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    CODICE DI DEONTOLOGIA E DI BUONA CONDOTTA PER IL TRATTAMENTO DI DATI
    PERSONALI PER SCOPI STORICI.   (Provvedimento del Garante n.
    8/P/21 del 14 marzo 2001, in G.U. 5 aprile 2001, n. 80) IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI
    DATI PERSONALI Nella seduta odierna, con la
    partecipazione del prof. Stefano Rodotà, presidente, del prof. Giuseppe
    Santaniello, vice presidente, del prof. Ugo De Siervo e dell’ing. Claudio
    Manganelli, componenti, e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario
    generale; Visto l’art. 27 della direttiva
    n. 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 ottobre 1995,
    secondo cui gli Stati membri e la Commissione incoraggiano l’elaborazione
    di codici di condotta destinati a contribuire, in funzione delle
    specificità settoriali, alla corretta applicazione delle disposizioni
    nazionali di attuazione della direttiva adottate dagli Stati membri; Visto l’ art. 31, comma 1,
    lettera h) della legge 31 dicembre 1996, n. 675 , il quale attribuisce al
    Garante il compito di promuovere nell’ambito delle categorie interessate,
    nell’osservanza del principio di rappresentatività, la sottoscrizione di
    codici di deontologia e di buona condotta per determinati settori,
    verificarne la conformità alle leggi e ai regolamenti anche attraverso l’esame
    di osservazioni di soggetti interessati e contribuire a garantirne la
    diffusione e il rispetto; Visto il decreto legislativo 30
    luglio 1999, n. 281, in materia di trattamento dei dati personali per
    finalità storiche, statistiche e di ricerca scientifica, e in particolare
    il relativo art. 6, comma 1 , il quale demanda al Garante il compito di
    promuovere la sottoscrizione di uno o più codici di deontologia e di buona
    condotta per i soggetti pubblici e privati, ivi comprese le società
    scientifiche e le associazioni professionali, interessati al trattamento dei
    dati per scopi storici; Visto l’articolo 7, comma 5,
    del medesimo decreto legislativo n. 281/1999 , relativo ad alcuni profili
    che devono essere individuati dal codice per i trattamenti di dati per scopi
    storici; Visto il provvedimento 10
    febbraio 2000 del Garante per la protezione dei dati personali, pubblicato
    sulla Gazzetta Ufficiale n. 46 del 25 febbraio 2000, con il quale il Garante
    ha promosso la sottoscrizione di uno o più codici di deontologia e di buona
    condotta relativi del trattamento di dati personali per scopi storici
    effettuati da archivisti e utenti ed ha invitato tutti i soggetti aventi
    titolo a partecipare all’adozione del medesimo codice in base al principio
    di rappresentatività a darne comunicazione al Garante entro il 31 marzo
    2000; Viste le comunicazioni pervenute
    al Garante in risposta al provvedimento del 10 febbraio 2000, con le quali
    diversi soggetti pubblici e privati, società scientifiche ed associazioni
    professionali hanno manifestato la volontà di partecipare alla redazione
    del codice e fra i quali è stato conseguentemente costituito un apposito
    gruppo di lavoro composto da componenti della Commissione consultiva per le
    questioni inerenti la consultabilità degli atti d’archivio riservati, del
    Centro di Documentazione ebraica, del Ministero per i beni e le attività
    culturali, dell’Associazione delle istituzioni culturali italiane, dell’Associazione
    nazionale archivistica italiana, dell’Istituto nazionale per la storia del
    movimento di liberazione in Italia, della Società per lo studio della
    storia contemporanea, dell’Istituto storico italiano per l’età moderna
    e contemporanea, della Società per gli studi di storia delle istituzioni,
    della Società italiana delle storiche, dell’Istituto romano per la storia
    d’Italia dal fascismo alla resistenza; Considerato che il testo del
    codice è stato oggetto di ampia diffusione, anche attraverso la sua
    pubblicazione su alcuni siti Internet, al fine di favorire il più ampio
    dibattito e di permettere la raccolta di eventuali
    osservazioni e integrazioni al testo medesimo da parte di tutti i soggetti
    interessati; Vista la nota del 28 febbraio
    2001 con cui il gruppo di lavoro ha trasmesso il testo del codice di
    deontologia e di buona condotta per i trattamenti di dati personali per
    scopi storici approvato e sottoscritto in pari data; Rilevato che il rispetto delle
    disposizioni contenute nel codice costituisce condizione essenziale per la
    liceità del trattamento dei dati personali; Constatata la conformità del
    codice alle leggi e ai regolamenti in materia di protezione delle persone
    rispetto al trattamento dei dati personali, ed in particolare all’ art.
