| MERCATO
    INTERNO SEZIONE
    1 INSTAURAZIONE
    E FUNZIONAMENTO DEL MERCATO INTERNO Articolo
    III-130 1.
    L'Unione adotta le misure destinate all'instaurazione o al funzionamento del
    mercato interno, conformemente
    alle disposizioni pertinenti della Costituzione. 2.
    Il mercato interno comporta uno spazio senza frontiere interne, nel quale è
    assicurata la libera circolazione
    delle persone, dei servizi, delle merci e dei capitali conformemente alla
    Costituzione. 3.
    Il Consiglio, su proposta della Commissione, adotta i regolamenti o
    decisioni europei che definiscono
    gli orientamenti e le condizioni necessari per garantire un progresso
    equilibrato nell'insieme
    dei settori considerati. 4.
    Nella formulazione delle proprie proposte per realizzare gli obiettivi di
    cui ai paragrafi 1 e 2, la Commissione
    tiene conto dell'ampiezza dello sforzo che dovrà essere sopportato, per
    l'instaurazione del
    mercato interno, da talune economie che presentano differenze di sviluppo e
    può proporre le misure
    appropriate. Se
    queste misure assumono la forma di deroghe, esse debbono avere carattere
    temporaneo ed arrecare
    quante meno perturbazioni possibile al funzionamento del mercato interno. Articolo
    III-131 Gli
    Stati membri si consultano al fine di prendere di comune accordo le
    disposizioni necessarie ad evitare
    che il funzionamento del mercato interno abbia a risentire delle misure che
    uno Stato membro
    può essere indotto a prendere nell'eventualità di gravi agitazioni interne
    che turbino l'ordine pubblico,
    in caso di guerra o di grave tensione internazionale che costituisca una
    minaccia di guerra ovvero
    per far fronte agli impegni da esso assunti ai fini del mantenimento della
    pace e della sicurezza internazionale. Articolo
    III-132 Quando
    delle misure adottate nei casi di cui agli articoli III-131 e III-436
    abbiano per effetto di alterare
    le condizioni di concorrenza nel mercato interno, la Commissione esamina con
    lo Stato membro
    interessato le condizioni alle quali tali misure possono essere rese
    conformi alle norme sancite
    dalla Costituzione. Trattato
    che adotta una Costituzione per l'Europa 65 In
    deroga alla procedura di cui agli articoli III-360 e III-361, la Commissione
    o qualsiasi Stato membro
    può ricorrere direttamente alla Corte di giustizia, ove ritenga che un
    altro Stato membro faccia
    un uso abusivo dei poteri contemplati dagli articoli III-131 e III-436. La
    Corte di giustizia statuisce
    a porte chiuse. SEZIONE
    2 LIBERA
    CIRCOLAZIONE DELLE PERSONE E DEI SERVIZI Sottosezione
    1 Lavoratori Articolo
    III-133 1.
    I lavoratori hanno il diritto di circolare liberamente all'interno
    dell'Unione. 2.
    È vietata qualsiasi discriminazione in base alla nazionalità tra i
    lavoratori degli Stati membri, per quanto
    riguarda l'impiego, la retribuzione e le altre condizioni di lavoro. 3.
    I lavoratori hanno il diritto, fatte salve le limitazioni giustificate da
    motivi di ordine pubblico, pubblica
    sicurezza e sanità pubblica: a)
    di rispondere a offerte di lavoro effettive, b)
    di spostarsi liberamente a tal fine nel territorio degli Stati membri, c)
    di prendere dimora in uno degli Stati membri al fine di svolgervi
    un'attività di lavoro, conformemente
    alle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative che
    disciplinano l'occupazione
    dei lavoratori nazionali, d)
    di rimanere, a condizioni che sono oggetto di regolamenti europei adottati
    dalla Commissione, sul
    territorio di uno Stato membro dopo avervi occupato un impiego. 4.
    Il presente articolo non si applica agli impieghi nella pubblica
    amministrazione. Articolo
    III-134 La
    legge o legge quadro europea stabilisce le misure necessarie per realizzare
    la libera circolazione dei lavoratori,
    quale è definita dall'articolo III-133. È adottata previa consultazione
    del Comitato economico
    e sociale. La
    legge o legge quadro europea mira in particolare a: a)
    assicurare una stretta collaborazione tra le amministrazioni nazionali del
    lavoro; 66
    Parte III b)
    eliminare le procedure e prassi amministrative, come anche i termini per
    l'accesso agli impieghi disponibili,
    contemplati dalla legislazione interna ovvero da accordi conclusi in
    precedenza tra gli Stati
    membri, il cui mantenimento sarebbe di ostacolo alla liberalizzazione dei
    movimenti dei lavoratori; c)
    abolire tutti i termini e le altre restrizioni, previsti dalle legislazioni
    interne ovvero da accordi conclusi
    in precedenza tra gli Stati membri, che impongano ai lavoratori degli altri
    Stati membri, in
    ordine alla libera scelta di un lavoro, condizioni diverse da quelle
    stabilite per i lavoratori nazionali; d)
    istituire meccanismi idonei a mettere in contatto le offerte e le domande di
    lavoro e a facilitarne l'equilibrio
    a condizioni che evitino di compromettere gravemente il tenore di vita e il
    livello dell'occupazione
    nelle diverse regioni e industrie. Articolo
    III-135 Gli
    Stati membri favoriscono, nel quadro di un programma comune, gli scambi di
    giovani lavoratori. Articolo
    III-136 1.
    In materia di sicurezza sociale, la legge o legge quadro europea stabilisce
    le misure necessarie per realizzare
    la libera circolazione dei lavoratori, attuando in particolare un sistema
    che consenta di assicurare
    ai lavoratori migranti dipendenti e autonomi e ai loro aventi diritto: a)
    il cumulo di tutti i periodi presi in considerazione dalle varie
    legislazioni nazionali, sia per il sorgere
    e la conservazione del diritto alle prestazioni sia per il calcolo di
    queste, b)
    il pagamento delle prestazioni alle persone residenti nei territori degli
    Stati membri. 2.
    Qualora un membro del Consiglio ritenga che un progetto di legge o legge
    quadro europea di cui al
    paragrafo 1 leda aspetti fondamentali del suo sistema di sicurezza sociale,
    in particolare per quanto riguarda
    il campo di applicazione, i costi o la struttura finanziaria, oppure ne
    alteri l'equilibrio finanziario,
    può chiedere che il Consiglio europeo sia investito della questione. In tal
    caso, la procedura
    di cui all’articolo III-396 viene sospesa. Previa discussione ed entro
    quattro mesi da tale sospensione,
    il Consiglio europeo: a)
    rinvia il progetto al Consiglio, il che pone fine alla sospensione della
    procedura di cui all’articolo III-396,
    oppure b)
    chiede alla Commissione di presentare una nuova proposta; in tal caso,
    l'atto inizialmente proposto
    si considera non adottato. Trattato
    che adotta una Costituzione per l'Europa 67 Sottosezione
    2 Libertà
    di stabilimento Articolo
    III-137 Nel
    quadro della presente sottosezione, le restrizioni alla libertà di
    stabilimento dei cittadini di uno Stato
    membro nel territorio di un altro Stato membro sono vietate. Tale divieto si
    estende altresì alle restrizioni
    relative all'apertura di agenzie, succursali o filiali da parte dei
    cittadini di uno Stato membro
    stabiliti nel territorio di un altro Stato membro. I
    cittadini di uno Stato membro hanno il diritto di accedere, nel territorio
    di un altro Stato membro, alle
    attività autonome e di esercitarle, nonché di costituire e gestire
    imprese, in particolare società ai sensi
    dell'articolo III-142, secondo comma, alle condizioni definite dalla
    legislazione dello Stato membro
    di stabilimento nei confronti dei propri cittadini, fatta salva la sezione 4
    relativa ai capitali e ai
    pagamenti. Articolo
    III-138 1.
    La legge quadro europea stabilisce le misure per realizzare la libertà di
    stabilimento in una determinata
    attività. È adottata previa consultazione del Comitato economico e
    sociale. 2.
    Il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione esercitano le funzioni
    loro attribuite in virtù
    del paragrafo 1, in particolare: a)
    trattando, in generale, con precedenza le attività per le quali la libertà
    di stabilimento costituisce un
    contributo particolarmente utile all'incremento della produzione e degli
    scambi, b)
    assicurando una stretta collaborazione tra le amministrazioni nazionali
    competenti al fine di conoscere
    le situazioni particolari all'interno dell'Unione delle diverse attività
    interessate, c)
    sopprimendo le procedure e prassi amministrative, contemplate dalla
    legislazione interna ovvero da
    accordi precedentemente conclusi tra gli Stati membri, il cui mantenimento
    sarebbe di ostacolo
    alla libertà di stabilimento, d)
    vigilando a che i lavoratori dipendenti di uno degli Stati membri, occupati
    nel territorio di un altro
    Stato membro, possano rimanervi per intraprendere un'attività autonoma,
    quando soddisfino
    alle condizioni che sarebbero loro richieste se entrassero in quello Stato
    nel momento in
    cui desiderano accedere all'attività di cui trattasi, e)
    rendendo possibile l'acquisto e lo sfruttamento di proprietà fondiarie
    situate nel territorio di uno Stato
    membro da parte di un cittadino di un altro Stato membro, sempre che non
    siano lesi i principi
    stabiliti dall'articolo III-227, paragrafo 2, f)
    applicando la graduale soppressione delle restrizioni relative alla libertà
    di stabilimento in ogni ramo
    di attività considerato, da una parte, alle condizioni per l'apertura di
    agenzie, succursali o filiali
    sul territorio di uno Stato membro e, dall'altra, alle condizioni di
    ammissione del personale della
    sede principale negli organi di gestione o di controllo di queste ultime, 68
    Parte III g)
    coordinando, nella necessaria misura e al fine di renderle equivalenti, le
    garanzie che sono richieste,
    negli Stati membri, alle società ai sensi dell'articolo III-142, secondo
    comma per proteggere
    gli interessi sia dei soci sia dei terzi, h)
    accertandosi che le condizioni di stabilimento non vengano alterate mediante
    aiuti concessi dagli Stati
    membri. Articolo
    III-139 La
    presente sottosezione non si applica, per quanto riguarda lo Stato membro
    interessato, alle attività che
    in tale Stato partecipino, sia pure occasionalmente, all'esercizio dei
    pubblici poteri. La
    legge o legge quadro europea può escludere talune attività
    dall'applicazione delle disposizioni della presente
    sottosezione. Articolo
    III-140 1.
    La presente sottosezione e le misure adottate in virtù della medesima
    lasciano impregiudicata l'applicabilità
    delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati
    membri che prevedano
    un regime particolare per i cittadini stranieri e che siano giustificate da
    motivi di ordine pubblico,
    di pubblica sicurezza e di sanità pubblica. 2.
    La legge quadro europea coordina le disposizioni nazionali di cui al
    paragrafo 1. Articolo
    III-141 1.
    La legge quadro europea facilita l'accesso alle attività autonome e
    l'esercizio di queste. È intesa: a)
    al reciproco riconoscimento dei diplomi, certificati ed altri titoli, b)
    al coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e
    amministrative degli Stati membri relative
    all'accesso alle attività autonome e all'esercizio di queste. 2.
    Per quanto riguarda le professioni mediche, paramediche e farmaceutiche, la
    graduale soppressione
    delle restrizioni è subordinata al coordinamento delle condizioni
    d'esercizio di tali professioni
    nei vari Stati membri. Articolo
    III-142 Le
    società costituite conformemente alla legislazione di uno Stato membro e
    aventi la sede sociale, l'amministrazione
    centrale o il centro di attività principale all'interno dell'Unione sono
    equiparate, ai fini
    dell'applicazione della presente sottosezione, alle persone fisiche aventi
    la cittadinanza degli Stati membri. Per
    «società» si intendono le società di diritto civile o di diritto
    commerciale, comprese le società cooperative,
    e le altre persone giuridiche contemplate dal diritto pubblico o privato, ad
    eccezione delle
    società che non si prefiggono scopi di lucro. Trattato
    che adotta una Costituzione per l'Europa 69 Articolo
    III-143 Fatta
    salva l'applicazione delle altre disposizioni della Costituzione, gli Stati
    membri applicano la disciplina
    nazionale nei confronti della partecipazione finanziaria dei cittadini degli
    altri Stati membri al
    capitale delle società ai sensi dell'articolo III-142, secondo comma. Sottosezione
    3 Libera
    prestazione di servizi Articolo
    III-144 Nel
    quadro della presente sottosezione, le restrizioni alla libera prestazione
    dei servizi all'interno dell'Unione
    sono vietate nei confronti dei cittadini degli Stati membri stabiliti in uno
    Stato membro che
    non sia quello del destinatario della prestazione. La
    legge o legge quadro europea può estendere il beneficio della presente
    sottosezione ai prestatori di servizi
    cittadini di uno Stato terzo e stabiliti all'interno dell'Unione. Articolo
    III-145 Ai
    fini della Costituzione, sono considerate servizi le prestazioni fornite di
    norma dietro retribuzione, in
    quanto non siano regolate dalle disposizioni relative alla libera
    circolazione delle persone, delle merci
    e dei capitali. I
    servizi comprendono in particolare: a)
    attività di carattere industriale, b)
    attività di carattere commerciale, c)
    attività artigiane, d)
    attività delle libere professioni. Senza
    pregiudizio della sottosezione 2 relativa alla libertà di stabilimento, il
    prestatore può, per l'esecuzione
    della prestazione, esercitare, a titolo temporaneo, la sua attività nello
    Stato membro ove la
    prestazione è fornita, alle stesse condizioni imposte da tale Stato ai
    propri cittadini. Articolo
    III-146 1.
    La libera circolazione dei servizi, in materia di trasporti, è regolata dal
    capo III, sezione 7 relativa ai
    trasporti. 2.
    La liberalizzazione dei servizi delle banche e delle assicurazioni che sono
    legati a movimenti di capitale
    deve essere attuata in armonia con la liberalizzazione della circolazione
    dei capitali. Articolo
    III-147 1.
    La legge quadro europea stabilisce le misure per realizzare la
    liberalizzazione di un determinato servizio.
    È adottata previa consultazione del Comitato economico e sociale. 2.
    Nella legge quadro europea di cui al paragrafo 1 sono in generale
    considerati con priorità i servizi
    che intervengono in modo diretto nei costi di produzione, ovvero la cui
    liberalizzazione contribuisce
    a facilitare gli scambi di merci. Articolo
    III-148 Gli
    Stati membri si sforzano di procedere alla liberalizzazione dei servizi in
    misura superiore a quella obbligatoria
    in virtù della legge quadro europea adottata in applicazione dell'articolo
    III-147, paragrafo
    1, quando ciò sia loro consentito dalla situazione economica generale e
    dalla situazione del settore
    interessato. La
    Commissione rivolge a tal fine raccomandazioni agli Stati membri
    interessati. Articolo
    III-149 Fino
    a quando non saranno soppresse le restrizioni alla libera prestazione dei
    servizi, gli Stati membri le
    applicano senza distinzione di nazionalità o di residenza a tutti i
    prestatori di servizi contemplati dall'articolo
    III-144, primo comma. Articolo
    III-150 Gli
    articoli da III-139 a III-142 sono applicabili alla materia regolata dalla
    presente sottosezione. SEZIONE
    3 LIBERA
    CIRCOLAZIONE DELLE MERCI Sottosezione
    1 Unione
    doganale Articolo
    III-151 1.
    L'Unione comprende un'unione doganale che si estende al complesso degli
    scambi di merci e comporta
    il divieto, fra gli Stati membri, dei dazi doganali all'importazione e
    all'esportazione e di qualsiasi
    tassa di effetto equivalente, come pure l'adozione di una tariffa doganale
    comune nei rapporti
    tra gli Stati membri ed i paesi terzi. 2.
    Il paragrafo 4 e la sottosezione 3 relativa al divieto delle restrizioni
    quantitative si applicano ai prodotti
    originari degli Stati membri e ai prodotti provenienti da paesi terzi che si
    trovano in libera pratica
    negli Stati membri. 70
    Parte III 3.
    Sono considerati in libera pratica in uno Stato membro i prodotti
    provenienti da paesi terzi per i quali
    siano state adempiute in tale Stato le formalità di importazione e riscossi
    i dazi doganali e le tasse
    di effetto equivalente esigibili e che non abbiano beneficiato di un
    ristorno totale o parziale di tali
    dazi e tasse. 4.
    I dazi doganali all'importazione o all'esportazione o le tasse di effetto
    equivalente sono vietati tra gli
    Stati membri. Tale divieto si applica anche ai dazi doganali di carattere
    fiscale. 5.
    Il Consiglio, su proposta della Commissione, adotta i regolamenti o
    decisioni europei che fissano i
    dazi della tariffa doganale comune. 6.
    Nell'adempimento dei compiti che le sono affidati ai sensi del presente
    articolo, la Commissione s'ispira: a)
    alla necessità di promuovere gli scambi commerciali fra gli Stati membri e
    i paesi terzi, b)
    all'evoluzione delle condizioni di concorrenza all'interno dell'Unione,
    nella misura in cui tale evoluzione
    avrà per effetto di accrescere la competitività delle imprese, c)
    alla necessità di approvvigionamento dell'Unione in materie prime e
    semiprodotti, pur vigilando a
    che non vengano falsate fra gli Stati membri le condizioni di concorrenza
    per i prodotti finiti; d)
    alla necessità di evitare gravi turbamenti nella vita economica degli Stati
    membri e di assicurare uno
    sviluppo razionale della produzione e un'espansione del consumo nell'Unione. Sottosezione
    2 Cooperazione
    doganale Articolo
    III-152 Nei
    limiti del campo di applicazione della Costituzione, la legge o legge quadro
    europea stabilisce misure
    per rafforzare la cooperazione doganale tra gli Stati membri e tra questi
    ultimi e la Commissione. Sottosezione
    3 Divieto
    delle restrizioni quantitative Articolo
    III-153 Sono
    vietate fra gli Stati membri le restrizioni quantitative sia
    all'importazione sia all'esportazione e qualsiasi
    misura di effetto equivalente. Trattato
    che adotta una Costituzione per l'Europa 71 Articolo
    III-154 L'articolo
    III-153 lascia impregiudicati i divieti o restrizioni all'importazione,
    all'esportazione e al transito
    giustificati da motivi di moralità pubblica, di ordine pubblico, di
    pubblica sicurezza, di tutela della
    salute e della vita delle persone e degli animali o di preservazione dei
    vegetali, di protezione del patrimonio
    artistico, storico o archeologico nazionale, o di tutela della proprietà
    industriale e commerciale.
    Tuttavia, tali divieti o restrizioni non devono costituire un mezzo di
    discriminazione arbitraria,
    né una restrizione dissimulata al commercio tra gli Stati membri. Articolo
    III-155 1.
    Gli Stati membri procedono a un riordinamento dei monopoli nazionali che
    presentano carattere
    commerciale, in modo che venga esclusa qualsiasi discriminazione fra i
    cittadini degli Stati membri
    per quanto riguarda le condizioni relative all'approvvigionamento e agli
    sbocchi. Il
    presente articolo si applica a qualsiasi organismo per mezzo del quale uno
    Stato membro, de jure o de
    facto, controlla, dirige o influenza sensibilmente, direttamente o
    indirettamente, le importazioni o le
    esportazioni fra gli Stati membri. Si applica altresì ai monopoli di Stato
    delegati. 2.
    Gli Stati membri si astengono da qualsiasi nuova misura contraria ai
    principi di cui al paragrafo 1 o
    tale da limitare la portata degli articoli relativi al divieto dei dazi
    doganali e delle restrizioni quantitative
    fra gli Stati membri. 3.
    Nel caso di un monopolio a carattere commerciale che comporti una
    regolamentazione destinata ad
    agevolare lo smercio o la valorizzazione di prodotti agricoli, è opportuno
    assicurare, nell'applicazione
    del presente articolo, garanzie equivalenti per l'occupazione e il tenore di
    vita dei produttori
    interessati. SEZIONE
    4 CAPITALI
    E PAGAMENTI Articolo
    III-156 Nell'ambito
    della presente sezione sono vietate le restrizioni sia ai movimenti di
    capitali sia ai pagamenti
    tra Stati membri, e tra Stati membri e paesi terzi. Articolo
    III-157 1.
    L'articolo III-156 lascia impregiudicata l'applicazione ai paesi terzi di
    qualunque restrizione in vigore
    alla data del 31 dicembre 1993 in virtù delle legislazioni nazionali o del
    diritto dell'Unione per quanto
    concerne i movimenti di capitali diretti in paesi terzi o provenienti da
    essi che implichino investimenti
    diretti, inclusi gli investimenti in proprietà immobiliari, lo
    stabilimento, la prestazione di servizi
    finanziari o l'ammissione di valori mobiliari nei mercati finanziari. Per
    quanto riguarda le restrizioni
    esistenti in base alla normativa nazionale in Estonia ed Ungheria, la
    pertinente data è il 31
    dicembre 1999. 72
    Parte III 2.
    La legge o legge quadro europea stabilisce le misure concernenti i movimenti
    di capitali diretti in paesi
    terzi o provenienti da essi che implichino investimenti diretti, inclusi gli
    investimenti in proprietà
    immobiliari, lo stabilimento, la prestazione di servizi finanziari o
    l'ammissione di valori mobiliari
    nei mercati finanziari. Il
    Parlamento europeo e il Consiglio cercano di conseguire, nella maggior
    misura possibile e senza pregiudicare
    altre disposizioni della Costituzione, l'obiettivo della libera circolazione
    dei capitali tra Stati
    membri e paesi terzi. 3.
    In deroga al paragrafo 2, solo una legge o legge quadro europea del
    Consiglio può stabilire misure
    che comportino un regresso del diritto dell'Unione per quanto riguarda la
    liberalizzazione dei movimenti
    di capitali diretti in paesi terzi o provenienti da essi. Il Consiglio
    delibera all'unanimità previa
    consultazione del Parlamento europeo. Articolo
    III-158 1.
    L'articolo III-156 non pregiudica il diritto degli Stati membri: a)
    di applicare le pertinenti disposizioni delle rispettive legislazioni
    tributarie in cui si opera una distinzione
    tra i contribuenti che non si trovano nella medesima situazione per quanto
    riguarda il luogo
    di residenza o il luogo di collocamento del loro capitale; b)
    di adottare le misure indispensabili per impedire le violazioni delle loro
    disposizioni legislative e regolamentari,
    in particolare nel settore fiscale e in quello della vigilanza prudenziale
    sulle istituzioni
    finanziarie, o di stabilire procedure per la dichiarazione dei movimenti di
    capitali a scopo
    di informazione amministrativa o statistica, o di adottare misure
    giustificate da motivi di ordine
    pubblico o di pubblica sicurezza. 2.
