| DELLO
    SCIOGLIMENTO DI COMUNIONI   Art.
    784 Litisconsorzio
    necessario Le
    domande di divisione ereditaria o di scioglimento di qualsiasi altra
    comunione debbono proporsi in confronto di tutti gli eredi o condomini e dei
    creditori opponenti se vi sono. Art.
    785 Pronuncia
    sulla domanda di divisione Se
    non sorgono contestazioni sul diritto alla divisione, essa è disposta con
    ordinanza dal giudice istruttore; altrimenti questi provvede a norma
    dell'articolo 187. Art.
    786 Direzione
    delle operazioni Le
    operazioni di divisione sono dirette dal giudice istruttore, il quale, anche
    nel corso di esse, può delegarne la direzione a un notaio. Art.
    787 Vendita
    di mobili Quando
    occorre procedere alla vendita di mobili, censi o rendite, il giudice
    istruttore o il notaio delegato procede a norma degli articoli 534 e
    seguenti, se non sorge controversia sulla necessità della vendita. Se
    sorge controversia, la vendita non può essere disposta se non con sentenza
    del collegio. Art.
    788 Vendita
    di immobili Quando
    occorre procedere alla vendita di immobili, il giudice istruttore provvede
    con ordinanza a norma degli articoli 576 e seguenti, se non sorge
    controversia sulla necessità della vendita. Se
    sorge controversia, la vendita non può essere disposta se non con sentenza
    del collegio. L'incanto
    si svolge davanti al giudice istruttore che, quando occorre, può disporre
    altri incanti a norma dell'articolo 591. Quando
    le operazioni sono affidate a un notaio, questi provvede direttamente alla
    vendita, a norma delle disposizioni del presente articolo. Art.
    789 Progetto
    di divisione e contestazioni su di esso Il
    giudice istruttore predispone un progetto di divisione che deposita in
    cancelleria e fissa con decreto l'udienza di discussione del progetto,
    ordinando la comparizione dei condividenti e dei creditori intervenuti. Il
    decreto è comunicato alle parti. Se
    non sorgono contestazioni, il giudice istruttore, con ordinanza non
    impugnabile, dichiara esecutivo il progetto, altrimenti provvede a norma
    dell'articolo 187. In
    ogni caso il giudice istruttore dà con ordinanza le disposizioni necessarie
    per l'estrazione a sorte dei lotti. Art.
    790 Operazioni
    davanti al notaio Se
    a dirigere le operazioni di divisione è stato delegato un notaio, questi
    dà avviso, almeno cinque giorni prima, ai condividenti e ai creditori
    intervenuti del luogo, giorno e ora in cui le operazioni avranno inizio. Le
    operazioni si svolgono alla presenza delle parti, assistite, se lo
    richiedono e a loro spese, dai propri procuratori. Se
    nel corso delle operazioni sorgono contestazioni in ordine alle stesse, il
    notaio redige apposito processo verbale che trasmette al giudice istruttore. Questi
    fissa con decreto un'udienza per la comparizione delle parti, alle quali il
    decreto stesso è comunicato dal cancelliere. Sulle
    contestazioni il giudice provvede con ordinanza. Art.
    791 Progetto
    di divisione formato dal notaio Il
    notaio redige unico processo verbale delle operazioni effettuate. Formato
    il progetto delle quote e dei lotti, se le parti non si accordano su di
    esso, il notaio trasmette il processo verbale al giudice istruttore, entro
    cinque giorni dalla sottoscrizione. Il
    giudice provvede come al penultimo comma dell'articolo precedente per la
    fissazione dell'udienza di comparizione delle parti e quindi emette i
    provvedimenti di sua competenza a norma dell'articolo 187. L'estrazione
    dei lotti non può avvenire se non in base a ordinanza del giudice, emessa a
    norma dell'articolo 789 ultimo comma o a sentenza passata in giudicato.   DEL
    PROCESSO DI LIBERAZIONE DEGLI IMMOBILI DALLE IPOTECHE   Art.
    792 Deposito
    del prezzo L'acquirente
    che ha dichiarato al precedente proprietario e ai creditori iscritti di
    volere liberare l'immobile acquistato dalle ipoteche deve chiedere, con
    ricorso al presidente del tribunale competente per la espropriazione, la
    determinazione dei modi per il deposito del prezzo offerto. Il presidente
    provvede con decreto. Se
    non sono state fatte richieste di espropriazione nei quaranta giorni
    successivi alla notificazione della dichiarazione al precedente proprietario
    e ai creditori iscritti, l'acquirente, nel termine perentorio di sessanta
    giorni dalla notificazione, deve depositare nei modi prescritti dal
    presidente del tribunale il prezzo offerto e presentare nella cancelleria il
    certificato del deposito, il titolo d'acquisto col certificato di
    trascrizione, un estratto autentico dello stato ipotecario e l'originale
    dell'atto notificato al precedente proprietario e ai creditori iscritti. Art.
    793 Convocazione
    dei creditori Su
    presentazione da parte del cancelliere dei documenti indicati nell'articolo
    precedente, il presidente designa con decreto un giudice per il procedimento
    e fissa l'udienza di comparizione dell'acquirente, del precedente
    proprietario e dei creditori iscritti, e stabilisce il termine perentorio
    entro il quale il decreto deve essere notificato alle altre parti, a cura
    dell'acquirente. Art.
    794 Provvedimenti
    del giudice All'udienza
    il giudice, accertata la regolarità del deposito e degli atti del
    procedimento, dispone con ordinanza la cancellazione delle ipoteche iscritte
    anteriormente alla trascrizione del titolo dell'acquirente che ha chiesto la
    liberazione, e quindi provvede alla distribuzione del prezzo a norma degli
    articoli 596 e seguenti. Art.