    31, comma 1, lettera h) della legge n. 675/1996, nonché agli artt. 6 e 7
    del decreto legislativo n. 281/1999; Considerato che, ai sensi dell’art.
    6, comma 1, del decreto legislativo n. 281/1999 , il codice deve essere
    pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana a cura del
    Garante; Rilevato che anche dopo tale
    pubblicazione il codice potrà essere eventualmente sottoscritto da altri
    soggetti pubblici e privati, società scientifiche ed associazioni
    professionali interessati; Vista la documentazione in atti; Viste le osservazioni formulate
    dal segretario generale ai sensi dell’art. 15 del regolamento del Garante
    n. 1/2000 , adottato con deliberazione n. 15 del 28 giugno 2000 e pubblicato
    nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 162 del 13 luglio
    2000; Dispone: la trasmissione del codice di
    deontologia e di buona condotta per i trattamenti di dati personali per
    scopi storici che figura in allegato all’Ufficio pubblicazione leggi e
    decreti del Ministero della giustizia per la sua pubblicazione nella
    Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. Roma, 14 marzo 2001   IL PRESIDENTE IL RELATORE IL SEGRETARIO
    GENERALE CODICE DI DEONTOLOGIA E DI BUONA
    CONDOTTA PER I TRATTAMENTI DI DATI PERSONALI PER SCOPI STORICI   ∗ In conformità all’articolo
    184, comma 2, i riferimenti a disposizioni della legge n. 675/1996 o ad
    altre disposizioni abrogate devono intendersi riferiti alle corrispondenti
    nuove disposizioni in vigore, secondo la tavola di corrispondenza. Preambolo I sottoindicati soggetti pubblici
    e privati sottoscrivono il presente codice sulla base delle seguenti
    premesse: 1) Chiunque accede ad
    informazioni e documenti per scopi storici utilizza frequentemente dati di
    carattere personale per i quali la legge prevede alcune garanzie a tutela
    degli interessati. In considerazione dell’interesse pubblico allo
    svolgimento di tali trattamenti, il legislatore -con specifico riguardo agli
    archivi pubblici e a quelli privati dichiarati di notevole interesse storico
    ai sensi dell’art. 36 del d.P.R. 30 settembre 1963 n. 1409- ha esentato i
    soggetti che utilizzano dati personali per le suddette finalità dall’obbligo
    di richiedere il consenso degli interessati ai sensi degli artt. 12 , 20 e
    28 della legge (l. 31 dicembre 1996, n. 675, in particolare art. 27; dd.lg.