    La presente sezione non pregiudica l'applicabilità di restrizioni in
    materia di diritto di stabilimento
    compatibili con la Costituzione. 3.
    Le misure e procedure di cui ai paragrafi 1 e 2 non devono costituire un
    mezzo di discriminazione
    arbitraria, né una restrizione dissimulata alla libera circolazione dei
    capitali e dei pagamenti
    di cui all'articolo III-156. 4.
    In assenza di una legge o legge quadro europea ai sensi dell'articolo III157,
    paragrafo 3, la Commissione
    o, in mancanza di una decisione europea della Commissione entro un periodo
    di tre mesi
    dalla richiesta dello Stato membro interessato, il Consiglio può adottare
    una decisione europea che
    conferma che le misure fiscali restrittive adottate da uno Stato membro
    riguardo ad uno o più paesi
    terzi devono essere considerate compatibili con la Costituzione nella misura
    in cui sono giustificate
    da uno degli obiettivi dell'Unione e compatibili con il buon funzionamento
    del mercato interno.
    Il Consiglio delibera all'unanimità su richiesta di uno Stato membro. Articolo
    III-159 Qualora,
    in circostanze eccezionali, i movimenti di capitali provenienti da paesi
    terzi o ad essi diretti causino
    o minaccino di causare difficoltà gravi per il funzionamento dell'unione
    economica e monetaria,
    il Consiglio, su proposta della Commissione, può adottare regolamenti o
    decisioni europei che
    istituiscono misure di salvaguardia nei confronti di paesi terzi, per un
    periodo non superiore a sei Trattato
    che adotta una Costituzione per l'Europa 73 mesi,
    se tali misure sono strettamente necessarie. Esso delibera previa
    consultazione della Banca centrale
    europea. Articolo
    III-160 Qualora
    sia necessario per conseguire gli obiettivi di cui all'articolo III-257, per
    quanto riguarda la prevenzione
    e la lotta contro il terrorismo e le attività connesse, la legge europea
    definisce un insieme di
    misure amministrative concernenti i movimenti di capitali e i pagamenti,
    quali il congelamento dei capitali,
    dei beni finanziari o dei proventi economici appartenenti, posseduti o
    detenuti da persone fisiche
    o giuridiche, da gruppi o da entità non statali. Il
    Consiglio, su proposta della Commissione, adotta regolamenti o decisioni
    europei per attuare la legge
    europea di cui al primo comma. Gli
    atti di cui al presente articolo contengono le necessarie disposizioni sulle
    garanzie giuridiche. SEZIONE
    5 REGOLE
    DI CONCORRENZA Sottosezione
    1 Regole
    applicabili alle imprese Articolo
    III-161 1.
    Sono incompatibili con il mercato interno e vietati tutti gli accordi tra
    imprese, tutte le decisioni di
    associazioni di imprese e tutte le pratiche concordate che possano
    pregiudicare il commercio tra Stati
    membri e che abbiano per oggetto o per effetto di impedire, restringere o
    falsare il gioco della concorrenza
    nel mercato interno ed in particolare quelli consistenti nel: a)
    fissare direttamente o indirettamente i prezzi d'acquisto o di vendita
    ovvero altre condizioni di transazione, b)
    limitare o controllare la produzione, gli sbocchi, lo sviluppo tecnico o gli
    investimenti, c)
    ripartire i mercati o le fonti di approvvigionamento, d)
    applicare, nei rapporti commerciali con gli altri contraenti, condizioni
    dissimili per prestazioni equivalenti,
    così da determinare per questi ultimi uno svantaggio nella concorrenza, e)
    subordinare la conclusione di contratti all'accettazione da parte degli
    altri contraenti di prestazioni
    supplementari che, per loro natura o secondo gli usi commerciali, non
    abbiano alcun nesso
    con l'oggetto dei contratti stessi. 74
    Parte III 2.
    Gli accordi o decisioni vietati in virtù del presente articolo sono nulli
    di pieno diritto. 3.
    Tuttavia, il paragrafo 1 può essere dichiarato inapplicabile: —
    a qualsiasi accordo o categoria di accordi fra imprese, —
    a qualsiasi decisione o categoria di decisioni di associazioni di imprese, e —
    a qualsiasi pratica concordata o categoria di pratiche concordate che
    contribuiscano a migliorare la produzione o la distribuzione dei prodotti o
    a promuovere il progresso
    tecnico o economico, pur riservando agli utilizzatori una congrua parte
    dell'utile che ne deriva
    ed evitando di a)
    imporre alle imprese interessate restrizioni che non siano indispensabili
    per raggiungere tali obiettivi, b)
    dare a tali imprese la possibilità di eliminare la concorrenza per una
    parte sostanziale dei prodotti di
    cui trattasi. Articolo
    III-162 È
    incompatibile con il mercato interno e vietato, nella misura in cui possa
    essere pregiudizievole al commercio
    tra Stati membri, lo sfruttamento abusivo da parte di una o più imprese di
    una posizione dominante
    sul mercato interno o su una parte sostanziale di questo. Tali
    pratiche abusive possono consistere in particolare: a)
    nell'imporre direttamente o indirettamente prezzi d'acquisto, di vendita
    ovvero altre condizioni di transazione
    non eque; b)
    nel limitare la produzione, gli sbocchi o lo sviluppo tecnico, a danno dei
    consumatori; c)
    nell'applicare nei rapporti commerciali con gli altri contraenti condizioni
    dissimili per prestazioni equivalenti,
    determinando così per questi ultimi uno svantaggio nella concorrenza; d)
    nel subordinare la conclusione di contratti all'accettazione da parte degli
    altri contraenti di prestazioni
    supplementari che, per loro natura o secondo gli usi commerciali, non
    abbiano alcun nesso
    con l'oggetto dei contratti stessi. Articolo
    III-163 Il
    Consiglio, su proposta della Commissione, adotta i regolamenti europei per
    l'applicazione dei principi
    fissati dagli articoli III-161 e III-162. Esso delibera previa consultazione
    del Parlamento europeo. Trattato
    che adotta una Costituzione per l'Europa 75 Tali
    regolamenti hanno, in particolare, lo scopo di: a)
    garantire l'osservanza dei divieti di cui all'articolo III-161, paragrafo 1
    e all'articolo III162 comminando
    ammende e penalità di mora, b)
    determinare le modalità di applicazione dell'articolo III-161, paragrafo 3,
    avendo riguardo alla necessità
    di esercitare una sorveglianza efficace e, nel contempo, semplificare, per
    quanto possibile,
    il controllo amministrativo, c)
    precisare, eventualmente, per i vari settori economici, il campo di
    applicazione degli articoli III- 161
    e III-162, d)
    definire i rispettivi compiti della Commissione e della Corte di giustizia
    dell'Unione europea nell'applicazione
    delle disposizioni contemplate dal presente comma, e)
    definire i rapporti fra le legislazioni degli Stati membri, da una parte, e
    la presente sottosezione e i regolamenti
    europei adottati in applicazione del presente articolo, dall'altra. Articolo
    III-164 Fino
    all'entrata in vigore dei regolamenti europei adottati in applicazione
    dell'articolo III-163, le autorità
    degli Stati membri decidono in merito all'ammissibilità di intese e allo
    sfruttamento abusivo di
    una posizione dominante nel mercato interno, in conformità del loro diritto
    nazionale e dell'articolo
    III-161, in particolare il paragrafo 3, e dell'articolo III-162. Articolo
    III-165 1.
    Fatto salvo l'articolo III-164, la Commissione vigila perché siano
    applicati i principi fissati dagli articoli
    III-161 e III-162. Istruisce, a richiesta di uno Stato membro o d'ufficio e
    in collegamento con le
    autorità competenti degli Stati membri che le prestano assistenza, i casi
    di presunta infrazione ai principi
    suddetti. Qualora constati l'esistenza di un'infrazione, propone i mezzi
    atti a porvi termine. 2.
    Qualora non sia posto termine alle infrazioni di cui al paragrafo 1, la
    Commissione adotta una decisione
    europea motivata in cui constata l'infrazione ai principi. Può pubblicare
    tale decisione e autorizzare
    gli Stati membri ad adottare le necessarie misure, di cui definisce le
    condizioni e modalità, per
    rimediare alla situazione. 3.
    La Commissione può adottare regolamenti europei concernenti le categorie di
    accordi per le quali
    il Consiglio ha adottato un regolamento europeo conformemente all'articolo
    III-163, secondo comma,
    lettera b). Articolo
    III-166 1.
    Gli Stati membri non emanano né mantengono, nei confronti delle imprese
    pubbliche e delle imprese
    cui riconoscono diritti speciali o esclusivi, alcuna misura contraria alla
    Costituzione, in particolare
    all'articolo I-4, paragrafo 2 e agli articoli da III-161 a III-169. 76
    Parte III 2.
    Le imprese incaricate della gestione di servizi di interesse economico
    generale o aventi carattere di
    monopolio fiscale sono sottoposte alle disposizioni della Costituzione, in
    particolare alle regole di concorrenza,
    nei limiti in cui l'applicazione di tali disposizioni non osti
    all'adempimento, in linea di diritto
    o di fatto, della specifica missione loro affidata. Lo sviluppo degli scambi
    non deve essere compromesso
    in misura contraria agli interessi dell'Unione. 3.
    La Commissione vigila sull'applicazione del presente articolo e adotta, ove
    occorra, gli opportuni regolamenti
    o decisioni europei. Sottosezione
    2 Aiuti
    concessi dagli Stati membri Articolo
    III-167 1.
    Salvo deroghe previste dalla Costituzione, sono incompatibili con il mercato
    interno, nella misura
    in cui incidano sugli scambi tra Stati membri, gli aiuti concessi dagli
    Stati membri, ovvero mediante
    risorse statali, sotto qualsiasi forma che, favorendo talune imprese o
    talune produzioni, falsino
    o minaccino di falsare la concorrenza. 2.
    Sono compatibili con il mercato interno: a)
    gli aiuti a carattere sociale concessi ai singoli consumatori, a condizione
    che siano accordati senza discriminazioni
    determinate dall'origine dei prodotti, b)
    gli aiuti destinati a ovviare ai danni arrecati dalle calamità naturali
    oppure da altri eventi eccezionali, c)
    gli aiuti concessi all'economia di determinate regioni della Repubblica
    federale di Germania che risentono
    della divisione della Germania, nella misura in cui sono necessari a
    compensare gli svantaggi
    economici provocati da tale divisione. Cinque anni dopo l'entrata in vigore
    del trattato che
    adotta una Costituzione per l'Europa, il Consiglio, su proposta della
    Commissione, può adottare
    una decisione europea che abroga la presente lettera. 3.
    Possono considerarsi compatibili con il mercato interno: a)
    gli aiuti destinati a favorire lo sviluppo economico delle regioni dove il
    tenore di vita sia anormalmente
    basso, oppure si abbia una grave forma di sottoccupazione, nonché quello
    delle regioni
    di cui all'articolo III-424, tenuto conto della loro situazione strutturale,
    economica e sociale; b)
    gli aiuti destinati a promuovere la realizzazione di un importante progetto
    di comune interesse europeo
    oppure a porre rimedio a un grave turbamento dell'economia di uno Stato
    membro; c)
    gli aiuti destinati ad agevolare lo sviluppo di talune attività o di talune
    regioni economiche, quando
    non alterino le condizioni degli scambi in misura contraria all'interesse
    comune; Trattato
    che adotta una Costituzione per l'Europa 77 d)
    gli aiuti destinati a promuovere la cultura e la conservazione del
    patrimonio, quando non alterino le
    condizioni degli scambi e della concorrenza nell'Unione in misura contraria
    all'interesse comune; e)
    le altre categorie di aiuti fissate da regolamenti o decisioni europei
    adottati dal Consiglio su proposta
    della Commissione. Articolo
    III-168 1.
    La Commissione procede con gli Stati membri all'esame permanente dei regimi
    di aiuti esistenti in
    questi Stati. Propone loro le opportune misure richieste dal graduale
    sviluppo o dal funzionamento del
    mercato interno. 2.
    Qualora la Commissione, dopo aver intimato agli interessati di presentare le
    loro osservazioni, constati
    che un aiuto concesso da uno Stato membro, ovvero mediante risorse statali,
    non è compatibile
    con il mercato interno a norma dell'articolo III-167, oppure che tale aiuto
    è attuato in modo
    abusivo, adotta una decisione europea affinché lo Stato membro interessato
    lo sopprima o lo modifichi
    nel termine da essa fissato. Qualora
    lo Stato membro in causa non si conformi a tale decisione europea entro il
    termine stabilito, la
    Commissione o qualsiasi altro Stato membro interessato può adire
    direttamente la Corte di giustizia
    dell'Unione europea, in deroga agli articoli III-360 e III-361. A
    richiesta di uno Stato membro, il Consiglio può adottare all'unanimità una
    decisione europea in base
    alla quale un aiuto, istituito o da istituirsi da parte di questo Stato,
    deve considerarsi compatibile con
    il mercato interno, in deroga all'articolo III-167 o ai regolamenti europei
    di cui all'articolo III-169, quando
    circostanze eccezionali giustifichino tale decisione. Qualora la Commissione
    abbia iniziato, nei
    riguardi di tale aiuto, la procedura prevista dal presente paragrafo, primo
    comma, la richiesta dello Stato
    membro interessato rivolta al Consiglio ha per effetto di sospendere tale
    procedura fino a quando
    il Consiglio non si è pronunciato al riguardo. Tuttavia,
    se il Consiglio non si è pronunciato entro tre mesi dalla data della
    richiesta, la Commissione delibera. 3.
    Gli Stati membri comunicano alla Commissione, in tempo utile perché
    presenti le sue osservazioni,
    i progetti diretti a istituire o modificare aiuti. Se ritiene che un
    progetto non sia compatibile
    con il mercato interno a norma dell'articolo III-167, la Commissione inizia
    senza indugio la
    procedura prevista al paragrafo 2 del presente articolo. Lo Stato membro
    interessato non può dare esecuzione
    alle misure progettate prima che tale procedura abbia condotto a una
    decisione finale. 4.
    La Commissione può adottare regolamenti europei concernenti le categorie di
    aiuti di Stato per le
    quali il Consiglio ha stabilito, conformemente all'articolo III-169, che
    possono essere dispensate dalla
    procedura di cui al paragrafo 3 del presente articolo. 78
    Parte III Articolo
    III-169 Il
    Consiglio, su proposta della Commissione, può adottare regolamenti europei
    per l'applicazione degli
    articoli III-167 e III-168 e per fissare in particolare le condizioni per
    l'applicazione dell'articolo
    III-168, paragrafo 3 e le categorie di aiuti che sono dispensate dalla
    procedura prevista in
    tale paragrafo. Esso delibera previa consultazione del Parlamento europeo. SEZIONE
    6 DISPOSIZIONI
    FISCALI Articolo
    III-170 1.
    Nessuno Stato membro applica direttamente o indirettamente ai prodotti degli
    altri Stati membri imposizioni
    interne, di qualsivoglia natura, superiori a quelle applicate direttamente o
    indirettamente ai
    prodotti nazionali similari. Inoltre,
    nessuno Stato membro applica ai prodotti degli altri Stati membri
    imposizioni interne intese a
    proteggere indirettamente altre produzioni. 2.
    I prodotti esportati da uno Stato membro nel territorio di un altro Stato
    membro non possono beneficiare
    di alcun ristorno di imposizioni interne che sia superiore alle imposizioni
    ad essi applicate direttamente
    o indirettamente. 3.
    Per quanto riguarda le imposizioni diverse dalle imposte sulla cifra
    d'affari, dalle imposte di consumo
    e dalle altre imposte indirette, si possono operare esoneri e rimborsi
    all'esportazione negli altri
    Stati membri, e introdurre tasse di compensazione applicabili alle
    importazioni provenienti dagli Stati
    membri, soltanto qualora le disposizioni progettate siano state
    preventivamente approvate per un
    periodo limitato mediante una decisione europea adottata dal Consiglio su
    proposta della Commissione. Articolo
    III-171 Una
    legge o legge quadro europea del Consiglio stabilisce le misure riguardanti
    l'armonizzazione delle
    legislazioni relative alle imposte sulla cifra d'affari, alle imposte di
    consumo ed altre imposte indirette,
    sempre che detta armonizzazione sia necessaria per assicurare
    l'instaurazione o il funzionamento
    del mercato interno ed evitare le distorsioni di concorrenza. Il Consiglio
    delibera all'unanimità
    previa consultazione del Parlamento europeo e del Comitato economico e
    sociale. SEZIONE
    7 DISPOSIZIONI
    COMUNI Articolo
    III-172 1.
    Salvo che la Costituzione non disponga diversamente, si applica il presente
    articolo per la realizzazione
    degli obiettivi dell'articolo III-130. La legge o legge quadro europea
    stabilisce le misure relative
    al ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed
    amministrative degli Stati Trattato
    che adotta una Costituzione per l'Europa 79 membri
    che hanno per oggetto l'instaurazione o il funzionamento del mercato
    interno. È adottata previa
    consultazione del Comitato economico e sociale. 2.
    Il paragrafo 1 non si applica alle disposizioni fiscali, a quelle relative
    alla libera circolazione delle persone
    e a quelle relative ai diritti ed interessi dei lavoratori dipendenti. 3.
    La Commissione, nelle proposte presentate ai sensi del paragrafo 1 in
    materia di sanità, sicurezza, protezione
    dell'ambiente e protezione dei consumatori, si basa su un livello di
    protezione elevato, tenuto
    conto, in particolare, degli eventuali nuovi sviluppi fondati su riscontri
    scientifici. Anche il Parlamento
    europeo ed il Consiglio, nell'ambito delle rispettive attribuzioni, si
    sforzano di conseguire tale
    obiettivo. 4.
    Allorché, dopo l'adozione di una misura di armonizzazione tramite una legge
    o legge quadro europea
    o tramite un regolamento europeo della Commissione, uno Stato membro ritenga
    necessario mantenere
    disposizioni nazionali giustificate da esigenze importanti di cui
    all'articolo III-154 o relative
    alla protezione dell'ambiente o dell'ambiente di lavoro, notifica tali
    disposizioni alla Commissione
    precisando i motivi del mantenimento delle stesse. 5.
    Inoltre, fatto salvo il paragrafo 4, allorché, dopo l'adozione di una
    misura di armonizzazione tramite
    una legge o legge quadro europea o tramite un regolamento europeo della
    Commissione, uno Stato
    membro ritenga necessario introdurre disposizioni nazionali fondate su nuove
    prove scientifiche
    inerenti alla protezione dell'ambiente o dell'ambiente di lavoro,
    giustificate da un problema
    specifico a detto Stato membro insorto dopo l'adozione della misura di
    armonizzazione, esso
    notifica le disposizioni previste alla Commissione precisandone la
    motivazione. 6.
    La Commissione, entro sei mesi dalle notifiche di cui ai paragrafi 4 e 5,
    adotta una decisione europea
    con cui approva o respinge le disposizioni nazionali in questione dopo aver
    verificato se esse costituiscano
    o no uno strumento di discriminazione arbitraria o una restrizione
    dissimulata nel commercio
    tra gli Stati membri e se rappresentino o no un ostacolo al funzionamento
    del mercato interno. In
    mancanza di decisione della Commissione entro detto periodo, le disposizioni
    nazionali di cui ai paragrafi
    4 e 5 sono considerate approvate. Se
    giustificato dalla complessità della questione e in assenza di pericolo per
    la salute umana, la Commissione
    può notificare allo Stato membro interessato che il periodo di cui al
    presente paragrafo è
    prolungato per un ulteriore periodo di massimo sei mesi. 7.
    Quando uno Stato membro è autorizzato, a norma del paragrafo 6, a mantenere
    o a introdurre disposizioni
    nazionali che derogano a una misura di armonizzazione, la Commissione
    esamina immediatamente
    l'opportunità di proporre un adeguamento di detta misura. 8.
    Quando uno Stato membro solleva un problema specifico di sanità pubblica in
    un settore che è stato
    precedentemente oggetto di misure di armonizzazione, lo sottopone alla
    Commissione che esamina
    immediatamente l'opportunità di proporre misure appropriate. 9.
    In deroga alla procedura di cui agli articoli III-360 e III-361, la
    Commissione o qualsiasi Stato membro
    può adire direttamente la Corte di giustizia dell'Unione europea ove
    ritenga che un altro Stato
    membro faccia un uso abusivo dei poteri contemplati dal presente articolo. 80
    Parte III 10.
    Le misure di armonizzazione di cui al presente articolo comportano, nei casi
    opportuni, una clausola
    di salvaguardia che autorizza gli Stati membri ad adottare, per uno o più
    dei motivi di carattere
    non economico di cui all'articolo III-154, misure provvisorie soggette ad
    una procedura di controllo
    dell'Unione. Articolo
    III-173 Fatto
    salvo l'articolo III-172, una legge quadro europea del Consiglio stabilisce
    le misure per il ravvicinamento
    delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati
    membri che abbiano
    un'incidenza diretta sull'instaurazione o sul funzionamento del mercato
    interno. Il Consiglio delibera
    all'unanimità previa consultazione del Parlamento europeo e del Comitato
    economico e sociale. Articolo
    III-174 Qualora
    la Commissione constati che una disparità tra le disposizioni legislative,
    regolamentari o amministrative
    degli Stati membri falsa le condizioni di concorrenza sul mercato interno e
    provoca una
    distorsione che deve essere eliminata, consulta gli Stati membri
    interessati. Se
    attraverso tale consultazione non si raggiunge un accordo, la legge quadro
    europea stabilisce le misure
    necessarie per eliminare la distorsione in questione. Ogni altra opportuna
    misura prevista dalla
    Costituzione può essere adottata. Articolo
    III-175 1.
    Quando vi sia motivo di temere che l'adozione o la modifica di disposizioni
    legislative, regolamentari
    o amministrative di uno Stato membro provochi una distorsione ai sensi dell'articolo
    III-174, lo Stato membro che vuole procedervi consulta la Commissione. La Commissione,
    dopo aver consultato gli Stati membri, rivolge agli Stati membri interessati
    una raccomandazione
    sulle misure idonee ad evitare la distorsione in questione. 2.
    Se lo Stato membro che vuole emanare o modificare disposizioni nazionali non
    si conforma alla raccomandazione
    rivoltagli dalla Commissione, non si potrà richiedere agli altri Stati
    membri, in applicazione
    dell'articolo III-174, di modificare le loro disposizioni nazionali per
    eliminare tale distorsione.
