| SENTENZA DELIBERAZIONE Art. 525 (
    Immediatezza della deliberazione ) - 1. La
    sentenza è deliberata subito dopo la chiusura del dibattimento. 2. Alla
    deliberazione concorrono, a pena di nullità assoluta, gli stessi giudici
    che hanno partecipato al dibattimento. Se alla deliberazione devono
    concorrere i giudici supplenti in sostituzione dei titolari impediti, i
    provvedimenti già emessi conservano efficacia se non sono espressamente
    revocati. 3. Salvo quanto
    previsto dall’art. 528, la deliberazione non può essere sospesa se non in
    caso di assoluta impossibilità. La sospensione è disposta dal presidente
    con ordinanza. Art. 526 ( Prove
    utilizzabili ai fini della deliberazione ) - 1. Il
    giudice non può utilizzare ai fini della deliberazione prove diverse da
    quelle legittimamente acquisite nel dibattimento. 1 bis.
    La colpevolezza dell’imputato non può essere provata sulla base di
    dichiarazioni rese da chi, per libera scelta, si è sempre volontariamente
    sottratto all’esame da parte dell’imputato o del suo difensore. (1) (1) Comma
    aggiunto dall'art. 19 L. 1 marzo 2001, n. 63, in G.U. n.68 del 22 marzo 2001 Art. 527 (
    Deliberazione collegiale ) - 1. Il collegio, sotto
    la direzione del presidente, decide separatamente le questioni preliminari
    non ancora risolte e ogni altra questione relativa al processo. Qualora l’esame
    del merito non risulti precluso dall’esito della votazione, sono poste in
    decisione le questioni di fatto e di diritto concernenti l’imputazione e,
    se occorre, quelle relative all’applicazione delle pene e delle misure di
    sicurezza nonché quelle relative alla responsabilità civile. 2. Tutti i
    giudici enunciano le ragioni della loro opinione e votano su ciascuna
    questione qualunque sia stato il voto espresso sulle altre. Il presidente
    raccoglie i voti cominciando dal giudice con minore anzianità di servizio e
    vota per ultimo. Nei giudizi davanti alla corte di assise votano per primi i
    giudici popolari, cominciando dal meno anziano per età. 3. Se nella
    votazione sull’entità della pena o della misura di sicurezza si
    manifestano più di due opinioni, i voti espressi per la pena o la misura di
    maggiore gravità si riuniscono a quelli per la pena o la misura
    gradatamente inferiore, fino a che venga a risultare la maggioranza. In ogni
    altro caso, qualora vi sia parità di voti, prevale la soluzione più
    favorevole all’imputato. Art. 528 (
    Lettura del verbale in camera di consiglio ) - 1.
    Qualora sia necessaria la lettura del verbale di udienza redatto con la
    stenotipia ovvero l’ascolto o la visione di riproduzioni fonografiche o
    audiovisive di atti del dibattimento, il giudice sospende la deliberazione e
    procede in camera di consiglio alle operazioni necessarie, con l’assistenza
    dell’ausiliario ed eventualmente del tecnico incaricato della
    documentazione. DECISIONE SENTENZA
    DI PROSCIOGLIMENTO  Art. 529
    ( Sentenza di non doversi procedere ) - 1. Se l’azione penale non
    doveva essere iniziata o non deve essere proseguita, il giudice pronuncia
    sentenza di non doversi procedere indicandone la causa nel dispositivo. 2. Il giudice
    provvede nello stesso modo quando la prova dell’esistenza di una
    condizione di procedibilità è insufficiente o contraddittoria. Art. 530 (
    Sentenza di assoluzione ) - 1. Se il fatto non
    sussiste, se l’imputato non lo ha commesso, se il fatto non costituisce
    reato o non è previsto dalla legge come reato ovvero se il reato è stato
    commesso da persona non imputabile o non punibile per un’altra ragione, il
    giudice pronuncia sentenza di assoluzione indicandone la causa nel
    dispositivo. 2. Il giudice
    pronuncia sentenza di assoluzione anche quando manca, è insufficiente o è
    contraddittoria la prova che il fatto sussiste, che l’imputato lo ha
    commesso, che il fatto costituisce reato o che il reato è stato commesso da
    persona imputabile. 3. Se vi è la
    prova che il fatto è stato commesso in presenza di una causa di
    giustificazione o di una causa personale di non punibilità ovvero vi è
    dubbio sull’esistenza delle stesse, il giudice pronuncia sentenza di
    assoluzione a norma del comma 1. 4. Con la
    sentenza di assoluzione il giudice applica, nei casi previsti dalla legge,
    le misure di sicurezza. Art. 531 (
    Dichiarazione di estinzione del reato ) - 1. Salvo
    quanto disposto dall’art. 129 comma 2, il giudice, se il reato è estinto,
    pronuncia sentenza di non doversi procedere enunciandone la causa nel
    dispositivo. 2. Il giudice
    provvede nello stesso modo quando vi è dubbio sull’esistenza di una causa
    di estinzione del reato. Art. 532 (
    Provvedimenti sulle misure cautelari personali ) -
    1. Con la sentenza di proscioglimento, il giudice ordina la liberazione dell’imputato
    in stato di custodia cautelare e dichiara la cessazione delle altre misure
    cautelari personali eventualmente disposte. 2. La stessa
    disposizione si applica nel caso di sentenza di condanna che concede la
    sospensione condizionale della pena. SENTENZA
    DI CONDANNA Art.
