Art. 121
    (Servizi interessati)
    1. Le disposizioni del presente
    titolo si applicano al trattamento dei dati personali connesso alla
    fornitura di servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico su
    reti pubbliche di comunicazioni.
    Art. 122
    (Informazioni raccolte nei
    riguardi dell’abbonato o dell’utente)
    1. Salvo quanto previsto dal
    comma 2, è vietato l’uso di una rete di comunicazione elettronica per
    accedere a informazioni archiviate nell’apparecchio terminale di un
    abbonato o di un utente, per archiviare informazioni o per monitorare le
    operazioni dell’utente.
    2. Il codice di deontologia di
    cui all’articolo 133 individua i presupposti e i limiti entro i quali l’uso
    della rete nei modi di cui al comma 1, per determinati scopi legittimi
    relativi alla memorizzazione tecnica per il tempo strettamente necessario
    alla trasmissione della comunicazione o a fornire uno specifico servizio
    richiesto dall’abbonato o dall’utente, è consentito al fornitore del
    servizio di comunicazione elettronica nei riguardi dell’abbonato e dell’utente
    che abbiano espresso il consenso sulla base di una previa informativa ai
    sensi dell’articolo 13 che indichi analiticamente, in modo chiaro e
    preciso, le finalità e la durata del trattamento.
    Art. 123
    (Dati relativi al traffico)
    1. I dati relativi al traffico
    riguardanti abbonati ed utenti trattati dal fornitore di una rete pubblica
    di comunicazioni o di un servizio di comunicazione elettronica accessibile
    al pubblico sono cancellati o resi anonimi quando non sono più necessari ai
    fini della trasmissione della comunicazione elettronica, fatte salve le
    disposizioni dei commi 2, 3 e 5.
    2. Il trattamento dei dati
    relativi al traffico strettamente necessari a fini di fatturazione per l’abbonato,
    ovvero di pagamenti in caso di interconnessione, è consentito al fornitore,
    a fini di documentazione in caso di contestazione della fattura o per la
    pretesa del pagamento, per un periodo non superiore a sei mesi, salva l’ulteriore
    specifica conservazione necessaria per effetto di una contestazione anche in
    sede giudiziale.
    3. Il fornitore di un servizio di
    comunicazione elettronica accessibile al pubblico può trattare i dati di
    cui al comma 2 nella misura e per la durata necessarie a fini di
    commercializzazione di servizi di comunicazione elettronica o per la
    fornitura di servizi a valore aggiunto, solo se l’abbonato o l’utente
    cui i dati si riferiscono hanno manifestato il proprio consenso, che è
    revocabile in ogni momento.
    4. Nel fornire l’informativa di
    cui all’articolo 13 il fornitore del servizio informa l’abbonato o l’utente
    sulla natura dei dati relativi al traffico che sono sottoposti a trattamento
    e sulla durata del medesimo trattamento ai fini di cui ai commi 2 e 3.
    5. Il trattamento dei dati
    personali relativi al traffico è consentito unicamente ad incaricati del
    trattamento che operano ai sensi dell’articolo 30 sotto la diretta
    autorità del fornitore del servizio di comunicazione elettronica
    accessibile al pubblico o, a seconda dei casi, del fornitore della rete
    pubblica di comunicazioni e che si occupano della fatturazione o della
    gestione del traffico, di analisi per conto di clienti, dell’accertamento
    di frodi, o della commercializzazione dei servizi di comunicazione
    elettronica o della prestazione dei servizi a valore aggiunto. Il
    trattamento è limitato a quanto è strettamente necessario per lo
    svolgimento di tali attività e deve assicurare l’identificazione dell’incaricato
    che accede ai dati anche mediante un’operazione di interrogazione
    automatizzata.
    6. L’Autorità per le garanzie
    nelle comunicazioni può ottenere i dati relativi alla fatturazione o al
    traffico necessari ai fini della risoluzione di controversie attinenti, in
    particolare, all’interconnessione o alla fatturazione.
    Art. 124
    (Fatturazione dettagliata)
    1. L’abbonato ha diritto di
    ricevere in dettaglio, a richiesta e senza alcun aggravio di spesa, la
    dimostrazione degli elementi che compongono la fattura relativi, in
    particolare, alla data e all’ora di inizio della conversazione, al numero
    selezionato, al tipo di numerazione, alla località, alla durata e al numero
    di scatti addebitati per ciascuna conversazione.
