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CODICE NAVIGAZIONE

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LIBRO PRIMO

Degli organi amministrativi 

della navigazione 

Dell'attività amministrativa, 

della polizia e dei servizi nei porti

 

Art. 62 - Movimento delle navi nel porto

Il comandante del porto regola e vigila, secondo le disposizioni del regolamento,

l'entrata e l'uscita, il movimento, gli ancoraggi e gli ormeggi delle navi,

l'ammaramento, lo stanziamento e il movimento degli idrovolanti nelle acque del porto.

Art. 63 - Manovre disposte d'ufficio

1. Il comandante del porto può ordinare l'ormeggio, il disormeggio e ogni altra manovra delle navi nel porto.

2. L'autorità medesima può disporre, in caso di necessità, l'esecuzione di ufficio delle manovre ordinate, a spese delle navi stesse; e, in caso di estrema urgenza, il taglio degli ormeggi.

Art. 64 - Deposito di cose su aree portuali

1. Decorso il termine fissato per la sosta temporanea di merci o di materiali di cui

all'articolo 50, ovvero in caso di deposito abusivo, il comandante del porto può

ordinare la immediata rimozione delle merci e dei materiali.

2. Qualora gravi esigenze lo richiedano, la rimozione può essere ordinata anche fuori

dei casi previsti dal comma precedente.

3. In caso di mancata esecuzione dell'ordine, l'autorità predetta può disporre la

rimozione d'ufficio a spese dell'interessato.

Art. 65 - Imbarco e sbarco

1. Il comandante del porto regola e vigila, secondo le disposizioni del regolamento, il

carico, lo scarico e il deposito delle merci, l'imbarco e lo sbarco dei passeggeri.

2. Le operazioni di carico, scarico e deposito di armi, munizioni e merci pericolose

sono disciplinate da leggi e regolamenti speciali.

Art. 66 - Navi e galleggianti addetti al servizio dei porti

Il comandante del porto regola e vigila, secondo le disposizioni del regolamento,

l'impiego delle navi, dei galleggianti e delle altre costruzioni galleggianti addette al

servizio del porto.

Art. 67 - Limitazione del numero delle navi addette al servizio dei porti

Il capo del compartimento può limitare, in relazione alle esigenze del traffico, il

numero delle navi e dei galleggianti addetti al servizio dei porti.

Art. 68 - Vigilanza sull'esercizio di attività nei porti

1. Coloro che esercitano un'attività nell'interno dei porti ed in genere nell'ambito del

demanio marittimo sono soggetti, nell'esplicazione di tale attività, alla vigilanza del

comandante del porto.

2. Il capo del compartimento, sentite le associazioni sindacali interessate, può

sottoporre all'iscrizione in appositi registri, eventualmente a numero chiuso, e ad

altre speciali limitazioni coloro che esercitano le attività predette.

Art. 69 - Soccorso a navi in pericolo e a naufraghi

1. L'autorità marittima, che abbia notizia di una nave in pericolo ovvero di un

naufragio o di altro sinistro, deve immediatamente provvedere al soccorso e, quando

non abbia a disposizione nè possa procurarsi i mezzi necessari, deve darne avviso

alle altre autorità che possano utilmente intervenire.

2. Quando l'autorità marittima non può tempestivamente intervenire, i primi

provvedimenti necessari sono presi dall'autorità comunale.

Art. 70 - Impiego di navi per il soccorso

1. Ai fini dell'articolo precedente, l'autorità marittima o, in mancanza, quella

comunale possono ordinare che le navi che si trovano nel porto o nelle vicinanze

siano messe a loro disposizione con i relativi equipaggi.

2. Le indennità e il compenso per l'opera prestata dalle navi sono determinati e

ripartiti ai sensi degli articoli 491 e seguenti.

Art. 71 - Divieto di getto di materiali

1. Nei porti è vietato gettare materiali di qualsiasi specie.

Il capo del compartimento determina le altre zone alle quali è esteso tale divieto per

esigenze del transito e della sosta delle navi, o per altre necessità del traffico e della

pesca.

