| DEI
    DELITTI CONTRO IL PATRIMONIO MEDIANTE FRODE   Art.
    640 -
    Truffa - Chiunque,
    con artifizi o raggiri, inducendo taluno in errore, procura a sè o ad altri
    un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da sei
    mesi a tre anni e con la multa da lire centomila a due milioni. La
    pena è della reclusione da uno a cinque anni e della multa da lire
    seicentomila a tre milioni: 1)
    se il fatto è commesso a danno dello Stato o di un altro ente pubblico o
    col pretesto di far esonerare taluno dal servizio militare; 2)
    se il fatto è commesso ingenerando nella persona offesa il timore di un
    pericolo immaginario o l'erroneo convincimento di dovere eseguire un ordine
    dell'Autorità. Il
    delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo che ricorra taluna
    delle circostanze previste dal capoverso precedente o un'altra circostanza
    aggravante (1). (1)
    Comma aggiunto dalla L. 24 novembre 1981, n. 689.   Art.
    640 bis -
    Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche - La
    pena è della reclusione da uno a sei anni e si procede d'ufficio se il
    fatto di cui all'articolo 640 riguarda contributi, finanziamenti, mutui
    agevolati ovvero altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate,
    concessi o erogati da parte dello Stato, di altri enti pubblici o delle
    Comunità europee (1). (1)
    Articolo aggiunto dalla L. 19 marzo 1990, n. 55.   Art.
    640 ter -
    Frode informatica - Chiunque,
    alterando in qualsiasi modo il funzionamento di un sistema informatico o
    telematico o intervenendo senza diritto con qualsiasi modalità su dati,
    informazioni o programmi contenuti in un sistema informatico o telematico o
    ad esso pertinenti, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui
    danno, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da
    lire centomila a due milioni. La
    pena è della reclusione da uno a cinque anni e della multa da lire
    seicentomila a tre milioni se ricorre una delle circostanze previste dal
    numero 1) del secondo comma dell'articolo 640, ovvero se il fatto è
    commesso con abuso della qualità di operatore del sistema. Il
    delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo che ricorra taluna
    delle circostanze di cui al secondo comma o un'altra circostanza aggravante
    (1). (1)
    Articolo aggiunto dall'art. 10, L. 23 dicembre 1993, n. 547.   Art.
    641 -
    Insolvenza fraudolenta - Chiunque,
    dissimulando il proprio stato d'insolvenza, contrae un'obbligazione col
    proposito di non adempierla è punito, a querela della persona offesa,
    qualora la obbligazione non sia adempiuta, con la reclusione fino a due anni
    o con la multa fino a lire un milione. L'adempimento
    della obbligazione avvenuto prima della condanna estingue il reato.   Art.
    642 -
    Fraudolenta distruzione della cosa propria e mutilazione fraudolenta della
    propria persona - Chiunque,
    al fine di conseguire per sè o per altri il prezzo di un'assicurazione
    contro infortuni, distrugge, disperde, deteriora od occulta cose di sua
    proprietà è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa
    fino a lire due milioni. Alla
    stessa pena soggiace chi, al fine predetto, cagiona a sè stesso una lesione
    personale, o aggrava le conseguenze della lesione personale prodotta
    dall'infortunio. Se
    il colpevole consegue l'intento, la pena è aumentata. Le
    disposizioni di questo articolo si applicano anche se il fatto è commesso
    all'estero, in danno di un assicuratore italiano, che eserciti la sua
    industria nel territorio dello Stato; ma il delitto è punibile a querela
    della persona offesa.   Art.
    643 -
    Circonvenzione di persone incapaci - Chiunque,
    per procurare a sè o ad altri un profitto, abusando dei bisogni, delle
    passioni o della inesperienza di una persona minore, ovvero abusando dello
    stato d'infermità o deficienza psichica di una persona, anche se non
    interdetta o inabilitata, la induce a compiere un atto, che importi
    qualsiasi effetto giuridico per lei o per altri dannoso, è punito con la
    reclusione da due a sei anni e con la multa da lire quattrocentomila a
    quattro milioni.   Art.
    644 -
    Usura - Chiunque,
    fuori dei casi previsti dall'articolo 643, si fa dare o promettere, sotto
    qualsiasi forma, per sè o per altri, in corrispettivo di una prestazione di
    denaro o di altra utilità, interessi o altri vantaggi usurari, è punito
    con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da lire sei milioni a
    lire trenta milioni. Alla
    stessa pena soggiace chi, fuori del caso di concorso nel delitto previsto
    dal primo comma, procura a taluno una somma di denaro od altra utilità
    facendo dare o promettere, a sè o ad altri, per la mediazione, un compenso
    usurario. La
    legge stabilisce il limite oltre il quale gli interessi sono sempre usurari.
