| CAPO
    I DISPOSIZIONI
    COMUNI Articolo
    I-33 Atti
    giuridici dell'Unione 1.
    Le istituzioni, per esercitare le competenze dell'Unione, utilizzano come
    strumenti giuridici, conformemente
    alla parte III, la legge europea, la legge quadro europea, il regolamento
    europeo, la decisione
    europea, le raccomandazioni e i pareri. Trattato
    che adotta una Costituzione per l'Europa 33 La
    legge europea è un atto legislativo di portata generale. È obbligatoria in
    tutti i suoi elementi e direttamente
    applicabile in ciascuno degli Stati membri. La
    legge quadro europea è un atto legislativo che vincola tutti gli Stati
    membri destinatari per quanto riguarda
    il risultato da raggiungere, salva restando la competenza degli organi
    nazionali in merito alla scelta
    della forma e dei mezzi. Il
    regolamento europeo è un atto non legislativo di portata generale volto
    all'attuazione degli atti legislativi
    e di talune disposizioni specifiche della Costituzione. Può essere
    obbligatorio in tutti i suoi elementi
    e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri, oppure vincolare
    lo Stato membro destinatario
    per quanto riguarda il risultato da raggiungere, salva restando la
    competenza degli organi nazionali
    in merito alla scelta della forma e dei mezzi. La
    decisione europea è un atto non legislativo obbligatorio in tutti i suoi
    elementi. Se designa dei destinatari,
    essa è obbligatoria soltanto nei confronti di questi. Le
    raccomandazioni e i pareri non hanno effetto vincolante. 2.
    In presenza di un progetto di atto legislativo, il Parlamento europeo e il
    Consiglio si astengono dall'adottare
    atti non previsti dalla procedura legislativa applicabile al settore
    interessato. Articolo
    I-34 Atti
    legislativi 1.
    Le leggi e leggi quadro europee sono adottate congiuntamente dal Parlamento
    europeo e dal Consiglio
    su proposta della Commissione, secondo la procedura legislativa ordinaria
    prevista all'articolo
    III-396. Se le due istituzioni non raggiungono un accordo, l'atto non è
    adottato. 2.
    Nei casi specifici previsti dalla Costituzione, le leggi e leggi quadro
    europee sono adottate dal Parlamento
    europeo con la partecipazione del Consiglio o da quest'ultimo con la
    partecipazione del Parlamento
    europeo, secondo procedure legislative speciali. 3.
    Nei casi specifici previsti dalla Costituzione, le leggi e leggi quadro
    europee possono essere adottate
    su iniziativa di un gruppo di Stati membri o del Parlamento europeo, su
    raccomandazione della
    Banca centrale europea o su richiesta della Corte di giustizia o della Banca
    europea per gli investimenti. Articolo
    I-35 Atti
    non legislativi 1.
    Il Consiglio europeo adotta decisioni europee nei casi previsti dalla
    Costituzione. 2.
    Il Consiglio e la Commissione, in particolare nei casi previsti dagli
    articoli I-36 e I-37, e la Banca centrale
    europea nei casi specifici previsti dalla Costituzione, adottano regolamenti
    o decisioni europei. 34
    Parte I 3.
    Il Consiglio adotta raccomandazioni. Delibera su proposta della Commissione
    in tutti i casi in cui la
    Costituzione prevede che adotti atti su proposta della Commissione. Delibera
    all'unanimità nei settori
    nei quali è richiesta l'unanimità per l'adozione di un atto dell'Unione.
    La Commissione, e la Banca
    centrale europea nei casi specifici previsti dalla Costituzione, adottano
    raccomandazioni. Articolo
    I-36 Regolamenti
    europei delegati 1.
    Le leggi e leggi quadro europee possono delegare alla Commissione il potere
    di adottare regolamenti
    europei delegati che completano o modificano determinati elementi non
    essenziali della legge
    o legge quadro. Le
    leggi e leggi quadro europee delimitano esplicitamente gli obiettivi, il
    contenuto, la portata e la durata
    della delega di potere. Gli elementi essenziali di un settore sono riservati
    alla legge o legge quadro
    europea e non possono pertanto essere oggetto di delega di potere. 2.