    795 Espropriazione Se
    è fatta istanza di espropriazione, il giudice, verificate le condizioni
    stabilite dalla legge per l'ammissibilità di essa, dispone con decreto che
    si proceda a norma degli articoli 567 e seguenti. La
    vendita non può essere fatta che all'incanto a norma degli articoli 576 e
    seguenti. L'incanto
    si apre sul prezzo offerto dal creditore istante. Alla
    distribuzione della somma ricavata partecipano, oltre ai creditori
    privilegiati e ipotecari, i creditori dell'acquirente. Quest'ultimo
    ha diritto di essere collocato nella graduazione con privilegio per le spese
    sopportate per la dichiarazione di liberazione.   DELL'EFFICACIA
    DELLE SENTENZE STRANIERE E DELL'ESECUZIONE DI ALTRI ATTI DI AUTORITÀ
    STRANIERE   Art.
    796 Giudice
    competente Chi
    vuol far valere nella Repubblica una sentenza straniera deve proporre
    domanda mediante citazione davanti alla Corte d'appello del luogo in cui la
    sentenza deve avere attuazione. La
    dichiarazione di efficacia può essere chiesta in via diplomatica, quando
    ciò è consentito dalle convenzioni internazionali oppure dalla
    reciprocità. In questo caso, se la parte interessata non ha costituito un
    procuratore, il presidente della Corte d'appello, su richiesta del pubblico
    ministero, nomina un curatore speciale per proporre la domanda. L'intervento
    del pubblico ministero è sempre necessario. Articolo
    abrogato, a decorrere dal 31 dicembre 1996, dall'art. 73, L. 31 maggio 1995,
    n. 218. Art.
    797 Condizioni
    per la dichiarazione di efficacia La
    Corte d'appello dichiara con sentenza l'efficacia nella Repubblica della
    sentenza straniera quando accerta: 1)
    che il giudice dello Stato nel quale la sentenza è stata pronunciata poteva
    conoscere della causa secondo i principi sulla competenza giurisdizionale
    vigenti nell'ordinamento italiano; 2)
    che la citazione è stata notificata in conformità alla legge del luogo
    dove si è svolto il giudizio ed è stato in essa assegnato un congruo
    termine a comparire; 3)
    che le parti si sono costituite in giudizio secondo la legge del luogo o la
    contumacia è stata accertata e dichiarata validamente in conformità della
    stessa legge; 4)
    che la sentenza è passata in giudicato secondo la legge del luogo in cui è
    stata pronunciata; 5)
    che essa non è contraria ad altra sentenza pronunciata da un giudice
    italiano; 6)
    che non è pendente davanti a un giudice italiano un giudizio per il
    medesimo oggetto e tra le stesse parti, istituito prima del passaggio in
    giudicato della sentenza straniera; 7)
    che la sentenza non contiene disposizioni contrarie all'ordine pubblico
    italiano. Ai
    fini dell'attuazione il titolo è costituito dalla sentenza straniera e da
    quella della Corte d'appello che ne dichiara l'efficacia. Articolo
    abrogato, a decorrere dal 31 dicembre 1996, dall'art. 73, L. 31 maggio 1995,
    n. 218. Art.
    798 Riesame
    del merito Su
    domanda del convenuto la Corte di appello procede al riesame del merito
    della causa, quando la sentenza è stata pronunciata in contumacia, o quando
    ricorre alcuno dei casi indicati nei numeri 1, 2, 3, 4 e 6 dell'articolo
    395. In
    questi casi la corte, secondo i risultati della istruzione e della
    discussione, decide sul merito, oppure dichiara l'efficacia della sentenza
    straniera. Articolo
    abrogato, a decorrere dal 31 dicembre 1996, dall'art. 73, L. 31 maggio 1995,
    n. 218. Art.
    799 Dichiarazione
    di efficacia in giudizio pendente La
    sentenza straniera può essere fatta valere anche in corso di giudizio,
    quando il giudice di questo accerta che ricorrono le condizioni indicate
    nell'articolo 797. Tale accertamento produce effetti soltanto nel giudizio
    in cui la sentenza straniera è fatta valere. Ma, se vi procede la Corte
    d'appello competente a norma dell'articolo 796, l'efficacia della sentenza
    può essere, su istanza di parte, espressamente dichiarata a tutti gli
    effetti. Se
    la parte contro la quale è fatta valere la sentenza domanda il riesame del
    merito a norma dell'articolo precedente, il giudice sospende il procedimento
    e fissa un termine perentorio per proporre la domanda di riesame davanti
    alla Corte d'appello competente. Articolo
    abrogato, a decorrere dal 31 dicembre 1996, dall'art. 73, Legge 31 maggio
    1995, n. 218. Art.
    800 Sentenze
    arbitrali straniere Le
    disposizioni degli articoli precedenti si applicano anche alle sentenze
    arbitrali straniere, pronunciate tra stranieri o tra uno straniero e un
    cittadino oppure tra cittadini domiciliati o residenti all'estero, purchè
    non riguardino le controversie che non possono formare oggetto di
    compromesso a norma dell'articolo 806 e, secondo la legge del luogo in cui
    sono state pronunciate, abbiano efficacia di una sentenza dell'autorità
    giudiziaria. Articolo
    abrogato dall'art. 24, L. 5 gennaio 1994, n. 25. Art.
