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COSTITUZIONE EUROPEA

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PARTE II

TITOLO III

Uguaglianza

Articolo II-80

Uguaglianza davanti alla legge

Tutte le persone sono uguali davanti alla legge.

Articolo II-81

Non discriminazione

1. È vietata qualsiasi forma di discriminazione fondata, in particolare, sul sesso, la razza, il colore

della pelle o l'origine etnica o sociale, le caratteristiche genetiche, la lingua, la religione o le

convinzioni personali, le opinioni politiche o di qualsiasi altra natura, l'appartenenza ad una

minoranza nazionale, il patrimonio, la nascita, la disabilità, l'età o l'orientamento sessuale.

2. Nell'ambito d'applicazione della Costituzione e fatte salve disposizioni specifiche in essa

contenute, è vietata qualsiasi discriminazione in base alla nazionalità.

Articolo II-82

Diversità culturale, religiosa e linguistica

L'Unione rispetta la diversità culturale, religiosa e linguistica.

Articolo II-83

Parità tra donne e uomini

La parità tra donne e uomini deve essere assicurata in tutti i campi, compreso in materia di

occupazione, di lavoro e di retribuzione.

Il principio della parità non osta al mantenimento o all'adozione di misure che prevedano vantaggi

specifici a favore del sesso sottorappresentato.

Articolo II-84

Diritti del minore

1. I minori hanno diritto alla protezione e alle cure necessarie per il loro benessere. Essi possono

esprimere liberamente la propria opinione; questa viene presa in considerazione sulle questioni che li

riguardano in funzione della loro età e della loro maturità.

2. In tutti gli atti relativi ai minori, siano essi compiuti da autorità pubbliche o da istituzioni private,

l'interesse superiore del minore deve essere considerato preminente.

Trattato che adotta una Costituzione per l'Europa 53

3. Il minore ha diritto di intrattenere regolarmente relazioni personali e contatti diretti con i due

genitori, salvo qualora ciò sia contrario al suo interesse.

Articolo II-85

Diritti degli anziani

L'Unione riconosce e rispetta il diritto degli anziani di condurre una vita dignitosa e indipendente e di

partecipare alla vita sociale e culturale.

Articolo II-86

Inserimento delle persone con disabilità

L'Unione riconosce e rispetta il diritto delle persone con disabilità di beneficiare di misure intese a

garantirne l'autonomia, l'inserimento sociale e professionale e la partecipazione alla vita della

comunità.

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