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CODICE NAVIGAZIONE

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LIBRO TERZO

Delle obbligazioni relative all'esercizio della navigazione

Della responsabilità per urto di navi

 

Art. 482 - Urto senza colpa

Se l'urto è avvenuto per caso fortuito o forza maggiore, ovvero non è possibile

accertarne la causa, i danni restano a carico di coloro che li hanno sofferti.

Art. 483 - Urto per colpa unilaterale

Se l'urto è avvenuto per colpa di una delle navi, il risarcimento dei danni è a carico

della nave in colpa.

Art. 484 - Urto per colpa comune

1. Se la colpa è comune a più navi, ciascuna di esse risponde in proporzione della

gravità della propria colpa e dell'entità delle relative conseguenze. Tuttavia, nel caso

che, per particolari circostanze, non si possa determinare la proporzione, il

risarcimento è dovuto in parti uguali.

2. Al risarcimento dei danni derivati da morte o lesioni di persone le navi in colpa

sono tenute solidalmente.

Art. 485 - Obbligo di soccorso in caso di urto

1. Avvenuto un urto fra navi, il comandante di ciascuna è tenuto a prestare soccorso

alle altre, al loro equipaggio ed ai loro passeggeri, sempre che lo possa fare senza

grave pericolo per la sua nave e per le persone che sono a bordo.

2. Il comandante è parimenti tenuto, nei limiti del possibile, a dare alle altre navi le

notizie necessarie per l'identificazione della propria.

Art. 486 - Rapporti contrattuali

Salvo il disposto del secondo comma dell'articolo 484, le norme sulla responsabilità

per danni da urto non si applicano ai rapporti di responsabilità che intercorrono tra

persone vincolate da contratto di lavoro o di trasporto ovvero da altro contratto.

Art. 487 - Prescrizione

1. Il diritto al risarcimento dei danni cagionati da urto di navi si prescrive col decorso

di due anni dal giorno in cui il danno si è prodotto.

2. Il diritto di rivalsa spettante alla nave che, ai sensi dell'articolo 484, abbia versato

l'intero risarcimento si prescrive col decorso di un anno dal giorno del pagamento.

Art. 488 - Danni non derivanti da collisione materiale

Le disposizioni che precedono si applicano ai danni prodotti per spostamento di

acqua od altra causa analoga, da una nave ad un'altra e alle persone o alle cose che

sono a bordo di questa, anche se non vi è stata collisione materiale.

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