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CODICE NAVIGAZIONE

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LIBRO TERZO

Delle obbligazioni relative all'esercizio della navigazione

Dell'assistenza e salvataggio. Del recupero e del ritrovamento di relitti

 

Art. 489 - Obbligo di assistenza

1. L'assistenza a nave o ad aeromobile in mare o in acque interne, i quali siano in

pericolo di perdersi, è obbligatoria, in quanto possibile senza grave rischio della nave

soccorritrice, del suo equipaggio e dei suoi passeggeri, oltre che nel caso previsto

nell'articolo 485, quando a bordo della nave o dell'aeromobile siano in pericolo

persone.

2. Il comandante di nave, in corso di viaggio o pronta a partire, che abbia notizia del

pericolo corso da una nave o da un aeromobile, è tenuto nelle circostanze e nei limiti

predetti ad accorrere per prestare assistenza, quando possa ragionevolmente

prevedere un utile risultato, a meno che sia a conoscenza che l'assistenza è portata

da altri in condizioni più idonee o simili a quelle in cui egli stesso potrebbe portarla.

Art. 490 - Obbligo di salvataggio

1. Quando la nave o l'aeromobile in pericolo sono del tutto incapaci, rispettivamente,

di manovrare e di riprendere il volo, il comandante della nave soccorritrice è tenuto,

nelle circostanze e nei limiti indicati dall'articolo precedente, a tentarne il salvataggio,

ovvero, se ciò non sia possibile, a tentare il salvataggio delle persone che si trovano

a bordo.

2. E' del pari obbligatorio, negli stessi limiti, il tentativo di salvare persone che siano

in mare o in acque interne in pericolo di perdersi.

Art. 491 - Indennità e compenso per assistenza o salvataggio di nave o di

aeromobile

1. L'assistenza e il salvataggio di nave o di aeromobile, che non siano effettuati

contro il rifiuto espresso e ragionevole del comandante, danno diritto, entro i limiti

del valore dei beni assistiti o salvati, al risarcimento dei danni subiti e al rimborso

delle spese incontrate, nonchè, ove abbiano conseguito un risultato anche

parzialmente utile, a un compenso.

2. Il compenso è stabilito in ragione del successo ottenuto, dei rischi corsi dalla nave

soccorritrice, degli sforzi compiuti e del tempo impiegato, delle spese generali

dell'impresa se la nave è armata ed equipaggiata allo scopo di prestare soccorso;

nonchè del pericolo in cui versavano i beni assistiti o salvati e del valore dei

medesimi.

Art. 492 - Indennità e compenso per salvataggio di cose

Il salvataggio di cose, che non sia effettuato contro il rifiuto espresso e ragionevole

del comandante della nave o dell'aeromobile in pericolo o del proprietario delle cose,

dà diritto, nei limiti stabiliti nell'articolo precedente, al risarcimento dei danni, al

rimborso delle spese, nonchè, ove abbia conseguito un risultato anche parzialmente

utile, a un compenso determinato a norma del predetto articolo.

Art. 493 - Indennità e compenso per salvataggio di persone

1. Il salvataggio di persone dà diritto al risarcimento dei danni subiti e al rimborso

delle spese incontrate, solo nei casi e nei limiti in cui l'ammontare relativo sia

coperto da assicurazione, ovvero dalla responsabilità del vettore per mancato

adempimento dell'obbligo di assicurazione a norma dell'articolo 941.

2. Negli stessi casi, ovvero altrimenti quando è stato effettuato in occasione di

operazioni di soccorso a navi o aeromobili o di salvataggio di cose, il salvataggio di

persone che abbia conseguito un risultato utile dà inoltre diritto a un compenso,

rispettivamente nei limiti del residuo ammontare coperto dall'assicurazione o dalla

responsabilità del vettore, fatta deduzione delle somme dovute per risarcimento dei

danni e rimborso delle spese, e nei limiti di una parte equitativamente stabilita del

compenso relativo alle altre operazioni. Il compenso è determinato in ragione dei

rischi corsi, degli sforzi compiuti e del tempo impiegato, nonchè del pericolo in cui

versano le persone salvate.

Art. 494 - Efficacia della determinazione convenzionale del compenso

La determinazione del compenso, fatta per accordo o mediante arbitrato, non è

efficace nei confronti dei componenti dell'equipaggio che non l'abbiano accettata, a

meno che sia stata approvata dall'associazione sindacale che li rappresenta.

Art. 495 - Concorso di operazioni e concorso di soccorritori

1. Quando da una stessa nave vengano contemporaneamente effettuati assistenza a

nave o aeromobile e salvataggio di cose o di persone, ovvero salvataggio di cose e

salvataggio di persone, l'ammontare dei danni e delle spese incontrate viene

equitativamente ripartito tra le diverse operazioni compiute.

2. Quando ad una stessa operazione di assistenza o di salvataggio abbiano

partecipato più navi, ovvero navi ed aeromobili, al concorso dei soccorritori si

applicano le disposizioni dell'articolo 970.

