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COSTITUZIONE EUROPEA

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PARTE III

LE POLITICHE E IL FUNZIONAMENTO DELL'UNIONE

TITOLO I

DISPOSIZIONI DI APPLICAZIONE GENERALE

Articolo III-115

L'Unione assicura la coerenza tra le varie politiche e azioni di cui alla presente parte, tenendo conto

dell'insieme dei suoi obiettivi e conformandosi al principio di attribuzione delle competenze.

Articolo III-116

Nelle azioni di cui alla presente parte l'Unione mira ad eliminare le ineguaglianze e a promuovere la

parità tra donne e uomini.

Articolo III-117

Nella definizione e nell'attuazione delle politiche e azioni di cui alla presente parte, l'Unione tiene

conto delle esigenze connesse con la promozione di un livello di occupazione elevato, la garanzia di

una protezione sociale adeguata, la lotta contro l'esclusione sociale e un livello elevato di istruzione,

formazione e tutela della salute umana.

Articolo III-118

Nella definizione e nell'attuazione delle politiche e azioni di cui alla presente parte, l'Unione mira a

combattere le discriminazioni fondate sul sesso, la razza o l'origine etnica, la religione o le

convinzioni personali, la disabilità, l'età o l'orientamento sessuale.

Articolo III-119

Le esigenze connesse con la tutela dell'ambiente devono essere integrate nella definizione e

nell'attuazione delle politiche e azioni di cui alla presente parte, in particolare nella prospettiva di

promuovere lo sviluppo sostenibile.

Articolo III-120

Nella definizione e nell'attuazione delle altre politiche e azioni dell'Unione sono prese in

considerazione le esigenze inerenti alla protezione dei consumatori.

Articolo III-121

Nella formulazione e nell'attuazione delle politiche dell'Unione nei settori dell'agricoltura, della pesca,

dei trasporti, del mercato interno, della ricerca e dello sviluppo tecnologico e dello spazio, l'Unione e

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gli Stati membri tengono pienamente conto delle esigenze in materia di benessere degli animali in

quanto esseri senzienti, rispettando nel contempo le disposizioni legislative o amministrative e le

consuetudini degli Stati membri per quanto riguarda, in particolare, i riti religiosi, le tradizioni

culturali e i patrimoni regionali.

Articolo III-122

Fatti salvi gli articoli I-5, III-166, III-167 e III-238 e in considerazione dell'importanza dei servizi di

interesse economico generale in quanto servizi ai quali tutti nell'Unione attribuiscono un valore e del

loro ruolo nella promozione della coesione sociale e territoriale, l'Unione e gli Stati membri, secondo

le rispettive competenze e nell'ambito del campo di applicazione della Costituzione, provvedono

affinché tali servizi funzionino in base a principi e condizioni, in particolare economiche e

finanziarie, che consentano loro di assolvere i propri compiti. La legge europea stabilisce tali principi

e fissa tali condizioni, fatta salva la competenza degli Stati membri, nel rispetto della Costituzione, di

fornire, fare eseguire e finanziare tali servizi.

 

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