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CODICE PENALE

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Dei DELITTI in PARTICOLARE

  DEI DELITTI CONTRO LA PERSONALITÀ INTERNA DELLO STATO

 

Art. 276

- Attentato contro il Presidente della Repubblica -

Chiunque attenta alla vita, alla incolumità o alla libertà personale del Presidente della Repubblica, è punito con l'ergastolo.

Articolo così modificato dalla L. 11 novembre 1947, n. 1317.

 

Art. 277

- Offesa alla libertà del Presidente della Repubblica -

Chiunque, fuori dei casi preveduti dall'articolo precedente, attenta alla libertà del Presidente della Repubblica è punito con la reclusione da cinque a quindici anni.

Articolo così modificato dalla L. 11 novembre 1947, n. 1317.

 

Art. 278

- Offesa all'onore o al prestigio del Presidente della Repubblica -

Chiunque offende l'onore o il prestigio del Presidente della Repubblica è punito con la reclusione da uno a cinque anni.

Articolo così modificato dalla L. 11 novembre 1947, n. 1317.

 

Art. 279

- Lesa prerogativa della irresponsabilità del Presidente della Repubblica -

Chiunque, pubblicamente, fa risalire al Presidente della Repubblica il biasimo o la responsabilità degli atti del Governo è punito con la reclusione fino ad un anno e con la multa da lire duecentomila a due milioni.

Articolo così modificato dalla L. 11 novembre 1947, n. 1317.

 

Art. 280

- Attentato per finalità terroristiche o di eversione -

Chiunque, per finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico attenta alla vita od alla incolumità di una persona, è punito, nel primo caso, con la reclusione non inferiore ad anni venti e, nel secondo caso, con la reclusione non inferiore ad anni sei.

Se dall'attentato alla incolumità di una persona deriva una lesione gravissima, si applica la pena della reclusione non inferiore ad anni diciotto; se ne deriva una lesione grave, si applica la pena della reclusione non inferiore ad anni dodici.

Se i fatti previsti nei commi precedenti sono rivolti contro persone che esercitano funzioni giudiziarie o penitenziarie ovvero di sicurezza pubblica nell'esercizio o a causa delle loro funzioni, le pene sono aumentate di un terzo.

Se dai fatti di cui ai commi precedenti deriva la morte della persona si applicano, nel caso di attentato alla vita, l'ergastolo e, nel caso di attentato alla incolumità, la reclusione di anni trenta.

Le circostanze attenuanti concorrenti con le circostanze aggravanti previste nel secondo e quarto comma non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto a queste (1).

(1)L'articolo originario era stato abrogato dal D.Lgs.Lgt. 14 settembre 1944, n. 288. L'attuale articolo è stato inserito dal D.L. 15 dicembre 1979, n. 625.

 

Art. 281

Articolo abrogato dal D.Lgs.Lgt. 14 settembre 1944, n. 288.

 

Art. 282

Articolo abrogato dal D.Lgs.Lgt. 14 settembre 1944, n. 288.

 

Art. 283

- Attentato contro la costituzione dello Stato -

Chiunque commette un fatto diretto a mutare la costituzione dello Stato, o la forma del Governo, con mezzi non consentiti dall'ordinamento costituzionale dello Stato, è punito con la reclusione non inferiore a dodici anni.

Articolo così modificato dalla L. 11 novembre 1947, n. 1317.

 

Art. 284

- Insurrezione armata contro i poteri dello Stato -

Chiunque promuove un'insurrezione armata contro i poteri dello Stato è punito con l'ergastolo e, se l'insurrezione avviene, con la morte (1).

Coloro che partecipano alla insurrezione sono puniti con la reclusione da tre a quindici anni; coloro che la dirigono, con la morte (1).

La insurrezione si considera armata anche se le armi sono soltanto tenute in un luogo di deposito.

(1) La pena di morte è stata soppressa e sostituita con l'ergastolo.

 

Art. 285

- Devastazione, saccheggio e strage -

Chiunque, allo scopo di attentare alla sicurezza dello Stato, commette un fatto diretto a portare la devastazione, il saccheggio o la strage nel territorio dello Stato o in una parte di esso è punito con la morte (1).

(1) La pena di morte è stata soppressa e sostituita con l'ergastolo.