    801 Provvedimenti
    stranieri di volontaria giurisdizione Agli
    atti di giudici stranieri in materia di volontaria giurisdizione, quando si
    vuole farli valere in Italia, è attribuita efficacia nella Repubblica a
    norma degli articoli 796 e 797 in quanto applicabili. Articolo
    abrogato, a decorrere dal 31 dicembre 1996, dall'art. 73, L. 31 maggio 1995,
    n. 218. Art.
    802 Assunzione
    di mezzi di prova disposti da giudici stranieri Le
    sentenze e i provvedimenti di giudici stranieri riguardanti esami di
    testimoni, accertamenti tecnici, giuramenti, interrogatori o altri mezzi di
    prova da assumersi nelle Repubblica sono resi esecutivi con decreto della
    Corte d'appello del luogo in cui si deve procedere a tali atti, sentito il
    pubblico ministero. Se
    l'assunzione dei mezzi di prova è chiesta dalla parte interessata,
    l'istanza è proposta alla Corte mediante ricorso, al quale deve essere
    unita copia autentica della sentenza o del provvedimento che ha ordinato gli
    atti chiesti. Se
    l'assunzione è domandata dallo stesso giudice, la richiesta deve essere
    trasmessa in via diplomatica. La
    Corte delibera in camera di consiglio e, qualora autorizzi l'assunzione,
    rimette gli atti al giudice competente. Articolo
    abrogato, a decorrere dal 31 dicembre 1996, dall'art. 73, Legge 31 maggio
    1995, n. 218. Art.
    803 Esecuzione
    richiesta in via diplomatica Se
    la richiesta per l'assunzione di mezzi di prova di atti di istruzione è
    fatta in via diplomatica e la parte interessata non ha costituito un
    procuratore che ne promuova l'assunzione, i provvedimenti necessari per
    questa sono pronunciati d'ufficio dal giudice procedente, e le notificazioni
    sono fatte a cura del cancelliere. Quando
    i mezzi richiesti lo esigono, lo stesso giudice può nominare d'ufficio un
    procuratore che rappresenti la parte interessata. Articolo
    abrogato, a decorrere dal 31 dicembre 1996, dall'art. 73, L. 31 maggio 1995,
    n. 218. Art.
    804 Atti
    pubblici ricevuti all'estero L'efficacia
    esecutiva nella Repubblica degli atti contrattuali ricevuti da pubblico
    ufficiale in paese estero è dichiarata con sentenza della Corte d'appello
    del luogo in cui l'atto deve eseguirsi, previo accertamento che l'atto ha
    forza esecutiva nel paese estero nel quale è stato ricevuto e che non
    contiene disposizioni contrarie all'ordine pubblico italiano. Articolo
    abrogato, a decorrere dal 31 dicembre 1996, dall'art. 73, L. 31 maggio 1995,
    n. 218. Art.
    805 Notificazione
    di atti giudiziari di autorità straniere La
    notificazione di citazioni a comparire davanti ad autorità straniere o di
    altri atti provenienti da uno stato estero è autorizzata dal pubblico
    ministero presso il tribunale, nella cui giurisdizione la notificazione si
    deve eseguire. La
    notificazione richiesta in via diplomatica è eseguita, a cura del pubblico
    ministero, da un ufficiale giudiziario da lui richiesto. Articolo
    abrogato, a decorrere dal 31 dicembre 1996, dall'art. 73, L. 31 maggio 1995,
    n. 218.   DELL'ARBITRATO   DEL
    COMPROMESSO E DELLA CLAUSOLA COMPROMISSORIA   Art.
    806 Compromesso Le
    parti possono far decidere da arbitri le controversie tra di loro insorte,
    tranne quelle previste negli articoli 409 e 442, quelle che riguardano
    questioni di stato e di separazione personale tra coniugi e le altre che non
    possono formare oggetto di transazione. Art.
    807 Forma
    del compromesso Il
    compromesso deve, a pena di nullità, essere fatto per iscritto e
    determinare l'oggetto della controversia. La
    forma scritta s'intende rispettata anche quando la volontà delle parti è
    espressa per telegrafo o telescrivente (1). Al
    compromesso si applicano le disposizioni che regolano la validità dei
    contratti eccedenti l'ordinaria amministrazione. (1)
    Comma aggiunto dall'art. 2, Legge 5 gennaio 1994, n. 25. Art.
    808 Clausola
    compromissoria Le
    parti, nel contratto che stipulano o in un atto separato, possono stabilire
    che le controversie nascenti dal contratto medesimo siano decise da arbitri,
    purchè si tratti di controversie che possono formare oggetto di
    compromesso. La clausola compromissoria deve risultare da atto avente la
    forma richiesta per il compromesso ai sensi dell'art. 807, commi 1° e 2°. Le
    controversie di cui all'articolo 409 possono essere decise da arbitri solo
    se ciò sia previsto nei contratti e accordi collettivi di lavoro, purchè
    ciò avvenga, a pena di nullità, senza pregiudizio della facoltà delle
    parti di adire l'autorità giudiziaria. La clausola compromissoria contenuta
    in contratti o accordi collettivi o in contratti individuali di lavoro è
    nulla ove autorizzi gli arbitri a pronunciare secondo equità ovvero
    dichiari il lodo non impugnabile. La
    validità della clausola compromissoria deve essere valutata in modo
    autonomo rispetto al contratto al quale si riferisce; tuttavia, il potere di
    stipulare il contratto comprende il potere di convenire la clausola
    compromissoria. Articolo
    così sostituito dall'art. 3, Legge 5 gennaio 1994, n. 25. Art.