    Le leggi e leggi quadro europee fissano esplicitamente le condizioni cui è
    soggetta la delega, che possono
    essere le seguenti: a)
    il Parlamento europeo o il Consiglio può decidere di revocare la delega; b)
    il regolamento europeo delegato può entrare in vigore soltanto se, entro il
    termine fissato dalla legge
    o legge quadro europea, il Parlamento europeo o il Consiglio non solleva
    obiezioni. Ai
    fini delle lettere a) e b), il Parlamento europeo delibera alla maggioranza
    dei membri che lo compongono
    e il Consiglio delibera a maggioranza qualificata. Articolo
    I-37 Atti
    esecutivi 1.
    Gli Stati membri adottano tutte le misure di diritto interno necessarie per
    l'attuazione degli atti giuridicamente
    vincolanti dell'Unione. 2.
    Allorché sono necessarie condizioni uniformi di esecuzione degli atti
    giuridicamente vincolanti dell'Unione,
    questi conferiscono competenze di esecuzione alla Commissione o, in casi
    specifici debitamente
    motivati e nelle circostanze previste all'articolo I-40, al Consiglio. 3.
    Ai fini del paragrafo 2 la legge europea stabilisce preventivamente le
    regole e i principi generali relativi
    alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle
    competenze di esecuzione
    attribuite alla Commissione. 4.
    Gli atti esecutivi dell'Unione assumono la forma di regolamenti europei
    d'esecuzione o di decisioni
    europee d'esecuzione. Trattato
    che adotta una Costituzione per l'Europa 35 Articolo
    I-38 Principi
    comuni agli atti giuridici dell'Unione 1.
    Qualora la Costituzione non preveda il tipo di atto da adottare, le
    istituzioni lo decidono di volta in
    volta, nel rispetto delle procedure applicabili e del principio di
    proporzionalità di cui all'articolo
    I11. 2.
    Gli atti giuridici sono motivati e fanno riferimento alle proposte,
    iniziative, raccomandazioni, richieste
    o pareri previsti dalla Costituzione. Articolo
    I-39 Pubblicazione
    ed entrata in vigore 1.
    Le leggi e leggi quadro europee adottate secondo la procedura legislativa
    ordinaria sono firmate dal
    presidente del Parlamento europeo e dal presidente del Consiglio. Negli
    altri casi sono firmate dal presidente dell'istituzione che le ha adottate. Le
    leggi e le ggi quadro europee sono pubblicate nella Gazzetta ufficiale
    dell'Unione europea ed entrano in
    vigore alla data da esse stabilita oppure, in mancanza di data, il ventesimo
    giorno successivo alla pubblicazione. 2.
    I regolamenti e decisioni europei che non indicano i destinatari sono
    firmati dal presidente dell'istituzione
    che li ha adottati. I
    regolamenti e decisioni europei che non indicano i destinatari sono
    pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell'Unione
    europea ed entrano in vigore alla data da essi stabilita oppure, in mancanza
    di data, il ventesimo
    giorno successivo alla pubblicazione. 3.
    Le decisioni europee diverse da quelle previste nel paragrafo 2 sono
    notificate ai destinatari e hanno
    efficacia in virtù di tale notificazione. CAPO
    II DISPOSIZIONI
    PARTICOLARI Articolo
    I-40 Disposizioni
    particolari relative alla politica estera e di sicurezza comune 1.
    L'Unione europea persegue una politica estera e di sicurezza comune fondata
    sullo sviluppo della reciproca
    solidarietà politica degli Stati membri, sull'individuazione delle
    questioni di interesse generale
    e sulla realizzazione di un livello sempre maggiore di convergenza delle
    azioni degli Stati membri. 36
    Parte I 2.
    Il Consiglio europeo individua gli interessi strategici dell'Unione e fissa
    gli obiettivi della sua politica
    estera e di sicurezza comune. Il Consiglio elabora tale politica nel quadro
    delle linee strategiche
    definite dal Consiglio europeo e conformemente alla parte III. 3.