    Se lo Stato membro che ha trascurato la raccomandazione della Commissione
    provoca una
    distorsione unicamente a suo detrimento, non è applicabile l'articolo
    III-174. Articolo
    III-176 Nell'ambito
    dell'instaurazione o del funzionamento del mercato interno, la legge o legge
    quadro europea
    stabilisce le misure per la creazione di titoli europei al fine di garantire
    una protezione uniforme
    dei diritti di proprietà intellettuale nell'Unione e per l'istituzione di
    regimi di autorizzazione,
    di coordinamento e di controllo centralizzati a livello di Unione. Una
    legge europea del Consiglio stabilisce i regimi linguistici dei titoli
    europei. Il Consiglio delibera all'unanimità
    previa consultazione del Parlamento europeo. Trattato
    che adotta una Costituzione per l'Europa 81 CAPO
    II POLITICA
    ECONOMICA E MONETARIA Articolo
    III-177 Ai
    fini dell'articolo I-3, l'azione degli Stati membri e dell'Unione comprende,
    alle condizioni previste dalla
    Costituzione, l'adozione di una politica economica che è fondata sullo
    stretto coordinamento delle
    politiche economiche degli Stati membri, sul mercato interno e sulla
    definizione di obiettivi comuni,
    condotta conformemente al principio di un'economia di mercato aperta e in
    libera concorrenza. Parallelamente,
    alle condizioni e secondo le procedure previste dalla Costituzione, questa
    azione comprende
    una moneta unica, l'euro, e la definizione e conduzione di una politica
    monetaria e di una politica
    del cambio uniche, che abbiano l'obiettivo principale di mantenere la
    stabilità dei prezzi e, fatto
    salvo questo obiettivo, di sostenere le politiche economiche generali
    nell'Unione, conformemente
    al principio di un'economia di mercato aperta e in libera concorrenza. Questa
    azione degli Stati membri e dell'Unione implica il rispetto dei seguenti
    principi direttivi: prezzi
    stabili, finanze pubbliche e condizioni monetarie sane, bilancia dei
    pagamenti sostenibile. SEZIONE
    1 POLITICA
    ECONOMICA Articolo
    III-178 Gli
    Stati membri attuano le rispettive politiche economiche per contribuire alla
    realizzazione degli obiettivi
    dell'Unione definiti all'articolo I-3 e nel contesto degli indirizzi di
    massima di cui all'articolo
    III-179, paragrafo 2. Gli Stati membri e l'Unione agiscono nel rispetto dei
    principi di un'economia
    di mercato aperta e in libera concorrenza, favorendo un'efficace allocazione
    delle risorse,
    conformemente ai principi di cui all'articolo III-177. Articolo
    III-179 1.
    Gli Stati membri considerano le rispettive politiche economiche una
    questione di interesse comune
    e le coordinano nell'ambito del Consiglio, conformemente all'articolo
    III-178. 2.
    Il Consiglio, su raccomandazione della Commissione, elabora un progetto di
    indirizzi di massima
    per le politiche economiche degli Stati membri e dell'Unione e ne riferisce
    al Consiglio europeo. Il
    Consiglio europeo, sulla base della relazione del Consiglio, dibatte delle
    conclusioni in merito agli indirizzi
    di massima per le politiche economiche degli Stati membri e dell'Unione.
    Sulla base di dette conclusioni,
    il Consiglio adotta una raccomandazione che definisce i suddetti indirizzi
    di massima. Esso
    ne informa il Parlamento europeo. 82
    Parte III 3.
    Al fine di garantire un più stretto coordinamento delle politiche
    economiche e una convergenza duratura
    dei risultati economici degli Stati membri, il Consiglio, sulla base di
    relazioni presentate dalla Commissione,
    sorveglia l'evoluzione economica in ciascuno degli Stati membri e
    nell'Unione, nonché la
    coerenza delle politiche economiche con gli indirizzi di massima di cui al
    paragrafo 2, e procede regolarmente
    a una valutazione globale. Ai
    fini di detta sorveglianza multilaterale, gli Stati membri trasmettono alla
    Commissione le informazioni
    concernenti le misure di rilievo da essi adottate nell'ambito delle
    rispettive politiche economiche
    e tutte le altre informazioni che ritengono necessarie. 4.
    Qualora si accerti, secondo la procedura prevista al paragrafo 3, che le
    politiche economiche di uno
    Stato membro non sono coerenti con gli indirizzi di massima di cui al
    paragrafo 2 o rischiano di compromettere
    il buon funzionamento dell'unione economica e monetaria, la Commissione può rivolgere
    un avvertimento allo Stato membro in questione. Il Consiglio, su
    raccomandazione della Commissione,
    può rivolgere allo Stato membro in questione le necessarie raccomandazioni.
    Il Consiglio,
    su proposta della Commissione, può decidere di rendere pubbliche le proprie raccomandazioni. Nel
    contesto del presente paragrafo, il Consiglio delibera senza tener conto del
    voto del membro del Consiglio
    che rappresenta lo Stato membro in questione. Per
    maggioranza qualificata s'intende almeno il 55 % degli altri membri del
    Consiglio rappresentanti Stati
    membri che totalizzino almeno il 65 % della popolazione degli Stati membri
    partecipanti. La
    minoranza di blocco deve comprendere almeno il numero minimo di altri membri
    del Consiglio che
    rappresentano oltre il 35 % della popolazione degli Stati membri
    partecipanti, più un altro membro;
    in caso contrario la maggioranza qualificata si considera raggiunta. 5.
    Il presidente del Consiglio e la Commissione riferiscono al Parlamento
    europeo i risultati della sorveglianza
    multilaterale. Se il Consiglio ha reso pubbliche le proprie raccomandazioni,
    il presidente del
    Consiglio può essere invitato a comparire dinanzi alla commissione
    competente del Parlamento europeo. 6.
    La legge europea può stabilire le modalità della procedura di sorveglianza
    multilaterale di cui ai paragrafi
    3 e 4. Articolo
    III-180 1.
    Fatta salva ogni altra procedura prevista dalla Costituzione, il Consiglio,
    su proposta della Commissione,
    può adottare una decisione europea che stabilisca misure adeguate alla
    situazione economica,
    in particolare qualora sorgano gravi difficoltà nell'approvvigionamento di
    determinati prodotti. 2.
    Qualora uno Stato membro si trovi in difficoltà o sia seriamente minacciato
    da gravi difficoltà a causa
    di calamità naturali o di circostanze eccezionali che sfuggono al suo
    controllo, il Consiglio, su proposta
    della Commissione, può adottare una decisione europea che conceda, a
    determinate condizioni,
    un'assistenza finanziaria dell'Unione allo Stato membro interessato. Il
    presidente del Consiglio
    ne informa il Parlamento europeo. Trattato
    che adotta una Costituzione per l'Europa 83 Articolo
    III-181 1.
    È vietata la concessione di scoperti di conto o qualsiasi altra forma di
    facilitazione creditizia, da parte
    della Banca centrale europea o da parte delle banche centrali degli Stati
    membri (in appresso denominate
    «banche centrali nazionali»), a istituzioni, organi o organismi
    dell'Unione, alle amministrazioni
    statali, agli enti regionali, locali o altri enti pubblici, ad altri
    organismi di diritto pubblico
    o a imprese pubbliche degli Stati membri. È altresì vietato l'acquisto
    diretto presso i medesimi
    di titoli di debito da parte della Banca centrale europea o delle banche
    centrali nazionali. 2.
    Il paragrafo 1 non si applica agli enti creditizi di proprietà pubblica
    che, nel contesto dell'offerta di
    liquidità da parte delle banche centrali, ricevono dalle banche centrali
    nazionali e dalla Banca centrale
    europea lo stesso trattamento degli enti creditizi privati. Articolo
    III-182 Sono
    vietate le misure e le disposizioni, non basate su considerazioni
    prudenziali, che offrano alle istituzioni,
    organi o organismi dell'Unione, alle amministrazioni statali, agli enti
    regionali, locali o altri
    enti pubblici, ad altri organismi di diritto pubblico o a imprese pubbliche
    degli Stati membri un accesso
    privilegiato alle istituzioni finanziarie. Articolo
    III-183 1.
    L'Unione non risponde né si fa carico degli impegni assunti dalle
    amministrazioni statali, dagli enti
    regionali, locali o altri enti pubblici, da altri organismi di diritto
    pubblico o da imprese pubbliche di
    qualsiasi Stato membro, fatte salve le garanzie finanziarie reciproche per
    la realizzazione in comune
    di un progetto specifico. Gli Stati membri non rispondono né si fanno
    carico degli impegni dell'amministrazione
    statale, degli enti regionali, locali o altri enti pubblici, di altri
    organismi di diritto pubblico
    o di imprese pubbliche di un altro Stato membro, fatte salve le garanzie
    finanziarie reciproche
    per la realizzazione in comune di un progetto specifico. 2.
    Il Consiglio, su proposta della Commissione, può adottare i regolamenti o
    decisioni europei che precisano
    le definizioni necessarie per l'applicazione dei divieti previsti dagli
    articoli III181 e III-182 e dal
    presente articolo. Esso delibera previa consultazione del Parlamento
    europeo. Articolo
    III-184 1.
    Gli Stati membri devono evitare disavanzi pubblici eccessivi. 2.
    La Commissione sorveglia l'evoluzione della situazione di bilancio e
    dell'entità del debito pubblico
    negli Stati membri, al fine di individuare errori rilevanti. In particolare,
    esamina la conformità
    alla disciplina di bilancio sulla base dei due criteri seguenti: a)
    se il rapporto tra il disavanzo pubblico, previsto o effettivo, e il
    prodotto interno lordo superi un valore
    di riferimento, a meno che: i)
    il rapporto non sia diminuito in modo sostanziale e continuo e abbia
    raggiunto un livello che si
    avvicina al valore di riferimento, o 84
    Parte III ii)
    il superamento del valore di riferimento sia solo eccezionale e temporaneo e
    il rapporto resti vicino
    al valore di riferimento; b)
    se il rapporto tra debito pubblico e prodotto interno lordo superi un valore
    di riferimento, a meno
    che detto rapporto non si stia riducendo in misura sufficiente e non si
    avvicini al valore di riferimento
    con ritmo adeguato. I
    valori di riferimento sono specificati nel protocollo sulla procedura per i
    disavanzi eccessivi. 3.
    Se uno Stato membro non rispetta i requisiti previsti da uno o entrambi i
    criteri menzionati, la Commissione
    prepara una relazione. La relazione della Commissione tiene conto anche
    dell'eventuale differenza
    tra il disavanzo pubblico e la spesa pubblica per gli investimenti e tiene
    conto di tutti gli altri
    fattori significativi, compresa la posizione economica e di bilancio a medio
    termine dello Stato membro. La
    Commissione può inoltre preparare una relazione se ritiene che in un
    determinato Stato membro, malgrado
    i criteri siano rispettati, sussista il rischio di un disavanzo eccessivo. 4.
    Il comitato economico e finanziario istituito conformemente all'articolo
    III-192 formula un parere
    in merito alla relazione della Commissione. 5.
    La Commissione, se ritiene che in uno Stato membro esista o possa
    determinarsi in futuro un disavanzo
    eccessivo, trasmette un parere allo Stato membro interessato e ne informa il
    Consiglio. 6.
    Il Consiglio, su proposta della Commissione e considerate le osservazioni
    che lo Stato membro interessato
    ritenga di formulare, decide, dopo una valutazione globale, se esiste un
    disavanzo eccessivo.
    In caso affermativo adotta senza indebito ritardo, su raccomandazione della
    Commissione, le
    raccomandazioni allo Stato membro in questione al fine di far cessare tale
    situazione entro un determinato
    periodo. Fatto salvo il paragrafo 8, dette raccomandazioni non sono rese
    pubbliche. Nel
    contesto del presente paragrafo, il Consiglio delibera senza tener conto del
    voto del membro del Consiglio
    che rappresenta lo Stato membro in questione. Per
    maggioranza qualificata s'intende almeno il 55 % degli altri membri del
    Consiglio rappresentanti Stati
    membri che totalizzino almeno il 65 % della popolazione degli Stati membri
    partecipanti. La
    minoranza di blocco deve comprendere almeno il numero minimo di altri membri
    del Consiglio che
    rappresentano oltre il 35 % della popolazione degli Stati membri
    partecipanti, più un altro membro;
    in caso contrario la maggioranza qualificata si considera raggiunta. 7.
    Il Consiglio, su raccomandazione della Commissione, adotta le decisioni
    europee e le raccomandazioni
    di cui ai paragrafi da 8 a 11. Esso
    delibera senza tener conto del voto del membro del Consiglio che rappresenta
    lo Stato membro in
    questione. Per
    maggioranza qualificata s'intende almeno il 55 % degli altri membri del
    Consiglio rappresentanti Stati
    membri che totalizzino almeno il 65 % della popolazione degli Stati membri
    partecipanti. Trattato
    che adotta una Costituzione per l'Europa 85 La
    minoranza di blocco deve comprendere almeno il numero minimo di altri membri
    del Consiglio che
    rappresentano oltre il 35 % della popolazione degli Stati membri
    partecipanti, più un altro membro;
    in caso contrario la maggioranza qualificata si considera raggiunta. 8.
    Il Consiglio, qualora adotti una decisione europea con la quale constata che
    nel periodo prestabilito
    non è stato dato seguito effettivo alle sue raccomandazioni, può rendere
    pubbliche dette raccomandazioni. 9.
    Qualora uno Stato membro persista nel disattendere le raccomandazioni del
    Consiglio, quest'ultimo
    può adottare una decisione europea che intimi allo Stato membro di
    intraprendere, entro
    un termine stabilito, misure volte alla riduzione del disavanzo che il
    Consiglio ritiene necessaria per
    correggere la situazione. In
    tal caso, il Consiglio può chiedere allo Stato membro in questione di
    presentare relazioni secondo un
    calendario preciso, al fine di esaminare gli sforzi compiuti da detto Stato
    membro per rimediare alla
    situazione. 10.
    Fintantoché uno Stato membro non ottempera a una decisione europea adottata
    in conformità del
    paragrafo 9, il Consiglio può decidere di applicare o, a seconda dei casi,
    di rafforzare una o più delle
    seguenti misure: a)
    esigere che lo Stato membro interessato pubblichi informazioni
    supplementari, che saranno specificate
    dal Consiglio, prima dell'emissione di obbligazioni o altri titoli; b)
    invitare la Banca europea per gli investimenti a riconsiderare la sua
    politica di prestiti verso lo Stato
    membro in questione; c)
    esigere che lo Stato membro in questione costituisca un deposito
    infruttifero di importo adeguato presso
    l'Unione fino a quando, a parere del Consiglio, il disavanzo eccessivo non
    sia stato corretto; d)
    infliggere ammende di entità adeguata. Il
    presidente del Consiglio informa il Parlamento europeo delle misure
    adottate. 11.
    Il Consiglio abroga tutte o alcune delle misure di cui ai paragrafi 6, 8, 9
    e 10 nella misura in cui ritiene
    che il disavanzo eccessivo nello Stato membro in questione sia stato
    corretto. Se precedentemente
    aveva reso pubbliche le sue raccomandazioni, il Consiglio dichiara
    pubblicamente, non
    appena sia stata abrogata la decisione europea di cui al paragrafo 8, che
    non esiste più un disavanzo
    eccessivo nello Stato membro in questione. 12.
    I diritti di esperire le azioni di cui agli articoli III-360 e III-361 non
    possono essere esercitati nel quadro
    dei paragrafi da 1 a 6, 8 e 9. 13.
    Ulteriori disposizioni concernenti l'attuazione della procedura prevista nel
    presente articolo sono
    precisate nel protocollo sulla procedura per i disavanzi eccessivi. Una
    legge europea del Consiglio stabilisce le opportune misure che sostituiscono
    detto protocollo. Il Consiglio
    delibera all'unanimità previa consultazione del Parlamento europeo e della
    Banca centrale europea. 86
    Parte III Fatte
    salve le altre disposizioni del presente paragrafo, il Consiglio, su
    proposta della Commissione, adotta
    i regolamenti o decisioni europei che precisano le modalità e le
    definizioni per l'applicazione di
    detto protocollo. Esso delibera previa consultazione del Parlamento europeo. SEZIONE
    2 POLITICA
    MONETARIA Articolo
    III-185 1.
    L'obiettivo principale del Sistema europeo di banche centrali è il
    mantenimento della stabilità dei prezzi.
    Fatto salvo questo obiettivo, il Sistema europeo di banche centrali sostiene
    le politiche economiche
    generali nell'Unione per contribuire alla realizzazione degli obiettivi di
    quest'ultima, definiti
    nell'articolo I-3. Il Sistema europeo di banche centrali agisce in
    conformità del principio di un'economia
    di mercato aperta e in libera concorrenza, favorendo un'efficace allocazione
    delle risorse e
    rispettando i principi di cui all'articolo III-177. 2.
    I compiti fondamentali da assolvere tramite il Sistema europeo di banche
    centrali sono i seguenti: a)
    definire e attuare la politica monetaria dell'Unione; b)
    svolgere le operazioni sui cambi in linea con l'articolo III-326; c)
    detenere e gestire le riserve ufficiali in valuta estera degli Stati membri; d)
    promuovere il buon funzionamento dei sistemi di pagamento. 3.
    Il paragrafo 2, lettera c) non pregiudica la detenzione e la gestione da
    parte dei governi degli Stati membri
    di saldi operativi in valuta estera. 4.
    La Banca centrale europea è consultata: a)
    in merito a qualsiasi proposta di atto dell'Unione che rientri nelle sue
    attribuzioni; b)
    dalle autorità nazionali, sui progetti di disposizioni legislative che
    rientrino nelle sue attribuzioni, ma
    entro i limiti e alle condizioni stabiliti dal Consiglio, secondo la
    procedura di cui all'articolo
    III-187, paragrafo 4. La
    Banca centrale europea può formulare pareri, da sottoporre alle
    istituzioni, organi o organismi dell'Unione
    o alle autorità nazionali, su questioni che rientrano nelle sue
    attribuzioni. 5.
    Il Sistema europeo di banche centrali contribuisce a una buona conduzione
    delle politiche perseguite
    dalle competenti autorità per quanto riguarda la vigilanza prudenziale
    degli enti creditizi e la
    stabilità del sistema finanziario. Trattato
    che adotta una Costituzione per l'Europa 87 6.
    Una legge europea del Consiglio può affidare alla Banca centrale europea
    compiti specifici in merito
    alle politiche che riguardano la vigilanza prudenziale degli enti creditizi
    e delle altre istituzioni finanziarie,
    escluse le imprese di assicurazione. Il Consiglio delibera all'unanimità
    previa consultazione
    del Parlamento europeo e della Banca centrale europea. Articolo
    III-186 1.
    La Banca centrale europea ha il diritto esclusivo di autorizzare l'emissione
    di banconote in euro nell'Unione.
    La Banca centrale europea e le banche centrali nazionali possono emettere
    tali banconote.
    Le banconote emesse dalla Banca centrale europea e dalle banche centrali
    nazionali costituiscono
    le uniche banconote aventi corso legale nell'Unione. 2.
    Gli Stati membri possono coniare monete metalliche in euro con
    l'approvazione della Banca centrale
    europea per quanto riguarda il volume del conio. Il
    Consiglio, su proposta della Commissione, può adottare i regolamenti
    europei che stabiliscono misure
    per armonizzare le denominazioni e le specificazioni tecniche delle monete
    metalliche destinate
    alla circolazione, nella misura necessaria per agevolarne la circolazione
    nell'Unione. Il Consiglio
    delibera previa consultazione del Parlamento europeo e della Banca centrale
    europea. Articolo
    III-187 1.
    Il Sistema europeo di banche centrali è retto dagli organi decisionali
    della Banca centrale europea, che
    sono il consiglio direttivo e il comitato esecutivo. 2.
    Lo statuto del Sistema europeo di banche centrali è definito nel protocollo
    sullo statuto del Sistema
    europeo di banche centrali e della Banca centrale europea. 3.
    L'articolo 5, paragrafi 1, 2 e 3, gli articoli 17 e 18, l'articolo 19,
    paragrafo 1, gli articoli 22, 23, 24 e
    26, l'articolo 32, paragrafi 2, 3, 4 e 6, l'articolo 33, paragrafo 1,
    lettera a) e l'articolo 36 dello statuto del
    Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea possono
    essere emendati con legge
    europea: a)
    o su proposta della Commissione e previa consultazione della Banca centrale
    europea; b)
    o su raccomandazione della Banca centrale europea e previa consultazione
    della Commissione. 4.
    Il Consiglio adotta i regolamenti e decisioni europei che stabiliscono le
    misure di cui all'articolo
    4, all'articolo 5, paragrafo 4, all'articolo 19, paragrafo 2, all'articolo
    20, all'articolo 28, paragrafo
    1, all'articolo 29, paragrafo 2, all'articolo 30, paragrafo 4 e all'articolo
    34, paragrafo 3 dello statuto
    del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea. Esso
    delibera previa consultazione
    del Parlamento europeo: a)
    o su proposta della Commissione e previa consultazione della Banca centrale
    europea; b)
    o su raccomandazione della Banca centrale europea e previa consultazione
    della Commissione. 88
    Parte III Articolo
    III-188 Nell'esercizio
    dei poteri e nell'assolvimento dei compiti e dei doveri loro attribuiti
    dalla Costituzione e dallo
    statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale
    europea né la Banca centrale
    europea, né una banca centrale nazionale, né un membro dei rispettivi
    organi decisionali possono
    sollecitare o accettare istruzioni dalle istituzioni, organi o organismi
    dell'Unione, dai governi degli
    Stati membri o da qualsiasi altro organismo. Le istituzioni, organi o
    organismi dell'Unione, come
    pure i governi degli Stati membri, si impegnano a rispettare questo
    principio e a non cercare di influenzare
    i membri degli organi decisionali della Banca centrale europea o delle
    banche centrali nazionali
    nell'assolvimento dei loro compiti. Articolo
    III-189 Ciascuno
    Stato membro assicura che la propria legislazione nazionale, incluso lo
    statuto della banca centrale
    nazionale, sia compatibile con la Costituzione e con lo statuto del Sistema
    europeo di banche centrali
    e della Banca centrale europea. Articolo
    III-190 1.
    Per l'assolvimento dei compiti attribuiti al Sistema europeo di banche
    centrali, la Banca centrale europea,
    in conformità della Costituzione e alle condizioni stabilite nello statuto
    del Sistema europeo di
    banche centrali e della Banca centrale europea, adotta: a)
    regolamenti europei nella misura necessaria per assolvere i compiti definiti
    nell'articolo 3, paragrafo
    1, lettera a), nell'articolo 19, paragrafo 1, nell'articolo 22 o
    nell'articolo 25, paragrafo 2 dello
    statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale
    europea e nei casi previsti
    nei regolamenti e decisioni europei di cui all'articolo III-187, paragrafo
    4; b)
    le decisioni europee necessarie per assolvere i compiti attribuiti al
    Sistema europeo di banche centrali
    in virtù della Costituzione e dello statuto del Sistema europeo di banche
    centrali e della Banca
    centrale europea; c)
    raccomandazioni e pareri. 2.
