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CODICE PROCEDURA CIVILE

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LIBRO QUARTO

DEI PROCEDIMENTI SPECIALI

DELLA COPIA E DELLA COLLAZIONE DI ATTI PUBBLICI

 

Art. 743

Copia degli atti

Qualunque depositario pubblico, autorizzato a spedire copia degli atti che detiene, deve rilasciarne copia autentica, ancorchè l'istante o i suoi autori non siano stati parte nell'atto, sotto pena dei danni e delle spese, salve le disposizioni speciali della legge sulle tasse di registro e bollo.

La copia d'un testamento pubblico non può essere spedita durante la vita del testatore, tranne che a sua istanza, della quale si fa menzione nella copia.

Art. 744

Copie o estratti da pubblici registri

I cancellieri e i depositari di pubblici registri sono tenuti, eccettuati i casi determinati dalla legge, a spedire a chiunque ne faccia istanza le copie e gli estratti degli atti giudiziari da essi detenuti, sotto pena dei danni e delle spese.

Art. 745

Rifiuto o ritardo nel rilascio

Nel caso di rifiuto o di ritardo da parte dei cancellieri o dei depositari di cui all'articolo precedente, l'istante può ricorrere al conciliatore, al pretore o al presidente del tribunale o della corte presso cui il cancelliere o depositario esercita le sue funzioni.

Nel caso di rifiuto o di ritardo da parte dei pubblici depositari di cui all'articolo 743, l'istante può ricorrere al presidente del tribunale nella cui circoscrizione il depositario esercita le sue funzioni.

Il presidente, il pretore, o il conciliatore provvede con decreto, sentito il pubblico ufficiale.

Art. 746

Collazione di copie

Chi ha ottenuto la copia di un atto pubblico a norma dell'articolo 743 ha diritto di collazionarla con l'originale in presenza del depositario. Se questi si rifiuta, può ricorrere al pretore del mandamento nel quale il depositario esercita le sue funzioni. Il pretore, sentito il depositario, dà con decreto le disposizioni opportune per la collazione e può eseguirla egli stesso recandosi nell'ufficio del depositario.

DEI PROCEDIMENTI RELATIVI ALL'APERTURA DELLE SUCCESSIONI

 

DISPOSIZIONI GENERALI

 

Art. 747

Autorizzazione alla vendita dei beni ereditari

L'autorizzazione a vendere beni ereditari si chiede con ricorso diretto per i mobili al pretore e per gli immobili al tribunale del luogo in cui si è aperta la successione.

Nel caso in cui i beni appartengano a incapaci deve essere sentito il giudice tutelare.

Il giudice provvede sul ricorso con decreto, contro il quale è ammesso reclamo a norma dell'articolo 739.

Se l'istanza di autorizzazione a vendere riguarda l'oggetto d'un legato di specie, il ricorso deve essere notificato al legatario.

Art. 748

Forma della vendita

La vendita dei beni ereditari deve compiersi nelle forme previste per la vendita dei beni dei minori.

Il giudice, quando occorre, fissa le modalità per la conservazione e il reimpiego del prezzo ricavato.

Art. 749

Procedimento per la fissazione dei termini

L'istanza per fissazione di un termine entro il quale una persona deve emettere una dichiarazione o compiere un determinato atto, se non è proposta nel corso di un giudizio, si propone con ricorso al pretore del luogo in cui si è aperta la successione.

Il pretore fissa con decreto l'udienza di comparizione del ricorrente e della persona alla quale il termine deve essere imposto e stabilisce il termine entro il quale il ricorso e il decreto debbono essere notificati, a cura del ricorrente, alla persona stessa.

Il pretore provvede con ordinanza, contro la quale è ammesso reclamo a norma dell'articolo 739. Il tribunale provvede con ordinanza non impugnabile in camera di consiglio, previa audizione degli interessati a norma del comma precedente.

Le stesse forme si osservano per chiedere la proroga di un termine stabilito dalla legge. La proroga del termine stabilito dal giudice si chiede al giudice stesso.

Art. 750

Provvedimenti del presidente del tribunale relativi alle cauzioni e agli esecutori testamentari

L'istanza per l'imposizione di una cauzione a carico dell'erede o del legatario, nei casi previsti dalla legge, è proposta, quando non vi è giudizio pendente, con ricorso al presidente del tribunale del luogo in cui si è aperta la successione.

Il presidente fissa con decreto l'udienza di comparizione del ricorrente e dell'erede o legatario davanti a sè e stabilisce il termine entro il quale il ricorso e il decreto debbono essere loro notificati.

Il presidente stabilisce le modalità e l'ammontare della cauzione con ordinanza, contro la quale è ammesso reclamo al presidente della Corte d'appello a norma dell'articolo 739. Il presidente della Corte d'appello provvede con ordinanza non impugnabile, previa audizione degli interessati a norma del comma precedente.

