| DEFINIZIONE
    DEL PROCEDIMENTO   Art.
    560   -
    Giudizio abbreviato - 1.
    Nel corso delle indagini preliminari ovvero nel termine di quindici giorni
    dalla notifica del decreto di citazione a giudizio, l'imputato può
    formulare richiesta di giudizio abbreviato. 2.
    Sulla richiesta formulata nel corso delle indagini preliminari, il pubblico
    ministero provvede entro cinque giorni e, se presta il consenso, emette
    decreto di citazione a giudizio e trasmette gli atti al giudice per le
    indagini preliminari. 3. Il
    decreto di citazione a giudizio contiene le indicazioni previste
    dall'articolo 555 comma 1 lettere a), b), c), f), g), h), nonchè
    l'indicazione del giudice per le indagini preliminari competente per il
    giudizio e del luogo, del giorno e dell'ora della comparizione. 4. Il
    decreto di citazione è notificato all'imputato e alla persona offesa almeno
    cinque giorni prima della data fissata per l'udienza. Entro il medesimo
    termine è notificato al difensore dell'imputato avviso della data
    dell'udienza. Art.
    561   -
    Udienza per il giudizio abbreviato - 1.
    L'udienza si svolge in camera di consiglio a norma dell'articolo 420. 2. Il
    giudice sente la persona offesa e l'imputato, se comparsi. Successivamente
    il pubblico ministero e i difensori formulano e illustrano le rispettive
    conclusioni utilizzando gli atti contenuti nel fascicolo depositato a norma
    dell'articolo 554 comma 4. 3. Se
    il giudice ritiene di potere decidere allo stato degli atti, provvede a
    norma dell'articolo 442. Contro la sentenza può essere proposto appello nei
    limiti previsti dall'articolo 443. Art.
    562   -
    Trasformazione del rito - 1.
    Nel corso dell'udienza il giudice, se ritiene di non potere decidere allo
    stato degli atti, li restituisce al pubblico ministero, il quale
    contestualmente emette altro decreto di citazione a giudizio fissando
    l'udienza davanti al pretore per una data non successiva a venti giorni da
    quella della restituzione degli atti. 2. Il
    decreto di citazione non contiene le indicazioni previste dall'articolo 555
    comma 1 lettere e), f) e g). 3. La
    lettura del decreto equivale a notificazione per le parti presenti. Il
    decreto è notificato alle parti non presenti almeno cinque giorni prima
    della data dell'udienza. Art.
    563   -
    Applicazione della pena su richiesta - 1. Si
    osservano le norme relative al procedimento per l'applicazione di pena su
    richiesta dell'imputato per i reati di competenza del tribunale, in quanto
    applicabili. 2. Se
    la richiesta è formulata nel corso delle indagini preliminari, il pubblico
    ministero, entro cinque giorni, esprime consenso o dissenso. Se presta il
    consenso, formula l'imputazione e trasmette gli atti al giudice per le
    indagini preliminari, fissando la data dell'udienza. Del luogo, del giorno e
    dell'ora dell'udienza è notificato avviso all'imputato, al difensore e alla
    persona offesa almeno cinque giorni prima. 3. Se
    non sussistono le condizioni per l'applicazione della pena su richiesta, il
    giudice e il pubblico ministero provvedono a norma dell'articolo 562. 4. Se
    la richiesta è formulata dopo la scadenza del termine previsto
    dall'articolo 555 comma 1 lettera e - , è competente a decidere il pretore
    del dibattimento. Art.
    564   -
    Tentativo di conciliazione - 1. In
    casi di reati perseguibili a querela, il pubblico ministero, anche prima di
    compiere atti di indagine preliminare, può citare il querelante e il
    querelato a comparire davanti a sè al fine di verificare se il querelante
    è disposto a rimettere la querela e il querelato ad accettare la
    remissione, avvertendoli che possono farsi assistere dai difensori. Art.
    565   -
    Procedimento per decreto - 1. Si
    osservano le norme relative al procedimento per decreto per i reati di
    competenza del tribunale. 2.
    Con l'atto di opposizione l'imputato chiede al giudice di emettere decreto
    che dispone il giudizio ovvero chiede il giudizio abbreviato o
    l'applicazione della pena a norma dell'articolo 444. Art.
    566   -
    Convalida dell'arresto e giudizio direttissimo - 1.
