare l'uso dei beni in modo conforme all'interesse generale o per assicurare il pagamento delle

imposte o di altri contributi o delle ammende.».

(1) Articolo II-112, paragrafo 2 della Costituzione.

(2) Articolo II-76 della Costituzione.

(3) Articolo II-112, paragrafo 1 della Costituzione.

(4) Articolo II-77 della Costituzione.

444 Atto finale

Si tratta di un diritto fondamentale comune a tutte le costituzioni nazionali. È stato sancito a più riprese dalla

giurisprudenza della Corte di giustizia e in primo luogo nella sentenza Hauer (13 dicembre 1979, Racc. 1979,

pag. 3727). La stesura è stata attualizzata ma, ai sensi dell'articolo 52, paragrafo 3 (1), questo diritto ha significato e

portata identici al diritto garantito dalla CEDU e le limitazioni non possono andare oltre quelle previste da quest'ultima.

La protezione della proprietà intellettuale, che costituisce uno degli aspetti del diritto di proprietà, è esplicitamente

menzionata al paragrafo 2, in virtù della sua crescente importanza e del diritto comunitario derivato. Oltre alla

proprietà letteraria e artistica la proprietà intellettuale copre, tra l'altro, il diritto dei brevetti e dei marchi e i diritti

analoghi. Le garanzie previste nel paragrafo 1 si applicano opportunamente alla proprietà intellettuale.

Articolo 18 (2)

Diritto di asilo

Il diritto di asilo è garantito nel rispetto delle norme stabilite dalla convenzione di Ginevra del

28 luglio 1951 e dal protocollo del 31 gennaio 1967, relativi allo status dei rifugiati, e a norma della

Costituzione.

Spiegazione

Il testo dell'articolo è stato basato sull'articolo 63 del trattato CE, ora sostituito dall'articolo III266 della Costituzione,

che impone all'Unione di rispettare la convenzione di Ginevra sui rifugiati. Occorre far riferimento alle disposizioni del

protocollo relativo al Regno Unito e all'Irlanda nonché di quello sulla Danimarca, allegati [al trattato di Amsterdam] alla

Costituzione, per determinare in quale misura tali Stati membri applichino il diritto dell'Unione in materia e in quale

misura il presente articolo sia loro applicabile. Tale articolo rispetta il protocollo sull'asilo allegato alla Costituzione.

Articolo 19 (3)

Protezione in caso di allontanamento, di espulsione e di estradizione

1. Le espulsioni collettive sono vietate.

2. Nessuno può essere allontanato, espulso o estradato verso uno Stato in cui esiste un rischio serio

di essere sottoposto alla pena di morte, alla tortura o ad altre pene o trattamenti inumani o

degradanti.

Spiegazione

Il paragrafo 1 di questo articolo ha significato e portata identici a quelli dell'articolo 4 del protocollo n. 4 della CEDU

per quanto attiene alle espulsioni collettive. Esso è volto a garantire che ogni decisione formi oggetto di un esame

specifico e che non si possa decidere con un'unica misura l'espulsione di tutte le persone aventi la nazionalità di un

determinato Stato (cfr. anche articolo 13 del Patto relativo ai diritti civili e politici).

Il paragrafo 2 incorpora la pertinente giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo relativa all'articolo 3 della

CEDU (cfr. Ahmed/Austria, sentenza del 17 dicembre 1996, Racc. 1996 VI.2206, e Soering, sentenza del 7 luglio 1989).

(1) Articolo II-112, paragrafo 3 della Costituzione.

(2) Articolo II-78 della Costituzione.

(3) Articolo II-79 della Costituzione.

Trattato che adotta una Costituzione per l'Europa 445

TITOLO III

UGUAGLIANZA

Articolo 20 (1)

Uguaglianza davanti alla legge

Tutte le persone sono uguali davanti alla legge.

Spiegazione

Questo articolo corrisponde al principio generale di diritto che figura in tutte le costituzioni europee ed è stato sancito

dalla Corte, in una sentenza, come uno dei principi fondamentali del diritto comunitario (sentenza del 13 novembre

1984, Racke, causa 283/83, Racc. 1984, pag. 3791, sentenza del 17 aprile 1997, causa C15/95, EARL, Racc. 1997,

pag. I1961 e sentenza del 13 aprile 2000, causa C292/97, Karlsson, Racc. 2000, pag. 2737).

Articolo 21 (2)

Non discriminazione

1. È vietata qualsiasi forma di discriminazione fondata, in particolare, sul sesso, la razza, il colore

della pelle o l'origine etnica o sociale, le caratteristiche genetiche, la lingua, la religione o le

convinzioni personali, le opinioni politiche o di qualsiasi altra natura, l'appartenenza ad una

minoranza nazionale, il patrimonio, la nascita, gli handicap, l'età o le tendenze sessuali.

2. Nell'ambito d'applicazione della Costituzione e fatte salve disposizioni specifiche in essa

contenute, è vietata qualsiasi discriminazione fondata sulla cittadinanza.

Spiegazione

Il paragrafo 1 si ispira all'articolo 13 del trattato CE, ora sostituito dall'articolo III-124 della Costituzione, e

all'articolo 14 della CEDU, nonché all'articolo 11 della convenzione sui diritti dell'uomo e la biomedicina per quanto

riguarda il patrimonio genetico. Nella misura in cui coincide con l'articolo 14 della CEDU, si applica in conformità dello

stesso.

Non v'è contraddizione né incompatibilità fra il paragrafo 1 e l'articolo III-124 della Costituzione, che ha campo

d'applicazione e finalità diversi: detto articolo conferisce all'Unione la facoltà di adottare atti legislativi, compresa

l'armonizzazione delle disposizioni legislative e regolamentari degli Stati membri, per combattere alcune forme di

discriminazione di cui l'articolo stesso riporta un elenco completo. La normativa in questione può regolamentare gli

interventi delle autorità degli Stati membri (come pure i rapporti fra i privati) in qualsiasi settore entro i limiti delle

competenze dell'Unione. La disposizione del paragrafo 1 dell'articolo 21 (2), invece, non conferisce nessuna facoltà di

emanare norme contro la discriminazione in questi settori d'intervento degli Stati membri o nei rapporti fra privati né

sancisce nessun divieto assoluto di discriminazione in settori così ampi. Essa infatti tratta soltanto delle discriminazioni

ad opera delle istituzioni e degli organi dell'Unione stessi nell'esercizio delle competenze conferite ai sensi di altri articoli

(1) Articolo II-80 della Costituzione.

(2) Articolo II-81 della Costituzione.

446 Atto finale

delle parti I e III della Costituzione e ad opera degli Stati membri soltanto quando danno attuazione al diritto

dell'Unione. Il paragrafo 1 non altera quindi l'ampiezza delle facoltà conferite a norma dell'articolo III-124 né

l'interpretazione data a tale articolo.

Il paragrafo 2 corrisponde all'articolo I-4, paragrafo 2 della Costituzione e va applicato in conformità di tale articolo.

Articolo 22 (1)

Diversità culturale, religiosa e linguistica

L'Unione rispetta la diversità culturale, religiosa e linguistica.

Spiegazione

Questo articolo è stato fondato sull'articolo 6 del trattato sull'Unione europea e sull'articolo 151, paragrafi 1 e 4 del

trattato CE, ora sostituiti dall'articolo III-280, paragrafi 1 e 4 della Costituzione, relativi alla cultura. Il rispetto della

diversità culturale e linguistica è ora sancito anche all'articolo I-3, paragrafo 3 della Costituzione. L'articolo si ispira alla

dichiarazione n. 11 allegata all'Atto finale del trattato di Amsterdam sullo status delle chiese e delle organizzazioni non

confessionali, ripreso ora nell'articolo I-52 della Costituzione.

Articolo 23 (2)

Parità tra donne e uomini

La parità tra donne e uomini deve essere assicurata in tutti i campi, compreso in materia di

occupazione, di lavoro e di retribuzione.

Il principio della parità non osta al mantenimento o all'adozione di misure che prevedano vantaggi

specifici a favore del sesso sottorappresentato.

Spiegazione

Il primo comma di questo articolo è stato basato sull'articolo 2 e sull'articolo 3, paragrafo 2 del trattato CE, ora sostituiti

dagli articoli I-3 e III-116 della Costituzione che impongono all'Unione di mirare a promuovere la parità tra uomini e

donne, e sull'articolo 141, paragrafo 1 del trattato CE, ora sostituito dall'articolo III-214, paragrafo 1 della Costituzione.

Esso si ispira all'articolo 20 della Carta sociale europea riveduta del 3 maggio 1996 e al punto 16 della Carta

comunitaria dei diritti sociali fondamentali dei lavoratori.

Si basa anche sull'articolo 141, paragrafo 3 del trattato CE, ora sostituito dall'articolo III-214, paragrafo 3 della

Costituzione, e sull'articolo 2, paragrafo 4 della direttiva 76/207/CEE del Consiglio relativa all'attuazione del principio

della parità di trattamento fra gli uomini e le donne per quanto riguarda l'accesso al lavoro, alla formazione e alla

promozione professionali e le condizioni di lavoro.

Il secondo comma riprende, in una formula più breve, l'articolo III-214, paragrafo 4 della Costituzione, secondo cui il

principio della parità di trattamento non osta al mantenimento o all'adozione di misure che prevedano vantaggi

specifici diretti a facilitare l'esercizio di un'attività professionale da parte del sesso sottorappresentato o a prevenire o

(1) Articolo II-82 della Costituzione.

(2) Articolo II-83 della Costituzione.