 

Art. 286

- Guerra civile -

Chiunque commette un fatto diretto a suscitare la guerra civile nel territorio dello Stato, è punito con l'ergastolo.

Se la guerra civile avviene, il colpevole è punito con la morte (1).

(1) La pena di morte è stata soppressa e sostituita con l'ergastolo.

 

Art. 287

- Usurpazione di potere politico o di comando militare -

Chiunque usurpa un potere politico, ovvero persiste nell'esercitarlo indebitamente, è punito con la reclusione da sei a quindici anni.

Alla stessa pena soggiace chiunque indebitamente assume un alto comando militare.

Se il fatto è commesso in tempo di guerra, il colpevole è punito con l'ergastolo; ed è punito con la morte (1), se il fatto ha compromesso l'esito delle operazioni militari.

(1) La pena di morte è stata soppressa e sostituita con l'ergastolo.

 

Art. 288

- Arruolamento o armamenti non autorizzati a servizio di uno Stato estero -

Chiunque, nel territorio dello Stato e senza approvazione del Governo arruola o arma cittadini, perchè militino al servizio o a favore dello straniero, è punito con la reclusione da tre a sei anni.

La pena è aumentata se fra gli arruolati sono militari in servizio, o persone tuttora soggette agli obblighi del servizio militare.

 

Art. 289

- Attentato contro gli organi costituzionali e contro le assemblee regionali -

È punito con la reclusione non inferiore a dieci anni, qualora non si tratti di un più grave delitto, chiunque commette un fatto diretto ad impedire, in tutto o in parte, anche temporaneamente:

1) al Presidente della Repubblica o al Governo l'esercizio delle attribuzioni o prerogative conferite dalla legge;

2) alle assemblee legislative o ad una di queste, o alla Corte costituzionale o alle assemblee regionali l'esercizio delle loro funzioni.

La pena è della reclusione da uno a cinque anni se il fatto è diretto soltanto a turbare l'esercizio delle attribuzioni, prerogative o funzioni suddette.

Articolo così modificato dalla L. 30 luglio 1957, n. 655.

 

Art. 289 bis

- Sequestro di persona a scopo di terrorismo o di eversione -

Chiunque per finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico sequestra una persona è punito con la reclusione da venticinque a trenta anni.

Se dal sequestro deriva comunque la morte, quale conseguenza non voluta dal reo, della persona sequestrata, il colpevole è punito con la reclusione di anni trenta.

Se il colpevole cagiona la morte del sequestrato si applica la pena dell'ergastolo.

Il concorrente che, dissociandosi dagli altri, si adopera in modo che il soggetto passivo riacquisti la libertà è punito con la reclusione da due a otto anni; se il soggetto passivo muore, in conseguenza del sequestro, dopo la liberazione, la pena è della reclusione da otto a diciotto anni.

Quando ricorre una circostanza attenuante, alla pena prevista dal secondo comma è sostituita la reclusione da venti a ventiquattro anni; alla pena prevista dal terzo comma è sostituita la reclusione da ventiquattro a trenta anni. Se concorrono più circostanze attenuanti, la pena da applicare per effetto delle diminuzioni non può essere inferiore a dieci anni, nell'ipotesi prevista dal secondo comma, ed a quindici, nell'ipotesi prevista dal terzo comma.

Articolo aggiunto dal D.L. 21 marzo 1978, n. 59.

 

Art. 290

- Vilipendio della Repubblica, delle Istituzioni costituzionali e delle Forze armate -

Chiunque pubblicamente vilipende la Repubblica, le assemblee legislative o una di queste, ovvero il Governo, o la Corte costituzionale, o l'ordine giudiziario è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.

La stessa pena si applica a chi pubblicamente vilipende le Forze armate dello Stato o quelle della liberazione.

Articolo così modificato dalla L. 30 luglio 1957, n. 655.

 

Art. 290 bis

- Parificazione al Presidente della Repubblica di chi ne fa le veci -

Agli effetti degli articoli 276, 277, 278, 279, 289 è parificato al Presidente della Repubblica chi ne fa le veci.

Articolo aggiunto dalla L. 11 novembre 1947, n. 1317.

 

Art. 291

- Vilipendio alla nazione italiana -

Chiunque pubblicamente vilipende la nazione italiana è punito con la reclusione da uno a tre anni.