    533 ( Condanna dell’imputato ) - 1.
    Il giudice pronuncia sentenza di condanna se l'imputato risulta colpevole
    del reato contestatogli al di là di ogni ragionevole dubbio. Con la
    sentenza il giudice applica la pena e le eventuali misure di sicurezza (2) 2. Se la condanna
    riguarda più reati, il giudice stabilisce la pena per ciascuno di essi e
    quindi determina la pena che deve essere applicata in osservanza delle norme
    sul concorso di reati e di pene o sulla continuazione. Nei casi previsti
    dalla legge il giudice dichiara il condannato delinquente o contravventore
    abituale o professionale o per tendenza. 3. Quando il
    giudice ritiene di dover concedere la sospensione condizionale della pena o
    la non menzione della condanna nel certificato del casellario giudiziale,
    provvede in tal senso con la sentenza di condanna. 3 bis. Quando la
    condanna riguarda procedimenti per i delitti di cui all’articolo 407,
    comma 2, lettera a), anche se connessi ad altri reati, il giudice può
    disporre, nel pronunciare la sentenza, la separazione dei procedimenti anche
    con riferimento allo stesso condannato quando taluno dei condannati si trovi
    in stato di custodia cautelare e, per la scadenza dei termini e la mancanza
    di altri titoli, sarebbe rimesso in libertà. (1) (1) Comma
    aggiunto dall'art. 4, co. 1, del d.l. 24 novembre 2000, n. 341, convertito,
    con modificazioni, nella l. 19 gennaio 2001, n. 4, in G.U.n.16 del 20
    gennaio 2001.(2) Comma sostituito dall’art.5, Legge 20 febbraio 2006 n.46, “Modifiche
    al codice di procedura penale, in materia di inappellabilità delle sentenze
    di proscioglimento”, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 44 del 22
    febbraio 2006.
 Art. 534 (
    Condanna del civilmente obbligato per la pena pecuniaria )
    - 1. Nei casi previsti dagli artt. 196 e 197 del codice penale e nelle leggi
    speciali, il giudice condanna la persona civilmente obbligata a pagare, se
    il condannato risulterà insolvibile, una somma pari alla pena pecuniaria a
    questo inflitta. Art. 535 (
    Condanna alle spese ) - 1. La sentenza di condanna
    pone a carico del condannato il pagamento delle spese processuali relative
    ai reati cui la condanna si riferisce. 2. I condannati
    per lo stesso reato o per reati connessi sono obbligati in solido al
    pagamento delle spese. I condannati in uno stesso giudizio per reati non
    connessi sono obbligati in solido alle sole spese comuni relative ai reati
    per i quali è stata pronunciata condanna. 3. Sono poste a
    carico del condannato le spese di mantenimento durante la custodia
    cautelare, a norma dell’art. 692. 4. Qualora il
    giudice non abbia provveduto circa le spese, la sentenza è rettificata a
    norma dell’art. 130. Art. 536 (
    Pubblicazione della sentenza come effetto della condanna )
    - 1. Nei casi previsti dall’art. 36 del codice penale, il giudice
    stabilisce nel dispositivo se la sentenza deve essere pubblicata per intero
    o per estratto e designa il giornale o i giornali in cui deve essere
    inserita.  Art. 537
    ( Pronuncia sulla falsità di documenti ) - 1. La falsità di un atto o
    di un documento, accertata con sentenza di condanna, è dichiarata nel
    dispositivo. 2. Con lo stesso
    dispositivo è ordinata la cancellazione totale o parziale, secondo le
    circostanze e, se è il caso, la ripristinazione, la rinnovazione o la
    riforma dell’atto o del documento, con la prescrizione del modo con cui
    deve essere eseguita. La cancellazione, la ripristinazione, la rinnovazione
    o la riforma non è ordinata quando possono essere pregiudicati interessi di
    terzi non intervenuti come parti nel procedimento. 3. La pronuncia
    sulla falsità è impugnabile, anche autonomamente, con il mezzo previsto
    dalla legge per il capo che contiene la decisione sull’imputazione. 4. Le
    disposizioni del presente articolo si applicano anche nel caso di sentenza
    di proscioglimento. DECISIONE
    SULLE QUESTIONI CIVILI Art. 538 (
    Condanna per la responsabilità civile ) - 1.