    809 Numero
    e modo di nomina degli arbitri Gli
    arbitri possono essere uno o più, purchè in numero dispari. Il
    compromesso o la clausola compromissoria deve contenere la nomina degli
    arbitri oppure stabilire il numero di essi e il modo di nominarli. In
    caso di indicazione di un numero pari di arbitri, l'ulteriore arbitro, se le
    parti non hanno diversamente convenuto, è nominato dal presidente del
    tribunale nei modi previsti dall'articolo 810. Qualora manchi l'indicazione
    del numero degli arbitri e le parti non si accordino a riguardo, gli arbitri
    sono tre e, in mancanza di nomina, se le parti non hanno diversamente
    convenuto, provvede il presidente del tribunale nei modi previsti
    dall'articolo 810 (1). (1)
    Comma così sostituito dall'art. 4, Legge 5 gennaio 1994, n. 25. Capo
    II: DEGLI ARBITRI Art.
    810 Nomina
    degli arbitri Quando
    a norma del compromesso o della clausola compromissoria gli arbitri debbono
    essere nominati dalle parti, ciascuna di esse, con atto notificato a mezzo
    di ufficiale giudiziario, può rendere noto all'altra l'arbitro o gli
    arbitri che essa nomina, con invito a procedere alla designazione dei
    propri. La parte, alla quale è rivolto l'invito, deve notificare, nei venti
    giorni successivi, le generalità dell'arbitro o degli arbitri da essa
    nominati. In
    mancanza, la parte che ha fatto l'invito può chiedere, mediante ricorso,
    che la nomina sia fatta dal presidente del tribunale nella cui
    circoscrizione è la sede dell'arbitrato. Se le parti non hanno ancora
    determinato tale sede, il ricorso è presentato al presidente del tribunale
    del luogo in cui è stato stipulato il compromesso o il contratto al quale
    si riferisce la clausola compromissoria oppure, se tale luogo è all'estero,
    al presidente del tribunale di Roma. Il presidente, sentita, quando occorre,
    l'altra parte, provvede con ordinanza non impugnabile (1). La
    stessa disposizione si applica se la nomina di uno o più arbitri sia dal
    compromesso o dalla clausola compromissoria demandata all'autorità
    giudiziaria o se, essendo demandata a un terzo, questi non vi abbia
    provveduto. (1)
    Comma così sostituito dall'art. 5, Legge 5 gennaio 1994, n. 25. Art.
    811 Sostituzione
    di arbitri Quando
    per qualsiasi motivo vengano a mancare tutti o alcuni degli arbitri
    nominati, si provvede alla loro sostituzione secondo quanto è stabilito per
    la loro nomina nel compromesso o nella clausola compromissoria. Se la parte
    a cui spetta o il terzo non vi provvede o se il compromesso o la clausola
    compromissoria nulla dispongono al riguardo, si applicano le disposizioni
    dell'articolo precedente. Art.
    812 Capacità
    di essere arbitro Gli
    arbitri possono essere sia cittadini italiani sia stranieri (1). Non
    possono essere arbitri i minori, gli interdetti, gli inabilitati, i falliti,
    e coloro che sono sottoposti a interdizione dai pubblici uffici. (1)
    Comma così sostituito dalla Legge 9 febbraio 1983, n. 28. Art.
    813 Accettazione
    e obblighi degli arbitri L'accettazione
    degli arbitri deve essere data per iscritto e può risultare dalla
    sottoscrizione del compromesso. Gli
    arbitri debbono pronunciare il lodo entro il termine stabilito dalle parti o
    dalla legge; in mancanza, nel caso di annullamento del lodo per questo
    motivo, sono tenuti al risarcimento dei danni. Sono egualmente tenuti al
    risarcimento dei danni se dopo l'accettazione rinunciano all'incarico senza
    giustificato motivo. Se
    le parti non hanno diversamente convenuto, l'arbitro che omette o ritarda di
    compiere un atto relativo alle sue funzioni, può essere sostituito
    d'accordo tra le parti o dal terzo a ciò incaricato dal compromesso o dalla
    clausola compromissoria. In mancanza, decorso il termine di quindici giorni
    da apposita diffida comunicata per mezzo di lettera raccomandata all'arbitro
    per ottenere l'atto, ciascuna delle parti può proporre ricorso al
    presidente del tribunale nella cui circoscrizione è la sede dell'arbitrato.
    Il presidente, sentite le parti, provvede con ordinanza non impugnabile e,
    ove accerti l'omissione o il ritardo, dichiara la decadenza dell'arbitro e
    provvede alla sua sostituzione. Articolo
    così sostituito dall'art. 6, Legge 5 gennaio 1994, n. 25. Art.
    814 Diritti
    degli arbitri Gli
    arbitri hanno diritto al rimborso delle spese e all'onorario per l'opera
    prestata, salvo che vi abbiano rinunciato al momento dell'accettazione o con
    atto scritto successivo. Le parti sono tenute solidalmente al pagamento,
    salvo rivalsa tra loro. Quando
    gli arbitri provvedono direttamente alla liquidazione delle spese e
    dell'onorario, tale liquidazione non è vincolante per le parti se esse non
    l'accettano. In tal caso l'ammontare delle spese e dell'onorario è
    determinato con ordinanza non impugnabile dal presidente del tribunale
    indicato nell'articolo 810 secondo comma, su ricorso degli arbitri e sentite
    le parti. L'ordinanza
    è titolo esecutivo contro le parti. Art.
