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CODICE MILITARE

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LIBRO TERZO

Del giudizio

 

Degli atti preliminari al giudizio.

 

[Degli atti preliminari al giudizio nei procedimenti con istruzione formale] (1).

 

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(1) Sezione integralmente abrogata con l’entrata in vigore del nuovo codice di procedura penale.

354. Scelta del difensore; avvertimento da parte del cancelliere. (Abrogato) (1).
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(1) Articolo abrogato dall’art. 3, d.lgs.C.p.S. 20 agosto 1947, n. 1103.

 

355. Nomina d’ufficio del difensore all’imputato latitante. (Abrogato) (1).
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(1) Articolo abrogato dall’art. 3, d.lgs.C.p.S. 20 agosto 1947, n. 1103.

 

356. Notificazione della nomina del difensore e facoltà di questo. Consulente tecnico. (Abrogato) (1).
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(1) Articolo abrogato dall’art. 3, d.lgs.C.p.S. 20 agosto 1947, n. 1103.

 

357. Sanatoria delle nullità verificatesi nella istruzione. (Abrogato) (1).
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(1) Articolo abrogato dall’art. 3, d.lgs.C.p.S. 20 agosto 1947, n. 1103.

 

358. Fissazione del dibattimento e notificazione dell’avviso relativo. Il presidente fissa il giorno e l’ora del dibattimento.
L’avviso del giorno e dell’ora fissati per il dibattimento è notificato all’imputato e al difensore. Se l’imputato non è detenuto, la notificazione gli è fatta nei modi stabiliti, per la citazione dei testimoni, dagli articoli 298 e 299.
Il termine per comparire non può essere minore di cinque giorni, osservate le disposizioni dell’articolo 174 del codice di procedura penale (1).
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(1) Nel testo originario era citato l’art. 183 del c.p.p. del 1930.

 

[Degli atti preliminari al giudizio nei procedimenti con istruzione sommaria] (1).

 

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(1) Sezione integralmente abrogata con l’entrata in vigore del nuovo codice di procedura penale.

359. Richiesta di rinvio a giudizio; notificazione; nomina e facoltà del difensore; eccezioni di nullità. (Abrogato) (1).

 


(1) Articolo abrogato dall’art. 3, d.lgs.C.p.S. 20 agosto 1947, n. 1103.

 

[360. Requisiti del decreto di citazione. Nullità. Notificazione. (1) Il decreto di citazione a giudizio contiene:
1° le generalità dell’imputato, con le indicazioni prescritte dall’articolo 352 e le altre atte a identificarlo;
2° la indicazione del luogo, del giorno e dell’ora della comparizione, e l’avvertimento all’imputato che, non comparendo, sarà giudicato in contumacia;
3° la data e la sottoscrizione del presidente e del cancelliere.
Per il termine a comparire si applica la disposizione dell’ultimo comma dell’articolo 358.
Il decreto di citazione è nullo, se non è stato preceduto dalla notificazione della richiesta del pubblico ministero, e nei casi indicati nell’articolo 429 (2) del codice di procedura penale.
Il decreto di citazione è notificato nei modi stabiliti dall’articolo 298].
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(1) Articolo implicitamente abrogato dall’entrata in vigore del nuovo codice di procedura penale.
(2) Nel testo originario era citato l’art. 412 del c.p.p. del 1930.

 

[Disposizioni comuni ai procedimenti con istruzione formale e ai procedimenti con istruzione sommaria] (1).

 

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(1) Sezione integralmente abrogata con l’entrata in vigore del c.p.p.

[361. Liste testimoniali e riduzione di esse; richiamo di documenti, citazione di periti ed altri atti preliminari. Sanatoria di nullità. (1) Nei procedimenti davanti ai tribunali militari, con istruzione formale o sommaria, si osservano, in quanto sono applicabili, le disposizioni dei due ultimi commi dell’articolo 406 e quelle degli articoli 410, 413, 414, 415, 416, 417, 418, 419, 421 e 422 del codice di procedura penale.
Il presidente deve ridurre le liste testimoniali sovrabbondanti, e deve eliminare le testimonianze inammissibili per legge o non pertinenti direttamente all’oggetto del giudizio].
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(1) Articolo implicitamente abrogato dall’entrata in vigore del nuovo codice di procedura penale.

 

[362. Esame di testimoni prossimi a partire in navigazione. (1) Quando sia necessario procedere all’esame di un testimonio prossimo a partire in navigazione, il presidente, sull’istanza delle parti o anche d’ufficio, può disporre che la deposizione sia ricevuta anche prima dell’apertura del dibattimento, delegando all’uopo il giudice istruttore del tribunale militare o l’Autorità giudiziaria ordinaria.
La deposizione, in questo caso, è ricevuta con giuramento].
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(1) Articolo implicitamente abrogato dall’entrata in vigore del nuovo codice di procedura penale.

