Art. 648
    
     
    - Irrevocabilità
    delle sentenze e dei decreti penali -
    
    1. Sono irrevocabili
    le sentenze pronunciate in giudizio contro le quali non è ammessa
    impugnazione diversa dalla revisione.
    2. Se l'impugnazione
    è ammessa, la sentenza è irrevocabile quando è inutilmente decorso il
    termine per proporla o quello per impugnare l'ordinanza che la dichiara
    inammissibile. Se vi è stato ricorso per cassazione, la sentenza è
    irrevocabile dal giorno in cui è pronunciata l'ordinanza o la sentenza che
    dichiara inammissibile o rigetta il ricorso.
    3. Il decreto penale
    di condanna è irrevocabile quando è inutilmente decorso il termine per
    proporre opposizione o quello per impugnare l'ordinanza che la dichiara
    inammissibile.
    Art. 649
    
     
    - Divieto di un
    secondo giudizio -
    
    1. L'imputato
    prosciolto o condannato con sentenza o decreto penale divenuti irrevocabili
    non può essere di nuovo sottoposto a procedimento penale per il medesimo
    fatto, neppure se questo viene diversamente considerato per il titolo, per
    il grado o per le circostanze, salvo quanto disposto dagli articoli 69 comma
    2 e 345.
    2. Se ciò
    nonostante viene di nuovo iniziato procedimento penale, il giudice in ogni
    stato e grado del processo pronuncia sentenza di proscioglimento o di non
    luogo a procedere, enunciandone la causa nel dispositivo.
    Art. 650
    
     
    - Esecutività delle
    sentenze e dei decreti penali -
    
    1. Salvo che sia
    diversamente disposto, le sentenze e i decreti penali hanno forza esecutiva
    quando sono divenuti irrevocabili.
    2. Le sentenze di
    non luogo a procedere hanno forza esecutiva quando non sono più soggette a
    impugnazione.
    Art. 651
    
     
    - Efficacia della
    sentenza penale di condanna nel giudizio civile o amministrativo di danno -
    
    1. La sentenza
    penale irrevocabile di condanna pronunciata in seguito a dibattimento ha
    efficacia di giudicato quanto all'accertamento della sussistenza del fatto,
    della sua illiceità penale e all'affermazione che l'imputato lo ha
    commesso, nel giudizio civile o amministrativo per le restituzioni e il
    risarcimento del danno promosso nei confronti del condannato e del
    responsabile civile che sia stato citato ovvero sia intervenuto nel processo
    penale.
    2. La stessa
    efficacia ha la sentenza irrevocabile di condanna pronunciata a norma
    dell'articolo 442, salvo che vi si opponga la parte civile che non abbia
    accettato il rito abbreviato.
    Art. 652
    
     
    - Efficacia della
    sentenza penale di assoluzione nel giudizio civile o amministrativo di danno
    -
    
    1. La sentenza
    penale irrevocabile di assoluzione pronunciata in seguito a dibattimento ha
    efficacia di giudicato, quanto all'accertamento che il fatto non sussiste o
    che l'imputato non lo ha commesso o che il fatto è stato compiuto
    nell'adempimento di un dovere o nell'esercizio di una facoltà legittima,
    nel giudizio civile o amministrativo per le restituzioni e il risarcimento
    del danno promosso dal danneggiato che si sia costituito o sia stato posto
    in condizione di costituirsi parte civile nel processo penale, salvo che il
    danneggiato dal reato abbia esercitato l'azione in sede civile a norma
    dell'articolo 75 comma 2.
    2. La stessa
    efficacia ha la sentenza irrevocabile pronunciata a norma dell'articolo 442,
    se la parte civile ha accettato il rito abbreviato.
    Art. 653
    
     
    - Efficacia della
    sentenza penale di assoluzione nel giudizio disciplinare -
    
    1. La sentenza
    penale irrevocabile di assoluzione pronunciata in seguito a dibattimento ha
    efficacia di giudicato nel giudizio per responsabilità disciplinare davanti
    alle pubbliche autorità quanto all'accertamento che il fatto non sussiste o
    che l'imputato non lo ha commesso.
    Art. 654
    
     
    - Efficacia della
    sentenza penale di condanna o di assoluzione in altri giudizi civili o
    amministrativi -
    
    1. Nei confronti
    dell'imputato, della parte civile e del responsabile civile che si sia
    costituito o che sia intervenuto nel processo penale, la sentenza penale
    irrevocabile di condanna o di assoluzione pronunciata in seguito a
    dibattimento ha efficacia di giudicato nel giudizio civile o amministrativo,
    quando in questo si controverte intorno a un diritto o a un interesse
    legittimo il cui riconoscimento dipende dall'accertamento degli stessi fatti
    materiali che furono oggetto del giudizio penale, purchè i fatti accertati
    siano stati ritenuti rilevanti ai fini della decisione penale e purchè la
    legge civile non ponga limitazioni alla prova della posizione soggettiva
    controversa.