    Quando pronuncia sentenza di condanna, il giudice decide sulla domanda per
    le restituzioni e il risarcimento del danno, proposta a norma degli artt. 74
    e seguenti. 2. Se pronuncia
    condanna dell’imputato al risarcimento del danno, il giudice provvede
    altresì alla liquidazione, salvo che sia prevista la competenza di altro
    giudice. 3. Se il
    responsabile civile è stato citatoo è intervenuto nel giudizio, la
    condanna alle restituzioni e al risarcimento del danno è pronunciata anche
    contro di lui in solido, quando è riconosciuta la sua responsabilità. Art. 539 (
    Condanna generica ai danni e provvisionale ) - 1.
    Il giudice, se le prove acquisite non consentono la liquidazione del danno,
    pronuncia condanna generica e rimette le parti davanti al giudice civile. 2. A richiesta
    della parte civile, l’imputato e il responsabile civile sono condannati al
    pagamento di una provvisionale nei limiti del danno per cui si ritiene già
    raggiunta la prova. Art. 540 (
    Provvisoria esecuzione delle disposizioni civili )
    - 1. La condanna alle restituzioni e al risarcimento del danno è dichiarata
    provvisoriamente esecutiva, a richiesta della parte civile, quando ricorrono
    giustificati motivi. 2. La condanna al
    pagamento della provvisionale è immediatamente esecutiva. Art. 541 (
    Condanna alle spese relative all’azione civile )
    - 1. Con la sentenza che accoglie la domanda di restituzione o di
    risarcimento del danno, il giudice condanna l’imputato e il responsabile
    civile in solido al pagamento delle spese processuali in favore della parte
    civile, salvo che ritenga di disporne, per giusti motivi, la compensazione
    totale o parziale. 2. Con la
    sentenza che rigetta la domanda indicata nel comma 1 o che assolve l’imputato
    per cause alla diverse dal difetto di imputabilità, il giudice, se ne è
    fatta richiesta, condanna la parte civile rifusione delle spese processuali
    sostenute dall’imputato e dal responsabile civile per effetto dell’azione
    civile, sempre che non ricorrano giustificati motivi per la compensazione
    totale o parziale. Se vi è colpa grave, può inoltre condannarla al
    risarcimento dei danni causati all’imputato o al responsabile civile. Art. 542 (
    Condanna del querelante alle spese e ai danni ) -
    1. Nel caso di assoluzione perché il fatto non sussiste o perché l’imputato
    non lo ha commesso, quando si tratta di reato perseguibile a querela, si
    applicano le disposizioni dell’art. 427 per ciò che concerne la condanna
    del querelante al pagamento delle spese del procedimento anticipate dallo
    Stato nonché alla rifusione delle spese e al risarcimento del danno in
    favore dell’imputato e del responsabile civile. 2. L’avviso del
    deposito della sentenza è notificato al querelante. Art. 543 ( Ordine
    di pubblicazione della sentenza come riparazione del danno )
    - 1. La pubblicazione della sentenza di condanna a norma dell’art. 186 del
    codice penale è ordinata dal giudice su richiesta della parte civile con la
    stessa sentenza. 2. La
    pubblicazione ha luogo a spese del condannato e, se del caso, anche del
    responsabile civile, per una o due volte, per estratto o per intero, in
    giornali indicati dal giudice. 3. Se l’inserzione
    non avviene nel termine stabilito dal giudice con la sentenza, la parte
    civile può provvedervi direttamente con diritto a ripetere le spese dall’obbligato. Art. 544 (
    Redazione della sentenza ) - 1. Conclusa la
    deliberazione, il presidente redige e sottoscrive il dispositivo. Subito
    dopo è redatta una concisa esposizione dei motivi di fatto e di diritto su
    cui la sentenza è fondata. 2. Qualora non
    sia possibile procedere alla redazione immediata dei motivi in camera di
    consiglio, vi si provvede non oltre il quindicesimo giorno da quello della
    pronuncia. 3. Quando la
    stesura della motivazione è particolarmente complessa per il numero delle
    parti o per il numero e la gravità delle imputazioni, il giudice, se
    ritiene di non poter depositare la sentenza nel termine previsto dal comma
    2, può indicare nel dispositivo un termine più lungo, non eccedente
    comunque il novantesimo giorno da quello della pronuncia. 3 bis. Nelle
    ipotesi previste dall’articolo 533, comma 3 bis, il giudice provvede alla
    stesura della motivazione per ciascuno dei procedimenti separati, accordando
    precedenza alla motivazione della condanna degli imputati in stato di
    custodia cautelare. In tal caso il termine di cui al comma 3 è raddoppiato
    per la motivazione della sentenza cui non si è accordata precedenza.