Art. 72 - Rimozione di materiali sommersi

1. Nel caso di sommersione di merci o di altri materiali nei porti, rade, canali, gli

interessati devono provvedere all'immediata rimozione.

2. Qualora gli interessati non adempiano a tale obbligo e a giudizio dell'autorità

marittima possa derivare dal fatto un pericolo o un intralcio alla navigazione, il capo

del compartimento può provvedere d'ufficio alla rimozione e, ove sia il caso, alla

vendita dei materiali predetti per conto dello Stato.

3. L'interessato è tenuto a corrispondere allo Stato le spese sostenute, o la

differenza tra queste e il ricavato dalla vendita.

Art. 73 - Rimozione di navi e di aeromobili sommersi

1. Nel caso di sommersione di navi o di aeromobili nei porti, rade, canali, ovvero in

località del mare territoriale nelle quali a giudizio dell'autorità marittima possa

derivarne un pericolo o un intralcio per la navigazione, il capo del compartimento

ordina al proprietario, nei modi stabiliti dal regolamento, di provvedere a proprie

spese alla rimozione del relitto, fissando il termine per l'esecuzione.

2. Se il proprietario non esegue l'ordine nel termine fissato, l'autorità provvede

d'ufficio alla rimozione e alla vendita dei relitti per conto dello Stato. Per le navi di

stazza lorda superiore a trecento tonnellate, se il ricavato dalla vendita non è

sufficiente a coprire le spese, il proprietario è tenuto a corrispondere allo Stato la

differenza.

3. Se il ricavato della vendita dei relitti supera le spese sostenute dallo Stato, sulla

differenza concorrono i creditori privilegiati o ipotecari sulla nave.

4. Nei casi d'urgenza l'autorità può senz'altro provvedere d'ufficio, per conto e a

spese del proprietario. Tuttavia per le navi di stazza lorda non superiore alle trecento

tonnellate il proprietario è tenuto al pagamento delle spese di rimozione soltanto

entro i limiti del valore dei relitti ricuperati.

Art. 74 - Guardiani di navi in disarmo

Per le navi in disarmo, il comandante del porto stabilisce il numero minimo dei

marittimi di guardia a bordo, precisandone, ove occorra, la qualifica.

Art. 75 - Danni alle opere e agli impianti portuali

1. In caso di danni cagionati a opere portuali o a impianti attinenti a servizi della

navigazione, il capo del compartimento provvede che ne sia accertata l'entità a

mezzo dell'ufficio del genio civile ed intima al responsabile di eseguire, entro un

termine determinato, le riparazioni necessarie. In caso di urgenza o in caso di inesecuzione da parte del responsabile, l'autorità provvede d'ufficio alle riparazioni a spese del medesimo.

2. Quando i danni predetti sono cagionati da una nave il comandante del porto può

richiedere il versamento di una cauzione a garanzia del pagamento delle spese per

le riparazioni.

Art. 76 - Interrimento dei fondali e intorbidamento delle acque

1. Se l'esercizio di impianti industriali o di depositi stabiliti sui margini di banchine o

di moli, ovvero di canali navigabili, determina interrimento delle acque adiacenti, gli

esercenti sono tenuti a provvedere alla conservazione del buon regime dei fondali, in

conformità delle disposizioni impartite dal capo del compartimento.

2. Del pari gli esercenti sono tenuti a provvedere, secondo le disposizioni impartite

dalla predetta autorità, per ovviare all'intorbidamento delle acque prodotto dagli

impianti o dai depositi.

3. In caso di mancato adempimento da parte degli esercenti, l'autorità predetta

provvede di ufficio a spese dell'interessato.

Art. 77 - Obbligazioni dei frontisti di canali o di altri corsi di acqua

1. Lungo le sponde dei canali e degli altri corsi di acqua sboccanti in un porto, i

proprietari frontisti devono costruire e mantenere in buono stato i muri di sponda e

gli argini occorrenti, nonchè prendere tutte le misure necessarie ad evitare

l'interrimento dei fondali.