    Il Consiglio europeo e il Consiglio adottano le decisioni europee
    necessarie. 4.
    La politica estera e di sicurezza comune è attuata dal ministro degli
    affari esteri dell'Unione e dagli
    Stati membri, ricorrendo ai mezzi nazionali e a quelli dell'Unione. 5.
    Gli Stati membri si concertano in sede di Consiglio europeo e di Consiglio
    su qualsiasi questione di
    politica estera e di sicurezza di interesse generale per definire un
    approccio comune. Prima di intraprendere
    qualsiasi azione sulla scena internazionale o di assumere qualsiasi impegno
    che possa ledere
    gli interessi dell'Unione, ciascuno Stato membro consulta gli altri in sede
    di Consiglio europeo o
    di Consiglio. Gli Stati membri assicurano, mediante la convergenza delle
    loro azioni, che l'Unione possa
    affermare i suoi interessi e i suoi valori sulla scena internazionale. Gli
    Stati membri sono solidali
    tra loro. 6.
    In materia di politica estera e di sicurezza comune, il Consiglio europeo e
    il Consiglio adottano decisioni
    europee all'unanimità, salvo nei casi previsti nella parte III. Si
    pronunciano su iniziativa di uno
    Stato membro, su proposta del ministro degli affari esteri dell'Unione o su
    proposta di quest'ultimo
    con l'appoggio della Commissione. Le leggi e leggi quadro europee sono
    escluse. 7.
    Il Consiglio europeo può adottare all'unanimità una decisione europea che
    preveda che il Consiglio
    deliberi a maggioranza qualificata nei casi diversi da quelli previsti nella
    parte III. 8.
    Il Parlamento europeo è consultato regolarmente sui principali aspetti e
    sulle scelte fondamentali della
    politica estera e di sicurezza comune. Esso è tenuto informato della sua
    evoluzione. Articolo
    I-41 Disposizioni
    particolari relative alla politica di sicurezza e di difesa comune 1.
    La politica di sicurezza e di difesa comune costituisce parte integrante
    della politica estera e di sicurezza
    comune. Essa assicura che l'Unione disponga di una capacità operativa
    ricorrendo a mezzi civili
    e militari. L'Unione può avvalersi di tali mezzi in missioni al suo esterno
    per garantire il mantenimento
    della pace, la prevenzione dei conflitti e il rafforzamento della sicurezza internazionale,
    conformemente ai principi della Carta delle Nazioni Unite. L'esecuzione di
    tali compiti
    si basa sulle capacità fornite dagli Stati membri. 2.
    La politica di sicurezza e di difesa comune comprende la graduale
    definizione di una politica di difesa
    comune dell'Unione. Questa condurrà a una difesa comune quando il Consiglio
    europeo, deliberando
    all'unanimità, avrà così deciso. In questo caso, il Consiglio europeo
    raccomanda agli Stati membri
    di adottare una decisione in tal senso conformemente alle rispettive norme
    costituzionali. Trattato
    che adotta una Costituzione per l'Europa 37 La
    politica dell'Unione a norma del presente articolo non pregiudica il
    carattere specifico della politica
    di sicurezza e di difesa di taluni Stati membri, rispetta gli obblighi
    derivanti dal trattato del Nord-Atlantico
    per alcuni Stati membri che ritengono che la loro difesa comune si realizzi
    tramite l'Organizzazione
    del trattato del Nord-Atlantico, ed è compatibile con la politica comune di
    sicurezza e
    di difesa adottata in tale contesto. 3.
    Gli Stati membri mettono a disposizione dell'Unione, per l'attuazione della
    politica di sicurezza e di
    difesa comune, capacità civili e militari per contribuire al conseguimento
    degli obiettivi definiti dal Consiglio.
