| DEL
    PROCESSO DI ESECUZIONE   DEL
    TITOLO ESECUTIVO E DEL PRECETTO   Art.
    474 Titolo
    esecutivo L'esecuzione
    forzata non può avere luogo che in virtù di un titolo esecutivo per un
    diritto certo, liquido ed esigibile. Sono
    titoli esecutivi: 1)
    le sentenze, e i provvedimenti ai quali la legge attribuisce espressamente
    efficacia esecutiva; 2)
    le cambiali, nonchè gli altri titoli di credito e gli atti ai quali la
    legge attribuisce espressamente la stessa efficacia; 3)
    gli atti ricevuti da notaio o da altro pubblico ufficiale autorizzato dalla
    legge a riceverli, relativamente alle obbligazioni di somme di danaro in
    essi contenute. Art.
    475 Spedizione
    in forma esecutiva Le
    sentenze e gli altri provvedimenti dell'autorità giudiziaria e gli atti
    ricevuti da notaio o da altro pubblico ufficiale, per valere come titolo per
    l'esecuzione forzata, debbono essere muniti della formula esecutiva, salvo
    che la legge disponga altrimenti. La
    spedizione del titolo in forma esecutiva può farsi soltanto alla parte a
    favore della quale fu pronunciato il provvedimento o stipulata
    l'obbligazione, o ai suoi successori, con indicazione in calce della persona
    alla quale è spedita. La
    spedizione in forma esecutiva consiste nell'intestazione "Repubblica
    italiana - In nome della legge" e nell'apposizione da parte del
    cancelliere o notaio o altro pubblico ufficiale, sull'originale o sulla
    copia, della seguente formula: "comandiamo a tutti gli ufficiali
    giudiziari che ne siano richiesti e a chiunque spetti, di mettere a
    esecuzione il presente titolo, al pubblico ministero di darvi assistenza, e
    a tutti gli ufficiali della forza pubblica di concorrervi, quando ne siano
    legalmente richiesti". Art.
    476 Altre
    copie in forma esecutiva Non
    può spedirsi senza giusto motivo più di una copia in forma esecutiva alla
    stessa parte. Le
    ulteriori copie sono chieste dalla parte interessata, in caso di
    provvedimento con ricorso al capo dell'ufficio che l'ha pronunciato, e negli
    altri casi al presidente del tribunale nella cui circoscrizione l'atto fu
    formato. Sull'istanza
    si provvede con decreto. Il
    cancelliere, il notaio o altro pubblico ufficiale che contravviene alle
    disposizioni del presente articolo è condannato a una pena pecuniaria non
    superiore a lire quattromila, con decreto del capo dell'ufficio o del
    presidente del tribunale competente a norma del secondo comma. Art.
    477 Efficacia
    del titolo esecutivo contro gli eredi Il
    titolo esecutivo contro il defunto ha efficacia contro gli eredi, ma si può
    loro notificare il precetto soltanto dopo dieci giorni dalla notificazione
    del titolo. Entro
    un anno dalla morte, la notificazione può farsi agli eredi collettivamente
    e impersonalmente, nell'ultimo domicilio del defunto. Art.
    478 Prestazione
    della cauzione Se
    l'efficacia del titolo esecutivo è subordinata a cauzione, non si può
    iniziare l'esecuzione forzata finchè quella non sia stata prestata. Della
    prestazione si fa constare con annotazione in calce o in margine al titolo
    spedito in forma esecutiva, o con atto separato che deve essere unito al
    titolo. Art.
    479 Notificazione
    del titolo esecutivo e del precetto Se
    la legge non dispone altrimenti, l'esecuzione forzata deve essere preceduta
    dalla notificazione del titolo in forma esecutiva e del precetto. La
    notificazione del titolo esecutivo deve essere fatta dalla parte
    personalmente a norma degli articoli 137 e seguenti; ma, se esso è
    costituito da una sentenza, la notificazione, entro l'anno dalla
    pubblicazione, può essere fatta a norma dell'articolo 170. Il
    precetto può essere redatto di seguito al titolo esecutivo ed essere
    notificato insieme con questo, purchè la notificazione sia fatta alla parte
    personalmente. Art.
    480 Forma
    del precetto Il
    precetto consiste nell'intimazione di adempiere l'obbligo risultante dal
    titolo esecutivo entro un termine non minore di dieci giorni, salva
    l'autorizzazione di cui all'articolo 482, con l'avvertimento che, in
    mancanza, si procederà a esecuzione forzata. Il
    precetto deve contenere a pena di nullità l'indicazione delle parti, della
    data di notificazione del titolo esecutivo, se questa è fatta
    separatamente, o la trascrizione integrale del titolo stesso, quando è
    richiesta dalla legge. In quest'ultimo caso l'ufficiale giudiziario, prima
    della relazione di notificazione, deve certificare di avere riscontrato che
    la trascrizione corrisponde esattamente al titolo originale. Il
    precetto deve inoltre contenere la dichiarazione di residenza o l'elezione
    di domicilio della parte istante nel comune in cui ha sede il giudice
    competente per l'esecuzione. In mancanza le opposizioni al precetto si
    propongono davanti al giudice del luogo in cui è stato notificato, e le
    notificazioni alla parte istante si fanno presso la cancelleria del giudice
    stesso. Il
    precetto deve essere sottoscritto a norma dell'articolo 125 e notificato
    alla parte personalmente a norma degli articoli 137 e seguenti. Art.
