| Dei
    conflitti di competenza. 284.
    Denuncia e risoluzione dei conflitti di competenza fra giudici militari.
    [Quando più giudici militari contemporaneamente prendono o ricusano di
    prendere cognizione dello stesso reato, la decisione sul conflitto spetta al
    tribunale supremo militare].I conflitti preveduti dal comma precedente
    cessano per effetto del provvedimento di uno dei giudici che dichiara,
    secondo i casi, la propria competenza o la propria incompetenza.
 Le norme sui conflitti si applicano altresì in
    ogni caso analogo a quelli preveduti da questo articolo [28-32 c.p.p.].
 [Il giudice, che rileva il conflitto, pronuncia
    ordinanza, con cui rimette gli atti al tribunale supremo militare].
 [Il tribunale supremo militare provvede in
    camera di consiglio].
 [Nel risolvere il conflitto, il tribunale
    supremo militare determina se e in quale parte devono conservare validità
    gli atti compiuti dal giudice dichiarato incompetente].
 [La sentenza del tribunale supremo militare
    sulla competenza ha autorità di cosa giudicata, salvo che nuovi fatti o
    circostanze, nel seguito del giudizio, vengano a modificare la competenza]
    (1).
 ______________________________(1) I commi tra
    parentesi sono abrogati implicitamente dall’art. 16, ult. comma, l. 7
    maggio 1981, n. 180.
   Della
    rimessione dei procedimenti. 285.
    Casi di rimessione e norme relative.
    [In ogni stato del procedimento di merito, per motivi di ordine pubblico, di
    servizio o di disciplina, sulla richiesta del procuratore generale militare
    della Repubblica il tribunale supremo militare può rimettere il
    procedimento da uno a un altro tribunale militare.Il tribunale supremo militare decide in camera
    di consiglio, con ordinanza non motivata.
 Nei procedimenti di competenza dei tribunali
    militari di bordo, la richiesta per rimessione può essere fatta anche dal
    comandante indicato nell’ultimo comma dell’articolo 277; e il tribunale
    supremo militare decide, inteso il procuratore generale militare della
    Repubblica.
 Qualora sorgano elementi nuovi, su proposta del
    procuratore generale militare della Repubblica, il tribunale supremo
    militare può revocare la precedente rimessione, oppure procedere ad altra
    designazione] (1).
 L’imputato non può proporre istanza di
    rimessione [45-49 c.p.p.].
 ______________________________
 (1) I commi tra parentesi sono
    implicitamente abrogati dall’art. 16, ult. comma, l. 7 maggio 1981, n.
    180.
   286.
    Effetti del procedimento per rimessione.
    Il procedimento per
    rimessione non sospende [l’istruzione o] (1) il giudizio, [salvo che il
    tribunale supremo militare pronunci ordinanza di sospensione] (2); nel qual
    caso rimane salva la facoltà di compiere gli atti urgenti.______________________________
 (1) Fase del processo abrogata con l’entrata
    in vigore del codice di procedura penale (24 ottobre 1989).
 (2) Il periodo tra parentesi è abrogato
    dall’art. 16, ult. comma, l. 7 maggio 1981, n. 180.
   287.
    Applicazione delle norme del codice di procedura penale. In
    quanto non sia diversamente disposto dagli articoli precedenti, al
    procedimento per rimessione relativo a reati soggetti alla giurisdizione
    militare si applicano le disposizioni del codice di procedura penale [45-49
    c.p.p.].   Della
    incompatibilità, dell’astensione e della ricusazione del giudice. 288.
    Applicazione delle norme del codice di procedura penale.
    Per la incompatibilità, l’astensione e la ricusazione dei magistrati e
    dei giudici militari, si applicano le disposizioni del codice di procedura
    penale, relative alla incompatibilità, all’astensione e alla ricusazione
    del giudice, salve le norme dell’articolo seguente [34-44 c.p.p.].   289.
    Incompatibilità speciali per i procedimenti militari.
    Oltre i casi indicati negli articoli 34 e 35 del codice di procedura penale
    (1), non possono sotto qualsiasi titolo concorrere alla istruzione di un
    procedimento, far parte di un tribunale militare o [del tribunale supremo
    militare] (2), o esercitarvi le funzioni di pubblico ministero:1) colui che è stato offeso dal reato;
 2) gli ufficiali della compagnia, o reparto
    corrispondente, cui appartiene l’imputato, e gli ufficiali che hanno
    partecipato a un precedente giudizio disciplinare per lo stesso fatto, o che
    comunque hanno avuto una diretta ingerenza nella repressione disciplinare
    del fatto stesso;
 3) gli ufficiali che si trovavano
    immediatamente agli ordini dell’imputato al tempo in cui fu commesso il
    reato o iniziato il procedimento penale;
 4) l’ufficiale che ha proceduto ad [atti
    preliminari all’istruzione] (3).
