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CODICE NAZIONI UNITE

Home - Canale Codici - Codice Nazioni Unite - Art. 33-51

SOLUZIONE PACIFICA DELLE CONTROVERSIE

ART. 33

1. Le parti di una controversia, la cui continuazione sia suscettibile di mettere in pericolo il

mantenimento della pace e della sicurezza internazionale, devono, anzitutto, perseguirne una

soluzione mediante negoziati, inchiesta, mediazione, conciliazione, arbitrato, regolamento

giudiziale, ricorso ad organizzazioni od accordi regionali, od altri mezzi pacifici di loro scelta.

2.Il Consiglio di Sicurezza, ove lo ritenga necessario, invita le parti a regolare la loro

controversia mediante tali mezzi.

ART. 34

Il Consiglio di Sicurezza può fare indagini su qualsiasi controversia o su qualsiasi situazione

che possa portare ad un attrito internazionale o dare luogo ad una controversia, allo scopo di

determinare se la continuazione della controversia o della situazione sia suscettibile di mettere

in pericolo il mantenimento della pace e della sicurezza internazionale.

ART. 35

1.Ogni Membro delle Nazioni Unite può sottoporre qualsiasi controversia o situazione della

natura indicata nell’art. 34 all’attenzione Col Consiglio di Sicurezza o dell’Assemblea

Generale.

2.Uno Stato che non sia Membro delle Nazioni Unite può sottoporre all’attenzione del

Consiglio di Sicurezza o dell’Assemblea Generale qualsiasi controversia di cui esso sia parte,

se accetti preventivamente, ai fini di tale controversia, gli obblighi di regolamento pacifico

previsti dal presente Statuto.

3.I procedimenti dell’Assemblea Generale, rispetto alle questioni sottoposte alla sua attenzione

in virtù di questo articolo, sono soggetti alle disposizioni degli art. 11 e 12.

ART. 36

1. Il Consiglio di Sicurezza può, in qualsiasi fase di una controversia della natura indicata

nell’art. 33, o di una situazione di natura analoga, raccomandare procedimenti o metodi di

sistemazione adeguati.

2.Il Consiglio di Sicurezza deve prendere in considerazione le procedure per la soluzione della

controversia che siano già state adottate dalle parti.

3.Nel fare raccomandazioni a norma di questo articolo il Consiglio di Sicurezza deve inoltre

tener presente che le controversie giuridiche dovrebbero, di regola generale, essere deferite

dalle parti alla Corte Internazionale di Giustizia in conformità alle disposizioni dello Statuto

della Corte.

ART. 37

1.Se le parti di una controversia della natura indicata nell’ant. 33 non riescono a regolarla con i

mezzi indicati in tale articolo, esse devono deferirla al Consiglio di Sicurezza.

2.Se il Consiglio di Sicurezza ritiene che la continuazione della controversia sia in fatto

suscettibile di mettere in pericolo il mantenimento della pace e della sicurezza internazionale,

esso decide se agire a norma dell’art. 36, o raccomandare quella soluzione che ritenga

adeguata.

ART. 38

Senza pregiudizio delle disposizioni degli artt. 33 e 37, il Consiglio di Sicurezza può, se tutte le

parti di una controversia lo richiedono, fare ad esse raccomandazioni per una soluzione

pacifica della controversia.

Capitolo VII

Azione rispetto alle minacce alla pace, alle violazioni della pace ed agli atti di aggressione

ART. 39

Il Consiglio di Sicurezza accerta l’esistenza di una minaccia alla pace, di una violazione della

pace, o di un atto di aggressione, e fa raccomandazioni o decide quali misure debbano essere

prese in conformità agli artt. 41 e 42 per mantenere o ristabilire la pace e la sicurezza

internazionale.

ART. 40

Al fine di prevenire un aggravarsi della situazione, il Consiglio di Sicurezza, prima di fare le

raccomandazioni o di decidere sulle misure previste dall’art. 41, può invitare le parti

interessate ad ottemperare a quelle misure provvisorie che esso consideri necessarie o

desiderabili. Tali misure provvisorie non devono pregiudicare i diritti, le pretese o la posizione

delle parti interessate. Il Consiglio di Sicurezza prende in debito conto il mancato

ottemperamento a tali misure provvisorie.

ART. 41

Il Consiglio di Sicurezza può decidere quali misure, non implicanti l’impiego della forza

armata, debbano essere adottate per dare effetto alle sue decisioni, e può invitare i Membri

delle Nazioni Unite ad applicare tali misure. Queste possono comprendere un’interruzione

totale o parziale delle relazioni economiche e delle comunicazioni ferroviarie, marittime,

aeree, postali, telegrafiche, radio ed altre, e la rottura delle relazioni diplomatiche.

ART. 42

Se il Consiglio di Sicurezza ritiene che le misure previste nell’art. 41 siano inadeguate o si

siano dimostrate inadeguate, esso può intraprendere, con forze aeree, navali o terrestri, ogni

azione che sia necessaria per mantenere o ristabilire la pace e la sicurezza internazionale. Tale

azione può

comprendere blocchi ed altre operazioni mediante forze aeree, navali o terrestri di Membri

delle Nazioni Unite.

