| PARTE
    CIVILE, RESPONSABILE CIVILE E CIVILMENTE OBBLIGATO PER LA PENA PECUNIARIA Art.
    74   -
    Legittimazione all'azione civile - 1.
    L'azione civile per le restituzioni e per il risarcimento del danno di cui
    all'articolo 185 del codice penale può essere esercitata nel processo
    penale dal soggetto al quale il reato ha recato danno ovvero dai suoi
    successori universali, nei confronti dell'imputato e del responsabile
    civile. Art.
    75   -
    Rapporti tra azione civile e azione penale - 1.
    L'azione civile proposta davanti al giudice civile può essere trasferita
    nel processo penale fino a quando in sede civile non sia stata pronunciata
    sentenza di merito anche non passata in giudicato. L'esercizio di tale
    facoltà comporta rinuncia agli atti del giudizio; il giudice penale
    provvede anche sulle spese del procedimento civile. 2.
    L'azione civile prosegue in sede civile se non è trasferita nel processo
    penale o è stata iniziata quando non è più ammessa la costituzione di
    parte civile. 3.
    Se l'azione è proposta in sede civile nei confronti dell'imputato dopo la
    costituzione di parte civile nel processo penale o dopo la sentenza penale
    di primo grado, il processo civile è sospeso fino alla pronuncia della
    sentenza penale non più soggetta a impugnazione, salve le eccezioni
    previste dalla legge (1). (1)La
    Corte costituzionale, con sentenza 22 ottobre 1996, n. 354, ha dichiarato
    l'illegittimità costituzionale del presente comma nella parte in cui non
    prevede che la disciplina ivi contenuta non trovi applicazione nel caso di
    accertato impedimento fisico permanente che non permette all'imputato di
    comparire all'udienza, ove questi non consenta che il dibattimento prosegua
    in sua assenza. Art.
    76   -
    Costituzione di parte civile - 1.
    L'azione civile nel processo penale è esercitata, anche a mezzo di
    procuratore speciale, mediante la costituzione di parte civile. 2.
    La costituzione di parte civile produce i suoi effetti in ogni stato e grado
    del processo. Art.
    77   -
    Capacità processuale della parte civile - 1.
    Le persone che non hanno il libero esercizio dei diritti non possono
    costituirsi parte civile se non sono rappresentate, autorizzate o assistite
    nelle forme prescritte per l'esercizio delle azioni civili. 2.
    Se manca la persona a cui spetta la rappresentanza o l'assistenza e vi sono
    ragioni di urgenza ovvero vi è conflitto di interessi tra il danneggiato e
    chi lo rappresenta, il pubblico ministero può chiedere al giudice di
    nominare un curatore speciale. La nomina può essere chiesta altresì dalla
    persona che deve essere rappresentata o assistita ovvero dai suoi prossimi
    congiunti e, in caso di conflitto di interessi, dal rappresentante. 3.
    Il giudice, assunte le opportune informazioni e sentite se possibile le
    persone interessate, provvede con decreto, che è comunicato al pubblico
    ministero affinchè provochi, quando occorre, i provvedimenti per la
    costituzione della normale rappresentanza o assistenza dell'incapace. 4.
    In caso di assoluta urgenza, l'azione civile nell'interesse del danneggiato
    incapace per infermità di mente o per età minore può essere esercitata
    dal pubblico ministero, finchè subentri a norma dei commi precedenti colui
    al quale spetta la rappresentanza o l'assistenza ovvero il curatore
    speciale. Art.
    78   -
    Formalità della costituzione di parte civile - 1.
    La dichiarazione di costituzione di parte civile è depositata nella
    cancelleria del giudice che procede o presentata in udienza e deve
    contenere, a pena di inammissibilità: a)
    le generalità della persona fisica o la denominazione dell'associazione o
    dell'ente che si costituisce parte civile e le generalità del suo legale
    rappresentante; b)
    le generalità dell'imputato nei cui confronti viene esercitata l'azione
    civile o le altre indicazioni personali che valgono a identificarlo; c)
    il nome e il cognome del difensore e l'indicazione della procura; d)
    l'esposizione delle ragioni che giustificano la domanda; e)
    la sottoscrizione del difensore. 2.