    11 maggio 1999, n. 135 e 30 luglio 1999, n. 281, in particolare art. 7,
    comma 4; d.P.R. 30 settembre 1963, n. 1409, e successive modificazioni e
    integrazioni). 2) L'utilizzazione di tali dati
    da parte di utenti ed archivisti deve pertanto rispettare le previsioni di
    legge e quelle del presente codice di deontologia e di buona condotta, l’osservanza
    del quale, oltre a rappresentare un obbligo deontologico, costituisce
    condizione essenziale per la liceità del trattamento dei dati (art. 31,
    comma 1, lettera h), l. 31 dicembre 1996, n.675; art.6, d. lg. 30 luglio
    1999, n.281 ). 3) L'osservanza di tali regole
    non deve pregiudicare l'indagine, la ricerca, la documentazione e lo studio
    ovunque svolti, in relazione a figure, fatti e circostanze del passato. 4) I trattamenti di dati
    personali concernenti la conservazione, l'ordinamento e la comunicazione dei
    documenti conservati negli Archivi di Stato e negli archivi storici degli
    enti pubblici sono considerati di rilevante interesse pubblico (art. 23
    d.lg. 11 maggio 1999, n.135). 5) La sottoscrizione del presente
    codice è promossa per legge dal Garante, nel rispetto del principio di
    rappresentatività dei soggetti pubblici e privati interessati. Il codice è
    espressione delle associazioni professionali e delle categorie interessate,
    ivi comprese le società scientifiche, ed è volto ad assicurare l’equilibrio
    delle diverse esigenze connesse alla ricerca e alla rappresentazione di
    fatti storici con i diritti e le libertà fondamentali delle persone
    interessate (art. 1, l. 31 dicembre 1996, n. 675 ). 6) Il presente codice, sulla base
    delle prescrizioni di legge, individua in particolare: a) alcune regole di
    correttezza e di non discriminazione nei confronti degli utenti da osservare
    anche nella comunicazione e diffusione dei dati, armonizzate con quelle che
    riguardano il diritto di cronaca e la manifestazione del pensiero; b)
    particolari cautele per la raccolta, la consultazione e la diffusione di
    documenti concernenti dati idonei a rivelare lo stato di salute, la vita
    sessuale o rapporti riservati di tipo familiare; c) modalità di
    applicazione agli archivi privati della disciplina dettata in materia di
    trattamento dei dati per scopi storici (art. 7, comma 5, d.lg. 30 luglio
    1999, n. 281) . 7) La sottoscrizione del presente
    codice è effettuata ispirandosi, oltre agli artt. 21 e 33 della
    Costituzione della Repubblica italiana, alle pertinenti fonti e documenti
    internazionali in materia di ricerca storica e di archivi e in particolare: a) agli artt. 8 e 10 della
    Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle
    libertà fondamentali del 1950, ratificata dall'Italia con legge 4 agosto
    1955, n. 848; b) alla Raccomandazione N. R
    (2000) 13 del 13 luglio 2000 del Consiglio d'Europa; c) agli artt. 1, 7, 8, 11 e 13
    della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea; d) ai Principi direttivi per una
    legge sugli archivi storici e gli archivi correnti, individuati dal
    Consiglio internazionale degli archivi al congresso di Ottawa nel 1996, e al
    Codice internazionale di deontologia degli archivisti approvato nel
    congresso internazionale degli archivi, svoltosi a Pechino nel 1996.   PRINCIPI GENERALI   Art. 1 (Finalità e ambito di
    applicazione) 1. Le presenti norme sono volte a
    garantire che l'utilizzazione di dati di carattere personale acquisiti
    nell'esercizio della libera ricerca storica e del diritto allo studio e
    all'informazione, nonché nell'accesso ad atti e documenti, si svolga nel
    rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali e della dignità delle
    persone interessate, in particolare del diritto alla riservatezza e del
    diritto all'identità personale. 2. Il presente codice detta
    disposizioni per i trattamenti di dati personali effettuati per scopi
    storici in relazione ai documenti conservati presso archivi delle pubbliche
    amministrazioni, enti pubblici ed archivi privati dichiarati di notevole
    interesse storico. Il codice si applica, senza necessità di sottoscrizione,
    all'insieme dei trattamenti di dati personali comunque effettuati dagli
    utenti per scopi storici. 3. Il presente codice reca,
    altresì, principi-guida di comportamento dei soggetti che trattano per
    scopi storici dati personali conservati presso archivi pubblici e archivi