Le stesse forme si osservano nei casi previsti negli articoli 708 e 710 del codice civile, relativamente agli esecutori testamentari.

Art. 751

Scelta dell'onerato

L'istanza per la scelta prevista nell'articolo 631, ultimo comma, del codice civile è proposta con ricorso, che deve essere notificato a colui al quale spettava il diritto di scelta e all'onerato.

La scelta è fatta dal presidente del tribunale con decreto.

 

DELL'APPOSIZIONE E DELLA RIMOZIONE DEI SIGILLI

 

DELL'APPOSIZIONE DEI SIGILLI

 

Art. 752

Giudice competente

All'apposizione dei sigilli procede il pretore.

Nei comuni in cui non ha sede il pretore, i sigilli possono essere apposti in caso di urgenza, dal conciliatore. Il processo verbale è trasmesso immediatamente al pretore.

Art. 753

Persone che possono chiedere l'apposizione

Possono chiedere l'apposizione dei sigilli:

1) l'esecutore testamentario;

2) coloro che possono avere diritto alla successione;

3) le persone che coabitavano col defunto, o che al momento della morte erano addette al suo servizio, se il coniuge, gli eredi o alcuno di essi sono assenti dal luogo;

4) i creditori.

L'istanza si propone mediante ricorso, nel quale il proponente deve dichiarare la residenza o eleggere domicilio nel comune in cui ha sede la pretura.

Art. 754

Apposizione d'ufficio

L'apposizione dei sigilli è disposta d'ufficio o su richiesta del pubblico ministero nei casi seguenti:

1) se il coniuge o alcuno degli eredi è assente dal luogo;

2) se tra gli eredi vi sono minori o interdetti e manca il tutore o il curatore;

3) se il defunto è stato depositario pubblico, oppure ha rivestito cariche o funzioni per effetto delle quali si ritiene che possano trovarsi presso di lui atti della pubblica amministrazione o comunque di carattere riservato.

La disposizione di questo articolo non si applica nei casi indicati nei numeri 1 e 2, se il defunto ha disposto altrimenti con testamento.

Nel caso indicato nel numero 3 i sigilli si appongono soltanto sugli oggetti depositati, o ai locali o mobili nei quali possono trovarsi gli atti ivi enunciati.

Art. 755

Poteri del pretore

Se le porte sono chiuse, o si incontrano ostacoli all'apposizione dei sigilli, o sorgono altre difficoltà, tanto prima quanto durante l'apposizione, il pretore può ordinare l'apertura delle porte e dare gli altri provvedimenti opportuni.

Art. 756

Custodia delle chiavi

Le chiavi delle serrature, sulle quali sono stati apposti i sigilli, finchè non sia ordinata la rimozione di questi, debbono essere custodite dal cancelliere.

Art. 757

Conservazione di testamenti e di carte

Se nel procedere all'apposizione dei sigilli si trovano testamenti o altre carte importanti, il pretore provvede alla conservazione di essi.

Se non può provvedervi nello stesso giorno, nel processo verbale descrive la forma esterna delle carte, e le chiude in un involto da lui sigillato e sottoscritto in presenza delle parti, fissando il giorno e l'ora in cui emetterà i provvedimenti ulteriori.

Art. 758

Cose su cui non si possono apporre sigilli e cose deteriorabili

Se vi sono oggetti sui quali non è possibile apporre i sigilli, o che sono necessari all'uso personale di coloro che abitano nella casa, se ne fa descrizione nel processo verbale.

Delle cose che possono deteriorarsi, il pretore può ordinare con decreto la vendita immediata, incaricando un commissionario a norma degli articoli 532 e seguenti.

Art. 759

Informazioni e nomina del custode

Durante le operazioni di apposizione dei sigilli, il pretore assume le informazioni che ritiene opportune allo scopo di accertare che nessuna cosa sia stata asportata.

Per la conservazione delle cose sigillate nomina un custode.

Art. 760

Apposizione di sigilli durante e dopo l'inventario

L'apposizione dei sigilli che viene chiesta durante l'inventario può aver luogo soltanto per gli oggetti non inventariati.

Esaurito l'inventario, non si fa luogo all'apposizione dei sigilli, salvo che l'inventario sia impugnato.

Art. 761

Accesso nei luoghi sigillati

Il pretore e il cancelliere non possono entrare nei luoghi chiusi con l'apposizione dei sigilli, finchè non ne sia stata ordinata la rimozione a norma dell'articolo 762, salvo che il pretore disponga con decreto motivato l'accesso per urgenti motivi.

 

DELLA RIMOZIONE DEI SIGILLI

 

Art. 762

Termine

I sigilli non possono essere rimossi e l'inventario non può essere eseguito se non dopo tre giorni dall'apposizione, salvo che il pretore per cause urgenti stabilisca altrimenti con decreto motivato.