Trattato che adotta una Costituzione per l'Europa 447

compensare determinati svantaggi nella carriera professionale. Conformemente all'articolo 52, paragrafo 2 (1), questo

secondo comma non modifica l'articolo III-214, paragrafo 4 della Costituzione.

Articolo 24 (2)

Diritti del bambino

1. I bambini hanno diritto alla protezione e alle cure necessarie per il loro benessere. Essi possono

esprimere liberamente la propria opinione; questa viene presa in considerazione sulle questioni che li

riguardano in funzione della loro età e della loro maturità.

2. In tutti gli atti relativi ai bambini, siano essi compiuti da autorità pubbliche o da istituzioni

private, l'interesse superiore del bambino deve essere considerato preminente.

3. Ogni bambino ha diritto di intrattenere regolarmente relazioni personali e contatti diretti con i

due genitori, salvo qualora ciò sia contrario al suo interesse.

Spiegazione

Questo articolo si basa sulla convenzione di New York sui diritti del fanciullo, firmata il 20 novembre 1989 e ratificata

da tutti gli Stati membri, e in particolare, sugli articoli 3, 9, 12 e 13 di detta convenzione.

Il paragrafo 3 tiene conto del fatto che, nell'ambito della creazione di uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia, la

normativa dell'Unione nelle materie civili che presentano implicazioni transnazionali, per cui la competenza è conferita

dall'articolo III-269 della Costituzione, può comprendere tra l'altro i diritti di visita che consentono ai figli di

intrattenere regolarmente relazioni personali e contatti diretti con i due genitori.

Articolo 25 (3)

Diritti degli anziani

L'Unione riconosce e rispetta il diritto degli anziani di condurre una vita dignitosa e indipendente e di

partecipare alla vita sociale e culturale.

Spiegazione

Questo articolo è ispirato all'articolo 23 della Carta sociale europea riveduta e ai punti 24 e 25 della Carta comunitaria

dei diritti sociali fondamentali dei lavoratori. La partecipazione alla vita sociale e culturale comprende ovviamente la

partecipazione alla vita politica.

(1) Articolo II-112, paragrafo 2 della Costituzione.

(2) Articolo II-84 della Costituzione.

(3) Articolo II-85 della Costituzione.

448 Atto finale

Articolo 26 (1)

Inserimento dei disabili

L'Unione riconosce e rispetta il diritto dei disabili di beneficiare di misure intese a garantirne

l'autonomia, l'inserimento sociale e professionale e la partecipazione alla vita della comunità.

Spiegazione

Il principio contenuto in questo articolo si basa sull'articolo 15 della Carta sociale europea e si ispira inoltre al punto 26

della Carta comunitaria dei diritti sociali fondamentali dei lavoratori.

TITOLO IV

SOLIDARIETÀ

Articolo 27 (2)

Diritto dei lavoratori all'informazione e alla consultazione nell'ambito dell'impresa

Ai lavoratori o ai loro rappresentanti devono essere garantite, ai livelli appropriati, l'informazione e la

consultazione in tempo utile nei casi e alle condizioni previsti dal diritto dell'Unione e dalle

legislazioni e prassi nazionali.

Spiegazione

Questo articolo figura nella Carta sociale europea riveduta (articolo 21) e nella Carta comunitaria dei diritti sociali

fondamentali dei lavoratori (punti 17 e 18). Si applica alle condizioni previste dal diritto dell'Unione e dalle legislazioni

nazionali. Il riferimento ai livelli appropriati riguarda i livelli previsti dal diritto dell'Unione o dalle legislazioni e dalle

prassi nazionali, il che può includere il livello europeo qualora la normativa dell'Unione lo preveda. L'acquis dell'Unione

in questo campo è consistente: articoli III-211 e III-212 della Costituzione e direttive 2002/14/CE (quadro generale

relativo all'informazione e alla consultazione dei lavoratori, nella Comunità europea) 98/59/CE (licenziamenti collettivi),

2001/23/CEE (trasferimenti di imprese) e 94/45/CE (comitato aziendale europeo).

Articolo 28 (3)

Diritto di negoziazione e di azioni collettive

I lavoratori e i datori di lavoro, o le rispettive organizzazioni, hanno, conformemente al diritto

dell'Unione e alle legislazioni e prassi nazionali, il diritto di negoziare e di concludere contratti

collettivi, ai livelli appropriati, e di ricorrere, in caso di conflitti di interessi, ad azioni collettive per la

difesa dei loro interessi, compreso lo sciopero.

(1) Articolo II-86 della Costituzione.

(2) Articolo II-87 della Costituzione.

(3) Articolo II-88 della Costituzione.

Trattato che adotta una Costituzione per l'Europa 449

Spiegazione

Questo articolo si basa sull'articolo 6 della Carta sociale europea nonché sulla Carta comunitaria dei diritti sociali

fondamentali dei lavoratori (punti da 12 a 14). Il diritto di azione collettiva è stato riconosciuto dalla Corte europea dei

diritti dell'uomo come uno degli elementi del diritto sindacale sancito dall'articolo 11 della CEDU. Per quanto riguarda i

livelli appropriati ai quali può essere effettuata la negoziazione collettiva, si vedano le spiegazioni fornite per l'articolo

precedente. Le modalità e i limiti per l'esercizio delle azioni collettive, ad esempio lo sciopero, sono disciplinate dalle

legislazioni e dalle prassi nazionali, come pure il problema di stabilire se possano essere condotte parallelamente in vari

Stati membri.

Articolo 29 (1)

Diritto di accesso ai servizi di collocamento

Ogni individuo ha il diritto di accedere a un servizio di collocamento gratuito.

Spiegazione

Questo articolo si basa sull'articolo 1, paragrafo 3 della Carta sociale europea e sul punto 13 della Carta comunitaria dei

diritti sociali fondamentali dei lavoratori.

Articolo 30 (2)

Tutela in caso di licenziamento ingiustificato

Ogni lavoratore ha il diritto alla tutela contro ogni licenziamento ingiustificato, conformemente al

diritto dell'Unione e alle legislazioni e prassi nazionali.

Spiegazione

Questo articolo si ispira all'articolo 24 della Carta sociale riveduta. Cfr. anche la direttiva 2001/23/CE sul mantenimento

dei diritti dei lavoratori in caso di trasferimenti di imprese e la direttiva 80/987 sulla tutela dei lavoratori subordinati in

caso di insolvenza del datore di lavoro, modificata dalla direttiva 2002/74/CE.

Articolo 31 (3)

Condizioni di lavoro giuste ed eque

1. Ogni lavoratore ha diritto a condizioni di lavoro sane, sicure e dignitose.

2. Ogni lavoratore ha diritto a una limitazione della durata massima del lavoro e a periodi di riposo

giornalieri e settimanali e a ferie annuali retribuite.

(1) Articolo II-89 della Costituzione.

(2) Articolo II-90 della Costituzione.

(3) Articolo II-91 della Costituzione.

450 Atto finale

Spiegazione

1. Il paragrafo 1 di questo articolo si basa sulla direttiva 89/391/CEE concernente l'attuazione di misure volte a

promuovere il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori durante il lavoro. Si ispira anche all'articolo 3

della Carta sociale e al punto 19 della Carta comunitaria dei diritti sociali fondamentali dei lavoratori, nonché, per

quanto riguarda il diritto alla dignità sul lavoro, all'articolo 26 della Carta sociale riveduta. L'espressione «condizioni di

lavoro» deve essere intesa nel senso dell'articolo III-213 della Costituzione.

2. Il paragrafo 2 si basa sulla direttiva 93/104/CE concernente taluni aspetti dell'organizzazione dell'orario di lavoro,

nonché sull'articolo 2 della Carta sociale europea e sul punto 8 della Carta comunitaria dei diritti sociali fondamentali

dei lavoratori.

Articolo 32 (1)

Divieto del lavoro minorile e protezione dei giovani sul luogo di lavoro

Il lavoro minorile è vietato. L'età minima per l'ammissione al lavoro non può essere inferiore all'età in

cui termina la scuola dell'obbligo, fatte salve le norme più favorevoli ai giovani ed eccettuate deroghe

limitate.

I giovani ammessi al lavoro devono beneficiare di condizioni di lavoro appropriate alla loro età ed

essere protetti contro lo sfruttamento economico o contro ogni lavoro che possa minarne la

sicurezza, la salute, lo sviluppo fisico, mentale, morale o sociale o che possa mettere a rischio la loro

istruzione.

Spiegazione

Questo articolo si basa sulla direttiva 94/33/CE relativa alla protezione dei giovani sul lavoro, nonché sull'articolo 7

della Carta sociale europea e sui punti da 20 a 23 della Carta comunitaria dei diritti sociali fondamentali dei lavoratori.

Articolo 33 (2)

Vita familiare e vita professionale

1. È garantita la protezione della famiglia sul piano giuridico, economico e sociale.

2. Al fine di poter conciliare vita familiare e vita professionale, ogni individuo ha il diritto di essere

tutelato contro il licenziamento per un motivo legato alla maternità e il diritto a un congedo di

maternità retribuito e a un congedo parentale dopo la nascita o l'adozione di un figlio.

Spiegazione

Il paragrafo 1 dell'articolo 33 (2) si basa sull'articolo 16 della Carta sociale europea.

(1) Articolo II-92 della Costituzione.

(2) Articolo II-93 della Costituzione.

Trattato che adotta una Costituzione per l'Europa 451

Il paragrafo 2 è ispirato alla direttiva 92/85/CEE del Consiglio concernente l'attuazione di misure volte a promuovere il

miglioramento della sicurezza e della salute sul lavoro delle lavoratrici gestanti, puerpere o in periodo di allattamento e

alla direttiva 96/34/CE concernente l'accordo quadro sul congedo parentale concluso dall'UNICE, dal CEEP e dalla CES.

