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CODICE NAVIGAZIONE

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LIBRO QUARTO

Disposizioni processuali

Dell'esecuzione forzata e delle misure cautelari

 

Art. 643 - Competenza

1. L'esecuzione forzata è promossa avanti il tribunale o il pretore, nella circoscrizione

dei quali la nave o il galleggiante si trova, a seconda che oggetto ne siano navi

maggiori ovvero navi minori o galleggianti.

2. Il sequestro giudiziario e conservativo di navi o di galleggianti è autorizzato dai

giudizi competenti a norma del codice di procedura civile.

Art. 644 - Oggetto dell'espropriazione e delle misure cautelari

1. Salve le eccezioni contemplate nell'articolo seguente, possono formare oggetto di

espropriazione forzata e di misure cautelari le navi e i galleggianti, i loro carati e le

loro pertinenze separabili.

2. Se oggetto di espropriazione forzata e di misure cautelari sono carati di navi, il

giudice competente può, sentiti i comproprietari non debitori, autorizzare il

pignoramento o il sequestro dell'intera nave, quando la quota del proprietario

debitore eccede la metà; in tal caso, il diritto spettante ai comproprietari non debitori

sui carati ad essi appartenenti è convertito nel diritto alla corrispondente parte del

prezzo di aggiudicazione ed è esente da ogni concorso alle spese delle procedure

esecutive e cautelari.

Art. 645 - Navi non soggette a pignoramento e a sequestro

Non possono formare oggetto di espropriazione forzata nè di misure cautelari:

a) le navi da guerra, comprese le navi in costruzione per conto della marina militare

nazionale;

b) le navi adibite alle linee di navigazione, dichiarate di preminente interesse

nazionale dal ministro dei trasporti e della navigazione, se non sia intervenuta

l'autorizzazione del ministro medesimo;

c) le navi adibite ai servizi pubblici di linea o di rimorchio della navigazione interna,

se non sia intervenuta l'autorizzazione del ministro dei trasporti e della navigazione;

d) le navi e i galleggianti, pronti a partire o in corso di navigazione, purchè non si

tratti di debiti a causa del viaggio che stanno per intraprendere o che proseguono. La

nave marittima si reputa pronta a partire quando il comandante ha ricevuto le

spedizioni, e la nave della navigazione interna quando il comandante di porto ha dato

la relativa autorizzazione.

Art. 646 - Provvedimenti per impedire la partenza della nave

Il giudice competente ai sensi dell'articolo 643, e, ove ricorra l'urgenza, il

comandante del porto, o l'autorità di polizia giudiziaria del luogo, nel quale si trova la

nave, possono prendere i provvedimenti opportuni per impedire la partenza della

nave.

Art. 647 - Precetto

Il precetto è regolato dalle disposizioni del codice di procedure civile, ma il termine

ad adempiere è ridotto a ventiquattro ore.

Art. 648 - Notificazione del precetto

1. Il precetto, ad istanza del creditore, deve essere notificato al debitore

proprietario.

2. Il precetto diviene inefficace trascorsi trenta giorni senza che si sia proceduto al

pignoramento.

Art. 649 - Giudice dell'esecuzione

1. L'espropriazione è diretta da un giudice. Nei procedimenti avanti il tribunale la

nomina del giudice dell'esecuzione è fatta dal presidente, su presentazione, a cura

del cancelliere, del fascicolo di cui al terzo comma dell'articolo 653, entro due giorni

da che è stato formato.

2. Nei procedimenti avanti le preture delle quali fanno parte più magistrati, la nomina

è fatta dal pretore dirigente a norma del comma precedente. Si applicano al giudice

dell'esecuzione gli articoli 174 e 175 del codice di procedura civile.

Art. 650 - Forma del pignoramento di navi o di carati di navi

1. L'atto di pignoramento deve contenere:

1) l'enunciazione della somma dovuta e del titolo esecutivo, in forza del quale si

procede, e della sua spedizione in forma esecutiva;

2) la data della notificazione del precetto;

3) l'ingiunzione al debitore proprietario di astenersi da qualsiasi atto diretto a

sottrarre alla garanzia del credito, per la soddisfazione del quale si agisce, la nave o

il galleggiante o i carati, che si assoggettano alla espropriazione, e le relative

pertinenze;

4) l'intimazione al comandante di non far partire la nave, ovvero, se oggetto

dell'espropriazione è una nave in corso di navigazione, di non far ripartire la nave

dal porto di arrivo;

5) gli elementi di individuazione della nave o del galleggiante.

