|   DEI
    DELITTI CONTRO LA PERSONALITÀ INTERNAZIONALE DELLO STATO Art.
    241 -
    Attentati contro la integrità, l'indipendenza o l'unità dello Stato - Chiunque
    commette un fatto diretto a sottoporre il territorio dello Stato o una parte
    di esso alla sovranità di uno Stato straniero, ovvero a menomare
    l'indipendenza dello Stato è punito con la morte (1). Alla
    stessa pena soggiace chiunque commette un fatto diretto a disciogliere
    l'unità dello Stato, o a distaccare dalla madre Patria una colonia o un
    altro territorio soggetto, anche temporaneamente, alla sua sovranità. (1)
    La pena di morte è stata soppressa e sostituita con l'ergastolo.   Art.
    242 -
    Cittadino che porta le armi contro lo Stato italiano - Il
    cittadino che porta le armi contro lo Stato, o presta servizio nelle forze
    armate di uno Stato in guerra contro lo Stato italiano, è punito con
    l'ergastolo. Se esercita un comando superiore o una funzione direttiva è
    punito con la morte (1). Non
    è punibile chi, trovandosi, durante le ostilità, nel territorio dello
    Stato nemico, ha commesso il fatto per esservi stato costretto da un obbligo
    impostogli dalle leggi dello Stato medesimo. Agli
    effetti delle disposizioni di questo titolo è considerato
    "cittadino" anche chi ha perduto per qualunque causa la
    cittadinanza italiana. Agli
    effetti della legge penale, sono considerati "Stati in guerra"
    contro lo Stato italiano anche gli aggregati politici che, sebbene dallo
    Stato italiano non riconosciuti come Stati, abbiano tuttavia il trattamento
    di belligeranti. (1)La
    pena di morte è stata soppressa e sostituita con l'ergastolo.   Art.
    243 -
    Intelligenze con lo straniero a scopo di guerra. contro lo Stato italiano - Chiunque
    tiene intelligenze con lo straniero affinchè uno Stato estero muova guerra
    o compia atti di ostilità contro lo Stato italiano, ovvero commette altri
    fatti diretti allo stesso scopo, è punito con la reclusione non inferiore a
    dieci anni. Se
    la guerra segue, si applica la pena di morte (1); se le ostilità si
    verificano, si applica l'ergastolo. (1)
    La pena di morte è stata soppressa e sostituita con l'ergastolo.   Art.
    244 -
    Atti ostili verso uno Stato estero, che espongono lo Stato italiano al
    pericolo di guerra - Chiunque,
    senza l'approvazione del Governo, fa arruolamenti o compie altri atti ostili
    contro uno Stato estero, in modo da esporre lo Stato italiano al pericolo di
    una guerra, è punito con la reclusione da cinque a dodici anni; se la
    guerra avviene, è punito con l'ergastolo. Qualora
    gli atti ostili siano tali da turbare soltanto le relazioni con un Governo
    estero, ovvero da esporre lo Stato italiano o i suoi cittadini, ovunque
    residenti, al pericolo di rappresaglie o di ritorsioni, la pena è della
    reclusione da due a otto anni. Se segue la rottura delle relazioni
    diplomatiche, o se avvengono le rappresaglie o le ritorsioni, la pena è
    della reclusione da tre a dieci anni.   Art.
    245 -
    Intelligenze con lo straniero per impegnare lo Stato italiano alla
    neutralità o alla guerra - Chiunque
    tiene intelligenze con lo straniero per impegnare o per compiere atti
    diretti a impegnare lo Stato italiano alla dichiarazione o al mantenimento
    della neutralità, ovvero alla dichiarazione di guerra, è punito con la
    reclusione da cinque a quindici anni. La
    pena è aumentata se le intelligenze hanno per oggetto una propaganda col
    mezzo della stampa.   Art.
    246 -
    Corruzione del cittadino da parte dello straniero - Il
    cittadino, che, anche indirettamente, riceve o si fa promettere dallo
    straniero, per sè o per altri, denaro o qualsiasi utilità, o soltanto ne
    accetta la promessa, al fine di compiere atti contrari agli interessi
    nazionali, è punito, se il fatto non costituisce un più grave reato, con
    la reclusione da tre a dieci anni e con la multa da lire un milione a
    quattro milioni. Alla
    stessa pena soggiace lo straniero che dà o promette il denaro o l'utilità. La
    pena è aumentata: 1)
    se il fatto è commesso in tempo di guerra; 2)
    se il denaro o l'utilità sono dati o promessi per una propaganda col mezzo
    della stampa.   Art.