È basato altresì sull'articolo 8 (protezione della maternità) della Carta sociale europea ed è ispirato all'articolo 27 (diritto

dei lavoratori aventi responsabilità familiari alla parità di opportunità e di trattamento) della Carta sociale riveduta. Il

termine «maternità» copre il periodo che va dal concepimento all'allattamento.

Articolo 34 (1)

Sicurezza sociale e assistenza sociale

1. L'Unione riconosce e rispetta il diritto di accesso alle prestazioni di sicurezza sociale e ai servizi

sociali che assicurano protezione in casi quali la maternità, la malattia, gli infortuni sul lavoro, la

dipendenza o la vecchiaia, oltre che in caso di perdita del posto di lavoro, secondo le modalità

stabilite dal diritto dell'Unione e le legislazioni e prassi nazionali.

2. Ogni individuo che risieda o si sposti legalmente all'interno dell'Unione ha diritto alle prestazioni

di sicurezza sociale e ai benefici sociali conformemente al diritto dell'Unione e alle legislazioni e

prassi nazionali.

3. Al fine di lottare contro l'esclusione sociale e la povertà, l'Unione riconosce e rispetta il diritto

all'assistenza sociale e all'assistenza abitativa volte a garantire un'esistenza dignitosa a tutti coloro che

non dispongano di risorse sufficienti, secondo le modalità stabilite dal diritto dell'Unione e le

legislazioni e prassi nazionali.

Spiegazione

Il principio enunciato nel paragrafo 1 dell'articolo 34 (1) è basato sugli articoli 137 e 140 del trattato CE, ora sostituiti

dagli articoli III-210 e III-213 della Costituzione, nonché sull'articolo 12 della Carta sociale europea e sul punto 10 della

Carta comunitaria dei diritti sociali fondamentali dei lavoratori. Esso deve essere rispettato dall'Unione quando questa si

avvale dei poteri ad essa conferiti dagli articoli III-210 e III-213 della Costituzione. Il riferimento ai servizi sociali

riguarda i casi in cui siffatti servizi sono stati istituiti per garantire determinate prestazioni, ma non implica in alcun

modo che essi debbano essere creati laddove non esistono. Il termine «maternità» deve essere inteso come nell'articolo

precedente.

Il paragrafo 2 è basato sull'articolo 12, paragrafo 4 e sull'articolo 13, paragrafo 4 della Carta sociale europea nonché sul

punto 2 della Carta comunitaria dei diritti sociali fondamentali dei lavoratori e rispecchia le norme derivanti dal

regolamento 1408/71 e dal regolamento 1612/68.

Il paragrafo 3 è ispirato all'articolo 13 della Carta sociale europea e agli articoli 30 e 31 della Carta sociale riveduta

nonché al punto 10 della Carta comunitaria dei diritti sociali fondamentali dei lavoratori. Esso deve essere rispettato

dall'Unione nel quadro delle politiche fondate sull'articolo III-210 della Costituzione.

(1) Articolo II-94 della Costituzione.

452 Atto finale

Articolo 35 (1)

Protezione della salute

Ogni individuo ha il diritto di accedere alla prevenzione sanitaria e di ottenere cure mediche alle

condizioni stabilite dalle legislazioni e prassi nazionali. Nella definizione e nell'attuazione di tutte le

politiche ed attività dell'Unione è garantito un livello elevato di protezione della salute umana.

Spiegazione

I principi enunciati in questo articolo si basano sull'articolo 152 del trattato CE, ora sostituito dall'articolo III-278 della

Costituzione, nonché sugli articoli 11 e 13 della Carta sociale europea. La seconda frase dell'articolo riproduce il

paragrafo 1 dell'articolo III-278.

Articolo 36 (2)

Accesso ai servizi d'interesse economico generale

Al fine di promuovere la coesione sociale e territoriale dell'Unione, questa riconosce e rispetta

l'accesso ai servizi d'interesse economico generale quale previsto dalle legislazioni e prassi nazionali,

conformemente alla Costituzione.

Spiegazione

Questo articolo è perfettamente in linea con l'articolo III-122 della Costituzione e non crea nessun nuovo diritto. Esso si

limita a sancire il principio del rispetto da parte dell'Unione dell'accesso ai servizi d'interesse economico generale

previsto dalle disposizioni nazionali, a condizione che ciò sia compatibile con il diritto dell'Unione.

Articolo 37 (3)

Tutela dell'ambiente

Un livello elevato di tutela dell'ambiente e il miglioramento della sua qualità devono essere integrati

nelle politiche dell'Unione e garantiti conformemente al principio dello sviluppo sostenibile.

Spiegazione

I principi contenuti in questo articolo sono stati basati sugli articoli 2, 6 e 174 del trattato CE, che sono stati ora

sostituiti dagli articoli I-3, paragrafo 3, III-119 e III-233 della Costituzione.

Esso si ispira inoltre alle disposizioni di alcune costituzioni nazionali.

(1) Articolo II-95 della Costituzione.

(2) Articolo II-96 della Costituzione.

(3) Articolo II-97 della Costituzione.

Trattato che adotta una Costituzione per l'Europa 453

Articolo 38 (1)

Protezione dei consumatori

Nelle politiche dell'Unione è garantito un livello elevato di protezione dei consumatori.

Spiegazione

Il principio contenuto in questo articolo è stato basato sull'articolo 153 del trattato CE, ora sostituito dall'articolo

III-235 della Costituzione.

TITOLO V

CITTADINANZA

Articolo 39 (2)

Diritto di voto e di eleggibilità alle elezioni del Parlamento europeo

1. Ogni cittadino dell'Unione ha il diritto di voto e di eleggibilità alle elezioni del Parlamento

europeo nello Stato membro in cui risiede, alle stesse condizioni dei cittadini di detto Stato.

2. I membri del Parlamento europeo sono eletti a suffragio universale diretto, libero e segreto.

Spiegazione

L'articolo 39 (2) si applica alle condizioni previste nelle parti I e III della Costituzione, ai sensi dell'articolo 52,

paragrafo 2 della Carta (3). In effetti, il paragrafo 1 dell'articolo 39 (2) corrisponde al diritto garantito all'articolo I-10,

paragrafo 2 della Costituzione (cfr. anche la base giuridica all'articolo III-126 per l'adozione delle modalità di esercizio di

tale diritto) e il paragrafo 2 di questo articolo all'articolo I-20, paragrafo 2 della Costituzione. Il paragrafo 2

dell'articolo 39 (2) riprende i principi di base del sistema elettorale in uno Stato democratico.

Articolo 40 (4)

Diritto di voto e di eleggibilità alle elezioni comunali

Ogni cittadino dell'Unione ha il diritto di voto e di eleggibilità alle elezioni comunali nello Stato

membro in cui risiede, alle stesse condizioni dei cittadini di detto Stato.

(1) Articolo II-98 della Costituzione.

(2) Articolo II-99 della Costituzione.

(3) Articolo II-112, paragrafo 2 della Costituzione.

(4) Articolo II-100 della Costituzione.

454 Atto finale

Spiegazione

Questo articolo corrisponde al diritto garantito all'articolo I-10, paragrafo 2 della Costituzione (cfr. anche la base

giuridica all'articolo III-126 per l'adozione delle modalità di esercizio di tale diritto). Ai sensi dell'articolo 52,

paragrafo 2 (1), esso si applica alle condizioni previste in detti articoli delle parti I e III della Costituzione.

Articolo 41 (2)

Diritto ad una buona amministrazione

1. Ogni individuo ha diritto a che le questioni che lo riguardano siano trattate in modo imparziale,

equo ed entro un termine ragionevole dalle istituzioni, dagli organi e dalle agenzie dell'Unione.

2. Tale diritto comprende in particolare:

a) il diritto di ogni individuo di essere ascoltato prima che nei suoi confronti venga adottato un

provvedimento individuale che gli rechi pregiudizio;

b) il diritto di ogni individuo di accedere al fascicolo che lo riguarda, nel rispetto dei legittimi

interessi della riservatezza e del segreto professionale;

c) l'obbligo per l'amministrazione di motivare le proprie decisioni.

3. Ogni individuo ha diritto al risarcimento da parte dell'Unione dei danni cagionati dalle sue

istituzioni o dai suoi agenti nell'esercizio delle loro funzioni conformemente ai principi generali

comuni agli ordinamenti degli Stati membri.

4. Ogni individuo può rivolgersi alle istituzioni dell'Unione in una delle lingue della Costituzione e

deve ricevere una risposta nella stessa lingua.

Spiegazione

L'articolo 41 (2) è basato sull'esistenza dell'Unione in quanto comunità di diritto, le cui caratteristiche sono state

sviluppate dalla giurisprudenza che ha consacrato segnatamente la buona amministrazione come principio generale di

diritto (cfr. tra l'altro, la sentenza della Corte del 31 marzo 1992, causa C-255/90 P, Burban, Racc. 1992, I-2253, e le

sentenze del Tribunale di primo grado del 18 settembre 1995, T-167/94, Nölle, Racc. 1995, pag. II-2589; del 9 luglio

1999, T231/97, New Europe Consulting e altri, (Racc. II - 2403). Le espressioni di questo diritto enunciate nei primi

due paragrafi derivano dalla giurisprudenza (cfr. le sentenze della Corte del 15 ottobre 1987, causa 222/86, Heylens,

Racc. 1987, pag. 4097, punto 15; del 18 ottobre 1989, causa 374/87, Orkem, Racc. 1989, pag. 3283; del 21 novembre

1991, causa C269/90, TU München, Racc. 1991, pag. I-5469, e le sentenze del Tribunale di primo grado del

6 dicembre 1994, causa T-450/93, Lisrestal, Racc. 1994, pag. II-1177; del 18 settembre 1995, causa T167/94, Nölle,

Racc. 1995, pag. II258) e, per quanto attiene all'obbligo di motivare, dall'articolo 253 del trattato CE, ora sostituito

dall'articolo I-38, paragrafo 2 della Costituzione (cfr. anche la base giuridica all'articolo III-398 della Costituzione per

l'adozione di norme volte a garantire un'amministrazione europea aperta, efficace ed indipendente).