    481 Cessazione
    dell'efficacia del precetto Il
    precetto diventa inefficace, se nel termine di novanta giorni dalla sua
    notificazione non è iniziata l'esecuzione. Se
    contro il precetto è proposta opposizione, il termine rimane sospeso e
    riprende a decorrere a norma dell'articolo 627. Art.
    482 Termine
    ad adempiere Non
    si può iniziare l'esecuzione forzata prima che sia decorso il termine
    indicato nel precetto e in ogni caso non prima che siano decorsi dieci
    giorni dalla notificazione di esso; ma il capo dell'ufficio competente per
    l'esecuzione, se vi è pericolo nel ritardo, può autorizzare l'esecuzione
    immediata, con cauzione o senza. L'autorizzazione è data con decreto
    scritto in calce al precetto e trascritto a cura dell'ufficiale giudiziario
    nella copia da notificarsi.   DELL'ESPROPRIAZIONE
    FORZATA   DELL'ESPROPRIAZIONE
    FORZATA IN GENERALE   DEI
    MODI E DELLE FORME DELL'ESPROPRIAZIONE FORZATA IN GENERALE   Art.
    483 Cumulo
    dei mezzi di espropriazione Il
    creditore può valersi cumulativamente dei diversi mezzi di espropriazione
    forzata previsti dalla legge; ma, su opposizione del debitore, il giudice
    dell'esecuzione immobiliare, quando è iniziata anche questa, negli altri
    casi il pretore, con ordinanza non impugnabile, possono limitare
    l'espropriazione al mezzo che il creditore sceglie o, in mancanza, a quello
    che il giudice stesso determina. Art.
    484 Giudice
    dell'esecuzione L'espropriazione
    è diretta da un giudice. Nei
    tribunali la nomina del giudice dell'esecuzione è fatta dal presidente, su
    presentazione a cura del cancelliere del fascicolo entro due giorni da che
    è stato formato. Nelle
    preture fornite di più magistrati la nomina è fatta dal dirigente a norma
    del comma precedente. Si
    applicano al giudice della esecuzione le disposizioni degli articoli 174 e
    175. Art.
    485 Audizione
    degli interessati Quando
    la legge richiede, o il giudice ritiene necessario, che le parti ed
    eventualmente altri interessati siano sentiti il giudice stesso fissa con
    decreto l'udienza alla quale il creditore pignorante, i creditori
    intervenuti, il debitore ed eventualmente gli altri interessati debbono
    comparire davanti a lui. Il
    decreto è comunicato dal cancelliere. Se
    risulta o appare probabile che alcuna delle parti non sia comparsa per cause
    indipendenti dalla sua volontà, il giudice dell'esecuzione fissa una nuova
    udienza della quale il cancelliere dà comunicazione alla parte non
    comparsa. Art.
    486 Forma
    delle domande e delle istanze Le
    domande e le istanze che si propongono al giudice dell'esecuzione, se la
    legge non dispone altrimenti, sono proposte oralmente quando avvengono
    all'udienza, e con ricorso da depositarsi in cancelleria negli altri casi. Art.
    487 Forma
    dei provvedimenti del giudice Salvo
    che la legge disponga altrimenti, i provvedimenti del giudice
    dell'esecuzione sono dati con ordinanza, che può essere dal giudice stesso
    modificata o revocata finchè non abbia avuto esecuzione. Per
    le ordinanze del giudice dell'esecuzione si osservano le disposizioni degli
    articoli 176 e seguenti in quanto applicabili e quella dell'articolo 186. Art.
    488 Fascicolo
    dell'esecuzione Il
    cancelliere forma per ogni procedimento d'espropriazione un fascicolo, nel
    quale sono inseriti tutti gli atti compiuti dal giudice, dal cancelliere e
    dall'ufficiale giudiziario e gli atti e documenti depositati dalle parti e
    dagli eventuali interessati. Il
    pretore o il presidente del tribunale competente per l'esecuzione o il
    giudice dell'esecuzione stessa può autorizzare il creditore a depositare,
    in luogo dell'originale, una copia autentica del titolo esecutivo, con
    obbligo di presentare l'originale a ogni richiesta del giudice. Art.
    489 Luogo
    delle notificazioni e delle comunicazioni Le
    notificazioni e le comunicazioni ai creditori pignoranti si fanno nella
    residenza dichiarata o nel domicilio eletto nell'atto di precetto; quelle ai
    creditori intervenuti, nella residenza dichiarata o nel domicilio eletto
    nella domanda d'intervento. In
    mancanza di dichiarazione di residenza o di elezione di domicilio le
    notificazioni possono farsi presso la cancelleria del giudice competente per
    l'esecuzione . Art.