ART. 43

1.Al fine di contribuire al mantenimento della pace e della sicurezza internazionale, tutti i

Membri delle Nazioni Unite s’impegnano a mettere a disposizione del Consiglio di Sicurezza,

a sua richiesta ed in conformità ad un accordo o ad accordi speciali, le forze armate,

l’assistenza e le facilitazioni, compreso il diritto di passaggio, necessarie per il mantenimento

della pace e della sicurezza internazionale.

2.L’accordo o gli accordi sopraindicati determineranno il numero ed i tipi di forze armate. il loro grado di preparazione e la loro dislocazione generale, e la natura delle facilitazioni e

dell’assistenza dia fornirsi.

3.L’accordo o gli accordi saranno negoziati al più presto possibile su iniziativa del Consiglio di

Sicurezza. Essi saranno conclusi tra il Consiglio di Sicurezza ed i singoli Membri, oppure tra il

Consiglio di Sicurezza e gruppi di Membri, e saranno soggetti a ratifica da parte degli Stati

firma tari in conformità alle rispettive norme costituzionali.

ART. 44

Quando il Consiglio di Sicurezza abbia deciso di impiegare la forza. esso, prima di richiedere

ad un Membro non rappresentato nel Consiglio di fornire forze armate in esecuzione degli

obblighi assunti a norma dell’art. 43, inviterà tale Membro, ove questo lo desideri, a

partecipare alle decisioni del Consiglio di Sicurezza concernenti l’impiego di contingenti di

forze armate del Membro stesso.

ART. 43

Al fine di dare alle Nazioni Unite la possibilità di prendere misure militari urgenti, i Membri

terranno ad immediata disposizione contingenti di forze aeree nazionali per l’esecuzione

combinata di una azione coercitiva internazionale. La forza ed il grado di preparazione di

questi contingenti, ed i piani per la loro azione combinata, sono determinati, entro i limiti

stabiliti nell’accordo o negli accordi speciali previsti dall’art. 43, dal Consiglio di Sicurezza

coadiuvato dal Comitato di Stato Maggiore.

ART. 46

I piani per l’impiego delle forze armate sono stabiliti dal Consiglio di Sicurezza coadiuvato dal

Comitato di Stato Maggiore.

ART. 47

1.E’ costituito un Comitato di Stato Maggiore per consigliare e coadiuvare il Consiglio di

Sicurezza in tutte le questioni riguardanti le esigenze militari del Consiglio di Sicurezza per il

mantenimento della pace e della sicurezza internazionale, l’impiego ed il comando delle forze

poste a sua disposizione, la disciplina degli armamenti e l’eventuale disarmo.

2.Il Comitato di Stato Maggiore è composto dei capi di Stato Maggiore dei membri

permanenti del Consiglio di Sicurezza, o di loro rappresentanti. Ogni Membro delle Nazioni

Unite non rappresentato in modo permanente nel Comitato sarà invitato dal Comitato stesso

ad associarsi ad esso quando l’efficace adempimento dei compiti del Comitato richieda la

partecipazione di tale membro alla sua attività.

3.Il Comitato di Stato Maggiore ha. alle dipendenze del Consiglio di Sicurezza, la

responsabilità della direzione strategica di tutte le forze armate messe a disposizione del

Consiglio di Sicurezza. Le questioni concernenti il comando di tali forze saranno trattate in

seguito.

4.Con l’autorizzazione del Consiglio di Sicurezza e previa consultazione con le organizzazioni

regionali competenti, il Comitato di Stato Maggiore può costituire dei sottocomitati regionali.

ART. 48

1.L’azione necessaria per eseguire le decisioni del Consiglio di Sicurezza per il mantenimento

della pace e della sicurezza internazionale è intrapresa da tutti i Membri delle Nazioni Unite o

da alcuni di essi secondo quanto stabilisca il Consiglio di Sicurezza.

2.Tali decisioni sono eseguite dai Membri delle Nazioni Unite direttamente o mediante la loro

azione nelleorganizzazioni internazionali competenti di cui siano membri.

ART. 49

I Membri delle Nazioni Unite si associano per prestarsi mutua assistenza nell’eseguire le

misure deliberate dal Consiglio di Sicurezza.

ART. 50

Se il Consiglio di Sicurezza intraprende misure preventive contro uno Stato, ogni altro Stato,

sia o non sia Membro delle Nazioni Unite, che si trovi di fronte a particolari difficoltà

economiche derivanti dall’esecuzione di tali misure, ha diritto di consultare il Consiglio di

Sicurezza riguardo ad una soluzione di tali difficoltà.

ART. 51

Nessuna disposizione del presente Statuto pregiudica il diritto naturale di autodifesa

individuale o collettiva, nel caso che abbia luogo un attacco armato contro un Membro delle

Nazioni Unite, fìntantocbé il Consiglio di Sicurezza non abbia preso 1e misure necessarie per

mantenere Li pace e la sicurezza internazionale. Le misure prese da Membri nell’esercizio di

questo diritto di autodifesa sono immediatamente portate a conoscenza del Consiglio di

Sicurezza e non pregiudicano in alcun modo il potere ed il compito spettanti, secondo il

presente Statuto, al Consiglio di Sicurezza, di intraprendere in qualsiasi momento quella

azione che esso ritenga necessaria per mantenere o ristabilire la pace e la sicurezza

internazionale

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