    Se è presentata fuori udienza, la dichiarazione deve essere notificata, a
    cura della parte civile, alle altre parti e produce effetto per ciascuno di
    esse dal giorno nel quale è eseguita la notificazione. 3.
    La procura conferita nelle forme previste dall'articolo 100 comma 1 è
    depositata nella cancelleria o presentata in udienza unitamente alla
    dichiarazione di costituzione di parte civile. Art.
    79   -
    Termine per la costituzione di parte civile - 1.
    La costituzione di parte civile può avvenire per l'udienza preliminare e,
    successivamente, fino a che non siano compiuti gli adempimenti previsti
    dall'articolo 484. 2.
    Il termine previsto dal comma 1 è stabilito a pena di decadenza. 3.
    Se la costituzione avviene dopo la scadenza del termine previsto
    dall'articolo 468 comma 1, la parte civile non può avvalersi della facoltà
    di presentare le liste dei testimoni, periti o consulenti tecnici. Art.
    80   -
    Richiesta di esclusione della parte civile - 1.
    Il pubblico ministero, l'imputato e il responsabile civile possono proporre
    richiesta motivata di esclusione della parte civile. 2.
    Nel caso di costituzione di parte civile per l'udienza preliminare, la
    richiesta è proposta, a pena di decadenza, non oltre il momento degli
    accertamenti relativi alla costituzione delle parti nella udienza
    preliminare o nel dibattimento. 3.
    Se la costituzione avviene nel corso degli atti preliminari al dibattimento
    o introduttivi dello stesso, la richiesta è proposta oralmente a norma
    dell'articolo 491 comma 1. 4.
    Sulla richiesta il giudice decide senza ritardo con ordinanza. 5.
    L'esclusione della parte civile ordinata nell'udienza preliminare non
    impedisce una successiva costituzione fino a quando non siano compiuti gli
    adempimenti previsti dall'articolo 484. Art.
    81   -
    Esclusione di ufficio della parte civile - 1.
    Fino a che non sia dichiarato aperto il dibattimento di primo grado, il
    giudice, qualora accerti che non esistono i requisiti per la costituzione di
    parte civile, ne dispone l'esclusione di ufficio, con ordinanza. 2.
    Il giudice provvede a norma del comma 1 anche quando la richiesta di
    esclusione è stata rigettata nella udienza preliminare. Art.
    82   -
    Revoca della costituzione di parte civile - 1.
    La costituzione di parte civile può essere revocata in ogni stato e grado
    del procedimento con dichiarazione fatta personalmente dalla parte o da un
    suo procuratore speciale in udienza ovvero con atto scritto depositato nella
    cancelleria del giudice e notificato alle altre parti. 2.
    La costituzione si intende revocata se la parte civile non presenta le
    conclusioni a norma dell'articolo 523 ovvero se promuove l'azione davanti al
    giudice civile. 3.
    Avvenuta la revoca della costituzione a norma dei commi 1 e 2, il giudice
    penale non può conoscere delle spese e dei danni che l'intervento della
    parte civile ha cagionato all'imputato e al responsabile civile. L'azione
    relativa può essere proposta davanti al giudice civile. 4.
    La revoca non preclude il successivo esercizio dell'azione in sede civile. Art.
    83   -
    Citazione del responsabile civile - 1.
    Il responsabile civile per il fatto dell'imputato può essere citato nel
    processo penale a richiesta della parte civile e, nel caso previsto
    dall'articolo 77 comma 4, a richiesta del pubblico ministero. L'imputato
    può essere citato come responsabile civile per il fatto dei coimputati per
    il caso in cui venga prosciolto o sia pronunciata nei suoi confronti
    sentenza di non luogo a procedere. 2.
    La richiesta deve essere proposta al più tardi per il dibattimento. 3.
    La citazione è ordinata con decreto dal giudice che procede. Il decreto
    contiene: a)
    le generalità o la denominazione della parte civile, con l'indicazione del
    difensore e le generalità del responsabile civile, se è una persona
    fisica, ovvero la denominazione dell'associazione o dell'ente chiamato a
    rispondere e le generalità del suo legale rappresentante; b)
    l'indicazione delle domande che si fanno valere contro il responsabile
    civile; c)
    l'invito a costituirsi nei modi previsti dall'articolo 84; d)
    la data e le sottoscrizioni del giudice e dell'ausiliario che lo assiste. 4.