2. Il pignoramento si esegue, su istanza del creditore precettante, mediante

notificazione dell'atto al debitore proprietario e al comandante. Se si tratta di nave in

corso di navigazione, il giudice competente ai sensi dell'articolo 643 può prescrivere

che la notificazione dell'atto al comandante sia eseguita per mezzo di telegramma

collazionato con avviso di ricevimento, ovvero mediante comunicazione

radiotelegrafica degli estremi del pignoramento.

3. Non appena eseguita la notificazione o ritirata la ricevuta regolamentare della

comunicazione telegrafica o radiotelegrafica, il creditore invia copia autentica

dell'atto all'ufficio di iscrizione della nave o del galleggiante, il quale provvede alla

trascrizione nel registro d'iscrizione e, ove si tratti di navi maggiori, anche

all'annotazione sull'atto di razionalità. Se la nave è in costruzione, la trascrizione del

pignoramento si esegue nel registro delle navi in costruzione.

4. Il detto ufficio è tenuto a consegnare al creditore un certificato dal quale risulti

l'espletamento delle formalità indicate nel precedente comma.

Art. 651 - Forma del pignoramento di pertinenze separabili

Il pignoramento di pertinenze separabili è autorizzato dal pretore della circoscrizione,

nella quale si trova la nave, su istanza del creditore precettante, sentiti i creditori

ipotecari. Esso è eseguito, secondo le norme del codice di procedura civile,

riguardanti il pignoramento di cose mobili, dall'ufficiale giudiziario, il quale cura il

deposito delle cose nei magazzini generali o in altro luogo idoneo, e nomina un

custode.

Art. 652 - Amministrazione della nave pignorata

1. Il capo dell'ufficio giudiziario competente ai sensi dell'articolo 643, su istanza di chi

vi ha interesse e sentiti i creditori ipotecari, può disporre che la nave pignorata per

interno o per carati, intraprenda uno o più viaggi, prescrivendo con ordinanza le

garanzie e le altre cautele che creda opportune, e disponendo in ogni caso che sia

stipulata una adeguata assicurazione.

2. Il viaggio non può essere incominciato sino a che l'ordinanza non sia stata resa

pubblica con le forme previste dall'articolo 250, e il richiedente non abbia anticipato,

nei modi indicati per i depositi giudiziari, le somme presumibilmente necessarie per

intraprendere e condurre a termine il viaggio o i viaggi.

3. Il nolo, dedotte le spese da rimborsare, nei limiti dell'effettuato depositato, al

richiedente, va in aumento del prezzo di aggiudicazione. Se le spese occorrenti

eccedono il nolo, il richiedente è tenuto per la differenza, e per il pagamento di

questa il giudice può emettere decreto di ingiunzione.

4. Il giudice può anche emettere, su istanza dei creditori ipotecari o privilegiati,

decreto d'ingiunzione a carico dei debitori del nolo, degli accessori e dei valori

contemplati negli articoli 553, 572, sempre che non vi sia stata surroga

dell'assicuratore.

5. Con il decreto d'ingiunzione è nominato il curatore della nave, nei confronti del

quale il richiedente o i debitori possono proporre opposizione.

6. I crediti per il nolo, gli accessori e i valori suindicati, e altresì quelli per la

differenza dovuta dal creditore richiedente, possono essere ceduti per contanti dal

giudice a chi ne faccia richiesta; il prezzo della cessione va in aumento del prezzo di

aggiudicazione.

Art. 653 - Domanda di vendita

1. Non prima di trenta e non oltre novanta giorni dal pignoramento, il creditore

pignorante o uno dei creditori muniti di titolo esecutivo può chiedere la vendita della

nave o del carato con ricorso al giudice competente ai sensi dell'articolo 643.

2. Il ricorso è notificato al proprietario debitore, ai creditori ipotecari e ai creditori

intervenuti a norma dell'articolo 499 del codice di procedura civile, con invito a far

pervenire le loro osservazioni sulle condizioni di vendita, e, se trattasi di nave

straniera, al console dello Stato di cui la nave batte la bandiera.