    La Banca centrale europea può decidere di pubblicare decisioni europee,
    raccomandazioni e pareri
    da essa adottati. 3.
    Il Consiglio adotta, secondo la procedura di cui all'articolo III-187,
    paragrafo 4, i regolamenti europei
    che fissano i limiti e le condizioni entro cui la Banca centrale europea ha
    il potere di infliggere
    alle imprese ammende o penalità di mora in caso di inosservanza degli
    obblighi imposti dai regolamenti
    e decisioni europei da essa adottati. Trattato
    che adotta una Costituzione per l'Europa 89 Articolo
    III-191 Fatte
    salve le attribuzioni della Banca centrale europea, la legge o legge quadro
    europea stabilisce le misure
    necessarie per l'utilizzo dell'euro come moneta unica. Essa è adottata
    previa consultazione della
    Banca centrale europea. SEZIONE
    3 DISPOSIZIONI
    ISTITUZIONALI Articolo
    III-192 1.
    Per promuovere il coordinamento delle politiche degli Stati membri in tutta
    la misura necessaria al
    funzionamento del mercato interno, è istituito un comitato economico e
    finanziario. 2.
    Il comitato svolge i seguenti compiti: a)
    formulare pareri, sia a richiesta del Consiglio o della Commissione, sia di
    propria iniziativa, destinati
    a tali istituzioni; b)
    seguire la situazione economica e finanziaria degli Stati membri e
    dell'Unione e riferire regolarmente
    in merito al Consiglio e alla Commissione, in particolare sulle relazioni
    finanziarie con
    i paesi terzi e le istituzioni internazionali; c)
    fatto salvo l'articolo III-344, contribuire alla preparazione dei lavori del
    Consiglio di cui all'articolo
    III-159, all'articolo III-179, paragrafi 2, 3, 4 e 6, agli articoli III-180,
    III183 e III-184, all'articolo
    III-185, paragrafo 6, all'articolo III-186, paragrafo 2, all'articolo III187,
    paragrafi 3 e 4, agli
    articoli III-191 e III-196, all'articolo III-198, paragrafi 2 e 3,
    all'articolo III-201, all'articolo III- 202,
    paragrafi 2 e 3 e agli articoli III-322 e III-326, e svolgere gli altri
    compiti consultivi e preparatori
    ad esso affidati dal Consiglio; d)
    esaminare, almeno una volta all'anno, la situazione riguardante i movimenti
    di capitali e la libertà dei
    pagamenti, quali risultano dall'applicazione della Costituzione e degli atti
    dell'Unione; l'esame concerne
    tutte le misure riguardanti i movimenti di capitali e i pagamenti; il
    comitato riferisce alla Commissione
    e al Consiglio in merito al risultato di tale esame. Gli
    Stati membri, la Commissione e la Banca centrale europea nominano ciascuno
    non più di due membri
    del comitato. 3.
    Il Consiglio, su proposta della Commissione, adotta una decisione europea
    che fissa le modalità relative
    alla composizione del comitato economico e finanziario. Esso delibera previa
    consultazione della
    Banca centrale europea e di detto comitato. Il presidente del Consiglio
    informa il Parlamento europeo
    in merito a tale decisione. 90
    Parte III 4.
    Oltre ai compiti di cui al paragrafo 2, se e fintantoché sussistono Stati
    membri con deroga ai sensi
    dell'articolo III-197, il comitato tiene sotto controllo la situazione
    monetaria e finanziaria ed il sistema
    generale dei pagamenti di tali Stati membri e riferisce periodicamente in
    merito al Consiglio e alla
    Commissione. Articolo
    III-193 Per
    questioni che rientrano nel campo di applicazione dell'articolo III-179,
    paragrafo 4, dell'articolo III184,
    eccettuato il paragrafo 13, degli articoli III-191 e III-196, dell'articolo
    III198, paragrafo 3 e dell'articolo
    III-326, il Consiglio o uno Stato membro possono chiedere alla Commissione
    di presentare,
    secondo i casi, una raccomandazione o una proposta. La Commissione esamina
    la richiesta
    e presenta senza indugio le proprie conclusioni al Consiglio. SEZIONE
    4 DISPOSIZIONI
    SPECIFICHE AGLI STATI MEMBRI LA CUI MONETA È L'EURO Articolo
    III-194 1.
    Per contribuire al buon funzionamento dell'unione economica e monetaria e in
    conformità delle pertinenti
    disposizioni della Costituzione, il Consiglio adotta, secondo la procedura
    pertinente tra quelle
    di cui agli articoli III-179 e III-184, con l'eccezione della procedura di
    cui all'articolo III184, paragrafo
    13, misure concernenti gli Stati membri la cui moneta è l'euro, al fine di: a)
    rafforzare il coordinamento e la sorveglianza della disciplina di bilancio; b)
    elaborare, per quanto li riguarda, gli orientamenti di politica economica
    vigilando affinché siano compatibili
    con quelli adottati per l'insieme dell'Unione, e garantirne la sorveglianza. 2.
    Solo i membri del Consiglio che rappresentano gli Stati membri la cui moneta
    è l'euro prendono parte
    al voto sulle misure di cui al paragrafo 1. Per
    maggioranza qualificata s'intende almeno il 55 % di tali membri del
    Consiglio rappresentanti Stati membri
    che totalizzino almeno il 65 % della popolazione degli Stati membri
    partecipanti. La
    minoranza di blocco deve comprendere almeno il numero minimo di tali membri
    del Consiglio che
    rappresentano oltre il 35 % della popolazione degli Stati membri
    partecipanti, più un altro membro;
    in caso contrario la maggioranza qualificata si considera raggiunta. Articolo
    III-195 Le
    modalità per le riunioni tra i ministri degli Stati membri la cui moneta è
    l'euro sono stabilite dal protocollo
    sull'Eurogruppo. Trattato
    che adotta una Costituzione per l'Europa 91 Articolo
    III-196 1.
    Per garantire la posizione dell'euro nel sistema monetario internazionale,
    il Consiglio, su proposta
    della Commissione, adotta una decisione europea che definisce le posizioni
    comuni sulle questioni
    che rivestono un interesse particolare per l'unione economica e monetaria
    nell'ambito delle competenti
    istituzioni e conferenze finanziarie internazionali. Il Consiglio delibera
    previa consultazione
    della Banca centrale europea. 2.
    Il Consiglio, su proposta della Commissione, può adottare le misure
    opportune per garantire una rappresentanza
    unificata nell'ambito delle istituzioni e conferenze finanziarie
    internazionali. Il Consiglio
    delibera previa consultazione della Banca centrale europea. 3.
    Solo i membri del Consiglio che rappresentano gli Stati membri la cui moneta
    è l'euro prendono parte
    al voto sulle misure di cui ai paragrafi 1 e 2. Per
    maggioranza qualificata s'intende almeno il 55 % di tali membri del
    Consiglio rappresentanti Stati membri
    che totalizzino almeno il 65 % della popolazione degli Stati membri
    partecipanti. La
    minoranza di blocco deve comprendere almeno il numero minimo di tali membri
    del Consiglio che
    rappresentano oltre il 35 % della popolazione degli Stati membri
    partecipanti, più un altro membro;
    in caso contrario la maggioranza qualificata si considera raggiunta. SEZIONE
    5 DISPOSIZIONI
    TRANSITORIE Articolo
    III-197 1.
    Gli Stati membri riguardo ai quali il Consiglio non ha deciso che soddisfano
    alle condizioni necessarie
    per l'adozione dell'euro sono in appresso denominati «Stati membri con
    deroga». 2.
    Le disposizioni seguenti della Costituzione non si applicano agli Stati
    membri con deroga: a)
    adozione delle parti degli indirizzi di massima per le politiche economiche
    che riguardano la zona
    euro in generale (articolo III-179, paragrafo 2), b)
    mezzi vincolanti per correggere i disavanzi eccessivi (articolo III-184,
    paragrafi 9 e 10), c)
    obiettivi e compiti del Sistema europeo di banche centrali (articolo
    III-185, paragrafi 1, 2, 3 e 5), d)
    emissione dell'euro (articolo III-186), e)
    atti della Banca centrale europea (articolo III-190), 92
    Parte III f)
    misure relative all'utilizzo dell'euro (articolo III-191), g)
    accordi monetari e altre misure relative alla politica del cambio (articolo
    III-326), h)
    designazione dei membri del comitato esecutivo della Banca centrale europea
    (articolo III382, paragrafo
    2), i)
    decisioni europee che definiscono le posizioni comuni sulle questioni che
    rivestono un interesse particolare
    per l'unione economica e monetaria nell'ambito delle competenti istituzioni
    e conferenze
    finanziarie internazionali (articolo III-196, paragrafo 1), j)
    misure per garantire una rappresentanza unificata nell'ambito delle
    istituzioni e conferenze finanziarie
    internazionali (articolo III-196, paragrafo 2). Pertanto,
    negli articoli di cui alle lettere da a) a j), per «Stati membri» si
    intendono gli Stati membri la cui
    moneta è l'euro. 3.
    Gli Stati membri con deroga e le loro banche centrali nazionali sono esclusi
    dai diritti e dagli obblighi
    previsti nel quadro del Sistema europeo di banche centrali conformemente al
    capo IX dello statuto
    del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea. 4.
    I diritti di voto dei membri del Consiglio che rappresentano gli Stati
    membri con deroga sono sospesi
    al momento dell'adozione da parte del Consiglio delle misure di cui agli
    articoli elencati al paragrafo
    2, come pure nei casi seguenti: a)
    raccomandazioni rivolte agli Stati membri la cui moneta è l'euro nel quadro
    della sorveglianza multilaterale,
    per quanto riguarda anche i programmi di stabilità e gli avvertimenti
    (articolo III- 179,
    paragrafo 4); b)
    misure relative ai disavanzi eccessivi riguardanti gli Stati membri la cui
    moneta è l'euro (articolo
    III-184, paragrafi 6, 7, 8 e 11). Per
    maggioranza qualificata s'intende almeno il 55 % degli altri membri del
    Consiglio rappresentanti Stati
    membri che totalizzino almeno il 65 % della popolazione degli Stati membri
    partecipanti. La
    minoranza di blocco deve comprendere almeno il numero minimo di tali altri
    membri del Consiglio
    che rappresentano oltre il 35 % della popolazione degli Stati membri
    partecipanti, più un altro
    membro; in caso contrario la maggioranza qualificata si considera raggiunta. Trattato
    che adotta una Costituzione per l'Europa 93 Articolo
    III-198 1.
    Almeno una volta ogni due anni o a richiesta di uno Stato membro con deroga,
    la Commissione e
    la Banca centrale europea riferiscono al Consiglio sui progressi compiuti
    dagli Stati membri con deroga
    nell'adempimento degli obblighi relativi alla realizzazione dell'unione
    economica e monetaria. Dette
    relazioni comprendono un esame della compatibilità tra la legislazione
    nazionale di ciascuno di tali
    Stati membri, incluso lo statuto della banca centrale nazionale, da un lato,
    e gli articoli III-188 e III-189
    e lo statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale
    europea, dall'altro. Le relazioni
    esaminano inoltre la realizzazione di un alto grado di convergenza
    sostenibile con riferimento
    al rispetto dei seguenti criteri da parte di ciascuno di tali Stati membri: a)
    raggiungimento di un alto grado di stabilità dei prezzi; questo risulta da
    un tasso d'inflazione prossimo
    a quello dei tre Stati membri, al massimo, che hanno conseguito i migliori
    risultati in termini
    di stabilità dei prezzi; b)
    sostenibilità della situazione della finanza pubblica; questa risulta dal
    conseguimento di una situazione
    di bilancio non caratterizzata da un disavanzo eccessivo secondo la
    definizione di cui all'articolo
    III-184, paragrafo 6; c)
    rispetto dei margini normali di fluttuazione previsti dal meccanismo di
    cambio del sistema monetario
    europeo per almeno due anni, senza svalutazioni nei confronti dell'euro; d)
    livelli dei tassi di interesse a lungo termine che riflettano la stabilità
    della convergenza raggiunta dallo
    Stato membro con deroga e della sua partecipazione al meccanismo di cambio. I
    quattro criteri esposti nel presente paragrafo e i periodi pertinenti
    durante i quali devono essere rispettati
    sono definiti ulteriormente nel protocollo sui criteri di convergenza. Le
    relazioni della Commissione
    e della Banca centrale europea tengono inoltre conto dei risultati
    dell'integrazione dei mercati,
    della situazione e dell'evoluzione delle partite correnti delle bilance dei
    pagamenti, di un esame
    dell'evoluzione dei costi unitari del lavoro e di altri indici di prezzo. 2.
    Previa consultazione del Parlamento europeo e dopo dibattito in seno al
    Consiglio europeo, il Consiglio,
    su proposta della Commissione, adotta una decisione europea che stabilisce
    quali Stati membri
    con deroga soddisfano alle condizioni necessarie sulla base dei criteri di
    cui al paragrafo 1, e abolisce
    le deroghe degli Stati membri in questione. Il
    Consiglio delibera sulla base di una raccomandazione presentata dalla
    maggioranza qualificata dei membri
    che, all'interno del Consiglio, rappresentano gli Stati membri la cui moneta
    è l'euro. Questi membri
    deliberano entro sei mesi dal ricevimento della proposta della Commissione
    da parte del Consiglio. Per
    maggioranza qualificata di cui al secondo comma s'intende almeno il 55 % di
    tali membri del Consiglio
    rappresentanti Stati membri che totalizzino almeno il 65 % della popolazione
    degli Stati membri
    partecipanti. La minoranza di blocco deve comprendere almeno il numero
    minimo di tali membri
    del Consiglio che rappresentano oltre il 35 % della popolazione degli Stati
    membri partecipanti,
    più un altro membro; in caso contrario la maggioranza qualificata si
    considera raggiunta. 94
    Parte III 3.
    Se si decide, conformemente alla procedura di cui al paragrafo 2, di abolire
    una deroga, il Consiglio,
    su proposta della Commissione, adotta regolamenti o decisioni europei che
    fissano irrevocabilmente
    il tasso al quale l'euro subentra alla moneta dello Stato membro in
    questione e stabiliscono
    le altre misure necessarie per l'introduzione dell'euro come moneta unica in
    detto Stato membro.
    Il Consiglio delibera all'unanimità dei membri che rappresentano gli Stati
    membri la cui moneta
    è l'euro e lo Stato membro in questione, previa consultazione della Banca
    centrale europea. Articolo
    III-199 1.
    Se e fintantoché vi sono Stati membri con deroga e fatto salvo l'articolo
    III-187, paragrafo 1, il consiglio
    generale della Banca centrale europea di cui all'articolo 45 dello statuto
    del Sistema europeo di
    banche centrali e della Banca centrale europea è costituito in quanto terzo
    organo decisionale della Banca
    centrale europea. 2.
    Se e fintantoché vi sono Stati membri con deroga, la Banca centrale
    europea, per quanto concerne
    detti Stati membri: a)
    rafforza la cooperazione tra le banche centrali nazionali; b)
    rafforza il coordinamento delle politiche monetarie degli Stati membri allo
    scopo di garantire la stabilità
    dei prezzi; c)
    sorveglia il funzionamento del meccanismo di cambio; d)
    procede a consultazioni su questioni che rientrano nelle competenze delle
    banche centrali nazionali
    e incidono sulla stabilità degli istituti e mercati finanziari; e)
    esercita i compiti svolti un tempo dal Fondo europeo di cooperazione
    monetaria, precedentemente
    assunti dall'Istituto monetario europeo. Articolo
    III-200 Ogni
    Stato membro con deroga considera la propria politica del cambio un problema
    di interesse comune.
    A tal fine, tiene conto delle esperienze acquisite grazie alla cooperazione
    nell'ambito del meccanismo
    di cambio. Articolo
    III-201 1.
    In caso di difficoltà o di grave minaccia di difficoltà nella bilancia dei
    pagamenti di uno Stato membro
    con deroga, provocate sia da uno squilibrio globale della sua bilancia dei
    pagamenti, sia dal tipo
    di valuta di cui esso dispone, e capaci in particolare di compromettere il
    funzionamento del mercato
    interno o l'attuazione della politica commerciale comune, la Commissione
    procede senza indugio
    a un esame della situazione dello Stato in questione e dell'azione che
    questo ha intrapreso o può
    intraprendere conformemente alla Costituzione, facendo appello a tutti i
    mezzi di cui esso dispone.
    La Commissione indica le misure di cui raccomanda l'adozione da parte dello
    Stato membro interessato. Se
    l'azione intrapresa da uno Stato membro con deroga e le misure consigliate
    dalla Commissione non
    appaiono sufficienti ad appianare le difficoltà o minacce di difficoltà
    incontrate, la Commissione Trattato
    che adotta una Costituzione per l'Europa 95 raccomanda
    al Consiglio, previa consultazione del comitato economico e finanziario, il
    concorso reciproco
    e i metodi del caso. La
    Commissione tiene informato regolarmente il Consiglio della situazione e
    della sua evoluzione. 2.
    Il Consiglio adotta i regolamenti o decisioni europei che accordano il
    concorso reciproco e ne fissano
    le condizioni e modalità. Il concorso reciproco può assumere in
    particolare la forma di: a)
    un'azione concordata presso altre organizzazioni internazionali, alle quali
    gli Stati membri con deroga
    possono ricorrere; b)
    misure necessarie ad evitare deviazioni di traffico quando lo Stato membro
    con deroga che si trova
    in difficoltà mantenga o ristabilisca restrizioni quantitative nei
    confronti dei paesi terzi; c)
    concessione di crediti limitati da parte di altri Stati membri, con riserva
    del consenso di questi. 3.
    Quando il concorso reciproco raccomandato dalla Commissione non sia stato
    accordato dal Consiglio
    oppure il concorso reciproco accordato e le misure adottate risultino
    insufficienti, la Commissione
    autorizza lo Stato membro con deroga che si trova in difficoltà ad adottare
    delle misure di
    salvaguardia di cui essa definisce le condizioni e le modalità. Tale
    autorizzazione può essere revocata e le condizioni e modalità modificate
    dal Consiglio. Articolo
    III-202 1.
    In caso di improvvisa crisi nella bilancia dei pagamenti e qualora non
    intervenga immediatamente
    una decisione europea di cui all'articolo III-201, paragrafo 2, uno Stato
    membro con
    deroga può adottare, a titolo conservativo, le misure di salvaguardia
    necessarie. Tali misure devono
    provocare il minor turbamento possibile nel funzionamento del mercato
    interno e non andare
    oltre la portata strettamente indispensabile a ovviare alle difficoltà
    improvvise manifestatesi. 2.
    La Commissione e gli altri Stati membri devono essere informati delle misure
    di salvaguardia di cui
    al paragrafo 1 al più tardi al momento dell'entrata in vigore. La
    Commissione può raccomandare al
    Consiglio il concorso reciproco conformemente all'articolo III-201. 3.
    Il Consiglio, su raccomandazione della Commissione e previa consultazione
    del comitato economico
    e finanziario, può adottare una decisione europea che stabilisca che lo
    Stato membro interessato
    deve modificare, sospendere o abolire le misure di salvaguardia di cui al
    paragrafo 1. 96
    Parte III CAPO
    III POLITICHE
    IN ALTRI SETTORI SEZIONE
    1 OCCUPAZIONE Articolo
    III-203 L'Unione
    e gli Stati membri, in base alla presente sezione, si adoperano per
    sviluppare una strategia coordinata
    a favore dell'occupazione, e in particolare a favore della promozione di una
    forza lavoro competente,
    qualificata, adattabile e di mercati del lavoro in grado di rispondere ai
    mutamenti economici,
    al fine di realizzare gli obiettivi di cui all'articolo I-3. Articolo
    III-204 1.
    Gli Stati membri, attraverso le politiche in materia di occupazione,
    contribuiscono al raggiungimento
    degli obiettivi di cui all'articolo III-203 in modo coerente con gli
    indirizzi di massima
    per le politiche economiche degli Stati membri e dell'Unione adottati a
    norma dell'articolo
    III-179, paragrafo 2. 2.
    Gli Stati membri, tenuto conto delle prassi nazionali in materia di
    responsabilità delle parti sociali,
    considerano la promozione dell'occupazione una questione di interesse comune
    e coordinano in
    sede di Consiglio le azioni al riguardo, in base all'articolo III-206. Articolo
    III-205 1.
    L'Unione contribuisce a un elevato livello di occupazione promuovendo la
    cooperazione tra gli Stati
    membri e sostenendone e, se necessario, completandone l'azione. Sono in
    questo contesto rispettate
    le competenze degli Stati membri. 2.
    Nella definizione e nell'attuazione delle politiche e azioni dell'Unione si
    tiene conto dell'obiettivo di
    un livello di occupazione elevato. Articolo
    III-206 1.
    In base a una relazione annuale comune del Consiglio e della Commissione, il
    Consiglio europeo esamina
    annualmente la situazione dell'occupazione nell'Unione e adotta le
    conclusioni del caso. 2.
    Sulla base delle conclusioni del Consiglio europeo, il Consiglio, su
    proposta della Commissione, adotta
    annualmente gli orientamenti di cui devono tener conto gli Stati membri
    nelle rispettive politiche
    in materia di occupazione. Esso delibera previa consultazione del Parlamento
    europeo, del Comitato
    delle regioni, del Comitato economico e sociale e del comitato per
    l'occupazione. Tali
    orientamenti sono coerenti con gli indirizzi di massima adottati a norma
    dell'articolo III-179, paragrafo
    2. Trattato
    che adotta una Costituzione per l'Europa 97 3.
    Ciascuno Stato membro trasmette al Consiglio e alla Commissione una
    relazione annuale sulle principali
    disposizioni adottate per l'attuazione della propria politica in materia di
    occupazione, alla luce
    degli orientamenti in materia di occupazione di cui al paragrafo 2. 4.
    Il Consiglio, sulla base delle relazioni di cui al paragrafo 3 e dei pareri
    del comitato per l'occupazione,
    procede annualmente ad un esame dell'attuazione delle politiche degli Stati
    membri in materia
    di occupazione alla luce degli orientamenti in materia di occupazione. Il
    Consiglio, su raccomandazione
    della Commissione, può adottare raccomandazioni che rivolge agli Stati
    membri. 5.
