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CODICE NAVIGAZIONE

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LIBRO SECONDO

Della proprietà e dell'armamento della nave

Dell'impresa di navigazione

 

Dell'armatore

 

Art. 265 - Dichiarazione di armatore

1. Chi assume l'esercizio di una nave deve preventivamente fare dichiarazione di

armatore all'ufficio di iscrizione della nave o del galleggiante.

2. Quando l'esercizio non è assunto dal proprietario, se l'armatore non vi provvede,

la dichiarazione può essere fatta dal proprietario.

3. Quando l'esercizio è assunto dai comproprietari mediante costituzione di società di

armamento, le formalità, di cui agli articoli 279, 282 secondo comma, tengono luogo

della dichiarazione di armatore.

Art. 266 - Dichiarazione di armatore per le navi addette alla navigazione interna

Per l'esercizio delle navi addette alla navigazione interna, l'annotazione dell'atto di

concessione o di autorizzazione per il servizio di trasporto o di rimorchio, nei registri

d'iscrizione della nave, tiene luogo della dichiarazione di armatore.

Art. 267 - Designazione di rappresentante

Nel fare la dichiarazione ovvero nel compiere le formalità di cui agli articoli 265,

terzo comma, 266, l'armatore, se non è domiciliato nel luogo dove è l'ufficio di

iscrizione della nave o del galleggiante, deve designare un rappresentante ivi

residente, presso il quale, nei confronti dell'autorità preposta alla navigazione

marittima o interna, si intende domiciliato.

Art. 268 - Forma della dichiarazione

La dichiarazione di armatore è fatta per atto scritto con sottoscrizione autenticata,

ovvero verbalmente; in quest'ultimo caso la dichiarazione è raccolta dall'autorità

competente con processo verbale, nelle forme stabilite dal regolamento.

Art. 269 - Documenti da consegnare

1. Quando l'esercizio non è assunto dal proprietario, all'atto della dichiarazione si

deve consegnare copia autentica del titolo che attribuisce l'uso della nave.

2. Nel caso previsto dal secondo comma dell'articolo 377, se il contratto non è stato

fatto per iscritto, la dichiarazione deve essere fatta per atto scritto con sottoscrizione

autenticata del proprietario e dell'armatore, ovvero resa verbalmente con

l'intervento di entrambi.

Art. 270 - Contenuto della dichiarazione di armatore

1. La dichiarazione di armatore deve contenere:

a) il nome, il luogo e la data di nascita, la nazionalità, il domicilio o la residenza

dell'armatore;

b) gli elementi di individuazione della nave.

Quando l'esercizio è assunto da persona diversa dal proprietario, la dichiarazione

deve altresì contenere:

c) il nome, il luogo e la data di nascita, la nazionalità, il domicilio o la residenza del

proprietario;

d) l'indicazione del titolo che attribuisce l'uso della nave.

Art. 271 - Pubblicità della dichiarazione

1. La dichiarazione di armatore deve essere trascritta nel registro di iscrizione della

nave o del galleggiante, e, per le navi maggiori, annotata sull'atto di nazionalità.

2. Per l'annotazione sull'atto di nazionalità, se la nave trovasi fuori del porto di

iscrizione, si applica il disposto del secondo comma dell'articolo 255.

3. Nel caso di discordanza tra le trascrizioni nella matricola e le annotazioni sull'atto

di nazionalità, prevalgono le risultanze della matricola.

Art. 272 - Presunzione di armatore

In mancanza della dichiarazione di armatore debitamente resa pubblica, armatore si

presume il proprietario fino a prova contraria.

Art. 273 - Nomina di comandante della nave

L'armatore nomina il comandante della nave e può in ogni momento dispensarlo dal

comando.

Art. 274 - Responsabilità dell'armatore

1. L'armatore è responsabile dei fatti dell'equipaggio e delle obbligazioni contratte dal

comandante della nave per quanto riguarda la nave e la spedizione.

2. Tuttavia l'armatore non risponde dell'adempimento da parte del comandante degli

obblighi di assistenza e salvataggio previsti dagli articoli 489, 490, nè degli altri

obblighi che la legge impone al comandante quale capo della spedizione.