 

[363. Notificazione all’imputato estraneo alle forze armate dello Stato; citazione di testimoni, periti, interpreti e consulenti tecnici. (1) Le notificazioni all’imputato estraneo alle forze armate dello Stato, che non sia detenuto, sono eseguite nei modi stabiliti dal codice di procedura penale, salvo che questo codice disponga altrimenti].
Per la citazione di testimoni, periti, interpreti o consulenti tecnici, per il giudizio, si osservano le disposizioni degli articoli 298 e 299].
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(1) Articolo implicitamente abrogato con l’entrata in vigore del nuovo codice di procedura penale.

 

Del dibattimento e della sentenza.

364. Applicazione delle norme del codice di procedura penale. Nei procedimenti davanti ai tribunali militari, per le udienze, per gli atti del dibattimento e per la sentenza, si osservano le disposizioni del codice di procedura penale [470 ss. c.p.p.] relative al giudizio davanti ai tribunali, con le modificazioni e aggiunte stabilite dalle sezioni seguenti.
[Si applica altresì la disposizione del penultimo comma dell’articolo 356 di questo codice] (1).
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(1) Comma conseguenzialmente soppresso per la intervenuta abrogazione dell’art. 356.

 

Del dibattimento.

365. Comparizione dell’imputato. Alla udienza dei tribunali militari, l’imputato deve comparire personalmente (1).
In nessun caso l’imputato può chiedere o consentire che il dibattimento avvenga in sua assenza (1).
Se l’imputato si assenta nel corso del dibattimento, si applicano le disposizioni degli articoli 474, 488 e 490 del codice di procedura penale (2).
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(1) La Corte Cost., con sentenza del 15 luglio 1994, n. 301, ha dichiarato "l’illegittimità costituzionale dell’art. 365, commi 1 e 2, del codice penale militare di pace" con riferimento all’art. 24, comma 2, Cost..
(2) Nel testo originario erano citati gli artt. 427, 428 e 429 del c.p.p. del 1930.

 

[366. Rinvio del dibattimento a tempo indeterminato. (1) Nel caso di rinvio del dibattimento a tempo indeterminato, il nuovo dibattimento è richiesto e stabilito e la citazione è eseguita secondo le disposizioni del capo primo di questo titolo.
In conseguenza del provvedimento che rinvia il dibattimento, il giudice può valersi di tutte le facoltà e il pubblico ministero e le parti private possono esercitare tutti i diritti a essi spettanti nel corso degli atti preliminari al giudizio, eccettuati quei diritti per i quali siasi già verificata la decadenza. Gli atti preveduti dagli articoli 468 e 508 (2) del codice di procedura penale e la dichiarazione preveduta dall’articolo 357 di questo codice rimangono validi rispetto al nuovo dibattimento, se le parti non li rinnovano].
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(1) Articolo implicitamente abrogato con l’entrata in vigore del nuovo codice di procedura penale.
(2) Nel testo originario erano citati gli artt. 415 e 416 del c.p.p. del 1930, sostituiti dall’art. 468 del c.p.p. vigente e l’art. 417 del c.p.p. del 1930 sostituito dall’art. 508 del c.p.p. vigente.

 

[367. Reati commessi in udienza; giudizio immediato. (1) Quando è commesso un reato all’udienza di un tribunale militare, si procede a norma dell’articolo 476 (2) del codice di procedura penale.
Si osservano le disposizioni dell’articolo 436 (3) del codice di procedura penale, oltre che nei casi indicati nell’articolo stesso, anche quando:
1° il reato è punibile con la pena della reclusione militare superiore nel minimo a cinque anni o nel massimo a dieci anni, o con una pena militare più grave;
2° il reato è commesso all’udienza del tribunale supremo militare].
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(1) Articolo implicitamente abrogato dall’entrata in vigore del nuovo codice di procedura penale.
(2) Nel testo originario era citato l’art. 435 del c.p.p. del 1930.
(3) All’art. 436 del c.p.p. del 1930 non corrisponde alcuna disposizione del c.p.p. vigente.

 

[368. Decisione sulle eccezioni di nullità verificatesi nella istruzione. (1) Le eccezioni di nullità proposte nel termine stabilito dall’articolo 357 sono trattate e decise nel dibattimento, subito dopo compiute per la prima volta le formalità per la sua apertura, salvo che il tribunale ritenga opportuno differire la discussione o rinviare la decisione alla chiusura del dibattimento, insieme con la sentenza di merito].
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(1) Articolo implicitamente abrogato dall’entrata in vigore del nuovo codice di procedura penale.

 

[369. Letture permesse di deposizioni testimoniali. (1) Oltre le deposizioni testimoniali indicate nell’articolo 511 (2) del codice di procedura penale, possono essere lette al dibattimento anche le deposizioni ricevute a norma dell’articolo 362 di questo codice].
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(1) Articolo implicitamente abrogato dall’entrata in vigore del nuovo codice di procedura penale.
(1) Nel testo originario era citato l’art. 462 del c.p.p. del 1930.