    490 Pubblicità
    degli avvisi Quando
    la legge dispone che di un atto esecutivo sia data pubblica notizia, un
    avviso contenente tutti i dati, che possono interessare il pubblico, deve
    essere affisso per tre giorni continui nell'albo dell'ufficio giudiziario
    davanti al quale si svolge il procedimento esecutivo. In
    caso di espropriazione immobiliare il medesimo avviso è inserito nel foglio
    degli annunzi legali della provincia in cui ha sede lo stesso ufficio
    giudiziario. Il
    giudice può anche disporre che l'avviso sia inserito una o più volte in
    determinati giornali e, quando occorre, che sia divulgato con le forme della
    pubblicità commerciale.   DEL
    PIGNORAMENTO   Art.
    491 Inizio
    dell'espropriazione Salva
    l'ipotesi prevista nell'art. 502, l'espropriazione forzata si inizia col
    pignoramento. Art.
    492 Forma
    del pignoramento Salve
    le forme particolari previste nei capi seguenti, il pignoramento consiste in
    una ingiunzione che l'ufficiale giudiziario fa al debitore di astenersi da
    qualunque atto diretto a sottrarre alla garanzia del credito esattamente
    indicato i beni che si assoggettano alla espropriazione e i frutti di essi. Quando
    la legge richiede che l'ufficiale giudiziario nel compiere il pignoramento
    sia munito del titolo esecutivo, il pretore o il presidente del tribunale
    competente per l'esecuzione può concedere al creditore l'autorizzazione
    prevista nell'articolo 488 secondo comma. Art.
    493 Pignoramenti
    su istanza di più creditori Più
    creditori possono con unico pignoramento colpire il medesimo bene. Il
    bene sul quale è stato compiuto un pignoramento può essere pignorato
    successivamente su istanza di uno o più creditori. Ogni
    pignoramento ha effetto indipendente, anche se è unito ad altri in unico
    processo. Art.
    494 Pagamento
    nelle mani dell'ufficiale giudiziario Il
    debitore può evitare il pignoramento versando nelle mani dell'ufficiale
    giudiziario la somma per cui si procede e l'importo delle spese, con
    l'incarico di consegnarli al creditore. All'atto
    del versamento si può fare riserva di ripetere la somma versata. Può
    altresì evitare il pignoramento di cose, depositando nelle mani
    dell'ufficiale giudiziario, in luogo di esse, come oggetto di pignoramento,
    una somma di denaro eguale all'importo del credito o dei crediti per cui si
    procede e delle spese, aumentato di due decimi. Articolo
    così sostituito dalla Legge 14 luglio 1950, n. 581. Art.
    495 Conversione
    del pignoramento In
    qualsiasi momento anteriore alla vendita, il debitore può chiedere di
    sostituire alle cose pignorate una somma di denaro pari all'importo delle
    spese e dei crediti del creditore pignorante e dei creditori intervenuti. Unitamente
    all'istanza deve essere depositata in cancelleria, a pena di
    inammissibilità, la somma corrispondente ad un quinto dell'importo del
    credito per cui è stato eseguito il pignoramento e dei crediti dei
    creditori intervenuti, indicati nei rispettivi atti di intervento. La somma
    è depositata dal cancelliere presso un istituto di credito indicato dal
    giudice. La
    somma da sostituire al bene pignorato è determinata con ordinanza dal
    giudice dell'esecuzione, sentite le parti. Con
    l'ordinanza che ammette la sostituzione, il giudice dispone che le cose
    pignorate siano liberate dal pignoramento e che la somma versata vi sia
    sottoposta in loro vece. Qualora
    il debitore ometta il versamento dell'importo determinato dal giudice ai
    sensi del terzo comma, la somma versata unitamente alla presentazione
    dell'istanza forma parte dei beni pignorati. L'istanza
    può essere avanzata una sola volta, a pena di inammissibilità. Articolo
    così sostituito dall'art. 71, L. 26 novembre 1990, n. 353. Art.
    496 Riduzione
    del pignoramento Su
    istanza del debitore o anche d'ufficio, quando il valore dei beni pignorati
    è superiore all'importo delle spese e dei crediti di cui all'articolo
    precedente, il giudice, sentiti il creditore pignorante e i creditori
    intervenuti, può disporre la riduzione del pignoramento. Art.
    497 Cessazione
    dell'efficacia del pignoramento Il
    pignoramento perde efficacia quando dal suo compimento sono trascorsi
    novanta giorni senza che sia stata chiesta l'assegnazione o la vendita.   DELL'INTERVENTO
    DEI CREDITORI   Art.
    498 Avviso
    ai creditori iscritti Debbono
    essere avvertiti dell'espropriazione i creditori che sui beni pignorati
    hanno un diritto di prelazione risultante da pubblici registri. A
    tal fine è notificato a ciascuno di essi, a cura del creditore pignorante
    ed entro cinque giorni dal pignoramento, un avviso contenente l'indicazione
    del creditore pignorante, del credito per il quale si procede, del titolo e
    delle cose pignorate. In
    mancanza della prova di tale notificazione, il giudice non può provvedere
    sull'istanza di assegnazione o di vendita. Art.
