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CODICE PROCEDURA CIVILE

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LIBRO QUARTO

DEI PROCEDIMENTI SPECIALI

DEI PROCEDIMENTI CAUTELARI

 

DEI PROCEDIMENTI CAUTELARI IN GENERALE

 

Art. 669 bis

Forma della domanda

La domanda si propone con ricorso depositato nella cancelleria del giudice competente.

Articolo aggiunto dall'art. 74, L. 26 novembre 1990, n. 353.

Art. 669 ter

Competenza anteriore alla causa

Prima dell'inizio della causa di merito la domanda si propone al giudice competente a conoscere del merito.

Se competente per la causa di merito è il conciliatore, la domanda si propone al pretore.

Se il giudice italiano non è competente a conoscere la causa di merito, la domanda si propone al giudice, che sarebbe competente per materia o valore, del luogo in cui deve essere eseguito il provvedimento cautelare.

A seguito della presentazione del ricorso il cancelliere forma il fascicolo d'ufficio e lo presenta senza ritardo al presidente del Tribunale o al pretore dirigente il quale designa il magistrato cui è affidata la trattazione del procedimento.

Articolo aggiunto dall'art. 74, L. 26 novembre 1990, n. 353.

Art. 669 quater

Competenza in corso di causa

Quando vi è causa pendente per il merito la domanda deve essere proposta al giudice della stessa.

Se la causa pende davanti al tribunale la domanda si propone all'istruttore oppure, se questi non è ancora designato o il giudizio è sospeso o interrotto, al presidente, il quale provvede ai sensi dell'ultimo comma dell'articolo 669 ter.

Se la causa pende davanti al conciliatore, la domanda si propone al pretore.

In pendenza dei termini per proporre l'impugnazione, la domanda si propone al giudice che ha pronunziato la sentenza.

Se la causa pende davanti al giudice straniero, e il giudice italiano non è competente a conoscere la causa di merito, si applica il terzo comma dell'articolo 669 ter.

Il terzo comma dell'articolo 669 ter si applica altresì nel caso in cui l'azione civile è stata esercitata o trasferita nel processo penale, salva l'applicazione del comma 2 dell'articolo 316 del codice di procedura penale.

Articolo aggiunto dall'art. 74, L. 26 novembre 1990, n. 353.

Art. 669 quinquies

Competenza in caso di clausola compromissoria, di compromesso o di pendenza del giudizio arbitrale

Se la controversia è oggetto di clausola compromissoria o è compromessa in arbitri o se è pendente il giudizio arbitrale, la domanda si propone al giudice che sarebbe stato competente a conoscere del merito.

Articolo aggiunto dall'art. 74, Legge 26 novembre 1990, n. 353.

Art. 669 sexies

Procedimento

Il giudice sentite le parti, omessa ogni formalità non essenziale al contraddittorio, procede nel modo che ritiene più opportuno agli atti di istruzione indispensabili in relazione ai presupposti e ai fini del provvedimento richiesto, e provvede con ordinanza all'accoglimento o al rigetto della domanda.

Quando la convocazione della controparte potrebbe pregiudicare l'attuazione del provvedimento, provvede con decreto motivato assunte ove occorra sommarie informazioni. In tal caso fissa, con lo stesso decreto, l'udienza di comparizione delle parti davanti a sè entro un termine non superiore a quindici giorni assegnando all'istante un termine perentorio non superiore ad otto giorni per la notificazione del ricorso e del decreto. A tale udienza il giudice, con ordinanza, conferma, modifica o revoca i provvedimenti emanati con decreto.

Nel caso in cui la notificazione debba effettuarsi all'estero, i termini di cui al comma precedente sono triplicati.

Articolo aggiunto dall'art. 74, Legge 26 novembre 1990, n. 353.

Art. 669 septies

Provvedimento negativo

L'ordinanza di incompetenza non preclude la riproposizione della domanda. L'ordinanza di rigetto non preclude la riproposizione dell'istanza per il provvedimento cautelare quando si verifichino mutamenti delle circostanze o vengano dedotte nuove ragioni di fatto o di diritto.