    privati dichiarati di notevole interesse storico, e in particolare: a) nei riguardi degli archivisti,
    individua regole di correttezza e di non discriminazione nei confronti degli
    utenti, indipendentemente dalla loro nazionalità, categoria di
    appartenenza, livello di istruzione; b) nei confronti degli utenti,
    individua cautele per la raccolta, l'utilizzazione e la diffusione dei dati
    contenuti nei documenti. 4. La competente sovrintendenza
    archivistica riceve comunicazione da parte di proprietari, possessori e
    detentori di archivi privati non dichiarati di notevole interesse storico o
    di singoli documenti di interesse storico, i quali manifestano l’intenzione
    di applicare il presente codice nella misura per essi compatibile. Art. 2 (Definizioni) 1. Nell'applicazione del presente
    codice si tiene conto delle definizioni e delle indicazioni contenute nella
    disciplina in materia di trattamento dei dati personali e, in particolare,
    delle disposizioni citate nel preambolo. Ai medesimi fini si intende,
    altresì: a) per "archivista",
    chiunque, persona fisica o giuridica, ente o associazione, abbia
    responsabilità di controllare, acquisire, trattare, conservare, restaurare
    e gestire archivi storici, correnti o di deposito della pubblica
    amministrazione, archivi privati dichiarati di notevole interesse storico,
    nonché gli archivi privati di cui al precedente art. 1, comma 4; b) per "utente",
    chiunque chieda di accedere o acceda per scopi storici a documenti
    contenenti dati personali, anche per finalità giornalistiche o di
    pubblicazione occasionale di articoli, saggi e altre manifestazioni del
    pensiero; c) per "documento",
    qualunque testimonianza scritta, orale o conservata su qualsiasi supporto
    che contenga dati personali.   REGOLE DI CONDOTTA PER GLI
    ARCHIVISTI E LICEITA' DEI RELATIVI TRATTAMENTI   Art. 3 (Regole generali di condotta) 1. Nel trattare i dati di
    carattere personale e i documenti che li contengono, gli archivisti
    adottano, in armonia con la legge e i regolamenti, le modalità più
    opportune per favorire il rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali
    e della dignità delle persone alle quali si riferiscono i dati trattati. 2. Gli archivisti di enti o
    istituzioni pubbliche si adoperano per il pieno rispetto, anche da parte dei
    terzi con cui entrano in contatto per ragioni del proprio ufficio o
    servizio, delle disposizioni di legge e di regolamento in materia
    archivistica e, in particolare, di quanto previsto negli artt. 21 e 21-bis
    del d.P.R. 30 settembre 1963, n. 1409, come modificati dal d.lg. 30 luglio
    1999, n. 281, dall'art. 7 del medesimo d.lg. n. 281, e successive
    modificazioni ed integrazioni. 3. I soggetti che operano presso
    enti pubblici svolgendo funzioni archivistiche, nel trattare dati di
    carattere personale si attengono ai doveri di lealtà, correttezza,
    imparzialità, onestà e diligenza propri dell'esercizio della professione e
    della qualifica o livello ricoperti. Essi conformano il proprio operato al
    principio di trasparenza della attività amministrativa. 4. I dati personali trattati per
    scopi storici possono essere ulteriormente utilizzati per tali scopi, e sono
    soggetti in linea di principio alla medesima disciplina indipendentemente
    dal documento in cui sono contenuti e dal luogo di conservazione, ferme
    restando le cautele e le garanzie previste per particolari categorie di dati
    o di trattamenti. Art. 4 (Conservazione e tutela) 1. Gli archivisti si impegnano a: a) favorire il recupero,
    l'acquisizione e la tutela dei documenti. A tal fine, operano in conformità
    con i principi, i criteri metodologici e le pratiche della professione
    generalmente condivisi ed accettati, curando anche l'aggiornamento
    sistematico e continuo delle proprie conoscenze storiche, amministrative e
    tecnologiche; b) tutelare l'integrità degli
    archivi e l'autenticità dei documenti, anche elettronici e multimediali, di
    cui promuovono la conservazione permanente, in particolare di quelli esposti
    a rischi di cancellazione, dispersione ed alterazione dei dati; c) salvaguardare la conformità
    delle riproduzioni dei documenti agli originali ed evitare ogni azione
    diretta a manipolare, dissimulare o deformare fatti, testimonianze,
    documenti e dati; d) assicurare il rispetto delle
    misure di sicurezza previste dall'art. 15 della legge 31 dicembre 1996, n.