3. Nel termine di giorni trenta dalla notificazione e non oltre novanta giorni dal

pignoramento, il creditore istante è tenuto a depositare, presso la cancelleria del

giudice competente ai sensi dell'articolo 643 il ricorso notificato e l'estratto del

registro di iscrizione dal quale risultino le ipoteche trascritte; di essi si forma, a

norma dell'articolo 488 del codice di procedura civile, fascicolo insieme con l'atto di

pignoramento, con il certificato di cui all'ultimo comma dell'articolo 650 di questo

codice, e con le eventuali osservazioni scritte degli interessati sulle condizioni di

vendita.

Art. 654 - Designazione del giudice dell'esecuzione e nomina dell'esperto

1. Sulla presentazione del fascicolo di cui al precedente articolo, eseguita dal

cancelliere, il giudice, competente ai sensi dell'articolo 643, provvede alla nomina del

giudice dell'esecuzione e alla designazione di un esperto per la stima della nave e

fissa un termine, non superiore a trenta giorni, per il deposito della relazione.

2. Se siano stati osservati gli ademimenti di cui all'articolo 652, secondo comma, non

si fa luogo alla designazione dell'esperto, se non dopo dieci ma non oltre trenta

giorni dal compimento del viaggio.

Art. 655 - Ordinanza di vendita

Trascorsi cinque giorni dal deposito della relazione di stima, il giudice

dell'esecuzione, sentiti il debitore proprietario, il creditore precettante e istante, i

creditori ipotecari e quelli intervenuti, nonché il console dello Stato di cui la nave

batte la bandiera, dispone con ordinanza la vendita mediante incanto.

Art. 656 - Contenuto dell'ordinanza

L'ordinanza deve contenere la descrizione della nave espropriandola in tutto o per

carati, e stabilire.

1) il prezzo base dell'incanto, determinato dall'esperto;

2) il giorno e l'ora dell'incanto;

3) l'ammontare della cauzione che deve essere prestata dagli offerenti per il decimo

del prezzo base e per il presumibile ammontare delle spese di incanto e di

registrazione del decreto di trasferimento, nonché il termine entro il quale la

cauzione stessa deve essere prestata dagli offerenti;

4) la misura minima dell'aumento delle offerte;

5) il termine, non superiore a sessanta giorni dalla aggiudicazione definitiva, entro il

quale il prezzo deve essere depositato, e le modalità del deposito.

Art. 657 - Notificazione e pubblicità dell'ordinanza di vendita

1. L'ordinanza di vendita è notificata, a cura del cancelliere del giudice

dell'esecuzione, alle persone indicate nell'articolo 655, che non sono comparse.

2. L'ordinanza inoltre deve essere annotata, a cura del cancelliere, in margine al

pignoramento e pubblicata nel foglio degli annunzi legali. Copia di essa è affissa,

almeno dieci giorni prima della vendita, in apposito albo presso l'ufficio della

cancelleria.

3. Il giudice dell'esecuzione può nella stessa ordinanza disporre le altre forme di

pubblicità che ritiene opportune.

Art. 658 - Persone ammesse a fare offerte

1. Sono ammessi a fare offerte coloro che hanno prestata la cauzione stabilita

nell'ordinanza di vendita.

2. Le offerte devono essere fatte personalmente o a mezzo di mandatario munito di

procura speciale. I procuratori legali possono fare offerte per persona da nominare.

3. Non sono ammesse offerte da parte del debitore proprietario.

Art. 659 - Modalità dell'incanto

1. L'incanto ha luogo avanti il giudice dell'esecuzione nella sala delle udienze, col

sistema della candela vergine.

2. La nave o i carati sono aggiudicati a chi abbia fatto l'offerta maggiore.

3. Ogni offerente cessa di essere tenuto per la sua offerta quando essa è superata

da altra valida.

4. L'incanto, se non può compiersi nella stessa udienza, è continuato nel giorno

seguente non festivo.

Art. 660 - Aggiudicazione per persona da nominare

Il procuratore legale, che è rimasto aggiudicatario per persona da nominare, deve,

nei tre giorni dall'incanto, dichiarare in cancelleria il nome della persona per la quale

ha fatto l'offerta, depositando il mandato. In mancanza, l'aggiudicazione diviene

definitiva al nome del procuratore.

Art. 661 - Ulteriori incanti, vendita senza incanto

1. Quando la vendita all'incanto non ha luogo per mancanza di offerte, il giudice

dell'esecuzione, sentiti gli interessati e il debitore proprietario, dispone che si

proceda ad ulteriori incanti, stabilendo di volta in volta un prezzo base inferiore

almeno del venti per cento a quello precedente.

