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CODICE DEL TURISMO

Home - Canale Codici - Codice del Turismo - Art. 6

Obblighi degli operatori dello sviluppo turistico

1. I professionisti del turismo avranno l’obbligo di fornire ai turisti informazioni obiettive ed oneste sui luoghi di destinazione e sulle condizioni di viaggio, accoglienza e soggiorno; assicureranno la perfetta trasparenza delle clausole dei contratti proposti ai loro clienti per quel che concerne la natura, il prezzo e la qualità dei servizi che si impegnano a fornire e l’indennizzo che gli stessi corrisponderanno nel caso in cui decidano unilateralmente di rescindere il contratto.

2. I professionisti del turismo, nella misura in cui ciò dipende da loro, si preoccuperanno, in collaborazione con le autorità pubbliche, della sicurezza, della prevenzione di incidenti, della tutela sanitaria e dell’igiene alimentare di coloro che richiedono i loro servizi; parimenti, garantiranno la presenza di sistemi assicurativi e di assistenza idonei; accetteranno gli obblighi di rendiconto previsti dalla normativa nazionale e corrisponderanno un equo indennizzo in caso di mancata osservanza dei loro obblighi contrattuali.

3. I professionisti del turismo, nella misura in cui ciò dipende da loro, contribuiranno al soddisfacimento culturale e spirituale dei turisti e permetteranno loro, durante i viaggi, di praticare la propria fede religiosa.

4. Le autorità pubbliche degli Stati di provenienza e dei paesi di accoglienza, in collaborazione con i professionisti interessati e le loro associazioni, vigileranno sull’esistenza dei meccanismi necessari per il rimpatrio dei turisti in caso di fallimento dell’impresa che ha organizzato il viaggio.

5. I Governi avranno il diritto ed il dovere, specialmente in caso di crisi, di informare i propri cittadini delle difficili circostanze o persino dei pericoli che potrebbero incontrare durante il loro viaggio all’estero; avranno tuttavia la responsabilità di fornire tali informazioni senza arrecare danno, in maniera ingiustificata o esagerata, all’industria turistica dei paesi di accoglienza e agli interessi dei propri operatori; pertanto, il contenuto degli avvisi di viaggio dovrà essere discusso preventivamente con le autorità dei paesi di accoglienza e con i professionisti interessati; le raccomandazioni formulate dovranno essere strettamente proporzionate alla gravità delle situazioni riscontrate e limitate alle aree geografiche in cui esistono problemi di sicurezza; tali avvisi saranno allentati o aboliti non appena il ritorno alla normalità lo permetterà. 6. La stampa, ed in modo particolare la stampa turistica specializzata e gli altri mezzi di informazione, compresi i mezzi moderni di comunicazione elettronica, rilasceranno informazioni oneste ed equilibrate sugli avvenimenti e le situazioni che potrebbero influenzare il flusso dei turisti; saranno altresì tenuti a fornire informazioni accurate ed affidabili ai consumatori dei servizi turistici; anche le nuove tecnologie di comunicazione e commercio elettronico saranno sviluppate ed utilizzate a tal fine; così come la stampa ed i mezzi di comunicazione, anche queste non dovranno in alcun modo favorire il turismo sessuale.

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