Art. 275 - Limitazione del debito dell'armatore

1. Per le obbligazioni contratte in occasione e per i bisogni di un viaggio, e per le

obbligazioni sorte da fatti o atti compiuti durante lo stesso viaggio, ad eccezione di

quelle derivanti da proprio dolo o colpa grave, l'armatore può limitare il debito

complessivo ad una somma pari al valore della nave e all'ammontare del nolo e di

ogni altro provento del viaggio.

2. Sulla somma alla quale è limitato il debito dell'armatore concorrono i creditori

soggetti alla limitazione secondo l'ordine delle rispettive cause di prelazione e ad

esclusione di ogni altro creditore.

Art. 276 - Valutazione della nave

1. Agli effetti della determinazione della somma limite si assume il valore della nave

al momento in cui è richiesta la limitazione e non oltre la fine del viaggio, sempre

che tale valore non sia nè inferiore al quinto nè superiore ai due quinti del valore

della nave all'inizio del viaggio.

2. Se il valore della nave al momento in cui è richiesta la limitazione è inferiore al

minimo previsto dal comma precedente si assume la quinta parte del valore della

nave all'inizio del viaggio. Se il valore della nave è superiore al massimo, si

assumono i due quinti del valore all'inizio del viaggio.

Art. 277 - Valutazione del nolo e degli altri proventi

Agli effetti della determinazione della somma limite, per il nolo e per gli altri proventi

del viaggio viene computato l'ammontare lordo.

Art. 278 - Costituzione della società

1. I comproprietari possono costituirsi in società di armamento mediante scrittura

privata con sottoscrizione autenticata di tutti i caratisti, ovvero mediante

deliberazione della maggioranza con sottoscrizione autenticata dei consenzienti.

2. Ove non sia diversamente stabilito nella scrittura di costituzione ovvero con

deliberazione presa ad unanimità, ciascun caratista partecipa alla società in ragione

della sua quota di interesse nella nave.

Art. 279 - Pubblicità dell'atto di costituzione

1. L'atto di costituzione deve essere reso pubblico mediante trascrizione nel registro

di iscrizione della nave o del galleggiante, nonchè, per le navi maggiori, mediante

annotazione sull'atto di nazionalità. Analogamente devono essere pubblicate le

successive variazioni e lo scioglimento della società.

2. La pubblicità deve essere richiesta all'ufficio di iscrizione della nave o del

galleggiante. Per l'annotazione sull'atto di nazionalità, se la nave trovasi fuori del

porto d'iscrizione, si applica il disposto del secondo comma dell'articolo 255.

3. Nel caso di discordanza tra le trascrizioni nella matricola e le annotazioni sull'atto

di nazionalità prevalgono le risultanze della matricola.

Art. 280 - Documenti per la pubblicità dell'atto di costituzione

1. Chi domanda la pubblicità deve consegnare all'ufficio competente copia in forma

autentica della scrittura o della deliberazione di costituzione, insieme con una nota in

duplice esemplare.

2. La nota deve contenere:

a) il nome, il luogo e la data di nascita, la nazionalità, il domicilio o la residenza dei

comproprietari;

b) gli elementi di individuazione della nave;

c) la data e le clausole principali dell'atto costitutivo;

d) il nome, il luogo e la data di nascita del gerente e l'indicazione dei suoi poteri.

3. Nel caso di deliberazione presa a maggioranza, la nota deve altresì indicare i nomi

e le quote dei caratisti dissenzienti.

Art. 281 - Esecuzione della pubblicità dell'atto di costituzione

L'ufficio, al quale è richiesta la pubblicità della costituzione della società di

armamento, provvede all'esecuzione delle formalità indicate nell'articolo 256.

Art. 282 - Pubblicità a cura del gerente

1. Quando la nomina del gerente non sia stata resa pubblica a norma degli articoli

precedenti il gerente medesimo deve consegnare all'ufficio di iscrizione della nave o

del galleggiante copia in forma autentica dell'atto di nomina, perchè gli estremi di

questo, con l'indicazione dei poteri conferitigli, siano trascritti nel registro di iscrizione

e, se trattasi di nave maggiore, annotati sull'atto di nazionalità.

2. In pari tempo il gerente deve richiedere la pubblicità dell'atto di costituzione, se

questa non è stata richiesta a norma dell'articolo 279.

