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CODICE PENALE

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Dei DELITTI in PARTICOLARE

DISPOSIZIONI GENERALI E COMUNI AI CAPI PRECEDENTI

 

Art. 301

- Concorso di reati -

Quando l'offesa alla vita, alla incolumità, alla libertà o all'onore, indicata negli articoli 276, 277, 278, 295, 296, 297 e 298, è considerata dalla legge come reato anche in base a disposizioni diverse da quelle contenute nei capi precedenti, si applicano le disposizioni che stabiliscono la pena più grave.

Nondimeno, nei casi in cui debbono essere applicate, disposizioni diverse da quelle contenute nei capi precedenti, le pene sono aumentate da un terzo alla metà.

Quando l'offesa alla vita, alla incolumità, alla libertà o all'onore è considerata dalla legge come elemento costitutivo o circostanza aggravante di un altro reato, questo cessa dal costituire un reato complesso, e il colpevole soggiace a pene distinte, secondo le norme sul concorso dei reati, applicandosi, per le dette offese, le disposizioni contenute nei capi precedenti.

 

Art. 302

- Istigazione a commettere alcuno dei delitti preveduti nei capi primo e secondo -

Chiunque istiga taluno a commettere uno dei delitti, non colposi, preveduti dai capi primo e secondo di questo titolo, per i quali la legge stabilisce la pena di morte (1) o l'ergastolo o la reclusione, è punito, se la istigazione non è accolta, ovvero se la istigazione è accolta ma il delitto non è commesso, con la reclusione da uno a otto anni.

Tuttavia, la pena da applicare è sempre inferiore alla metà della pena stabilita per il delitto al quale si riferisce la istigazione.

(1) La pena di morte è stata soppressa e sostituita con l'ergastolo.

 

Art. 303

- Pubblica istigazione e apologia -

Chiunque pubblicamente istiga a commettere uno o più fra i delitti indicati nell'articolo precedente è punito, per il solo fatto dell'istigazione, con la reclusione da tre a dodici anni.

La stessa pena si applica a chiunque pubblicamente fa l'apologia di uno o più fra i delitti indicati nell'articolo precedente.

 

Art. 304

- Cospirazione politica mediante accordo -

Quando più persone si accordano al fine di commettere uno dei delitti indicati nell'articolo 302, coloro che partecipano all'accordo sono puniti, se il delitto non è commesso, con la reclusione da uno a sei anni.

Per i promotori la pena è aumentata.

Tuttavia, la pena da applicare è sempre inferiore alla metà della pena stabilita per il delitto al quale si riferisce l'accordo (1).

(1) Con sentenza n. 123 del 28 dicembre 1962 la Corte cost. ha dichiarato che "compete al giudice di merito disapplicare le norme ricordate - artt. 330, 304, 305 cod. pen. - in tutti quei casi rispetto ai quali l'accertamento degli elementi di fatto conduca a far ritenere che lo sciopero costituisca valido esercizio del diritto garantito dall'art. 40 Cost., ed a rendere in conseguenza possibile l'applicazione dell'esimente di cui al cit. art. 51 cod. pen.".

 

Art. 305

- Cospirazione politica mediante associazione -

Quando tre o più persone si associano al fine di commettere uno dei delitti indicati nell'articolo 302, coloro che promuovono, costituiscono o organizzano la associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da cinque a dodici anni.

Per il solo fatto di partecipare all'associazione, la pena è della reclusione da due a otto anni.

I capi dell'associazione soggiacciono alla stessa pena stabilita per i promotori.

Le pene sono aumentate se l'associazione tende a commettere due o più dei delitti sopra indicati (1).

(1)Con sentenza n. 123 del 28 dicembre 1962 la Corte cost. ha dichiarato che "compete al giudice di merito disapplicare le norme ricordate - artt. 330, 304, 305 cod. pen. - in tutti quei casi rispetto ai quali l'accertamento degli elementi di fatto conduca a far ritenere che lo sciopero costituisca valido esercizio del diritto garantito dall'art. 40 Cost., ed a rendere in conseguenza possibile l'applicazione dell'esimente di cui al cit. art. 51 cod. pen.".

