| DELLA
    COPIA E DELLA COLLAZIONE DI ATTI PUBBLICI   Art.
    743 Copia
    degli atti Qualunque
    depositario pubblico, autorizzato a spedire copia degli atti che detiene,
    deve rilasciarne copia autentica, ancorchè l'istante o i suoi autori non
    siano stati parte nell'atto, sotto pena dei danni e delle spese, salve le
    disposizioni speciali della legge sulle tasse di registro e bollo. La
    copia d'un testamento pubblico non può essere spedita durante la vita del
    testatore, tranne che a sua istanza, della quale si fa menzione nella copia. Art.
    744 Copie
    o estratti da pubblici registri I
    cancellieri e i depositari di pubblici registri sono tenuti, eccettuati i
    casi determinati dalla legge, a spedire a chiunque ne faccia istanza le
    copie e gli estratti degli atti giudiziari da essi detenuti, sotto pena dei
    danni e delle spese. Art.
    745 Rifiuto
    o ritardo nel rilascio Nel
    caso di rifiuto o di ritardo da parte dei cancellieri o dei depositari di
    cui all'articolo precedente, l'istante può ricorrere al conciliatore, al
    pretore o al presidente del tribunale o della corte presso cui il
    cancelliere o depositario esercita le sue funzioni. Nel
    caso di rifiuto o di ritardo da parte dei pubblici depositari di cui
    all'articolo 743, l'istante può ricorrere al presidente del tribunale nella
    cui circoscrizione il depositario esercita le sue funzioni. Il
    presidente, il pretore, o il conciliatore provvede con decreto, sentito il
    pubblico ufficiale. Art.
    746 Collazione
    di copie Chi
    ha ottenuto la copia di un atto pubblico a norma dell'articolo 743 ha
    diritto di collazionarla con l'originale in presenza del depositario. Se
    questi si rifiuta, può ricorrere al pretore del mandamento nel quale il
    depositario esercita le sue funzioni. Il pretore, sentito il depositario,
    dà con decreto le disposizioni opportune per la collazione e può eseguirla
    egli stesso recandosi nell'ufficio del depositario. DEI
    PROCEDIMENTI RELATIVI ALL'APERTURA DELLE SUCCESSIONI   DISPOSIZIONI
    GENERALI   Art.
    747 Autorizzazione
    alla vendita dei beni ereditari L'autorizzazione
    a vendere beni ereditari si chiede con ricorso diretto per i mobili al
    pretore e per gli immobili al tribunale del luogo in cui si è aperta la
    successione. Nel
    caso in cui i beni appartengano a incapaci deve essere sentito il giudice
    tutelare. Il
    giudice provvede sul ricorso con decreto, contro il quale è ammesso reclamo
    a norma dell'articolo 739. Se
    l'istanza di autorizzazione a vendere riguarda l'oggetto d'un legato di
    specie, il ricorso deve essere notificato al legatario. Art.
    748 Forma
    della vendita La
    vendita dei beni ereditari deve compiersi nelle forme previste per la
    vendita dei beni dei minori. Il
    giudice, quando occorre, fissa le modalità per la conservazione e il
    reimpiego del prezzo ricavato. Art.
    749 Procedimento
    per la fissazione dei termini L'istanza
    per fissazione di un termine entro il quale una persona deve emettere una
    dichiarazione o compiere un determinato atto, se non è proposta nel corso
    di un giudizio, si propone con ricorso al pretore del luogo in cui si è
    aperta la successione. Il
    pretore fissa con decreto l'udienza di comparizione del ricorrente e della
    persona alla quale il termine deve essere imposto e stabilisce il termine
    entro il quale il ricorso e il decreto debbono essere notificati, a cura del
    ricorrente, alla persona stessa. Il
    pretore provvede con ordinanza, contro la quale è ammesso reclamo a norma
    dell'articolo 739. Il tribunale provvede con ordinanza non impugnabile in
    camera di consiglio, previa audizione degli interessati a norma del comma
    precedente. Le
    stesse forme si osservano per chiedere la proroga di un termine stabilito
    dalla legge. La proroga del termine stabilito dal giudice si chiede al
    giudice stesso. Art.