    499 Intervento Oltre
    i creditori indicati nell'articolo precedente, possono intervenire nella
    esecuzione gli altri creditori, ancorchè non privilegiati. Il
    ricorso deve contenere l'indicazione del credito e quella del titolo di
    esso, la domanda per partecipare alla distribuzione della somma ricavata e
    la dichiarazione di residenza o l'elezione di domicilio nel comune in cui ha
    sede il giudice competente per l'esecuzione. Art.
    500 Effetti
    dell'intervento L'intervento
    dà diritto a partecipare alla distribuzione della somma ricavata, e,
    secondo le disposizioni contenute nei capi seguenti, può anche dare diritto
    a partecipare all'espropriazione del bene pignorato e a provocarne i singoli
    atti.   DELLA
    VENDITA E DELLA ASSEGNAZIONE   Art.
    501 Termine
    dilatorio del pignoramento L'istanza
    di assegnazione o di vendita dei beni pignorati non può essere proposta se
    non decorsi dieci giorni dal pignoramento, tranne che per le cose
    deteriorabili, delle quali può essere disposta l'assegnazione o la vendita
    immediata. Art.
    502 Termine
    per l'assegnazione o la vendita del pegno Salve
    le disposizioni speciali del codice civile, per l'espropriazione delle cose
    date in pegno e dei mobili soggetti ad ipoteca si seguono le norme del
    presente codice, ma l'assegnazione o la vendita può essere chiesta senza
    che sia stata preceduta da pignoramento. In
    tal caso il termine per la istanza di assegnazione o di vendita decorre
    dalla notificazione del precetto. Art.
    503 Modi
    della vendita forzata La
    vendita forzata può farsi con incanto o senza, secondo le forme previste
    nei capi seguenti. Art.
    504 Cessazione
    della vendita forzata Se
    la vendita è fatta in più volte o in più lotti, deve cessare quando il
    prezzo già ottenuto raggiunge l'importo delle spese e dei crediti
    menzionati nell'articolo 495 primo comma. Art.
    505 Assegnazione Il
    creditore pignorante può chiedere l'assegnazione dei beni pignorati, nei
    limiti e secondo le regole contenute nei capi seguenti. Se
    sono intervenuti altri creditori, l'assegnazione può essere chiesta a
    vantaggio di uno solo o di più, d'accordo fra tutti. Art.
    506 Valore
    minimo per l'assegnazione L'assegnazione
    può essere fatta soltanto per un valore non inferiore alle spese di
    esecuzione e ai crediti aventi diritto a prelazione anteriore a quello
    dell'offerente. Se
    il valore eccede quello indicato nel comma precedente, sull'eccedenza
    concorrono l'offerente e gli altri creditori, osservate le cause di
    prelazione che li assistono. Art.
    507 Forma
    dell'assegnazione L'assegnazione
    si fa mediante ordinanza del giudice dell'esecuzione contente l'indicazione
    dell'assegnatario, del creditore pignorante, di quelli intervenuti, del
    debitore, ed eventualmente del terzo proprietario, del bene assegnato e del
    prezzo di assegnazione. Art.
    508 Assunzione
    di debiti da parte dell'aggiudicatario o dell'assegnatario Nel
    caso di vendita o di assegnazione di un bene gravato da pegno o da ipoteca,
    l'aggiudicatario o assegnatario, con l'autorizzazione del giudice
    dell'esecuzione, può concordare col creditore pignoratizio o ipotecario
    l'assunzione del debito con le garanzie ad esso inerenti, liberando il
    debitore. In
    tal caso nel provvedimento di vendita o di assegnazione si deve menzionare
    l'assunzione del debito.   DELLA
    DISTRIBUZIONE DELLA SOMMA RICAVATA   Art.
    509 Composizione
    della somma ricavata La
    somma da distribuire è formata da quanto proviene a titolo di prezzo o
    conguaglio delle cose vendute o assegnate, di rendita o provento delle cose
    pignorate, di multa e risarcimento di danno da parte dell'aggiudicatario. Art.
    510 Distribuzione
    della somma ricavata Se
    vi è un solo creditore pignorante senza intervento di altri creditori, il
    giudice dell'esecuzione, sentito il debitore, dispone a favore del creditore
    pignorante il pagamento di quanto gli spetta per capitale, interessi e
    spese. In
    caso diverso, la somma ricavata è dal giudice distribuita tra i creditori a
    norma delle disposizioni contenute nei capi seguenti, con riguardo alle
    cause legittime di prelazione. Il
    residuo della somma ricavata è consegnato al debitore o al terzo che ha
    subito l'espropriazione. Art.
    511 Domanda
    di sostituzione I
    creditori di un creditore avente diritto alla distribuzione possono chiedere
    di essere a lui sostituiti, proponendo domanda a norma dell'articolo 499
    secondo comma. Il
    giudice dell'esecuzione provvede alla distribuzione anche nei loro
    confronti, ma le contestazioni relative alle loro domande non possono
    ritardare la distribuzione tra gli altri creditori concorrenti. Art.