Art. 283 - Responsabilità dei comproprietari

1. Delle obbligazioni assunte per la gestione comune i comproprietari sono

responsabili verso i terzi in proporzione alle rispettive quote sociali; ma la

responsabilità dei comproprietari che non hanno consentito alla costituzione della

società non può superare l'ammontare delle rispettive quote di partecipazione nella

nave.

2. Il debito complessivo della società di armamento può essere limitato a norma

degli articoli 275 e seguenti.

Art. 284 - Effetti della mancanza di pubblicità

1. In mancanza della pubblicità prescritta per la costituzione i comproprietari

consenzienti rispondono solidalmente.

2. Le successive variazioni e lo scioglimento della società, fino a che non siano

pubblicate non possono essere opposte ai terzi, a meno che si provi che questi ne

erano a conoscenza.

3. In mancanza della pubblicità prescritta nell'articolo 282, il gerente è personalmente responsabile verso i terzi delle obbligazioni assunte per la gestione

sociale.

Art. 285 - Ripartizione degli utili e delle perdite

1. Quando non sia diversamente stabilito nella scrittura di costituzione o nella

deliberazione prevista nel secondo comma dell'articolo 278, gli utili e le perdite della

società di armamento si ripartiscono fra tutti i comproprietari in proporzione delle

rispettive quote sociali.

2. Tuttavia i comproprietari che non hanno consentito alla costituzione della società

possono liberarsi della partecipazione alle perdite, abbandonando la loro quota di

proprietà della nave.

Art. 286 - Recesso di comproprietari componenti dell'equipaggio

I comproprietari che siano componenti dell'equipaggio della nave comune, possono,

in caso di congedo, recedere dalla società ed ottenere il rimborso delle loro quote.

Art. 287 - Norme applicabili al contratto di raccomandazione

Salvo i casi previsti nell'articolo 290, al contratto di raccomandazione si applicano le

norme del codice civile sul mandato con rappresentanza.

Art. 288 - Rappresentanza processuale del raccomandatario

Entro i limiti nei quali gli è conferita la rappresentanza dell'armatore o del vettore, il

raccomandatario può promuovere azioni ed essere convenuto in giudizio in loro

nome.

Art. 289 - Pubblicità della procura

1. La procura conferita al raccomandatario, con sottoscrizione autenticata del

preponente, le successive modifiche e la revoca devono essere depositate presso

l'ufficio del porto, ove il raccomandatario risiede, per la pubblicazione nel registro a

tale fine tenuto secondo le norme del regolamento.

2. Il comandante del porto deve dare comunicazione dell'avvenuta pubblicazione alla

camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura.

3. Qualora non sia adempiuta la pubblicità predetta, la rappresentanza del

raccomandatario si reputa generale, e non sono opponibili ai terzi le limitazioni, le

modifiche, o la revoca, a meno che il mandante provi che i terzi ne erano a

conoscenza al momento in cui fu concluso l'affare.

Art. 290 - Altre specie di raccomandazioni

1. Quando il raccomandatario è preposto all'esercizio di una sede dell'impresa di

navigazione o di quella di trasporto, si applicano le norme relative agli institori.

2. Quando il raccomandatario assume stabilmente l'incarico di promuovere la

conclusione di contratti in una zona determinata per conto dell'armatore o del

vettore, si applicano le norme sul contratto di agenzia.

3. Quando il raccomandatario assume l'obbligo di trattare e di concludere in nome

proprio affari per conto dell'armatore o del vettore, si applicano le norme sul

mandato senza rappresentanza.

Art. 291 - Pubblicità del contratto di raccomandazione institoria

Quando il raccomandatario è preposto all'esercizio di una sede dell'impresa di

navigazione, la pubblicità richiesta nell'articolo 289 tiene luogo di quella prevista dal

codice civile per l'institore.

Art. 292 - Comando della nave

Il comando della nave può essere affidato soltanto a persone munite della prescritta

abilitazione.