    Sono altresì usurari gli interessi, anche se inferiori a tale limite, e gli
    altri vantaggi o compensi che, avuto riguardo alle concrete modalità del
    fatto e al tasso medio praticato per operazioni similari, risultano comunque
    sproporzionati rispetto alla prestazione di denaro o di altra utilità,
    ovvero all’opera di mediazione, quando chi li ha dati o promessi si trova
    in condizioni di difficoltà economica o finanziaria. Per
    la determinazione del tasso di interesse usurario si tiene conto delle
    commissioni, remunerazioni a qualsiasi titolo e delle spese, escluse quelle
    per imposte e tasse, collegate alla erogazione del credito. Le
    pene per i fatti di cui al primo e secondo comma sono aumentate da un terzo
    alla metà: 1)
    se il colpevole ha agito nell’esercizio di una attività professionale,
    bancaria o di intermediazione finanziaria mobiliare; 2)
    se il colpevole ha richiesto in garanzia partecipazioni o quote societarie o
    aziendali o proprietà immobiliari; 3)
    se il reato è commesso in danno di chi si trova in stato di bisogno; 4)
    se il reato è commesso in danno di chi svolge attività imprenditoriale,
    professionale o artigianale; 5)
    se il reato è commesso da persona sottoposta con provvedimento definitivo
    alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale durante il periodo
    previsto di applicazione e fino a tre anni dal momento in cui è cessata l’esecuzione. Nel
    caso di condanna, o di applicazione di pena ai sensi dell’articolo 444 del
    codice di procedura penale, per uno dei delitti di cui al presente articolo,
    è sempre ordinata la confisca dei beni che costituiscono prezzo o profitto
    del reato ovvero di somme di denaro, beni ed utilità di cui il reo ha la
    disponibilità anche per interposta persona per un importo pari al valore
    degli interessi o degli altri vantaggi o compensi usurari, salvi i diritti
    della persona offesa dal reato alle restituzioni e al risarcimento dei
    danni. Articolo
    così sostituito dall’art. 1, comma 1, L. 7 marzo 1996, n. 108.   Art.
    644 bis -
    Usura impropria - Chiunque,
    fuori dei casi previsti dall'articolo 644, approfittando delle condizioni di
    difficoltà economica o finanziaria di persona che svolge una attività
    imprenditoriale o professionale, si fa dare o promettere, sotto qualsiasi
    forma, per sè o per altri, in corrispettivo di una prestazione di denaro o
    di altra cosa mobile, interessi o altri vantaggi usurari, è punito con la
    reclusione da sei mesi a quattro anni e con la multa da lire quattro milioni
    a lire venti milioni. Alla
    stessa pena soggiace chi, fuori dei casi di concorso nel delitto previsto
    dal comma precedente, procura ad una persona che svolge una attività
    imprenditoriale professionale e che versa in condizioni di difficoltà
    economica o finanziaria una somma di denaro o un'altra cosa mobile, facendo
    dare o promettere, a sè o ad altri, per la mediazione, un compenso
    usurario. Si
    applica la disposizione del terzo comma dell'articolo 644. Articolo
    aggiunto dall’art. 11 quinquies, comma 2, D.L. 2 giugno 1992, n. 306 e
    successivamente abrogato dall’art. 1, comma 2, L. 7 marzo 1996, n. 108.   Art.
    644 ter -
    Prescrizione del reato di usura - La
    prescrizione del reato di usura decorre dal giorno dell’ultima riscossione
    sia degli interessi che del capitale. Articolo
    aggiunto dall’art. 11, L. 7 marzo 1995, n. 108.   Art.
    645 -
    Frode in emigrazione - Chiunque,
    con mendaci asserzioni o con false notizie, eccitando taluno ad emigrare, o
    avviandolo a paese diverso da quello nel quale voleva recarsi, si fa
    consegnare o promettere, per sè o per altri, denaro o altra utilità, come
    compenso per farlo emigrare, è punito con la reclusione da uno a cinque
    anni e con la multa da lire seicentomila a due milioni. La
    pena è aumentata se il fatto è commesso a danno di due o più persone.   Art.
    646 -
    Appropriazione indebita - Chiunque,
    per procurare a sè o ad altri un ingiusto profitto, si appropria il denaro
    o la cosa mobile altrui di cui abbia, a qualsiasi titolo, il possesso, è
    punito, a querela della persona offesa con la reclusione fino a tre anni e
    con la multa fino a lire due milioni. Se
    il fatto è commesso su cose possedute a titolo di deposito necessario, la
    pena è aumentata. Si
    procede d'ufficio se ricorre la circostanza indicata nel capoverso
    precedente o taluna delle circostanze indicate nel n. 11 dell'articolo 61.   Art.