    Copia del decreto è notificata, a cura della parte civile, al responsabile
    civile, al pubblico ministero e all'imputato. Nel caso previsto
    dall'articolo 77 comma 4, la copia del decreto è notificata al responsabile
    civile e all'imputato a cura del pubblico ministero. L'originale dell'atto
    con la relazione di notificazione è depositato nella cancelleria del
    giudice che procede. 5.
    La citazione del responsabile civile è nulla se per omissione o per erronea
    indicazione di qualche elemento essenziale il responsabile civile non è
    stato posto in condizione di esercitare i suoi diritti nell'udienza
    preliminare o nel giudizio. La nullità della notificazione rende nulla la
    citazione (1). 6.
    La citazione del responsabile civile perde efficacia se la costituzione di
    parte civile è revocata o se è ordinata l'esclusione della parte civile. (1)
    La Corte cost., con sentenza 17 novembre 1992, n. 453 ha dichiarato
    l'illegittimità costituzionale del presente comma nella parte in cui non
    prevede per la citazione del responsabile civile nel procedimento davanti al
    pretore il medesimo termine assegnato all'imputato dall'art. 555, terzo
    comma, dello stesso codice. Art.
    84   -
    Costituzione del responsabile civile - 1.
    Chi è citato come responsabile civile può costituirsi in ogni stato e
    grado del processo, anche a mezzo di procuratore speciale, con dichiarazione
    depositata nella cancelleria del giudice che procede o presentata in
    udienza. 2.
    La dichiarazione deve contenere a pena di inammissibilità: a)
    le generalità della persona fisica o la denominazione dell'associazione o
    dell'ente che si costituisce e le generalità del suo legale rappresentante; b)
    il nome e il cognome del difensore e l'indicazione della procura; c)
    la sottoscrizione del difensore. 3.
    La procura conferita nelle forme previste dall'articolo 100 comma 1 è
    depositata nella cancelleria o presentata in udienza unitamente alla
    dichiarazione di costituzione del responsabile civile. 4.
    La costituzione produce i suoi effetti in ogni stato e grado del processo. Art.
    85   -
    Intervento volontario del responsabile civile - 1.
    Quando vi è costituzione di parte civile o quando il pubblico ministero
    esercita l'azione civile a norma dell'articolo 77 comma 4, il responsabile
    civile può intervenire volontariamente nel processo, anche a mezzo di
    procuratore speciale, per l'udienza preliminare e, successivamente, fino a
    che non siano compiuti gli adempimenti previsti dall'articolo 484,
    presentando una dichiarazione scritta a norma dell'articolo 84 commi 1 e 2. 2.
    Il termine previsto dal comma 1 è stabilito a pena di decadenza. Se
    l'intervento avviene dopo la scadenza del termine previsto dall'articolo 468
    comma 1, il responsabile civile non può avvalersi della facoltà di
    presentare le liste dei testimoni, periti o consulenti tecnici. 3.
    Se è presentata fuori udienza, la dichiarazione è notificata, a cura del
    responsabile civile, alle altre parti e produce effetto per ciascuna di esse
    dal giorno nel quale è eseguita la notificazione. 4.
    L'intervento del responsabile civile perde efficacia se la costituzione di
    parte civile è revocata o se è ordinata l'esclusione della parte civile. Art.
    86   -
    Richiesta di esclusione del responsabile civile - 1.
    La richiesta di esclusione del responsabile civile può essere proposta
    dall'imputato nonchè dalla parte civile e dal pubblico ministero che non ne
    abbiano richiesto la citazione. 2.
    La richiesta può essere proposta altresì dal responsabile civile che non
    sia intervenuto volontariamente anche qualora gli elementi di prova raccolti
    prima della citazione possano recare pregiudizio alla sua difesa in
    relazione a quanto previsto dagli articoli 651 e 654. 3.
    La richiesta deve essere motivata ed è proposta, a pena di decadenza, non
    oltre il momento degli accertamenti relativi alla costituzione delle parti
    nella udienza preliminare o nel dibattimento. Il giudice decide senza
    ritardo con ordinanza. Art.
    87   -
    Esclusione di ufficio del responsabile civile - 1.