2. Il capo del compartimento, sentito l'ufficio del genio civile, e, se del caso, l'ufficio

tecnico comunale, emana le disposizioni alle quali devono attenersi i proprietari

frontisti nella costruzione e manutenzione delle opere predette.

3. In caso di mancato adempimento da parte dei proprietari frontisti, l'autorità

predetta provvede di ufficio, a spese dell'interessato.

Art. 78 - Lavori di escavazione lungo le sponde dei canali sboccanti nei porti

L'apertura di cave di pietra e l'esecuzione di ogni altro lavoro di escavazione lungo le

sponde di canali o di altri corsi d'acqua sboccanti in un porto sono sottoposte

all'autorizzazione del capo del compartimento.

Art. 79 - Pesca nei porti

Nei porti e nelle altre località di sosta o di transito delle navi, l'esercizio della pesca è

sottoposto all'autorizzazione del comandante del porto.

Art. 80 - Uso di armi ed accensione di fuochi nei porti

Nei porti e nelle località di sosta o di transito delle navi, sono sottoposti

all'autorizzazione del comandante del porto l'uso di armi, la deflagrazione di sostanze

esplosive, nonchè l'accensione di luci o di fuochi che possa turbare il servizio di

segnalamento.

Art. 81 - Altre attribuzioni di polizia

Il comandante del porto provvede per tutto quanto concerne in genere la sicurezza e

la polizia del porto o dell'approdo e delle relative adiacenze.

Art. 82 - Disordini nei porti e sulle navi

1. Qualora si verifichino avvenimenti che possano turbare l'ordine pubblico nei porti

o nelle altre zone del demanio marittimo ovvero sulle navi che si trovano in porto o

in corso di navigazione nel mare territoriale, l'autorità di pubblica sicurezza che

interviene ne informa immediatamente quella marittima.

2. Se l'autorità di pubblica sicurezza non può tempestivamente intervenire, l'autorità

marittima del luogo provvede nei casi di urgenza a ristabilire l'ordine, richiedendo

ove sia necessario l'intervento della forza pubblica o, in mancanza, delle forze

armate, e dandone immediato avviso all'autorità di pubblica sicurezza, nonchè,

quando si tratti di nave straniera, all'autorità consolare dello Stato di cui la nave

batte la bandiera.

Art. 83 - Divieto di transito e di sosta

Il ministro dei trasporti e della navigazione può limitare o vietare, per motivi di

ordine pubblico, il transito e la sosta di navi mercantili nel mare territoriale,

determinando le zone alle quali il divieto si estende.

Art. 84 - Ingiunzione per rimborso di spese

1. Per il rimborso di spese anticipate, o comunque sostenute per conto di privati,

l'autorità marittima emette ingiunzione, resa esecutoria con decreto del pretore

competente.

2. Decorsi venti giorni dalla notificazione dell'ingiunzione al debitore, senza che

questi abbia eseguito il pagamento, l'autorità marittima può procedere agli atti

esecutivi.

3. Entro il termine predetto il debitore può fare opposizione al decreto per motivi

inerenti all'esistenza del credito o al suo ammontare [previo versamento della

somma indicata nell'atto di ingiunzione.

4. L'opposizione è proposta dinanzi al giudice competente per valore.

Art. 85 - Attività amministrativa nei porti interni

1. Le disposizioni del presente capo si applicano anche all'attività amministrativa e

alla polizia nei porti della navigazione interna. Le attribuzioni del capo del

compartimento e del comandante di porto marittimo sono esercitate rispettivamente

dal capo dell'ispettorato di porto e dal comandante di porto della navigazione interna.

2. Alla vigilanza del comandante del porto sono sottoposti, a norma dell'articolo 68,

coloro i quali esercitano un'attività nell'ambito delle zone portuali della navigazione

interna.