    815 Ricusazione
    degli arbitri La
    parte può ricusare l'arbitro, che essa non ha nominato, per i motivi
    indicati nell'articolo 51. La
    ricusazione è proposta mediante ricorso al presidente del tribunale
    indicato nell'articolo 810, secondo comma, entro il termine perentorio di
    dieci giorni dalla notificazione della nomina o dalla sopravvenuta
    conoscenza della causa di ricusazione. Il presidente pronuncia con ordinanza
    non impugnabile, sentito l'arbitro ricusato e assunte, quando occorre,
    sommarie informazioni (1). (1)
    Comma così sostituito dall'art. 7, Legge 5 gennaio 1994, n. 25.   DEL
    PROCEDIMENTO   Art.
    816 Svolgimento
    del procedimento Le
    parti determinano la sede dell'arbitrato nel territorio della Repubblica;
    altrimenti provvedono gli arbitri nella loro prima riunione. Le
    parti possono stabilire nel compromesso, nella clausola compromissoria o con
    atto scritto separato, purchè anteriore all'inizio del giudizio arbitrale,
    le norme che gli arbitri debbono osservare nel procedimento. In
    mancanza di tali norme gli arbitri hanno facoltà di regolare lo svolgimento
    del giudizio nel modo che ritengono più opportuno. Essi
    debbono in ogni caso assegnare alle parti i termini per presentare documenti
    e memorie, e per esporre le loro repliche. Gli
    atti di istruzione possono essere delegati dagli arbitri ad uno di essi. Su
    tutte le questioni che si presentano nel corso del procedimento gli arbitri
    provvedono con ordinanza non soggetta a deposito e revocabile tranne che nel
    caso previsto nell'articolo 819. Articolo
    così sostituito dall'art. 8, Legge 5 gennaio 1994, n. 25. Art.
    817 Eccezione
    d'incompetenza La
    parte, che non eccepisce nel corso del procedimento arbitrale che le
    conclusioni delle altre parti esorbitano dai limiti del compromesso o della
    clausola compromissoria, non può, per questo motivo, impugnare di nullità
    il lodo. Articolo
    così modificato dall'art. 9, Legge 5 gennaio 1994, n. 25. Art.
    818 Provvedimenti
    cautelari Gli
    arbitri non possono concedere sequestri, nè altri provvedimenti cautelari. Il
    giudice, che ha concesso un sequestro relativamente a una controversia
    compromessa in arbitri, pronuncia anche sulla convalida di esso, senza
    pregiudizio della causa di merito. Lo stesso giudice, quando è intervenuta
    la pronuncia degli arbitri, provvede all'eventuale revoca del sequestro (1). (1)
    Comma abrogato dall'art. 89, Legge 26 novembre 1990, n. 353. Art.
    819 Questioni
    incidentali Se
    nel corso del procedimento sorge una questione che per legge non può
    costituire oggetto di giudizio arbitrale, gli arbitri, qualora ritengano che
    il giudizio ad essi affidato dipende dalla definizione di tale questione,
    sospendono il procedimento. Fuori
    di tali ipotesi gli arbitri decidono tutte le questioni insorte nel giudizio
    arbitrale. Nel
    caso previsto dal primo comma il termine stabilito nell'articolo 820 resta
    sospeso fino al giorno in cui una delle parti notifichi agli arbitri la
    sentenza passata in giudicato che ha deciso la causa incidentale; ma se il
    termine che resta a decorrere ha una durata inferiore a sessanta giorni, è
    prorogato di diritto fino a raggiungere i sessanta giorni. Articolo
    così sostituito dall'art. 10, Legge 5 gennaio 1994, n. 25. Art.
    819 bis Connessione La
    competenza degli arbitri non è esclusa dalla connessione tra la
    controversia ad essi deferita ed una causa pendente dinanzi al giudice. Articolo
    aggiunto dall'art. 11, Legge 5 gennaio 1994, n. 25. Art.
    819 ter Assunzione
    delle testimonianze Gli
    arbitri possono assumere direttamente presso di sè la testimonianza, ovvero
    deliberare di assumere la deposizione del testimone, ove questi vi consenta,
    nella sua abitazione o nel suo ufficio. Possono altresì deliberare di
    assumere la deposizione richiedendo al testimone di fornire per iscritto
    risposte a quesiti nel termine che essi stessi stabiliscono. Articolo
    aggiunto dall'art. 12, L. 5 gennaio 1994, n. 25.   DEL
    LODO Rubrica
    così sostituita dall'art. 15, Legge 5 gennaio 1994, n. 25.   Art.
    820 Termini
    per la decisione Se
    le parti non hanno disposto altrimenti, gli arbitri debbono pronunciare il
    lodo nel termine di centottanta giorni dall'accettazione della nomina. Se
    gli arbitri sono più e l'accettazione non è avvenuta contemporaneamente da
    parte di tutti, il termine decorre dall'ultima accettazione. Il termine è
    sospeso quando è proposta istanza di ricusazione e fino alla pronuncia su
    di essa, ed è interrotto quando occorre procedere alla sostituzione degli
    arbitri. Quando
    debbono essere assunti mezzi di prova o sia stato pronunciato lodo non
    definitivo, gli arbitri possono prorogare per una sola volta il termine e
    per non più di centottanta giorni. Nel
    caso di morte di una delle parti il termine è prorogato di trenta giorni. Le
    parti, d'accordo, possono consentire con atto scritto la proroga del
    termine. Articolo
    così sostituito dall'art. 13, L. 5 gennaio 1994, n. 25. Art.