    Fino a che non sia dichiarato aperto il dibattimento di primo grado, il
    giudice, qualora accerti che non esistono i requisiti per la citazione o per
    l'intervento del responsabile civile, ne dispone l'esclusione di ufficio,
    con ordinanza. 2.
    Il giudice provvede a norma del comma 1 anche quando la richiesta di
    esclusione è stata rigettata nella udienza preliminare. 3.
    L'esclusione è disposta senza ritardo, anche di ufficio, quando il giudice
    accoglie la richiesta di giudizio abbreviato. Art.
    88   -
    Effetti dell'ammissione o dell'esclusione della parte civile o del
    responsabile civile - 1.
    L'ammissione della parte civile o del responsabile civile non pregiudica la
    successiva decisione sul diritto alle restituzioni e al risarcimento del
    danno. 2.
    L'esclusione della parte civile o del responsabile civile non pregiudica
    l'esercizio in sede civile dell'azione per le restituzioni e il risarcimento
    del danno. Tuttavia se il responsabile civile è stato escluso su richiesta
    della parte civile, questa non può esercitare l'azione davanti al giudice
    civile per il medesimo fatto. 3.
    Nel caso di esclusione della parte civile non si applica la disposizione
    dell'articolo 75 comma 3. Art.
    89   -
    Citazione del civilmente obbligato per la pena pecuniaria - 1.
    La persona civilmente obbligata per la pena pecuniaria è citata per
    l'udienza preliminare o per il giudizio a richiesta del pubblico ministero o
    dell'imputato. 2.
    Si osservano in quanto applicabili le disposizioni relative alla citazione e
    alla costituzione del responsabile civile. Non si applica la disposizione
    dell'articolo 87 comma 3.   PERSONA
    OFFESA DAL REATO   Art.
    90   -
    Diritti e facoltà della persona offesa dal reato - 1.
    La persona offesa dal reato, oltre ad esercitare i diritti e le facoltà ad
    essa espressamente riconosciuti dalla legge, in ogni stato e grado del
    procedimento può presentare memorie e, con esclusione del giudizio di
    cassazione, indicare elementi di prova. 2.
    La persona offesa minore, interdetta per infermità di mente o inabilitata
    esercita le facoltà e i diritti a essa attribuiti a mezzo dei soggetti
    indicati negli articoli 120 e 121 del codice penale. 3.
    Qualora la persona offesa sia deceduta in conseguenza del reato, le facoltà
    e i diritti previsti dalla legge sono esercitati dai prossimi congiunti di
    essa. Art.
    91   -
    Diritti e facoltà degli enti e delle associazioni rappresentativi di
    interessi lesi dal reato - 1.
    Gli enti e le associazioni senza scopo di lucro ai quali, anteriormente alla
    commissione del fatto per cui si procede, sono state riconosciute, in forza
    di legge, finalità di tutela degli interessi lesi dal reato, possono
    esercitare, in ogni stato e grado del procedimento, i diritti e le facoltà
    attribuiti alla persona offesa dal reato. Art.
    92   -
    Consenso della persona offesa - 1.
    L'esercizio dei diritti e delle facoltà spettanti agli enti e alle
    associazioni rappresentativi di interessi lesi dal reato è subordinato al
    consenso della persona offesa. 2.
    Il consenso deve risultare da atto pubblico o da scrittura privata
    autenticata e può essere prestato a non più di uno degli enti o delle
    associazioni. È inefficace il consenso prestato a più enti o associazioni. 3.
    Il consenso può essere revocato in qualsiasi momento con le forme previste
    dal comma 2. 4.
    La persona offesa che ha revocato il consenso non può prestarlo
    successivamente nè allo stesso nè ad altro ente o associazione. Art.
    93   -
    Intervento degli enti o delle associazioni - 1.
    Per l'esercizio dei diritti e delle facoltà previsti dall'articolo 91
    l'ente o l'associazione presenta all'autorità procedente un atto di
    intervento che contiene a pena di inammissibilità: a)
    le indicazioni relative alla denominazione dell'ente o dell'associazione,
    alla sede, alle disposizioni che riconoscono le finalità di tutela degli
    interessi lesi, alle generalità del legale rappresentante; b)
    l'indicazione del procedimento; c)
    il nome e il cognome del difensore e l'indicazione della procura; d)
    l'esposizione sommaria delle ragioni che giustificano l'intervento; e)
    la sottoscrizione del difensore. 2.