    675 e dal d.P.R. 28 luglio 1999, n. 318 e successive integrazioni e
    modificazioni, sviluppando misure idonee a prevenire l'eventuale
    distruzione, dispersione o accesso non autorizzato ai documenti, e
    adottando, in presenza di specifici rischi, particolari cautele quali la
    consultazione in copia di alcuni documenti e la conservazione degli
    originali in cassaforte o armadi blindati. Art. 5 (Comunicazione e fruizione) 1. Gli archivi sono organizzati
    secondo criteri tali da assicurare il principio della libera fruibilità
    delle fonti. 2. L'archivista promuove il più
    largo accesso agli archivi e, attenendosi al quadro della normativa vigente,
    favorisce l'attività di ricerca e di informazione nonché il reperimento
    delle fonti. 3. L'archivista informa il
    ricercatore sui documenti estratti temporaneamente da un fascicolo perché
    esclusi dalla consultazione. 4. In caso di rilevazione
    sistematica dei dati realizzata da un archivio in collaborazione con altri
    soggetti pubblici o privati, per costituire banche dati di intere serie
    archivistiche, la struttura interessata sottoscrive una apposita convenzione
    per concordare le modalità di fruizione e le forme di tutela dei soggetti
    interessati, attenendosi alle disposizioni della legge, in particolare per
    quanto riguarda il rapporto tra il titolare, il responsabile e gli
    incaricati del trattamento, nonché i rapporti con i soggetti esterni
    interessati ad accedere ai dati. Art. 6 (Impegno di riservatezza) 1. Gli archivisti si impegnano a: a) non fare alcun uso delle
    informazioni non disponibili agli utenti o non rese pubbliche, ottenute in
    ragione della propria attività anche in via confidenziale, per proprie
    ricerche o per realizzare profitti e interessi privati. Nel caso in cui
    l'archivista svolga ricerche per fini personali o comunque estranei alla
    propria attività professionale, è soggetto alle stesse regole e ai
    medesimi limiti previsti per gli utenti; b) mantenere riservate le notizie
    e le informazioni concernenti i dati personali apprese nell'esercizio delle
    proprie attività. 2. L'archivista osserva tali
    doveri di riserbo anche dopo la cessazione dalla propria attività. Art. 7 (Aggiornamento dei dati) 1. L'archivista favorisce
    l'esercizio del diritto degli interessati all'aggiornamento, alla rettifica
    o all'integrazione dei dati, garantendone la conservazione secondo modalità
    che assicurino la distinzione delle fonti originarie dalla documentazione
    successivamente acquisita. 2. Ai fini dell'applicazione
    dell'art. 13 della legge n. 675/1996, in presenza di eventuali richieste
    generalizzate di accesso ad un'ampia serie di dati o documenti, l'archivista
    pone a disposizione gli strumenti di ricerca e le
    fonti pertinenti fornendo al richiedente idonee indicazioni per una loro
    agevole consultazione. 3. In caso di esercizio di un
    diritto, ai sensi dell'art. 13, comma 3, della legge n. 675/1996, da parte
    di chi vi abbia interesse in relazione a dati personali che riguardano
    persone decedute e documenti assai risalenti nel tempo, la sussistenza
    dell'interesse è valutata anche in riferimento al tempo trascorso. Art. 8 (Fonti orali) 1. In caso di trattamento di
    fonti orali, è necessario che gli intervistati abbiano espresso il proprio
    consenso in modo esplicito, eventualmente in forma verbale, anche sulla base
    di una informativa semplificata che renda nota almeno l’identità e l’attività
    svolta dall’intervistatore nonché le finalità della raccolta dei dati. 2. Gli archivi che acquisiscono
    fonti orali richiedono all’autore dell’intervista una dichiarazione
    scritta dell’avvenuta comunicazione degli scopi perseguiti nell’intervista