 

Art. 306

- Banda armata: formazione e partecipazione -

Quando, per commettere uno dei delitti indicati nell'articolo 302, si forma una banda armata, coloro che la promuovono o costituiscono od organizzano, soggiacciono, per ciò solo, alla pena della reclusione da cinque a quindici anni.

Per il solo fatto di partecipare alla banda armata, la pena è della reclusione da tre a nove anni.

I capi o i sovventori della banda armata soggiacciono alla stessa pena stabilita per i promotori.

 

Art. 307

- Assistenza ai partecipi di cospirazione o di banda armata -

Chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato o di favoreggiamento, dà rifugio o fornisce il vitto a taluna delle persone che partecipano all'associazione o alla banda indicate nei due articoli precedenti, è punito con la reclusione fino a due anni.

La pena è aumentata se il rifugio o il vitto sono prestati continuatamente.

Non è punibile chi commette il fatto in favore di un prossimo congiunto.

Agli effetti della legge penale, si intendono per "prossimi congiunti" gli ascendenti, i discendenti, il coniuge, i fratelli, le sorelle, gli affini nello stesso grado, gli zii e i nipoti: nondimeno, nella denominazione di prossimi congiunti, non si comprendono gli affini, allorchè sia morto il coniuge e non vi sia prole.

 

Art. 308

- Cospirazione: casi di non punibilità -

Nei casi preveduti dagli articoli 304, 305 e 307 non sono punibili coloro i quali, prima che sia commesso il delitto per cui l'accordo è intervenuto o l'associazione è costituita, e anteriormente all'arresto, ovvero al procedimento:

1) disciolgono o, comunque, determinano lo scioglimento dell'associazione;

2) non essendo promotori o capi, recedono dall'accordo o dall'associazione.

Non sono parimenti punibili coloro i quali impediscono comunque che sia compiuta l'esecuzione del delitto per cui l'accordo è intervenuto o l'associazione è stata costituita.

 

Art. 309

- Banda armata: casi di non punibilità -

Nei casi preveduti dagli articoli 306 e 307, non sono punibili coloro i quali, prima che sia commesso il delitto per cui la banda armata venne formata, e prima dell'ingiunzione dell'autorità o della forza pubblica, o immediatamente dopo tale ingiunzione:

1) disciolgono o, comunque, determinano lo scioglimento della banda;

2) non essendo promotori o capi della banda, si ritirano dalla banda stessa, ovvero si arrendono, senza opporre resistenza e consegnando o abbandonando le armi.

Non sono parimenti punibili coloro i quali impediscono comunque che sia compiuta l'esecuzione del delitto per cui la banda è stata formata.

 

Art. 310

- Tempo di guerra -

Agli effetti della legge penale, nella denominazione di "tempo di guerra" è compreso anche il periodo di imminente pericolo di guerra quando questa sia seguita.

 

Art. 311

- Circostanza diminuente: lieve entità del fatto -

Le pene comminate pei delitti preveduti da questo titolo sono diminuite quando per la natura, la specie, i mezzi, le modalità o circostanze dell'azione, ovvero per la particolare tenuità del danno o del pericolo, il fatto risulti di lieve entità.

 

Art. 312

- Espulsione dello straniero -

Lo straniero, condannato a una pena restrittiva della libertà personale per taluno dei delitti preveduti da questo titolo è espulso dallo Stato.

 

Art. 313

- Autorizzazione a procedere o richiesta di procedimento -

Per i delitti preveduti dagli articoli 244, 245, 265, 267, 269, 273, 274, 277. 278, 279, 287 e 288 non si può procedere senza l'autorizzazione del Ministro per la giustizia.

Parimenti, non si può procedere senza tale autorizzazione per i delitti preveduti dagli articolo 247, 248, 249, 250, 251 e 252, quando sono commessi a danno di uno Stato estero alleato o associato, a fine di guerra, allo Stato italiano.

Per il delitto preveduto dall'articolo 290, quando è commesso contro l'assemblea costituente ovvero contro le assemblee legislative o una di queste, non si può procedere senza l'autorizzazione dell'assemblea contro la quale il vilipendio è diretto. Negli altri casi non si può procedere senza l'autorizzazione del Ministro per la giustizia (1).