    247 -
    Favoreggiamento bellico - Chiunque,
    in tempo di guerra, tiene intelligenze con lo straniero per favorire le
    operazioni militari del nemico a danno dello Stato italiano, o per nuocere
    altrimenti alle operazioni militari dello Stato italiano, ovvero commette
    altri fatti diretti agli stessi scopi, è punito con la reclusione non
    inferiore a dieci anni; e, se raggiunge l'intento, con la morte (1). (1)
    La pena di morte è stata soppressa e sostituita con l'ergastolo.   Art.
    248 -
    Somministrazione al nemico di provvigioni - Chiunque,
    in tempo di guerra, somministra, anche indirettamente, allo Stato nemico
    provvigioni, ovvero altre cose, le quali possano essere usate a danno dello
    Stato italiano, è punito con la reclusione non inferiore a cinque anni. Tale
    disposizione non si applica allo straniero che commette il fatto all'estero.   Art.
    249 -
    Partecipazione a prestiti a favore del nemico - Chiunque,
    in tempo di guerra, partecipa a prestiti o a versamenti a favore dello Stato
    nemico, o agevola le operazioni ad essi relative, è punito con la
    reclusione non inferiore a cinque anni. Tale
    disposizione non si applica allo straniero che commette il fatto all'estero.   Art.
    250 -
    Commercio col nemico - Il
    cittadino, o lo straniero dimorante nel territorio dello Stato, il quale, in
    tempo di guerra e fuori dei casi indicati nell'articolo 248, commercia,
    anche indirettamente, con sudditi dello Stato nemico, ovunque dimoranti,
    ovvero con altre persone dimoranti nel territorio dello Stato nemico, è
    punito con la reclusione da due a dieci anni e con la multa pari al
    quintuplo del valore della merce e, in ogni caso, non inferiore a lire
    duemilioni.   Art.
    251 -
    Inadempimento di contratti di forniture in tempo di guerra - Chiunque,
    in tempo di guerra, non adempie in tutto o in parte gli obblighi che gli
    derivano da un contratto di fornitura di cose o di opere concluso con lo
    Stato o con un altro ente pubblico o con un'impresa esercente servizi
    pubblici o di pubblica necessità, per i bisogni delle forze armate dello
    Stato o della popolazione, è punito con la reclusione da tre a dieci anni e
    con la multa pari al triplo del valore della cosa o dell'opera che egli
    avrebbe dovuto fornire e, in ogni caso, non inferiore a lire due milioni. Se
    l'inadempimento, totale o parziale, del contratto è dovuto a colpa, le pene
    sono ridotte alla metà. Le
    stesse disposizioni si applicano ai subfornitori, ai mediatori e ai
    rappresentanti dei fornitori, allorchè essi, violando i loro obblighi
    contrattuali, hanno cagionato l'inadempimento del contratto di fornitura.   Art.
    252 -
    Frode in forniture in tempo di guerra - Chiunque,
    in tempo di guerra, commette frode nella esecuzione dei contratti di
    fornitura o nell'adempimento degli altri obblighi contrattuali indicati
    nell'articolo precedente è punito con la reclusione non inferiore a dieci
    anni e con la multa pari al quintuplo del valore della cosa o dell'opera che
    avrebbe dovuto fornire, e, in ogni caso, non inferiore a lire quattro
    milioni.   Art.
    253 -
    Distruzione o sabotaggio di opere militari - Chiunque
    distrugge, o rende inservibili, in tutto o in parte, anche temporaneamente,
    navi, aeromobili, convogli, strade, stabilimenti, depositi o altre opere
    militari o adibite al servizio delle forze armate dello Stato è punito con
    la reclusione non inferiore a otto anni. Si
    applica la pena di morte (1): 1)
    se il fatto è commesso nell'interesse di uno Stato in guerra contro lo
    Stato italiano; 2)
    se il fatto ha compromesso la preparazione o la efficienza bellica dello
    Stato, ovvero le operazioni militari. (1)
    La pena di morte è stata soppressa e sostituita con l'ergastolo.   Art.