Se alcuno degli eredi è minore non emancipato, non si può procedere alla rimozione dei sigilli finchè non gli sia stato nominato un tutore o un curatore speciale.

Art. 763

Provvedimento di rimozione

La rimozione dei sigilli è ordinata con decreto dal pretore su istanza di alcuna delle persone indicate nell'articolo 753 numeri 1, 2 e 4.

Nei casi previsti nell'articolo 754 può essere ordinata anche d'ufficio e, se ricorrano le ipotesi di cui ai numeri 2 e 3, la rimozione deve essere seguita dall'inventario.

L'istanza e il decreto sono stesi di seguito al processo verbale di apposizione.

Art. 764

Opposizione

Chiunque vi ha interesse può fare opposizione alla rimozione dei sigilli con dichiarazione inserita nel processo verbale di apposizione o con ricorso al pretore.

Il pretore fissa con decreto una udienza per la comparizione delle parti e stabilisce il termine perentorio entro il quale il decreto stesso deve essere notificato a cura dell'opponente.

Il pretore provvede con ordinanza non impugnabile, e, se ordina la rimozione, può disporre che essa sia seguita dall'inventario e può dare le opportune cautele per la conservazione delle cose che sono oggetto di contestazione.

Art. 765

Ufficiale procedente

La rimozione dei sigilli è eseguita dall'ufficiale che può procedere all'inventario a norma dell'articolo 769.

Se non occorre l'inventario, la rimozione è eseguita dal cancelliere della pretura. Nei comuni in cui non ha sede la pretura la rimozione può essere eseguita dal cancelliere del conciliatore.

Art. 766

Avviso alle persone interessate

Non si può procedere alla rimozione dei sigilli senza che ne sia stato dato avviso, nelle forme stabilite nell'articolo 772, alle persone indicate nell'articolo 771.

Art. 767

Alterazioni nello stato dei sigilli

L'ufficiale che procede alla rimozione dei sigilli deve innanzitutto riconoscerne lo stato.

Se trova in essi qualche alterazione, deve sospendere ogni operazione ulteriore, facendone immediatamente rapporto al pretore, il quale si trasferisce sul luogo per le verificazioni occorrenti e per i provvedimenti necessari anche per la prosecuzione dell'inventario.

Art. 768

Disposizione generale

Le disposizioni di questo capo si osservano in ogni altro caso in cui si debba procedere ad apposizione o rimozione di sigilli, salvo che la legge stabilisca altrimenti.

 

DELL'INVENTARIO

 

Art. 769

Istanza

L'inventario può essere chiesto al pretore dalle persone che hanno diritto di ottenere la rimozione dei sigilli ed è eseguito dal cancelliere della pretura o da un notaio designato dal defunto con testamento o nominato dal pretore.

L'istanza si propone con ricorso, nel quale il richiedente deve dichiarare la residenza o eleggere domicilio nel comune in cui ha sede la pretura.

Il pretore provvede con decreto.

Art. 770

Inventario da eseguirsi dal notaio

Quando all'inventario deve procedere un notaio, il cancelliere gli consegna, ritirandone ricevuta:

1) le chiavi da lui custodite a norma dell'articolo 756;

2) copia del processo verbale di apposizione dei sigilli, dell'istanza e del decreto di rimozione;

3) una nota delle opposizioni che sono state proposte con indicazione del nome, cognome degli opponenti e della loro residenza o del domicilio da essi eletto.

La copia indicata nel numero 2 e la nota indicata nel numero 3 sono unite all'inventario.

Art. 771

Persone che hanno diritto ad assistere all'inventario

Hanno diritto ad assistere alla formazione dell'inventario:

1) il coniuge superstite;

2) gli eredi legittimi presunti;

3) l'esecutore testamentario, gli eredi istituiti e i legatari;

4) i creditori che hanno fatto opposizione alla rimozione dei sigilli.

Art. 772

Avviso dell'inizio dell'inventario

L'ufficiale che procede all'inventario deve dare avviso, almeno tre giorni prima, alle persone indicate nell'articolo precedente del luogo, giorno e ora in cui darà inizio alle operazioni.

L'avviso non è necessario per le persone che non hanno residenza o non hanno eletto domicilio nella circoscrizione del tribunale, nella quale si procede all'inventario; ma in loro vece deve essere avvertito il notaio che, su istanza di chi ha chiesto l'inventario, è nominato con decreto dal pretore per rappresentarli.

Art. 773

Nomina di stimatore

L'ufficiale che procede all'inventario nomina, quando occorre, uno o più stimatori per la valutazione degli oggetti mobili.