Se l'ordinanza di incompetenza o di rigetto è pronunciata prima dell'inizio della causa di merito, con essa il giudice provvede definitivamente sulle spese del procedimento cautelare.

La condanna alle spese è immediatamente esecutiva ed è opponibile ai sensi degli articoli 645 e seguenti in quanto applicabili, nel termine perentorio di venti giorni dalla pronuncia dell'ordinanza se avvenuta in udienza o altrimenti dalla sua comunicazione.

Articolo aggiunto dall'art. 74, Legge 26 novembre 1990, n. 353.

Art. 669 octies

Provvedimento di accoglimento

L'ordinanza di accoglimento, ove la domanda sia stata proposta prima dell'inizio della causa di merito, deve fissare un termine perentorio non superiore a trenta giorni per l'inizio del giudizio di merito, salva l'applicazione dell'ultimo comma dell'articolo 669 novies.

In mancanza di fissazione del termine da parte del giudice, la causa di merito deve essere iniziata entro il termine perentorio di trenta giorni.

Il termine decorre dalla pronuncia dell'ordinanza se avvenuta in udienza o altrimenti dalla sua comunicazione.

Nel caso in cui la controversia sia oggetto di compromesso o di clausola compromissoria, la parte, nei termini di cui ai commi precedenti, deve notificare all'altra un'atto nel quale dichiara la propria intenzione di promuovere il procedimento arbitrale, propone la domanda e procede, per quanto le spetta, alla nomina degli arbitri (1).

Articolo aggiunto dall'art. 74, L. 26 novembre 1990, n. 353.

(1) Comma aggiunto dall'art. 1, L. 5 gennaio 1994, n. 25.

Art. 669 novies

Inefficacia del provvedimento cautelare

Se il procedimento di merito non è iniziato nel termine perentorio di cui all'articolo 669 octies, ovvero se successivamente al suo inizio si estingue, il provvedimento cautelare perde la sua efficacia.

In entrambi i casi, il giudice che ha emesso il provvedimento, su ricorso della parte interessata, convocate le parti con decreto in calce al ricorso, dichiara, se non c'è contestazione, con ordinanza avente efficacia esecutiva, che il provvedimento è divenuto inefficace e dà le disposizioni necessarie per ripristinare la situazione precedente. In caso di contestazione l'ufficio giudiziario al quale appartiene il giudice che ha emesso il provvedimento cautelare decide con sentenza provvisoriamente esecutiva, salva la possibilità di emanare in corso di causa i provvedimenti di cui all'articolo 669 decies.

Il provvedimento cautelare perde altresì efficacia se non è stata versata la cauzione di cui all'articolo 669 undecies, ovvero se con sentenza, anche non passata in giudicato, è dichiarato inesistente il diritto a cautela del quale era stato concesso. In tal caso i provvedimenti di cui al comma precedente sono pronunciati nella stessa sentenza o, in mancanza, con ordinanza a seguito di ricorso al giudice che ha emesso il provvedimento.

Se la causa di merito è devoluta alla giurisdizione di un giudice straniero o ad arbitrato italiano o estero, il provvedimento cautelare, oltre che nei casi previsti nel primo e nel terzo comma, perde altresì efficacia:

1) se la parte che l'aveva richiesto non presenta domanda di esecutorietà in Italia della sentenza straniera o del lodo arbitrale entro i termini eventualmente previsti a pena di decadenza dalla legge o dalle convenzioni internazionali;

2) se sono pronunciati sentenza straniera, anche non passata in giudicato, o lodo arbitrale che dichiarino inesistente il diritto per il quale il provvedimento era stato concesso. Per la dichiarazione di inefficacia del provvedimento cautelare e per le disposizioni di ripristino si applica il secondo comma del presente articolo.

Articolo aggiunto dall'art. 74, L. 26 novembre 1990, 353.

Art. 669 decies

Revoca e modifica

Nel corso dell'istruzione il giudice istruttore della causa di merito può, su istanza di parte, modificare o revocare con ordinanza il provvedimento cautelare anche se emesso anteriormente alla causa se si verificano mutamenti nelle circostanze.

