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CODICE PENALE

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DELLE CONTRAVVENZIONI IN PARTICOLARE

DELLE CONTRAVVENZIONI DI POLIZIA

 

DELLE CONTRAVVENZIONI CONCERNENTI LA POLIZIA DI SICUREZZA

DELLE CONTRAVVENZIONI CONCERNENTI L'ORDINE PUBBLICO E LA TRANQUILLITÀ PUBBLICA

 

DELLE CONTRAVVENZIONI CONCERNENTI L'INOSSERVANZA DEI PROVVEDIMENTI DI POLIZIA E LE MANIFESTAZIONI SEDIZIOSE E PERICOLOSE

Art. 650

- Inosservanza dei provvedimenti dell'Autorità -

Chiunque non osserva un provvedimento legalmente dato dall'Autorità per ragione di giustizia o di sicurezza pubblica, o di ordine pubblico o d'igiene, è punito, se il fatto non costituisce un più grave reato, con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda fino a lire quattrocentomila.

 

Art. 651

- Rifiuto d'indicazioni sulla propria identità personale -

Chiunque, richiesto da un pubblico ufficiale nell'esercizio delle sue funzioni, rifiuta di dare indicazioni sulla propria identità personale, sul proprio stato, o su altre qualità personali, è punito con l'arresto fino a un mese o con l'ammenda fino a lire quattrocentomila.

 

Art. 652

- Rifiuto di prestare la propria opera in occasione di un tumulto -

Chiunque, in occasione di un tumulto o di un pubblico infortunio o di un comune pericolo, ovvero nella flagranza di un reato, rifiuta, senza giusto motivo, di prestare il proprio aiuto o la propria opera, ovvero di dare le informazioni o le indicazioni che gli siano richieste da un pubblico ufficiale o da una persona incaricata di un pubblico servizio, nell'esercizio delle funzioni o del servizio, è punito con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda fino a lire seicentomila.

Se il colpevole dà informazioni o indicazioni mendaci, è punito con l'arresto da uno a sei mesi ovvero con l'ammenda da lire sessantamila a un milioneduecentomila.

 

Art. 653

- Formazione di corpi armati non diretti a commettere reati -

Chiunque, senza autorizzazione, forma un corpo armato non diretto a commettere reati è punito con l'arresto fino a un anno.

 

Art. 654

- Grida e manifestazioni sediziose -

Chiunque, in una riunione che non sia da considerare privata a norma del n. 3 dell'art. 266, ovvero in un luogo pubblico, aperto o esposto al pubblico, compie manifestazioni o emette grida sediziose è punito, se il fatto non costituisce un più grave reato, con l'arresto fino a un anno.

 

Art. 655

- Radunata sediziosa -

Chiunque fa parte di una radunata sediziosa di dieci o più persone è punito, per il solo fatto della partecipazione, con l'arresto fino a un anno.

Se chi fa parte della radunata è armato, la pena è dell'arresto non inferiore a sei mesi.

Non è punibile chi, prima dell'ingiunzione dell'Autorità, o per obbedire ad essa, si ritira dalla radunata.

 

Art. 656

- Pubblicazione o diffusione di notizie false, esagerate o tendenziose, atte a turbare l'ordine pubblico -

Chiunque pubblica o diffonde notizie false, esagerate o tendenziose, per le quali possa essere turbato l'ordine pubblico, è punito, se il fatto non costituisce un più grave reato, con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda fino a lire seicentomila.

 

Art. 657

- Grida o notizie atte a turbare la tranquillità pubblica o privata -

Chiunque, con lo scopo di smerciare o distribuire scritti o disegni in luogo pubblico ovvero aperto o esposto al pubblico, annuncia o grida notizie, dalle quali possa essere turbata la tranquillità pubblica o privata, è punito con l'ammenda fino a lire duecentomila.

 

Art. 658

- Procurato allarme presso l'Autorità -

Chiunque, annunziando disastri, infortuni o pericoli inesistenti, suscita allarme presso l'autorità, o presso enti o persone che esercitano un pubblico servizio, è punito con l'arresto fino a sei mesi o con l'ammenda da lire ventimila a un milione.

 

Art. 659

- Disturbo delle occupazioni o del riposo delle persone -

Chiunque, mediante schiamazzi o rumori, ovvero abusando di strumenti sonori o di segnalazioni acustiche, ovvero suscitando o non impedendo strepiti di animali, disturba le occupazioni o il riposo delle persone, ovvero gli spettacoli, i ritrovi o i trattenimenti pubblici, è punito con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda fino a lire seicentomila.

Si applica l'ammenda da lire duecentomila a un milione a chi esercita una professione o un mestiere rumoroso contro le disposizioni della legge o le prescrizioni dell'Autorità.

 

Art. 660

- Molestia o disturbo alle persone -

Chiunque, in luogo pubblico o aperto al pubblico, ovvero col mezzo del telefono, per petulanza o per altro biasimevole motivo, reca a taluno molestia o disturbo è punito con l'arresto fino a sei mesi o con l'ammenda fino a lire un milione.

 

Art. 661

- Abuso della credulità popolare -

Chiunque, pubblicamente cerca con qualsiasi impostura, anche gratuitamente, di abusare della credulità popolare è punito, se dal fatto può derivare un turbamento dell'ordine pubblico, con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda fino a lire due milioni.

 

DELLE CONTRAVVENZIONI CONCERNENTI LA VIGILANZA

SUI MEZZI DI PUBBLICITÀ

Art. 662

- Esercizio abusivo dell'arte tipografica -

Chiunque, senza la licenza dell'Autorità, o senza osservare le prescrizioni della legge, esercita l'arte tipografica, litografica, fotografica, o un'altra qualunque arte di stampa o di riproduzione meccanica o chimica in molteplici esemplari, è punito con l'arresto fino a sei mesi o con l'ammenda da lire sessantamila a un milione.