Art. 293 - Sostituzione del comandante in corso di navigazione

1. In caso di morte, assenza o impedimento del comandante, il comando della nave

spetta agli ufficiali di coperta, nell'ordine gerarchico, e successivamente al nostromo,

fino al momento in cui giungano disposizioni dell'armatore o, in mancanza di queste,

fino al porto di primo approdo, ove l'autorità preposta alla navigazione marittima o

interna ovvero l'autorità consolare nomina il comandante per il tempo necessario.

2. Per le navi addette a servizi pubblici di linea in navigazione interna si applicano le

norme stabilite da leggi e regolamenti speciali.

Art. 294 - Assunzione di comandante straniero all'estero

Nei porti esteri, previa autorizzazione dell'autorità consolare, il comando della nave

può essere affidato, fino al porto ove sia possibile la sostituzione con un cittadino

italiano, a uno straniero in possesso di abilitazione corrispondente a quella del

comandante da sostituire.

Art. 295 - Direzione nautica, rappresentanza e poteri legali

1. Al comandante della nave, in modo esclusivo, spetta la direzione della manovra e

della navigazione.

2. Il comandante rappresenta l'armatore. Nei confronti di tutti gli interessati nella

nave e nel carico egli esercita i poteri che gli sono attribuiti dalla legge.

Art. 296 - Atti di stato civile e testamenti

Il comandante della nave marittima esercita le funzioni di ufficiali di stato civile

previste dal presente codice e riceve i testamenti indicati nell'articolo 611 del codice

civile.

Art. 297 - Doveri del comandante prima della partenza

Prima della partenza il comandante, oltre a promuovere la visita nei modi previsti dal

presente codice deve di persona accertarsi che la nave sia idonea al viaggio da

intraprendere, bene armata ed equipaggiata. Deve altresì accertarsi che la nave sia

convenientemente caricata e stivata.

Art. 298 - Comando della nave in navigazione

Il comandante, anche quando sia obbligato ad avvalersi del pilota, deve dirigere

personalmente la manovra della nave all'entrata e all'uscita dei porti, dei canali, dei

fiumi e in ogni circostanza in cui la navigazione presenti particolari difficoltà.

Art. 299 - Documenti di bordo e tenuta dei libri

Il comandante deve curare che durante il viaggio siano a bordo i prescritti documenti

relativi alla nave, all'equipaggio, ai passeggeri ed al carico. Deve curare altresì che i

libri di bordo siano regolarmente tenuti.

Art. 300 - Mancanza di provviste o di arredi durante la navigazione

1. Se in corso di navigazione vengono a mancare le provviste di bordo o altra cosa

indispensabile alla regolare e sicura navigazione, il comandante deve curarne il

rifornimento con ogni possibile mezzo.

2. A tale fine, ove sia necessario, deve farne richiesta alle navi che incontri, o

altrimenti approdare nel più vicino luogo, anche se all'uopo occorra deviare la rotta.

In caso di estrema necessità, il comandante può impiegare per le esigenze della

nave le merci esistenti a bordo.

Art. 301 - Riduzione delle razioni di viveri

Se alla deficienza delle provviste alimentari di bordo non è possibile sopperire a

norma dell'articolo precedente, il comandante deve ridurre in misura adeguata le

razioni di viveri dovute all'equipaggio e ai passeggeri, in rapporto alle normali

previsioni di un possibile rifornimento.

Art. 302 - Provvedimenti per la salvezza della spedizione

1. Se nel corso del viaggio si verificano eventi che mettono in pericolo la spedizione,

il comandante deve cercare di assicurarne la salvezza con tutti i mezzi che sono a

sua immediata disposizione o che egli può procurarsi riparando in un porto ovvero

richiedendo l'assistenza di altre navi.

2. Se a tal fine è necessario procurarsi denaro, il comandante deve provvedere ai

sensi dell'articolo 307.

3. Se è necessario sacrificare o danneggiare parti della nave o del carico, egli deve,

per quanto è possibile, procedere cominciando dalle cose di minor valore e da quelle

per cui più utile si appalesa il sacrificio e meno indispensabile la conservazione.

Art. 303 - Abbandono della nave in pericolo

1. Il comandante non può ordinare l'abbandono della nave in pericolo se non dopo

esperimento senza risultato dei mezzi suggeriti dall'arte nautica per salvarla, sentito

il parere degli ufficiali di coperta o, in mancanza, di due almeno fra i più provetti

componenti dell'equipaggio.