Se la causa di merito è devoluta alla giurisdizione di un giudice straniero o ad arbitrato, ovvero se l'azione civile è stata esercitata o trasferita nel processo penale, i provvedimenti previsti dal presente articolo devono essere richiesti al giudice che ha emanato il provvedimento cautelare.

Articolo aggiunto dall'art. 74, L. 26 novembre 1990, n. 353.

Art. 669 undecies

Cauzione

Con il provvedimento di accoglimento o di conferma ovvero con il provvedimento di modifica il giudice può imporre all'istante, valutata ogni circostanza, una cauzione per l'eventuale risarcimento dei danni.

Articolo aggiunto dall'art. 74, L. 26 novembre 1990, n. 353.

Art. 669 duodecies

Attuazione

Salvo quanto disposto dagli articoli 677 e seguenti in ordine ai sequestri, l'attuazione delle misure cautelari aventi ad oggetto somme di denaro avviene nelle forme degli articoli 491 e seguenti in quanto compatibili, mentre l'attuazione delle misure cautelari aventi ad oggetto obblighi di consegna, rilascio, fare o non fare avviene sotto il controllo del giudice che ha emanato il provvedimento cautelare il quale ne determina anche le modalità di attuazione e, ove sorgano difficoltà o contestazioni, dà con ordinanza i provvedimenti opportuni, sentite le parti. Ogni altra questione va proposta nel giudizio di merito.

Articolo aggiunto dall'art. 74, Legge 26 novembre 1990, n. 353.

Art. 669 terdecies

Reclamo contro i provvedimenti cautelari

Contro l'ordinanza con la quale, prima dell'inizio o nel corso della causa di merito, sia stato concesso un provvedimento cautelare è ammesso reclamo nei termini previsti dall'art. 739, secondo comma.

Il reclamo contro i provvedimenti del pretore si propone al tribunale, quello contro i provvedimenti del giudice singolo del tribunale si propone al collegio, del quale non può far parte il giudice che ha emanato il provvedimento reclamato. Quando il provvedimento cautelare è stato emesso dalla Corte d'appello, il reclamo si propone ad altra sezione della stessa Corte o, in mancanza, alla Corte d'appello più vicina.

Il procedimento è disciplinato dagli articoli 737 e 738.

Il collegio, convocate le parti, pronuncia, non oltre venti giorni dal deposito del ricorso, ordinanza non impugnabile con la quale conferma, modifica o revoca il provvedimento cautelare.

Il reclamo non sospende l'esecuzione del provvedimento; tuttavia il presidente del tribunale o della Corte investiti del reclamo, quando per motivi sopravvenuti il provvedimento arrechi grave danno, può disporre con ordinanza non impugnabile la sospensione dell'esecuzione o subordinarla alla prestazione di congrua cauzione.

Articolo aggiunto dall'art. 74, L. 26 novembre 1990, n. 353. Successivamente la Corte costituzionale, con sentenza 23 giugno 1994, n. 253, ne ha dichiarato l'illegittimità costituzionale nella parte in cui non ammette il reclamo ivi previsto, anche avverso l'ordinanza con cui sia stata rigettata la domanda di provvedimento cautelare.

Art. 669 quaterdecies

Ambito di applicazione

Le disposizioni della presente sezione si applicano ai provvedimenti previsti nelle sezioni II, III e V di questo capo, nonchè, in quanto compatibili, agli altri provvedimenti cautelari previsti dal codice civile e dalle leggi speciali. L'articolo 669 septies si applica altresì ai provvedimenti di istruzione preventiva previsti dalla sezione IV di questo capo.

Articolo aggiunto dall'art. 74, L. 26 novembre 1990, n. 353.

 

DEL SEQUESTRO

 

Art. 670

Sequestro giudiziario

Il giudice può autorizzare il sequestro giudiziario:

1) di beni mobili o immobili, aziende o altre universalità di beni, quando ne è controversa la proprietà o il possesso, ed è opportuno provvedere alla loro custodia o alla loro gestione temporanea;

2) di libri, registri, documenti, modelli, campioni e di ogni altra cosa da cui si pretende desumere elementi di prova, quando è controverso il diritto alla esibizione o alla comunicazione; ed è opportuno provvedere alla loro custodia temporanea.