Articolo abrogato dall'art. 13, D.Lgs. 11 luglio 1994, n. 480.

 

Art. 663

- Vendita, distribuzione o affissione abusiva di scritti o disegni -

Chiunque, in un luogo pubblico o aperto al pubblico, vende o distribuisce o mette comunque in circolazione scritti o disegni, senza avere ottenuto l'autorizzazione richiesta dalla legge, è punito con l'arresto fino a un mese e con l'ammenda fino a lire cinquantamila.

Alla stessa pena soggiace chiunque, senza licenza dell'Autorità e senza osservarne le prescrizioni, in luogo pubblico aperto o esposto al pubblico, affigge scritti o disegni, o fa uso di mezzi luminosi o acustici per comunicazioni al pubblico, o comunque colloca iscrizioni o disegni.

Le disposizioni dei commi 1 e 2 non si applicano all'affissione di scritti o disegni fuori dai luoghi destinati dall'autorità competente (1).

(1) Comma aggiunto dall'art. 8, D.Lgs. 11 luglio 1994, n. 480.

 

Art. 663 bis

- Divulgazione di stampa clandestina -

Salvo che il fatto non costituisca reato più grave, chiunque in qualsiasi modo divulga stampe o stampati pubblicati senza l'osservanza delle prescrizioni di legge sulla pubblicazione e diffusione della stampa periodica e non periodica, è punito con l'ammenda fino a lire duecentocinquantamila o con l'arresto fino ad un anno (1).

(1) Articolo aggiunto dalla L. 4 marzo 1958, n. 127.

 

Art. 664

- Distruzione o deterioramento di affissioni -

Chiunque stacca, lacera o rende comunque inservibili o illeggibili scritti o disegni, fatti affiggere dalle Autorità civili o da quelle ecclesiastiche, è punito con l'ammenda fino a lire seicentomila.

Se si tratta di scritti o disegni fatti affiggere da privati, nei luoghi e nei modi consentiti dalla legge o dall'Autorità, la pena è dell'ammenda fino a lire duecentomila.

 

DELLE CONTRAVVENZIONI CONCERNENTI LA VIGILANZA

SU TALUNE INDUSTRIE E SUGLI SPETTACOLI PUBBLICI

Art. 665

- Agenzie di affari ed esercizi pubblici non autorizzati o vietati -

Chiunque, senza la licenza dell'Autorità, o senza la preventiva dichiarazione alla medesima, quando siano richieste, apre o conduce agenzie di affari, stabilimenti o esercizi pubblici, ovvero per mercede alloggia persone, o le riceve in convitto o in cura, è punito con l'arresto fino a sei mesi o con l'ammenda fino a lire un milione.

Se la licenza è stata negata, revocata o sospesa, le pene dell'arresto e dell'ammenda si applicano congiuntamente.

Qualora, ottenuta la licenza, non si osservino le altre prescrizioni della legge o dell'Autorità, la pena è dell'arresto fino a tre mesi o dell'ammenda fino a lire seicentomila.

Articolo abrogato dall'art. 13, D.Lgs. 11 luglio 1994, n. 480.

 

Art. 666

- Spettacoli o trattenimenti pubblici senza licenza -

Chiunque, senza la licenza dell'Autorità, in un luogo pubblico o aperto o esposto al pubblico, dà spettacoli o trattenimenti di qualsiasi natura, o apre circoli o sale da ballo o di audizione, è punito con l'ammenda da lire ventimila a un milione.

Se la licenza è stata negata, revocata o sospesa, la pena è dell'arresto fino a un mese (1).

(1) Con sentenza n. 56 del 15 aprile 1970 la Corte cost. ha dichiarato l'illegittimità di questo articolo nella parte in cui prescrive che per i trattenimenti da tenersi in luoghi aperti al pubblico, e non indetti nell'esercizio di attività imprenditoriali, occorre la licenza del questore.

 

Art. 667

- Esecuzione abusiva di azioni destinate a essere riprodotte col cinematografo -

Chiunque fa eseguire in un luogo pubblico o aperto o esposto al pubblico azioni destinate a essere riprodotte col cinematografo, senza averne dato preventivo avviso all'Autorità, è punito con l'ammenda da lire duecentomila a un milione.

Alla stessa pena soggiace chi fabbrica, introduce nel territorio dello Stato, ovvero esporta o fa comunque commercio di pellicole cinematografiche, senza averne dato il preventivo avviso all'Autorità.

Se alcuno dei fatti preveduti dalle disposizioni precedenti è commesso contro il divieto dell'Autorità, la pena è dell'arresto fino a un mese.

Articolo abrogato dall'art. 13, D.Lgs. 11 luglio 1994, n. 480.

 

Art. 668

- Rappresentazioni teatrali o cinematografiche abusive -

Chiunque recita in pubblico drammi o altre opere, ovvero dà in pubblico produzioni teatrali di qualunque genere, senza averli prima comunicati all'Autorità, è punito con l'arresto fino a sei mesi o con l'ammenda fino a lire seicentomila.

Alla stessa pena soggiace chi fa rappresentare in pubblico pellicole cinematografiche, non sottoposte prima alla revisione dell'Autorità.

Se il fatto è commesso contro il divieto dell'Autorità, la pena pecuniaria e la pena detentiva sono applicate congiuntamente.

Il fatto si considera commesso in pubblico se ricorre taluna delle circostanze indicate nei nn. 2 e 3 dell'articolo 266.

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