| Dell'assistenza
    e salvataggio. Del recupero e del ritrovamento di relitti   Art.
    489 - Obbligo di assistenza 1.
    L'assistenza a nave o ad aeromobile in mare o in acque interne, i quali
    siano in pericolo
    di perdersi, è obbligatoria, in quanto possibile senza grave rischio della
    nave soccorritrice,
    del suo equipaggio e dei suoi passeggeri, oltre che nel caso previsto nell'articolo
    485, quando a bordo della nave o dell'aeromobile siano in pericolo persone. 2. Il
    comandante di nave, in corso di viaggio o pronta a partire, che abbia
    notizia del pericolo
    corso da una nave o da un aeromobile, è tenuto nelle circostanze e nei
    limiti predetti
    ad accorrere per prestare assistenza, quando possa ragionevolmente prevedere
    un utile risultato, a meno che sia a conoscenza che l'assistenza è portata da
    altri in condizioni più idonee o simili a quelle in cui egli stesso
    potrebbe portarla. Art.
    490 - Obbligo di salvataggio 1.
    Quando la nave o l'aeromobile in pericolo sono del tutto incapaci,
    rispettivamente, di
    manovrare e di riprendere il volo, il comandante della nave soccorritrice è
    tenuto, nelle
    circostanze e nei limiti indicati dall'articolo precedente, a tentarne il
    salvataggio, ovvero,
    se ciò non sia possibile, a tentare il salvataggio delle persone che si
    trovano a
    bordo. 2. E'
    del pari obbligatorio, negli stessi limiti, il tentativo di salvare persone
    che siano in
    mare o in acque interne in pericolo di perdersi. Art.
    491 - Indennità e compenso per assistenza o salvataggio di nave o di aeromobile 1.
    L'assistenza e il salvataggio di nave o di aeromobile, che non siano
    effettuati contro
    il rifiuto espresso e ragionevole del comandante, danno diritto, entro i
    limiti del
    valore dei beni assistiti o salvati, al risarcimento dei danni subiti e al
    rimborso delle
    spese incontrate, nonchè, ove abbiano conseguito un risultato anche parzialmente
    utile, a un compenso. 2. Il
    compenso è stabilito in ragione del successo ottenuto, dei rischi corsi
    dalla nave soccorritrice,
    degli sforzi compiuti e del tempo impiegato, delle spese generali dell'impresa
    se la nave è armata ed equipaggiata allo scopo di prestare soccorso; nonchè
    del pericolo in cui versavano i beni assistiti o salvati e del valore dei medesimi. Art.
    492 - Indennità e compenso per salvataggio di cose Il
    salvataggio di cose, che non sia effettuato contro il rifiuto espresso e
    ragionevole del
    comandante della nave o dell'aeromobile in pericolo o del proprietario delle
    cose, dà
    diritto, nei limiti stabiliti nell'articolo precedente, al risarcimento dei
    danni, al rimborso
    delle spese, nonchè, ove abbia conseguito un risultato anche parzialmente utile,
    a un compenso determinato a norma del predetto articolo. Art.
    493 - Indennità e compenso per salvataggio di persone 1. Il
    salvataggio di persone dà diritto al risarcimento dei danni subiti e al
    rimborso delle
    spese incontrate, solo nei casi e nei limiti in cui l'ammontare relativo sia coperto
    da assicurazione, ovvero dalla responsabilità del vettore per mancato adempimento
    dell'obbligo di assicurazione a norma dell'articolo 941. 2.
    Negli stessi casi, ovvero altrimenti quando è stato effettuato in occasione
    di operazioni
    di soccorso a navi o aeromobili o di salvataggio di cose, il salvataggio di persone
    che abbia conseguito un risultato utile dà inoltre diritto a un compenso, rispettivamente
    nei limiti del residuo ammontare coperto dall'assicurazione o dalla responsabilità
    del vettore, fatta deduzione delle somme dovute per risarcimento dei danni
    e rimborso delle spese, e nei limiti di una parte equitativamente stabilita
    del compenso
    relativo alle altre operazioni. Il compenso è determinato in ragione dei rischi
    corsi, degli sforzi compiuti e del tempo impiegato, nonchè del pericolo in
    cui versano
    le persone salvate. Art.