    stessa e del relativo consenso manifestato dagli intervistati.   REGOLE DI CONDOTTA PER GLI UTENTI
    E CONDIZIONI PER LA LICEITA' DEI RELATIVI TRATTAMENTI   Art. 9 (Regole generali di condotta) 1. Nell'accedere alle fonti e
    nell'esercitare l’attività di studio, ricerca e manifestazione del
    pensiero, gli utenti, quando trattino i dati di carattere personale, secondo
    quanto previsto dalla legge e dai regolamenti, adottano le modalità più
    opportune per favorire il rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali
    e della dignità delle persone interessate. 2. In applicazione del principio
    di cui al comma 1, gli utenti utilizzano i documenti sotto la propria
    responsabilità e conformandosi agli scopi perseguiti e delineati nel
    progetto di ricerca, nel rispetto dei principi di pertinenza ed
    indispensabilità di cui all’art. 7, del d.lg. 30 luglio 1999, n. 281. Art. 10 (Accesso agli archivi pubblici) 1. L'accesso agli archivi
    pubblici è libero. Tutti gli utenti hanno diritto ad accedere agli archivi
    con eguali diritti e doveri. 2. Fanno eccezione, ai sensi
    delle leggi vigenti, i documenti di carattere riservato relativi alla
    politica interna ed estera dello Stato che divengono consultabili cinquanta
    anni dopo la loro data e quelli contenenti i dati di cui agli artt. 22 e 24
    della legge n. 675/1996, che divengono liberamente consultabili quaranta
    anni dopo la loro data. Il termine è di settanta anni se i dati sono idonei
    a rivelare lo stato di salute o la vita sessuale oppure rapporti riservati
    di tipo familiare. 3. L’autorizzazione alla
    consultazione dei documenti di cui al comma 2 può essere rilasciata prima
    della scadenza dei termini dal Ministro dell’Interno, previo parere del
    direttore dell’Archivio di Stato o del sovrintendente archivistico
    competenti e udita la Commissione per le questioni inerenti alla
    consultabilità degli atti di archivio riservati istituita presso il
    Ministero dell’Interno, secondo la procedura dettata dagli artt. 8 e 9 del
    decreto legislativo n. 281/1999. 4. In caso di richiesta di
    autorizzazione a consultare i documenti di cui al comma 2 prima della
    scadenza dei termini, l'utente presenta all'ente che li conserva un progetto
    di ricerca che, in relazione alle fonti riservate per le quali chiede l’autorizzazione,
    illustri le finalità della ricerca e le modalità di diffusione dei dati.
    Il richiedente ha facoltà di presentare ogni altra documentazione utile. 5. L'autorizzazione di cui al
    comma 3 alla consultazione è rilasciata a parità di condizioni ad ogni
    altro richiedente. La valutazione della parità di condizioni avviene sulla
    base del progetto di ricerca di cui al comma 4. 6. L'autorizzazione alla
    consultazione dei documenti, di cui al comma 3, prima dello scadere dei
    termini, può contenere cautele volte a consentire la comunicazione dei dati
    senza ledere i diritti, le libertà e la dignità delle persone interessate. 7. Le cautele possono consistere
    anche, a seconda degli obiettivi della ricerca desumibili dal progetto,
    nell'obbligo di non diffondere i nomi delle persone, nell'uso delle sole
    iniziali dei nominativi degli interessati, nell'oscuramento dei nomi in una
    banca dati, nella sottrazione temporanea di singoli documenti dai fascicoli
    o nel divieto di riproduzione dei documenti. Particolare attenzione è
    prestata al principio della pertinenza e all'indicazione di fatti o
    circostanze che possono rendere facilmente individuabili gli interessati. 8. L'autorizzazione di cui al
    comma 3 è personale e il titolare dell'autorizzazione non può delegare
    altri al conseguente trattamento dei dati. I documenti mantengono il loro
    carattere riservato e non possono essere ulteriormente utilizzati da altri
