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COSTITUZIONE EUROPEA

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PARTE II

TITOLO VII

DISPOSIZIONI GENERALI CHE DISCIPLINANO

L'INTERPRETAZIONE E L'APPLICAZIONE DELLA CARTA

Articolo II-111

Ambito di applicazione

1. Le disposizioni della presente Carta si applicano alle istituzioni, organi e organismi dell'Unione

nel rispetto del principio di sussidiarietà, come pure agli Stati membri esclusivamente nell'attuazione

del diritto dell'Unione. Pertanto, i suddetti soggetti rispettano i diritti, osservano i principi e ne

promuovono l'applicazione secondo le rispettive competenze e nel rispetto dei limiti delle

competenze conferite all'Unione nelle altre parti della Costituzione.

2. La presente Carta non estende l'ambito di applicazione del diritto dell'Unione al di là delle

competenze dell'Unione, né introduce competenze nuove o compiti nuovi per l'Unione, né modifica

le competenze e i compiti definiti nelle altre parti della Costituzione.

Articolo II-112

Portata e interpretazione dei diritti e dei principi

1. Eventuali limitazioni all'esercizio dei diritti e delle libertà riconosciuti dalla presente Carta

devono essere previste dalla legge e rispettare il contenuto essenziale di detti diritti e libertà. Nel

rispetto del principio di proporzionalità, possono essere apportate limitazioni solo laddove siano

necessarie e rispondano effettivamente a finalità di interesse generale riconosciute dall'Unione o

all'esigenza di proteggere i diritti e le libertà altrui.

2. I diritti riconosciuti dalla presente Carta per i quali altre parti della Costituzione prevedono

disposizioni si esercitano alle condizioni e nei limiti ivi definiti.

3. Laddove la presente Carta contenga diritti corrispondenti a quelli garantiti dalla Convenzione

europea di salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, il significato e la portata

degli stessi sono uguali a quelli conferiti dalla suddetta convenzione. La presente disposizione non

preclude che il diritto dell'Unione conceda una protezione più estesa.

4. Laddove la presente Carta riconosca i diritti fondamentali quali risultano dalle tradizioni

costituzionali comuni agli Stati membri, tali diritti sono interpretati in armonia con dette tradizioni.

5. Le disposizioni della presente Carta che contengono dei principi possono essere attuate da atti

legislativi e esecutivi adottati da istituzioni, organi e organismi dell'Unione e da atti di Stati membri

allorché essi danno attuazione al diritto dell'Unione, nell'esercizio delle loro rispettive competenze.

Esse possono essere invocate dinanzi a un giudice solo ai fini dell'interpretazione e del controllo della

legalità di detti atti.

6. Si tiene pienamente conto delle legislazioni e prassi nazionali, come specificato nella presente

Carta.

7. I giudici dell'Unione e degli Stati membri tengono nel debito conto le spiegazioni elaborate al fine

di fornire orientamenti per l'interpretazione della Carta dei diritti fondamentali.

Articolo II-113

Livello di protezione

Nessuna disposizione della presente Carta deve essere interpretata come limitativa o lesiva dei diritti

dell'uomo e delle libertà fondamentali riconosciuti, nel rispettivo ambito di applicazione, dal diritto

dell'Unione, dal diritto internazionale, dalle convenzioni internazionali delle quali l'Unione o tutti gli

Stati membri sono parti, in particolare la Convenzione europea di salvaguardia dei diritti dell'uomo e

delle libertà fondamentali, e dalle costituzioni degli Stati membri.

Articolo II-114

Divieto dell'abuso di diritto

Nessuna disposizione della presente Carta deve essere interpretata nel senso di comportare il diritto

di esercitare un'attività o compiere un atto che miri a distruggere diritti o libertà riconosciuti nella

presente Carta o a imporre a tali diritti e libertà limitazioni più ampie di quelle previste dalla presente

Carta.

 

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