2. Il comandante deve abbandonare la nave per ultimo, provvedendo in quanto

possibile a salvare le carte e i libri di bordo, e gli oggetti di valore affidati alla sua

custodia.

Art. 304 - Relazione di eventi straordinari

Se nel corso del viaggio si sono verificati eventi straordinari relativi alla nave, al

carico o alle persone che erano a bordo, il comandante deve farne, entro

ventiquattro ore dall'arrivo, relazione scritta alla competente autorità del luogo.

Art. 305 - Scaricazione prima della verifica della relazione

Anteriormente alla verifica, a norma dell'articolo 584, della relazione di cui all'articolo

precedente, il comandante non può iniziare la scaricazione della nave, tranne che in

caso di urgenza.

Art. 306 - Limiti della rappresentanza del comandante

1. Il comandante può in ogni caso provvedere agli approvvigionamenti giornalieri,

alle forniture di lieve entità e alle piccole riparazioni necessarie per la manutenzione

ordinaria della nave.

2. Fuori dei luoghi nei quali sono presenti l'armatore o un suo rappresentante munito

dei necessari poteri, il comandante può compiere gli atti occorrenti per i bisogni della

nave e della spedizione; può parimenti assumere o congedare componenti

dell'equipaggio.

3. La presenza dell'armatore, ovvero quella di un suo rappresentante munito dei

necessari poteri, è opponibile ai terzi solo quando questi ne erano a conoscenza;

tuttavia la presenza dell'armatore nel luogo del suo domicilio e la presenza del

rappresentante nel luogo relativamente al quale gli sono stati conferiti i poteri

debitamente pubblicati si presumono note all'interessato fino a prova contraria.

Art. 307 - Necessità di denaro in corso di viaggio

1. Se nel corso del viaggio sorge necessità di denaro per rifornimento di provviste,

per riparazione o per altra urgente esigenza della nave ovvero per la continuazione

del viaggio, che non rientri negli estremi previsti nel primo comma dell'articolo

precedente, il comandante deve darne immediato avviso all'armatore.

2. Quando ciò non sia possibile, ovvero se l'armatore debitamente avvertito non

abbia fornito i mezzi nè dato le opportune istruzioni, il comandante, dopo avere

accertato la necessità di provvedere, può farsi autorizzare, dalla competente autorità

del luogo, a prendere a prestito la somma necessaria o a contrarre obbligazione

verso coloro che somministrano provviste, materiali, attrezzi o mano d'opera,

ovvero a dare in pegno o a vendere provviste, attrezzi o arredi della nave non

indispensabili alla sicura navigazione.

3. Negli stessi casi il comandante, accertata la necessità di provvedere, e dato

possibilmente tempestivo avviso ai caricatori ed ai destinatari interessati, può farsi

autorizzare dalla suddetta autorità a dare in pegno o a vendere le cose caricate; ma

gli aventi diritto al carico si possono opporre alla vendita o al pegno delle loro cose

scaricandole a proprie spese e pagando il nolo relativo, in proporzione del tratto

utilmente percorso se si valgono tutti della facoltà predetta, o diversamente per

intero.

4. Quando la necessità di procedere al pegno o alla vendita del carico sia

determinata dalle esigenze previste dal primo comma dell'articolo precedente, il

comandante è tenuto a dare gli avvisi e a richiedere l'autorizzazione soltanto ove

debba ricorrere al pegno o alla vendita del carico.

Art. 308 - Indennizzo degli aventi diritto al carico o dei proprietari delle pertinenze

1. Quando le merci esistenti a bordo sono impiegate o vendute dal comandante per

le esigenze della nave, l'armatore è tenuto a rimborsare agli aventi diritto il valore

che le merci medesime avrebbero avuto al momento dell'arrivo nel luogo di

destinazione. Tuttavia, se anteriormente all'arrivo nel luogo di prevista destinazione

delle merci impiegate o vendute la nave è perduta per causa non imputabile

all'armatore, questi è tenuto a corrispondere agli aventi diritto soltanto il valore che

le merci avevano al momento dell'impiego ovvero il prezzo ricavato dalla vendita.