    2. Il fornitore del servizio di
    comunicazione elettronica accessibile al pubblico è tenuto ad abilitare l’utente
    ad effettuare comunicazioni e a richiedere servizi da qualsiasi terminale,
    gratuitamente ed in modo agevole, avvalendosi per il pagamento di modalità
    alternative alla fatturazione, anche impersonali, quali carte di credito o
    di debito o carte prepagate.
    3. Nella documentazione inviata
    all’abbonato relativa alle comunicazioni effettuate non sono evidenziati i
    servizi e le comunicazioni di cui al comma 2, né le comunicazioni
    necessarie per attivare le modalità alternative alla fatturazione.
    4. Nella fatturazione all’abbonato
    non sono evidenziate le ultime tre cifre dei numeri chiamati. Ad esclusivi
    fini di specifica contestazione dell’esattezza di addebiti determinati o
    riferiti a periodi limitati, l’abbonato può richiedere la comunicazione
    dei numeri completi delle comunicazioni in questione.
    5. Il Garante, accertata l’effettiva
    disponibilità delle modalità di cui al comma 2, può autorizzare il
    fornitore ad indicare nella fatturazione i numeri completi delle
    comunicazioni.
    Art. 125
    (Identificazione della linea)
    1. Se è disponibile la
    presentazione dell’identificazione della linea chiamante, il fornitore del
    servizio di comunicazione elettronica accessibile al pubblico assicura all’utente
    chiamante la possibilità di impedire, gratuitamente e mediante una funzione
    semplice, la presentazione dell’identificazione della linea chiamante,
    chiamata per chiamata. L’abbonato chiamante deve avere tale possibilità
    linea per linea.
    2. Se è disponibile la
    presentazione dell’identificazione della linea chiamante, il fornitore del
    servizio di comunicazione elettronica accessibile al pubblico assicura all’abbonato
    chiamato la possibilità di impedire, gratuitamente e mediante una funzione
    semplice, la presentazione dell’identificazione delle chiamate entranti.
    3. Se è disponibile la
    presentazione dell’identificazione della linea chiamante e tale
    indicazione avviene prima che la comunicazione sia stabilita, il fornitore
    del servizio di comunicazione elettronica accessibile al pubblico assicura
    all’abbonato chiamato la possibilità, mediante una funzione semplice e
    gratuita, di respingere le chiamate entranti se la presentazione dell’identificazione
    della linea chiamante è stata eliminata dall’utente o abbonato chiamante.
    4. Se è disponibile la
    presentazione dell’identificazione della linea collegata, il fornitore del
    servizio di comunicazione elettronica accessibile al pubblico assicura all’abbonato
    chiamato la possibilità di impedire, gratuitamente e mediante una funzione
    semplice, la presentazione dell’identificazione della linea collegata all’utente
    chiamante.
    5. Le disposizioni di cui al
    comma 1 si applicano anche alle chiamate dirette verso Paesi non
    appartenenti all’Unione europea. Le disposizioni di cui ai commi 2, 3 e 4
    si applicano anche alle chiamate provenienti da tali Paesi.
    6. Se è disponibile la
    presentazione dell’identificazione della linea chiamante o di quella
    collegata, il fornitore del servizio di comunicazione elettronica
    accessibile al pubblico informa gli abbonati e gli utenti dell’esistenza
    di tale servizio e delle possibilità previste ai commi 1, 2, 3 e 4.
    Art. 126
    (Dati relativi all’ubicazione)
    1. I dati relativi all’ubicazione
    diversi dai dati relativi al traffico, riferiti agli utenti o agli abbonati
    di reti pubbliche di comunicazione o di servizi di comunicazione elettronica
    accessibili al pubblico, possono essere trattati solo se anonimi o se l’utente
    o l’abbonato ha manifestato previamente il proprio consenso, revocabile in
    ogni momento, e nella misura e per la durata necessari per la fornitura del
    servizio a valore aggiunto richiesto.