    soggetti senza la relativa autorizzazione. Art. 11 (Diffusione) 1. L'interpretazione dell'utente,
    nel rispetto del diritto alla riservatezza, del diritto all'identità
    personale e della dignità degli interessati, rientra nella sfera della
    libertà di parola e di manifestazione del pensiero costituzionalmente
    garantite. 2. Nel far riferimento allo stato
    di salute delle persone l'utente si astiene dal pubblicare dati analitici di
    interesse strettamente clinico e dal descrivere abitudini sessuali riferite
    ad una determinata persona identificata o identificabile. 3. La sfera privata delle persone
    note o che abbiano esercitato funzioni pubbliche deve essere rispettata nel
    caso in cui le notizie o i dati non abbiano alcun rilievo sul loro ruolo o
    sulla loro vita pubblica. 4. In applicazione di quanto
    previsto dall'art. 7, comma 2, del d.lg. n. 281/1999, al momento della
    diffusione dei dati il principio della pertinenza è valutato dall’utente
    con particolare riguardo ai singoli dati personali contenuti nei documenti,
    anziché ai documenti nel loro complesso. L'utente può diffondere i dati
    personali se pertinenti e indispensabili alla ricerca e se gli stessi non
    ledono la dignità e la riservatezza delle persone. 5. L’utente non è tenuto a
    fornire l’informativa di cui all’art. 10, comma 3, della legge n.
    675/1996 nei casi in cui tale adempimento comporti l'impiego di mezzi
    manifestamente sproporzionati. 6. L'utente può utilizzare i
    dati elaborati o le copie dei documenti contenenti dati personali,
    accessibili su autorizzazione, solo ai fini della propria ricerca, e ne cura
    la riservatezza anche rispetto ai terzi. Art. 12 (Applicazione del codice) 1. I soggetti pubblici e privati,
    comprese le società scientifiche e le associazioni professionali, che siano
    tenuti ad applicare il presente codice si impegnano, con i modi e nelle
    forme previste dai propri ordinamenti, a promuoverne la massima diffusione e
    la conoscenza, nonché ad assicurarne il rispetto. 2. Nel caso degli archivi degli
    enti pubblici e degli archivi privati dichiarati di notevole interesse
    storico, le sovrintendenze archivistiche promuovono la diffusione e
    l'applicazione del codice. Art. 13 (Violazione delle regole di
    condotta) 1. Nell'ambito degli archivi
    pubblici le amministrazioni competenti applicano le sanzioni previste dai
    rispettivi ordinamenti. 2. Le società e le associazioni
    tenute ad applicare il presente codice adottano, sulla base dei propri
    ordinamenti e regolamenti, le opportune misure in caso di violazione del
    codice stesso, ferme restando le sanzioni di legge. 3. La violazione delle
    prescrizioni del presente codice da parte degli utenti è comunicata agli
    organi competenti per il rilascio delle autorizzazioni a consultare
    documenti riservati prima del decorso dei termini di legge, ed è
    considerata ai fini del rilascio dell'autorizzazione medesima.
    L'Amministrazione competente, secondo il proprio ordinamento, può altresì
    escludere temporaneamente dalle sale di studio i soggetti responsabili della
    violazione delle regole del presente codice. Gli stessi possono essere
    esclusi da ulteriori autorizzazioni alla consultazione di documenti
    riservati. 4. Oltre a quanto previsto dalla
    legge per la denuncia di reato cui sono tenuti i pubblici ufficiali, i
    soggetti di cui ai commi 1 e 2 possono segnalare al Garante le violazioni
    delle regole di condotta per l'eventuale adozione dei provvedimenti e delle
    sanzioni di competenza. Art. 14 (Entrata in vigore) 1. Il presente codice si applica
    a decorrere dal quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione nella
    Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. |