    254 -
    Agevolazione colposa - Quando
    l'esecuzione del delitto preveduto dall'articolo precedente è stata resa
    possibile, o soltanto agevolata, per colpa di chi era in possesso o aveva la
    custodia o la vigilanza delle cose ivi indicate, questi è punito con la
    reclusione da uno a cinque anni.   Art.
    255 -
    Soppressione, falsificazione o sottrazione di atti o documenti concernenti
    la sicurezza dello Stato - Chiunque,
    in tutto o in parte, distrugge o falsifica, ovvero carpisce, sottrae o
    distrae, anche temporaneamente, atti o documenti concernenti la sicurezza
    dello Stato od altro interesse politico, interno o internazionale, dello
    Stato è punito con la reclusione non inferiore a otto anni. Si
    applica la pena di morte (1) se il fatto ha compromesso la preparazione o la
    efficienza bellica dello Stato, ovvero le operazioni militari. (1)
    La pena di morte è stata soppressa e sostituita con l'ergastolo.   Art.
    256 -
    Procacciamento di notizie concernenti la sicurezza dello Stato - Chiunque
    si procura notizie che, nell'interesse della sicurezza dello Stato o,
    comunque, nell'interesse politico, interno o internazionale, dello Stato,
    debbono rimanere segrete è punito con la reclusione da tre a dieci anni. Agli
    effetti delle disposizioni di questo titolo, fra le notizie che debbono
    rimanere segrete nell'interesse politico dello Stato sono comprese quelle
    contenute in atti del Governo, da esso non pubblicati per ragioni d'ordine
    politico, interno o internazionale. Se
    si tratta di notizie di cui l'Autorità competente ha vietato la
    divulgazione, la pena è della reclusione da due a otto anni. Si
    applica la pena di morte (1) se il fatto ha compromesso la preparazione o la
    efficienza bellica dello Stato, ovvero le operazioni militari. (1)
    La pena di morte è stata soppressa e sostituita con l'ergastolo.   Art.
    257 -
    Spionaggio politico o militare - Chiunque
    si procura, a scopo di spionaggio politico o militare, notizie che,
    nell'interesse della sicurezza dello Stato o, comunque, nell'interesse
    politico, interno o internazionale, dello Stato, debbono rimanere segrete,
    è punito con la reclusione non inferiore a quindici anni. Si
    applica la pena di morte (1): 1)
    se il fatto è commesso nell'interesse di uno Stato in guerra con lo Stato
    italiano; 2)
    se il fatto ha compromesso la preparazione o la efficienza bellica dello
    Stato, ovvero le operazioni militari. (1)
    La pena di morte è stata soppressa e sostituita con l'ergastolo.   Art.
    258 -
    Spionaggio di notizie di cui è stata vietata la divulgazione - Chiunque
    si procura, a scopo di spionaggio politico o militare, notizie di cui
    l'Autorità competente ha vietato la divulgazione è punito con la
    reclusione non inferiore a dieci anni. Si
    applica l'ergastolo se il fatto è commesso nell'interesse di uno Stato in
    guerra con lo Stato italiano. Si
    applica la pena di morte (1) se il fatto ha compromesso la preparazione o la
    efficienza bellica dello Stato, ovvero le operazioni militari. (1)
    La pena di morte è stata soppressa e sostituita con l'ergastolo.   Art.
    259 -
    Agevolazione colposa - Quando
    l'esecuzione di alcuni dei delitti preveduti dagli articoli 255, 256, 257 e
    258 è stata resa possibile, o soltanto agevolata, per colpa di chi era in
    possesso dell'atto o documento o a cognizione della notizia, questi è
    punito con la reclusione da uno a cinque anni. Si
    applica la reclusione da tre a quindici anni se sono state compromesse la
    preparazione o la efficienza bellica dello Stato ovvero le operazioni
    militari. Le
    stesse pene si applicano quando l'esecuzione dei delitti suddetti è stata
    resa possibile o soltanto agevolata per colpa di chi aveva la custodia o la
    vigilanza dei luoghi o delle zone di terra, di acqua o di aria, nelle quali
    è vietato l'accesso nell'interesse militare dello Stato.   Art.