(1) Articolo II-112, paragrafo 2 della Costituzione.

(2) Articolo II-101 della Costituzione.

Trattato che adotta una Costituzione per l'Europa 455

Il paragrafo 3 riprende il diritto ora garantito all'articolo III-431 della Costituzione. Il paragrafo 4 riprende il diritto ora

garantito all'articolo I-10, paragrafo 2, lettera d) e all'articolo III-129 della Costituzione. Ai sensi dell'articolo 52,

paragrafo 2 (1), questi diritti si applicano alle condizioni e nei limiti definiti dalla parte III della Costituzione.

Il diritto a un ricorso effettivo, che costituisce un aspetto importante della questione, è garantito all'articolo 47 della

presente Carta (2).

Articolo 42 (1)

Diritto d'accesso ai documenti

Qualsiasi cittadino dell'Unione o qualsiasi persona fisica o giuridica che risieda o abbia la sede sociale

in uno Stato membro ha il diritto di accedere ai documenti delle istituzioni, degli organi e delle

agenzie dell'Unione, indipendentemente dalla forma in cui essi sono prodotti.

Spiegazione

Il diritto sancito da questo articolo è stato ripreso dall'articolo 255 del trattato CE, in applicazione del quale è stato

adottato il regolamento 1049/2001. La Convenzione europea ha esteso tale diritto ai documenti delle istituzioni, degli

organi e delle agenzie in generale, indipendentemente dalla forma in cui sono prodotti (v. articolo I-50, paragrafo 3 della

Costituzione). Ai sensi dell'articolo 52, paragrafo 2 della Carta (3), il diritto di accesso ai documenti si esercita alle

condizioni e nei limiti definiti agli articoli I-50, paragrafo 3 e III-399 della Costituzione.

Articolo 43 (4)

Mediatore europeo

Qualsiasi cittadino dell'Unione o qualsiasi persona fisica o giuridica che risieda o abbia la sede sociale

in uno Stato membro ha il diritto di sottoporre al mediatore europeo casi di cattiva amministrazione

nell'azione delle istituzioni, degli organi o delle agenzie dell'Unione, salvo la Corte di giustizia

europea e il Tribunale nell'esercizio delle loro funzioni giurisdizionali.

Spiegazione

Il diritto sancito da questo articolo è quello garantito agli articoli I-10 e III-335 della Costituzione. Ai sensi

dell'articolo 52, paragrafo 2 (1) della Carta, esso si esercita alle condizioni previste nei due articoli menzionati.

(1) Articolo II-112, paragrafo 2 della Costituzione.

(2) Articolo II-107 della Costituzione.

(3) Articolo II-112, paragrafo 2 della Costituzione.

(4) Articolo II-103 della Costituzione.

456 Atto finale

Articolo 44 (1)

Diritto di petizione

Qualsiasi cittadino dell'Unione o qualsiasi persona fisica o giuridica che risieda o abbia la sede sociale

in uno Stato membro ha il diritto di presentare una petizione al Parlamento europeo.

Spiegazione

Il diritto sancito da questo articolo è quello garantito agli articoli I-10 e III-334 della Costituzione. Ai sensi

dell'articolo 52, paragrafo 2 (2), esso si esercita alle condizioni previste nei due articoli menzionati.

Articolo 45 (3)

Libertà di circolazione e di soggiorno

1. Ogni cittadino dell'Unione ha il diritto di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio

degli Stati membri.

2. La libertà di circolazione e di soggiorno può essere accordata, conformemente alla Costituzione,

ai cittadini dei paesi terzi che risiedono legalmente nel territorio di uno Stato membro.

Spiegazione

Il diritto sancito dal paragrafo 1 è quello garantito all'articolo I-10, paragrafo 2, lettera a) della Costituzione (cfr. anche la

base giuridica all'articolo III-125 e la sentenza della Corte di giustizia, del 17 settembre 2002, causa C-413/99 Baumbast

- Racc. 2002, pag. 709). Ai sensi dell'articolo 52, paragrafo 2 (2), esso si esercita alle condizioni e nei limiti definiti nella

parte III della Costituzione.

Il paragrafo 2 richiama la competenza attribuita all'Unione dagli articoli da III265 a III267 della Costituzione. Ne

consegue che la concessione di questo diritto dipende dall'esercizio di detta competenza da parte delle istituzioni.

Articolo 46 (4)

Tutela diplomatica e consolare

Ogni cittadino dell'Unione gode, nel territorio di un paese terzo nel quale lo Stato membro di cui ha

la cittadinanza non è rappresentato, della tutela delle autorità diplomatiche e consolari di qualsiasi

Stato membro, alle stesse condizioni dei cittadini di detto Stato.

(1) Articolo II-104 della Costituzione.

(2) Articolo II-112, paragrafo 2 della Costituzione.

(3) Articolo II-105 della Costituzione.

(4) Articolo II-106 della Costituzione.

Trattato che adotta una Costituzione per l'Europa 457

Spiegazione

Il diritto sancito da questo articolo è quello garantito dall'articolo I-10 della Costituzione (cfr. anche la base giuridica

all'articolo III-127). Conformemente all'articolo 52, paragrafo 2 (1), esso si esercita alle condizioni previste in detti

articoli.

TITOLO VI

GIUSTIZIA

Articolo 47 (2)

Diritto a un ricorso effettivo e a un giudice imparziale

Ogni individuo i cui diritti e le cui libertà garantiti dal diritto dell'Unione siano stati violati ha diritto a

un ricorso effettivo dinanzi a un giudice, nel rispetto delle condizioni previste nel presente articolo.

Ogni individuo ha diritto a che la sua causa sia esaminata equamente, pubblicamente e entro un

termine ragionevole da un giudice indipendente e imparziale, precostituito per legge. Ogni individuo

ha la facoltà di farsi consigliare, difendere e rappresentare.

A coloro che non dispongono di mezzi sufficienti è concesso il patrocinio a spese dello Stato qualora

ciò sia necessario per assicurare un accesso effettivo alla giustizia.

Spiegazione

Il primo comma si basa sull'articolo 13 della CEDU:

«Ogni persona i cui diritti e le cui libertà riconosciuti nella presente Convenzione siano stati violati, ha diritto ad un

ricorso effettivo davanti ad un'istanza nazionale, anche quando la violazione sia stata commessa da persone che

agiscono nell'esercizio delle loro funzioni ufficiali.».

Tuttavia, nel diritto dell'Unione, la tutela è più estesa in quanto essa garantisce il diritto a un ricorso effettivo dinanzi a

un giudice. La Corte di giustizia ha sancito questo diritto, nella sentenza del 15 maggio 1986, quale principio generale

del diritto dell'Unione (Johnston, causa 222/84, Racc. 1986, pag. 1651; cfr. inoltre le sentenze del 15 ottobre 1987,

causa 222/86, Heylens, Racc. 1987, pag. 4097 e del 3 dicembre 1992, causa C-97/91, Borelli, Racc. 1992, pag. I-6313).

Secondo la Corte, tale principio generale del diritto dell'Unione si applica anche agli Stati membri quando essi applicano

il diritto dell'Unione. L'inserimento di questa giurisprudenza nella Carta non era inteso a modificare il sistema di

controllo giurisdizionale previsto dai trattati e, in particolare, le norme in materia di ricevibilità per i ricorsi diretti

dinanzi alla Corte di giustizia dell'Unione europea. La Convenzione europea ha esaminato il sistema di controllo

giurisdizionale dell'Unione, comprese le norme in materia di ricevibilità che ha confermato pur modificandole sotto

taluni aspetti (cfr. articoli da III-353 a III-381 della Costituzione, in particolare articolo III-365, paragrafo 4).

L'articolo 47 (2) si applica nei confronti delle istituzioni dell'Unione e degli Stati membri allorché questi attuano il diritto

dell'Unione e ciò vale per tutti i diritti garantiti dal diritto dell'Unione.

(1) Articolo II-112, paragrafo 2 della Costituzione.

(2) Articolo II-107 della Costituzione.

458 Atto finale

Il secondo comma corrisponde all'articolo 6, paragrafo 1 della CEDU che recita:

«Ogni persona ha diritto a che la sua causa sia esaminata equamente, pubblicamente ed entro un termine ragionevole da

un tribunale indipendente e imparziale, costituito per legge, il quale sia chiamato a pronunciarsi sulle controversie sui

suoi diritti e doveri di carattere civile o sulla fondatezza di ogni accusa penale formulata nei suoi confronti. La sentenza

deve essere resa pubblicamente, ma l'accesso alla sala d'udienza può essere vietato alla stampa e al pubblico durante

tutto o parte del processo nell'interesse della morale, dell'ordine pubblico o della sicurezza nazionale in una società

democratica, quando lo esigono gli interessi dei minori o la protezione della vita privata delle parti in causa, o, nella

misura giudicata strettamente necessaria dal tribunale, quando in circostanze speciali la pubblicità possa portare

pregiudizio agli interessi della giustizia.».