2. Quando per le stesse esigenze sono vendute pertinenze di proprietà aliena,

l'armatore è tenuto a corrispondere ai proprietari il prezzo ricavato dalla vendita o,

sempre che la nave non sia andata perduta per causa non imputabile all'armatore, il

maggior valore che le pertinenze avevano al momento della vendita.

3. Quando le pertinenze predette o le merci sono date in pegno dal comandante,

l'armatore è tenuto a rimborsare agli aventi diritto la somma necessaria per

procedere allo svincolo e al trasporto a destinazione; se tuttavia non è possibile

procedere allo svincolo per causa non imputabile agli aventi diritto, l'armatore è

tenuto a corrispondere il valore delle pertinenze al momento della costituzione del

pegno o il valore che le merci avrebbero avuto al momento dell'arrivo nel luogo di

destinazione. Nel caso di perdita della nave, prevista nei comma precedenti,

l'armatore è tenuto a corrispondere soltanto una somma pari a quella in garanzia

della quale le pertinenze o le merci sono state date in pegno.

Art. 309 - Poteri processuali del comandante

1. Fuori dei luoghi nei quali sono presenti l'armatore o un suo rappresentante munito

dei necessari poteri, il comandante può, in caso di urgenza, notificare atti ed istituire

o proseguire giudizi in nome e nell'interesse dell'armatore, per quanto riguarda la

nave e la spedizione.

2. Possono parimenti i terzi, fuori dei luoghi dove sono presenti l'armatore o un suo

rappresentante munito di necessari poteri, fare eseguire notificazioni al comandante

personalmente, o contro di questo promuovere o proseguire giudizi, per quanto

concerne i fatti dell'equipaggio relativi alla nave e alla spedizione, ovvero le

obbligazioni contratte dal comandante durante la spedizione. La presenza

dell'armatore o di un suo rappresentante può essere opposta ai terzi solo nei casi

previsti nel terzo comma dell'articolo 306.

3. L'armatore può riassumere le domande proposte dal comandante o contro di lui, e

può inoltre impugnare le sentenze emesse in contraddittorio del comandante.

Art. 310 - Facoltà di procurarsi denaro in caso di rifiuto dei comproprietari

Se alcuno dei comproprietari che hanno consentito alla costituzione della società di

armamento rifiuta di contribuire alle spese necessarie per la spedizione, il

comandante, ventiquattro ore dopo la intimazione al comproprietario, può, previa

autorizzazione della competente autorità del luogo, prendere a prestito per conto del

comproprietario medesimo la somma da questo dovuta, con garanzia sulla di lui

quota di partecipazione nella proprietà della nave.

Art. 311 - Vendita della nave in caso di innavigabilità

Il comandante non può vendere la nave senza mandato speciale del proprietario.

Tuttavia ove durante il viaggio si verifichi un caso di estrema urgenza, la competente

autorità del luogo, accertata l'assoluta innavigabilità della nave, può autorizzare il

comandante a venderla, prescrivendo le modalità della vendita.

Art. 312 - Gestione di interessi degli aventi diritto al carico

1. Il comandante deve, quando ciò si renda necessario e compatibilmente con le

esigenze della spedizione, provvedere alla tutela degli interessi degli aventi diritto al

carico.

2. Se per evitare o diminuire un danno occorrono speciali misure], il comandante

deve possibilmente informare gli interessati nel carico, o gli eventuali rappresentanti

sul luogo, che siano a lui noti, ed attenersi alle loro istruzioni; in mancanza, deve

agire a suo criterio nel modo migliore.

Art. 313 - Responsabilità del comandante in caso di pilotaggio

In caso di pilotaggio, il comandante è responsabile dei danni causati alla nave da

errata manovra, se non provi che l'errore è derivato da inesatte indicazioni o

informazioni fornite dal pilota.

Art. 314 - Processo verbale

1. Le cause e la portata dei provvedimenti presi dal comandante ai sensi degli articoli

300 a 302, nonchè la necessità di provvedere a norma del secondo, terzo e quarto

comma dell'articolo 307, devono essere fatte constare, appena possibile, con

processo verbale sottoscritto dagli ufficiali di coperta o, in mancanza, dai principali

membri dell'equipaggio. In caso di rifiuto di alcuno di costoro a sottoscriverlo, il

processo verbale deve indicare le ragioni del rifiuto medesimo.