    Unitamente all'atto di intervento sono presentate la dichiarazione di
    consenso della persona offesa e la procura al difensore se questa è stata
    conferita nelle forme previste dall'articolo 100 comma 1. 3.
    Se è presentato fuori udienza, l'atto di intervento deve essere notificato
    alle parti e produce effetto dal giorno dell'ultima notificazione. 4.
    L'intervento produce i suoi effetti in ogni stato e grado del procedimento. Art.
    94   -
    Termine per l'intervento - 1.
    Gli enti e le associazioni rappresentativi di interessi lesi dal reato
    possono intervenire nel procedimento fino a che non siano compiuti gli
    adempimenti previsti dall'articolo 484. Art.
    95   -
    Provvedimenti del giudice - 1.
    Entro tre giorni dalla notificazione eseguita a norma dell'articolo 93 comma
    3, le parti possono opporsi con dichiarazione scritta all'intervento
    dell'ente o dell'associazione. L'opposizione è notificata al legale
    rappresentante dell'ente o dell'associazione, il quale può presentare le
    sue deduzioni nei cinque giorni successivi. 2.
    Se l'intervento è avvenuto prima dell'esercizio dell'azione penale,
    sull'opposizione provvede il giudice per le indagini preliminari; se è
    avvenuto nell'udienza preliminare, l'opposizione è proposta prima
    dell'apertura della discussione; se è avvenuto in dibattimento,
    l'opposizione è proposta a norma dell'articolo 491 comma 1. 3.
    I termini previsti dai commi 1 e 2 sono stabiliti a pena di decadenza. Il
    giudice provvede senza ritardo con ordinanza. 4.
    In ogni stato e grado del processo il giudice, qualora accerti che non
    esistono i requisiti per l'esercizio dei diritti e delle facoltà previsti
    dall'articolo 91, dispone anche di ufficio, con ordinanza, l'esclusione
    dell'ente o dell'associazione.   DIFENSORE   Art.
    96   -
    Difensore di fiducia - 1.
    L'imputato ha diritto di nominare non più di due difensori di fiducia. 2.
    La nomina è fatta con dichiarazione resa all'autorità procedente ovvero
    consegnata alla stessa dal difensore o trasmessa con raccomandata. 3.
    La nomina del difensore di fiducia della persona fermata, arrestata o in
    custodia cautelare, finchè la stessa non vi ha provveduto, può essere
    fatta da un prossimo congiunto, con le forme previste dal comma 2. Art.
    97   -
    Difensore di ufficio - 1.
    L'imputato che non ha nominato un difensore di fiducia o ne è rimasto privo
    è assistito da un difensore di ufficio. 2.
    Il consiglio dell'ordine forense, al fine di garantire l'effettività della
    difesa di ufficio, predispone gli elenchi dei difensori e, di intesa con il
    presidente del tribunale, fissa i criteri per la loro nomina sulla base di
    turni di reperibilità. 3.
    Il giudice, il pubblico ministero e la polizia giudiziaria, se devono
    compiere un atto per il quale è prevista l'assistenza del difensore e
    l'imputato ne è privo, danno avviso dell'atto al difensore individuato
    sulla base dei criteri indicati nel comma 2. 4.
    Quando è richiesta la presenza del difensore e quello di fiducia o di
    ufficio nominato a norma dei commi 2 e 3 non è stato reperito, non è
    comparso o ha abbandonato la difesa, il giudice o il pubblico ministero
    designa come sostituto altro difensore immediatamente reperibile per il
    quale si applicano le disposizioni dell'articolo 102. 5.
    Il difensore di ufficio ha l'obbligo di prestare il patrocinio e può essere
    sostituito solo per giustificato motivo. 6.
    Il difensore di ufficio cessa dalle sue funzioni se viene nominato un
    difensore di fiducia. Art.
    98   -
    Patrocinio dei non abbienti - 1.
    L'imputato, la persona offesa dal reato, il danneggiato che intende
    costituirsi parte civile e il responsabile civile possono chiedere di essere
    ammessi al patrocinio a spese dello Stato, secondo le norme della legge sul
    patrocinio dei non abbienti. Art.