    821 Rilevanza
    del decorso del termine Il
    decorso del termine indicato nell'articolo precedente non può essere fatto
    valere come causa di nullità del lodo se la parte, prima della
    deliberazione del lodo risultante dal dispositivo sottoscritto dalla
    maggioranza degli arbitri, non abbia notificato alla altre parti e agli
    arbitri che intende far valere la loro decadenza. Articolo
    così modificato dall'art. 14, Legge 5 gennaio 1994, n. 25. Art.
    822 Norme
    per la deliberazione (.) Gli
    arbitri decidono secondo le norme di diritto, salvo che le parti li abbiano
    autorizzati con qualsiasi espressione a pronunciare secondo equità. Art.
    823 Deliberazione
    e requisiti del lodo Il
    lodo è deliberato a maggioranza di voti dagli arbitri riuniti in conferenza
    personale ed è quindi redatto per iscritto. Esso
    deve contenere: 1)
    l'indicazione delle parti; 2)
    l'indicazione dell'atto di compromesso o della clausola compromissoria e dei
    requisiti relativi; 3)
    l'esposizione sommaria dei motivi; 4)
    il dispositivo; 5)
    l'indicazione della sede dell'arbitrato e del luogo o del modo in cui è
    stato deliberato (1); 6)
    la sottoscrizione di tutti gli arbitri, con l'indicazione del giorno, mese
    ed anno in cui è apposta; la sottoscrizione può avvenire anche in luogo
    diverso da quello della deliberazione ed anche all'estero; se gli arbitri
    sono più di uno, le varie sottoscrizioni, senza necessità di ulteriore
    conferenza personale, possono avvenire in luoghi diversi (2). Tuttavia
    è valido il lodo sottoscritto dalla maggioranza degli arbitri, purchè si
    dia atto che esso è stato deliberato in conferenza personale di tutti, con
    l'espressa dichiarazione che gli altri non hanno voluto o non hanno potuto
    sottoscriverlo. Il
    lodo ha efficacia vincolante tra le parti dalla data della sua ultima
    sottoscrizione (3). (1)
    Numero così sostituito dall'art. 16, L. 5 gennaio 1994, n. 25. (2)
    Numero così sostituito dalla L. 9 febbraio 1983, n. 28. (3)
    Comma aggiunto dalla L. 9 febbraio 1983, n. 28. Art.
    824 Luogo
    di pronuncia Il
    lodo deve essere pronunciato nel territorio della Repubblica. Articolo
    abrograto dall'art. 16, L. 5 gennaio 1994, n. 25. Art.
    825 Deposito
    del lodo Gli
    arbitri redigono il lodo in tanti originali quante sono le parti e ne danno
    comunicazione a ciascuna parte, mediante consegna di un originale, anche con
    spedizione in plico raccomandato, entro dieci giorni dalla data dell'ultima
    sottoscrizione. La
    parte che intende fare eseguire il lodo nel territorio della Repubblica è
    tenuta a depositarlo in originale o in copia conforme, insieme con l'atto di
    compromesso o con l'atto contenente la clausola compromissoria o con
    documento equipollente, in originale o in copia conforme, nella cancelleria
    della pretura nella cui circoscrizione è la sede dell'arbitrato. Il
    pretore, accertata la regolarità formale del lodo, lo dichiara esecutivo
    con decreto. Il lodo reso esecutivo è soggetto a trascrizione, in tutti i
    casi nei quali sarebbe soggetta a trascrizione la sentenza avente il
    medesimo contenuto. Del
    deposito e del provvedimento del pretore è data notizia dalla cancelleria
    alle parti nei modi stabiliti nell'articolo 133, secondo comma. Contro
    il decreto del pretore che nega l'esecutorietà del lodo è ammesso reclamo
    mediante ricorso al tribunale, entro trenta giorni dalla comunicazione; il
    tribunale, sentite le parti, provvede in camera di consiglio con ordinanza
    non impugnabile. Articolo
    così sostituito dall'art. 17, Legge 5 gennaio 1994, n. 25. Art.
    826 Correzione
    del lodo (1) Il
    lodo può essere corretto, su istanza di parte, dagli stessi arbitri che lo
    hanno pronunziato, qualora questi siano incorsi in omissioni o in errori
    materiali o di calcolo. Gli
    arbitri, sentite le parti, provvedono entro venti giorni. Del provvedimento
    è data comunicazione alle parti, anche con spedizione in plico
    raccomandato, entro 10 dieci giorni dalla data dell'ultima sottoscrizione. Se
    il lodo è già stato depositato, la correzione è richiesta al pretore del
    luogo in cui lo stesso è depositato. Si applica le disposizioni dell'art.
    288 in quanto compatibili. Articolo
    così sostituito dall'art. 18, Legge 5 gennaio 1994, n. 25. (1)
    Rubrica così sostituita dall'art. 13, Legge 5 gennaio 1994, n. 25.   DELLE
    IMPUGNAZIONI   Art.
    827 Mezzi
    di impugnazione Il
    lodo è soggetto soltanto all'impugnazione per nullità, per revocazione o
    per opposizione di terzo. I
    mezzi di impugnazione possono essere proposti indipendentemente dal deposito
    del lodo. Il
    lodo che decide parzialmente il merito della controversia è immediatamente
    impugnabile, ma il lodo che risolve alcune delle questioni insorte senza
    definire il giudizio arbitrale è impugnabile solo unitamente al lodo
    definitivo. Articolo
    così sostituito dall'art. 19, Legge 5 gennaio 1994, n. 25. Art.