    2. Il fornitore del servizio,
    prima di richiedere il consenso, informa gli utenti e gli abbonati sulla
    natura dei dati relativi all’ubicazione diversi dai dati relativi al
    traffico che saranno sottoposti al trattamento, sugli scopi e sulla durata
    di quest’ultimo, nonché sull’eventualità che i dati siano trasmessi ad
    un terzo per la prestazione del servizio a valore aggiunto.
    3. L’utente e l’abbonato che
    manifestano il proprio consenso al trattamento dei dati relativi all’ubicazione,
    diversi dai dati relativi al traffico, conservano il diritto di richiedere,
    gratuitamente e mediante una funzione semplice, l’interruzione temporanea
    del trattamento di tali dati per ciascun collegamento alla rete o per
    ciascuna trasmissione di comunicazioni.
    4. Il trattamento dei dati
    relativi all’ubicazione diversi dai dati relativi al traffico, ai sensi
    dei commi 1, 2 e 3, è consentito unicamente ad incaricati del trattamento
    che operano ai sensi dell’articolo 30, sotto la diretta autorità del
    fornitore del servizio di comunicazione elettronica accessibile al pubblico
    o, a seconda dei casi, del fornitore della rete pubblica di comunicazioni o
    del terzo che fornisce il servizio a valore aggiunto. Il trattamento è
    limitato a quanto è strettamente necessario per la fornitura del servizio a
    valore aggiunto e deve assicurare l’identificazione dell’incaricato che
    accede ai dati anche mediante un’operazione di interrogazione
    automatizzata.
    Art. 127
    (Chiamate di disturbo e di
    emergenza)
    1. L’abbonato che riceve
    chiamate di disturbo può richiedere che il fornitore della rete pubblica di
    comunicazioni o del servizio di comunicazione elettronica accessibile al
    pubblico renda temporaneamente inefficace la soppressione della
    presentazione dell’identificazione della linea chiamante e conservi i dati
    relativi alla provenienza della chiamata ricevuta. L’inefficacia della
    soppressione può essere disposta per i soli orari durante i quali si
    verificano le chiamate di disturbo e per un periodo non superiore a quindici
    giorni.
    2. La richiesta formulata per
    iscritto dall’abbonato specifica le modalità di ricezione delle chiamate
    di disturbo e nel caso in cui sia preceduta da una richiesta telefonica è
    inoltrata entro quarantotto ore.
    3. I dati conservati ai sensi del
    comma 1 possono essere comunicati all’abbonato che dichiari di utilizzarli
    per esclusive finalità di tutela rispetto a chiamate di disturbo. Per i
    servizi di cui al comma 1 il fornitore assicura procedure trasparenti nei
    confronti degli abbonati e può richiedere un contributo spese non superiore
    ai costi effettivamente sopportati.
    4. Il fornitore di una rete
    pubblica di comunicazioni o di un servizio di comunicazione elettronica
    accessibile al pubblico predispone procedure trasparenti per garantire,
    linea per linea, l’inefficacia della soppressione dell’identificazione
    della linea chiamante, nonché, ove necessario, il trattamento dei dati
    relativi all’ubicazione, nonostante il rifiuto o il mancato consenso
    temporanei dell’abbonato o dell’utente, da parte dei servizi abilitati
    in base alla legge a ricevere chiamate d’emergenza. I servizi sono
    individuati con decreto del Ministro delle comunicazioni, sentiti il Garante
    e l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni.
    Art. 128
    (Trasferimento automatico della
    chiamata)
    1. Il fornitore di un servizio di
    comunicazione elettronica accessibile al pubblico adotta le misure
    necessarie per consentire a ciascun abbonato, gratuitamente e mediante una
    funzione semplice, di poter bloccare il trasferimento automatico delle
    chiamate verso il proprio terminale effettuato da terzi.
    Art. 129
    (Elenchi di abbonati)
    1. Il Garante individua con
    proprio provvedimento, in cooperazione con l’Autorità per le garanzie
    nelle comunicazioni ai sensi dell’articolo 154, comma 3, e in conformità
    alla normativa comunitaria, le modalità di inserimento e di successivo
    utilizzo dei dati personali relativi agli abbonati negli elenchi cartacei o
    elettronici a disposizione del pubblico, anche in riferimento ai dati già
    raccolti prima della data di entrata in vigore del presente codice.
