| Articolo
    III-123 La
    legge o legge quadro europea può disciplinare il divieto delle
    discriminazioni in base alla nazionalità
    quale previsto all'articolo I-4, paragrafo 2. Articolo
    III-124 1.
    Fatte salve le altre disposizioni della Costituzione e nell'ambito delle
    competenze da essa attribuite
    all'Unione, una legge o legge quadro europea del Consiglio può stabilire le
    misure necessarie per
    combattere le discriminazioni fondate sul sesso, la razza o l'origine
    etnica, la religione o le convinzioni
    personali, la disabilità, l'età o l'orientamento sessuale. Il Consiglio
    delibera all'unanimità previa
    approvazione del Parlamento europeo. 2.
    In deroga al paragrafo 1, la legge o legge quadro europea può stabilire i
    principi di base delle misure
    di incentivazione dell'Unione e definire tali misure per sostenere le azioni
    degli Stati membri volte
    a contribuire alla realizzazione degli obiettivi di cui al paragrafo 1, ad
    esclusione di qualsiasi armonizzazione
    delle loro disposizioni legislative e regolamentari. Articolo
    III-125 1.
    Se un'azione dell'Unione risulta necessaria per facilitare l'esercizio del
    diritto, di cui all'articolo I- 10,
    paragrafo 2, lettera a), di libera circolazione e di libero soggiorno per
    ogni cittadino dell'Unione e salvo
    che la Costituzione non abbia previsto poteri di azione al riguardo, la
    legge o legge quadro europea
    può stabilire misure a tal fine. Trattato
    che adotta una Costituzione per l'Europa 63 2.
    Agli stessi fini enunciati al paragrafo 1 e salvo che la Costituzione non
    abbia previsto poteri di azione
    a tale scopo, una legge o legge quadro europea del Consiglio può stabilire
    misure relative ai passaporti,
    alle carte d'identità, ai titoli di soggiorno o altro documento assimilato
    e misure relative alla
    sicurezza sociale o alla protezione sociale. Il Consiglio delibera
    all'unanimità previa consultazione del
    Parlamento europeo. Articolo
    III-126 Una
    legge o legge quadro europea del Consiglio stabilisce le modalità di
    esercizio del diritto, di cui all'articolo
    I-10, paragrafo 2, lettera b), di voto e di eleggibilità alle elezioni
    comunali e alle elezioni del
    Parlamento europeo per ogni cittadino dell'Unione nello Stato membro in cui
    risiede senza essere cittadino
    di tale Stato. Il Consiglio delibera all'unanimità previa consultazione del
    Parlamento europeo.
    Tali modalità possono comportare disposizioni derogatorie ove problemi
    specifici di uno Stato
    membro lo giustifichino. Il
    diritto di voto e di eleggibilità alle elezioni del Parlamento europeo si
    esercita fatti salvi l'articolo III- 330,
    paragrafo 1 e le misure adottate in sua applicazione. Articolo
    III-127 Gli
    Stati membri adottano le disposizioni necessarie per garantire la tutela
    diplomatica e consolare dei
    cittadini dell'Unione nei paesi terzi prevista all'articolo I-10, paragrafo
    2, lettera c). Gli
    Stati membri avviano i negoziati internazionali necessari per assicurare
    tale tutela. Una
    legge europea del Consiglio può stabilire le misure necessarie per
    facilitare tale tutela. Il Consiglio delibera
    previa consultazione del Parlamento europeo. Articolo
    III-128 Le
    lingue in cui ogni cittadino dell'Unione ha il diritto di rivolgersi alle
    istituzioni o organi in virtù dell'articolo
    I-10, paragrafo 2, lettera d), e ricevere una risposta, sono quelle elencate
    all'articolo IV- 448,
    paragrafo 1. Le istituzioni e organi di cui all'articolo I-10, paragrafo 2,
    lettera d) sono quelli elencati
    all'articolo I-19, paragrafo 1, secondo comma e agli articoli I-30, I-31 e
    I-32 e il mediatore europeo. Articolo
    III-129 La
    Commissione presenta ogni tre anni una relazione al Parlamento europeo, al
    Consiglio e al Comitato
    economico e sociale, in merito all'applicazione dell'articolo I-10 e del
    presente titolo. Tale relazione
    tiene conto dello sviluppo dell'Unione. Sulla
    base di tale relazione e fatte salve le altre disposizioni della
    Costituzione, i diritti previsti all'articolo
    I-10 possono essere completati da una legge o legge quadro europea del
    Consiglio. Il Consiglio
    delibera all'unanimità previa approvazione del Parlamento europeo. La
    suddetta legge o legge
    quadro entra in vigore solo previa approvazione da parte degli Stati membri
    conformemente alle
    rispettive norme costituzionali.  
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