    (1) (1)
    Comma aggiunto dall'art. 4, co. 2, del d.l. 24 novembre 2000, n. 341,
    convertito, con modificazioni, nella l. 19 gennaio 2001, n. 4 in G.U.n.16
    del 20 gennaio 2001. ATTI
    SUCCESSIVI ALLA DELIBERAZIONE  Art. 545
    ( Pubblicazione della sentenza ) - 1. La sentenza è pubblicata in
    udienza dal presidente o da un giudice del collegio mediante la lettura del
    dispositivo. 2. La lettura
    della motivazione redatta a norma dell’art. 544 comma 1 segue quella del
    dispositivo e può essere sostituita con un’esposizione riassuntiva. 3. La
    pubblicazione prevista dal comma 2 equivale a notificazione della sentenza
    per le parti che sono o devono considerarsi presenti all’udienza. Art. 546 (
    Requisiti della sentenza ) - 1. La sentenza
    contiene: a) l’intestazione
    «in nome del popolo italiano» e l’indicazione dell’autorità che l’ha
    pronunciata; b) le generalità
    dell’imputato o le altre indicazioni personali che valgono a identificarlo
    nonché le generalità delle altre parti private; c) l’imputazione; d) l’indicazione
    delle conclusioni delle parti; e) la concisa
    esposizione dei motivi di fatto e di diritto su cui la decisione è fondata,
    con l’indicazione delle prove poste a base della decisione stessa e l’enunciazione
    delle ragioni per le quali il giudice ritiene non attendibili le prove
    contrarie; f) il
    dispositivo, con l’indicazione degli articoli di legge applicati; g) la data e la
    sottoscrizione del giudice. 2. La sentenza
    emessa dal giudice collegiale è sottoscritta dal presidente e dal giudice
    estensore. Se, per morte o altro impedimento, il presidente non può
    sottoscrivere, alla sottoscrizione provvede, previa menzione dell’impedimento,
    il componente più anziano del collegio; se non può sottoscrivere l’estensore,
    alla sottoscrizione, previa menzione dell’impedimento, provvede il solo
    presidente. 3. Oltre che nel
    caso previsto dall’art. 125 comma 3, la sentenza è nulla se manca o è
    incompleto nei suoi elementi essenziali il dispositivo ovvero se manca la
    sottoscrizione del giudice. Art. 547 (
    Correzione della sentenza ) - 1. Fuori dei casi
    previsti dall’art. 546 comma 3, se occorre completare la motivazione
    insufficiente ovvero se manca o è incompleto alcuno degli altri requisiti
    previsti dall’art. 546, si procede anche di ufficio alla correzione della
    sentenza a norma dell’art. 130. Art. 548 (1) (
    Deposito della sentenza ) - 1. La sentenza è
    depositata in cancelleria immediatamente dopo la pubblicazione ovvero entro
    i termini previsti dall’art. 544 commi 2 e 3. Il pubblico ufficiale
    addetto vi appone la sottoscrizione e la data del deposito. 2. Quando la
    sentenza non è depositata entro il trentesimo giorno o entro il diverso
    termine indicato dal giudice a norma dell’art. 544 comma 3, l’avviso di
    deposito è comunicato al pubblico ministero e notificato alle parti private
    cui spetta il diritto di impugnazione. È notificato altresì a chi risulta
    difensore dell’imputato al momento del deposito della sentenza. 3. L’avviso di
    deposito con l’estratto della sentenza è in ogni caso notificato all’imputato
    contumace e comunicato al procuratore generale presso la corte di appello. (1) Nel
    caso di sentenza non contestualmente motivata e depositata oltre il
    quindicesimo giorno dalla pronuncia, va comunque notificato alle parti e
    comunicato al pubblico ministero l’avviso di deposito ( C.Cost. 30 luglio
    1993, n. 364 ).
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