    Gli Stati membri che costituiscono tra loro forze multinazionali possono
    mettere anche tali
    forze a disposizione della politica di sicurezza e di difesa comune. Gli
    Stati membri s'impegnano a migliorare progressivamente le loro capacità
    militari. È istituita un'Agenzia
    nel settore dello sviluppo delle capacità di difesa, della ricerca,
    dell'acquisizione e degli armamenti
    (Agenzia europea per la difesa), incaricata di individuare le esigenze
    operative, promuovere
    misure per rispondere a queste, contribuire a individuare e, se del caso,
    mettere in atto
    qualsiasi misura utile a rafforzare la base industriale e tecnologica del
    settore della difesa, partecipare
    alla definizione di una politica europea delle capacità e degli armamenti,
    e assistere il Consiglio
    nella valutazione del miglioramento delle capacità militari. 4.
    Le decisioni europee relative alla politica di sicurezza e di difesa comune,
    comprese quelle inerenti
    all'avvio di una missione di cui al presente articolo, sono adottate dal
    Consiglio che delibera all'unanimità
    su proposta del ministro degli affari esteri dell'Unione o su iniziativa di
    uno Stato membro.
    Il ministro degli affari esteri dell'Unione può proporre il ricorso sia ai
    mezzi nazionali sia agli
    strumenti dell'Unione, se del caso congiuntamente alla Commissione. 5.
    Il Consiglio può affidare lo svolgimento di una missione, nell'ambito
    dell'Unione, a un gruppo di Stati
    membri allo scopo di preservare i valori dell'Unione e di servirne gli
    interessi. Lo svolgimento di detta
    missione è disciplinato dall'articolo III310. 6.
    Gli Stati membri che rispondono a criteri più elevati in termini di
    capacità militari e che hanno sottoscritto
    impegni più vincolanti in materia ai fini delle missioni più impegnative
    instaurano una cooperazione
    strutturata permanente nell'ambito dell'Unione. Detta cooperazione è
    disciplinata dall'articolo
    III-312. Essa lascia impregiudicato l'articolo III-309. 7.
    Qualora uno Stato membro subisca un'aggressione armata nel suo territorio,
    gli altri Stati membri
    sono tenuti a prestargli aiuto e assistenza con tutti i mezzi in loro
    possesso, in conformità dell'articolo
    51 della Carta delle Nazioni Unite. Ciò non pregiudica il carattere
    specifico della politica di
    sicurezza e di difesa di taluni Stati membri. Gli
    impegni e la cooperazione in questo settore rimangono conformi agli impegni
    assunti nell'ambito dell'Organizzazione
    del trattato del Nord-Atlantico che resta, per gli Stati che ne sono membri,
    il fondamento
    della loro difesa collettiva e l'istanza di attuazione della stessa. 8.
    Il Parlamento europeo è consultato regolarmente sui principali aspetti e
    sulle scelte fondamentali della
    politica di sicurezza e di difesa comune. Esso è tenuto informato della sua
    evoluzione. 38
    Parte I Articolo
    I-42 Disposizioni
    particolari relative allo spazio di libertà, sicurezza e giustizia 1.
    L'Unione costituisce uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia: a)
    attraverso l'adozione di leggi e leggi quadro europee intese, se necessario,
    a ravvicinare le disposizioni
    legislative e regolamentari degli Stati membri nei settori di cui alla parte
    III; b)
    favorendo la fiducia reciproca tra le autorità competenti degli Stati
    membri, in particolare sulla base
    del riconoscimento reciproco delle decisioni giudiziarie ed extragiudiziali; c)
    attraverso una cooperazione operativa delle autorità competenti degli Stati
    membri, compresi i servizi
    di polizia, i servizi delle dogane e altri servizi specializzati nel settore
    della prevenzione e dell'individuazione
    dei reati. 2.
    I parlamenti nazionali, nell'ambito dello spazio di libertà, sicurezza e
    giustizia, possono partecipare
    ai meccanismi di valutazione previsti all'articolo III-260. Essi sono
    associati al controllo politico
    di Europol e alla valutazione delle attività di Eurojust, conformemente
    agli articoli III-276 e III-273. 3.