    750 Provvedimenti
    del presidente del tribunale relativi alle cauzioni e agli esecutori
    testamentari L'istanza
    per l'imposizione di una cauzione a carico dell'erede o del legatario, nei
    casi previsti dalla legge, è proposta, quando non vi è giudizio pendente,
    con ricorso al presidente del tribunale del luogo in cui si è aperta la
    successione. Il
    presidente fissa con decreto l'udienza di comparizione del ricorrente e
    dell'erede o legatario davanti a sè e stabilisce il termine entro il quale
    il ricorso e il decreto debbono essere loro notificati. Il
    presidente stabilisce le modalità e l'ammontare della cauzione con
    ordinanza, contro la quale è ammesso reclamo al presidente della Corte
    d'appello a norma dell'articolo 739. Il presidente della Corte d'appello
    provvede con ordinanza non impugnabile, previa audizione degli interessati a
    norma del comma precedente. Le
    stesse forme si osservano nei casi previsti negli articoli 708 e 710 del
    codice civile, relativamente agli esecutori testamentari. Art.
    751 Scelta
    dell'onerato L'istanza
    per la scelta prevista nell'articolo 631, ultimo comma, del codice civile è
    proposta con ricorso, che deve essere notificato a colui al quale spettava
    il diritto di scelta e all'onerato. La
    scelta è fatta dal presidente del tribunale con decreto.   DELL'APPOSIZIONE
    E DELLA RIMOZIONE DEI SIGILLI   DELL'APPOSIZIONE
    DEI SIGILLI   Art.
    752 Giudice
    competente All'apposizione
    dei sigilli procede il pretore. Nei
    comuni in cui non ha sede il pretore, i sigilli possono essere apposti in
    caso di urgenza, dal conciliatore. Il processo verbale è trasmesso
    immediatamente al pretore. Art.
    753 Persone
    che possono chiedere l'apposizione Possono
    chiedere l'apposizione dei sigilli: 1)
    l'esecutore testamentario; 2)
    coloro che possono avere diritto alla successione; 3)
    le persone che coabitavano col defunto, o che al momento della morte erano
    addette al suo servizio, se il coniuge, gli eredi o alcuno di essi sono
    assenti dal luogo; 4)
    i creditori. L'istanza
    si propone mediante ricorso, nel quale il proponente deve dichiarare la
    residenza o eleggere domicilio nel comune in cui ha sede la pretura. Art.
    754 Apposizione
    d'ufficio L'apposizione
    dei sigilli è disposta d'ufficio o su richiesta del pubblico ministero nei
    casi seguenti: 1)
    se il coniuge o alcuno degli eredi è assente dal luogo; 2)
    se tra gli eredi vi sono minori o interdetti e manca il tutore o il
    curatore; 3)
    se il defunto è stato depositario pubblico, oppure ha rivestito cariche o
    funzioni per effetto delle quali si ritiene che possano trovarsi presso di
    lui atti della pubblica amministrazione o comunque di carattere riservato. La
    disposizione di questo articolo non si applica nei casi indicati nei numeri
    1 e 2, se il defunto ha disposto altrimenti con testamento. Nel
    caso indicato nel numero 3 i sigilli si appongono soltanto sugli oggetti
    depositati, o ai locali o mobili nei quali possono trovarsi gli atti ivi
    enunciati. Art.
    755 Poteri
    del pretore Se
    le porte sono chiuse, o si incontrano ostacoli all'apposizione dei sigilli,
    o sorgono altre difficoltà, tanto prima quanto durante l'apposizione, il
    pretore può ordinare l'apertura delle porte e dare gli altri provvedimenti
    opportuni. Art.
    756 Custodia
    delle chiavi Le
    chiavi delle serrature, sulle quali sono stati apposti i sigilli, finchè
    non sia ordinata la rimozione di questi, debbono essere custodite dal
    cancelliere. Art.