I delitti preveduti dagli articoli 296, 297, 298 in relazione agli articoli 296 e 297, e dall'articolo 299 sono punibili a richiesta del Ministro per la giustizia (2).

(1) Con sentenza n. 15 del 17 febbraio 1969 la Corte cost. ha dichiarato l'illegittimità di questo comma nei limiti in cui attribuisce il potere di dare l'autorizzazione a procedere per il delitto di vilipendio della Corte costituzionale al Ministro di grazia e giustizia anzichè alla Corte stessa.

(2) Articolo così modificato dalla L. 11 novembre 1947, n. 1317.

 

DEI DELITTI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

DEI DELITTI DEI PUBBLICI UFFICIALI

CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

Art. 314

- Peculato -

Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, che, avendo per ragione del suo ufficio o servizio il possesso o comunque la disponibilità di denaro o di altra cosa mobile altrui, se ne appropria, è punito con la reclusione da tre a dieci anni.

Si applica la pena della reclusione da sei mesi a tre anni quando il colpevole ha agito al solo scopo di fare uso momentaneo della cosa, e questa, dopo l'uso momentaneo, è stata immediatamente restituita (1).

(1) Articolo così sostituito dalla L. 26 aprile 1990, n. 86.

 

Art. 315

Abrogato dalla L. 26 aprile 1990, n. 86.

 

Art. 316

- Peculato mediante profitto dell'errore altrui -

Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, il quale, nell'esercizio delle funzioni o del servizio, giovandosi dell'errore altrui, riceve o ritiene indebitamente, per sè o per un terzo, denaro od altra utilità, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni (1).

(1) Articolo così sostituito dalla L. 26 aprile 1990, n. 86.

 

Art. 316 bis

- Malversazione a danno dello Stato -

Chiunque, estraneo alla pubblica amministrazione, avendo ottenuto dallo Stato o da altro ente pubblico o dalle Comunità europee contributi, sovvenzioni o finanziamenti destinati a favorire iniziative dirette alla realizzazione di opere od allo svolgimento di attività di pubblico interesse, non li destina alle predette finalità, è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni (1).

(1) Articolo introdotto dall'art. 3, L. 26 aprile 1990, n. 86, e successivamente così modificato dall'art. 1, L. 7 febbraio 1992, n. 181.

 

Art. 317

- Concussione -

Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, costringe o induce taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o ad un terzo, denaro od altra utilità, è punito con la reclusione da quattro a dodici anni (1).

(1) Articolo così sostituito dalla L. 26 aprile 1990, n. 86.

 

Art. 317 bis

- Pene accessorie -

La condanna per i reati di cui agli articoli 314 e 317 importa l'interdizione perpetua dai pubblici uffici. Nondimeno, se per circostanze attenuanti viene inflitta la reclusione per un tempo inferiore a tre anni, la condanna importa l'interdizione temporanea (1).

(1) Articolo aggiunto dalla L. 26 aprile 1990, n. 86.

 

Art. 318

- Corruzione per un atto d'ufficio -

Il pubblico ufficiale, che, per compiere un atto del suo ufficio, riceve, per sè o per un terzo, in denaro od altra utilità, una retribuzione che non gli è dovuta, o ne accetta la promessa, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.

Se il pubblico ufficiale riceve la retribuzione per un atto d'ufficio da lui già compiuto, la pena è della reclusione fino ad un anno (1).

(1) Articolo così sostituito dalla L. 26 aprile 1990, n. 86.

 

Art. 319

- Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio -

Il pubblico ufficiale, che, per omettere o ritardare o per aver omesso o ritardato un atto del suo ufficio, ovvero per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai doveri di ufficio, riceve, per sè o per un terzo, denaro od altra utilità, o ne accetta la promessa, è punito con la reclusione da due a cinque anni (1) .

(1) Articolo così sostituito dalla L. 26 aprile 1990, n. 86.

 

Art. 319 bis

- Circostanze aggravanti -

La pena è aumentata se il fatto di cui all'articolo 319 ha per oggetto il conferimento di pubblici impieghi o stipendi o pensioni o la stipulazione di contratti nei quali sia interessata l'amministrazione alla quale il pubblico ufficiale appartiene (1).