Art. 496 - Ripartizione del compenso

1. II compenso di assistenza o di salvataggio spetta, quando la nave non sia armata

ed equipaggiata allo scopo di prestare soccorso, per un terzo all'armatore e per due

terzi ai componenti dell'equipaggio, tra i quali la somma è ripartita in ragione della

retribuzione di ciascuno di essi, tenuto conto altresì dell'opera da ciascuno prestata.

2. La quota del compenso da ripartire tra i componenti dell'equipaggio non può

essere convenzionalmente fissata in misura inferiore alla metà dell'intero ammontare

del compenso stesso.

Art. 497 - Incidenza della spesa per le indennità e il compenso

La spesa per le indennità e per il compenso dovuti alla nave soccorritrice in caso di

assistenza o salvataggio di nave o di aeromobile viene ripartita a carico degli

interessati alla spedizione soccorsa a norma delle disposizioni sulla contribuzione alle

avarie comuni, anche quando l'assistenza non sia stata richiesta dal comandante

della nave o dell'aeromobile in pericolo o sia stata prestata contro il suo rifiuto.

Art. 498 - Navi dello stesso proprietario od armatore

Le disposizioni che precedono si applicano, per quanto è possibile, anche se la nave

soccorritrice e la nave assistita o salvata appartengono allo stesso proprietario o

sono armate dallo stesso armatore.

Art. 499 - Azione dell'equipaggio

Qualora l'armatore non sia legittimato o trascuri di agire per il conseguimento del

compenso di assistenza o di salvataggio, i componenti dell'equipaggio hanno azione

per la parte ad essi spettante del compenso stesso.

Art. 500 - Prescrizione

Il diritto alle indennità e al compenso di assistenza o di salvataggio si prescrive col

decorso di due anni dal giorno in cui le operazioni sono terminate.

Art. 501 - Assunzione del ricupero

Salvo in ogni tempo il diritto dei proprietari di provvedervi direttamente, nel

concorso di più persone che, avvalendosi di mezzi nautici, intendano assumere il

ricupero di una nave o di un aeromobile naufragati o di altri relitti della navigazione,

è preferito chi, avendo identificato il relitto, ne abbia fatto per primo denuncia

all'autorità preposta alla navigazione marittima o interna, purchè entro l'anno

dall'identificazione egli abbia iniziato le operazioni di ricupero senza successivamente

sospenderle per un periodo superiore a un anno.

Art. 502 - Obblighi del ricuperatore

1. Intrapreso il ricupero, le operazioni relative non possono essere sospese o

abbandonate senza giustificato motivo, quando ne possa derivare un danno per il

proprietario del relitto.

2. Entro dieci giorni dall'approdo della nave che ha compiuto il ricupero, le cose

ricuperate devono essere consegnate al proprietario, o, se questi sia ignoto al

ricuperatore, alla più vicina autorità preposta alla navigazione marittima o interna.

Art. 503 - Indennità e compenso

1. Il ricupero, quando siano stati adempiuti gli obblighi relativi alla consegna delle

cose ricuperate, dà diritto, entro i limiti del valore delle cose medesime, al

risarcimento dei danni e al rimborso delle spese nonchè a un compenso stabilito in

ragione del valore delle cose ricuperate, degli sforzi compiuti e dei rischi corsi, del

valore dei mezzi e dei materiali impiegati e, se la nave è armata ed equipaggiata allo

scopo di operare ricuperi, delle spese generali dell'impresa.

2. Per la determinazione e la ripartizione del compenso si applicano le norme degli

articoli 492, 494, 496.

Art. 504 - Ricupero senza mezzi nautici

1. Nel concorso di più persone che intendano assumere il ricupero di relitti, per il

quale non siano necessari mezzi nautici, si applica il disposto dell'articolo 501.

2. Il ricuperatore ha gli obblighi e i diritti stabiliti dagli articoli 502, 503; la consegna

delle cose ricuperate deve essere fatta entro dieci giorni dal compimento delle

operazioni.

3. In mancanza di accordo tra gli interessati, il compenso è ripartito, tra le persone

che hanno cooperato al ricupero, dall'autorità indicata nell'articolo 502, in relazione

alle fatiche compiute e ai rischi corsi da ciascuno.

Art. 505 - Ricupero operato dal comandante della nave naufragata

1. Fermo per il rimanente il disposto degli articoli 501, 504 primo comma, in ogni

caso è preferito il comandante della nave, che, subito dopo il naufragio, dichiari di

costituirsi capo ricuperatore.

2. Il compenso del comandante e degli altri componenti dell'equipaggio, che hanno

cooperato al ricupero, è fissato, in mancanza di accordo con l'armatore, dall'autorità

indicata nell'articolo 502 o dall'autorità consolare, in relazione al valore delle cose

ricuperate, alle fatiche compiute e ai rischi corsi.