Art. 671

Sequestro conservativo

Il giudice, su istanza del creditore che ha fondato timore di perdere la garanzia del proprio credito, può autorizzare il sequestro conservativo di beni mobili o immobili del debitore o delle somme e cose a lui dovute, nei limiti in cui la legge ne permette il pignoramento.

Art. 672

Articolo abrogato dall'art. 89, L. 26 novembre 1990, n. 353.

Art. 673

Articolo abrogato dall'art. 89, L. 26 novembre 1990, n. 353.

Art. 674

Cauzione

Articolo abrogato dall'art. 89, L. 26 novembre 1990, n. 353.

Art. 675

Termine d'efficacia del provvedimento

Il provvedimento che autorizza il sequestro perde efficacia, se non è eseguito entro il termine di trenta giorni dalla pronuncia.

Art. 676

Custodia nel caso di sequestro giudiziario

Nel disporre il sequestro giudiziario, il giudice nomina il custode, stabilisce i criteri e i limiti dell'amministrazione delle cose sequestrate e le particolari cautele idonee a render più sicura la custodia e a impedire la divulgazione dei segreti.

Il giudice può nominare custode quello dei contendenti che offre maggiori garanzie e dà cauzione.

Il custode della cosa sequestrata ha gli obblighi e i diritti previsti negli articoli 521, 522 e 560.

Art. 677

Esecuzione del sequestro giudiziario

Il sequestro giudiziario si esegue a norma degli articoli 605 e seguenti, in quanto applicabili, omessa la notificazione del precetto per consegna o rilascio nonchè la comunicazione di cui all'articolo 608, primo comma.

L'articolo 608, primo comma, è applicabile se il custode sia persona diversa dal detentore (1).

Il giudice, col provvedimento di autorizzazione del sequestro o successivamente, può ordinare al terzo detentore del bene sequestrato di esibirlo o di consentire l'immediata immissione in possesso del custode.

Al terzo si applica la disposizione dell'articolo 211.

Articolo così sostituito dalla L. 14 luglio 1950, n. 581.

(1) Comma così sostituito dalla L. 23 maggio 1951, n. 400.

Art. 678

Esecuzione del sequestro conservativo sui mobili

Il sequestro conservativo sui mobili e sui crediti si esegue secondo le norme stabilite per il pignoramento presso il debitore o presso terzi. In questo ultimo caso il sequestrante deve, con l'atto di sequestro, citare il terzo a comparire davanti al pretore del luogo di residenza del terzo stesso per rendere la dichiarazione di cui all'articolo 547. Il giudizio sulle controversie relative all'accertamento dell'obbligo del terzo è sospeso fino all'esito di quello sul merito, a meno che il terzo non chieda l'immediato accertamento dei propri obblighi (1).

Se il credito è munito di privilegio sugli oggetti da sequestrare, il giudice può provvedere nei confronti del terzo detentore, a norma del secondo comma dell'articolo precedente.

Si applica l'articolo 610 se nel corso della esecuzione del sequestro sorgono difficoltà che non ammettono dilazione.

Articolo così sostituito dalla Legge 14 luglio 1950, n. 581.

(1) Comma così sostituito dall'art. 75, Legge 26 novembre 1990, n. 353.

Art. 679

Esecuzione del sequestro conservativo sugli immobili

Il sequestro conservativo sugli immobili si esegue con la trascrizione del provvedimento presso l'ufficio del conservatore dei registri immobiliari del luogo in cui i beni sono situati.

Per la custodia dell'immobile si applica la disposizione dell'articolo 559.

Art. 680

Articolo abrogato dall'art. 89, L. 26 novembre 1990, n. 353.

Art. 681

Articolo abrogato dall'art. 89, L. 26 novembre 1990, n. 353.

Art. 682

Articolo abrogato dall'art. 89, L. 26 novembre 1990, n. 353.