    99   -
    Estensione al difensore dei diritti dell'imputato - 1.
    Al difensore competono le facoltà e i diritti che la legge riconosce
    all'imputato, a meno che essi siano riservati personalmente a quest'ultimo. 2.
    L'imputato può togliere effetto, con espressa dichiarazione contraria,
    all'atto compiuto dal difensore prima che, in relazione all'atto stesso, sia
    intervenuto un provvedimento del giudice. Art.
    100   -
    Difensore delle altre parti private - 1.
    La parte civile, il responsabile civile e la persona civilmente obbligata
    per la pena pecuniaria stanno in giudizio col ministero di un difensore,
    munito di procura speciale conferita con atto pubblico o scrittura privata
    autenticata. 2.
    La procura speciale può essere anche apposta in calce o a margine della
    dichiarazione di costituzione di parte civile, del decreto di citazione o
    della dichiarazione di costituzione o di intervento del responsabile civile
    e della persona civilmente obbligata per la pena pecuniaria. In tali casi
    l'autografia della sottoscrizione della parte è certificata dal difensore. 3.
    La procura speciale si presume conferita soltanto per un determinato grado
    del processo, quando nell'atto non è espressa volontà diversa. 4.
    Il difensore può compiere e ricevere, nell'interesse della parte
    rappresentata, tutti gli atti del procedimento che dalla legge non sono a
    essa espressamente riservati. In ogni caso non può compiere atti che
    importino disposizione del diritto in contesa se non ne ha ricevuto
    espressamente il potere. 5.
    Il domicilio delle parti private indicate nel comma 1 per ogni effetto
    processuale si intende eletto presso il difensore. Art.
    101   -
    Difensore della persona offesa - 1.
    La persona offesa dal reato, per l'esercizio dei diritti e delle facoltà ad
    essa attribuiti, può nominare un difensore nelle forme previste
    dall'articolo 96 comma 2. 2.
    Per la nomina dei difensori degli enti e delle associazioni che intervengono
    a norma dell'articolo 93 si applicano le disposizioni dell'articolo 100. Art.
    102   -
    Sostituto del difensore - 1.
    Il difensore, per il caso di impedimento e per tutta la durata di questo,
    può designare un sostituto. 2.
    Il sostituto esercita i diritti e assume i doveri di difensore. Art.
    103   -
    Garanzie di libertà del difensore - 1.
    Le ispezioni e le perquisizioni negli uffici dei difensori sono consentite
    solo: a)
    quando essi o altre persone che svolgono stabilmente attività nello stesso
    ufficio sono imputati, limitatamente ai fini dell'accertamento del reato
    loro attribuito; b)
    per rilevare tracce o altri effetti materiali del reato o per ricercare cose
    o persone specificamente predeterminate. 2.
    Presso i difensori e i consulenti tecnici non si può procedere a sequestro
    di carte o documenti relativi all'oggetto della difesa, salvo che
    costituiscano corpo del reato. 3.
    Nell'accingersi a eseguire una ispezione, una perquisizione o un sequestro
    nell'ufficio di un difensore, l'autorità giudiziaria a pena di nullità
    avvisa il consiglio dell'ordine forense del luogo perchè il presidente o un
    consigliere da questo delegato possa assistere alle operazioni. Allo stesso,
    se interviene e ne fa richiesta, è consegnata copia del provvedimento. 4.
    Alle ispezioni, alle perquisizioni e ai sequestri negli uffici dei difensori
    procede personalmente il giudice ovvero, nel corso delle indagini
    preliminari, il pubblico ministero in forza di motivato decreto di
    autorizzazione del giudice. 5.
    Non è consentita l'intercettazione relativa a conversazioni o comunicazioni
    dei difensori, consulenti tecnici e loro ausiliari, nè a quelle tra i
    medesimi e le persone da loro assistite. 6.
    Sono vietati il sequestro e ogni forma di controllo della corrispondenza tra
    l'imputato e il proprio difensore in quanto riconoscibile dalle prescritte
    indicazioni, salvo che l'autorità giudiziaria abbia fondato motivo di
    ritenere che si tratti di corpo del reato. 7.