    647 -
    Appropriazione di cose smarrite, del tesoro o di cose avute per errore o
    caso fortuito - È
    punito, a querela della persona offesa, con la reclusione fino a un anno o
    con la multa da lire sessantamila a seicentomila: 1)
    chiunque, avendo trovato denaro o cose da altri smarrite, se li appropria,
    senza osservare le prescrizioni della legge civile sull'acquisto della
    proprietà di cose trovate; 2)
    chiunque, avendo trovato un tesoro, si appropria, in tutto o in parte, la
    quota dovuta al proprietario del fondo; 3)
    chiunque si appropria cose, delle quali sia venuto in possesso per errore
    altrui o per caso fortuito. Nei
    casi preveduti dai numeri 1 e 3, se il colpevole conosceva il proprietario
    della cosa che si è appropriata, la pena è della reclusione fino a due
    anni e della multa fino a lire seicentomila.   Art.
    648 -
    Ricettazione - Fuori
    dei casi di concorso nel reato, chi, al fine di procurare a sè o ad altri
    un profitto, acquista, riceve od occulta denaro o cose provenienti da un
    qualsiasi delitto, o comunque s'intromette nel farli acquistare, ricevere od
    occultare, è punito con la reclusione da due a otto anni e con la multa da
    lire un milione a lire venti milioni. La
    pena è della reclusione sino a sei anni e della multa sino a lire un
    milione, se il fatto è di particolare tenuità. Le
    disposizioni di questo articolo si applicano anche quando l'autore del
    delitto, da cui il denaro o le cose provengono, non è imputabile o non è
    punibile (1). (1)
    Articolo così sostituito dalla L. 22 maggio 1975, n. 152.   Art.
    648 bis -
    Riciclaggio - Fuori
    dei casi di concorso nel reato, chiunque sostituisce denaro, beni o altre
    utilità provenienti dai delitti di rapina aggravata, di estorsione
    aggravata, di sequestro di persona a scopo di estorsione o dai delitti
    concernenti la produzione o il traffico di sostanze stupefacenti o
    psicotrope, con altro denaro, altri beni o altre utilità, ovvero ostacola
    l'identificazione della loro provenienza dai delitti suddetti, è punito con
    la reclusione da quattro a dodici anni e con la multa da lire due milioni a
    lire trenta milioni. La
    pena è aumentata quando il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività
    professionale. Si
    applica l'ultimo comma dell'articolo 648 (1). (1)
    Articolo così sostituito dalla L. 19 gennaio 1990, n. 55.   Art.
    648 ter -
    Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita - Chiunque,
    fuori dei casi di concorso nel reato e dei casi previsti dagli articoli 648
    e 648 bis, impiega in attività economiche o finanziarie denaro, beni o
    altre utilità provenienti dai delitti di rapina aggravata, di estorsione
    aggravata, di sequestro di persona a scopo di estorsione o dai delitti
    concernenti la produzione o il traffico di sostanze stupefacenti o
    psicotrope, è punito con la reclusione da quattro a dodici anni e con la
    multa da lire due milioni a lire trenta milioni. La
    pena è aumentata quando il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività
    professionale. Si
    applica l'ultimo comma dell'articolo 648 (1). (1)
    Articolo aggiunto dalla L. 19 marzo 1990, n. 55.   DISPOSIZIONI
    COMUNI AI CAPI PRECEDENTI   Art.
    649 -
    Non punibilità a querela della persona offesa, per fatti commessi a danno
    di congiunti - Non
    è punibile chi ha commesso alcuno dei fatti preveduti dallo stesso titolo
    in danno: 1)
    del coniuge non legalmente separato; 2)
    di un ascendente o discendente o di un affine in linea retta, ovvero
    dell'adottante, o dell'adottato; 3)
    di un fratello o di una sorella che con lui convivano. I
    fatti preveduti da questo titolo sono punibili a querela della persona
    offesa, se commessi a danno del coniuge legalmente separato, ovvero del
    fratello o della sorella che non convivano coll'autore del fatto, ovvero
    dello zio o del nipote o dell'affine in secondo grado con lui conviventi. Le disposizioni
    di questo articolo non si applicano ai delitti preveduti dagli articoli 628,
    629 e 630 e ad ogni altro delitto contro il patrimonio che sia commesso con
    violenza alle persone. |