Art. 683

Articolo abrogato dall'art. 89, Legge 26 novembre 1990, n. 353.

Art. 684

Revoca del sequestro

Il debitore può ottenere dal giudice istruttore, con ordinanza non impugnabile, la revoca del sequestro conservativo, prestando idonea cauzione per l'ammontare del credito che ha dato causa al sequestro e per le spese, in ragione del valore delle cose sequestrate.

Art. 685

Vendita delle cose deteriorabili

In caso di pericolo di deterioramento delle cose che formano oggetto del sequestro, il giudice, con lo stesso provvedimento di concessione o con altro successivo, può ordinarne la vendita nei modi stabiliti per le cose pignorate.

Il prezzo ricavato dalla vendita rimane sequestrato in luogo delle cose vendute.

Art. 686

Conversione del sequestro conservativo in pignoramento

Il sequestro conservativo si converte in pignoramento al momento in cui il creditore sequestrante ottiene sentenza di condanna esecutiva.

Se i beni sequestrati sono stati oggetto di esecuzione da parte di altri creditori, il sequestrante partecipa con essi alla distribuzione della somma ricavata.

Art. 687

Casi speciali di sequestro

Il giudice può ordinare il sequestro delle somme o delle cose che il debitore ha offerto o messo comunque a disposizione del creditore per la sua liberazione, quando è controverso l'obbligo o il modo del pagamento o della consegna, o l'idoneità della cosa offerta.

 

DEI PROCEDIMENTI DI DENUNCIA DI NUOVA OPERA E DI DANNO TEMUTO

 

Art. 688

Forma dell'istanza

La denuncia di nuova opera o di danno tenuto si propone con ricorso al pretore competente a norma dell'articolo 21.

Quando vi è causa pendente per il merito, la denuncia si propone a norma dell'articolo 669 quater (1).

(1) Comma così sostituito dall'art. 76, L. 26 novembre 1990, n. 353.

Art. 689

Articolo abrogato dall'art. 89, L. 26 novembre 1990, n. 353.

Art. 690

Articolo abrogato dall'art. 89, L. 26 novembre 1990, n. 353.

Art. 691

Contravvenzione al divieto del giudice

Se la parte alla quale è fatto divieto di compiere l'atto dannoso o di mutare lo stato di fatto contravviene all'ordine, il giudice, su ricorso della parte interessata, può disporre con ordinanza che le cose siano rimesse al pristino stato a spese del contravventore.

 

 DEI PROCEDIMENTI DI ISTRUZIONE PREVENTIVA

 

Art. 692

Assunzione di testimoni

Chi ha fondato motivo di temere che siano per mancare uno o più testimoni, le cui deposizioni possono essere necessarie in una causa da proporre, può chiedere che ne sia ordinata l'audizione a futura memoria.

Art. 693

Istanza

L'istanza si propone con ricorso al giudice che sarebbe competente per la causa di merito.

In caso d'eccezionale urgenza, l'istanza può anche proporsi al pretore del luogo in cui la prova deve essere assunta.

Il ricorso deve contenere l'indicazione dei motivi dell'urgenza e dei fatti sui quali debbono essere interrogati i testimoni, e l'esposizione sommaria delle domande o eccezioni alle quali la prova è preordinata.

Art. 694

Ordine di comparizione

Il presidente del tribunale, il pretore o il conciliatore fissa, con decreto, l'udienza di comparizione e stabilisce il termine perentorio per la notificazione del decreto.

Art. 695

Ammissione del mezzo di prova

Il presidente del tribunale, il pretore o il conciliatore, assunte, quando occorre, sommarie informazioni, provvede con ordinanza non impugnabile e, se ammette l'esame testimoniale, fissa l'udienza per l'assunzione e designa il giudice che deve procedervi.

Art. 696

Accertamento tecnico e ispezione giudiziale

Chi ha urgenza di far verificare, prima del giudizio, lo stato di luoghi o la qualità o la condizione di cose, può chiedere, a norma degli articoli 692 e seguenti, che sia disposto un accertamento tecnico o un'ispezione giudiziale (1).