    Gli ufficiali o gli agenti di polizia giudiziaria che hanno eseguito
    l'arresto in flagranza o che hanno avuto in consegna l'arrestato lo
    conducono direttamente davanti al pretore per la convalida dell'arresto e il
    contestuale giudizio, sulla base dell'imputazione formulata dal pubblico
    ministero. In tal caso citano anche oralmente la persona offesa e i
    testimoni e avvisano il difensore di fiducia o, in mancanza, quello
    designato di ufficio a norma dell'articolo 97 comma 3. 2.
    Quando il pretore non tiene udienza, gli ufficiali o gli agenti di polizia
    giudiziaria che hanno eseguito l'arresto o che hanno avuto in consegna
    l'arrestato, gliene danno immediata notizia e presentano l'arrestato
    all'udienza che il pretore fissa entro quarantotto ore dall'arresto. Non si
    applica la disposizione prevista dall'articolo 386 comma 4. 3. Il
    pretore al quale viene presentato l'arrestato autorizza l'ufficiale o
    l'agente di polizia giudiziaria a una relazione orale e quindi sente
    l'arrestato per la convalida dell'arresto. 4. Se
    il pubblico ministero ordina che l'arrestato in flagranza sia posto a sua
    disposizione a norma dell'articolo 386, lo può presentare direttamente
    all'udienza, in stato di arresto, per la convalida e il contestuale
    giudizio, entro quarantotto ore dall'arresto. Se il pretore non tiene
    udienza, la fissa, a richiesta del pubblico ministero al più presto e
    comunque entro le successive quarantotto ore. Si applicano al giudizio di
    convalida le disposizioni dell'articolo 391, in quanto compatibili. 5. Se
    l'arresto non è convalidato, il pretore restituisce gli atti al pubblico
    ministero. Il pretore procede tuttavia a giudizio direttissimo quando
    l'imputato e il pubblico ministero vi consentono. 6. Se
    l'arresto è convalidato a norma dei commi precedenti, si procede
    immediatamente al giudizio. 7.
    L'imputato ha facoltà di chiedere un termine per preparare la difesa non
    superiore a cinque giorni. Quando l'imputato si avvale di tale facoltà, il
    dibattimento è sospeso fino all'udienza immediatamente successiva alla
    scadenza del termine. 8.
    Subito dopo l'udienza di convalida, l'imputato può formulare richiesta di
    giudizio abbreviato ovvero di applicazione della pena a norma dell'articolo
    444. In tal caso, se vi è consenso del pubblico ministero, il giudizio si
    svolge davanti allo stesso pretore del dibattimento. Si applicano le
    disposizioni dell'articolo 452 comma 2. 9.
    Fuori dei casi previsti dai commi precedenti, il pubblico ministero procede
    a norma del titolo II del presente libro (1). (1)
    La Corte cost., con sentenza n. 102 dell'11 marzo 1991, ha dichiarato
    l'illegittimità costituzionale dell'art. 566, nono comma, nella parte in
    cui esclude l'applicabilità del giudizio direttissimo nell'ipotesi di cui
    all'art. 449, quinto comma, dello stesso codice. Successivamente
    con sentenza n. 175 del 15 aprile 1992, la Corte ha dichiarato
    l'illegittimità costituzionale del presente comma, nella parte in cui
    esclude l'applicabilità al rito pretorile dell'art. 449, quarto comma,
    dello stesso codice. Art.
    567   -
    Dibattimento - 1. Il
    dibattimento si svolge secondo le norme stabilite per il procedimento
    davanti al tribunale, in quanto applicabili. 2. Le
    liste dei testimoni, periti o consulenti tecnici di cui le parti intendono
    chiedere l'esame a norma dell'articolo 468 devono, a pena di
    inammissibilità, essere depositate in cancelleria almeno due giorni prima
    della data fissata per il dibattimento. 3.
    Anche fuori dei casi previsti dall'articolo 140, il verbale di udienza è
    redatto soltanto in forma riassuntiva se le parti vi consentono. 4.
    Sull'accordo delle parti, l'esame dei testimoni, dei periti, dei consulenti
    tecnici e delle parti private può essere condotto dal pretore sulla base
    delle domande e contestazioni proposte dal pubblico ministero e dai
    difensori. 5.
    Subito dopo la redazione e la sottoscrizione del dispositivo, il pretore
    redige anche la motivazione, a meno che questa non risulti di particolare
    complessità. 6. In caso di
    impedimento del pretore, la sentenza è sottoscritta dal presidente del
    tribunale del circondario previa menzione della causa della sostituzione. |