| INDAGINI
    PRELIMINARI E UDIENZA PRELIMINARE   DISPOSIZIONI
    GENERALI   Art.
    326   -
    Finalità delle indagini preliminari - 1. Il
    pubblico ministero e la polizia giudiziaria svolgono, nell'ambito delle
    rispettive attribuzioni, le indagini necessarie per le determinazioni
    inerenti all'esercizio dell'azione penale. Art.
    327   -
    Direzione delle indagini preliminari - 1. Il
    pubblico ministero dirige le indagini e dispone direttamente della polizia
    giudiziaria. Art.
    328   -
    Giudice per le indagini preliminari - 1.
    Nei casi previsti dalla legge, sulle richieste del pubblico ministero, delle
    parti private e della persona offesa dal reato, provvede il giudice per le
    indagini preliminari. 1
    bis. Quando si tratta di procedimenti per i delitti indicati nell'articolo
    51 comma 3 bis, le funzioni di giudice per le indagini preliminari sono
    esercitate, salve specifiche disposizioni di legge, da un magistrato del
    tribunale del capoluogo del distretto nel cui ambito ha sede il giudice
    competente (1). (1)
    Comma aggiunto dall'art. 12, D.L. 20 novembre 1991, n. 367. Art.
    329   -
    Obbligo del segreto - 1.
    Gli atti di indagine compiuti dal pubblico ministero e dalla polizia
    giudiziaria sono coperti dal segreto fino a quando l'imputato non ne possa
    avere conoscenza e, comunque, non oltre la chiusura delle indagini
    preliminari. 2.
    Quando è necessario per la prosecuzione delle indagini, il pubblico
    ministero può, in deroga a quanto previsto dall'articolo 114, consentire,
    con decreto motivato, la pubblicazione di singoli atti o di parti di essi.
    In tal caso, gli atti pubblicati sono depositati presso la segreteria del
    pubblico ministero. 3.
    Anche quando gli atti non sono più coperti dal segreto a norma del comma 1,
    il pubblico ministero, in caso di necessità per la prosecuzione
    dell'indagine, può disporre con decreto motivato: a)
    l'obbligo del segreto per singoli atti, quando l'imputato lo consente o
    quando la conoscenza dell'atto può ostacolare le indagini riguardanti altre
    persone; b) il
    divieto di pubblicare il contenuto di singoli atti o notizie specifiche
    relative a determinate operazioni.
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