    260 -
    Introduzione clandestina in luoghi militari e possesso ingiustificato di
    mezzi di spionaggio - È
    punito con la reclusione da uno a cinque anni chiunque: 1)
    si introduce clandestinamente o con inganno in luoghi o zone di terra, di
    acqua o di aria, in cui è vietato l'accesso nell'interesse militare dello
    Stato; 2)
    è colto, in tali luoghi o zone, o in loro prossimità, in possesso
    ingiustificato di mezzi idonei a commettere alcuni dei delitti preveduti
    dagli articoli 256, 257 e 258; 3)
    è colto in possesso ingiustificato di documenti o di qualsiasi altra cosa
    atta a fornire le notizie indicate nell'articolo 256. Se
    alcuno dei fatti preveduti dai numeri precedenti è commesso in tempo di
    guerra, la pena è della reclusione da tre a dieci anni.   Art.
    261 -
    Rivelazione di segreti di Stato - Chiunque
    rivela taluna delle notizie di carattere segreto indicate nell'articolo 256
    è punito con la reclusione non inferiore a cinque anni. Se
    il fatto è commesso in tempo di guerra, ovvero ha compromesso la
    preparazione o la efficienza bellica dello Stato o le operazioni militari,
    la pena della reclusione non può essere inferiore a dieci anni. Se
    il colpevole ha agito a scopo di spionaggio politico o militare, si applica,
    nel caso preveduto dalla prima parte di questo articolo, la pena
    dell'ergastolo; e, nei casi preveduti dal primo capoverso, la pena di morte
    (1). Le
    pene stabilite nelle disposizioni precedenti si applicano anche a chi
    ottiene la notizia. Se
    il fatto è commesso per colpa, la pena è della reclusione da sei mesi a
    due anni, nel caso preveduto dalla prima parte di questo articolo, e da tre
    a quindici anni qualora concorra una delle circostanze indicate nel primo
    capoverso. (1)
    La pena di morte è stata soppressa e sostituita con l'ergastolo.   Art.
    262 -
    Rivelazione di notizie di cui sia stata vietata la divulgazione - Chiunque
    rivela notizie, delle quali l'Autorità competente ha vietato la
    divulgazione, è punito con la reclusione non inferiore a tre anni. Se
    il fatto è commesso in tempo di guerra, ovvero ha compromesso la
    preparazione o l'efficienza bellica dello Stato o le operazioni militari, la
    pena è della reclusione non inferiore a dieci anni. Se
    il colpevole ha agito a scopo di spionaggio politico o militare, si applica,
    nel caso preveduto dalla prima parte di questo articolo, la reclusione non
    inferiore a quindici anni; e, nei casi preveduti dal primo capoverso la pena
    di morte (1). Le
    pene stabilite nelle disposizioni precedenti ai applicano anche a chi
    ottiene la notizia. Se
    il fatto è commesso per colpa, la pena è della reclusione da sei mesi a
    due anni, nel caso preveduto dalla prima parte di questo articolo, e da tre
    a quindici anni qualora concorra una delle circostanze indicate nel primo
    capoverso. (1)
    La pena di morte è stata soppressa e sostituita con l'ergastolo.   Art.
    263 -
    Utilizzazione dei segreti di Stato - Il
    pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, che impiega a
    proprio o altrui profitto invenzioni o scoperte scientifiche o nuove
    applicazioni industriali che egli conosca per ragione del suo ufficio o
    servizio, e che debbano rimanere segrete nell'interesse della sicurezza
    dello Stato, è punito con la reclusione non inferiore a cinque anni e con
    la multa non inferiore a lire due milioni. Se
    il fatto è commesso nell'interesse di uno Stato in guerra con lo Stato
    italiano, o se ha compromesso la preparazione o la efficienza bellica dello
    Stato, ovvero le operazioni militari, il colpevole è punito con la morte
    (1). (1)
    La pena di morte è stata soppressa e sostituita con l'ergastolo.   Art.
    264 -
    Infedeltà in affari di Stato - Chiunque,
    incaricato dal Governo italiano di trattare all'estero affari di Stato, si
    rende infedele al mandato è punito, se dal fatto possa derivare nocumento
    all'interesse nazionale, con la reclusione non inferiore a cinque anni.   Art.