    512 Risoluzione
    delle controversie Se,
    in sede di distribuzione, sorge controversia tra creditori concorrenti o tra
    creditori e debitori o terzo assoggettato all'espropriazione circa la
    sussistenza o l'ammontare di uno o più crediti o circa la sussistenza di
    diritti di prelazione, il giudice dell'esecuzione provvede all'istruzione
    della causa, se è competente; altrimenti rimette le parti davanti al
    giudice competente a norma dell'articolo 17, fissando un termine perentorio
    per la riassunzione. Il
    giudice, se non sospende totalmente il procedimento, provvede alla
    distribuzione della parte della somma ricavata non controversa. Articolo
    così sostituito dal D.P.R. 17 ottobre 1950, n. 857.   DELL'ESPROPRIAZIONE
    MOBILIARE PRESSO IL DEBITORE   DEL
    PIGNORAMENTO   Art.
    513 Ricerca
    delle cose da pignorare L'ufficiale
    giudiziario, munito del titolo esecutivo e del precetto, può ricercare le
    cose da pignorare nella casa del debitore e negli altri luoghi a lui
    appartenenti. Può anche ricercarle sulla persona del debitore, osservando
    le opportune cautele per rispettarne il decoro. Quando
    è necessario aprire porte, ripostigli o recipienti, vincere la resistenza
    opposta dal debitore o da terzi, oppure allontanare persone che disturbano
    l'esecuzione del pignoramento, l'ufficiale giudiziario provvede secondo le
    circostanze, richiedendo, quando occorre, l'assistenza della forza pubblica. Il
    pretore, su ricorso del creditore, può autorizzare con decreto l'ufficiale
    giudiziario a pignorare cose determinate che non si trovano in luoghi
    appartenenti al debitore, ma delle quali egli può direttamente disporre. In
    ogni caso l'ufficiale giudiziario può sottoporre a pignoramento, secondo le
    norme della presente sezione, le cose del debitore che il terzo possessore
    consente di esibirgli. Art.
    514 Cose
    mobili assolutamente impignorabili Oltre
    alle cose dichiarate impignorabili da speciali disposizioni di legge, non si
    possono pignorare: 1)
    le cose sacre e quelle che servono all'esercizio del culto; 2)
    l'anello nuziale, i vestiti, la biancheria, i letti, i tavoli per la
    consumazione dei pasti con le relative sedie, gli armadi guardaroba, i
    cassettoni, il frigorifero, le stufe ed i fornelli di cucina anche se a gas
    o elettrici, la lavatrice, gli utensili di casa e di cucina unitamente ad un
    mobile idoneo a contenerli, in quanto indispensabili al debitore ed alle
    persone della sua famiglia con lui conviventi; sono tuttavia esclusi i
    mobili, meno i letti, di rilevante valore economico, anche per accertato
    pregio artistico o di antiquariato; 3)
    i commestibili e i combustibili necessari per un mese al mantenimento del
    debitore e delle altre persone indicate nel numero precedente; 4)
    gli strumenti, gli oggetti e i libri indispensabili per l'esercizio della
    professione, dell'arte o del mestiere del debitore; 5)
    le armi e gli oggetti che il debitore ha l'obbligo di conservare per
    l'adempimento di un pubblico servizio; 6)
    le decorazioni al valore, le lettere, i registri e in generale gli scritti
    di famiglia, nonchè i manoscritti, salvo che formino parte di una
    collezione. Articolo
    così sostituito dalla L. 8 maggio 1971, n. 302. Art.
    515 Cose
    mobili relativamente impignorabili Le
    cose, che il proprietario di un fondo vi tiene per il servizio e la
    coltivazione del medesimo, possono essere pignorate separatamente
    dall'immobile soltanto in mancanza di altri mobili; tuttavia il pretore, su
    istanza del debitore e sentito il creditore, può escludere dal
    pignoramento, con ordinanza non impugnabile, quelle tra le cose suindicate
    che sono di uso necessario per la coltura del fondo o può anche permetterne
    l'uso, sebbene pignorate, con le opportune cautele per la loro conservazione
    e ricostituzione. Le
    stesse disposizioni il pretore può dare relativamente alle cose destinate
    dal coltivatore al servizio o alla coltivazione del fondo. Art.
    516 Cose
    pignorabili in particolari circostanze di tempo I
    frutti non ancora raccolti o separati dal suolo non possono essere pignorati
    separatamente dall'immobile a cui accedono, se non nelle ultime sei
    settimane anteriori al tempo ordinario della loro maturazione, tranne che il
    creditore pignorante si assuma le maggiori spese della custodia. I
    bachi da seta possono essere pignorati solo quando sono nella maggior parte
    sui rami per formare il bozzolo. Art.
    517 Scelta
    delle cose da pignorare Il
    pignoramento, quando non v'è pregiudizio per il creditore, deve essere
    eseguito preferibilmente sulle cose indicate dal debitore. In
    ogni caso l'ufficiale giudiziario deve preferire il danaro contante, gli
    oggetti preziosi e i titoli di credito che ritiene di sicura realizzazione. Art.