(1) Articolo aggiunto dalla L. 26 aprile 1990, n. 86.

 

Art. 319 ter

- Corruzione in atti giudiziari -

Se i fatti indicati negli articoli 318 e 319 sono commessi per favorire o danneggiare una parte in un processo civile, penale o amministrativo, si applica la pena della reclusione da tre a otto anni.

Se dal fatto deriva l'ingiusta condanna di taluno alla reclusione non superiore a cinque anni, la pena è della reclusione da quattro a dodici anni; se deriva l'ingiusta condanna alla reclusione superiore a cinque anni o all'ergastolo, la pena è della reclusione da sei a venti anni (1).

(1) Articolo aggiunto dalla L. 26 aprile 1990, n. 86.

 

Art. 320

- Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio -

Le disposizioni dell'articolo 319 si applicano anche se il fatto è commesso da persona incaricata di un pubblico servizio; quelle di cui all'articolo 318 si applicano anche alla persona incaricata di un pubblico servizio, qualora rivesta la qualità di pubblico impiegato.

In ogni caso, le pene sono ridotte in misura non superiore ad un terzo (1).

(1) Articolo così sostituito dalla L. 26 aprile 1990, n. 86.

 

Art. 321

- Pene per il corruttore -

Le pene stabilite nel primo comma dell'articolo 318, nell'articolo 319, nell'articolo 319 bis, nell'articolo 319 ter e nell'articolo 320 in relazione alle suddette ipotesi degli articoli 318 e 319, si applicano anche a chi dà o promette al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio il denaro od altra utilità (1).

1)Articolo così sostituito dalla L. 26 aprile 1990, n. 86 e successivamente modificato dall'art. 2, L. 7 febbraio 1992, n. 181.

 

Art. 322

- Istigazione alla corruzione -

Chiunque offre o promette denaro od altra utilità non dovuti ad un pubblico ufficiale o ad un incaricato di un pubblico servizio che riveste la qualità di pubblico impiegato, per indurlo a compiere un atto del suo ufficio, soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nel primo comma dell'articolo 318, ridotta di un terzo.

Se l'offerta o la promessa è fatta per indurre un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio ad omettere od a ritardare un atto del suo ufficio, ovvero a fare un atto contrario ai suoi doveri, il colpevole soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nell'articolo 319, ridotta di un terzo (1) .

La pena di cui al primo comma si applica al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio che riveste la qualità di pubblico impiegato che sollecita una promessa o dazione di denaro od altra utilità da parte di un privato per le finalità indicate dall'articolo 318.

La pena di cui al secondo comma si applica al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio che sollecita una promessa o dazione di denaro od altra utilità da parte di un privato per le finalità indicate dall'articolo 319 (2).

(1)- Comma così modificato dall'art. 3, L. 7 febbraio 1992, n. 181.

(2) - Articolo così sostituito dalla L. 26 aprile 1990, n. 86.

 

Art. 323

- Abuso d'ufficio -

Salvo che il fatto non costituisca un più grave reato, il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che, nello svolgimento delle funzioni o del servizio, in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procura a sè o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arreca ad altri un danno ingiusto è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.

La pena è aumentata nei casi in cui il vantaggio o il danno hanno un carattere di rilevante gravità.

Articolo sostituito dalla L. 26 aprile 1990, n. 86 e successivamente così sostituito dall'art. 1, L. 16 luglio 1997, n. 234.

 

Art. 323 bis

- Circostanza attenuante -

Se i fatti previsti dagli articoli 314, 316, 316 bis, 317, 318, 319, 320, 322 e 323 sono di particolare tenuità, le pene sono diminuite (1).

(1) Articolo aggiunto dalla L. 26 aprile 1990, n. 86.

 

Art. 324

Abrogato dalla L. 26 aprile 1990, n. 86.

 

Art. 325

- Utilizzazione d'invenzioni o scoperte conosciute per ragioni di ufficio -

Il pubblico ufficiale, o l'incaricato di un pubblico servizio che impiega, a proprio o altrui profitto, invenzioni o scoperte scientifiche, o nuove applicazioni industriali, che egli conosca per ragione dell'ufficio o servizio, e che debbano rimanere segrete, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa non inferiore a lire un milione.