Art. 506 - Intervento dell'autorità marittima

Il capo del compartimento nelle cui acque il ricupero viene effettuato, quando abbia

conoscenza di un delitto commesso dal ricuperatore sulle cose ricuperate o sui

materiali impiegati, oltre a prendere i provvedimenti del caso, ove lo ritenga

opportuno assume il ricupero.

Art. 507 - Ricupero operato dall'autorità marittima

1. Fermo il disposto degli articoli 72, 73 e dell'articolo precedente, il ricupero di navi

sommerse o di altri relitti nelle acque della Repubblica può, se ne è prevedibile un

utile risultato, essere assunto dall'autorità marittima, quando i proprietari delle cose

non intendano provvedervi direttamente o non intendano proseguire il ricupero

iniziato.

2. Si consideri a tale effetto che i proprietari non intendono assumere o proseguire il

ricupero quando non ne abbiano fatto dichiarazione entro sesanta giorni dall'avviso a

tal fine pubblicato dall'autorità marittima nei modi stabiliti dal regolamento o non

abbiano iniziato le operazioni nel termine assegnato, ovvero quando non abbiano

ripreso le operazioni sospese entro sessanta giorni dall'invito dell'autorità. Tuttavia il

ricupero può in ogni tempo essere assunto dai proprietari, previo rimborso delle

spese sostenute dall'amministrazione.

3. Quando si tratti di nave straniera, l'autorità marittima, prima di iniziare il ricupero,

ne dà altresì notizia al console dello Stato di cui la nave batteva la bandiera, affinchè

il console stesso possa, ove lo ritenga opportuno, provvedere direttamente al

ricupero.

Art. 508 - Custodia e vendita delle cose ricuperate

1. L'autorità che assume il ricupero o che, a norma dell'articolo 502, riceve in

consegna le cose ricuperate, provvede alla custodia delle cose medesime.

2. Durante le operazioni di ricupero l'autorità predetta può procedere, secondo le

norme stabilite dal regolamento, alla vendita delle cose, quando non ne sia possibile

o utile la conservazione, ovvero quando ciò sia necessario per coprire le spese del

ricupero eseguito d'ufficio.

3. Compiute le operazioni, quando il proprietario non curi di ritirare le cose

ricuperate entro il termine prefissogli dall'autorità o non si presenti entro sei mesi

dall'avviso pubblicato dall'autorità medesima nel caso in cui il proprietario sia ignoto,

l'autorità procede alla vendita e deposita presso un pubblico istituto di credito la

somma relativa, al netto delle spese incontrate per il ricupero d'ufficio ovvero delle

indennità e del compenso spettanti al ricuperatore, nonchè delle spese di custodia.

4. Se entro due anni dal deposito gli interessati non hanno fatto valere i propri diritti,

ovvero se le domande proposte sono state respinte con sentenza passata in

giudicato, la somma residua è devoluta alla cassa nazionale per la previdenza

marinara o alle casse di soccorso per il personale della navigazione interna.

Art. 509 - Prescrizione

Il diritto alle indennità e al compenso di ricupero si prescrive col decorso di due anni

dal giorno in cui le operazioni sono terminate.

Art. 510 - Diritti ed obblighi del ritrovatore

1. Chi trova fortuitamente relitti in mare, o dal mare rigettati in località del demanio

marittimo, entro tre giorni dal ritrovamento, o dall'approdo della nave se il

ritrovamento è avvenuto in corso di navigazione deve farne denuncia all'autorità

marittima più vicina e, quando sia possibile, consegnare le cose ritrovate al

proprietario, o, se questi gli sia ingoto e il valore dei relitti superi le lire cinquanta,

all'autorità predetta.

2. Il ritrovatore, che adempie agli obblighi della denuncia e della consegna, ha diritto

al rimborso delle spese e a un premio pari alla terza parte del valore delle cose

ritrovate, se il ritrovamento è avvenuto in mare, ovvero alla decima parte fino alle

diecimila lire di valore e alla ventesima per il sovrappiù, se il ritrovamento è

avvenuto in località del demanio marittimo.

Art. 511 - Custodia e vendita delle cose ritrovate

1. Per la custodia delle cose ritrovate, per la vendsita delle medesime e per la

devoluzione delle somme ricavate si applica il disposto dell'articolo 508.

2. Tuttavia gli oggetti di interesse artistico, storico, archeologico o etnografico,

nonchè le armi, le munizioni e gli apparecchi militari, quando il proprietario non curi

di ritirarli, ovvero non si presenti nei termini indicati nel terzo comma del predetto

articolo, sono devoluti allo Stato, salvo in ogni caso il diritto del ritrovatore

all'indennità ed al compenso stabiliti nell'articolo precedente.

Art. 512 - Cetacei arenati

1. I cetacei arenati sul litorale della Repubblica appartengono allo Stato.

2. Il ritrovatore, che ne abbia fatto denuncia all'autorità marittima entro tre giorni dal

ritrovamento, ha diritto a un premio pari alla ventesima parte del valore del cetaceo.

Art. 513 - Prescrizione

Il diritto al rimborso delle spese e al premio si prescrive col decorso di due anni dal

giorno del ritrovamento.

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