    494 - Efficacia della determinazione convenzionale del compenso La
    determinazione del compenso, fatta per accordo o mediante arbitrato, non è efficace
    nei confronti dei componenti dell'equipaggio che non l'abbiano accettata, a meno
    che sia stata approvata dall'associazione sindacale che li rappresenta. Art.
    495 - Concorso di operazioni e concorso di soccorritori 1.
    Quando da una stessa nave vengano contemporaneamente effettuati assistenza a nave
    o aeromobile e salvataggio di cose o di persone, ovvero salvataggio di cose
    e salvataggio
    di persone, l'ammontare dei danni e delle spese incontrate viene equitativamente
    ripartito tra le diverse operazioni compiute. 2.
    Quando ad una stessa operazione di assistenza o di salvataggio abbiano partecipato
    più navi, ovvero navi ed aeromobili, al concorso dei soccorritori si applicano
    le disposizioni dell'articolo 970. Art.
    496 - Ripartizione del compenso 1. II
    compenso di assistenza o di salvataggio spetta, quando la nave non sia
    armata ed
    equipaggiata allo scopo di prestare soccorso, per un terzo all'armatore e
    per due terzi
    ai componenti dell'equipaggio, tra i quali la somma è ripartita in ragione
    della retribuzione
    di ciascuno di essi, tenuto conto altresì dell'opera da ciascuno prestata. 2. La
    quota del compenso da ripartire tra i componenti dell'equipaggio non può essere
    convenzionalmente fissata in misura inferiore alla metà dell'intero
    ammontare del
    compenso stesso. Art.
    497 - Incidenza della spesa per le indennità e il compenso La
    spesa per le indennità e per il compenso dovuti alla nave soccorritrice in
    caso di assistenza
    o salvataggio di nave o di aeromobile viene ripartita a carico degli interessati
    alla spedizione soccorsa a norma delle disposizioni sulla contribuzione alle avarie
    comuni, anche quando l'assistenza non sia stata richiesta dal comandante della
    nave o dell'aeromobile in pericolo o sia stata prestata contro il suo
    rifiuto. Art.
    498 - Navi dello stesso proprietario od armatore Le
    disposizioni che precedono si applicano, per quanto è possibile, anche se
    la nave soccorritrice
    e la nave assistita o salvata appartengono allo stesso proprietario o sono
    armate dallo stesso armatore. Art.
    499 - Azione dell'equipaggio Qualora
    l'armatore non sia legittimato o trascuri di agire per il conseguimento del compenso
    di assistenza o di salvataggio, i componenti dell'equipaggio hanno azione per
    la parte ad essi spettante del compenso stesso. Art.
    500 - Prescrizione Il
    diritto alle indennità e al compenso di assistenza o di salvataggio si
    prescrive col decorso
    di due anni dal giorno in cui le operazioni sono terminate. Art.
    501 - Assunzione del ricupero Salvo
    in ogni tempo il diritto dei proprietari di provvedervi direttamente, nel concorso
    di più persone che, avvalendosi di mezzi nautici, intendano assumere il ricupero
    di una nave o di un aeromobile naufragati o di altri relitti della
    navigazione, è
    preferito chi, avendo identificato il relitto, ne abbia fatto per primo
    denuncia all'autorità
    preposta alla navigazione marittima o interna, purchè entro l'anno dall'identificazione
    egli abbia iniziato le operazioni di ricupero senza successivamente sospenderle
    per un periodo superiore a un anno. Art.
    502 - Obblighi del ricuperatore 1.
    Intrapreso il ricupero, le operazioni relative non possono essere sospese o abbandonate
    senza giustificato motivo, quando ne possa derivare un danno per il proprietario
    del relitto. 2.