    Salvo quanto previsto dal comma 3 e dall'articolo 271, i risultati delle
    ispezioni, perquisizioni, sequestri, intercettazioni di conversazioni o
    comunicazioni, eseguiti in violazione delle disposizioni precedenti, non
    possono essere utilizzati. Art.
    104   -
    Colloqui del difensore con l'imputato in custodia cautelare - 1.
    L'imputato in stato di custodia cautelare ha diritto di conferire con il
    difensore fin dall'inizio dell'esecuzione della misura. 2.
    La persona arrestata in flagranza o fermata a norma dell'articolo 384 ha
    diritto di conferire con il difensore subito dopo l'arresto o il fermo. 3.
    Nel corso delle indagini preliminari, quando sussistono specifiche ed
    eccezionali ragioni di cautela, il giudice su richiesta del pubblico
    ministero può, con decreto motivato, dilazionare, per un tempo non
    superiore a cinque giorni, l'esercizio del diritto di conferire con il
    difensore (1). 4.
    Nell'ipotesi di arresto o di fermo, il potere previsto dal comma 3 è
    esercitato dal pubblico ministero fino al momento in cui l'arrestato o il
    fermato è posto a disposizione del giudice. (1)Comma
    così modificato dall'art. 1, L. 8 agosto 1995, n. 332. Art.
    105   -
    Abbandono e rifiuto della difesa - 1.
    Il consiglio dell'ordine forense ha competenza esclusiva per le sanzioni
    disciplinari relative all'abbandono della difesa o al rifiuto della difesa
    di ufficio. 2.
    Il procedimento disciplinare è autonomo rispetto al procedimento penale in
    cui è avvenuto l'abbandono o il rifiuto. 3.
    Nei casi di abbandono o di rifiuto motivati da violazione dei diritti della
    difesa, quando il consiglio dell'ordine li ritiene comunque giustificati, la
    sanzione non è applicata, anche se la violazione dei diritti della difesa
    è esclusa dal giudice. 4.
    L'autorità giudiziaria riferisce al consiglio dell'ordine i casi di
    abbandono della difesa, di rifiuto della difesa di ufficio e di violazione
    da parte dei difensori nel procedimento dei doveri di lealtà e di probità. 5.
    L'abbandono della difesa delle parti private diverse dall'imputato, della
    persona offesa, degli enti e delle associazioni previste dall'articolo 91
    non impedisce in alcun caso l'immediata continuazione del procedimento e non
    interrompe l'udienza. Art.
    106   -
    Incompatibilità della difesa di più imputati nello stesso procedimento - 1.
    La difesa di più imputati può essere assunta da un difensore comune,
    purchè le diverse posizioni non siano tra loro incompatibili. 2.
    L'autorità giudiziaria, se rileva una situazione di incompatibilità, la
    indica e ne espone i motivi, fissando un termine per rimuoverla. 3.
    Qualora l'incompatibilità non sia rimossa, il giudice la dichiara con
    ordinanza provvedendo alle necessarie sostituzioni a norma dell'articolo 97. 4.
    Se l'incompatibilità è rilevata nel corso delle indagini preliminari dal
    pubblico ministero, il giudice, su richiesta di questo e sentite le parti
    interessate, provvede a norma del comma 3. Art.
    107   -
    Non accettazione, rinuncia o revoca del difensore - 1.
    Il difensore che non accetta l'incarico conferitogli o vi rinuncia ne dà
    subito comunicazione all'autorità procedente e a chi lo ha nominato. 2.
    La non accettazione ha effetto dal momento in cui è comunicata
    all'autorità procedente. 3.
    La rinuncia non ha effetto finchè la parte non risulti assistita da un
    nuovo difensore di fiducia o da un difensore di ufficio e non sia decorso il
    termine eventualmente concesso a norma dell'articolo 108. 4.
    La disposizione del comma 3 si applica anche nel caso di revoca. Art.
    108   -
    Termine per la difesa - 1.
    Nei casi di rinuncia, di revoca, di incompatibilità e nel caso di
    abbandono, al nuovo difensore dell'imputato o a quello designato in
    sostituzione che ne fa richiesta è dato un termine congruo, di norma non
    inferiore a tre giorni, per prendere cognizione degli atti e per informarsi
    sui fatti oggetto del procedimento. |