    Sulla base dei risultati di detto esame, il Consiglio e la Commissione
    trasmettono al Consiglio europeo
    una relazione annuale comune in merito alla situazione dell'occupazione
    nell'Unione e all'attuazione
    degli orientamenti in materia di occupazione. Articolo
    III-207 La
    legge o legge quadro europea può stabilire azioni di incentivazione dirette
    a promuovere la cooperazione
    tra Stati membri e a sostenere i loro interventi nel settore
    dell'occupazione, mediante iniziative
    volte a sviluppare gli scambi di informazioni e delle migliori prassi, a
    fornire analisi comparative
    e indicazioni, a promuovere approcci innovativi e a valutare le esperienze
    realizzate, in particolare
    mediante il ricorso a progetti pilota. È adottata previa consultazione del
    Comitato delle regioni
    e del Comitato economico e sociale. La
    legge o legge quadro europea non comporta l'armonizzazione delle
    disposizioni legislative e regolamentari
    degli Stati membri. Articolo
    III-208 Il
    Consiglio adotta a maggioranza semplice una decisione europea che istituisce
    un comitato per l'occupazione
    a carattere consultivo, al fine di promuovere il coordinamento tra gli Stati
    membri per quanto
    riguarda le politiche in materia di occupazione e di mercato del lavoro.
    Esso delibera previa consultazione
    del Parlamento europeo. Il
    comitato è incaricato di: a)
    seguire l'evoluzione della situazione dell'occupazione e delle politiche in
    materia di occupazione nell'Unione
    e negli Stati membri; b)
    fatto salvo l'articolo III-344, formulare pareri su richiesta del Consiglio
    o della Commissione o di propria
    iniziativa, e contribuire alla preparazione dei lavori del Consiglio di cui
    all'articolo III- 206. Nell'esercizio
    delle sue funzioni, il comitato consulta le parti sociali. Ogni
    Stato membro e la Commissione nominano due membri del comitato. 98
    Parte III SEZIONE
    2 POLITICA
    SOCIALE Articolo
    III-209 L'Unione
    e gli Stati membri, tenuti presenti i diritti sociali fondamentali, quali
    quelli definiti nella Carta
    sociale europea firmata a Torino il 18 ottobre 1961 e nella Carta
    comunitaria dei diritti sociali fondamentali
    dei lavoratori del 1989, hanno come obiettivi la promozione
    dell'occupazione, il miglioramento
    delle condizioni di vita e di lavoro, che consenta la loro parificazione nel
    progresso, una
    protezione sociale adeguata, il dialogo sociale, lo sviluppo delle risorse
    umane atto a consentire un
    livello occupazionale elevato e duraturo e la lotta contro l'emarginazione. A
    tal fine, l'Unione e gli Stati membri agiscono tenendo conto della
    diversità delle prassi nazionali, in particolare
    nelle relazioni contrattuali, e della necessità di mantenere la
    competitività dell'economia dell'Unione. Essi
    ritengono che una tale evoluzione risulterà sia dal funzionamento del
    mercato interno, che favorirà
    l'armonizzarsi dei sistemi sociali, sia dalle procedure previste dalla
    Costituzione e dal ravvicinamento
    delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati
    membri. Articolo
    III-210 1.
    Per conseguire gli obiettivi previsti all'articolo III-209, l'Unione
    sostiene e completa l'azione degli Stati
    membri nei seguenti settori: a)
    miglioramento, in particolare, dell'ambiente di lavoro, per proteggere la
    salute e la sicurezza dei lavoratori, b)
    condizioni di lavoro, c)
    sicurezza sociale e protezione sociale dei lavoratori, d)
    protezione dei lavoratori in caso di risoluzione del contratto di lavoro, e)
    informazione e consultazione dei lavoratori, f)
    rappresentanza e difesa collettiva degli interessi dei lavoratori e dei
    datori di lavoro, compresa la cogestione,
    fatto salvo il paragrafo 6, g)
    condizioni di impiego dei cittadini dei paesi terzi che soggiornano
    legalmente nel territorio dell'Unione, h)
    integrazione delle persone escluse dal mercato del lavoro, fatto salvo
    l'articolo III-283, i)
    parità tra donne e uomini per quanto riguarda le opportunità sul mercato
    del lavoro ed il trattamento
    sul lavoro, j)
    lotta contro l'esclusione sociale, Trattato
    che adotta una Costituzione per l'Europa 99 k)
    modernizzazione dei regimi di protezione sociale, fatta salva la lettera c). 2.
    Ai fini del paragrafo 1: a)
    la legge o legge quadro europea può stabilire misure destinate a
    incoraggiare la cooperazione tra Stati
    membri attraverso iniziative volte a migliorare la conoscenza, a sviluppare
    gli scambi di informazioni
    e di migliori prassi, a promuovere approcci innovativi e a valutare le
    esperienze fatte,
    ad esclusione di qualsiasi armonizzazione delle disposizioni legislative e
    regolamentari degli Stati
    membri; b)
    nei settori di cui al paragrafo 1, lettere da a) a i), la legge quadro
    europea può stabilire le prescrizioni
    minime applicabili progressivamente, tenendo conto delle condizioni e delle normative
    tecniche esistenti in ciascuno Stato membro. Essa evita di imporre vincoli amministrativi,
    finanziari e giuridici di natura tale da ostacolare la creazione e lo
    sviluppo di piccole
    e medie imprese. In
    tutti i casi, la legge o legge quadro europea è adottata previa
    consultazione del Comitato delle regioni
    e del Comitato economico e sociale. 3.
    In deroga al paragrafo 2, nei settori di cui al paragrafo 1, lettere c), d),
    f) e g) la legge o legge quadro
    europea è adottata dal Consiglio che delibera all'unanimità, previa
    consultazione del Parlamento
    europeo, del Comitato delle regioni e del Comitato economico e sociale. Il
    Consiglio può adottare, su proposta della Commissione, una decisione
    europea per rendere applicabile
    la procedura legislativa ordinaria al paragrafo 1, lettere d), f) e g). Esso
    delibera all'unanimità
    previa consultazione del Parlamento europeo. 4.
    Uno Stato membro può affidare alle parti sociali, a loro richiesta
    congiunta, il compito di mettere in
    atto le leggi quadro europee adottate a norma dei paragrafi 2 e 3, o, se del
    caso, i regolamenti o decisioni
    europei adottati conformemente all'articolo III-212. In
    tal caso esso si assicura che, al più tardi alla data in cui la legge
    quadro europea deve essere recepita e
    alla data in cui il regolamento europeo o la decisione europea deve essere
    messo in atto, le parti sociali
    abbiano stabilito mediante accordo le necessarie disposizioni, fermo
    restando che lo Stato membro
    interessato deve adottare le disposizioni necessarie che gli permettano di
    garantire in qualsiasi
    momento i risultati imposti da detta legge quadro, detto regolamento o detta
    decisione. 5.
    Le leggi e leggi quadro europee adottate a norma del presente articolo: a)
    non compromettono la facoltà riconosciuta agli Stati membri di definire i
    principi fondamentali del
    sistema di sicurezza sociale e non devono alterare sensibilmente
    l'equilibrio finanziario dello stesso, b)
    non ostano a che uno Stato membro mantenga o stabilisca misure, compatibili
    con la Costituzione,
    che prevedano una maggiore protezione. 6.
    Il presente articolo non si applica alle retribuzioni, al diritto di
    associazione, al diritto di sciopero, né
    al diritto di serrata. 100
    Parte III Articolo
    III-211 1.
    La Commissione promuove la consultazione delle parti sociali a livello di
    Unione e adotta ogni misura
    utile per facilitarne il dialogo provvedendo ad un sostegno equilibrato
    delle parti. 2.
    Ai fini del paragrafo 1 la Commissione, prima di presentare proposte nel
    settore della politica sociale,
    consulta le parti sociali sul possibile orientamento di un'azione
    dell'Unione. 3.
    Se, dopo la consultazione di cui al paragrafo 2, ritiene opportuna un'azione
    dell'Unione, la Commissione
    consulta le parti sociali sul contenuto della proposta prevista. Le parti
    sociali trasmettono
    alla Commissione un parere o, se opportuno, una raccomandazione. 4.
    In occasione delle consultazioni di cui ai paragrafi 2 e 3 le parti sociali
    possono informare la Commissione
    di voler avviare il processo previsto all'articolo III-212, paragrafo 1. La
    durata di questo processo
    non supera nove mesi, salvo proroga decisa in comune dalle parti sociali
    interessate e dalla Commissione. Articolo
    III-212 1.
    Il dialogo fra le parti sociali a livello di Unione può condurre, se queste
    lo desiderano, a relazioni contrattuali,
    compresi accordi. 2.
    Gli accordi conclusi a livello di Unione sono attuati secondo le procedure e
    le prassi proprie delle parti
    sociali e degli Stati membri oppure, nell'ambito dei settori contemplati
    dall'articolo III-210, a richiesta
    congiunta delle parti firmatarie, in base a regolamenti o decisioni europei
    adottati dal Consiglio
    su proposta della Commissione. Il Parlamento europeo è informato. Allorché
    l'accordo in questione contiene una o più disposizioni relative ad uno dei
    settori per i quali è richiesta
    l'unanimità ai sensi dell'articolo III-210, paragrafo 3, il Consiglio
    delibera all'unanimità. Articolo
    III-213 Per
    conseguire gli obiettivi di cui all'articolo III-209 e fatte salve le altre
    disposizioni della Costituzione,
    la Commissione incoraggia la cooperazione tra gli Stati membri e facilita il coordinamento
    della loro azione in tutti i settori della politica sociale contemplati
    dalla presente sezione,
    in particolare per le materie riguardanti: a)
    l'occupazione; b)
    il diritto del lavoro e le condizioni di lavoro; c)
    la formazione e il perfezionamento professionale; d)
    la sicurezza sociale; e)
    la protezione contro gli infortuni e le malattie professionali; Trattato
    che adotta una Costituzione per l'Europa 101 f)
    l'igiene del lavoro; g)
    il diritto di associazione e la contrattazione collettiva tra datori di
    lavoro e lavoratori. A
    tal fine la Commissione opera a stretto contatto con gli Stati membri
    mediante studi e pareri e organizzando
    consultazioni, sia per i problemi che si presentano sul piano nazionale, che
    per quelli che
    interessano le organizzazioni internazionali, in particolare mediante
    iniziative finalizzate alla definizione
    di orientamenti e indicatori, all'organizzazione di scambi di migliori
    pratiche e alla preparazione
    di elementi necessari per il controllo e la valutazione periodici. Il
    Parlamento europeo è pienamente
    informato. Prima
    di formulare i pareri previsti dal presente articolo, la Commissione
    consulta il Comitato economico
    e sociale. Articolo
    III-214 1.
    Ciascuno Stato membro assicura l'applicazione del principio della parità di
    retribuzione tra donne
    e uomini per uno stesso lavoro o per un lavoro di pari valore. 2.
    Ai fini del presente articolo, per «retribuzione» si intende il salario o
    trattamento normale di base o
    minimo e tutti gli altri vantaggi pagati direttamente o indirettamente, in
    contanti o in natura, dal datore
    di lavoro al lavoratore in ragione dell'impiego di quest'ultimo. La
    parità di retribuzione, senza discriminazione fondata sul sesso, implica: a)
    che la retribuzione corrisposta per uno stesso lavoro pagato a cottimo sia
    fissata in base a una stessa
    unità di misura, b)
    che la retribuzione corrisposta per un lavoro pagato a tempo sia uguale per
    uno stesso posto di lavoro. 3.
    La legge o legge quadro europea stabilisce le misure che assicurino
    l'applicazione del principio delle
    pari opportunità e della parità di trattamento tra donne e uomini in
    materia di occupazione e impiego,
    compreso il principio della parità di retribuzione per uno stesso lavoro o
    per un lavoro di pari
    valore. È adottata previa consultazione del Comitato economico e sociale. 4.
    Allo scopo di assicurare l'effettiva e completa parità tra donne e uomini
    nella vita lavorativa, il principio
    della parità di trattamento non osta a che uno Stato membro mantenga o
    adotti misure che prevedano
    vantaggi specifici diretti a facilitare l'esercizio di un'attività
    professionale da parte del sesso sottorappresentato
    ovvero a evitare o compensare svantaggi nelle carriere professionali. Articolo
    III-215 Gli
    Stati membri si adoperano a mantenere l'equivalenza esistente nei regimi di
    congedo retribuito. 102
    Parte III Articolo
    III-216 La
    Commissione elabora una relazione annuale sugli sviluppi nella realizzazione
    degli obiettivi di cui all'articolo
    III-209, compresa la situazione demografica nell'Unione. Trasmette la
    relazione al Parlamento
    europeo, al Consiglio e al Comitato economico e sociale. Articolo
    III-217 Il
    Consiglio adotta, a maggioranza semplice, una decisione europea che
    istituisce un comitato per la protezione
    sociale a carattere consultivo, al fine di promuovere la cooperazione in
    materia di protezione
    sociale tra gli Stati membri e con la Commissione. Il Consiglio delibera
    previa consultazione
    del Parlamento europeo. Il
    comitato è incaricato: a)
    di seguire la situazione sociale e lo sviluppo delle politiche di protezione
    sociale negli Stati membri
    e nell'Unione; b)
    di agevolare gli scambi di informazioni, esperienze e buone prassi tra gli
    Stati membri e con la Commissione; c)
    fatto salvo l'articolo III-344, di elaborare relazioni, formulare pareri o
    intraprendere altre attività nei
    settori delle sue attribuzioni, su richiesta del Consiglio o della
    Commissione o di propria iniziativa. Nell'esercizio
    delle sue funzioni, il comitato stabilisce contatti appropriati con le parti
    sociali. Ogni
    Stato membro e la Commissione nominano due membri del comitato. Articolo
    III-218 La
    Commissione dedica, nella relazione annuale al Parlamento europeo, un
    capitolo speciale all'evoluzione
    della situazione sociale nell'Unione. Il
    Parlamento europeo può invitare la Commissione a elaborare delle relazioni
    su problemi particolari concernenti
    la situazione sociale. Articolo
    III-219 1.
    Per migliorare le possibilità di occupazione dei lavoratori nell'ambito del
    mercato interno e contribuire
    così al miglioramento del tenore di vita, è istituito un Fondo sociale
    europeo che ha l'obiettivo
    di promuovere all'interno dell'Unione le possibilità di occupazione e la
    mobilità geografica e
    professionale dei lavoratori e di facilitare l'adeguamento alle
    trasformazioni industriali e ai cambiamenti
    dei sistemi di produzione, in particolare attraverso la formazione e la
    riconversione professionale. Trattato
    che adotta una Costituzione per l'Europa 103 2.
    La Commissione amministra il Fondo. In tale compito è assistita da un
    comitato, presieduto da un
    membro della Commissione e composto da rappresentanti degli Stati membri e
    delle organizzazioni
    sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro. 3.
    La legge europea stabilisce le misure di applicazione relative al Fondo. È
    adottata previa consultazione
    del Comitato delle regioni e del Comitato economico e sociale. SEZIONE
    3 COESIONE
    ECONOMICA, SOCIALE E TERRITORIALE Articolo
    III-220 Per
    promuovere uno sviluppo armonioso dell'insieme dell'Unione, questa sviluppa
    e prosegue la propria
    azione intesa a realizzare il rafforzamento della coesione economica,
    sociale e territoriale. In
    particolare, l'Unione mira a ridurre il divario tra i livelli di sviluppo
    delle varie regioni e il ritardo delle
    regioni meno favorite. Tra
    le regioni interessate, un'attenzione particolare è rivolta alle zone
    rurali, alle zone interessate da transizione
    industriale e a quelle che presentano gravi e permanenti svantaggi naturali
    o demografici, quali
    le regioni più settentrionali con bassissima densità demografica e le
    regioni insulari, transfrontaliere
    e di montagna. Articolo
    III-221 Gli
    Stati membri conducono la loro politica economica e la coordinano anche al
    fine di raggiungere gli
    obiettivi di cui all'articolo III-220. L'elaborazione e l'attuazione delle
    politiche e azioni dell'Unione e
    l'attuazione del mercato interno tengono conto di tali obiettivi e
    concorrono alla loro realizzazione. L'Unione
    sostiene questa realizzazione anche con l'azione che svolge attraverso fondi
    a finalità strutturale
    (Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia, sezione
    «orientamento», Fondo sociale
    europeo, Fondo europeo di sviluppo regionale), la Banca europea per gli
    investimenti e gli altri strumenti
    finanziari esistenti. La
    Commissione presenta ogni tre anni al Parlamento europeo, al Consiglio, al
    Comitato delle regioni e
    al Comitato economico e sociale una relazione sui progressi compiuti nella
    realizzazione della coesione
    economica, sociale e territoriale e sul modo in cui i vari strumenti
    previsti dal presente articolo
    vi hanno contribuito. Tale relazione è corredata, se del caso, di
    appropriate proposte. La
    legge o legge quadro europea può stabilire qualunque misura specifica al di
    fuori dei fondi, fatte salve
    le misure adottate nell'ambito delle altre politiche dell'Unione. È
    adottata previa consultazione del
    Comitato delle regioni e del Comitato economico e sociale. 104
    Parte III Articolo
    III-222 Il
    Fondo europeo di sviluppo regionale è destinato a contribuire alla
    correzione dei principali squilibri regionali
    esistenti nell'Unione, partecipando allo sviluppo e all'adeguamento
    strutturale delle regioni in
    ritardo di sviluppo e alla riconversione delle regioni industriali in
    declino. Articolo
    III-223 1.
    Fatto salvo l'articolo III-224, la legge europea definisce i compiti, gli
    obiettivi prioritari e l'organizzazione
    dei fondi a finalità strutturale, il che può comportare il raggruppamento
    dei fondi, le norme
    generali applicabili ai fondi, le disposizioni necessarie per garantire
    l'efficacia e il coordinamento
    dei fondi tra loro e con gli altri strumenti finanziari esistenti. Un
    Fondo di coesione è istituito dalla legge europea per l'erogazione di
    contributi finanziari a progetti in
    materia di ambiente e di reti transeuropee nel settore delle infrastrutture
    dei trasporti. In
    tutti i casi la legge europea è adottata previa consultazione del Comitato
    delle regioni e del Comitato
    economico e sociale. 2.
    Le prime disposizioni relative ai fondi a finalità strutturale e al Fondo
    di coesione da adottare successivamente
    a quelle in vigore alla data della firma del trattato che adotta una
    Costituzione per l'Europa
    sono stabilite da una legge europea del Consiglio. Il Consiglio delibera
    all'unanimità previa approvazione
    del Parlamento europeo. Articolo
    III-224 La
    legge europea stabilisce le misure d'applicazione relative al Fondo europeo
    di sviluppo regionale. È adottata
    previa consultazione del Comitato delle regioni e del Comitato economico e
    sociale. Per
    quanto riguarda il Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia,
    sezione «orientamento», ed
    il Fondo sociale europeo sono applicabili rispettivamente l'articolo III-231
    e l'articolo III-219, paragrafo
    3. SEZIONE
    4 AGRICOLTURA
    E PESCA Articolo
    III-225 L'Unione
    definisce e attua una politica comune dell'agricoltura e della pesca. Per
    «prodotti agricoli» si intendono i prodotti del suolo, dell'allevamento e
    della pesca, come pure i prodotti
    di prima trasformazione direttamente connessi con tali prodotti. I
    riferimenti alla politica agricola
    comune o all'agricoltura e l'uso del termine «agricolo» si intendono
    applicabili anche alla pesca,
    tenendo conto delle caratteristiche specifiche di questo settore. Trattato
    che adotta una Costituzione per l'Europa 105 Articolo
    III-226 1.
    Il mercato interno comprende l'agricoltura e il commercio dei prodotti
    agricoli. 2.
    Salvo disposizioni contrarie degli articoli da III-227 a III-232, le norme
    relative all'instaurazione o
    al funzionamento del mercato interno sono applicabili ai prodotti agricoli. 3.
    Ai prodotti elencati nell'allegato I si applicano gli articoli da III-227 a
    III-232. 4.
    Il funzionamento e lo sviluppo del mercato interno per i prodotti agricoli
    devono essere accompagnati
    da una politica agricola comune. Articolo
    III-227 1.
    Le finalità della politica agricola comune sono: a)
    incrementare la produttività dell'agricoltura, sviluppando il progresso
    tecnico e assicurando lo sviluppo
    razionale della produzione agricola come pure un impiego migliore dei
    fattori di produzione,
    in particolare della manodopera, b)
    assicurare così un tenore di vita equo alla popolazione agricola, grazie in
    particolare al miglioramento
    del reddito individuale di coloro che lavorano nell'agricoltura, c)
    stabilizzare i mercati, d)
    garantire la sicurezza degli approvvigionamenti, e)
    assicurare prezzi ragionevoli nelle consegne ai consumatori. 2.
    Nell'elaborazione della politica agricola comune e dei metodi speciali che
    questa può implicare, si considera: a)
    il carattere particolare dell'attività agricola che deriva dalla struttura
    sociale dell'agricoltura e dalle disparità
    strutturali e naturali fra le diverse regioni agricole, b)
    la necessità di operare gradatamente gli opportuni adattamenti, c)
    il fatto che, negli Stati membri, l'agricoltura costituisce un settore
    intimamente connesso all'insieme
    dell'economia. Articolo
    III-228 1.
    Per raggiungere gli obiettivi previsti all'articolo III-227 è creata
    un'organizzazione comune dei mercati
    agricoli. A
    seconda dei prodotti, tale organizzazione assume una delle forme qui sotto
    specificate: a)
    regole comuni in materia di concorrenza, 106
    Parte III b)
    un coordinamento obbligatorio delle diverse organizzazioni nazionali del
    mercato, c)
    un'organizzazione europea del mercato. 2.
    L'organizzazione comune in una delle forme indicate al paragrafo 1 può
    comprendere tutte le misure
    necessarie al raggiungimento degli obiettivi previsti all'articolo III-227,
    e in particolare regolamentazioni
    dei prezzi, sovvenzioni sia alla produzione che alla distribuzione dei
    diversi prodotti,
    sistemi per la costituzione di scorte e per il riporto e meccanismi comuni
    di stabilizzazione all'importazione
    o all'esportazione. Essa
    deve limitarsi a perseguire gli obiettivi previsti all'articolo III-227 e
    deve escludere qualsiasi discriminazione
    fra produttori o consumatori dell'Unione. Un'eventuale
    politica comune dei prezzi deve essere basata su criteri comuni e su metodi
    di calcolo uniformi. 3.
    Per consentire all'organizzazione comune di cui al paragrafo 1 di
    raggiungere i suoi obiettivi, potranno
    essere creati uno o più Fondi agricoli di orientamento e di garanzia. Articolo
    III-229 Per
    consentire il raggiungimento degli obiettivi previsti all'articolo III-227,
    può essere in particolare previsto
    nell'ambito della politica agricola comune: a)
    un coordinamento efficace degli sforzi intrapresi nei settori della
    formazione professionale, della ricerca
    e della divulgazione dell'agronomia, che possono comportare progetti o
    istituzioni finanziati
    in comune, b)
    azioni comuni per lo sviluppo del consumo di determinati prodotti. Articolo
    III-230 1.