    265 -
    Disfattismo politico - Chiunque,
    in tempo di guerra, diffonde o comunica voci o notizie false, esagerate o
    tendenziose, che possano destare pubblico allarme o deprimere lo spirito
    pubblico o altrimenti menomare la resistenza della nazione di fronte al
    nemico, o svolge comunque un'attività tale da recare nocumento agli
    interessi nazionali, è punito con la reclusione non inferiore a cinque
    anni. La
    pena è non inferiore a quindici anni: 1)
    se il fatto è commesso con propaganda o comunicazioni dirette a militari; 2)
    se il colpevole ha agito in seguito a intelligenze con lo straniero. La
    pena è dell'ergastolo se il colpevole ha agito in seguito a intelligenze
    col nemico.   Art.
    266 -
    Istigazione di militari a disobbedire alle leggi - Chiunque
    istiga i militari a disobbedire alle leggi o a violare il giuramento dato o
    i doveri della disciplina militare o altri doveri inerenti al proprio stato,
    ovvero fa a militari l'apologia di fatti contrari alle leggi, al giuramento,
    alla disciplina o ad altri doveri militari, è punito, per ciò solo, se il
    fatto non costituisce un più grave delitto, con la reclusione da uno a tre
    anni. La
    pena è della reclusione da due a cinque anni se il fatto è commesso
    pubblicamente. Le
    pene sono aumentate se il fatto è commesso in tempo di guerra. Agli
    effetti della legge penale, il reato si considera avvenuto pubblicamente
    quando il fatto è commesso: 1)
    col mezzo della stampa, o con altro mezzo di propaganda; 2)
    in luogo pubblico o aperto al pubblico e in presenza di più persone; 3)
    in una riunione che, per il luogo in cui è tenuta, o per il numero degli
    intervenuti, o per lo scopo od oggetto di essa, abbia carattere di riunione
    non privata. La
    Corte costituzionale, con sentenza 21 marzo 1989, n. 139, ha dichiarato
    l'illegittimità costituzionale di questo articolo nella parte in cui non
    prevede che per l'istigazione di militari a commettere un reato militare la
    pena sia sempre applicata in misura inferiore alla metà della pena
    stabilita per il reato al quale si riferisce l'istigazione.   Art.
    267 -
    Disfattismo economico - Chiunque,
    in tempo di guerra, adopera mezzi diretti a deprimere il corso dei cambi, o
    ad influire sul mercato dei titoli o dei valori, pubblici o privati, in modo
    da esporre a pericolo la resistenza della nazione di fronte al nemico, è
    punito con la reclusione non inferiore a cinque anni e con la multa non
    inferiore a lire sei milioni. Se
    il colpevole ha agito in seguito a intelligenze con lo straniero, la
    reclusione non può essere inferiore a dieci anni. La
    reclusione non è inferiore a quindici anni se il colpevole ha agito in
    seguito a intelligenze col nemico.   Art.
    268 -
    Parificazione degli Stati alleati - Le
    pene stabilite negli articoli 247 e seguenti si applicano anche quando il
    delitto è commesso a danno di uno Stato estero alleato o associato, a fine
    di guerra, con lo Stato italiano.   Art.
    269 -
    Attività antinazionale del cittadino all'estero - Il
    cittadino, che, fuori del territorio dello Stato, diffonde o comunica voci o
    notizie false, esagerate o tendenziose sulle condizioni interne dello Stato,
    per modo da menomare il credito o il prestigio dello Stato all'estero, o
    svolge comunque un'attività tale da recare nocumento agli interessi
    nazionali, è punito con la reclusione non inferiore a cinque anni.   Art.
    270 -
    Associazioni sovversive - Chiunque
    nel territorio dello Stato promuove, costituisce, organizza o dirige
    associazioni dirette a stabilire violentemente la dittatura di una classe
    sociale sulle altre, ovvero a sopprimere violentemente una classe sociale o,
    comunque, a sovvertire violentemente gli ordinamenti economico-sociali
    costituiti nello Stato, è punito con la reclusione da cinque a dodici anni. Alla
    stessa pena soggiace chiunque nel territorio dello Stato promuove,
    costituisce, organizza o dirige associazioni aventi per fine la soppressione
    violenta di ogni ordinamento politico e giuridico della società. Chiunque
    partecipa a tali associazioni è punito con la reclusione da uno a tre anni. Le
    pene sono aumentate per coloro che ricostituiscono, anche sotto falso nome o
    forma simulata, le associazioni predette, delle quali sia stato ordinato lo
    scioglimento.   Art.
