| ART.
    3 Membri
    originari delle Nazioni Unite sono gli Stati che avendo partecipato alla
    Conferenza delle
    Nazioni Unite per l’Organizzazione Internazionale a San Francisco, od
    avendo precedentemente
    firmato‘ la Dichiarazione delle Nazioni Unite del 1 gennaio 1942, firmino
    il presente
    Statuto e lo ratifichino in conformità all’art. 110. ART.
    4 1.Possono
    diventare Membri delle Nazioni Unite tutti gli altri Stati amanti della pace
    che accettino
    gli obblighi del presente Statuto e che, a giudizio dell’Organizzazione,
    siano capaci di adempiere
    tali obblighi e disposti a farlo. 2.L’ammissione
    quale Membro delle Nazioni Unite di unoStato che adempia a tali condizioni è
    effettuata con decisione dell’Assemblea Generale su proposta del Consiglio
    di Sicurezza. ART.
    5 Un
    Membro delle Nazioni Unite contro il quale sia stata intrapresa, da parte
    del Consiglio di Sicurezza,
    un’azione preventiva o coercitiva può essere sospeso dall’esercizio dei
    diritti e dei privilegi
    di Membro da parte dell’Assemblea Generale su proposta del Consiglio di
    Sicurezza. L’esercizio
    di questi diritti e privilegi può essere ripristinato dal Consiglio di
    Sicurezza. ART.
    6 Un
    Membro delle Nazioni Unite che abbia persistentemente violato i principi
    enunciati nel presente
    Statuto può essere espulso dall’Organizzazione da parte dell’Assemblea
    Generale su proposta
    del Consiglio di Sicurezza.
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