2. Se, pure essendo stato ridotto il prezzo al quaranta per cento del prezzo base, la

vendita all'incanto non ha luogo per mancanza di offerte, il giudice dell'esecuzione,

sentiti i creditori interessati e il debitore proprietario, dispone che si proceda alla

vendita senza incanto, prescrivendone le condizioni.

Art. 662 - Offerte di aumento

1. Nei dieci giorni successivi all'incanto possono presentarsi al giudice dell'esecuzione

offerte di acquisto a un prezzo superiore almeno di un sesto a quello di

aggiudicazione.

2. L'offerta deve essere accompagnata dal deposito d'una cauzione pari al venti per

cento del prezzo offerto.

3. Il giudice dell'esecuzione, accertato l'adempimento delle predette formalità,

stabilisce un nuovo incanto a norma degli articoli precedenti, sulla base del prezzo

aumentato.

Art. 663 - Versamento del prezzo

L'aggiudicatario, entro il termine fissato dall'ordinanza di vendita, deve versare il

residuo prezzo secondo le modalità fissate nell'ordinanza stessa, e depositare in

cancelleria il documento comprovante l'avvenuto versamento.

Art. 664 - Trasferimento della nave

1. Avvenuto il versamento del prezzo, il giudice dell'esecuzione con decreto

trasferisce all'aggiudicatario la nave descritta nella ordinanza di vendita, e ingiunge

all'ufficio competente di cancellare le trascrizioni delle ipoteche e dei pignoramenti.

2. Il decreto, trasmesso dal cancelliere all'ufficio di iscrizione della nave o del

galleggiante, è reso pubblico a norma dell'articolo 250, ed ha valore anche come

titolo esecutivo per il rilascio della nave.

3. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alla vendita senza incanto.

Art. 665 - Trasferimento dei carati di nave

1. Avvenuto il versamento del prezzo, il giudice della esecuzione, con decreto,

trasferisce all'aggiudicatario i carati indicati nella ordinanza di vendita e ingiunge

all'ufficio competente di restringere le ipoteche ai carati, che non formano oggetto di

espropriazione.

2. Il decreto è trasmesso dal cancelliere all'ufficio di iscrizione della nave o del

galleggiante per essere reso pubblico a norma dell'articolo 250.

3. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alla vendita senza incanto.

Art. 666 - Inadempienza dell'aggiudicatario

1. Se il prezzo non è versato entro il termine stabilito, il giudice dell'esecuzione, con

ordinanza pubblicata e affissa nelle forme stabilite nell'articolo 657, dispone che si

proceda a nuovo incanto.

2. L'ammontare della cauzione prestata dall'aggiudicatario inadempiente, dedotte le

spese, si distribuisce insieme col prezzo ottenuto nel nuovo incanto.

3. Se il prezzo unito alla cauzione è inferiore a quello dell'incanto precedente, il

giudice dell'esecuzione, su istanza di un creditore intervenuto, emette a carico

dell'aggiudicatario inadempiente decreto di ingiunzione a versare la differenza, entro

il termine di cinque giorni, nei modi indicati per i depositi giudiziari; l'aggiudicatario

può proporre opposizione nei confronti del creditore istante.

Art. 667 - Opposizione all'esecuzione

L'opposizione, con la quale si contesta il diritto della parte istante a procedere ad

esecuzione forzata, e quella che riguarda la pignorabilità della nave o dei carati, si

propongono con ricorso al giudice dell'esecuzione, o, in difetto, con citazione al

giudice competente a sensi dell'articolo 643, salva l'applicazione dell'articolo 480,

terzo comma, del codice di procedura civile. Il giudice dell'esecuzione, se è

competente per la causa, provvede all'istruzione a norma degli articoli 175 e

seguenti del codice di procedura civile, altrimenti fissa con decreto l'udienza di

comparizione avanti il giudice competente per valore, e stabilisce il termine

perentorio per la notificazione del ricorso e del decreto.

Art. 668 - Opposizioni agli atti esecutivi

1. Salva l'applicazione dell'articolo 480, terzo comma, del codice di procedura civile,

le opposizioni relative alla regolarità formale e alla notificazione del titolo esecutivo e

del precetto, nonché quelle relative ai singoli atti di esecuzione si propongono con

ricorso al giudice dell'esecuzione, o, in difetto con citazione al giudice competente ai

sensi dell'articolo 643, nel termine perentorio di cinque giorni dal primo atto di

esecuzione, se riguardano il titolo esecutivo o il precetto, oppure dal giorno in cui i

singoli atti furono compiuti.