    828 Impugnazione
    per nullità L'impugnazione
    per nullità si propone, nel termine di novanta giorni dalla notificazione
    del lodo, davanti alla corte d'appello nella cui circoscrizione è la sede
    dell'arbitrato. L'impugnazione
    non è più proponibile decorso un anno dalla data dell'ultima
    sottoscrizione. L'istanza
    per la correzione del lodo non sospende il termine per l'impugnazione;
    tuttavia il lodo può essere impugnato relativamente alle parti corrette nei
    termini ordinari, a decorrere dalla notificazione della pronuncia di
    correzione. Articolo
    così sostituito dall'art. 20, Legge 5 gennaio 1994, n. 25. Art.
    829 Casi
    di nullità L'impugnazione
    per nullità è ammessa, nonostante qualunque rinuncia, nei casi seguenti: 1)
    se il compromesso è nullo; 2)
    se gli arbitri non sono stati nominati con le forme e nei modi prescritti
    nei capi I e II del presente titolo, purchè la nullità sia stata dedotta
    nel giudizio arbitrale; 3)
    se il lodo è stato pronunciato da chi non poteva essere nominato arbitro a
    norma dell'articolo 812; 4)
    se il lodo ha pronunciato fuori dei limiti del compromesso o non ha
    pronunciato su alcuno degli oggetti del compromesso o contiene disposizioni
    contraddittorie, salva la disposizione dell'articolo 817; 5)
    se il lodo non contiene i requisiti indicati nei numeri 3, 4, 5 e 6 del
    secondo comma dell'articolo 823, salvo il disposto del terzo comma di detto
    articolo; 6)
    se il lodo è stato pronunciato dopo la scadenza del termine indicato
    nell'articolo 820, salvo il disposto dell'articolo 821; 7)
    se nel procedimento non sono state osservate le forme prescritte per i
    giudizi sotto pena di nullità, quando le parti ne avevano stabilita
    l'osservanza a norma dell'articolo 816 e la nullità non è stata sanata; 8)
    se il lodo è contrario ad altro precedente lodo non più impugnabile o a
    precedente sentenza passata in giudicato tra le parti, purchè la relativa
    eccezione sia stata dedotta nel giudizio arbitrale; 9)
    se non è stato osservato nel procedimento arbitrale il principio del
    contraddittorio. L'impugnazione
    per nullità è altresì ammessa se gli arbitri nel giudicare non hanno
    osservato le regole di diritto, salvo che le parti li avessero autorizzati a
    decidere secondo equità, o avessero dichiarato il lodo non impugnabile. Nel
    caso previsto nell'articolo 808, secondo comma, il lodo è soggetto
    all'impugnazione anche per violazione e falsa applicazione dei contratti e
    accordi collettivi. Articolo
    così sostituito dall'art. 21, Legge 5 gennaio 1994, n. 25. Art.
    830 Decisione
    sull'impugnazione per nullità La
    corte d'appello, quando accoglie l'impugnazione, dichiara con sentenza la
    nullità del lodo; qualora il vizio incida soltanto su una parte del lodo
    che sia scindibile dalle altre, dichiara la nullità parziale del lodo. Salvo
    volontà contraria di tutte le parti, la corte d'appello pronuncia anche sul
    merito, se la causa è in condizione di essere decisa, ovvero rimette con
    ordinanza la causa all'istruttore, se per la decisione del merito è
    necessaria una nuova istruzione. In
    pendenza del giudizio, su istanza di parte, la corte d'appello può
    sospendere con ordinanza l'esecutorietà del lodo. Articolo
    così sostituito dall'art. 22, Legge 5 gennaio 1994, n. 25. Art.
    831 Revocazione
    ed opposizione di terzo Il
    lodo, nonostante qualsiasi rinuncia, è soggetto a revocazione nei casi
    indicati nei numeri 1), 2), 3) e 6) dell'articolo 395, osservati i termini e
    le forme stabiliti nel libro secondo. Se
    i casi di cui al primo comma si verificano durante il corso del processo di
    impugnazione per nullità, il termine per la proposizione della domanda di
    revocazione è sospeso fino alla comunicazione della sentenza che abbia
    pronunciato sulla nullità. Il
    lodo è soggetto ad opposizione di terzo nei casi indicati nell'articolo
    404. Le
    impugnazioni per revocazione e per opposizione di terzo si propongono
    davanti alla corte d'appello nella cui circoscrizione è la sede
    dell'arbitrato. La
    corte d'appello può riunire le impugnazioni per nullità, per revocazione e
    per opposizione di terzo nello stesso processo, salvo che lo stato della
    causa preventivamente proposta non consenta l'esauriente trattazione e
    decisione delle altre cause. Articolo
    così sostituito dall'art. 23, Legge 5 gennaio 1994, n. 25.   DELL'ARBITRATO
    INTERNAZIONALE (Capo
    aggiunto dall'art. 24, Legge 5 gennaio 1994, n. 25)   Art.
    832 Arbitrato
    internazionale Qualora
    alla data della sottoscrizione della clausola compromissoria o del
    compromesso almeno una delle parti risieda o abbia la propria sede effettiva
    all'estero oppure qualora debba essere eseguita all'estero una parte
    rilevante delle prestazioni nascenti dal rapporto al quale la controversia
    si riferisce, le disposizioni dei capi da I a V del presente titolo si
    applicano all'arbitrato in quanto non derogate dal presente capo. Sono
    in ogni caso salve le norme stabilite in convenzioni internazionali. Art.
    833 Forma
    della clausola compromissoria La
    clausola compromissoria contenuta in condizioni generali di contratto oppure
    in moduli o formulari non è soggetta all'approvazione specifica prevista
    dagli articoli 1341 e 1342 del codice civile. E'
    valida la clausola compromissoria contenuta in condizioni generali che siano
    recepite in un accordo scritto delle parti, purchè le parti abbiano avuto
    conoscenza della clausola o avrebbero dovuto conoscerla usando l'ordinaria
    diligenza. Art.
