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    Le risorse turistiche appartengono al patrimonio comune dell’umanità; le
    comunità sui cui territori sono
    situate hanno diritti ed obblighi particolari nei confronti delle stesse. 2.
    Le politiche e le attività turistiche dovranno essere condotte nel rispetto
    del patrimonio artistico, archeologico
    e culturale che dovranno proteggere e tramandare alle generazioni
    future; un’attenzione particolare dovrà essere accordata alla
    conservazione e valorizzazione dei
    monumenti, santuari e musei, nonché ai siti archeologici e storici che
    dovranno essere aperti alle visite turistiche nel modo più ampio possibile;
    dovrà essere incoraggiato l’accesso
    del pubblico ai beni ed ai monumenti culturali privati, nel rispetto
    dei diritti dei loro proprietari, così come agli edifici religiosi, senza
    arrecare danno alle normali necessità
    di culto. 3.
    Le risorse finanziarie derivanti dalle visite ai siti ed ai monumenti
    culturali dovranno essere utilizzate,
    almeno in parte, per il mantenimento, la salvaguardia, la valorizzazione
    e l’arricchimento di tale patrimonio. 4.
    L’attività turistica dovrà essere concepita in modo tale da permettere
    ai prodotti culturali ed artigianali
    tradizionali ed al folklore di sopravvivere e prosperare piuttosto che
    causare un loro impoverimento e standardizzazione.
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