Nel diritto dell'Unione il diritto a un giudice non si applica solo a controversie relative a diritti e obblighi di carattere

civile. È una delle conseguenze del fatto che l'Unione è una comunità di diritto come la Corte ha constatato nella

causa 294/83, Parti ecologiste «Les Verts» contro Parlamento europeo (sentenza del 23 aprile 1986, Racc. 1986,

pag. 1339). Tuttavia, fatta eccezione per l'ambito di applicazione, le garanzie offerte dalla CEDU si applicano in modo

analogo nell'Unione.

Riguardo al terzo comma va rilevato che, in base alla giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo, deve

essere accordata un'assistenza legale allorché la mancanza di tale assistenza renderebbe inefficace la garanzia di ricorso

effettivo (sentenza CDH del 9.10.1979, Airey, Serie A, Volume 32, 11). Esiste inoltre un sistema di assistenza legale

dinanzi alla Corte di giustizia dell'Unione europea.

Articolo 48 (1)

Presunzione di innocenza e diritti della difesa

1. Ogni imputato è considerato innocente fino a quando la sua colpevolezza non sia stata

legalmente provata.

2. Il rispetto dei diritti della difesa è garantito ad ogni imputato.

Spiegazione

L'articolo 48 (1) corrisponde all'articolo 6, paragrafi 2 e 3 della CEDU che recita:

«2. Ogni persona accusata di un reato è presunta innocente fino a quando la sua colpevolezza non sia stata legalmente

accertata.

3. In particolare, ogni accusato ha diritto di:

a) essere informato, nel più breve tempo possibile, in una lingua a lui comprensibile e in modo dettagliato, della

natura e dei motivi dell'accusa formulata a suo carico;

b) disporre del tempo e delle facilitazioni necessarie a preparare la sua difesa;

(1) Articolo II-108 della Costituzione.

Trattato che adotta una Costituzione per l'Europa 459

c) difendersi personalmente o avere l'assistenza di un difensore di sua scelta e, se non ha i mezzi per retribuire un

difensore, poter essere assistito gratuitamente da un avvocato d'ufficio, quando lo esigono gli interessi della

giustizia;

d) esaminare o far esaminare i testimoni a carico ed ottenere la convocazione e l'esame dei testimoni a discarico nelle

stesse condizioni dei testimoni a carico;

e) farsi assistere gratuitamente da un interprete se non comprende o non parla la lingua usata in udienza.».

Conformemente all'articolo 52, paragrafo 3 (1), questo diritto ha significato e portata identici al diritto garantito dalla

CEDU.

Articolo 49 (2)

Principi della legalità e della proporzionalità dei reati e delle pene

1. Nessuno può essere condannato per un'azione o un'omissione che, al momento in cui è stata

commessa, non costituiva reato secondo il diritto interno o il diritto internazionale. Parimenti, non

può essere inflitta una pena più grave di quella applicabile al momento in cui il reato è stato

commesso. Se, successivamente alla commissione del reato, la legge prevede l'applicazione di una

pena più lieve, occorre applicare quest'ultima.

2. Il presente articolo non osta al giudizio e alla condanna di una persona colpevole di un'azione o

di un'omissione che, al momento in cui è stata commessa, costituiva un crimine secondo i principi

generali riconosciuti da tutte le nazioni.

3. Le pene inflitte non devono essere sproporzionate rispetto al reato.

Spiegazione

Questo articolo riprende la regola classica della irretroattività delle leggi e delle pene in materia penale. Vi è stata

aggiunta la regola della retroattività della legge penale più mite, esistente in vari Stati membri e che figura

nell'articolo 15 del Patto relativo ai diritti civili e politici.

L'articolo 7 della CEDU è redatto come segue:

«1. Nessuno può essere condannato per una azione o una omissione che, al momento in cui è stata commessa, non

costituiva reato secondo il diritto interno o internazionale. Parimenti, non può essere inflitta una pena più grave di

quella applicabile al momento in cui il reato è stato commesso.

2. Il presente articolo non ostacolerà il giudizio e la condanna di una persona colpevole di una azione o di una

omissione che, al momento in cui è stata commessa, costituiva un crimine secondo i principi generali di diritto

riconosciuti dalle nazioni civili.».

(1) Articolo II-112, paragrafo 3 della Costituzione.

(2) Articolo II-109 della Costituzione.

460 Atto finale

Si è semplicemente soppresso al paragrafo 2 il termine «civili»; la soppressione non implica nessun cambiamento

del senso del paragrafo, che contempla in particolare i crimini contro l'umanità. Conformemente all'articolo 52,

paragrafo 3 (1), questo diritto ha significato e portata identici al diritto garantito dalla CEDU.

Il paragrafo 3 riprende il principio generale della proporzionalità dei reati e delle pene sancito dalle tradizioni

costituzionali comuni agli Stati membri e dalla giurisprudenza della Corte di giustizia delle Comunità.

Articolo 50 (2)

Diritto di non essere giudicato o punito due volte per lo stesso reato

Nessuno può essere perseguito o condannato per un reato per il quale è già stato assolto o

condannato nell'Unione a seguito di una sentenza penale definitiva conformemente alla legge.

Spiegazione

L'articolo 4 del protocollo n. 7 della CEDU recita:

«1. Nessuno può essere perseguito o condannato penalmente dalla giurisdizione dello stesso Stato per un reato per il

quale è già stato assolto o condannato a seguito di una sentenza definitiva conformemente alla legge ed alla

procedura penale di tale Stato.

2. Le disposizioni del paragrafo precedente non impediscono la riapertura del processo, conformemente alla legge ed

alla procedura penale dello Stato interessato, se fatti sopravvenuti o nuove rivelazioni o un vizio fondamentale nella

procedura antecedente sono in grado di inficiare la sentenza intervenuta.

3. Non è autorizzata alcuna deroga al presente articolo ai sensi dell'articolo 15 della convenzione.».

La regola «ne bis in idem» si applica nel diritto dell'Unione (cfr., in una vasta giurisprudenza, la sentenza del 5 maggio

1966, Gutmann c/Commissione, cause 18/65 e 35/65, Racc. 1966, pag. 150 e, per una causa recente, la sentenza del

Tribunale di primo grado del 20 aprile 1999, cause riunite T-305/94 e altre, Limburgse Vinyl Maatschappij NV c/

Commissione, Racc. 1999 II-931). Va precisato che la regola che vieta il cumulo si riferisce al cumulo di due sanzioni

della stessa natura, nella fattispecie penali.

Ai sensi dell'articolo 50 (2), la regola «ne bis in idem» non si applica solo all'interno della giurisdizione di uno stesso

Stato, ma anche tra giurisdizioni di più Stati membri. Ciò corrisponde all'acquis del diritto dell'Unione; cfr. articoli

da 54 a 58 della convenzione di applicazione dell'accordo di Schengen, sentenza della Corte di giustizia dell'11 febbraio

2003, causa C-187/01 Gözütok (non ancora pubblicata), articolo 7 della convenzione relativa alla tutela degli interessi

finanziari delle Comunità europee e articolo 10 della convenzione relativa alla lotta contro la corruzione. Le eccezioni,

molto limitate, per le quali dette convenzioni consentono agli Stati membri di derogare alla regola «ne bis in idem» sono

disciplinate dalla clausola orizzontale dell'articolo 52, paragrafo 1 (3), sulle limitazioni. Per quanto riguarda le situazioni

contemplate dall'articolo 4 del protocollo 7, vale a dire l'applicazione del principio all'interno di uno Stato membro, il

diritto garantito ha lo stesso significato e la stessa portata del corrispondente diritto sancito dalla CEDU.

(1) Articolo II-112, paragrafo 3 della Costituzione.

(2) Articolo II-110 della Costituzione.

(3) Articolo II-112, paragrafo 1 della Costituzione.

Trattato che adotta una Costituzione per l'Europa 461

TITOLO VII

DISPOSIZIONI GENERALI CHE DISCIPLINANO L'INTERPRETAZIONE E L'APPLICAZIONE DELLA

CARTA

Articolo 51 (1)

Ambito di applicazione

1. Le disposizioni della presente Carta si applicano alle istituzioni, agli organi e alle agenzie

dell'Unione nel rispetto del principio di sussidiarietà come pure agli Stati membri esclusivamente

nell'attuazione del diritto dell'Unione. Pertanto, i suddetti soggetti rispettano i diritti, osservano i

principi e ne promuovono l'applicazione secondo le rispettive competenze e nel rispetto dei limiti

delle competenze conferite all'Unione in altre parti della Costituzione.

2. La presente Carta non estende l'ambito di applicazione del diritto dell'Unione al di là delle

competenze dell'Unione, né introduce competenze nuove o compiti nuovi per l'Unione, né modifica

le competenze e i compiti definiti nelle altre parti della Costituzione.

Spiegazione

L'articolo 51 (1) è inteso a determinare il campo di applicazione della Carta. Esso mira a stabilire chiaramente che la

Carta si applica innanzitutto alle istituzioni e agli organi dell'Unione nel rispetto del principio di sussidiarietà. Questa

disposizione è stata formulata fedelmente all'articolo 6, paragrafo 2 del trattato sull'Unione europea, che impone

all'Unione di rispettare i diritti fondamentali, nonché al mandato impartito dal Consiglio europeo di Colonia. Il termine

«istituzioni» è consacrato nella parte I della Costituzione. L'espressione «organi e agenzie» è abitualmente utilizzata per

designare tutte le istanze istituite dalla stessa Costituzione o da atti di diritto derivato (cfr., ad es., l'articolo I-50 o I-51

della Costituzione).