    757 Conservazione
    di testamenti e di carte Se
    nel procedere all'apposizione dei sigilli si trovano testamenti o altre
    carte importanti, il pretore provvede alla conservazione di essi. Se
    non può provvedervi nello stesso giorno, nel processo verbale descrive la
    forma esterna delle carte, e le chiude in un involto da lui sigillato e
    sottoscritto in presenza delle parti, fissando il giorno e l'ora in cui
    emetterà i provvedimenti ulteriori. Art.
    758 Cose
    su cui non si possono apporre sigilli e cose deteriorabili Se
    vi sono oggetti sui quali non è possibile apporre i sigilli, o che sono
    necessari all'uso personale di coloro che abitano nella casa, se ne fa
    descrizione nel processo verbale. Delle
    cose che possono deteriorarsi, il pretore può ordinare con decreto la
    vendita immediata, incaricando un commissionario a norma degli articoli 532
    e seguenti. Art.
    759 Informazioni
    e nomina del custode Durante
    le operazioni di apposizione dei sigilli, il pretore assume le informazioni
    che ritiene opportune allo scopo di accertare che nessuna cosa sia stata
    asportata. Per
    la conservazione delle cose sigillate nomina un custode. Art.
    760 Apposizione
    di sigilli durante e dopo l'inventario L'apposizione
    dei sigilli che viene chiesta durante l'inventario può aver luogo soltanto
    per gli oggetti non inventariati. Esaurito
    l'inventario, non si fa luogo all'apposizione dei sigilli, salvo che
    l'inventario sia impugnato. Art.
    761 Accesso
    nei luoghi sigillati Il
    pretore e il cancelliere non possono entrare nei luoghi chiusi con
    l'apposizione dei sigilli, finchè non ne sia stata ordinata la rimozione a
    norma dell'articolo 762, salvo che il pretore disponga con decreto motivato
    l'accesso per urgenti motivi.   DELLA
    RIMOZIONE DEI SIGILLI   Art.
    762 Termine I
    sigilli non possono essere rimossi e l'inventario non può essere eseguito
    se non dopo tre giorni dall'apposizione, salvo che il pretore per cause
    urgenti stabilisca altrimenti con decreto motivato. Se
    alcuno degli eredi è minore non emancipato, non si può procedere alla
    rimozione dei sigilli finchè non gli sia stato nominato un tutore o un
    curatore speciale. Art.
    763 Provvedimento
    di rimozione La
    rimozione dei sigilli è ordinata con decreto dal pretore su istanza di
    alcuna delle persone indicate nell'articolo 753 numeri 1, 2 e 4. Nei
    casi previsti nell'articolo 754 può essere ordinata anche d'ufficio e, se
    ricorrano le ipotesi di cui ai numeri 2 e 3, la rimozione deve essere
    seguita dall'inventario. L'istanza
    e il decreto sono stesi di seguito al processo verbale di apposizione. Art.
    764 Opposizione Chiunque
    vi ha interesse può fare opposizione alla rimozione dei sigilli con
    dichiarazione inserita nel processo verbale di apposizione o con ricorso al
    pretore. Il
    pretore fissa con decreto una udienza per la comparizione delle parti e
    stabilisce il termine perentorio entro il quale il decreto stesso deve
    essere notificato a cura dell'opponente. Il
    pretore provvede con ordinanza non impugnabile, e, se ordina la rimozione,
    può disporre che essa sia seguita dall'inventario e può dare le opportune
    cautele per la conservazione delle cose che sono oggetto di contestazione. Art.
    765 Ufficiale
    procedente La
    rimozione dei sigilli è eseguita dall'ufficiale che può procedere
    all'inventario a norma dell'articolo 769. Se
    non occorre l'inventario, la rimozione è eseguita dal cancelliere della
    pretura. Nei comuni in cui non ha sede la pretura la rimozione può essere
    eseguita dal cancelliere del conciliatore. Art.
    766 Avviso
    alle persone interessate Non
    si può procedere alla rimozione dei sigilli senza che ne sia stato dato
    avviso, nelle forme stabilite nell'articolo 772, alle persone indicate
    nell'articolo 771. Art.