    834 Norme
    applicabili al merito Le
    parti hanno facoltà di stabilire d'accordo tra loro le norme che gli
    arbitri debbono applicare al merito della controversia oppure di disporre
    che gli arbitri pronuncino secondo equità. Se le parti non provvedono, si
    applica la legge con la quale il rapporto è più strettamente collegato. In
    entrambi i casi gli arbitri tengono conto delle indicazioni del contratto e
    degli usi del commercio. Art.
    835 Lingua
    dell'arbitrato Se
    le parti non hanno diversamente convenuto, la lingua del procedimento è
    determinata dagli arbitri, tenuto conto delle circostanze. Art.
    836 Ricusazione
    degli arbitri La
    ricusazione degli arbitri è regolata dall'art. 815, se le parti non hanno
    diversamente convenuto. Art.
    837 Deliberazione
    del lodo Il
    lodo è deliberato a maggioranza di voti dagli arbitri riuniti in conferenza
    personale, anche videotelefonica, salvo che le parti abbiano deliberato
    diversamente, ed è quindi redatto per iscritto. Art.
    838 Impugnazione All'arbitrato
    internazionale non si applicano le disposizioni dell'articolo 829, secondo
    comma, dell'articolo 830, secondo comma, e dell'articolo 831 se le parti non
    hanno diversamente convenuto.   DEI
    LODI STRANIERI (Capo
    aggiunto dall'art. 24, Legge 5 gennaio 1994, n. 25)   Art.
    839 Riconoscimento
    ed esecuzione dei lodi stranieri Chi
    vuol far valere nella Repubblica un lodo straniero deve proporre ricorso al
    presidente della corte d'appello nella cui circoscrizione risiede l'altra
    parte; se tale parte non risiede in Italia è competente la corte d'appello
    di Roma. Il
    ricorrente deve produrre il lodo in originale o in copia conforme, insieme
    con l'atto di compromesso, o documento equipollente, in originale o in copia
    conforme. Qualora
    i documenti di cui al secondo comma non siano redatti in lingua italiana la
    parte istante deve altresì produrne una produzione certificata conforme. Il
    presidente della corte d'appello, accertata la regolarità formale del lodo,
    dichiara con decreto l'efficacia del lodo straniero nella Repubblica,
    salvochè: 1)
    la controversia non potesse formare oggetto di compromesso secondo la legge
    italiana; 2)
    il lodo contenga disposizioni contrarie all'ordine pubblico. Art.
    840 Opposizione Contro
    il decreto che accorda o nega l'efficacia del lodo straniero è ammessa
    opposizione da proporsi con citazione dinanzi alla corte d'appello entro
    trenta giorni dalla comunicazione, nel caso di decreto che nega l'efficacia,
    ovvero dalla notificazione nel caso di decreto che l'accorda. In
    seguito all'opposizione il giudizio si svolge a norma degli articoli 645 e
    seguenti in quanto applicabili. La corte d'appello pronuncia con sentenza
    impugnabile per cassazione. Il
    riconoscimento o l'esecuzione del lodo straniero sono rifiutati dalla corte
    d'appello se nel giudizio di opposizione la parte contro la quale il lodo
    invocato prova l'esistenza di una delle seguenti circostanze: 1)
    le parti della convenzione arbitrale erano incapaci in base alla legge ad
    essi applicabile oppure la convenzione arbitrale non era valida secondo la
    legge alla quale le parti l'hanno sottoposta o, in mancanza di indicazione a
    tale proposito, secondo la legge dello Stato in cui il lodo è stato
    pronunciato; 2)
    la parte nei cui confronti il lodo invocato non è stata informata della
    designazione dell'arbitro o del procedimento arbitrale o comunque è stata
    nell'impossibilità di far valere la propria difesa nel procedimento stesso; 3)
    il lodo ha pronunciato su una controversia non contemplata nel compromesso o
    nella clausola compromissoria, oppure fuori dei limiti del compromesso o
    della clausola compromissoria; tuttavia, se le statuizioni del lodo che
    concernono questioni sottoposte ad arbitrato possono essere separate da
    quelle che riguardano questioni non sottoposte ad arbitrato, le prime
    possono essere riconosciute e dichiarate esecutive; 4)
    la costituzione del collegio arbitrale o il procedimento arbitrale non sono
    stati conformi all'accordo delle parti o, in mancanza di tale accordo, alla
    legge del luogo di svolgimento dell'arbitrato; 5)
    il lodo non è ancora divenuto vincolante per le parti o è stato annullato
    o sospeso da un'autorità competente dello Stato nel quale, o secondo la
    legge del quale, è stato reso. Allorchè
    l'annullamento o la sospensione dell'efficacia del lodo straniero siano
    stati richiesti all'autorità competente indicata nel numero 5) del terzo
    comma, la corte d'appello può sospendere il procedimento per il
    riconoscimento o l'esecuzione del lodo; su istanza della parte che ha
    richiesto l'esecuzione può, in caso di sospensione, ordinare che l'altra
    parte presti idonea garanzia. Il
    riconoscimento o l'esecuzione del lodo straniero sono altresì rifiutati
    allorchè la corte d'appello accerta che: 1)
    la controversia non potesse formare oggetto di compromesso secondo la legge
    italiana; 2)
    il lodo contenga disposizioni contrarie all'ordine pubblico. Sono
    in ogni caso salve le norme stabilite in convenzioni internazionali.
     |