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COSTITUZIONE EUROPEA

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PARTE II

TITOLO I

DIGNITA'

Articolo II-61

Dignità umana

La dignità umana è inviolabile. Essa deve essere rispettata e tutelata.

Articolo II-62

Diritto alla vita

1. Ogni persona ha diritto alla vita.

2. Nessuno può essere condannato alla pena di morte, né giustiziato.

Articolo II-63

Diritto all'integrità della persona

1. Ogni persona ha diritto alla propria integrità fisica e psichica.

2. Nell'ambito della medicina e della biologia devono essere in particolare rispettati:

a) il consenso libero e informato della persona interessata, secondo le modalità definite dalla legge,

b) il divieto delle pratiche eugenetiche, in particolare di quelle aventi come scopo la selezione delle

persone,

c) il divieto di fare del corpo umano e delle sue parti in quanto tali una fonte di lucro,

d) il divieto della clonazione riproduttiva degli esseri umani.

Articolo II-64

Proibizione della tortura e delle pene o trattamenti inumani o degradanti

Nessuno può essere sottoposto a tortura, né a pene o trattamenti inumani o degradanti.

Trattato che adotta una Costituzione per l'Europa 49

Articolo II-65

Proibizione della schiavitù e del lavoro forzato

1. Nessuno può essere tenuto in condizioni di schiavitù o di servitù.

2. Nessuno può essere costretto a compiere un lavoro forzato o obbligatorio.

3. È proibita la tratta degli esseri umani.

 

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