    270 bis -
    Associazioni con finalità di terrorismo e di eversione dell'ordine
    democratico - Chiunque
    promuove, costituisce, organizza o dirige associazioni che si propongono il
    compito di atti di violenza con fini di eversione dell'ordine democratico è
    punito con la reclusione da sette a quindici anni. Chiunque
    partecipa a tali associazioni è punito con la reclusione da quattro a otto
    anni. Articolo
    aggiunto dal D.L. 15 dicembre 1979, n. 625.   Art.
    271 -
    Associazioni antinazionali - Chiunque,
    fuori dei casi preveduti dall'articolo precedente, nel territorio dello
    Stato promuove, costituisce, organizza o dirige associazioni che si
    propongono di svolgere o che svolgono un'attività diretta a distruggere o
    deprimere il sentimento nazionale è punito con la reclusione da sei mesi a
    due anni. Si
    applica l'ultimo capoverso dell'articolo precedente.   Art.
    272 -
    Propaganda ed apologia sovversiva o antinazionale - Chiunque
    nel territorio dello Stato fa propaganda per la instaurazione violenta della
    dittatura di una classe sociale sulle altre, o per la soppressione violenta
    di una classe sociale o, comunque, per il sovvertimento violento degli
    ordinamenti economici o sociali costituiti nello Stato, ovvero fa propaganda
    per la distruzione di ogni ordinamento politico e giuridico della società,
    è punito con la reclusione da uno a cinque anni. Se
    la propaganda è fatta per distruggere o deprimere il sentimento nazionale,
    la pena è della reclusione da sei mesi a due anni (1). Alle
    stesse pene soggiace chi fa apologia dei fatti preveduti dalle disposizioni
    precedenti. (1)
    La Corte costituzionale, con sentenza 6 luglio 1966, n. 87, ha dichiarato
    l'illegittimità costituzionale di questo comma.   Art.
    273 -
    Illecita costituzione di associazioni aventi carattere internazionale - Chiunque
    senza autorizzazione del Governo promuove, costituisce, organizza o dirige
    nel territorio dello Stato associazioni, enti o istituti di carattere
    internazionale, o sezioni di essi, è punito con la reclusione fino a sei
    mesi o con la multa da lire un milione a quattro milioni. Se
    l'autorizzazione è stata ottenuta per effetto di dichiarazioni false o
    reticenti, la pena è della reclusione da uno a cinque anni e della multa
    non inferiore a lire due milioni. La
    Corte costituzionale, con sentenza 3 luglio 1985, n. 193, ha dichiarato
    l'illegittimità costituzionale di questo articolo.   Art.
    274 -
    Illecita partecipazione ad associazioni aventi carattere internazionale - Chiunque
    partecipa nel territorio dello Stato ad associazioni, enti o istituti, o
    sezioni di essi, di carattere internazionale, per i quali non sia stata
    conceduta l'autorizzazione del Governo, è punito con la multa da lire
    duecentomila a due milioni. La
    stessa pena si applica al cittadino, residente nel territorio dello Stato,
    che senza l'autorizzazione del Governo partecipa ad associazioni, enti o
    istituti di carattere internazionale, che abbiano sede all'estero. La
    Corte costiuzionale, con sentenza 28 giugno 1985, n. 193, ha dichiarato
    l'illegittimità costituzionale di questo articolo.   Art.
    275 -
    Accettazione di onorificenze o utilità da uno Stato nemico - Il
    cittadino, che, da uno Stato in guerra con lo Stato italiano, accetta gradi
    o dignità accademiche, titoli, decorazioni o altre pubbliche insegne
    onorifiche, pensioni o altre utilità, inerenti ai predetti gradi, dignità,
    titoli, decorazioni o onorificenze, è punito con la reclusione fino a un
    anno.   |