Per quanto riguarda gli Stati membri, la giurisprudenza della Corte sancisce senza ambiguità che l'obbligo di rispettare i

diritti fondamentali definiti nell'ambito dell'Unione vale per gli Stati membri soltanto quando agiscono nell'ambito di

applicazione del diritto dell'Unione (sentenza del 13 luglio 1989, Wachauf, causa 5/88, Racc. 1989, pag. 2609; sentenza

del 18 giugno 1991, ERT, Racc. 1991, pag. I-2925; sentenza del 18 dicembre 1997, Annibaldi, causa C-309/96, Racc.

1997, pag. I-7493). La Corte di giustizia ha confermato questa giurisprudenza nei termini seguenti: «Per giunta, occorre

ricordare che le esigenze inerenti alla tutela dei diritti fondamentali nell'ordinamento giuridico comunitario vincolano

parimenti gli Stati membri quando essi danno esecuzione alle discipline comunitarie…» (sentenza del 13 aprile 2000,

causa C?292/97, punto 37 della motivazione, Racc. 2000, pag. 2737). Ovviamente questa regola, quale sancita nella

presente Carta, si applica sia alle autorità centrali sia alle autorità regionali e locali nonché agli enti pubblici quando

attuano il diritto dell'Unione.

Il paragrafo 2, assieme alla seconda frase del paragrafo 1, ribadiscono che la Carta non può avere l'effetto di ampliare le

competenze e i compiti assegnati all'Unione dalle altre parti della Costituzione. Lo scopo è quello di citare in modo

esplicito quanto deriva logicamente dal principio di sussidiarietà e dal fatto che l'Unione dispone solo di competenze di

attribuzione. I diritti fondamentali garantiti nell'Unione producono effetti solo nell'ambito delle competenze

determinate dalle parti I e III della Costituzione. Di conseguenza, alle istituzioni dell'Unione può essere imposto

l'obbligo, a norma della seconda frase del paragrafo 1, di promuovere i principi sanciti nella Carta soltanto nei limiti di

queste stesse competenze.

(1) Articolo II-111 della Costituzione.

462 Atto finale

Anche il paragrafo 2 conferma che la Carta non può avere l'effetto di estendere l'ambito di applicazione del diritto

dell'Unione al di là delle competenze dell'Unione stabilite nelle altre parti della Costituzione. Si tratta di un principio già

affermato dalla Corte di giustizia relativamente ai diritti fondamentali riconosciuti come parte integrante del diritto

dell'Unione (sentenza del 17 febbraio 1998, C-249/96 Grant, Racc. 1998, pag. I-621, punto 45 della motivazione).

Secondo tale principio va da sé che l'incorporazione della Carta nella Costituzione non può essere intesa come

un'estensione automatica della gamma degli interventi degli Stati membri che vanno considerati «attuazione del diritto

dell'Unione» (ai sensi del paragrafo 1 e della giurisprudenza citata).

Articolo 52 (1)

Portata e interpretazione dei diritti e dei principi

1. Eventuali limitazioni all'esercizio dei diritti e delle libertà riconosciuti dalla presente Carta

devono essere previste dalla legge e rispettare il contenuto essenziale di detti diritti e libertà. Nel

rispetto del principio di proporzionalità, possono essere apportate limitazioni solo laddove siano

necessarie e rispondano effettivamente a finalità di interesse generale riconosciute dall'Unione o

all'esigenza di proteggere i diritti e le libertà altrui.

2. I diritti riconosciuti dalla presente Carta per i quali altre parti della Costituzione prevedono

disposizioni si esercitano alle condizioni e nei limiti definiti da tali parti pertinenti.

3. Laddove la presente Carta contenga diritti corrispondenti a quelli garantiti dalla Convenzione

europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, il significato e la portata

degli stessi sono uguali a quelli conferiti dalla suddetta Convenzione. La presente disposizione non

preclude che il diritto dell'Unione conceda una protezione più estesa.

4. Laddove la presente Carta riconosca i diritti fondamentali quali risultano dalle tradizioni

costituzionali comuni agli Stati membri, tali diritti sono interpretati in armonia con dette tradizioni.

5. Le disposizioni della presente Carta che contengono dei principi possono essere attuate da atti

legislativi e esecutivi adottati da istituzioni, organi e agenzie dell'Unione e da atti di Stati membri

allorché essi danno attuazione al diritto dell'Unione, nell'esercizio delle loro rispettive competenze.

Esse possono essere invocate dinanzi a un giudice solo ai fini dell'interpretazione e del controllo della

legalità di detti atti.

6. Si tiene pienamente conto delle legislazioni e prassi nazionali, come specificato nella presente

Carta.

7. Le spiegazioni elaborate per orientare l'interpretazione della Carta dei diritti fondamentali sono

debitamente prese in considerazione dai giudici dell'Unione e degli Stati membri.

(1) Articolo II-112 della Costituzione.

Trattato che adotta una Costituzione per l'Europa 463

Spiegazione

L'articolo 52 (1) mira a fissare la portata dei diritti e dei principi della Carta e a definire norme per la loro

interpretazione. Il paragrafo 1 tratta del sistema delle limitazioni. La formula usata si ispira alla giurisprudenza della

Corte di giustizia: «… secondo una giurisprudenza costante, restrizioni all'esercizio dei diritti fondamentali possono

essere operate, in particolare nell'ambito di un'organizzazione comune di mercato, purché tali restrizioni rispondano

effettivamente a finalità di interesse generale perseguite dalla Comunità e non si risolvano, considerato lo scopo

perseguito, in un intervento sproporzionato ed inammissibile che pregiudicherebbe la stessa sostanza di tali diritti»

(sentenza del 13 aprile 2000, causa C?292/97, punto 45 della motivazione). Il riferimento agli interessi generali

riconosciuti dall'Unione comprende sia gli obiettivi citati nell'articolo I-2 della Costituzione sia altri interessi tutelati da

disposizioni specifiche della Costituzione come l'articolo I-5, paragrafo 1 e gli articoli III-133, paragrafo 3, III-154,

III-436.

Il paragrafo 2 fa riferimento a diritti che erano già espressamente garantiti nel trattato che istituisce la Comunità europea

e sono stati riconosciuti nella Carta, e che ora figurano in altre parti della Costituzione (segnatamente, i diritti derivanti

dalla cittadinanza dell'Unione). Esso chiarisce che tali diritti restano soggetti alle condizioni e ai limiti applicabili al

diritto dell'Unione su cui si fondano e che sono ora fissati nelle parti I e III della Costituzione. La Carta non modifica il

sistema dei diritti accordati dal trattato CE e ora ripresi nelle parti I e III della Costituzione.

Il paragrafo 3 intende assicurare la necessaria coerenza tra la Carta e la Convenzione europea dei diritti dell'uomo

affermando la regola secondo cui, qualora i diritti della presente Carta corrispondano ai diritti garantiti anche dalla

CEDU, il loro significato e la loro portata, comprese le limitazioni ammesse, sono identici a quelli della CEDU. Ne

consegue in particolare che il legislatore, nel fissare le suddette limitazioni, deve rispettare gli standard stabiliti dal

regime particolareggiato delle limitazioni previsto nella CEDU, che è quindi applicabile anche ai diritti contemplati in

questo paragrafo, senza che ciò pregiudichi l'autonomia del diritto dell'Unione e della Corte di giustizia dell'Unione

europea.

Il riferimento alla CEDU riguarda sia la convenzione che i relativi protocolli. Il significato e la portata dei diritti garantiti

sono determinati non solo dal testo di questi strumenti, ma anche dalla giurisprudenza della Corte europea dei diritti

dell'uomo e dalla Corte di giustizia dell'Unione europea. L'ultima frase del paragrafo è intesa a consentire all'Unione di

garantire una protezione più ampia. La protezione accordata dalla Carta non può comunque in nessun caso situarsi ad

un livello inferiore a quello garantito dalla CEDU.

La Carta lascia impregiudicata la possibilità degli Stati membri di ricorrere all'articolo 15 della CEDU, che permette di

derogare ai diritti sanciti dalla Convenzione in caso di guerra o in caso di altro pericolo pubblico che minacci la vita

della nazione, quando agiscono nell'ambito della difesa in caso di guerra o nell'ambito del mantenimento dell'ordine

pubblico, conformemente alle responsabilità loro riconosciute all'articolo I-5, paragrafo 1 e agli articoli III-131 e III-262

della Costituzione.

In appresso è riportato l'elenco dei diritti che, in questa fase e senza che ciò escluda l'evoluzione del diritto, della

legislazione e dei trattati, possono essere considerati corrispondenti a quelli della CEDU ai sensi del presente paragrafo.

Non sono riportati i diritti che si aggiungono a quelli della CEDU.

1. Articoli della Carta che hanno significato e portata identici agli articoli corrispondenti della Convenzione europea

dei diritti dell'uomo:

— l'articolo 2 (2) corrisponde all'articolo 2 della CEDU

(1) Articolo II-112 della Costituzione.

(2) Articolo II-62 della Costituzione.