    767 Alterazioni
    nello stato dei sigilli L'ufficiale
    che procede alla rimozione dei sigilli deve innanzitutto riconoscerne lo
    stato. Se
    trova in essi qualche alterazione, deve sospendere ogni operazione
    ulteriore, facendone immediatamente rapporto al pretore, il quale si
    trasferisce sul luogo per le verificazioni occorrenti e per i provvedimenti
    necessari anche per la prosecuzione dell'inventario. Art.
    768 Disposizione
    generale Le
    disposizioni di questo capo si osservano in ogni altro caso in cui si debba
    procedere ad apposizione o rimozione di sigilli, salvo che la legge
    stabilisca altrimenti.   DELL'INVENTARIO   Art.
    769 Istanza L'inventario
    può essere chiesto al pretore dalle persone che hanno diritto di ottenere
    la rimozione dei sigilli ed è eseguito dal cancelliere della pretura o da
    un notaio designato dal defunto con testamento o nominato dal pretore. L'istanza
    si propone con ricorso, nel quale il richiedente deve dichiarare la
    residenza o eleggere domicilio nel comune in cui ha sede la pretura. Il
    pretore provvede con decreto. Art.
    770 Inventario
    da eseguirsi dal notaio Quando
    all'inventario deve procedere un notaio, il cancelliere gli consegna,
    ritirandone ricevuta: 1)
    le chiavi da lui custodite a norma dell'articolo 756; 2)
    copia del processo verbale di apposizione dei sigilli, dell'istanza e del
    decreto di rimozione; 3)
    una nota delle opposizioni che sono state proposte con indicazione del nome,
    cognome degli opponenti e della loro residenza o del domicilio da essi
    eletto. La
    copia indicata nel numero 2 e la nota indicata nel numero 3 sono unite
    all'inventario. Art.
    771 Persone
    che hanno diritto ad assistere all'inventario Hanno
    diritto ad assistere alla formazione dell'inventario: 1)
    il coniuge superstite; 2)
    gli eredi legittimi presunti; 3)
    l'esecutore testamentario, gli eredi istituiti e i legatari; 4)
    i creditori che hanno fatto opposizione alla rimozione dei sigilli. Art.
    772 Avviso
    dell'inizio dell'inventario L'ufficiale
    che procede all'inventario deve dare avviso, almeno tre giorni prima, alle
    persone indicate nell'articolo precedente del luogo, giorno e ora in cui
    darà inizio alle operazioni. L'avviso
    non è necessario per le persone che non hanno residenza o non hanno eletto
    domicilio nella circoscrizione del tribunale, nella quale si procede
    all'inventario; ma in loro vece deve essere avvertito il notaio che, su
    istanza di chi ha chiesto l'inventario, è nominato con decreto dal pretore
    per rappresentarli. Art.
    773 Nomina
    di stimatore L'ufficiale
    che procede all'inventario nomina, quando occorre, uno o più stimatori per
    la valutazione degli oggetti mobili. Art.
    774 Rinvio
    delle operazioni Quando
    l'inventario non può essere ultimato nel giorno del suo inizio, l'ufficiale
    che vi procede ne rinvia la continuazione a un giorno prossimo, avvertendone
    verbalmente le parti presenti. Art.
    775 Processo
    verbale d'inventario Il
    processo verbale d'inventario contiene: 1)
    la descrizione degli immobili, mediante l'indicazione della loro natura,
    della loro situazione, dei loro confini e dei numeri del catasto e delle
    mappe censuarie; 2)
    la descrizione e la stima dei mobili, con la specificazione del peso o del
    marchio per gli oggetti d'oro e d'argento; 3)
    l'indicazione della quantità e specie delle monete per il danaro contante; 4)
    l'indicazione delle altre attività e passività; 5)
    la descrizione delle carte, scritture e note relative allo stato attivo e
    passivo, le quali debbono essere firmate in principio e in fine
    dall'ufficiale procedente. Lo stesso ufficiale deve accertare sommariamente
    lo stato dei libri e dei registri di commercio, firmarne i fogli, e lineare
    gli intervalli. Se
    alcuno degli interessati contesta l'opportunità d'inventariare qualche
    oggetto, l'ufficiale lo descrive nel processo verbale, facendo menzione
    delle osservazioni e istanze delle parti. Art.