 

Art. 326

- Rivelazione ed utilizzazione di segreti di ufficio -

Il pubblico ufficiale o la persona incaricata di un pubblico servizio, che, violando i doveri inerenti alle funzioni o al servizio, o comunque abusando della sua qualità, rivela notizie di ufficio, le quali debbano rimanere segrete, o ne agevola in qualsiasi modo la conoscenza, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.

Se l'agevolazione è soltanto colposa, si applica la reclusione fino a un anno.

Il pubblico ufficiale o la persona incaricata di un pubblico servizio, che, per procurare a sè o ad altri un indebito profitto patrimoniale, si avvale illegittimamente di notizie di ufficio, le quali debbano rimanere segrete, è punito con la reclusione da due a cinque anni. Se il fatto è commesso al fine di procurare a sè o ad altri un ingiusto profitto non patrimoniale o di cagionare ad altri un danno ingiusto, si applica la pena della reclusione fino a due anni (1).

(1) Articolo così sostituito dalla L. 26 aprile 1990, n. 86.

 

Art. 327

- Eccitamento al dispregio e vilipendio delle istituzioni, delle leggi o degli atti dell'Autorità -

Il pubblico ufficiale, che, nell'esercizio delle sue funzioni, eccita al dispregio delle istituzioni o alla inosservanza delle leggi, delle disposizioni dell'Autorità o dei doveri inerenti a un pubblico ufficio o servizio, ovvero fa l'apologia di fatti contrari alle leggi, alle disposizioni dell'Autorità o ai doveri predetti, è punito, quando il fatto non sia preveduto come reato da una particolare disposizione di legge, con la reclusione fino a un anno o con la multa fino a lire quattrocentomila.

La disposizione precedente si applica anche al pubblico impiegato incaricato di un pubblico servizio e al ministro di un culto.

 

Art. 328

- Rifiuto di atti di ufficio. Omissione -

Il pubblico ufficiale o l'incaricato del pubblico servizio, che indebitamente rifiuta un atto dell'ufficio che, per ragioni di giustizia o di sicurezza pubblica, o di ordine pubblico o di igiene e sanità, deve essere compiuto senza ritardo, è punito con la reclusione da sei mesi a due anni. Fuori dei casi previsti dal primo comma, il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, che entro trenta giorni dalla richiesta di chi vi abbia interesse non compie l'atto del suo ufficio e non risponde per esporre le ragioni del ritardo, è punito con la reclusione fino ad un anno o con la multa fino a lire due milioni. Tale richiesta deve essere redatta in forma scritta ed il termine di trenta giorni decorre dalla ricezione della richiesta stessa (1).

(1)Articolo così sostituito dalla L. 26 aprile 1990, n. 86.

 

Art. 329

- Rifiuto o ritardo di obbedienza commesso da un militare o da un agente della forza pubblica -

Il militare o l'agente della forza pubblica, il quale rifiuta o ritarda indebitamente di eseguire una richiesta fattagli dall'Autorità competente nelle forme stabilite dalla legge, è punito con la reclusione fino a due anni.

 

Art. 330

Abrogato dalla L. 12 giugno 1990, n. 146.

 

Art. 331

- Interruzione di un servizio pubblico o di pubblica necessità -

Chi, esercitando imprese di servizi pubblici o di pubblica necessità, interrompe il servizio, ovvero sospende il lavoro nei suoi stabilimenti, uffici o aziende, in modo da turbare la regolarità del servizio, è punito con la reclusione da sei mesi a un anno e con la multa non inferiore a lire un milione.

I capi, promotori od organizzatori sono puniti con la reclusione da tre a sette anni e con la multa non inferiore a lire sei milioni.

Si applica la disposizione dell'ultimo capoverso dell'articolo precedente.

 

Art. 332

- Omissioni di doveri di ufficio in occasione di abbandono di un pubblico ufficio o di interruzione di un pubblico servizio -

Il pubblico ufficiale o il dirigente un servizio pubblico o di pubblica necessità che, in occasione di alcuno dei delitti preveduti dai due articoli precedenti, ai quali non abbia preso parte, rifiuta od omette di adoperarsi per la ripresa del servizio a cui è addetto o preposto, ovvero di compiere ciò che è necessario per la regolare continuazione del servizio, è punito con la multa fino a lire un milione.