    518 Forma
    del pignoramento L'ufficiale
    giudiziario redige delle sue operazioni processo verbale, nel quale dà atto
    dell'ingiunzione di cui all'articolo 492 e descrive le cose pignorate,
    determinandone approssimativamente il valore, con l'assistenza, quando
    occorre, di uno stimatore da lui scelto. Se il pignoramento cade su frutti
    non ancora raccolti o separati dal suolo o su bachi da seta, l'ufficiale
    giudiziario ne descrive la natura, la qualità e l'ubicazione. Nel
    processo verbale l'ufficiale giudiziario fa relazione delle disposizioni
    date per conservare le cose pignorate. Se
    il debitore non è presente, l'ufficiale giudiziario rivolge l'ingiunzione
    alle persone indicate nell'articolo 139 secondo comma, e consegna loro un
    avviso dell'ingiunzione stessa per il debitore. In mancanza di dette persone
    affigge l'avviso alla porta dell'immobile in cui ha eseguito il
    pignoramento. Il
    processo verbale col titolo esecutivo e il precetto deve essere depositato
    in cancelleria entro le ventiquattrore dal compimento delle operazioni. Il
    cancelliere al momento del deposito forma il fascicolo dell'esecuzione. Art.
    519 Tempo
    del pignoramento Il
    pignoramento non può essere eseguito nei giorni festivi nè fuori delle ore
    indicate nell'articolo 147, salvo che ne sia data autorizzazione dal
    pretore. Il
    pignoramento iniziato nelle ore prescritte può essere proseguito fino al
    suo compimento. Art.
    520 Custodia
    dei mobili pignorati L'ufficiale
    giudiziario consegna al cancelliere della pretura il danaro, i titoli di
    credito e gli oggetti preziosi colpiti dal pignoramento. Il danaro deve
    essere depositato dal cancelliere nelle forme dei depositi giudiziari,
    mentre i titoli di credito e gli oggetti preziosi sono custoditi nei modi
    che il pretore determina. Per
    la conservazione delle altre cose l'ufficiale giudiziario provvede
    trasportandole in un luogo di pubblico deposito o affidandole a un custode. Art.
    521 Nomina
    e obblighi del custode Non
    possono essere nominati custode il creditore o il suo coniuge senza il
    consenso del debitore, nè il debitore o le persone della sua famiglia che
    convivono con lui senza il consenso del creditore. Il
    custode sottoscrive il processo verbale dal quale risulta la sua nomina. Al
    fine della conservazione delle cose pignorate, l'ufficiale giudiziario
    autorizza il custode a lasciarle nell'immobile appartenente al debitore o a
    trasportarle altrove. Il
    custode non può usare delle cose pignorate senza l'autorizzazione del
    pretore e deve rendere il conto a norma dell'art. 593. Art.
    522 Compenso
    del custode Il
    custode non ha diritto a compenso se non l'ha chiesto e se non gli è stato
    riconosciuto dall'ufficiale giudiziario all'atto della nomina. Nessun
    compenso può attribuirsi alle persone indicate nel primo comma
    dell'articolo precedente. Art.
    523 Unione
    di pignoramenti L'ufficiale
    giudiziario, che trova un pignoramento già iniziato da altro ufficiale
    giudiziario, continua le operazioni insieme con lui. Essi redigono unico
    processo verbale. Art.
    524 Pignoramento
    successivo L'ufficiale
    giudiziario, che trova un pignoramento già compiuto, ne dà atto nel
    processo verbale descrivendo i mobili precedentemente pignorati, e quindi
    procede al pignoramento degli altri beni o fa constare nel processo verbale
    che non ve ne sono. Il
    processo verbale è depositato in cancelleria e inserito nel fascicolo
    formato in base al primo pignoramento, se quello successivo è compiuto
    anteriormente alla udienza prevista nell'articolo 525 secondo comma, ovvero
    alla presentazione del ricorso per l'assegnazione o la vendita dei beni
    pignorati nella ipotesi prevista nel terzo comma dell'articolo 525. In tal
    caso il cancelliere ne dà notizia al creditore primo pignorante e
    l'esecuzione si svolge in unico processo. Il
    pignoramento successivo, se è compiuto dopo l'udienza di cui sopra ovvero
    dopo la presentazione del ricorso predetto, ha gli effetti di un intervento
    tardivo rispetto ai beni colpiti dal primo pignoramento. Se colpisce altri
    beni, per questi ha luogo separato processo. Articolo
    così sostituito dal D.P.R. 17 ottobre 1950, n. 857.   DELL'INTERVENTO
    DEI CREDITORI   Art.
    525 Condizione
    a tempo dell'intervento Possono
    intervenire a norma dell'articolo 499 tutti coloro che nei confronti del
    debitore hanno un credito certo, liquido ed esigibile. Per
    gli effetti di cui agli articoli seguenti l'intervento deve avere luogo non
    oltre la prima udienza fissata per l'autorizzazione della vendita o per
    l'assegnazione. Di tale intervento il cancelliere dà notizia al creditore
    pignorante. Qualora
    il valore dei beni pignorati, determinato a norma dell'articolo 518, non
    superi le lire dieci milioni, l'intervento di cui al comma precedente deve
    aver luogo non oltre la data di presentazione del ricorso, prevista
    dall'articolo 529 (1). Articolo
    così sostituito dalla L. 14 luglio 1950, n. 581. (1)
    Comma così sostituito dall'art. 72, L. 26 novembre 1990, n. 353. Art.