Il presidente del tribunale, il pretore o il conciliatore provvede nelle forme stabilite negli articoli 694 e 695, in quanto applicabili, nomina il consulente tecnico e fissa la data dell'inizio delle operazioni.

(1) La Corte costituzionale, con sentenza 22 ottobre 1990, n. 471, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente comma nella parte in cui non consente di disporre accertamento tecnico o ispezione giudiziale sulla persona dell'istante.

Art. 697

Provvedimenti in caso di eccezionale urgenza

In caso di eccezionale urgenza, il presidente del tribunale, il pretore o il conciliatore può pronunciare i provvedimenti indicati negli articoli 694 e 695 con decreto, dispensando il ricorrente dalla notificazione alle altri parti; in tal caso può nominare un procuratore, che intervenga per le parti non presenti all'assunzione della prova.

Non oltre il giorno successivo, a cura del cancelliere, deve essere fatta notificazione immediata del decreto alle parti non presenti all'assunzione.

Art. 698

Assunzione ed efficacia delle prove preventive

Nell'assunzione preventiva dei mezzi di prova si applicano, in quanto possibile, gli articoli 191 e seguenti.

L'assunzione preventiva dei mezzi di prova non pregiudica le questioni relative alla loro ammissibilità e rilevanza, nè impedisce la loro rinnovazione nel giudizio di merito.

I processi verbali delle prove non possono essere prodotti, nè richiamati, nè riprodotti in copia nel giudizio di merito, prima che i mezzi di prova siano stati dichiarati ammissibili nel giudizio stesso.

Art. 699

Istruzione preventiva in corso di causa

L'istanza di istruzione preventiva può anche essere proposta in corso di causa e durante l'interruzione o la sospensione del giudizio.

Il giudice provvede con ordinanza.

 

DEI PROVVEDIMENTI D'URGENZA

 

Art. 700

Condizioni per la concessione

Fuori dei casi regolati nelle precedenti sezioni di questo capo, chi ha fondato motivo di temere che durante il tempo occorrente per far valere il suo diritto in via ordinaria, questo sia minacciato da un pregiudizio imminente e irreparabile, può chiedere con ricorso al giudice i provvedimenti d'urgenza, che appaiono, secondo le circostanze, più idonei ad assicurare provvisoriamente gli effetti della decisione sul merito.

Art. 701

Articolo abrogato dall'art. 89, L. 26 novembre 1990, n. 353.

Art. 702

Articolo abrogato dall'art. 89, L. 26 novembre 1990, n. 353.

 

DEI PROCEDIMENTI POSSESSORI

 

Art. 703

Domanda di reintegrazione e di manutenzione nel possesso

Le domande di reintegrazione e di manutenzione nel possesso si propongono con ricorso al pretore competente a norma dell'articolo 21.

Il giudice provvede ai sensi degli articoli 669 bis e seguenti.

Articolo così modificato dall'art. 77, Legge 26 novembre 1990, n. 353.

Art. 704

Domande di provvedimento possessorio nel corso di giudizio petitorio

Ogni domanda relativa al possesso, per fatti che avvengono durante la pendenza del giudizio petitorio, deve essere proposta davanti al giudice di quest'ultimo.

Può essere tuttavia domandata al pretore la reintegrazione del possesso; in tale caso il pretore dà i provvedimenti temporanei indispensabili e rimette le parti davanti al giudice del petitorio.

Art. 705

Divieto di proporre giudizio petitorio

Il convenuto nel giudizio possessorio non può proporre giudizio petitorio, finchè il primo giudizio non sia definito e la decisione non sia stata eseguita (1).

Il convenuto può tuttavia proporre il giudizio petitorio quando dimostra che l'esecuzione del provvedimento possessorio non può compiersi per fatto dell'attore.

(1) La Corte costituzionale, con sentenza 3 febbraio 1992, n. 25, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente comma nella parte in cui subordina la proposizione del giudizio petitorio alla definizione della controversia possessoria e all'esecuzione della decisione nel caso che ne derivi o possa derivarne un pregiudizio irreparabile al convenuto.

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