    Entro dieci giorni dall'approdo della nave che ha compiuto il ricupero, le
    cose ricuperate
    devono essere consegnate al proprietario, o, se questi sia ignoto al ricuperatore,
    alla più vicina autorità preposta alla navigazione marittima o interna. Art.
    503 - Indennità e compenso 1. Il
    ricupero, quando siano stati adempiuti gli obblighi relativi alla consegna
    delle cose
    ricuperate, dà diritto, entro i limiti del valore delle cose medesime, al risarcimento
    dei danni e al rimborso delle spese nonchè a un compenso stabilito in ragione
    del valore delle cose ricuperate, degli sforzi compiuti e dei rischi corsi,
    del valore
    dei mezzi e dei materiali impiegati e, se la nave è armata ed equipaggiata
    allo scopo
    di operare ricuperi, delle spese generali dell'impresa. 2.
    Per la determinazione e la ripartizione del compenso si applicano le norme
    degli articoli
    492, 494, 496. Art.
    504 - Ricupero senza mezzi nautici 1.
    Nel concorso di più persone che intendano assumere il ricupero di relitti,
    per il quale
    non siano necessari mezzi nautici, si applica il disposto dell'articolo 501. 2. Il
    ricuperatore ha gli obblighi e i diritti stabiliti dagli articoli 502, 503;
    la consegna delle
    cose ricuperate deve essere fatta entro dieci giorni dal compimento delle operazioni. 3. In
    mancanza di accordo tra gli interessati, il compenso è ripartito, tra le
    persone che
    hanno cooperato al ricupero, dall'autorità indicata nell'articolo 502, in
    relazione alle
    fatiche compiute e ai rischi corsi da ciascuno. Art.
    505 - Ricupero operato dal comandante della nave naufragata 1.
    Fermo per il rimanente il disposto degli articoli 501, 504 primo comma, in
    ogni caso
    è preferito il comandante della nave, che, subito dopo il naufragio,
    dichiari di costituirsi
    capo ricuperatore. 2. Il
    compenso del comandante e degli altri componenti dell'equipaggio, che hanno cooperato
    al ricupero, è fissato, in mancanza di accordo con l'armatore,
    dall'autorità indicata
    nell'articolo 502 o dall'autorità consolare, in relazione al valore delle
    cose ricuperate,
    alle fatiche compiute e ai rischi corsi. Art.
    506 - Intervento dell'autorità marittima Il
    capo del compartimento nelle cui acque il ricupero viene effettuato, quando
    abbia conoscenza
    di un delitto commesso dal ricuperatore sulle cose ricuperate o sui materiali
    impiegati, oltre a prendere i provvedimenti del caso, ove lo ritenga opportuno
    assume il ricupero. Art.
    507 - Ricupero operato dall'autorità marittima 1.
    Fermo il disposto degli articoli 72, 73 e dell'articolo precedente, il
    ricupero di navi sommerse
    o di altri relitti nelle acque della Repubblica può, se ne è prevedibile
    un utile
    risultato, essere assunto dall'autorità marittima, quando i proprietari
    delle cose non
    intendano provvedervi direttamente o non intendano proseguire il ricupero iniziato. 2. Si
    consideri a tale effetto che i proprietari non intendono assumere o
    proseguire il ricupero
    quando non ne abbiano fatto dichiarazione entro sesanta giorni dall'avviso a tal
    fine pubblicato dall'autorità marittima nei modi stabiliti dal regolamento
    o non abbiano
    iniziato le operazioni nel termine assegnato, ovvero quando non abbiano ripreso
    le operazioni sospese entro sessanta giorni dall'invito dell'autorità.
    Tuttavia il ricupero
    può in ogni tempo essere assunto dai proprietari, previo rimborso delle spese
    sostenute dall'amministrazione. 3.