3. Le disposizioni degli articoli 72 e 73 si applicano anche in caso di sommersione di

navi o materiali in località dei laghi, dei fiumi, e di altre acque interne nelle quali, a

giudizio dell'autorità preposta all'esercizio della navigazione interna, possa derivarne

intralcio alla navigazione.

4. La determinazione del numero minimo dei guardiani delle navi in disarmo è fatta

dal comandante del porto a norma dell'articolo 74, quando occorre per esigenze di

sicurezza.

5. L'autorità di pubblica sicurezza informa quella preposta all'esercizio della

navigazione interna qualora si verifichino avvenimenti che possano turbare l'ordine

pubblico nei porti o nell'ambito delle zone portuali ovvero sulle navi che si trovano in

porto o in corso di navigazione su vie navigabili interne.

6. Il divieto di transito o di sosta può essere stabilito dal ministro dei trasporti e della

navigazione anche per le zone delle acque interne nelle quali sia necessario per

esigenze di ordine pubblico.

Art. 86 - Istituzione del servizio di pilotaggio

1. Nei porti e negli altri luoghi di approdo o di transito delle navi, dove è riconosciuta

la necessità del servizio di pilotaggio, è istituita, mediante decreto del Presidente

della Repubblica, una corporazione di piloti.

2. La corporazione ha personalità giuridica, ed è diretta e rappresentata dal capo

pilota.

Art. 87 - Pilotaggio obbligatorio

1. Nei luoghi dove è riconosciuta l'opportunità, il pilotaggio può essere reso

obbligatorio con decreto del Presidente della Repubblica.

2. Nei luoghi dove il pilotaggio è facoltativo, il direttore marittimo può, per particolari

esigenze, renderlo temporaneamente obbligatorio.

3. Il decreto del Presidente della Repubblica o il provvedimento del direttore

marittimo fissano i limiti della zona entro la quale il pilotaggio è obbligatorio.

Art. 88 - Vigilanza sulla corporazione dei piloti

1.La corporazione dei piloti è sottoposta alla vigilanza della autorità competente a

norma del regolamento.

2. Il comandante del porto, in particolare, deve periodicamente accertare se la

corporazione è provvista dei mezzi tecnici necessari all'espletamento del servizio e,

in caso di insufficienza, deve darne avviso al ministro dei trasporti e della

navigazione, prendendo, in caso di urgenza, gli opportuni provvedimenti.

Art. 89 - Cauzione della corporazione dei piloti

La corporazione dei piloti deve prestare cauzione nella misura e nei modi stabiliti dai

regolamenti locali.

Art. 90 - Licenze e registro dei piloti

I piloti sono provvisti di una licenza rilasciata dal capo del compartimento e sono

iscritti in uno speciale registro.

Art. 91 - Tariffe di pilotaggio

Le tariffe di pilotaggio sono approvate dal ministro dei trasporti e della navigazione,

sentite le associazioni sindacali interessate.

Art. 92 - Attribuzioni e obblighi del pilota

1. Il pilota suggerisce la rotta e assiste il comandante nella determinazione delle

manovre necessarie per seguirla.

2. Nelle località dove il pilotaggio è obbligatorio, il pilota deve prestare la sua opera

fino a quando la nave sia giunta fuori della zona di cui all'articolo 87, o sia

ormeggiata nel luogo ad essa assegnato.

3. Nelle località dove il pilotaggio non è obbligatorio il pilota deve prestare la sua

opera fino a quando ne sia richiesto dal comandante della nave.

Art. 93 - Responsabilità del pilota

Il pilota risponde dei danni subiti dalla nave durante il pilotaggio, quando venga

provato che tali danni sono derivati da inesattezza delle informazioni e indicazioni da

lui fornite per la determinazione della rotta.

Art. 94 - Responsabilità della corporazione dei piloti

Dei danni di cui sono responsabili i piloti, risponde solidalmente la corporazione nei

limiti della cauzione.

Art. 95 - Regolamento di pilotaggio

1. La disciplina del servizio di pilotaggio, l'ordinamento della corporazione, le norme

per la gestione della corporazione stessa e per il reclutamento dei piloti, nonchè il

regime disciplinare sono stabiliti dal regolamento.