2. Il giudice dell'esecuzione provvede a norma dell'articolo 618 del codice di

procedura civile.

Art. 669 - Opposizione di terzi

1. Il terzo che pretende la proprietà o altro diritto reale sulla nave o sui carati,

soggetti ad espropriazione, può proporre opposizione con ricorso al giudice

dell'esecuzione prima che sia disposta la vendita.

2. Si applicano gli articoli 619, secondo comma, 621, 622 del codice di procedura

civile.

R.D. 30-03-1942, n. 327

Art. 670 - Espropriazione contro il proprietario non armatore e contro il terzo

proprietario

1. Quando l'espropriazione della nave o dei carati di nave è promossa dai creditori

dell'armatore non proprietario, assistiti da privilegio navale, il titolo esecutivo e il

precetto debbono essere notificati anche al proprietario non armatore.

2. Il pignoramento e in generale gli atti di espropriazione si compiono nei confronti

del proprietario non armatore, al quale si applicano tutte le disposizioni relative al

debitore ad eccezione del divieto di cui all'articolo 658, terzo comma.

3. Ogni volta, che, a norma del predetto capo, deve essere sentito il debitore, deve

essere sentito anche il proprietario non armatore.

4. Ai fini dei commi precedenti, il terzo proprietario è equiparato al proprietario non

armatore.

Art. 671 - Vendita di pertinenze separate

Alla procedura di vendita di cose già costituenti pertinenze, si applicano le norme del

codice di procedura civile, relative alla vendita di cose mobili.

Art. 672 - Rinvio

Alla esecuzione per consegna della nave e alla estinzione e alla sospensione dei

processi di esecuzione si applicano le disposizioni del codice di procedura civile.

Art. 673 - Facoltà di liberare la nave

Il terzo acquirente di una nave o di carati, che ha trascritto il suo titolo e non è

personalmente obbligato verso creditori privilegiati o ipotecari, ha facoltà di liberare

la nave o i carati da ogni ipoteca trascritta e da ogni privilegio per credito sorto

anteriormente alla trascrizione del suo titolo di acquisto.

Art. 674 - Liberazione dopo il pignoramento

La facoltà prevista dall'articolo anche dopo il pignoramento, purchè egli nel termine

di trenta giorni proceda in conformità di quanto è disposto dall'articolo seguente.

Art. 675 - Istanza per la liberazione

1. L'acquirente deve far notificare ai creditori e ai precedenti proprietari un atto

contenente:

1) la data e la qualità del suo titolo e la data della trascrizione;

2) il nome dei suoi danti causa;

3) gli elementi di individuazione della nave;

4) il prezzo convenuto e ogni altro peso posto a carico dell'acquirente, o il valore che

egli offre di pagare;

5) l'elenco dei creditori ipotecari coll'indicazione dei loro nomi, delle somme loro

dovute e della data dei loro titoli e della trascrizione di essi;

6) l'offerta di depositare entro trenta giorni dalla notificazione e dall'inserzione il

prezzo convenuto o il valore dichiarato, affinchè sia diviso tra i creditori;

7) l'elezione del domicilio nel comune ove siede il giudice che sarebbe competente

per l'esecuzione.

2. Un estratto sommario di quest'atto deve essere inserito nel giornale degli annunzi

giudiziari del luogo ove ha sede l'ufficio d'iscrizione della nave o del galleggiante.

Art. 676 - Istanza di vendita all'incanto della nave

Ogni creditore privilegiato o ipotecario, entro quindici giorni dalla notificazione e

dall'inserzione disposta nell'articolo precedente, può domandare la vendita

all'incanto, offrendo l'aumento di un decimo e congrua cauzione per il pagamento del

prezzo e per l'adempimento di ogni altro obbligo. La domanda, sottoscritta

dall'istante o da un suo procuratore speciale, deve essere notificata all'acquirente, e

depositata nella cancelleria del giudice competente a norma dell'articolo 643, il quale

constatata la regolarità degli atti, e sentiti, ove occorra, gli interessati, emana

ordinanza di vendita a sensi degli articoli 656, 657.

Art. 677 - Provvedimento di liberazione

1. Se la vendita non è domandata nel termine o nel modo stabilito nell'articolo

precedente o se la domanda è respinta, il prezzo offerto dall'acquirente rimane

definitivamente fissato.