464 Atto finale

— l'articolo 4 (1) corrisponde all'articolo 3 della CEDU

— l'articolo 5 (2), paragrafi 1 e 2 corrisponde all'articolo 4 della CEDU

— l'articolo 6 (3) corrisponde all'articolo 5 della CEDU

— l'articolo 7 (4) corrisponde all'articolo 8 della CEDU

— l'articolo 10 (5), paragrafo 1 corrisponde all'articolo 9 della CEDU

— l'articolo 11 (6) corrisponde all'articolo 10 della CEDU, fatte salve le restrizioni che il diritto dell'Unione può

apportare alla facoltà degli Stati membri di instaurare i regimi di autorizzazione di cui all'articolo 10,

paragrafo 1, terza frase della CEDU

— l'articolo 17 (7) corrisponde all'articolo 1 del protocollo addizionale alla CEDU

— l'articolo 19 (8), paragrafo 1 corrisponde all'articolo 4 del protocollo n. 4

— l'articolo 19 (8), paragrafo 2 corrisponde all'articolo 3 della CEDU nell'interpretazione datagli dalla Corte

europea dei diritti dell'uomo

— l'articolo 48 (9) corrisponde all'articolo 6, paragrafi 2 e 3 della CEDU

— l'articolo 49 (10), paragrafo 1 (eccettuata l'ultima frase) e paragrafo 2 corrisponde all'articolo 7 della CEDU.

2. Articoli della Carta che hanno significato identico agli articoli corrispondenti della Convenzione europea dei diritti

dell'uomo ma la cui portata è più ampia:

— l'articolo 9 (11) copre la sfera dell'articolo 12 della CEDU, ma il suo campo d'applicazione può essere esteso ad

altre forme di matrimonio eventualmente istituite dalla legislazione nazionale

(1) Articolo II-64 della Costituzione.

(2) Articolo II-65 della Costituzione.

(3) Articolo II-66 della Costituzione.

(4) Articolo II-67 della Costituzione.

(5) Articolo II-70 della Costituzione.

(6) Articolo II-71 della Costituzione.

(7) Articolo II-77 della Costituzione.

(8) Articolo II-79 della Costituzione.

(9) Articolo II-108 della Costituzione.

(10) Articolo II-109 della Costituzione.

(11) Articolo II-69 della Costituzione.

Trattato che adotta una Costituzione per l'Europa 465

— l'articolo 12 (1), paragrafo 1 corrisponde all'articolo 11 della CEDU, ma il suo campo d'applicazione è esteso al

livello dell'Unione europea

— l'articolo 14 (2), paragrafo 1 corrisponde all'articolo 2 del protocollo addizionale alla CEDU, ma il suo campo

d'applicazione è esteso all'accesso alla formazione professionale e continua

— l'articolo 14 (2), paragrafo 3 corrisponde all'articolo 2 del protocollo addizionale alla CEDU relativamente ai

diritti dei genitori

— l'articolo 47 (3), paragrafi 2 e 3 corrisponde all'articolo 6, paragrafo 1 della CEDU, ma la limitazione alle

controversie su diritti e obblighi di carattere civile o su accuse in materia penale non si applica al diritto

dell'Unione e alla sua attuazione

— l'articolo 50 (4) corrisponde all'articolo 4 del protocollo n. 7 della CEDU, ma la sua portata è estesa al livello

dell'Unione europea tra le giurisdizioni degli Stati membri

— infine, nell'ambito di applicazione del diritto dell'Unione, i cittadini dell'Unione europea non possono essere

considerati stranieri in forza del divieto di qualsiasi discriminazione basata sulla nazionalità. Pertanto, le

limitazioni previste dall'articolo 16 della CEDU riguardo al diritto degli stranieri non sono loro applicabili in

questo contesto.

La regola d'interpretazione contenuta nel paragrafo 4 è stata basata sulla formulazione dell'articolo 6, paragrafo 2

del trattato sull'Unione europea (cfr. la formulazione dell'articolo I-9, paragrafo 3 della Costituzione) e tiene nel

debito conto l'approccio alle tradizioni costituzionali comuni seguito dalla Corte di giustizia (ad es., sentenza del

13 dicembre 1979, causa C-44/79, Hauer, Racc. 1979, pag. 3727; sentenza del 18 maggio 1982, causa 155/79,

AM&S, Racc. 1982, pag. 1575). Secondo tale regola, piuttosto che in un'impostazione rigida basata sul «minimo

comun denominatore», i diritti in questione sanciti dalla Carta dovrebbero essere interpretati in modo da offrire un

elevato livello di tutela che sia consono al diritto dell'Unione e in armonia con le tradizioni costituzionali comuni.

Il paragrafo 5 chiarisce la distinzione fra «diritti» e «principi» sancita nella Carta. In base a tale distinzione, i diritti

soggettivi sono rispettati, mentre i principi sono osservati (articolo 51, paragrafo 1 (5)). Ai principi può essere data

attuazione tramite atti legislativi o esecutivi (adottati dall'Unione conformemente alle sue competenze e dagli Stati

membri unicamente nell'ambito dell'attuazione del diritto dell'Unione); di conseguenza, essi assumono rilevanza

per il giudice solo quando tali atti sono interpretati o sottoposti a controllo. Essi non danno tuttavia adito a pretese

dirette per azioni positive da parte delle istituzioni dell'Unione o delle autorità degli Stati membri. Ciò è in linea sia

con la giurisprudenza della Corte di giustizia [cfr. in particolare la giurisprudenza sul «principio di precauzione» di

cui all'articolo 174, paragrafo 2 del trattato CE (sostituito dall'articolo III-233 della Costituzione): sentenza del TPG

dell'11 settembre 2002, causa T-13/99 Pfizer c. Consiglio, con numerosi rinvii ai precedenti giurisprudenziali e una

serie di sentenze sull'articolo 33 (ex 39) in merito ai principi della normativa agricola, ad es.: sentenza della Corte

di giustizia, causa C-265/85 Van den Berg, Racc. 1987, pag. 1155: analisi del principio della stabilizzazione del

(1) Articolo II-72 della Costituzione.

(2) Articolo II-74 della Costituzione.

(3) Articolo II-107 della Costituzione.

(4) Articolo II-110 della Costituzione.

(5) Articolo II-111 della Costituzione.

466 Atto finale

mercato e delle aspettative ragionevoli], sia con l'approccio ai «principi» negli ordinamenti costituzionali degli Stati

membri, specialmente nella normativa sociale. A titolo illustrativo si citano come esempi di principi riconosciuti

nella Carta gli articoli 25, 26 e 37 (1). In alcuni casi è possibile che un articolo della Carta contenga elementi sia di

un diritto sia di un principio, ad es. gli articoli 23, 33 e 34 (2).

Il paragrafo 6 fa riferimento ai diversi articoli della Carta che, nell'ottica della sussidiarietà, rimandano alle

legislazioni e prassi nazionali.

Articolo 53 (3)

Livello di protezione

Nessuna disposizione della presente Carta deve essere interpretata come limitativa o lesiva dei diritti

dell'uomo e delle libertà fondamentali riconosciuti, nel rispettivo ambito di applicazione, dal diritto

dell'Unione, dal diritto internazionale, dalle convenzioni internazionali delle quali l'Unione, o tutti gli

Stati membri sono parti contraenti, in particolare la Convenzione europea per la salvaguardia dei

diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, e dalle costituzioni degli Stati membri.

Spiegazione

Questa disposizione mira a salvaguardare il livello di protezione attualmente offerto, nei rispettivi campi d'applicazione,

dal diritto dell'Unione, dal diritto degli Stati membri e dal diritto internazionale. Data la sua importanza, viene citata la

CEDU.

Articolo 54 (4)

Divieto dell'abuso di diritto

Nessuna disposizione della presente Carta deve essere interpretata nel senso di comportare il diritto

di esercitare un'attività o compiere un atto che miri alla distruzione dei diritti o delle libertà

riconosciuti nella presente Carta o di imporre a tali diritti e libertà limitazioni più ampie di quelle

previste dalla presente Carta.

Spiegazione

Questo articolo ricalca l'articolo 17 della CEDU, che recita:

«Nessuna disposizione della presente Convenzione può essere interpretata nel senso di comportare il diritto di uno

Stato, un gruppo o un individuo di esercitare un'attività o compiere un atto che miri alla distruzione dei diritti o delle

libertà riconosciuti nella presente Convenzione o di imporre a tali diritti e libertà limitazioni più ampie di quelle previste

dalla stessa Convenzione.».

(1) Articoli II-85, II-86 e II-97 della Costituzione.

(2) Articoli II-83, II-93 e II-94 della Costituzione.

(3) Articolo II-113 della Costituzione.

(4) Articolo II-114 della Costituzione.

Trattato che adotta una Costituzione per l'Europa 467

13. Dichiarazione relativa all'articolo III-116

La Conferenza conviene che, nell'ambito degli sforzi generali per eliminare le ineguaglianze tra donne

e uomini, l'Unione mirerà, nelle sue varie politiche, a lottare contro tutte le forme di violenza

domestica. Gli Stati membri dovrebbero adottare tutte le misure necessarie per prevenire e punire

questi atti criminali e per sostenere e proteggere le vittime.

14. Dichiarazione relativa agli articoli III136 e III267

La Conferenza considera che, qualora un progetto di legge o legge quadro europea fondata

sull'articolo III-267, paragrafo 2 leda aspetti fondamentali del sistema di sicurezza sociale di uno Stato

membro, in particolare per quanto riguarda il campo d'applicazione, i costi o la struttura finanziaria,

oppure ne alteri l'equilibrio finanziario ai sensi dell'articolo III-136, paragrafo 2, gli interessi di tale

Stato membro debbano essere tenuti nella debita considerazione.

15. Dichiarazione relativa agli articoli III-160 e III-322

La Conferenza ricorda che il rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali implica, in particolare, che

sia prestata la dovuta attenzione alla protezione e al rispetto del diritto al giusto processo delle

persone o entità interessate. A tal fine, e per garantire una revisione giudiziaria esauriente delle

decisioni europee che sottopongono una persona o entità a misure restrittive, tali decisioni devono

essere basate su criteri chiari e distinti. I criteri dovrebbero essere adeguati alle caratteristiche

specifiche di ciascuna misura restrittiva.