 

Della sentenza.

[370. Deliberazione della sentenza. (1) Nel deliberare la sentenza, il giudice relatore riferisce distintamente sulle questioni indicate nel primo comma dell’articolo 527 (2) del codice di procedura penale.
Il presidente raccoglie i voti, cominciando dal giudice relatore e proseguendo dal giudice meno elevato in grado, o a parità di grado, dal giudice meno anziano.
Il dispositivo della sentenza è firmato dal presidente e dal giudice relatore, e, dopo la lettura, è unito agli atti] (3).
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(1) Articolo abrogato per effetto del combinato disposto degli artt. 2, comma 2, n. 2 e 16 cpv., l. 7 maggio 1981, n. 180.
(2) Nel testo originario era citato l’art. 473 del c.p.p. del 1930.
(3) La Corte Costituzionale con sentenza 6 marzo 1975, n. 42, ha dichiarato inammissibile per difetto di rilevanza una questione di legittimità costituzionale dell’art. 370 c.p.m.p., nella parte in cui attribuisce, in sede di deliberazione e sottoscrizione della sentenza, una posizione di preminenza al giudice relatore, il ché presumibilmente avrebbe potuto essere in contrasto con gli artt. 101, comma 2, 107, comma 3, 108, comma 2, Cost..

 

371. Requisiti formali della sentenza. Oltre i requisiti formali richiesti dall’articolo 546 del codice di procedura penale (1), la sentenza contiene:
1° il nome, il cognome e il grado dei giudici che l’hanno deliberata, e l’indicazione dell’arma o corpo a cui appartengono;
2° la indicazione del grado dell’imputato militare e del corpo o della nave a cui appartiene [30, 31 att.].
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(1) Nel testo originario era citato l’art. 474 del c.p.p. del 1930.

 

372. Decisione di astenersi dal pronunciare condanna. Il giudice, quando si astiene dal pronunciare condanna a norma dell’articolo 210, dichiara, con sentenza, non doversi procedere, enunciando la causa nel dispositivo [388].

 

373. Risarcimento del danno. [Con la sentenza di condanna, l’imputato è condannato alle restituzioni e al risarcimento dei danni cagionati dal reato.
Il giudizio di liquidazione del danno è promosso davanti al giudice civile competente] (1).
Nel giudizio per il risarcimento e la liquidazione del danno, promosso o proseguito dopo che la sentenza di condanna penale è divenuta irrevocabile, questa ha autorità di cosa giudicata quanto alla sussistenza del fatto e al titolo del risarcimento. Tuttavia, il giudice civile può conoscere anche degli effetti dannosi posteriori alla sentenza.
Rimane impregiudicata la questione, se, a norma delle leggi civili, la persona civilmente responsabile debba rispondere per l’imputato del danno cagionato dal reato.
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(1) La Corte Costituzionale con sentenza 3 marzo 1989, n. 78, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 373, comma 1, c.p.m.p. e in applicazione dell’art. 27 l. 23 marzo 1953, n. 87 l’illegittimità costituzionale dell’art. 373, comma 2, c.p.m.p., nella parte in cui non prevede che, dinanzi al giudice civile competente, venga proposta la domanda relativa alle restituzioni ed al risarcimento del danno (v. ordinanza 25 maggio 1989, n. 309 della stessa Corte). Con la stessa sentenza ha dichiarato inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell’art. 373, commi 3 e 4, c.p.m.p..

 

Del processo verbale di dibattimento.

374. Contenuto del processo verbale di dibattimento e norme per la sua compilazione. Il processo verbale del dibattimento è compilato secondo le norme stabilite dal codice di procedura penale [480-483 c.p.p.] e, oltre le enunciazioni da questo prescritte, deve contenere la menzione:
1° del grado dei giudici effettivi o supplenti che hanno deliberato la sentenza, e dell’arma o corpo a cui appartengono;
2° del grado dell’imputato e del corpo o della nave a cui appartiene;
3° della lettura del dispositivo della sentenza e della osservanza delle relative formalità.
Le dichiarazioni dell’imputato e le deposizioni dei testimoni sono riassunte nel processo verbale secondo le disposizioni date dal presidente, o in quanto sia richiesto da una delle parti.

 

Dei giudizi speciali.

375. Del giudizio in contumacia, del giudizio direttissimo e del giudizio per decreto. Per i procedimenti davanti ai tribunali militari, il giudizio direttissimo, il giudizio per decreto e il giudizio in contumacia sono ammessi nei casi indicati negli articoli seguenti e secondo le norme da essi stabilite.

 

Del giudizio in contumacia.

