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CODICE NAVIGAZIONE

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LIBRO PRIMO

Degli organi amministrativi 

della navigazione 

Degli atti di stato civile in corso di navigazione marittima

 

Art. 203 - Funzioni di ufficiale dello stato civile

1. Durante la navigazione, il comandante della nave marittima esercita le funzioni di

ufficiale dello stato civile, secondo le disposizioni sull'ordinamento dello stato civile.

2. Le stesse funzioni il comandante esercita anche quando la nave trovasi ancorata

in un porto, se sia impossibile promuovere l'intervento della competente autorità

nella Repubblica, o di quella consolare all'estero.

Art. 204 - Matrimonio in imminente pericolo di vita

Il comandante della nave marittima pụ procedere alla celebrazione del matrimonio

nel caso e con le forme di cui all'articolo 101 del codice civile.

Art. 205 - Atti di stato civile compilati a bordo

1. Gli atti di stato civile compilati a bordo delle navi devono essere iscritti sul ruolo di

equipaggio.

2. Delle circostanze che hanno dato luogo alla compilazione degli atti, nonchè

dell'avvenuta iscrizione dei medesimi sul ruolo di equipaggio, deve essere fatta

menzione nel giornale generale e di contabilità.

Art. 206 - Scomparizione in mare

1. Quando di una persona scomparsa da bordo non sia possibile ricuperare il

cadavere, il comandante della nave fa constare con processo verbale le circostanze

della scomparizione e le ricerche effettuate.

2. Il processo verbale deve essere iscritto sul ruolo di equipaggio.

3. Dei fatti che hanno dato luogo alla compilazione del processo verbale, nonchè

dell'eseguita iscrizione di questo sul ruolo di equipaggio, deve essere fatta menzione

nel giornale generale e di contabilità.

Art. 207 - Consegna degli atti alla autorità marittima o consolare

Copia degli atti di stato civile e dei processi verbali di scomparizione compilati a

bordo deve essere dal comandante della nave consegnata in duplice esemplare nel

primo porto di approdo al comandante del porto o all'autorità consolare, unitamente

ad un estratto, del pari in duplice esemplare, delle relative annotazioni nel giornale

generale.

Art. 208 - Attribuzioni delle autorità marittime e consolari

1. Quando si tratti di nave non provvista del ruolo di equipaggio e del giornale

generale, dei fatti che danno luogo alla compilazione degli atti di stato civile e dei

processi verbali di scomparizione, il comandante deve fare dichiarazione nel primo

porto di approdo al comandante del porto o all'autorità consolare.

2. Le autorità predette raccolgono con processo verbale la dichiarazione del

comandante e quella dei testimoni, inserendo nel verbale medesimo le enunciazioni

prescritte per la compilazione degli atti di stato civile ovvero indicando le circostanze

della scomparizione a norma dell'articolo 206.

3. Analogamente procedono le autorità marittime e consolari quando all'approdo di

una nave rilevino l'omessa compilazione degli atti predetti, facendo constare in tal

caso nel processo verbale i motivi della omissione.

Art. 209 - Processi verbali di scomparizione in caso di naufragio

1. In caso di naufragio, alla compilazione dei processi verbali di scomparizione

provvedono le autorità marittime o consolari.

2. I processi verbali anzidetti sono compilati, se il sinistro è avvenuto in acque

territoriali, dal capo del circondario nella circoscrizione del quale è accaduto il sinistro

medesimo, o diversamente dal comandante del porto nel quale approda la maggior

parte dei naufraghi. Se nessun naufrago approda, ovvero si tratta di perdita

presunta, gli atti sono compilati dal comandante del porto di iscrizione della nave.

3. Nei processi verbali, le autorità predette fanno constare le dichiarazioni dei

naufraghi, e, in caso di perdita presunta, l'accertamento degli estremi previsti

nell'articolo 162; dichiarano inoltre se a loro giudizio le persone scomparse debbano,

in base alle circostanze, ritenersi perite.

Art. 210 - Trasmissione degli atti alle autorità competenti

1. Le autorità marittime o consolari trasmettono alle autorità, competenti a norma

delle disposizioni sull'ordinamento dello stato civile, un esemplare delle copie degli

atti di stato civile e dei relativi estratti del giornale generale, consegnati dai

comandanti delle navi; al procuratore della Repubblica un esemplare delle copie dei

processi verbali di scomparizione e dei relativi estratti del giornale generale.

2. Analogamente trasmettono alle predette autorità copia dei processi verbali

compilati a norma degli articoli precedenti.

Art. 211 - Conseguenze della scomparizione in mare

1. Nei casi di scomparizione da bordo per caduta in mare, nei quali ricorrano gli

estremi di morte senza rinvenimento del cadavere previsti nell'articolo 145

dell'ordinamento dello stato civile e nei casi di scomparizione per naufragio, nei quali

a giudizio dell'autorità marittima o consolare le persone scomparse debbano ritenersi

perite, il procuratore della Repubblica, ottenuta l'autorizzazione del tribunale,

provvede a far trascrivere il processo verbale nel registro delle morti.

2. Negli altri casi di scomparizione da bordo o per naufragio, il procuratore della

Repubblica, ottenuta l'autorizzazione del tribunale, trasmette il processo verbale alla

competente autorità per l'annotazione nel registro delle nascite. In tali casi le

conseguenze della scomparizione sono regolate dalle disposizioni del libro I, titolo IV,

capo II, codice civile, e, decorsi due anni dall'avvenimento, viene dichiarata la morte

presunta a norma dell'articolo 60, n. 3, dello stesso codice, su istanza del pubblico

ministero o di alcuna delle persone a cị legittimate.

Art. 212 - Autorizzazione del tribunale

Le autorizzazioni di cui all'articolo precedente sono date dal tribunale con decreto,

assunte, ove sia ritenuto necessario, le informazioni del caso.

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