Art. 774

Rinvio delle operazioni

Quando l'inventario non può essere ultimato nel giorno del suo inizio, l'ufficiale che vi procede ne rinvia la continuazione a un giorno prossimo, avvertendone verbalmente le parti presenti.

Art. 775

Processo verbale d'inventario

Il processo verbale d'inventario contiene:

1) la descrizione degli immobili, mediante l'indicazione della loro natura, della loro situazione, dei loro confini e dei numeri del catasto e delle mappe censuarie;

2) la descrizione e la stima dei mobili, con la specificazione del peso o del marchio per gli oggetti d'oro e d'argento;

3) l'indicazione della quantità e specie delle monete per il danaro contante;

4) l'indicazione delle altre attività e passività;

5) la descrizione delle carte, scritture e note relative allo stato attivo e passivo, le quali debbono essere firmate in principio e in fine dall'ufficiale procedente. Lo stesso ufficiale deve accertare sommariamente lo stato dei libri e dei registri di commercio, firmarne i fogli, e lineare gli intervalli.

Se alcuno degli interessati contesta l'opportunità d'inventariare qualche oggetto, l'ufficiale lo descrive nel processo verbale, facendo menzione delle osservazioni e istanze delle parti.

Art. 776

Consegna delle cose mobili inventariate

Le cose mobili e le carte inventariate sono consegnate alla persona indicata dalle parti interessate, o, in mancanza, nominata con decreto del pretore, su istanza di una delle parti, sentite le altre.

Art. 777

Applicabilità delle norme agli altri casi di inventario

Le disposizioni contenute in questo capo (sezione) si applicano a ogni inventario ordinato dalla legge, salve le formalità speciali stabilite dal codice civile per l'inventario dei beni dei minori.

 

DEL BENEFICIO DI INVENTARIO

 

Art. 778

Reclami contro lo stato di graduazione

I reclami contro lo stato di graduazione previsti nell'articolo 501 del codice civile sono proposti al pretore o al tribunale competente per valore del luogo dell'aperta successione.

Il valore della causa è determinato da quello dell'attivo ereditario calcolato sulla stima di inventario dei mobili e a norma dell'articolo 15 per gli immobili.

I reclami si propongono con citazione da notificarsi all'erede e a coloro i cui diritti sono contestati, e sono decisi in unico giudizio.

Art. 779

Istanza di liquidazione proposta dai creditori e legatari

L'istanza dei creditori e legatari prevista nell'articolo 509 del codice civile si propone con ricorso.

Il pretore fissa con decreto l'udienza di comparizione dell'erede e di coloro che hanno presentato le dichiarazioni di credito. Il decreto è comunicato alle parti dal cancelliere.

Il pretore provvede sull'istanza con ordinanza, contro la quale è ammesso reclamo a norma dell'articolo 739. Il tribunale provvede con ordinanza non impugnabile in camera di consiglio, previa audizione degli interessati a norma del comma precedente.

L'istanza di nomina non può essere accolta e la nomina avvenuta deve essere revocata in sede di reclamo, se alcuno dei creditori si oppone e dichiara di voler far valere la decadenza dell'erede dal beneficio d'inventario.

Se l'erede contesta l'esistenza delle condizioni previste nell'articolo 509 del codice civile, il pretore rimette le parti davanti al giudice competente, fissando un termine perentorio per la riassunzione e disponendo gli opportuni mezzi conservativi, compresa eventualmente la nomina del curatore.

Articolo così sostituito dal D.P.R. 17 ottobre 1950, n. 857.

Art. 780

Domanda dell'erede contro l'eredità

Le domande dell'erede con beneficio d'inventario contro l'eredità sono proposte contro gli altri eredi. Se non vi sono eredi o se tutti propongono la stessa domanda, il giudice nomina un curatore in rappresentanza dell'eredità.

 

DEL CURATORE DELL'EREDITÀ GIACENTE

 

Art. 781

Notificazione del decreto di nomina

Il decreto di nomina del curatore dell'eredità giacente è notificato alla persona nominata a cura del cancelliere, nel termine stabilito nello stesso decreto.

Art. 782

Vigilanza del pretore

L'amministrazione del curatore si svolge sotto la vigilanza del pretore. Questi, quando lo crede opportuno, può prefiggere, con decreto, termini per la presentazione dei conti della gestione, e può in ogni tempo revocare o sostituire il curatore.

Gli atti del curatore che eccedono l'ordinaria amministrazione debbono essere autorizzati dal pretore.

Art. 783

Vendita di beni ereditari

La vendita di beni mobili deve essere promossa dal curatore nei trenta giorni successivi alla formazione dell'inventario, salvo che il pretore, con decreto motivato, non disponga altrimenti.

La vendita dei beni immobili può essere autorizzata dal tribunale con decreto in camera di consiglio soltanto nei casi di necessità o utilità evidente.

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