 

Art. 333

Abrogato dalla L. 12 giugno 1990, n. 146.

 

Art. 334

- Sottrazione o danneggiamento di cose sottoposte a sequestro disposto nel corso di un procedimento penale o dall'autorità amministrativa -

Chiunque sottrae, sopprime, distrugge, disperde o deteriora una cosa sottoposta a sequestro disposto nel corso di un procedimento penale o dall'autorità amministrativa e affidata alla sua custodia, al solo scopo di favorire il proprietario di essa, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da lire centomila a un milione.

Si applicano la reclusione da tre mesi a due anni e la multa da lire sessantamila a lire seicentomila, se la sottrazione, la soppressione, la distruzione, la dispersione, o il deterioramento sono commessi dal proprietario della cosa, affidata alla sua custodia.

La pena è della reclusione da un mese ad un anno e della multa fino a lire seicentomila, se il fatto è commesso dal proprietario della cosa medesima non affidata alla sua custodia (1).

(1) Articolo così sostituito dalla L. 24 novembre 1981, n. 689.

 

Art. 335

- Violazione colposa di doveri inerenti alla custodia di cose sottoposte a sequestro disposto nel corso di un procedimento penale o dall'autorità amministrativa -

Chiunque, avendo in custodia una cosa sottoposta a sequestro disposto nel corso di un procedimento penale o dall'autorità amministrativa, per colpa ne cagiona la distruzione o la dispersione, ovvero ne agevola la sottrazione o la soppressione, è punito con la reclusione fino a sei mesi o con la multa fino a lire seicentomila (1).

(1) Articolo così sostituito dalla L. 24 novembre 1981, n. 689.

 

DEI DELITTI DEI PRIVATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

 

Art. 336

- Violazione o minaccia a un pubblico ufficiale -

Chiunque usa violenza a un pubblico ufficiale o ad un incaricato di un pubblico servizio, per costringerlo a fare un atto contrario ai propri doveri, o ad omettere un atto dell'ufficio o del servizio, è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni.

La pena è della reclusione fino a tre anni, se il fatto è commesso per costringere alcuna delle persone anzidette a compiere un atto del proprio ufficio o servizio, o per influire, comunque, su di essa.

 

Art. 337

- Resistenza a un pubblico ufficiale -

Chiunque usa violenza o minaccia per opporsi a un pubblico ufficiale o ad un incaricato di un pubblico servizio, mentre compie un atto di ufficio o di servizio, o a coloro che, richiesti, gli prestano assistenza, è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni.

 

Art. 338

- Violenza o minaccia ad un Corpo politico, amministrativo o giudiziario -

Chiunque usa violenza o minaccia ad un Corpo politico, amministrativo o giudiziario o ad una rappresentanza di esso, o ad una qualsiasi pubblica Autorità costituita in collegio, per impedirne in tutto o in parte, anche temporaneamente o per turbarne comunque l'attività, è punito con la reclusione da uno a sette anni.

Alla stessa pena soggiace chi commette il fatto per influire sulle deliberazioni collegiali di imprese che esercitano servizi pubblici o di pubblica necessità, qualora tali deliberazioni abbiano per oggetto l'organizzazione o l'esecuzione dei servizi.

 

Art. 339

- Circostanze aggravanti -

Le pene stabilite nei tre articoli precedenti sono aumentate se la violenza o la minaccia è commessa con armi, o da persona travisata, o da più persone riunite, o con scritto anonimo, o in modo simbolico, o valendosi della forza intimidatrice derivante da segrete associazioni, esistenti o supposte.

Se la violenza o la minaccia è commessa da più di cinque persone riunite, mediante uso di armi anche soltanto da parte di una di esse, ovvero da più di dieci persone, pur senza uso di armi, la pena è, nei casi preveduti dalla prima parte dell'articolo 336 e dagli articoli 337 e 338, della reclusione da tre a quindici anni, e, nel caso preveduto dal capoverso dell'articolo 336, della reclusione da due a otto anni.