    776 Consegna
    delle cose mobili inventariate Le
    cose mobili e le carte inventariate sono consegnate alla persona indicata
    dalle parti interessate, o, in mancanza, nominata con decreto del pretore,
    su istanza di una delle parti, sentite le altre. Art.
    777 Applicabilità
    delle norme agli altri casi di inventario Le
    disposizioni contenute in questo capo (sezione) si applicano a ogni
    inventario ordinato dalla legge, salve le formalità speciali stabilite dal
    codice civile per l'inventario dei beni dei minori.   DEL
    BENEFICIO DI INVENTARIO   Art.
    778 Reclami
    contro lo stato di graduazione I
    reclami contro lo stato di graduazione previsti nell'articolo 501 del codice
    civile sono proposti al pretore o al tribunale competente per valore del
    luogo dell'aperta successione. Il
    valore della causa è determinato da quello dell'attivo ereditario calcolato
    sulla stima di inventario dei mobili e a norma dell'articolo 15 per gli
    immobili. I
    reclami si propongono con citazione da notificarsi all'erede e a coloro i
    cui diritti sono contestati, e sono decisi in unico giudizio. Art.
    779 Istanza
    di liquidazione proposta dai creditori e legatari L'istanza
    dei creditori e legatari prevista nell'articolo 509 del codice civile si
    propone con ricorso. Il
    pretore fissa con decreto l'udienza di comparizione dell'erede e di coloro
    che hanno presentato le dichiarazioni di credito. Il decreto è comunicato
    alle parti dal cancelliere. Il
    pretore provvede sull'istanza con ordinanza, contro la quale è ammesso
    reclamo a norma dell'articolo 739. Il tribunale provvede con ordinanza non
    impugnabile in camera di consiglio, previa audizione degli interessati a
    norma del comma precedente. L'istanza
    di nomina non può essere accolta e la nomina avvenuta deve essere revocata
    in sede di reclamo, se alcuno dei creditori si oppone e dichiara di voler
    far valere la decadenza dell'erede dal beneficio d'inventario. Se
    l'erede contesta l'esistenza delle condizioni previste nell'articolo 509 del
    codice civile, il pretore rimette le parti davanti al giudice competente,
    fissando un termine perentorio per la riassunzione e disponendo gli
    opportuni mezzi conservativi, compresa eventualmente la nomina del curatore. Articolo
    così sostituito dal D.P.R. 17 ottobre 1950, n. 857. Art.
    780 Domanda
    dell'erede contro l'eredità Le
    domande dell'erede con beneficio d'inventario contro l'eredità sono
    proposte contro gli altri eredi. Se non vi sono eredi o se tutti propongono
    la stessa domanda, il giudice nomina un curatore in rappresentanza
    dell'eredità.   DEL
    CURATORE DELL'EREDITÀ GIACENTE   Art.
    781 Notificazione
    del decreto di nomina Il
    decreto di nomina del curatore dell'eredità giacente è notificato alla
    persona nominata a cura del cancelliere, nel termine stabilito nello stesso
    decreto. Art.
    782 Vigilanza
    del pretore L'amministrazione
    del curatore si svolge sotto la vigilanza del pretore. Questi, quando lo
    crede opportuno, può prefiggere, con decreto, termini per la presentazione
    dei conti della gestione, e può in ogni tempo revocare o sostituire il
    curatore. Gli
    atti del curatore che eccedono l'ordinaria amministrazione debbono essere
    autorizzati dal pretore. Art.
    783 Vendita
    di beni ereditari La
    vendita di beni mobili deve essere promossa dal curatore nei trenta giorni
    successivi alla formazione dell'inventario, salvo che il pretore, con
    decreto motivato, non disponga altrimenti. La
    vendita dei beni immobili può essere autorizzata dal tribunale con decreto
    in camera di consiglio soltanto nei casi di necessità o utilità evidente.
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