2. Le norme per l'esercizio del pilotaggio in ciascun porto sono stabilite, sentite le

associazioni sindacali interessate, dai regolamenti locali, approvati dal ministro dei

trasporti e della navigazione.

Art. 96 - Marittimi abilitati al pilotaggio

1. Nelle località di approdo o di transito ove non sia costituita una corporazione di

piloti, il comandante del porto può autorizzare altri marittimi a esercitare il pilotaggio.

2. Il servizio dei marittimi abilitati al pilotaggio è regolato dalle norme di questo

capo, in quanto applicabili. Le tariffe relative a tale servizio sono approvate dal

direttore marittimo.

Art. 97 - Personale abilitato al pilotaggio

Nelle località di approdo o di transito della navigazione interna il pilotaggio è

esercitato da piloti autorizzati dall'ispettorato di porto.

Art. 98 - Pilotaggio obbligatorio

Nei luoghi dove particolari esigenze lo richiedano, il direttore dell'ispettorato

compartimentale può rendere temporaneamente obbligatorio il pilotaggio.

Art. 99 - Norme applicabili

Il servizio dei piloti autorizzati è regolato dagli articoli 91 e 93.

Art. 100 - Regolamenti locali

Le norme per l'esercizio del pilotaggio in ciascuna località sono stabilite, sentite le

associazioni sindacali interessate, da regolamenti locali, approvati dal ministro dei

trasporti e della navigazione.

Art. 101 - Istituzione del servizio di rimorchio marittimo.

1. Il servizio di rimorchio nei porti e negli altri luoghi di approdo o di transito delle

navi addette alla navigazione marittima, non può essere esercitato senza

concessione, fatta dal capo del compartimento, secondo le norme del regolamento.

2. L'autorità predetta determina nell'atto di concessione il numero e le caratteristiche

dei mezzi tecnici da adibire al servizio.

3. Le tariffe relative al servizio sono stabilite dal capo del compartimento, sentite le

associazioni sindacali interessate.

Art. 102 - Regolamenti locali

Le norme sulla disciplina del servizio di rimorchio in ciascun porto marittimo sono

stabilite da regolamenti locali, approvati dal ministro dei trasporti e della

navigazione.

Art. 103 - Obblighi derivanti dal contratto di rimorchio

1. Quando all'armatore del rimorchiatore non è fatta consegna degli elementi da

rimorchiare, gli obblighi e le responsabilità derivanti dal contratto di rimorchio si

riferiscono esclusivamente alla trazione degli elementi medesimi.

2. Se le parti non dispongono diversamente, la direzione della rotta e della

navigazione s'intende affidata al comandante del rimorchiatore.

Art. 104 - Responsabilità durante il rimorchio

1. L'armatore del rimorchiatore e gli armatori degli elementi rimorchiati sono

responsabili rispettivamente dei danni sofferti dagli elementi rimorchiati e dei danni

sofferti dal rimorchiatore, a meno che provino che tali danni non sono derivati da

cause loro imputabili.

2. Dei danni sofferti da terzi durante il rimorchio sono solidalmente responsabili gli

armatori degli elementi rimorchiati e l'armatore del rimorchiatore, che non provino

che tali danni non sono derivati da cause loro imputabili.

3. Quando la direzione della navigazione del convoglio è affidata al comandante del

rimorchiatore, gli armatori degli elementi rimorchiati, per quanto concerne i danni

causati dalle manovre, devono provare esclusivamente, agli effetti dei commi

precedenti, che i danni non sono derivati da mancata o cattiva esecuzione degli

ordini impartiti dal comandante del rimorchiatore. Analoga prova deve fornire

l'armatore del rimorchiatore, quando la direzione della navigazione è affidata al

comandante di un elemento rimorchiato.