16. Dichiarazione relativa all'articolo III-167, paragrafo 2, lettera c)

La Conferenza constata che l'articolo III-167, paragrafo 2, lettera c) dev'essere interpretato

conformemente alla giurisprudenza esistente della Corte di giustizia delle Comunità europee e del

Tribunale di primo grado riguardo all'applicabilità delle disposizioni agli aiuti concessi a talune

regioni della Repubblica federale di Germania che risentono della passata divisione della Germania.

17. Dichiarazione relativa all'articolo III184

Riguardo all'articolo III-184, la Conferenza conferma che l'aumento del potenziale di crescita e la

garanzia di posizioni di bilancio sane costituiscono i due pilastri della politica economica e di bilancio

dell'Unione e degli Stati membri. Il patto di stabilità e crescita è uno strumento importante per

realizzare tali obiettivi.

La Conferenza ribadisce il suo impegno nei confronti delle disposizioni relative al patto di stabilità e

crescita, considerate il quadro entro cui si realizza il coordinamento delle politiche di bilancio degli

Stati membri.

La Conferenza conferma che un sistema fondato sulle regole è la migliore garanzia affinché gli

impegni siano rispettati e tutti gli Stati membri ricevano pari trattamento.

468 Atto finale

In tale contesto, la Conferenza ribadisce inoltre il suo impegno nei confronti degli obiettivi della

strategia di Lisbona: creazione di posti di lavoro, riforme strutturali e coesione sociale.

L'Unione mira a raggiungere una crescita economica equilibrata e la stabilità dei prezzi. Le politiche

economiche e di bilancio devono pertanto stabilire le corrette priorità in materia di riforme

economiche, innovazione, competitività e rafforzamento degli investimenti privati e dei consumi

nelle fasi di crescita economica debole. Ciò dovrebbe riflettersi negli orientamenti delle decisioni in

materia di bilancio a livello nazionale e dell'Unione, in particolare mediante la ristrutturazione delle

entrate e delle spese pubbliche, nel rispetto della disciplina di bilancio conformemente alla

Costituzione e al patto di stabilità e crescita.

Le sfide economiche e finanziarie cui gli Stati membri sono confrontati sottolineano l'importanza di

una politica di bilancio sana nell'arco dell'intero ciclo economico.

La Conferenza conviene che gli Stati membri dovrebbero utilizzare i periodi di ripresa economica

attivamente per consolidare le finanze pubbliche e migliorare le posizioni di bilancio. L'obiettivo è

raggiungere gradualmente un avanzo di bilancio nei periodi favorevoli, in modo da disporre del

margine di manovra necessario per far fronte alle fasi di congiuntura negativa e contribuire così alla

sostenibilità a lungo termine delle finanze pubbliche.

Gli Stati membri attendono con interesse eventuali proposte della Commissione e ulteriori contributi

degli Stati membri riguardo al rafforzamento e al chiarimento dell'attuazione del patto di stabilità e

crescita. Gli Stati membri adotteranno tutte le misure necessarie al fine di aumentare il potenziale di

crescita delle loro economie. Un miglior coordinamento delle politiche economiche potrebbe

contribuire alla realizzazione di tale obiettivo. La presente dichiarazione non pregiudica il futuro

dibattito sul patto di stabilità e crescita.

18. Dichiarazione relativa all'articolo III213

La Conferenza conferma che le politiche descritte nell'articolo III-213 sono essenzialmente di

competenza degli Stati membri. Le misure di incoraggiamento e di coordinamento da adottare a

livello d'Unione conformemente alle disposizioni di tale articolo hanno carattere complementare.

Esse mirano a rafforzare la cooperazione tra gli Stati membri e non ad armonizzare sistemi nazionali.

Non incidono sulle garanzie e gli usi esistenti in ciascuno Stato membro in materia di responsabilità

delle parti sociali.

La presente dichiarazione lascia impregiudicate le disposizioni della Costituzione che attribuiscono

competenze all'Unione, anche in materia sociale.

19. Dichiarazione relativa all'articolo III220

La Conferenza ritiene che il riferimento alle regioni insulari contenuto nell'articolo III-220 possa

includere gli Stati insulari nella loro interezza, a condizione che siano rispettati i criteri necessari.

Trattato che adotta una Costituzione per l'Europa 469

20. Dichiarazione relativa all'articolo III-243

La Conferenza constata che le disposizioni dell'articolo III-243 si applicano conformemente all'attuale

prassi. I termini «misure (…) necessarie a compensare gli svantaggi economici cagionati dalla

divisione della Germania all'economia di talune regioni della Repubblica federale che risentono di tale

divisione» sono interpretati conformemente alla giurisprudenza esistente della Corte di giustizia delle

Comunità europee e del Tribunale di primo grado.

21. Dichiarazione relativa all'articolo III248

La Conferenza conviene che l'azione dell'Unione nel settore della ricerca e dello sviluppo tecnologico

terrà debito conto degli orientamenti e delle scelte fondamentali delle politiche in materia di ricerca

degli Stati membri.

22. Dichiarazione relativa all'articolo III256

La Conferenza ritiene che l'articolo III-256 non pregiudichi il diritto degli Stati membri di adottare le

disposizioni necessarie per garantire il loro approvvigionamento energetico alle condizioni previste

dall'articolo III-131.

23. Dichiarazione relativa all'articolo III273, paragrafo 1, secondo comma

La Conferenza ritiene che la legge europea di cui all'articolo III-273, paragrafo 1, secondo comma

debba tener conto delle norme e pratiche nazionali relative all'avvio di indagini penali.

24. Dichiarazione relativa all'articolo III296

La Conferenza dichiara che, non appena sarà stato firmato il trattato che adotta una Costituzione per

l'Europa, il segretario generale del Consiglio, alto rappresentante per la politica estera e di sicurezza

comune, la Commissione e gli Stati membri dovrebbero iniziare i lavori preparatori del servizio

europeo per l'azione esterna.

25. Dichiarazione relativa all'articolo III-325 sulla negoziazione e conclusione da parte

degli Stati membri di accordi internazionali relativi allo spazio di libertà, sicurezza e giustizia

La Conferenza conferma che gli Stati membri possono negoziare e concludere accordi con paesi terzi

o organizzazioni internazionali nei settori contemplati dalla parte III, titolo III, capo IV, sezioni 3, 4 e

5, purché detti accordi siano conformi al diritto dell'Unione.

470 Atto finale

26. Dichiarazione relativa all'articolo III-402, paragrafo 4

L'articolo III-402, paragrafo 4 prevede che, qualora la legge europea del Consiglio che fissa un nuovo

quadro finanziario non sia stata adottata alla scadenza del quadro finanziario precedente, i massimali

e le altre disposizioni vigenti nell'ultimo anno coperto siano prorogati fino all'adozione di detta legge.

La Conferenza dichiara che, qualora la legge europea del Consiglio che fissa un nuovo quadro

finanziario non sia stata adottata entro il 2006, laddove l'atto di adesione del 16 aprile 2003 prevede

un periodo di assegnazione graduale degli stanziamenti ai nuovi Stati membri che si conclude

nel 2006, a partire dal 2007 l'assegnazione dei fondi sarà stabilita in base ai medesimi criteri applicati

a tutti gli Stati membri.

27. Dichiarazione relativa all'articolo III419

La Conferenza dichiara che gli Stati membri, quando formulano una richiesta per instaurare una

cooperazione rafforzata, possono indicare se già in quella fase intendono valersi dell'articolo III-422,

che prevede l'estensione del voto a maggioranza qualificata, o della procedura legislativa ordinaria.

28. Dichiarazione relativa all'articolo IV440, paragrafo 7

Le Alte Parti Contraenti convengono che il Consiglio europeo, in applicazione dell'articolo IV-440,

paragrafo 7, adotterà una decisione europea riguardante la modifica dello status di Mayotte rispetto

all'Unione, al fine di rendere tale territorio una regione ultraperiferica ai sensi dell'articolo IV-440,

paragrafo 2 e dell'articolo III-424, quando le autorità francesi notificheranno al Consiglio europeo e

alla Commissione che l'evoluzione attualmente in corso dello status interno dell'isola lo consente.

29. Dichiarazione relativa all'articolo IV-448, paragrafo 2

La Conferenza ritiene che la possibilità di rendere disponibili traduzioni ufficiali del trattato che

adotta una Costituzione per l'Europa nelle lingue di cui all'articolo IV-448, paragrafo 2 contribuisca a

realizzare l'obiettivo di rispettare la ricchezza della diversità culturale e linguistica dell'Unione di cui

all'articolo I-3, paragrafo 3, quarto comma. In questo contesto la Conferenza conferma l'importanza

che l'Unione annette alla diversità culturale dell'Europa e la particolare attenzione che essa continuerà

a prestare a queste e alle altre lingue.

La Conferenza raccomanda agli Stati membri che intendono valersi della possibilità offerta

dall'articolo IV-448, paragrafo 2 di comunicare al Consiglio, entro sei mesi dalla data della firma di

detto trattato, la lingua o le lingue in cui esso sarà tradotto.

Trattato che adotta una Costituzione per l'Europa 471

30. Dichiarazione relativa alla ratifica del trattato

che adotta una Costituzione per l'Europa

La Conferenza prende atto che, se al termine di un periodo di due anni a decorrere dalla firma del

trattato che adotta una Costituzione per l'Europa, i quattro quinti degli Stati membri hanno ratificato

detto trattato e uno o più Stati membri hanno incontrato difficoltà nelle procedure di ratifica, la

questione è deferita al Consiglio europeo.

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