    Gli Stati membri dispongono del diritto di iniziativa nel settore della
    cooperazione di polizia e giudiziaria
    in materia penale, conformemente all'articolo III-264. Articolo
    I-43 Clausola
    di solidarietà 1.
    L'Unione e gli Stati membri agiscono congiuntamente in uno spirito di
    solidarietà qualora uno Stato
    membro sia oggetto di un attacco terroristico o sia vittima di una calamità
    naturale o provocata dall'uomo.
    L'Unione mobilita tutti gli strumenti di cui dispone, inclusi i mezzi
    militari messi a sua disposizione
    dagli Stati membri, per: a)
    — prevenire la minaccia terroristica sul territorio degli Stati membri; —
    proteggere le istituzioni democratiche e la popolazione civile da un
    eventuale attacco terroristico; —
    prestare assistenza a uno Stato membro sul suo territorio, su richiesta
    delle sue autorità politiche,
    in caso di attacco terroristico; b)
    prestare assistenza a uno Stato membro sul suo territorio, su richiesta
    delle sue autorità politiche, in
    caso di calamità naturale o provocata dall'uomo. 2.
    Le modalità d'attuazione del presente articolo sono previste all'articolo
    III-329. Trattato
    che adotta una Costituzione per l'Europa 39 CAPO
    III COOPERAZIONI
    RAFFORZATE Articolo
    I-44 Cooperazioni
    rafforzate 1.
    Gli Stati membri che intendono instaurare tra loro una cooperazione
    rafforzata nel quadro delle competenze
    non esclusive dell'Unione possono far ricorso alle sue istituzioni ed
    esercitare tali competenze
    applicando le pertinenti disposizioni della Costituzione, nei limiti e con
    le modalità previsti
    nel presente articolo e negli articoli da III-416 a III-423. Le
    cooperazioni rafforzate sono intese a promuovere la realizzazione degli
    obiettivi dell'Unione, a proteggere
    i suoi interessi e a rafforzare il suo processo di integrazione. Sono aperte
    in qualsiasi momento
    a tutti gli Stati membri ai sensi dell'articolo III-418. 2.
    La decisione europea che autorizza una cooperazione rafforzata è adottata
    dal Consiglio in ultima
    istanza, qualora esso stabilisca che gli obiettivi ricercati da detta
    cooperazione non possono essere
    conseguiti entro un termine ragionevole dall'Unione nel suo insieme, e a
    condizione che vi partecipi
    almeno un terzo degli Stati membri. Il Consiglio delibera secondo la
    procedura di cui all'articolo
    III-419. 3.
    Tutti i membri del Consiglio possono partecipare alle sue deliberazioni, ma
    solo i membri del Consiglio
    che rappresentano gli Stati membri partecipanti ad una cooperazione
    rafforzata prendono parte
    al voto. L'unanimità
    è costituita unicamente dai voti dei rappresentanti degli Stati membri
    partecipanti. Per
    maggioranza qualificata si intende almeno il 55 % dei membri del Consiglio
    rappresentanti gli Stati
    membri partecipanti, che totalizzino almeno il 65 % della popolazione di
    tali Stati. La
    minoranza di blocco deve comprendere almeno il numero minimo di membri del
    Consiglio che rappresentano
    oltre il 35 % della popolazione degli Stati membri partecipanti, più un
    altro membro; in
    caso contrario la maggioranza qualificata si considera raggiunta. In
    deroga al terzo e quarto comma, quando il Consiglio non delibera su proposta
    della Commissione o
    del ministro degli affari esteri dell'Unione, per maggioranza qualificata
    richiesta si intende almeno il 72
    % dei membri del Consiglio rappresentanti gli Stati membri partecipanti, che
    totalizzino almeno il 65
    % della popolazione di tali Stati. 4.
    Gli atti adottati nel quadro di una cooperazione rafforzata vincolano solo
    gli Stati membri partecipanti.
    Non sono considerati un acquis che deve essere accettato dagli Stati
    candidati all'adesione
    all'Unione.
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