    526 Facoltà
    dei creditori intervenuti I
    creditori intervenuti a norma del secondo comma e del terzo comma
    dell'articolo precedente partecipano all'espropriazione dei mobili pignorati
    e, se muniti di titolo esecutivo, possono provocarne i singoli atti. Articolo
    così sostituito dal D.P.R. 17 ottobre 1950, n. 857. Art.
    527 Diritto
    dei creditori intervenuti alla distribuzione Ai
    creditori intervenuti a norma dell'articolo 525 secondo e terzo comma il
    creditore pignorante ha facoltà di indicare, alla udienza o con atto
    notificato e, in ogni caso, non oltre i cinque giorni successivi alla
    comunicazione fattagli dal cancelliere, l'esistenza di altri beni del
    debitore utilmente pignorabili, e di invitarli ad estendere il pignoramento
    se sono forniti di titolo esecutivo o, altrimenti, ad anticipare le spese
    necessarie per l'estensione. Se
    i creditori intervenuti non si giovano, senza giusto motivo, delle
    indicazioni loro fatte o non rispondono all'invito entro il termine di dieci
    giorni, il creditore pignorante ha diritto di essere loro preferito in sede
    di distribuzione. Articolo
    così sostituito dal D.P.R. 17 ottobre 1950, n. 857. Art.
    528 Intervento
    tardivo I
    creditori chirografari che intervengono oltre l'udienza indicata
    nell'articolo 525 secondo comma, ovvero oltre la data di presentazione del
    ricorso per l'assegnazione o la vendita dei beni pignorati nell'ipotesi
    prevista nell'articolo 525 terzo comma, ma prima del provvedimento di
    distribuzione, concorrono alla distribuzione della parte della somma
    ricavata che sopravanza dopo soddisfatti i diritti del creditore pignorante
    e di quelli intervenuti in precedenza. I
    creditori che hanno un diritto di prelazione sulle cose pignorate, anche se
    intervengono a norma del comma precedente, concorrono alla distribuzione
    della somma ricavata in ragione dei loro diritti di prelazione. Articolo
    così sostituito dal D.P.R. 17 ottobre 1950, n. 857.   DELL'ASSEGNAZIONE
    E DELLA VENDITA   Art.
    529 Istanza
    di assegnazione o di vendita Decorso
    il termine di cui all'articolo 501, il creditore pignorante e ognuno dei
    creditori intervenuti muniti di titolo esecutivo possono chiedere la
    distribuzione del danaro e la vendita di tutti gli altri beni. Dei
    titoli di credito e delle altre cose il cui valore risulta dal listino di
    borsa o di mercato possono chiedere anche l'assegnazione. Al
    ricorso si deve unire il certificato d'iscrizione dei privilegi gravanti sui
    mobili pignorati. Art.
    530 Provvedimento
    per l'assegnazione o per l'autorizzazione della vendita Sull'istanza
    di cui all'articolo precedente il pretore fissa l'udienza per l'audizione
    delle parti. All'udienza
    le parti possono fare osservazioni circa l'assegnazione e circa il tempo e
    le modalità della vendita e debbono proporre, a pena di decadenza, le
    opposizioni agli atti esecutivi, se non sono già decadute dal diritto di
    proporle. Se
    non vi sono opposizioni o se su di esse si raggiunge l'accordo delle parti
    comparse, il pretore dispone con ordinanza l'assegnazione o la vendita. Se
    vi sono opposizioni il pretore le decide con sentenza e dispone con
    ordinanza l'assegnazione o la vendita. Qualora
    ricorra l'ipotesi prevista dal terzo comma dell'articolo 525, e non siano
    intervenuti creditori fino alla presentazione del ricorso, il pretore
    provvederà con decreto per l'assegnazione o la vendita; altrimenti
    provvederà a norma dei commi precedenti, ma saranno sentiti soltanto i
    creditori intervenuti nel termine previsto dal terzo comma dell'articolo
    525. Articolo
    così sostituito dalla L. 14 luglio 1950, n. 581. Art.
    531 Vendita
    di frutti pendenti o di speciali beni mobili La
    vendita di frutti pendenti non può essere disposta se non per il tempo
    della loro maturazione, salvo diverse consuetudini locali. La
    vendita dei bachi da seta non può essere fatta prima che siano in bozzoli. Delle
    cose indicate nell'articolo 515 il pretore può differire la vendita per il
    periodo che ritiene necessario a soddisfare le esigenze dell'azienda
    agraria. Art.
    532 Vendita
    a mezzo di commissionario Quando
    lo ritiene opportuno, il pretore può disporre che le cose pignorate siano
    affidate a un commissionario, affinchè proceda alla vendita. Nello
    stesso provvedimento il pretore, sentito quando occorre uno stimatore, fissa
    il prezzo minimo della vendita e l'importo globale fino al raggiungimento
    del quale la vendita deve essere eseguita, e può imporre al commissionario
    una cauzione. Se
    il valore delle cose risulta dal listino di borsa o di mercato, la vendita
    non può essere fatta a prezzo inferiore al minimo ivi segnato. ---------- N.B.:
    Articolo così sostituito dal D.P.R. 17 ottobre 1950, n. 857. Art.