    Quando si tratti di nave straniera, l'autorità marittima, prima di iniziare
    il ricupero, ne
    dà altresì notizia al console dello Stato di cui la nave batteva la
    bandiera, affinchè il
    console stesso possa, ove lo ritenga opportuno, provvedere direttamente al ricupero. Art.
    508 - Custodia e vendita delle cose ricuperate 1.
    L'autorità che assume il ricupero o che, a norma dell'articolo 502, riceve
    in consegna
    le cose ricuperate, provvede alla custodia delle cose medesime. 2.
    Durante le operazioni di ricupero l'autorità predetta può procedere,
    secondo le norme
    stabilite dal regolamento, alla vendita delle cose, quando non ne sia
    possibile o
    utile la conservazione, ovvero quando ciò sia necessario per coprire le
    spese del ricupero
    eseguito d'ufficio. 3.
    Compiute le operazioni, quando il proprietario non curi di ritirare le cose ricuperate
    entro il termine prefissogli dall'autorità o non si presenti entro sei mesi dall'avviso
    pubblicato dall'autorità medesima nel caso in cui il proprietario sia
    ignoto, l'autorità
    procede alla vendita e deposita presso un pubblico istituto di credito la somma
    relativa, al netto delle spese incontrate per il ricupero d'ufficio ovvero
    delle indennità
    e del compenso spettanti al ricuperatore, nonchè delle spese di custodia. 4. Se
    entro due anni dal deposito gli interessati non hanno fatto valere i propri
    diritti, ovvero
    se le domande proposte sono state respinte con sentenza passata in giudicato,
    la somma residua è devoluta alla cassa nazionale per la previdenza marinara
    o alle casse di soccorso per il personale della navigazione interna. Art.
    509 - Prescrizione Il
    diritto alle indennità e al compenso di ricupero si prescrive col decorso
    di due anni dal
    giorno in cui le operazioni sono terminate. Art.
    510 - Diritti ed obblighi del ritrovatore 1.
    Chi trova fortuitamente relitti in mare, o dal mare rigettati in località
    del demanio marittimo,
    entro tre giorni dal ritrovamento, o dall'approdo della nave se il ritrovamento
    è avvenuto in corso di navigazione deve farne denuncia all'autorità marittima
    più vicina e, quando sia possibile, consegnare le cose ritrovate al proprietario,
    o, se questi gli sia ingoto e il valore dei relitti superi le lire
    cinquanta, all'autorità
    predetta. 2. Il
    ritrovatore, che adempie agli obblighi della denuncia e della consegna, ha
    diritto al
    rimborso delle spese e a un premio pari alla terza parte del valore delle
    cose ritrovate,
    se il ritrovamento è avvenuto in mare, ovvero alla decima parte fino alle diecimila
    lire di valore e alla ventesima per il sovrappiù, se il ritrovamento è avvenuto
    in località del demanio marittimo. Art.
    511 - Custodia e vendita delle cose ritrovate 1.
    Per la custodia delle cose ritrovate, per la vendsita delle medesime e per
    la devoluzione
    delle somme ricavate si applica il disposto dell'articolo 508. 2.
    Tuttavia gli oggetti di interesse artistico, storico, archeologico o
    etnografico, nonchè
    le armi, le munizioni e gli apparecchi militari, quando il proprietario non
    curi di
    ritirarli, ovvero non si presenti nei termini indicati nel terzo comma del
    predetto articolo,
    sono devoluti allo Stato, salvo in ogni caso il diritto del ritrovatore all'indennità
    ed al compenso stabiliti nell'articolo precedente. Art.
    512 - Cetacei arenati 1. I
    cetacei arenati sul litorale della Repubblica appartengono allo Stato. 2. Il
    ritrovatore, che ne abbia fatto denuncia all'autorità marittima entro tre
    giorni dal ritrovamento,
    ha diritto a un premio pari alla ventesima parte del valore del cetaceo. Art.
    513 - Prescrizione Il
    diritto al rimborso delle spese e al premio si prescrive col decorso di due
    anni dal giorno
    del ritrovamento.
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