    La sezione relativa alle regole di concorrenza è applicabile alla
    produzione e al commercio dei prodotti
    agricoli soltanto nella misura determinata dalla legge o legge quadro
    europea conformemente
    all'articolo III-231, paragrafo 2, tenuto conto degli obiettivi previsti
    all'articolo III- 227. 2.
    Il Consiglio, su proposta della Commissione, può adottare un regolamento
    europeo o una decisione
    europea che autorizzano la concessione di aiuti: a)
    per la protezione delle aziende sfavorite da condizioni strutturali o
    naturali, b)
    nel quadro di programmi di sviluppo economico. Articolo
    III-231 1.
    La Commissione presenta delle proposte in merito all'elaborazione e
    all'attuazione della politica agricola
    comune, compresa la sostituzione alle organizzazioni nazionali di una delle
    forme di organizzazione
    comune previste all'articolo III-228, paragrafo 1, come pure l'attuazione
    delle misure di
    cui alla presente sezione. Trattato
    che adotta una Costituzione per l'Europa 107 Tali
    proposte tengono conto dell'interdipendenza delle questioni agricole di cui
    alla presente sezione. 2.
    La legge o legge quadro europea stabilisce l'organizzazione comune dei
    mercati agricoli prevista all'articolo
    III-228, paragrafo 1 e le altre disposizioni necessarie al perseguimento
    degli obiettivi della politica
    comune dell'agricoltura e della pesca. Essa è adottata previa consultazione
    del Comitato economico
    e sociale. 3.
    Il Consiglio, su proposta della Commissione, adotta i regolamenti o
    decisioni europei relativi alla fissazione
    dei prezzi, dei prelievi, degli aiuti e delle limitazioni quantitative e
    alla fissazione e ripartizione
    delle possibilità di pesca. 4.
    L'organizzazione comune prevista all'articolo III-228, paragrafo 1 può
    essere sostituita alle organizzazioni
    nazionali del mercato, alle condizioni previste al paragrafo 2: a)
    quando l'organizzazione comune offra agli Stati membri che si oppongono alla
    decisione e dispongono
    essi stessi di un'organizzazione nazionale per la produzione di cui trattasi
    garanzie equivalenti
    per l'occupazione ed il tenore di vita dei produttori interessati, avuto
    riguardo al ritmo degli
    adattamenti possibili e delle specializzazioni necessarie, e b)
    quando tale organizzazione assicuri agli scambi all'interno dell'Unione
    condizioni analoghe a quelle
    esistenti in un mercato nazionale. 5.
    Qualora un'organizzazione comune venga creata per talune materie prime senza
    che ancora esista
    un'organizzazione comune per i prodotti di trasformazione corrispondenti, le
    materie prime di cui
    trattasi, utilizzate per i prodotti di trasformazione destinati
    all'esportazione verso i paesi terzi, possono
    essere importate dall'esterno dell'Unione. Articolo
    III-232 Quando
    in uno Stato membro un prodotto è disciplinato da un'organizzazione
    nazionale del mercato
    o da qualsiasi regolamentazione interna di effetto equivalente che sia
    pregiudizievole alla posizione
    concorrenziale di una produzione similare in un altro Stato membro, gli
    Stati membri applicano
    al prodotto in questione in provenienza dallo Stato membro ove sussista
    l'organizzazione ovvero
    la regolamentazione suddetta una tassa di compensazione all'entrata, salvo
    che tale Stato non applichi
    una tassa di compensazione all'esportazione. La
    Commissione adotta regolamenti o decisioni europei che fissano l'ammontare
    di tali tasse nella misura
    necessaria a ristabilire l'equilibrio. Essa può ugualmente autorizzare il
    ricorso ad altre misure di
    cui determina le condizioni e modalità. 108
    Parte III SEZIONE
    5 AMBIENTE Articolo
    III-233 1.
    La politica dell'Unione in materia ambientale contribuisce a perseguire i
    seguenti obiettivi: a)
    salvaguardia, tutela e miglioramento della qualità dell'ambiente; b)
    protezione della salute umana; c)
    utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali; d)
    promozione, sul piano internazionale, di misure destinate a risolvere i
    problemi dell'ambiente a livello
    regionale o mondiale. 2.
    La politica dell'Unione in materia ambientale mira a un elevato livello di
    tutela, tenendo conto della
    diversità delle situazioni nelle varie regioni dell'Unione. Essa è fondata
    sui principi della precauzione
    e dell'azione preventiva, sul principio della correzione, in via prioritaria
    alla fonte, dei danni
    causati all'ambiente e sul principio «chi inquina paga». In
    tale contesto, le misure di armonizzazione rispondenti ad esigenze di
    protezione dell'ambiente comportano,
    nei casi opportuni, una clausola di salvaguardia che autorizza gli Stati
    membri a prendere,
    per motivi ambientali di natura non economica, disposizioni provvisorie
    soggette ad una procedura
    di controllo dell'Unione. 3.
    Nel predisporre la politica in materia ambientale l'Unione tiene conto: a)
    dei dati scientifici e tecnici disponibili; b)
    delle condizioni dell'ambiente nelle varie regioni dell'Unione; c)
    dei vantaggi e degli oneri che possono derivare dall'azione o dall'assenza
    di azione; d)
    dello sviluppo socioeconomico dell'Unione nel suo insieme e dello sviluppo
    equilibrato delle singole
    regioni. 4.
    Nel quadro delle rispettive competenze, l'Unione e gli Stati membri
    cooperano con i paesi terzi e le
    organizzazioni internazionali competenti. Le modalità della cooperazione
    dell'Unione possono formare
    oggetto di accordi tra questa e i terzi interessati. Il
    primo comma non pregiudica la competenza degli Stati membri a negoziare
    nelle sedi internazionali
    e a concludere accordi internazionali. Trattato
    che adotta una Costituzione per l'Europa 109 Articolo
    III-234 1.
    La legge o legge quadro europea stabilisce le azioni che devono essere
    intraprese per realizzare gli obiettivi
    dell'articolo III-233. Essa è adottata previa consultazione del Comitato
    delle regioni e del Comitato
    economico e sociale. 2.
    In deroga al paragrafo 1 e fatto salvo l'articolo III-172, il Consiglio
    adotta all'unanimità leggi o leggi
    quadro europee che prevedono: a)
    disposizioni aventi principalmente natura fiscale; b)
    misure aventi incidenza: i)
    sull'assetto territoriale; ii)
    sulla gestione quantitativa delle risorse idriche o aventi rapporto diretto
    o indiretto con la disponibilità
    delle stesse; iii)
    sulla destinazione dei suoli, ad eccezione della gestione dei residui; c)
    misure aventi una sensibile incidenza sulla scelta di uno Stato membro tra
    diverse fonti di energia e
    sulla struttura generale dell'approvvigionamento energetico del medesimo. Il
    Consiglio su proposta della Commissione, può adottare all'unanimità una
    decisione europea per rendere
    applicabile la procedura legislativa ordinaria alle materie di cui al primo
    comma. In
    ogni caso il Consiglio delibera previa consultazione del Parlamento europeo,
    del Comitato delle regioni
    e del Comitato economico e sociale. 3.
    La legge europea stabilisce programmi generali d'azione che fissano gli
    obiettivi prioritari da raggiungere.
    È adottata previa consultazione del Comitato delle regioni e del Comitato
    economico e sociale. Le
    misure necessarie all'attuazione di tali programmi sono adottate
    conformemente alle condizioni previste
    al paragrafo 1 o 2, a seconda dei casi. 4.
    Fatte salve talune misure adottate dall'Unione, gli Stati membri provvedono
    al finanziamento e all'esecuzione
    della politica in materia ambientale. 5.
    Fatto salvo il principio «chi inquina paga», qualora una misura basata sul
    paragrafo 1 implichi costi
    ritenuti sproporzionati per le pubbliche autorità di uno Stato membro, tale
    misura prevede in forma
    appropriata: a)
    deroghe temporanee e/o b)
    un sostegno finanziario del Fondo di coesione. 110
    Parte III 6.
    Le misure di protezione adottate in virtù del presente articolo non
    impediscono ai singoli Stati membri
    di mantenere e di prendere misure per una protezione ancora maggiore. Tali
    misure devono essere
    compatibili con la Costituzione. Esse sono notificate alla Commissione. SEZIONE
    6 PROTEZIONE
    DEI CONSUMATORI Articolo
    III-235 1.
    Al fine di promuovere gli interessi dei consumatori ed assicurare un livello
    elevato di protezione dei
    consumatori, l'Unione contribuisce a tutelarne la salute, la sicurezza e gli
    interessi economici e a promuovere
    il loro diritto all'informazione, all'educazione e all'organizzazione per la
    salvaguardia dei propri
    interessi. 2.
    L'Unione contribuisce al conseguimento degli obiettivi di cui al paragrafo 1
    mediante: a)
    misure adottate a norma dell'articolo III-172 nel quadro dell'instaurazione
    o del funzionamento del
    mercato interno, b)
    misure di sostegno, di complemento e di controllo della politica svolta
    dagli Stati membri. 3.
    La legge o legge quadro europea stabilisce le misure di cui al paragrafo 2,
    lettera b). È adottata previa
    consultazione del Comitato economico e sociale. 4.
    Gli atti adottati a norma del paragrafo 3 non impediscono ai singoli Stati
    membri di mantenere o di
    introdurre disposizioni di protezione più rigorose. Tali disposizioni
    devono essere compatibili con la
    Costituzione. Esse sono notificate alla Commissione. SEZIONE
    7 TRASPORTI Articolo
    III-236 1.
    Gli obiettivi della Costituzione sono perseguiti, per quanto riguarda la
    materia disciplinata dalla presente
    sezione, nel quadro di una politica comune dei trasporti. 2.
    La legge o legge quadro europea applica il paragrafo 1 tenendo conto degli
    aspetti peculiari dei trasporti.
    È adottata previa consultazione del Comitato delle regioni e del Comitato
    economico e sociale. La
    legge o legge quadro europea stabilisce: a)
    norme comuni applicabili ai trasporti internazionali in partenza dal
    territorio di uno Stato membro
    o a destinazione di questo o in transito sul territorio di uno o più Stati
    membri; Trattato
    che adotta una Costituzione per l'Europa 111 b)
    le condizioni per l'ammissione di vettori non residenti ai trasporti
    nazionali in uno Stato membro; c)
    le misure atte a migliorare la sicurezza dei trasporti; d)
    ogni altra misura utile. 3.
    All'atto dell'adozione della legge o legge quadro europea di cui al
    paragrafo 2, si tiene conto dei casi
    in cui la sua applicazione rischi di pregiudicare gravemente il tenore di
    vita e l'occupazione in talune
    regioni, come pure l'uso delle attrezzature relative ai trasporti. Articolo
    III-237 Fino
    a che non sia adottata la legge o legge quadro europea di cui all'articolo
    III-236, paragrafo 2 e salvo
    che il Consiglio adotti all'unanimità una decisione europea che conceda una
    deroga, nessuno Stato
    membro può rendere meno favorevoli, negli effetti diretti o indiretti nei
    confronti dei vettori degli
    altri Stati membri rispetto ai vettori nazionali, le varie disposizioni che
    disciplinano la materia al 1o
    gennaio 1958 o, per gli Stati aderenti, alla data dell'adesione. Articolo
    III-238 Sono
    compatibili con la Costituzione gli aiuti richiesti dalle necessità del
    coordinamento dei trasporti ovvero
    corrispondenti al rimborso di talune servitù inerenti alla nozione di
    pubblico servizio. Articolo
    III-239 Qualsiasi
    misura in materia di prezzi e condizioni di trasporto, adottata nell'ambito
    della Costituzione,
    deve tener conto della situazione economica dei vettori. Articolo
    III-240 1.
    Nel traffico interno dell'Unione sono vietate le discriminazioni consistenti
    nell'applicazione, da parte
    di un vettore, di prezzi e condizioni di trasporto differenti per le stesse
    merci e per le stesse relazioni
    di traffico e fondate sullo Stato membro di origine o di destinazione dei
    prodotti trasportati. 2.
    Il paragrafo 1 non esclude che altre leggi o leggi quadro europee possano
    essere adottate in applicazione
    dell'articolo III-236, paragrafo 2. 3.
    Il Consiglio, su proposta della Commissione, adotta regolamenti o decisioni
    europei intesi a garantire
    l'attuazione del paragrafo 1. Esso delibera previa consultazione del
    Parlamento europeo e del
    Comitato economico e sociale. Esso
    può adottare in particolare i regolamenti e decisioni europei necessari a
    permettere alle istituzioni
    di controllare l'osservanza della norma di cui al paragrafo 1 e ad
    assicurarne l'intero beneficio
    agli utenti. 112
    Parte III 4.
    La Commissione, di propria iniziativa o a richiesta di uno Stato membro,
    esamina i casi di discriminazioni
    contemplati dal paragrafo 1 e, dopo aver consultato ogni Stato membro
    interessato, adotta,
    nel quadro dei regolamenti e decisioni europei di cui al paragrafo 3, le
    necessarie decisioni europee. Articolo
    III-241 1.
    È fatto divieto a uno Stato membro di imporre ai trasporti effettuati
    all'interno dell'Unione l'applicazione
    di prezzi e condizioni che comportino qualsiasi elemento di sostegno o di
    protezione nell'interesse
    di una o più imprese o industrie particolari, salvo quando tale
    applicazione sia autorizzata
    da una decisione europea della Commissione. 2.
    La Commissione, di sua iniziativa o a richiesta di uno Stato membro, esamina
    i prezzi e le condizioni
    di cui al paragrafo 1, avendo particolare riguardo, da una parte, alle
    esigenze di una politica
    economica regionale adeguata, alle necessità delle regioni sottosviluppate
    e ai problemi delle regioni
    che abbiano gravemente risentito di circostanze politiche e, d'altra parte,
    all'incidenza di tali prezzi
    e condizioni sulla concorrenza tra i modi di trasporto. Dopo
    aver consultato tutti gli Stati membri interessati, la Commissione adotta le
    necessarie decisioni europee. 3.
    Il divieto di cui al paragrafo 1 non si applica alle tariffe concorrenziali. Articolo
    III-242 Le
    tasse o canoni che, a prescindere dai prezzi di trasporto, sono percepiti da
    un vettore al passaggio delle
    frontiere non debbono superare un livello ragionevole, avuto riguardo alle
    spese reali effettivamente
    determinate dal passaggio stesso. Gli
    Stati membri procurano di ridurre le spese in questione. La
    Commissione può rivolgere raccomandazioni agli Stati membri ai fini
    dell'applicazione del presente
    articolo. Articolo
    III-243 Le
    disposizioni della presente sezione non ostano alle misure adottate nella
    Repubblica federale di Germania,
    sempre che tali misure siano necessarie a compensare gli svantaggi economici
    cagionati dalla
    divisione della Germania all'economia di talune regioni della Repubblica
    federale che risentono di
    tale divisione. Cinque anni dopo l'entrata in vigore del trattato che adotta
    una Costituzione per l'Europa,
    il Consiglio, su proposta della Commissione, può adottare una decisione
    europea che abroga il
    presente articolo. Articolo
    III-244 Presso
    la Commissione è istituito un comitato a carattere consultivo, composto di
    esperti designati dai
    governi degli Stati membri. La Commissione lo consulta in materia di
    trasporti, ogniqualvolta lo ritenga
    utile. Trattato
    che adotta una Costituzione per l'Europa 113 Articolo
    III-245 1.
    La presente sezione si applica ai trasporti ferroviari, su strada e per vie
    navigabili. 2.
    La legge o legge quadro europea può stabilire le opportune misure per la
    navigazione marittima e
    aerea. È adottata previa consultazione del Comitato delle regioni e del
    Comitato economico e sociale. SEZIONE
    8 RETI
    TRANSEUROPEE Articolo
    III-246 1.
    Per contribuire al raggiungimento degli obiettivi di cui agli articoli
    III-130 e III-220 e consentire ai
    cittadini dell'Unione, agli operatori economici e alle collettività
    regionali e locali di beneficiare pienamente
    dei vantaggi derivanti dall'instaurazione di uno spazio senza frontiere
    interne, l'Unione concorre
    alla costituzione e allo sviluppo di reti transeuropee nei settori delle
    infrastrutture dei trasporti,
    delle telecomunicazioni e dell'energia. 2.
    Nel quadro di un sistema di mercati aperti e concorrenziali, l'azione
    dell'Unione mira a favorire l'interconnessione
    e l'interoperabilità delle reti nazionali e l'accesso a tali reti. Tiene
    conto in particolare
    della necessità di collegare alle regioni centrali dell'Unione le regioni
    insulari, intercluse e periferiche. Articolo
    III-247 1.
    Per conseguire gli obiettivi di cui all'articolo III-246, l'Unione: a)
    stabilisce un insieme di orientamenti che contemplino gli obiettivi, le
    priorità e le grandi linee delle
    azioni previste nel settore delle reti transeuropee; in detti orientamenti
    sono individuati progetti
    di interesse comune; b)
    intraprende ogni azione che si riveli necessaria per garantire l'interoperabilità
    delle reti, in particolare
    nel campo dell'armonizzazione delle norme tecniche; c)
    può appoggiare progetti di interesse comune sostenuti dagli Stati membri,
    individuati nell'ambito degli
    orientamenti di cui alla lettera a), in particolare mediante studi di
    fattibilità, garanzie di prestito
    o abbuoni di interesse; l'Unione può altresì contribuire al finanziamento
    negli Stati membri,
    mediante il Fondo di coesione, di progetti specifici nel settore delle
    infrastrutture dei trasporti. L'azione
    dell'Unione tiene conto della potenziale validità economica dei progetti. 2.
    La legge o legge quadro europea stabilisce gli orientamenti e le altre
    misure di cui al paragrafo 1. Essa
    è adottata previa consultazione del Comitato delle regioni e del Comitato
    economico e sociale. 114
    Parte III Gli
    orientamenti e i progetti di interesse comune che riguardano il territorio
    di uno Stato membro esigono
    l'accordo dello Stato membro interessato. 3.
    Gli Stati membri coordinano tra loro, in collegamento con la Commissione, le
    politiche svolte a livello
    nazionale che possono avere un impatto rilevante sulla realizzazione degli
    obiettivi di cui all'articolo
    III-246. La Commissione può prendere, in stretta collaborazione con gli
    Stati membri, qualsiasi
    iniziativa utile per favorire detto coordinamento. 4.
    L'Unione può cooperare con i paesi terzi per promuovere progetti di
    interesse comune e garantire
    l'interoperabilità delle reti. SEZIONE
    9 RICERCA
    E SVILUPPO TECNOLOGICO E SPAZIO Articolo
    III-248 1.
    L'azione dell'Unione mira a rafforzare le sue basi scientifiche e
    tecnologiche con la realizzazione di
    uno spazio europeo della ricerca nel quale i ricercatori, le conoscenze
    scientifiche e le tecnologie circolino
    liberamente, a favorire lo sviluppo della sua competitività, inclusa quella
    della sua industria, e a
    promuovere le azioni di ricerca ritenute necessarie ai sensi di altri capi
    della Costituzione. 2.
    Ai fini di cui al paragrafo 1, essa incoraggia nell'insieme dell'Unione le
    imprese, comprese le piccole
    e medie imprese, i centri di ricerca e le università nei loro sforzi di
    ricerca e di sviluppo tecnologico
    di alta qualità. Essa sostiene i loro sforzi di cooperazione, mirando
    soprattutto a permettere
    ai ricercatori di cooperare liberamente oltre le frontiere e alle imprese di
    sfruttare le potenzialità
    del mercato interno grazie, in particolare, all'apertura degli appalti
    pubblici nazionali, alla definizione
    di norme comuni ed all'eliminazione degli ostacoli giuridici e fiscali a
    detta cooperazione. 3.
    Tutte le azioni dell'Unione nel settore della ricerca e dello sviluppo
    tecnologico, comprese le azioni
    dimostrative, sono decise e realizzate conformemente alla presente sezione. Articolo
    III-249 Nel
    perseguire gli obiettivi di cui all'articolo III-248, l'Unione svolge le
    azioni seguenti, che completano
    quelle intraprese dagli Stati membri: a)
    attuazione di programmi di ricerca, sviluppo tecnologico e dimostrazione,
    promuovendo la cooperazione
    con e tra le imprese, i centri di ricerca e le università, b)
    promozione della cooperazione in materia di ricerca, sviluppo tecnologico e
    dimostrazione dell'Unione
    con i paesi terzi e le organizzazioni internazionali, Trattato
    che adotta una Costituzione per l'Europa 115 c)
    diffusione e valorizzazione dei risultati delle attività in materia di
    ricerca, sviluppo tecnologico e dimostrazione
    dell'Unione, d)
    impulso alla formazione e alla mobilità dei ricercatori dell'Unione. Articolo
    III-250 1.
    L'Unione e gli Stati membri coordinano la loro azione in materia di ricerca
    e sviluppo tecnologico
    per garantire la coerenza reciproca delle politiche nazionali e della
    politica dell'Unione. 2.
    La Commissione, in stretta collaborazione con gli Stati membri, può
    prendere ogni iniziativa utile
    a promuovere il coordinamento di cui al paragrafo 1, in particolare
    iniziative finalizzate alla definizione
    di orientamenti e indicatori, all'organizzazione di scambi di migliori
    pratiche e alla preparazione
    di elementi necessari per il controllo e la valutazione periodici. Il
    Parlamento europeo è pienamente
    informato. Articolo
    III-251 1.
    La legge europea stabilisce il programma quadro pluriennale che comprende
    l'insieme delle azioni
    finanziate dall'Unione. È adottata previa consultazione del Comitato
    economico e sociale. Il
    programma quadro: a)
    fissa gli obiettivi scientifici e tecnologici da realizzare mediante le
    azioni di cui all'articolo III249 e
    le relative priorità; b)
    indica le grandi linee di dette azioni; c)
    stabilisce l'importo globale massimo e le modalità della partecipazione
    finanziaria dell'Unione al programma
    quadro e le quote rispettive di ciascuna delle azioni previste. 2.
    Il programma quadro pluriennale viene adattato o completato in funzione
    dell'evoluzione della situazione. 3.
    Una legge europea del Consiglio stabilisce i programmi specifici che mettono
    in atto il programma
    quadro pluriennale nell'ambito di ciascuna azione. Ogni programma specifico
    precisa le modalità
    di realizzazione del medesimo, ne fissa la durata e prevede i mezzi ritenuti
    necessari. La somma
    degli importi ritenuti necessari, fissati dai programmi specifici, non può
    superare l'importo globale
    massimo fissato per il programma quadro e per ciascuna azione. Detta legge
    è adottata previa consultazione
    del Parlamento europeo e del Comitato economico e sociale. 4.