 

Art. 340

- Interruzione di un ufficio o servizio pubblico o di un servizio di pubblica necessità -

Chiunque, fuori dei casi preveduti da particolari disposizioni di legge, cagiona una interruzione o turba la regolarità di un ufficio o servizio pubblico o di un servizio di pubblica necessità, è punito con la reclusione fino a un anno.

I capi, o promotori od organizzatori sono puniti con la reclusione da uno a cinque anni.

 

Art. 341

- Oltraggio a un pubblico ufficiale -

Chiunque offende l'onore o il prestigio di un pubblico ufficiale, in presenza di lui e a causa o nell'esercizio delle sue funzioni, è punito con la reclusione da sei mesi a due anni (1).

La stessa pena si applica a chi commette il fatto mediante comunicazione telegrafica o telefonica, o con scritto o disegno, diretti al pubblico ufficiale e a causa delle sue funzioni.

La pena è della reclusione da uno a tre anni, se l'offesa consiste nella attribuzione di un fatto determinato.

Le pene sono aumentate quando il fatto è commesso con violenza o minaccia, ovvero quando l'offesa è recata in presenza di una o più persone.

(1) La Corte costituzionale, con sentenza 25 luglio 1994, n. 341, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente comma nella parte in cui prevede come minimo edittale la reclusione per mesi sei.

 

Art. 342

- Oltraggio a un Corpo politico, amministrativo o giudiziario -

Chiunque offende l'onore o il prestigio di un Corpo politico, amministrativo o giudiziario, o di una rappresentanza di esso, o di una pubblica Autorità costituita in collegio, al cospetto del Corpo, della rappresentanza o del collegio, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.

La stessa pena si applica a chi commette il fatto mediante comunicazione telegrafica, o con scritto o disegno, diretti al Corpo, alla rappresentanza o al collegio, a causa delle sue funzioni.

La pena è della reclusione da uno a quattro anni se l'offesa consiste nella attribuzione di un fatto determinato.

Si applica la disposizione dell'ultimo capoverso dell'articolo precedente.

 

Art. 343

- Oltraggio a un magistrato in udienza -

Chiunque offende l'onore o il prestigio di un magistrato in udienza è punito con la reclusione da uno a quattro anni.

La pena è della reclusione da due a cinque anni, se l'offesa consiste nell'attribuzione di un fatto determinato.

Le pene sono aumentate se il fatto è commesso con violenza o minaccia.

 

Art. 344

- Oltraggio a un pubblico impiegato -

Le disposizioni dell'articolo 341 si applicano anche nel caso in cui l'offesa è recata a un pubblico impiegato che presti un pubblico servizio; ma la pene sono ridotte di un terzo.

 

Art. 345

- Offesa all'Autorità mediante danneggiamento di affissioni -

Chiunque, per disprezzo verso l'Autorità, rimuove, lacera, o, altrimenti rende illeggibili o comunque inservibili scritti o disegni affissi o esposti al pubblico per ordine dell'Autorità stessa, è punito con la multa fino a un milione di lire.

 

Art. 346

- Millantato credito -

Chiunque, millantando credito presso un pubblico ufficiale o presso un pubblico impiegato che presti un pubblico servizio, riceve o fa dare o fa promettere, a sè o ad altri, denaro o altra utilità, come prezzo della propria mediazione verso il pubblico ufficiale o impiegato, è punito con la reclusione da un anno a cinque anni e con la multa da lire seicentomila a quattro milioni.

La pena è della reclusione da due a sei anni e della multa da lire un milione a sei milioni, se il colpevole riceve o fa dare o promettere, a sè o ad altri, denaro o altra utilità, col pretesto di dover comprare il favore di un pubblico ufficiale o impiegato, o di doverlo remunerare.

 

Art. 347

- Usurpazione di funzioni pubbliche -

Chiunque usurpa una funzione pubblica o le attribuzioni inerenti a un pubblico impiego è punito con la reclusione fino a due anni.

Alla stessa pena soggiace il pubblico ufficiale o impiegato il quale, avendo ricevuto partecipazione del provvedimento che fa cessare o sospendere le sue funzioni e le sue attribuzioni, continua ad esercitarle.

La condanna importa la pubblicazione della sentenza.