2. Eseguito dall'acquirente il deposito del prezzo, il pretore o il presidente del

tribunale, competente a norma dell'articolo 643, ordina con decreto all'ufficio

competente la cancellazione o la restrizione delle trascrizioni ipotecarie.

3. Il decreto è trasmesso d'ufficio dal cancelliere all'ufficio d'iscrizione della nave o

del galleggiante, per essere reso pubblico a norma dell'articolo.

Art. 678 - Aggiudicazione al terzo acquirente

1. Se l'aggiudicazione segue a favore del terzo acquirente, il giudice competente ai

sensi dell'articolo 643, con decreto, pronuncia la conferma del titolo di acquisto e

ingiunge all'ufficio competente di cancellare o di restringere le trascrizioni ipotecarie.

2. Il decreto è trasmesso dal cancelliere all'ufficio di iscrizione della nave o del

galleggiante, per essere reso pubblico a norma dell'articolo 250.

3. Il terzo acquirente, al quale è stata aggiudicata la nave o il carato, ha azione di

regresso contro il venditore per il rimborso di ciò che eccede il prezzo stipulato nel

contratto di vendita.

Art. 679 - Effetti del mancato deposito del prezzo

Se il terzo acquirente non deposita il prezzo nel termine, la domanda di liberazione

della nave dalle ipoteche e dai privilegi rimane senza effetto, salva la responsabilità

del richiedente per i danni verso i creditori.

Art. 680

1. Nel caso di cui all'articolo 677, il terzo acquirente deposita presso la cancelleria del

giudice, competente a norma dell'articolo 643, l'elenco dei creditori ipotecari trascritti

e di quelli privilegiati che siano noti, e promuove la nomina del giudice

dell'esecuzione

2. Nel caso di cui al secondo comma dell'articolo 644, i comproprietari non debitori

depositano presso la cancelleria del giudice, competente a sensi dell'articolo 643, la

domanda con gli atti e documenti giustificativi dei loro diritti nel termine stabilito.

3. La distribuzione del prezzo non è sospesa per il ritardo del deposito del nolo o dei

proventi della amministrazione della nave regolata dall'articolo 652, alla distribuzione

dei quali si procede separatamente.

Art. 681 - Rinvio

1. La distribuzione del prezzo ricavato dalla vendita di cose già costituenti pertinenze

separabili è regolata dalle norme del codice di procedura civile riguardanti la

distribuzione del prezzo ricavato dalla vendita di cose mobili.

2. La distribuzione tanto delle somme depositate a sensi dell'articolo 677 di questo

codice, quanto del ricavato della vendita forzata di nave o carati è regolata dagli

articoli 510 a 512; 596 a 598 del codice di procedura civile.

Art. 682 - Provvedimento di autorizzazione

Il provvedimento di autorizzazione a procedere a sequestro giudiziario o

conservativo deve contenere:

1) il divieto al proprietario debitore di disporre della nave o dei carati senza ordine di

giustizia;

2) l'intimazione al comandante di non far partire la nave, e, se si tratta di nave in

corso di navigazione, di non farla ripartire dal porto di arrivo;

3) gli elementi di individuazione della nave o del galleggiante, cui si riferisce

l'autorizzazione.

Art. 683 - Notificazione del provvedimento

1. Il provvedimento di autorizzazione, ad istanza del creditorie, deve essere

notificato al proprietario e al comandante dalla nave.

2. Esso deve essere notificato anche al proprietario non armatore, se chi agisce è

creditore dell'armatore non proprietario ed è assistito da privilegio sulla nave, e al

terzo proprietario, se si tratta di nave o di carati di nave, gravati da privilegi navali

od ipoteche.

3. Se si tratta di nave in corso di navigazione, il giudice adito può prescrivere che la

notificazione del provvedimento al comandante sia eseguita secondo le modalità

indicate dal secondo comma dell'articolo 650.

Art. 684 - Pubblicità del provvedimento

Il provvedimento notificato è, a cura del creditore, trascritto nella matricola o nel

registro e, ove si tratti di navi maggiori o loro carati, annotato inoltre sull'atto di

nazionalità.

Art. 685 - Amministrazione della nave sequestrata

In caso di sequestro giudiziario o di sequestro conservatio, all'amministrazione della

nave si applica il disposto dell'art. 652.

Art. 686 - Rinvio

Per quanto non è espressamente disposto nel presente capo, si applicano le

disposizioni del codice di procedura civile riguardanti il sequestro.

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