376. Applicazione delle norme del codice di procedura penale. Per il giudizio in contumacia davanti ai tribunali militari, si osservano le disposizioni del codice di procedura penale, relative al giudizio contumaciale davanti ai tribunali [487-490 c.p.p.], salve le disposizioni dell’articolo 349 di questo codice e quelle degli articoli seguenti.

 

[377. Reati per i quali non si procede al giudizio in contumacia. Non si procede al giudizio in contumacia per i reati di diserzione [148 ss.] e di mancanza alla chiamata [151 ss.], salvo che vi sia concorso di altro delitto, o che ne sia cessata la permanenza, o che sia diversamente ordinato dal procuratore generale militare della Repubblica].
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(1) La Corte Costituzionale con sentenza del 22 ottobre 1990, n. 469, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 377 c.p.m.p..
La Corte Costituzionale con ordinanze del 3 e del 19 dicembre 1990, nn. 532 e 552 ha dichiarato la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell’art. 377 del codice penale militare di pace, sollevata, in riferimento agli artt. 3, 52 e 112 della Costituzione, trattandosi di norma già dichiarata illegittima con sent. n. 469 del 1990.
La Corte Costituzionale, con ordinanza 11 marzo 1991, n. 115, ha dichiarato la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell’art. 377 c.p.m.p., in riferimento agli artt. 3 e 112 Cost., per essere stata la norma denunciata dichiarata illegittima con sent. n. 469 del 1990.

 

[378. Notificazione delle sentenze contumaciali. Ricorso. (1) Quando si è proceduto in contumacia, la sentenza è notificata all’imputato nei modi stabiliti per la notificazione delle ordinanze di rinvio a giudizio, ed è soggetta alle impugnazioni stabilite per le sentenze pronunciate in contraddittorio.
Il ricorso per annullamento al tribunale supremo militare può proporsi anche per il motivo dell’illegale dichiarazione della contumacia].
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(1) Articolo implicitamente abrogato con l’entrata in vigore del nuovo codice di procedura penale.

 

Del giudizio direttissimo (1).

 

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(1) L’art. 233, del d.lgs. 28 luglio 1989, n. 271, dispone che: "Sono abrogate le disposizioni di leggi o decreti che prevedono il giudizio direttissimo in casi, con forme o termini diversi da quelli indicati nel codice".

[379. Casi e procedura del giudizio direttissimo. (1) Quando una persona è stata arrestata nella flagranza di un reato di competenza dei tribunali militari, il procuratore militare della Repubblica, a disposizione del quale l’arrestato è stato posto a’ termini dell’articolo 308, dopo averlo sommariamente interrogato, se ritiene di dover procedere e se non sono necessarie speciali indagini, può farlo subito condurre in stato d’arresto davanti al tribunale militare, se questo siede in udienza; altrimenti, dopo aver disposto perché l’arresto sia mantenuto, può farlo presentare a una udienza prossima, non oltre il decimo giorno dall’arresto. Se non è possibile provvedere in tal modo, il procuratore militare della Repubblica procede con le forme ordinarie, osservata la disposizione dell’articolo 312].
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(1) V. la nota apposta alla sezione II, Del giudizio direttissimo.

 

[380. Atti del giudizio direttissimo. (1) Nel giudizio direttissimo, se l’imputato non sceglie subito un difensore, questi è nominato dal pubblico ministero nel primo atto del procedimento, e, se ciò non è avvenuto, dal presidente prima dell’apertura del dibattimento. I testimoni possono, a cura del pubblico ministero, essere citati anche oralmente dai messi giudiziari militari o da un ufficiale giudiziario o da un agente di polizia giudiziaria.
Il pubblico ministero e l’imputato possono presentare nel dibattimento testimoni senza citazione.
Se l’imputato ne fa domanda, il giudice, quando lo ritiene necessario, può accordargli un termine massimo improrogabile di cinque giorni per preparare la difesa. In questo caso, il dibattimento, con ordinanza del presidente, da notificarsi all’imputato, è fissato per la udienza immediatamente successiva alla scadenza nel termine. Nel frattempo, l’imputato rimane in stato di arresto].
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(1) V. nota alla sezione II.

 

[381. Sostituzione del procedimento ordinario al giudizio direttissimo. (1) Chiuso il dibattimento, il tribunale può disporre che si proceda con istruzione formale.
Se il giudizio direttissimo risulta promosso fuori delle circostanze prevedute dall’articolo 379, il giudice, anche all’inizio del dibattimento, ordina che gli atti siano trasmessi al pubblico ministero, perché proceda con le forme ordinarie.
In entrambi i casi preveduti dai commi precedenti, il tribunale ordina la liberazione dell’arrestato, se la legge non consente il mandato di cattura.
I provvedimenti indicati nei commi precedenti sono dati con ordinanza].
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(1) V. nota alla sezione II.

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