 

Art. 348

- Abusivo esercizio di una professione -

Chiunque abusivamente esercita una professione, per la quale è richiesta una speciale abilitazione dello Stato, è punito con la reclusione fino a sei mesi o con la multa da lire duecentomila a un milione.

 

Art. 349

- Violazione di sigilli -

Chiunque viola i sigilli, per disposizione della legge o per ordine dell'Autorità apposti al fine di assicurare la conservazione o la identità di una cosa, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da lire duecentomila a due milioni.

Se il colpevole è colui che ha in custodia la cosa, la pena è della reclusione da tre a cinque anni e della multa da lire seicentomila a sei milioni.

 

Art. 350

- Agevolazione colposa -

Se la violazione dei sigilli è resa possibile, o comunque agevolata, per colpa di chi ha in custodia la cosa, questi è punito con la multa da lire centomila a due milioni.

 

Art. 351

- Violazione della pubblica custodia di cose -

Chiunque sottrae, sopprime, distrugge, disperde o deteriora corpi di reato, atti, documenti, ovvero un'altra cosa mobile particolarmente custodita in un pubblico ufficio, o presso un pubblico ufficiale o un impiegato che presti un pubblico servizio, è punito, qualora il fatto non costituisca un più grave delitto, con la reclusione da uno a cinque anni.

 

Art. 352

- Vendita di stampati dei quali è stato ordinato il sequestro -

Chiunque vende, distribuisce o affigge, in luogo pubblico o aperto al pubblico, scritti o disegni, dei quali l'Autorità ha ordinato il sequestro, è punito con la multa fino a un milione di lire.

 

Art. 353

- Turbata libertà degli incanti -

Chiunque, con violenza o minaccia, o con doni, promesse, collusioni o altri mezzi fraudolenti, impedisce o turba la gara nei pubblici incanti o nelle licitazioni private per conto di pubbliche Amministrazioni, ovvero ne allontana gli offerenti, è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa da lire duecentomila a due milioni.

Se il colpevole è persona preposta dalla legge o dalla Autorità o agli incanti o alle licitazioni suddette, la reclusione è da uno a cinque anni e la multa da lire un milione a quattro milioni.

Le pene stabilite in questo articolo si applicano anche nel caso di licitazioni private per conto di privati, dirette da un pubblico ufficiale o da persona legalmente autorizzata; ma sono ridotte alla metà.

 

Art. 354

- Astensione dagli incanti -

Chiunque, per denaro dato o promesso a lui o ad altri, o per altra utilità a lui data o promessa, si astiene dal concorrere agli incanti o alle licitazioni indicati nell'articolo precedente, è punito con la reclusione sino a sei mesi o con la multa fino a lire un milione.

 

Art. 355

- Inadempimenti di contratti di pubbliche forniture -

Chiunque, non adempiendo agli obblighi che gli derivano da un contratto di fornitura concluso con lo Stato, o con un altro ente pubblico, ovvero con un'impresa esercente servizi pubblici o di pubblica necessità, fa mancare in tutto o in parte, cose od opere, che siano necessarie a uno stabilimento pubblico o ad un pubblico servizio, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni, e con la multa non inferiore a lire duecentomila.

La pena è aumentata se la fornitura concerne:

1) sostanze alimentari o medicinali, ovvero cose od opere destinate alla comunicazioni per terra, per acqua o per aria, o alle comunicazioni telegrafiche e telefoniche;

2) cose od opere destinate all'armamento o all'equipaggiamento delle forze armate dello Stato;

3) cose od opere destinate ad ovviare a un comune pericolo o ad un pubblico infortunio.

Se il fatto è commesso per colpa, si applica la reclusione fino a un anno, ovvero la multa da lire centomila a un milione.

Le stesse disposizioni si applicano ai subfornitori, ai mediatori e ai rappresentanti dei fornitori, quando essi, violando i loro obblighi contrattuali, hanno fatto mancare la fornitura.

 

Art. 356

- Frode nelle pubbliche forniture -

Chiunque commette frode nella esecuzione dei contratti di fornitura o nell'adempimento degli altri obblighi contrattuali indicati nell'articolo precedente, è punito con la reclusione da un anno a cinque anni o con la multa non inferiore a lire due milioni.

La pena è aumentata nei casi preveduti dal primo capoverso dell'articolo precedente.

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