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CODICE PROCEDURA PENALE

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LIBRO QUINTO

Indagini preliminari ed udienza preliminare

INDAGINI PRELIMINARI E UDIENZA PRELIMINARE

 

DISPOSIZIONI GENERALI

 

Art. 326

 

- Finalità delle indagini preliminari -

1. Il pubblico ministero e la polizia giudiziaria svolgono, nell'ambito delle rispettive attribuzioni, le indagini necessarie per le determinazioni inerenti all'esercizio dell'azione penale.

Art. 327

 

- Direzione delle indagini preliminari -

1. Il pubblico ministero dirige le indagini e dispone direttamente della polizia giudiziaria.

Art. 328

 

- Giudice per le indagini preliminari -

1. Nei casi previsti dalla legge, sulle richieste del pubblico ministero, delle parti private e della persona offesa dal reato, provvede il giudice per le indagini preliminari.

1 bis. Quando si tratta di procedimenti per i delitti indicati nell'articolo 51 comma 3 bis, le funzioni di giudice per le indagini preliminari sono esercitate, salve specifiche disposizioni di legge, da un magistrato del tribunale del capoluogo del distretto nel cui ambito ha sede il giudice competente (1).

(1) Comma aggiunto dall'art. 12, D.L. 20 novembre 1991, n. 367.

Art. 329

 

- Obbligo del segreto -

1. Gli atti di indagine compiuti dal pubblico ministero e dalla polizia giudiziaria sono coperti dal segreto fino a quando l'imputato non ne possa avere conoscenza e, comunque, non oltre la chiusura delle indagini preliminari.

2. Quando è necessario per la prosecuzione delle indagini, il pubblico ministero può, in deroga a quanto previsto dall'articolo 114, consentire, con decreto motivato, la pubblicazione di singoli atti o di parti di essi. In tal caso, gli atti pubblicati sono depositati presso la segreteria del pubblico ministero.

3. Anche quando gli atti non sono più coperti dal segreto a norma del comma 1, il pubblico ministero, in caso di necessità per la prosecuzione dell'indagine, può disporre con decreto motivato:

a) l'obbligo del segreto per singoli atti, quando l'imputato lo consente o quando la conoscenza dell'atto può ostacolare le indagini riguardanti altre persone;

b) il divieto di pubblicare il contenuto di singoli atti o notizie specifiche relative a determinate operazioni.

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