 

Art. 292

- Vilipendio alla bandiera o ad altro emblema dello Stato -

Chiunque vilipende la bandiera nazionale o un altro emblema dello Stato è punito con la reclusione da uno a tre anni.

Agli effetti della legge penale, per "bandiera nazionale" s'intende la bandiera ufficiale dello Stato e ogni altra bandiera portante i colori nazionali.

Le disposizioni di questo articolo si applicano anche a chi vilipende i colori nazionali raffigurati su cosa diversa da una bandiera.

 

Art. 292 bis

- Circostanza aggravante -

La pena prevista nei casi indicati dagli articoli 278 (offesa all'onore o al prestigio del Presidente della Repubblica), 290, comma secondo (vilipendio delle Forze armate) , e 292 (vilipendio della bandiera o di altro emblema dello Stato) è aumentata, se il fatto è commesso dal militare in congedo.

Si considera militare in congedo chi, non essendo in servizio alle armi, non ha cessato di appartenere alle Forze armate dello Stato, ai sensi degli articoli 8 e 9 del codice penale militare di pace.

Articolo aggiunto dalla L. 23 marzo 1956, n. 167.

 

Art. 293

- Circostanza aggravante -

Nei casi indicati dai due articoli precedenti, la pena è aumentata se il fatto è commesso dal cittadino in territorio estero.

 

DEI DELITTI CONTRO I DIRITTI POLITICI DEL CITTADINO

 

Art. 294

- Attentati contro i diritti politici del cittadino -

Chiunque con violenza, minaccia o inganno impedisce in tutto o in parte l'esercizio di un diritto politico, ovvero determina taluno a esercitarlo in senso difforme dalla sua volontà, è punito con la reclusione da uno a cinque anni.

 

DEI DELITTI CONTRO GLI STATI ESTERI

I LORO CAPI E I LORO RAPPRESENTANTI

 

Art. 295

- Attentato contro i Capi di Stati esteri -

Chiunque nel territorio dello Stato attenta alla vita, alla incolumità o alla libertà personale del Capo di uno Stato estero è punito, nel caso di attentato alla vita, con la reclusione non inferiore a venti anni e, negli altri casi, con la reclusione non inferiore a quindici anni. Se dal fatto è derivata la morte del Capo dello Stato estero, il colpevole è punito con la morte (1) nel caso di attentato alla vita; negli altri casi è punito con l'ergastolo.

(1) La pena di morte è stata soppressa e sostituita con l'ergastolo.

 

Art. 296

- Offesa alla libertà dei Capi di Stati esteri -

Chiunque nel territorio dello Stato, fuori dei casi preveduti dall'articolo precedente, attenta alla libertà del Capo di uno Stato estero è punito con la reclusione da tre a dieci anni.

 

Art. 297

- Offesa all'onore dei Capi di Stati esteri -

Chiunque nel territorio dello Stato offende l'onore o il prestigio del Capo di uno Stato estero è punito con la reclusione da uno a tre anni.

 

Art. 298

- Offese contro i rappresentanti di Stati esteri -

Le disposizioni dei tre articoli precedenti si applicano anche se i fatti, ivi preveduti, sono commessi contro rappresentanti di Stati esteri, accreditati presso il Governo della Repubblica, in qualità di Capi di missione diplomatica, a causa o nell'esercizio delle loro funzioni (1).

(1) Articolo così modificato dalla L. 11 novembre 1947, n. 1317.

 

Art. 299

- Offesa alla bandiera o ad altro emblema di uno Stato estero -

Chiunque nel territorio dello Stato, vilipende, in luogo pubblico o aperto o esposto al pubblico, la bandiera ufficiale o un altro emblema di uno Stato estero, usati in conformità del diritto interno dello Stato italiano, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.

 

Art. 300

- Condizione di reciprocità -

Le disposizioni degli articoli 295, 296, 297 e 299 si applicano solo in quanto la legge straniera garantisca, reciprocamente, al Capo dello Stato italiano o alla bandiera italiana parità di tutela penale.

I Capi di missione diplomatica sono equiparati ai Capi di Stati esteri, a norma dell'articolo 298, soltanto se lo Stato straniero concede parità di tutela penale ai Capi di missione diplomatica italiana.

Se la parità della tutela penale non esiste, si applicano le disposizioni dei titoli dodicesimo e tredicesimo, ma la pena è aumentata.

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