2. Copia del processo verbale, sottoscritto dal comandante, deve essere allegata alla

relazione di eventi straordinari all'atto della presentazione di questa alla competente

autorità.

Art. 315 - Autorità competente

L'autorità competente a concedere le autorizzazioni previste in questo capo e a

ricevere la relazione di cui all'articolo 304 è, nella Repubblica, il presidente del

tribunale e, fuori del comune ove ha sede il tribunale, il pretore; all'estero, il console

o chi ne fa le veci.

Art. 316 - Formazione dell'equipaggio

1. L'equipaggio della nave marittima è costituito dal comandante, dagli ufficiali e da

tutte le altre persone arruolate per il servizio della nave. L'equipaggio della nave

della navigazione interna è costituito dal comandante, dagli ufficiali e da tutti gli altri

iscritti nei registri del personale navigante imbarcati per il servizio della nave.

2. Fa inoltre parte dell'equipaggio il pilota durante il periodo in cui presta servizio a

bordo.

Art. 317 - Composizione e forza minima dell'equipaggio

1. Il comandante del porto provvede all'applicazione delle disposizioni di legge e

delle norme corporative riguardanti la determinazione del numero minimo degli

ufficiali di coperta e di macchina, e dei relativi gradi, nonchè la composizione e la

forza minima dell'intero equipaggio.

2. Il ministro dei trasporti e della navigazione, in caso di accertata indisponibilità di

marittimi in possesso dei titoli professionali richiesti dalle norme in vigore, su parere

favorevole del comandante del porto, può consentire, ai fini della composizione

dell'equipaggio delle navi da carico e da pesca, l'imbarco, per un periodo di tempo

non superiore a tre mesi, di marittimi muniti del titolo immediatamente inferiore a

quello prescritto.

3. Le norme relative alla composizione e alla forza minima degli equipaggi delle navi

della navigazione interna sono stabilite dal ministro dei trasporti e della navigazione.

Art. 318 - Nazionalità dei componenti dell'equipaggio

1. L'equipaggio delle navi nazionali armate nei porti della Repubblica deve essere

interamente composto da cittadini italiani.

2. Il ministro dei trasporti e della navigazione, in caso di particolari necessità, può

autorizzare che del personale di bassa forza di bordo facciano parte stranieri in

misura non maggiore di un terzo dell'intero equipaggio.

Art. 319 - Assunzione di personale straniero all'estero

1. Nei porti esteri della navigazione marittima o interna ove non siano disponibili

rispettivamente marittimi o personale navigante di nazionalità italiana, possono

essere assunti anche stranieri in misura non superiore ad un quarto dell'intero

equipaggio e per il solo tempo necessario al viaggio da compiere.

2. In caso di speciali esigenze, l'autorità consolare può autorizzare l'assunzione di

stranieri in misura superiore a quella indicata dal comma precedente.

Art. 320 - Servizio di macchina

I minori degli anni diciotto non possono essere adibiti al servizio di macchina.

Art. 321 - Gerarchia di bordo delle navi marittime

1. La gerarchia dei componenti dell'equipaggio marittimo è la seguente:

1) comandante;

2) direttore di macchina, comandante in seconda, capo commissario, e medico di

bordo direttore del servizio sanitario;

3) primo ufficiale di coperta, primo ufficiale di macchina, cappellano, primo medico

aggiunto, primo commissario;

4) secondo ufficiale di coperta, secondo ufficiale di macchina, secondo medico

aggiunto, secondo commissario, primo radiotelegrafista;

5) gli altri ufficiali;

6) nostromo, maestro di macchina;

7) gli altri sottufficiali;

8) i comuni.

2. Il pilota durante il periodo in cui presta servizio a bordo è equiparato al primo

ufficiale.

Art. 322 - Gerarchia di bordo sulle navi della navigazione interna

1. La gerarchia dei componenti dell'equipaggio delle navi addette alla navigazione

interna è la seguente:

1) comandante;

2) macchinista, motorista;

3) capo timoniere;

4) i sottufficiali;

5) i comuni.

2. Il pilota durante il periodo in cui presta servizio a bordo è equiparato al capo

timoniere.

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