    A integrazione delle azioni previste dal programma quadro pluriennale, la
    legge europea stabilisce
    le misure necessarie all'attuazione dello spazio europeo della ricerca. Essa
    è adottata previa consultazione
    del Comitato economico e sociale. 116
    Parte III Articolo
    III-252 1.
    Per l'attuazione del programma quadro pluriennale, la legge o legge quadro
    europea stabilisce: a)
    le norme per la partecipazione delle imprese, dei centri di ricerca e delle
    università; b)
    le norme applicabili alla divulgazione dei risultati della ricerca. La
    legge o legge quadro europea è adottata previa consultazione del Comitato
    economico e sociale. 2.
    Nell'attuazione del programma quadro pluriennale, la legge europea può
    stabilire programmi complementari
    cui partecipano soltanto alcuni Stati membri che ne assicurano il
    finanziamento, fatta salva
    un'eventuale partecipazione dell'Unione. La
    legge europea stabilisce le norme applicabili ai programmi complementari, in
    particolare in materia
    di divulgazione delle conoscenze e di accesso di altri Stati membri. È
    adottata previa consultazione
    del Comitato economico e sociale e con l'accordo degli Stati membri
    interessati. 3.
    Nell'attuazione del programma quadro pluriennale, la legge europea può
    prevedere, d'intesa con gli
    Stati membri interessati, la partecipazione a programmi di ricerca e
    sviluppo avviati da più Stati membri,
    compresa la partecipazione alle strutture instaurate per l'esecuzione di
    detti programmi. La
    legge europea è adottata previa consultazione del Comitato economico e
    sociale. 4.
    Nell'attuazione del programma quadro pluriennale, l'Unione può prevedere
    una cooperazione in materia
    di ricerca, sviluppo tecnologico e dimostrazione dell'Unione con paesi terzi
    o organizzazioni internazionali. Le
    modalità di questa cooperazione possono formare oggetto di accordi tra
    l'Unione e i terzi interessati. Articolo
    III-253 Il
    Consiglio, su proposta della Commissione, può adottare regolamenti o
    decisioni europei diretti a creare
    imprese comuni o qualsiasi altra struttura necessaria alla migliore
    esecuzione dei programmi di ricerca,
    sviluppo tecnologico e dimostrazione dell'Unione. Essa delibera previa
    consultazione del Parlamento
    europeo e del Comitato economico e sociale. Articolo
    III-254 1.
    Per favorire il progresso tecnico e scientifico, la competitività
    industriale e l'attuazione delle sue politiche,
    l'Unione elabora una politica spaziale europea. A tal fine può promuovere
    iniziative comuni,
    sostenere la ricerca e lo sviluppo tecnologico e coordinare gli sforzi
    necessari per l'esplorazione
    e l'utilizzo dello spazio. Trattato
    che adotta una Costituzione per l'Europa 117 2.
    Per contribuire alla realizzazione degli obiettivi del paragrafo 1 la legge
    o legge quadro europea stabilisce
    le misure necessarie, che possono assumere la forma di un programma spaziale
    europeo. 3.
    L'Unione instaura tutti i collegamenti utili con l'Agenzia spaziale europea. Articolo
    III-255 All'inizio
    di ogni anno la Commissione presenta una relazione al Parlamento europeo e
    al Consiglio. Detta
    relazione verte in particolare sulle attività svolte in materia di ricerca,
    di sviluppo tecnologico e di
    divulgazione dei risultati durante l'anno precedente e sul programma di
    lavoro dell'anno in corso. SEZIONE
    10 ENERGIA Articolo
    III-256 1.
    Nel quadro dell'instaurazione o del funzionamento del mercato interno e
    tenendo conto dell'esigenza
    di preservare e migliorare l'ambiente, la politica dell'Unione nel settore
    dell'energia è intesa
    a: a)
    garantire il funzionamento del mercato dell'energia, b)
    garantire la sicurezza dell'approvvigionamento energetico nell'Unione e c)
    promuovere il risparmio energetico, l'efficienza energetica e lo sviluppo di
    energie nuove e rinnovabili. 2.
    Fatte salve le altre disposizioni della Costituzione, la legge o legge
    quadro europea stabilisce le misure
    necessarie per conseguire gli obiettivi di cui al paragrafo 1. Essa è
    adottata previa consultazione
    del Comitato delle regioni e del Comitato economico e sociale. La
    legge o legge quadro europea non incide sul diritto di uno Stato membro di
    determinare le condizioni
    di utilizzo delle sue fonti energetiche, la scelta tra varie fonti
    energetiche e la struttura generale
    del suo approvvigionamento energetico, fatto salvo l'articolo III-234,
    paragrafo 2, lettera c). 3.
    In deroga al paragrafo 2, una legge o legge quadro europea del Consiglio
    stabilisce le misure ivi contemplate
    se sono principalmente di natura fiscale. Il Consiglio delibera
    all'unanimità previa consultazione
    del Parlamento europeo. 118
    Parte III CAPO
    IV SPAZIO
    DI LIBERTÀ, SICUREZZA E GIUSTIZIA SEZIONE
    1 DISPOSIZIONI
    GENERALI Articolo
    III-257 1.
    L'Unione realizza uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia nel rispetto
    dei diritti fondamentali nonché
    dei diversi ordinamenti e tradizioni giuridici degli Stati membri. 2.
    Essa garantisce che non vi siano controlli sulle persone alle frontiere
    interne e sviluppa una politica
    comune in materia di asilo, immigrazione e controllo delle frontiere
    esterne, fondata sulla solidarietà
    tra Stati membri ed equa nei confronti dei cittadini dei paesi terzi. Ai
    fini del presente capo gli
    apolidi sono equiparati ai cittadini dei paesi terzi. 3.
    L'Unione si adopera per garantire un livello elevato di sicurezza attraverso
    misure di prevenzione e
    di contrasto della criminalità, del razzismo e della xenofobia, attraverso
    misure di coordinamento e cooperazione
    tra forze di polizia e autorità giudiziarie e altre autorità competenti,
    nonché attraverso il
    riconoscimento reciproco delle decisioni giudiziarie penali e, se
    necessario, il ravvicinamento delle legislazioni
    penali. 4.
    L'Unione facilita l'accesso alla giustizia, in particolare attraverso il
    principio di riconoscimento reciproco
    delle decisioni giudiziarie ed extragiudiziali in materia civile. Articolo
    III-258 Il
    Consiglio europeo definisce gli orientamenti strategici della programmazione
    legislativa e operativa nello
    spazio di libertà, sicurezza e giustizia. Articolo
    III-259 Per
    quanto riguarda le proposte e le iniziative legislative presentate nel
    quadro delle sezioni 4 e 5, i parlamenti
    nazionali vigilano sul rispetto del principio di sussidiarietà
    conformemente al protocollo sull'applicazione
    dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità. Articolo
    III-260 Fatti
    salvi gli articoli da III-360 a III-362, il Consiglio, su proposta della
    Commissione, può adottare regolamenti
    o decisioni europei che definiscono le modalità secondo le quali gli Stati
    membri, in collaborazione
    con la Commissione, procedono a una valutazione oggettiva e imparziale dell'attuazione,
    da parte delle autorità degli Stati membri, delle politiche dell'Unione di
    cui al presente
    capo, in particolare al fine di favorire la piena applicazione del principio
    di riconoscimento reciproco.
    Il Parlamento europeo e i parlamenti nazionali sono informati dei contenuti
    e dei risultati di
    tale valutazione. Trattato
    che adotta una Costituzione per l'Europa 119 Articolo
    III-261 È
    istituito in seno al Consiglio un comitato permanente al fine di assicurare
    all'interno dell'Unione la promozione
    e il rafforzamento della cooperazione operativa in materia di sicurezza
    interna. Fatto salvo
    l'articolo III344, esso favorisce il coordinamento dell'azione delle
    autorità competenti degli Stati
    membri. I rappresentanti degli organi e organismi interessati dell'Unione
    possono essere associati
    ai lavori del comitato. Il Parlamento europeo e i parlamenti nazionali sono
    tenuti informati dei
    lavori. Articolo
    III-262 Il
    presente capo non osta all'esercizio delle responsabilità incombenti agli
    Stati membri per il mantenimento
    dell'ordine pubblico e la salvaguardia della sicurezza interna. Articolo
    III-263 Il
    Consiglio adotta regolamenti europei al fine di assicurare la cooperazione
    amministrativa tra i servizi
    competenti degli Stati membri nei settori di cui al presente capo e fra tali
    servizi e la Commissione.
    Esso delibera su proposta della Commissione, fatto salvo l'articolo III-264,
    e previa consultazione
    del Parlamento europeo. Articolo
    III-264 Gli
    atti di cui alle sezioni 4 e 5 e i regolamenti europei di cui all'articolo
    III-263 che assicurano la cooperazione
    amministrativa nei settori di cui a tali sezioni sono adottati: a)
    su proposta della Commissione, oppure b)
    su iniziativa di un quarto degli Stati membri. SEZIONE
    2 POLITICHE
    RELATIVE AI CONTROLLI ALLE FRONTIERE, ALL'ASILO
    E ALL'IMMIGRAZIONE Articolo
    III-265 1.
    L'Unione sviluppa una politica volta a: a)
    garantire che non vi siano controlli sulle persone, a prescindere dalla
    cittadinanza, all'atto dell'attraversamento
    delle frontiere interne; b)
    garantire il controllo delle persone e la sorveglianza efficace
    dell'attraversamento delle frontiere esterne; c)
    instaurare progressivamente un sistema integrato di gestione delle frontiere
    esterne. 120
    Parte III 2.
    Ai fini del paragrafo 1, la legge o legge quadro europea stabilisce le
    misure riguardanti: a)
    la politica comune dei visti e di altri titoli di soggiorno di breve durata; b)
    i controlli ai quali sono sottoposte le persone che attraversano le
    frontiere esterne; c)
    le condizioni alle quali i cittadini dei paesi terzi possono circolare
    liberamente nell'Unione per un breve
    periodo; d)
    qualsiasi misura necessaria per l'istituzione progressiva di un sistema
    integrato di gestione delle frontiere
    esterne; e)
    l'assenza di controllo sulle persone, a prescindere dalla cittadinanza,
    all'atto dell'attraversamento delle
    frontiere interne. 3.
    Il presente articolo lascia impregiudicata la competenza degli Stati membri
    riguardo alla delimitazione
    geografica delle rispettive frontiere, conformemente al diritto
    internazionale. Articolo
    III-266 1.
    L'Unione sviluppa una politica comune in materia di asilo, di protezione
    sussidiaria e di protezione
    temporanea, volta a offrire uno status appropriato a qualsiasi cittadino di
    un paese terzo che
    necessita di protezione internazionale e a garantire il rispetto del
    principio di non respingimento. Detta
    politica deve essere conforme alla convenzione di Ginevra del 28 luglio 1951
    e al protocollo del
    31 gennaio 1967 relativi allo status dei rifugiati, e agli altri trattati
    pertinenti. 2.
    Ai fini del paragrafo 1, la legge o legge quadro europea stabilisce le
    misure relative a un sistema europeo
    comune di asilo che includa: a)
    uno status uniforme in materia di asilo a favore di cittadini di paesi
    terzi, valido in tutta l'Unione; b)
    uno status uniforme in materia di protezione sussidiaria per i cittadini di
    paesi terzi che, pur senza
    il beneficio dell'asilo europeo, necessitano di protezione internazionale; c)
    un sistema comune volto alla protezione temporanea degli sfollati in caso di
    afflusso massiccio; d)
    procedure comuni per la concessione e la revoca dello status uniforme in
    materia di asilo o di protezione
    sussidiaria; e)
    criteri e meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per
    l'esame di una domanda
    d'asilo o di protezione sussidiaria; f)
    norme concernenti le condizioni di accoglienza dei richiedenti asilo o
    protezione sussidiaria; g)
    il partenariato e la cooperazione con paesi terzi per gestire i flussi di
    richiedenti asilo o protezione
    sussidiaria o temporanea. Trattato
    che adotta una Costituzione per l'Europa 121 3.
    Qualora uno o più Stati membri debbano affrontare una situazione di
    emergenza caratterizzata da
    un afflusso improvviso di cittadini di paesi terzi, il Consiglio, su
    proposta della Commissione, può adottare
    regolamenti o decisioni europei che comportano misure temporanee a beneficio
    dello o degli
    Stati membri interessati. Esso delibera previa consultazione del Parlamento
    europeo. Articolo
    III-267 1.
    L'Unione sviluppa una politica comune dell'immigrazione intesa ad
    assicurare, in ogni fase, la gestione
    efficace dei flussi migratori, l'equo trattamento dei cittadini dei paesi
    terzi che soggiornano legalmente
    negli Stati membri e la prevenzione e il contrasto rafforzato
    dell'immigrazione clandestina e
    della tratta degli esseri umani. 2.
    Ai fini del paragrafo 1, la legge o legge quadro europea stabilisce le
    misure nei seguenti settori: a)
    condizioni di ingresso e soggiorno e norme sul rilascio da parte degli Stati
    membri di visti e di titoli
    di soggiorno di lunga durata, compresi quelli rilasciati a scopo di
    ricongiungimento familiare; b)
    definizione dei diritti dei cittadini di paesi terzi che soggiornano
    legalmente in uno Stato membro,
    comprese le condizioni che disciplinano la libertà di circolazione e di
    soggiorno negli altri
    Stati membri; c)
    immigrazione e soggiorno irregolari, compresi l'allontanamento e il
    rimpatrio delle persone in soggiorno
    irregolare; d)
    lotta contro la tratta degli esseri umani, in particolare donne e minori. 3.
    L'Unione può concludere con i paesi terzi accordi ai fini della
    riammissione, nei paesi di origine o
    di provenienza, di cittadini di paesi terzi che non soddisfano o non
    soddisfano più le condizioni per l'ingresso,
    la presenza o il soggiorno nel territorio di uno degli Stati membri. 4.
    La legge o legge quadro europea può stabilire misure volte a incentivare e
    sostenere l'azione degli Stati
    membri al fine di favorire l'integrazione dei cittadini di paesi terzi
    regolarmente soggiornanti nel loro
    territorio, ad esclusione di qualsiasi armonizzazione delle disposizioni
    legislative e regolamentari degli
    Stati membri. 5.
    Il presente articolo non incide sul diritto degli Stati membri di
    determinare il volume di ingresso nel
    loro territorio dei cittadini di paesi terzi, provenienti da paesi terzi,
    allo scopo di cercarvi un lavoro
    subordinato o autonomo. Articolo
    III-268 Le
    politiche dell'Unione di cui alla presente sezione e la loro attuazione sono
    governate dal principio di
    solidarietà e di equa ripartizione della responsabilità tra gli Stati
    membri, anche sul piano finanziario.
    Ogniqualvolta necessario, gli atti dell'Unione adottati in virtù della
    presente sezione contengono
    misure appropriate ai fini dell'applicazione di tale principio. 122
    Parte III SEZIONE
    3 COOPERAZIONE
    GIUDIZIARIA IN MATERIA CIVILE Articolo
    III-269 1.
    L'Unione sviluppa una cooperazione giudiziaria nelle materie civili con
    implicazioni transnazionali,
    fondata sul principio di riconoscimento reciproco delle decisioni
    giudiziarie e extragiudiziali.
    Tale cooperazione può includere l'adozione di misure intese a ravvicinare
    le disposizioni
    legislative e regolamentari degli Stati membri. 2.
    Ai fini del paragrafo 1, la legge o legge quadro europea stabilisce, in
    particolare se necessario al buon
    funzionamento del mercato interno, misure volte a garantire: a)
    il riconoscimento reciproco tra gli Stati membri delle decisioni giudiziarie
    ed extragiudiziali e la loro
    esecuzione; b)
    la notificazione transnazionale degli atti giudiziari ed extragiudiziali; c)
    la compatibilità delle regole applicabili negli Stati membri ai conflitti
    di leggi e di giurisdizione; d)
    la cooperazione nell'assunzione dei mezzi di prova; e)
    un accesso effettivo alla giustizia; f)
    l'eliminazione degli ostacoli al corretto svolgimento dei procedimenti
    civili, se necessario promuovendo
    la compatibilità delle norme di procedura civile applicabili negli Stati
    membri; g)
    lo sviluppo di metodi alternativi per la risoluzione delle controversie; h)
    un sostegno alla formazione dei magistrati e degli operatori giudiziari. 3.
    In deroga al paragrafo 2, le misure relative al diritto di famiglia aventi
    implicazioni transnazionali sono
    stabilite da una legge o legge quadro europea del Consiglio. Questo delibera
    all'unanimità previa consultazione
    del Parlamento europeo. Il
    Consiglio, su proposta della Commissione, può adottare una decisione
    europea che determina gli aspetti
    del diritto di famiglia aventi implicazioni transnazionali e che potrebbero
    formare oggetto di atti
    adottati secondo la procedura legislativa ordinaria. Esso delibera
    all'unanimità previa consultazione
    del Parlamento europeo. Trattato
    che adotta una Costituzione per l'Europa 123 SEZIONE
    4 COOPERAZIONE
    GIUDIZIARIA IN MATERIA PENALE Articolo
    III-270 1.
    La cooperazione giudiziaria in materia penale nell'Unione è fondata sul
    principio di riconoscimento
    reciproco delle sentenze e delle decisioni giudiziarie e include il
    ravvicinamento delle
    disposizioni legislative e regolamentari degli Stati membri nei settori di
    cui al paragrafo 2 e all'articolo
    III-271. La
    legge o legge quadro europea stabilisce le misure intese a: a)
    definire norme e procedure per assicurare il riconoscimento in tutta
    l'Unione di tutte le forme di sentenza
    e di decisione giudiziaria; b)
    prevenire e risolvere i conflitti di giurisdizione tra gli Stati membri; c)
    sostenere la formazione dei magistrati e degli operatori giudiziari; d)
    facilitare la cooperazione tra le autorità giudiziarie o autorità omologhe
    degli Stati membri in relazione
    all'azione penale e all'esecuzione delle decisioni. 2.
    Laddove necessario per facilitare il riconoscimento reciproco delle sentenze
    e delle decisioni giudiziarie
    e la cooperazione di polizia e giudiziaria nelle materie penali aventi
    dimensione transnazionale,
    la legge quadro europea può stabilire norme minime. Queste tengono conto
    delle differenze
    tra le tradizioni e gli ordinamenti giuridici degli Stati membri. Esse
    riguardano: a)
    l'ammissibilità reciproca delle prove tra gli Stati membri; b)
    i diritti della persona nella procedura penale; c)
    i diritti delle vittime della criminalità; d)
    altri elementi specifici della procedura penale, individuati dal Consiglio
    in via preliminare mediante
    una decisione europea; per adottare tale decisione il Consiglio delibera
    all'unanimità previa
    approvazione del Parlamento europeo. L'adozione
    delle norme minime di cui al presente paragrafo non impedisce agli Stati
    membri di mantenere
    o introdurre un livello più elevato di tutela delle persone. 124
    Parte III 3.
    Qualora un membro del Consiglio ritenga che un progetto di legge quadro
    europea di cui al paragrafo
    2 incida su aspetti fondamentali del suo ordinamento giudiziario penale,
    può chiedere che il
    Consiglio europeo sia investito della questione. In tal caso, la procedura
    di cui all'articolo III-396 è sospesa.
    Previa discussione ed entro quattro mesi da tale sospensione il Consiglio
    europeo: a)
    rinvia il progetto al Consiglio, il che pone fine alla sospensione della
    procedura di cui all'articolo III396
    oppure b)
    chiede alla Commissione o al gruppo di Stati membri all'origine del progetto
    di presentare un nuovo
    progetto; in tal caso, l'atto inizialmente proposto si considera non
    adottato. 4.
    Se entro la fine del periodo di cui al paragrafo 3 il Consiglio europeo non
    ha agito o se, entro dodici
    mesi dalla presentazione di un nuovo progetto ai sensi del paragrafo 3,
    lettera b), la legge quadro
    europea non è stata adottata ed almeno un terzo degli Stati membri desidera
    istituire una cooperazione
    rafforzata sulla base del progetto di legge quadro in questione, essi ne
    informano il Parlamento
    europeo, il Consiglio e la Commissione. In
    tal caso l'autorizzazione a procedere alla cooperazione rafforzata di cui
    all'articolo I-44, paragrafo
    2 e all'articolo III-419, paragrafo 1 si considera concessa e si applicano
    le disposizioni sulla cooperazione
    rafforzata. Articolo
    III-271 1.
    La legge quadro europea può stabilire norme minime relative alla
    definizione dei reati e delle sanzioni
    in sfere di criminalità particolarmente grave che presentano una dimensione
    transnazionale derivante
    dal carattere o dalle implicazioni di tali reati o da una particolare
    necessità di combatterli su basi
    comuni. Dette
    sfere di criminalità sono le seguenti: terrorismo, tratta degli esseri
    umani e sfruttamento sessuale
    delle donne e dei minori, traffico illecito di stupefacenti, traffico
    illecito di armi, riciclaggio di capitali,
    corruzione, contraffazione di mezzi di pagamento, criminalità informatica e
    criminalità organizzata. In
    funzione dell'evoluzione della criminalità, il Consiglio può adottare una
    decisione europea che individua
    altre sfere di criminalità che rispondono ai criteri di cui al presente
    paragrafo. Esso delibera all'unanimità
    previa approvazione del Parlamento europeo. 2.
    Allorché il ravvicinamento delle disposizioni legislative e regolamentari
    degli Stati membri in materia
    penale si rivela indispensabile per garantire l'attuazione efficace di una
    politica dell'Unione in un
    settore che è stato oggetto di misure di armonizzazione, la legge quadro
    europea può stabilire norme
    minime relative alla definizione dei reati e delle sanzioni nel settore in
    questione. Essa è adottata
    secondo la stessa procedura utilizzata per l'adozione delle misure di
    armonizzazione in questione,
    fatto salvo l'articolo III-264. Trattato
    che adotta una Costituzione per l'Europa 125 3.
    Qualora un membro del Consiglio ritenga che un progetto di legge quadro
    europea di cui al paragrafo
    1 o 2 incida su aspetti fondamentali del suo ordinamento giudiziario penale,
    può chiedere che
    il Consiglio europeo sia investito della questione. In tal caso, quando
    applicabile, la procedura di cui
    all'articolo III396 è sospesa. Previa discussione e entro quattro mesi
    da tale sospensione, il Consiglio
    europeo: a)
    rinvia il progetto al Consiglio, il che pone fine alla sospensione della
    procedura di cui all'articolo III396,
    qualora applicabile, oppure b)
    chiede alla Commissione o al gruppo di Stati membri all'origine del progetto
    di presentare un nuovo
    progetto; in tal caso, l'atto inizialmente proposto si considera non
    adottato. 4.