    533 Obblighi
    del commissionario Il
    commissionario non può vendere se non per contanti. Egli è tenuto in ogni
    caso a documentare le operazioni di vendita mediante certificato, fattura o
    fissato bollato in doppio esemplare, uno dei quali deve essere consegnato al
    cancelliere col prezzo ricavato dalla vendita, nel termine stabilito dal
    pretore nel suo provvedimento. Qualora
    la vendita senza incanto non avvenga nel termine di un mese dal
    provvedimento di autorizzazione, il commissionario, salvo che il termine sia
    prorogato su istanza di tutti i creditori intervenuti, deve riconsegnare i
    beni, affinchè siano venduti all'incanto. Il
    compenso al commissionario è stabilito dal pretore con decreto. Articolo
    così sostituito dal D.P.R. 17 ottobre 1950, n. 857. Art.
    534 Vendita
    all'incanto Quando
    la vendita deve essere fatta ai pubblici incanti, il pretore, col
    provvedimento di cui all'articolo 530, stabilisce il giorno, l'ora e il
    luogo in cui deve eseguirsi, e ne affida l'esecuzione al cancelliere o
    all'ufficiale giudiziario o a un istituto all'uopo autorizzato. Nello
    stesso provvedimento il pretore può disporre che, oltre alla pubblicità
    prevista dal primo comma dell'articolo 490, sia data anche una pubblicità
    straordinaria a norma del comma terzo dello stesso articolo. Articolo
    così sostituito dal D.P.R. 17 ottobre 1950, n. 857. Art.
    535 Prezzo
    base dell'incanto Se
    il valore delle cose risulta da listino di borsa o di mercato, il prezzo
    base è determinato dal minimo del giorno precedente alla vendita. In
    ogni altro caso il pretore, nel provvedimento di cui all'articolo 530,
    sentito quando occorre uno stimatore, fissa il prezzo di apertura
    dell'incanto o autorizza, se le circostanze lo consigliano, la vendita al
    migliore offerente senza determinare il prezzo minimo. Art.
    536 Trasporto
    e ricognizione delle cose da vendere Chi
    è incaricato della vendita fa trasportare, quando occorre, le cose
    pignorate nel luogo stabilito per l'incanto, e può richiedere l'intervento
    della forza pubblica. In
    ogni caso, prima di addivenire agli incanti deve fare, in concorso col
    custode, la ricognizione degli oggetti da vendersi, confrontandoli con la
    descrizione contenuta nel processo verbale di pignoramento. Art.
    537 Modo
    dell'incanto Le
    cose da vendere si offrono singolarmente oppure a lotti secondo la
    convenienza, per il prezzo base di cui all'articolo 535. L'aggiudicazione al
    maggiore offerente segue quando, dopo una duplice pubblica enunciazione del
    prezzo raggiunto, non è fatta una maggiore offerta. Se
    la vendita non può compiersi nel giorno stabilito, è continuata nel primo
    giorno seguente non festivo. Dell'incanto
    si redige processo verbale, che si deposita immediatamente nella
    cancelleria. Art.
    538 Nuovo
    incanto Quando
    una cosa messa all'incanto resta invenduta, il cancelliere ne dà notizia
    alle parti. Se
    delle cose invendute nessuno dei creditori chiede l'assegnazione per il
    prezzo fissato a norma dell'articolo 535 secondo comma, il pretore ordina un
    nuovo incanto nel quale è ammessa qualsiasi offerta. Art.
    539 Vendita
    o assegnazione degli oggetti d'oro e d'argento Gli
    oggetti d'oro e d'argento non possono in nessun caso essere venduti per un
    prezzo inferiore al valore intrinseco. Se
    restano invenduti, sono assegnati per tale valore ai creditori. Art.
    540 Pagamento
    del prezzo e rivendita La
    vendita all'incanto si fa per contanti. Se
    il prezzo non è pagato, si procede immediatamente a nuovo incanto, a spese
    e sotto la responsabilità dell'aggiudicatario inadempiente. La
    somma ricavata dalla vendita è immediatamente consegnata al cancelliere per
    essere depositata con le forme dei depositi giudiziari.   DELLA
    DISTRIBUZIONE DELLA SOMMA RICAVATA   Art.
    541 Distribuzione
    amichevole Se
    i creditori concorrenti chiedono la distribuzione della somma ricavata
    secondo un piano concordato, il pretore, sentito il debitore, provvede in
    conformità. Art.
    542 Distribuzione
    giudiziale Se
    i creditori non raggiungono l'accordo di cui all'articolo precedente o il
    pretore non l'approva, ognuno di essi può chiedere che si proceda alla
    distribuzione della somma ricavata. Il
    pretore, sentite le parti, distribuisce la somma ricavata a norma degli
    articoli 510 e seguenti e ordina il pagamento delle singole quote.
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