    2. Il provvedimento di cui al
    comma 1 individua idonee modalità per la manifestazione del consenso all’inclusione
    negli elenchi e, rispettivamente, all’utilizzo dei dati per le finalità
    di cui all’articolo 7, comma 4, lettera b), in base al principio della
    massima semplificazione delle modalità di inclusione negli elenchi a fini
    di mera ricerca dell’abbonato per comunicazioni interpersonali, e del
    consenso specifico ed espresso qualora il trattamento esuli da tali fini,
    nonché in tema di verifica, rettifica o cancellazione dei dati senza oneri.
    Art. 130
    (Comunicazioni indesiderate)
    1. L’uso di sistemi
    automatizzati di chiamata senza l’intervento di un operatore per l’invio
    di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di
    ricerche di mercato o di comunicazione commerciale è consentito con il
    consenso dell’interessato.
    2. La disposizione di cui al
    comma 1 si applica anche alle comunicazioni elettroniche, effettuate per le
    finalità ivi indicate, mediante posta elettronica, telefax, messaggi del
    tipo Mms (Multimedia Messaging Service) o Sms (Short Message Service) o di
    altro tipo.
    3. Fuori dei casi di cui ai commi
    1 e 2, ulteriori comunicazioni per le finalità di cui ai medesimi commi
    effettuate con mezzi diversi da quelli ivi indicati, sono consentite ai
    sensi degli articoli 23 e 24.
    4. Fatto salvo quanto previsto
    nel comma 1, se il titolare del trattamento utilizza, a fini di vendita
    diretta di propri prodotti o servizi, le coordinate di posta elettronica
    fornite dall’interessato nel contesto della vendita di un prodotto o di un
    servizio, può non richiedere il consenso dell’interessato, sempre che si
    tratti di servizi analoghi a quelli oggetto della vendita e l’interessato,
    adeguatamente informato, non rifiuti tale uso, inizialmente o in occasione
    di successive comunicazioni. L’interessato, al momento della
    raccolta e in occasione dell’invio
    di ogni comunicazione effettuata per le finalità di cui al presente comma,
    è informato della possibilità di opporsi in ogni momento al trattamento,
    in maniera agevole e gratuitamente.
    5. E’ vietato in ogni caso l’invio
    di comunicazioni per le finalità di cui al comma 1 o, comunque, a scopo
    promozionale, effettuato camuffando o celando l’identità del mittente o
    senza fornire un idoneo recapito presso il quale l’interessato possa
    esercitare i diritti di cui all’articolo 7.
    6. In caso di reiterata
    violazione delle disposizioni di cui al presente articolo il Garante può,
    provvedendo ai sensi dell’articolo 143, comma 1, lettera b), altresì
    prescrivere a fornitori di servizi di comunicazione elettronica di adottare
    procedure di filtraggio o altre misure praticabili relativamente alle
    coordinate di posta elettronica da cui sono stati inviate le comunicazioni.
    Art. 131
    (Informazioni ad abbonati e
    utenti)
    1. Il fornitore di un servizio di
    comunicazione elettronica accessibile al pubblico informa l’abbonato e,
    ove possibile, l’utente circa la sussistenza di situazioni che permettono
    di apprendere in modo non intenzionale il contenuto di comunicazioni o
    conversazioni da parte di soggetti ad esse estranei.
    2. L’abbonato informa l’utente
    quando il contenuto delle comunicazioni o conversazioni può essere appreso
    da altri a causa del tipo di apparecchiature terminali utilizzate o del
    collegamento realizzato tra le stesse presso la sede dell’abbonato
    medesimo.
    3. L’utente informa l’altro
    utente quando, nel corso della conversazione, sono utilizzati dispositivi
    che consentono l’ascolto della conversazione stessa da parte di altri
    soggetti.
    Art. 132
    (Conservazione di dati di
    traffico per altre finalità)
    1. Fermo restando quanto previsto
    dall’articolo 123, comma 2, i dati relativi al traffico telefonico sono
    conservati dal fornitore per trenta mesi, per finalità di accertamento e
    repressione di reati, secondo le modalità individuate con decreto del
    Ministro della
    giustizia, di concerto con i
    Ministri dell’interno e delle comunicazioni, e su conforme parere del
    Garante.