    Se entro la fine del periodo di cui al paragrafo 3 il Consiglio europeo non
    ha agito o se, entro dodici
    mesi dalla presentazione di un nuovo progetto ai sensi del paragrafo 3,
    lettera b), la legge quadro
    europea non è stata adottata ed almeno un terzo degli Stati membri desidera
    istituire una cooperazione
    rafforzata sulla base del progetto di legge quadro in questione, essi ne
    informano il Parlamento
    europeo, il Consiglio e la Commissione. In
    tal caso l'autorizzazione a procedere alla cooperazione rafforzata di cui
    all'articolo I-44, paragrafo
    2 e all'articolo III-419, paragrafo 1 si considera concessa e si applicano
    le disposizioni sulla cooperazione
    rafforzata. Articolo
    III-272 La
    legge o legge quadro europea può stabilire misure per incentivare e
    sostenere l'azione degli Stati membri
    nel campo della prevenzione della criminalità, ad esclusione di qualsiasi
    armonizzazione delle
    disposizioni legislative e regolamentari degli Stati membri. Articolo
    III-273 1.
    Eurojust ha il compito di sostenere e potenziare il coordinamento e la
    cooperazione tra le autorità
    nazionali responsabili delle indagini e dell'azione penale contro la
    criminalità grave che interessa
    due o più Stati membri o che richiede un'azione penale su basi comuni,
    sulla scorta delle operazioni
    effettuate e delle informazioni fornite dalle autorità degli Stati membri e
    da Europol. In
    questo contesto la legge europea determina la struttura, il funzionamento,
    la sfera d'azione e i compiti
    di Eurojust. Tali compiti possono comprendere: a)
    l'avvio di indagini penali, nonché la proposta di avvio di azioni penali
    esercitate dalle autorità nazionali
    competenti, in particolare quelle relative a reati che ledono gli interessi
    finanziari dell'Unione; b)
    il coordinamento di indagini ed azioni penali di cui alla lettera a); c)
    il potenziamento della cooperazione giudiziaria, anche attraverso la
    composizione dei conflitti di competenza
    e tramite una stretta cooperazione con la Rete giudiziaria europea. La
    legge europea fissa inoltre le modalità per associare il Parlamento europeo
    e i parlamenti nazionali alla
    valutazione delle attività di Eurojust. 126
    Parte III 2.
    Nel contesto delle azioni penali di cui al paragrafo 1, e fatto salvo
    l'articolo III274, gli atti ufficiali di
    procedura giudiziaria sono eseguiti dai funzionari nazionali competenti. Articolo
    III-274 1.
    Per combattere i reati che ledono gli interessi finanziari dell'Unione, una
    legge europea del Consiglio
    può istituire una Procura europea a partire da Eurojust. Il Consiglio
    delibera all'unanimità, previa
    approvazione del Parlamento europeo. 2.
    La Procura europea è competente per individuare, perseguire e rinviare a
    giudizio, eventualmente in
    collegamento con Europol, gli autori di reati che ledono gli interessi
    finanziari dell'Unione, quali definiti
    dalla legge europea prevista nel paragrafo 1, e i loro complici. Essa
    esercita l'azione penale per tali
    reati dinanzi agli organi giurisdizionali competenti degli Stati membri. 3.
    La legge europea di cui al paragrafo 1 stabilisce lo statuto della Procura
    europea, le condizioni di esercizio
    delle sue funzioni, le regole procedurali applicabili alle sue attività e
    all'ammissibilità delle prove
    e le regole applicabili al controllo giurisdizionale degli atti procedurali
    che adotta nell'esercizio delle
    sue funzioni. 4.
    Il Consiglio europeo può adottare, contemporaneamente o successivamente,
    una decisione europea
    che modifica il paragrafo 1 allo scopo di estendere le attribuzioni della
    Procura europea alla lotta
    contro la criminalità grave che presenta una dimensione transnazionale, e
    che modifica di conseguenza
    il paragrafo 2 per quanto riguarda gli autori di reati gravi con
    ripercussioni in più Stati membri
    e i loro complici. Il Consiglio europeo delibera all'unanimità previa
    approvazione del Parlamento
    europeo e previa consultazione della Commissione. SEZIONE
    5 COOPERAZIONE
    DI POLIZIA Articolo
    III-275 1.
    L'Unione sviluppa una cooperazione di polizia che associa tutte le autorità
    competenti degli Stati membri,
    compresi i servizi di polizia, i servizi delle dogane e altri servizi
    incaricati dell'applicazione della
    legge specializzati nel settore della prevenzione o dell'individuazione dei
    reati e delle relative indagini. 2.
    Ai fini del paragrafo 1 la legge o legge quadro europea può stabilire
    misure riguardanti: a)
    la raccolta, l'archiviazione, il trattamento, l'analisi e lo scambio delle
    pertinenti informazioni; b)
    un sostegno alla formazione del personale e la cooperazione relativa allo
    scambio di personale, alle
    attrezzature e alla ricerca in campo criminologico; c)
    le tecniche investigative comuni ai fini dell'individuazione di forme gravi
    di criminalità organizzata. Trattato
    che adotta una Costituzione per l'Europa 127 3.
    Una legge o legge quadro europea del Consiglio può stabilire misure
    riguardanti la cooperazione operativa
    tra le autorità di cui al presente articolo. Il Consiglio delibera
    all'unanimità previa consultazione
    del Parlamento europeo. Articolo
    III-276 1.
    Europol ha il compito di sostenere e potenziare l'azione delle autorità di
    polizia e degli altri servizi
    incaricati dell'applicazione della legge degli Stati membri e la reciproca
    collaborazione nella prevenzione
    e contrasto della criminalità grave che interessa due o più Stati membri,
    del terrorismo e delle
    forme di criminalità che ledono un interesse comune oggetto di una politica
    dell'Unione. 2.
    La legge europea determina la struttura, il funzionamento, la sfera d'azione
    e i compiti di Europol.
    Tali compiti possono comprendere: a)
    la raccolta, l'archiviazione, il trattamento, l'analisi e lo scambio delle
    informazioni trasmesse, in particolare
    dalle autorità degli Stati membri o di paesi o organismi terzi; b)
    il coordinamento, l'organizzazione e lo svolgimento di indagini e di azioni
    operative, condotte congiuntamente
    con le autorità competenti degli Stati membri o nel quadro di squadre investigative
    comuni, eventualmente in collegamento con Eurojust. La
    legge europea fissa inoltre le modalità di controllo delle attività di
    Europol da parte del Parlamento europeo,
    controllo cui sono associati i parlamenti nazionali. 3.
    Qualsiasi azione operativa di Europol deve essere condotta in collegamento e
    d'intesa con le autorità
    dello o degli Stati membri di cui interessa il territorio. L'applicazione di
    misure coercitive è di competenza
    esclusiva delle pertinenti autorità nazionali. Articolo
    III-277 Una
    legge o legge quadro europea del Consiglio stabilisce le condizioni e i
    limiti entro i quali le autorità
    competenti degli Stati membri di cui agli articoli III270 e III-275
    possono operare nel territorio
    di un altro Stato membro in collegamento e d'intesa con le autorità di
    quest'ultimo. Il Consiglio
    delibera all'unanimità previa consultazione del Parlamento europeo. 128
    Parte III CAPO
    V SETTORI
    NEI QUALI L'UNIONE PUÒ DECIDERE DI
    SVOLGERE UN'AZIONE DI SOSTEGNO, DI
    COORDINAMENTO O DI COMPLEMENTO SEZIONE
    1 SANITÀ
    PUBBLICA Articolo
    III-278 1.
    Nella definizione e nell'attuazione di tutte le politiche e azioni
    dell'Unione è garantito un livello elevato
    di protezione della salute umana. L'azione
    dell'Unione, che completa le politiche nazionali, si indirizza al
    miglioramento della sanità pubblica,
    alla prevenzione delle malattie e affezioni umane e all'eliminazione delle
    fonti di pericolo per
    la salute fisica e mentale. Tale azione comprende inoltre: a)
    la lotta contro i grandi flagelli - favorendo la ricerca su cause,
    propagazione e prevenzione - l'informazione
    e l'educazione in materia sanitaria; b)
    la sorveglianza, l'allarme e la lotta contro gravi minacce per la salute a
    carattere transfrontaliero. L'Unione
    completa l'azione degli Stati membri, comprese l'informazione e la
    prevenzione, volta a ridurre
    gli effetti nocivi per la salute umana derivanti dall'uso di stupefacenti. 2.
    L'Unione incoraggia la cooperazione tra gli Stati membri nei settori di cui
    al presente articolo e, se
    necessario, ne appoggia l'azione. Essa incoraggia in particolare la
    cooperazione tra gli Stati membri per
    migliorare la complementarità dei loro servizi sanitari nelle regioni di
    frontiera. Gli
    Stati membri coordinano tra loro, in collegamento con la Commissione, le
    rispettive politiche e i rispettivi
    programmi nei settori di cui al paragrafo 1. La Commissione può prendere,
    in stretto contatto
    con gli Stati membri, ogni iniziativa utile a promuovere detto
    coordinamento, in particolare iniziative
    finalizzate alla definizione di orientamenti e indicatori,
    all'organizzazione di scambi di migliori
    pratiche e alla preparazione di elementi necessari per il controllo e la
    valutazione periodici. Il Parlamento
    europeo è pienamente informato. 3.
    L'Unione e gli Stati membri favoriscono la cooperazione con i paesi terzi e
    con le organizzazioni internazionali
    competenti in materia di sanità pubblica. Trattato
    che adotta una Costituzione per l'Europa 129 4.
    In deroga all'articolo I-12, paragrafo 5 e all'articolo I-17, lettera a) e
    in conformità dell'articolo I- 14,
    paragrafo 2, lettera k), la legge o legge quadro europea contribuisce alla
    realizzazione degli obiettivi
    previsti dal presente articolo, stabilendo le seguenti misure per affrontare
    i problemi comuni di
    sicurezza: a)
    misure che fissino parametri elevati di qualità e sicurezza degli organi e
    sostanze di origine umana,
    del sangue e degli emoderivati; tali misure non ostano a che gli Stati
    membri mantengano o
    introducano misure protettive più rigorose; b)
    misure nei settori veterinario e fitosanitario il cui obiettivo diretto sia
    la protezione della sanità pubblica; c)
    misure che fissino parametri elevati di qualità e sicurezza dei medicinali
    e dei dispositivi di impiego
    medico; d)
    misure concernenti la sorveglianza, l'allarme e la lotta contro gravi
    minacce per la salute a carattere
    transfrontaliero. La
    legge o legge quadro europea è adottata previa consultazione del Comitato
    delle regioni e del Comitato
    economico e sociale. 5.
    La legge o legge quadro europea può anche stabilire misure di
    incentivazione per proteggere e migliorare
    la salute umana, in particolare per lottare contro i grandi flagelli che si
    propagano oltre frontiera,
    e misure il cui obiettivo diretto sia la protezione della sanità pubblica
    in relazione al tabacco e
    all'abuso di alcol, ad esclusione di qualsiasi armonizzazione delle
    disposizioni legislative e regolamentari
    degli Stati membri. Essa è adottata previa consultazione del Comitato delle
    regioni e del
    Comitato economico e sociale. 6.
    Ai fini del presente articolo, il Consiglio, su proposta della Commissione,
    può altresì adottare raccomandazioni. 7.
    L'azione dell'Unione rispetta le responsabilità degli Stati membri per la
    definizione della loro politica
    sanitaria e per l'organizzazione e la fornitura di servizi sanitari e
    assistenza medica. Le responsabilità
    degli Stati membri includono la gestione dei servizi sanitari e
    dell'assistenza medica e l'assegnazione
    delle risorse loro destinate. Le misure di cui al paragrafo 4, lettera a)
    non pregiudicano le
    disposizioni nazionali sulla donazione e l'impiego medico di organi e
    sangue. 130
    Parte III SEZIONE
    2 INDUSTRIA Articolo
    III-279 1.
    L'Unione e gli Stati membri provvedono affinché siano assicurate le
    condizioni necessarie alla competitività
    dell'industria dell'Unione. A
    tal fine, nell'ambito di un sistema di mercati aperti e concorrenziali, la
    loro azione è intesa: a)
    ad accelerare l'adattamento dell'industria alle trasformazioni strutturali; b)
    a promuovere un ambiente favorevole all'iniziativa e allo sviluppo delle
    imprese di tutta l'Unione, in
    particolare delle piccole e medie imprese; c)
    a promuovere un ambiente favorevole alla cooperazione tra imprese; d)
    a favorire un migliore sfruttamento del potenziale industriale delle
    politiche d'innovazione, di ricerca
    e di sviluppo tecnologico. 2.
    Gli Stati membri si consultano reciprocamente in collegamento con la
    Commissione e, per quanto
    è necessario, coordinano le loro azioni. La Commissione può prendere ogni
    iniziativa utile a promuovere
    detto coordinamento, in particolare iniziative finalizzate alla definizione
    di orientamenti e
    indicatori, all'organizzazione di scambi di migliori pratiche e alla
    preparazione di elementi necessari per
    il controllo e la valutazione periodici. Il Parlamento europeo è pienamente
    informato. 3.
    L'Unione contribuisce alla realizzazione degli obiettivi di cui al paragrafo
    1 attraverso politiche e azioni
    da essa attuate ai sensi di altre disposizioni della Costituzione. La legge
    o legge quadro europea può
    stabilire misure specifiche destinate a sostenere le azioni svolte negli
    Stati membri al fine di realizzare
    gli obiettivi di cui al paragrafo 1, ad esclusione di qualsiasi
    armonizzazione delle disposizioni
    legislative e regolamentari degli Stati membri. Essa è adottata previa
    consultazione del Comitato
    economico e sociale. La
    presente sezione non costituisce una base per l'introduzione da parte
    dell'Unione di qualsivoglia misura
    che possa generare distorsioni di concorrenza o che comporti disposizioni
    fiscali o disposizioni
    relative ai diritti e interessi dei lavoratori dipendenti. SEZIONE
    3 CULTURA Articolo
    III-280 1.
    L'Unione contribuisce al pieno sviluppo delle culture degli Stati membri nel
    rispetto delle diversità
    nazionali e regionali, evidenziando nel contempo il patrimonio culturale
    comune. Trattato
    che adotta una Costituzione per l'Europa 131 2.
    L'azione dell'Unione è intesa ad incoraggiare la cooperazione tra Stati
    membri e, se necessario, a sostenere
    e a completare l'azione di questi ultimi nei seguenti settori: a)
    miglioramento della conoscenza e della diffusione della cultura e della
    storia dei popoli europei; b)
    conservazione e salvaguardia del patrimonio culturale di importanza europea; c)
    scambi culturali non commerciali; d)
    creazione artistica e letteraria, compreso il settore audiovisivo. 3.
    L'Unione e gli Stati membri favoriscono la cooperazione con i paesi terzi e
    le organizzazioni internazionali
    competenti in materia di cultura, in particolare con il Consiglio d'Europa. 4.
    L'Unione tiene conto degli aspetti culturali nell'azione che svolge a norma
    di altre disposizioni della
    Costituzione, in particolare al fine di rispettare e promuovere la
    diversità delle culture. 5.
    Per contribuire alla realizzazione degli obiettivi previsti al presente
    articolo: a)
    la legge o legge quadro europea stabilisce azioni di incentivazione, ad
    esclusione di qualsiasi armonizzazione
    delle disposizioni legislative e regolamentari degli Stati membri. Essa è
    adottata previa
    consultazione del Comitato delle regioni; b)
    il Consiglio, su proposta della Commissione, adotta raccomandazioni. SEZIONE
    4 TURISMO Articolo
    III-281 1.
    L'Unione completa l'azione degli Stati membri nel settore del turismo, in
    particolare promuovendo
    la competitività delle imprese dell'Unione in tale settore. A
    tal fine l'azione dell'Unione intende: a)
    incoraggiare la creazione di un ambiente propizio allo sviluppo delle
    imprese in detto settore; b)
    favorire la cooperazione tra Stati membri, in particolare attraverso lo
    scambio delle buone pratiche. 2.
    La legge o legge quadro europea stabilisce le misure specifiche destinate a
    completare le azioni svolte
    negli Stati membri al fine di realizzare gli obiettivi di cui al presente
    articolo, ad esclusione di qualsiasi
    armonizzazione delle disposizioni legislative e regolamentari degli Stati
    membri. 132
    Parte III SEZIONE
    5 ISTRUZIONE,
    GIOVENTÙ, SPORT E
    FORMAZIONE PROFESSIONALE Articolo
    III-282 1.
    L'Unione contribuisce allo sviluppo di un'istruzione di qualità
    incentivando la cooperazione tra Stati
    membri e, se necessario, sostenendone e completandone l'azione. Rispetta
    pienamente la responsabilità
    degli Stati membri per quanto riguarda il contenuto dell'insegnamento e l'organizzazione
    del sistema di istruzione, come pure le diversità culturali e linguistiche. L'Unione
    contribuisce alla promozione dei profili europei dello sport, tenendo conto
    delle sue specificità,
    delle sue strutture fondate sul volontariato e della sua funzione sociale e
    educativa. L'azione
    dell'Unione è intesa: a)
    a sviluppare la dimensione europea dell'istruzione, in particolare mediante
    l'apprendimento e la diffusione
    delle lingue degli Stati membri; b)
    a favorire la mobilità degli studenti e degli insegnanti, promuovendo tra
    l'altro il riconoscimento accademico
    dei diplomi e dei periodi di studio; c)
    a promuovere la cooperazione tra gli istituti di insegnamento; d)
    a sviluppare lo scambio di informazioni e di esperienze sui problemi comuni
    dei sistemi di istruzione
    degli Stati membri; e)
    a favorire lo sviluppo degli scambi di giovani e di animatori di attività
    socioeducative e a incoraggiare
    la partecipazione dei giovani alla vita democratica dell'Europa; f)
    a incoraggiare lo sviluppo dell'istruzione a distanza; g)
    a sviluppare la dimensione europea dello sport, promuovendo l'imparzialità
    e l'apertura nelle competizioni
    sportive e la cooperazione tra gli organismi responsabili dello sport e
    proteggendo l'integrità
    fisica e morale degli sportivi, in particolare dei giovani sportivi. 2.
    L'Unione e gli Stati membri favoriscono la cooperazione con i paesi terzi e
    le organizzazioni internazionali
    competenti in materia di istruzione e di sport, in particolare con il
    Consiglio d'Europa. 3.
    Per contribuire alla realizzazione degli obiettivi previsti al presente
    articolo: a)
    la legge o legge quadro europea stabilisce azioni di incentivazione, ad
    esclusione di qualsiasi armonizzazione
    delle disposizioni legislative e regolamentari degli Stati membri. È
    adottata previa
    consultazione del Comitato delle regioni e del Comitato economico e sociale; b)
    il Consiglio, su proposta della Commissione, adotta raccomandazioni. Trattato
    che adotta una Costituzione per l'Europa 133 Articolo
    III-283 1.
    L'Unione attua una politica di formazione professionale che sostiene e
    completa le azioni degli Stati
    membri, nel pieno rispetto della responsabilità di questi ultimi per quanto
    riguarda il contenuto e
    l'organizzazione della formazione professionale. L'azione
    dell'Unione è intesa: a)
    a facilitare l'adeguamento alle trasformazioni industriali, in particolare
    attraverso la formazione e la
    riconversione professionale; b)
    a migliorare la formazione professionale iniziale e la formazione
    permanente, per agevolare l'inserimento
    e il reinserimento professionale sul mercato del lavoro; c)
    a facilitare l'accesso alla formazione professionale e a favorire la
    mobilità degli istruttori e delle persone
    in formazione, in particolare dei giovani; d)
    a stimolare la cooperazione in materia di formazione tra istituti di
    insegnamento o di formazione professionale
    e imprese; e)
    a sviluppare lo scambio di informazioni e di esperienze sui problemi comuni
    dei sistemi di formazione
    degli Stati membri. 2.
    L'Unione e gli Stati membri favoriscono la cooperazione con i paesi terzi e
    le organizzazioni internazionali
    competenti in materia di formazione professionale. 3.
    Per contribuire alla realizzazione degli obiettivi previsti al presente
    articolo: a)
    la legge o legge quadro europea stabilisce le misure necessarie, ad
    esclusione di qualsiasi armonizzazione
    delle disposizioni legislative e regolamentari degli Stati membri. È
    adottata previa
    consultazione del Comitato delle regioni e del Comitato economico e sociale; b)
    il Consiglio, su proposta della Commissione, adotta raccomandazioni. SEZIONE
    6 PROTEZIONE
    CIVILE Articolo
    III-284 1.
    L'Unione incoraggia la cooperazione tra gli Stati membri al fine di
    rafforzare l'efficacia dei sistemi di
    prevenzione e di protezione dalle calamità naturali o provocate dall'uomo. L'azione
    dell'Unione è intesa a: a)
    sostenere e completare l'azione degli Stati membri a livello nazionale,
    regionale e locale concernente
    la prevenzione dei rischi, la preparazione degli attori della protezione
    civile negli 134
    Parte III Stati
    membri e l'intervento in caso di calamità naturali o provocate dall'uomo
    all'interno dell'Unione; b)
    promuovere una cooperazione operativa rapida ed efficace all'interno
    dell'Unione tra i servizi di protezione
    civile nazionali; c)
    favorire la coerenza delle azioni intraprese a livello internazionale in
    materia di protezione civile. 2.
    La legge o legge quadro europea stabilisce le misure necessarie per
    contribuire alla realizzazione degli
    obiettivi di cui al paragrafo 1, ad esclusione di qualsiasi armonizzazione
    delle disposizioni legislative
    e regolamentari degli Stati membri. SEZIONE
    7 COOPERAZIONE
    AMMINISTRATIVA Articolo
    III-285 1.
    L'attuazione effettiva del diritto dell'Unione da parte degli Stati membri,
    essenziale per il buon funzionamento
    dell'Unione, è considerata una questione di interesse comune. 2.
    L'Unione può sostenere gli sforzi degli Stati membri volti a migliorare la
    loro capacità amministrativa
    di attuare il diritto dell'Unione. Tale azione può consistere in
    particolare nel facilitare lo
    scambio di informazioni e di funzionari pubblici e nel sostenere programmi
    di formazione. Nessuno
    Stato membro è tenuto ad avvalersi di tale sostegno. La legge europea
    stabilisce le misure necessarie
    a tal fine, ad esclusione di qualsiasi armonizzazione delle disposizioni
    legislative e regolamentari
    degli Stati membri. 3.
    Il presente articolo non pregiudica l'obbligo degli Stati membri di attuare
    il diritto dell'Unione né le
    prerogative e i doveri della Commissione. Esso non pregiudica le altre
    disposizioni della Costituzione
    che prevedono la cooperazione amministrativa fra gli Stati membri e fra
    questi ultimi e l'Unione.
     |