Art. 105 - Obblighi e responsabilità in caso di consegna al rimorchiatore

Fermo il disposto dell'articolo precedente, quando è fatta consegna degli elementi

rimorchiati all'armatore del rimorchiatore, gli obblighi e le responsabilità di

quest'ultimo e dei suoi dipendenti e preposti sono regolati dalle disposizioni sul

contratto di trasporto.

Art. 106 - Soccorso prestato alla nave rimorchiata

Il rimorchiatore che, al fine di assistere o salvare la nave rimorchiata, presta

un'opera eccedente quella normale di rimorchio, ha diritto alle indennità ed al

compenso previsti nell'articolo 491.

Art. 107 - Servizi per l'ordine e la sicurezza del porto

Oltre che nei casi previsti nell'articolo 70, i rimorchiatori devono essere messi a

disposizione delle autorità portuali che lo richiedano per qualsiasi servizio necessario

all'ordine e alla sicurezza del porto.

Art. 108 - Disciplina delle operazioni (abrogato)

[1 Articolo abrogato, a partire dal 19 marzo 1995, dall'art. 27 della l. 28 gennaio

1994 n. 84 come modificato dal D.L. 12 aprile 1996, n. 202.]

Art. 109 - Uffici del lavoro portuale

[1. Nei porti, nei quali l'importanza del traffico lo richieda, la disciplina delle

operazioni portuali è affidata ad uffici del lavoro portuale.

2. Gli uffici del lavoro nei porti marittimi sono istituiti con decreto del ministro dei

trasporti e della navigazione, previo parere del capo del compartimento, e sono

diretti da un ufficiale di porto, che svolge la propria attività con l'assistenza di un

consiglio di lavoro portuale, costituito a norma del regolamento. La vigilanza sui

predetti uffici è esercitata dal capo del compartimento.

3. Gli uffici del lavoro nei porti della navigazione interna sono parimenti istituiti con

decreto del ministro dei trasporti e della navigazione e sono diretti da un funzionario

dell'ispettorato di porto, che svolge la propria attività, con l'assistenza di un consiglio

del lavoro portuale, costituito a norma del regolamento. La vigilanza sui predetti

uffici è esercitata dal capo dell'ispettorato di porto].

Art. 110 - Compagnie e gruppi portuali

1. Le maestranze addette alle operazioni portuali sono costituite in compagnie o in

gruppi, soggetti alla vigilanza dell'autorità preposta alla disciplina del lavoro portuale.

2. Le compagnie hanno personalità giuridica.

3. Alla costituzione, fusione o soppressione delle compagnie e dei gruppi

provvedono, per la navigazione marittima, il direttore marittimo e, per la

navigazione interna, il direttore dell'ispettorato compartimentale, secondo le norme

del regolamento.

4. Il regolamento stabilisce altresì le norme per il funzionamento delle compagnie e

dei gruppi e determina, per i casi di fusione o di soppressione, le modalità relative

alla valutazione e devoluzione dei beni costituenti il patrimonio delle compagnie.

5. Salvo casi speciali stabiliti dal ministro dei trasporti e della navigazione

l'esecuzione delle operazioni portuali è riservata alle compagnie o ai gruppi.

Art. 111 - Imprese per operazioni portuali

1. L'esercizio da parte di imprese di operazioni portuali per conto di terzi è sottoposto

a concessione del capo del compartimento, per la navigazione marittima, e del capo

dell'ispettorato di porto, per la navigazione interna, secondo le modalità stabilite dal

regolamento.

2. Le autorità predette possono determinare il numero massimo delle imprese in

relazione alle esigenze del traffico.

3. La concessione può essere data alle stesse compagnie delle maestranze portuali.

4. In ogni caso l'impresa concessionaria deve avvalersi, per l'esecuzione delle

operazioni portuali, esclusivamente delle maestranze costituite nelle compagnie o nei

gruppi.

Art. 112 - Tariffe delle operazioni portuali

Le tariffe e le altre norme per le prestazioni delle compagnie e dei gruppi portuali,

nonchè per le prestazioni delle imprese indicate nell'articolo precedente sono

determinate secondo le modalità stabilite dal regolamento.

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