 ______________________________
 (1) Nel testo originario erano indicati
    gli artt. 61 e 62 del c.p.p. del 1930.
 (2) Ora Corte militare di appello (art. 3, l. 7
    maggio 1981, n. 180).
 (3) Art. 36 ordinamento giudiziario militare.
    Nel c.p.p. vigente: atti di indagini preliminari, v. artt. 347 ss. c.p.p.
   Delle
    parti.   Del
    pubblico ministero. (1)   ______________________________(1) V. art. 5, l. 7 maggio 1981, n. 180.
 290.
    Esercizio dell’azione penale da parte del pubblico ministero.
    Il pubblico ministero
    presso i tribunali militari inizia ed esercita l’azione penale per i reati
    soggetti alla giurisdizione militare [112 Cost., 5 e 408 c.p.p.].   291.
    Attribuzioni del procuratore militare della Repubblica. (1)
    Il procuratore militare della Repubblica, sotto la dipendenza e la direzione
    del procuratore generale militare della Repubblica:1) vigila sull’osservanza
    delle leggi, sull’ordine delle competenze e sulla sollecita spedizione
    delle cause;
 2) fa eseguire i
    provvedimenti dei tribunali militari e del giudice istruttore;
 3) esercita tutte le
    altre attribuzioni, che gli sono conferite dalle leggi e dai regolamenti
    militari approvati con decreto del Presidente della Repubblica.
 ______________________________
 (1) V. artt. 77, 78 ord. giud. mil..
   Dell’imputato.   [292.
    Dubbio sulla identità personale dell’imputato nel giudizio davanti al
    tribunale supremo militare. Quando il dubbio sulla identità personale
    dell’imputato sorge nel giudizio davanti al tribunale supremo militare,
    questo, se lo ritiene fondato, delega, anche d’ufficio, l’istruzione
    sull’incidente al giudice istruttore del tribunale militare presso il
    quale fu emesso il provvedimento impugnato] (1).______________________________
 (1) Disposizione implicitamente soppressa
    dall’art. 16, ult. comma, l. 180/1981.
   [293.
    Difensori. (1) Qualora occorra tutelare il segreto politico o militare
    il giudice istruttore o il presidente, con provvedimento non soggetto a
    impugnazione, può escludere il difensore o il consulente tecnico non
    militare] (1).______________________________
 (1) Articolo conseguenzialmente abrogato
    dall’art. 16, comma 1, l. 180/1981.
 La Corte Costituzionale con sentenza del 22
    giugno 1963, n. 108, ha dichiarato non fondata, una questione di
    legittimità costituzionale dell’art. 293 c.p.m.p., modificato dall’art.
    2 d.lgs.C.p.S. 20 agosto 1947, n. 1103, con riferimento agli artt. 24, comma
    2, e 3, comma 1, Cost..
   [294.
    Disciplina dei difensori militari. Il difensore militare, nominato di
    ufficio o scelto dall’imputato, non può rifiutare l’incarico senza
    giusti motivi. Se ricorrono giusti motivi, il presidente ha facoltà di
    concedere la dispensa.Se il rifiuto di assumere la difesa non è
    giustificato, al difensore militare è inflitta dallo stesso tribunale
    militare, in via disciplinare, una delle punizioni, che, a norma dei
    regolamenti, può infliggere il superiore gerarchico.
 Il difensore militare, ancorché scelto dall’imputato,
    se accetta qualsiasi compenso, in qualunque forma, per il servizio della
    difesa, soggiace a provvedimenti disciplinari, senza pregiudizio dell’azione
    penale, qualora il fatto costituisca reato] (1).
 ______________________________
 (1) V. nota sub art. 293.
   295.
    Disciplina dei difensori non militari. (Abrogato)
    (1).______________________________
 (1) Articolo abrogato dall’art. 3,
    d.lgs.C.p.S. 20 agosto 1947, n. 1103.
 Il testo soppresso così disponeva:
 "Contro gli avvocati e i procuratori,
    che abbandonano la difesa, si applicano, con ordinanza del presidente del
    tribunale militare, sentito il pubblico ministero, le sanzioni stabilite dal
    codice di procedura penale.
 Contro l’ordinanza è ammesso il ricorso
    al tribunale supremo militare, anche per il merito, da parte dell’interessato
    e del pubblico ministero.
 La dichiarazione di ricorso, unitamente ai
    motivi, deve essere presentata, a pena di decadenza, nel termine di tre
    giorni dalla notificazione dell’ordinanza.
 Se l’imputato, in seguito all’abbandono,
    rimane senza difesa, il presidente nomina difensore di ufficio un ufficiale.
 Può essere conceduto un termine massimo di
    cinque giorni per preparare la difesa. Il dibattimento non può mai essere
    sospeso per un tempo maggiore, né rinviato, a causa dell’abbandono della
    difesa".
   Degli
    atti processuali. Sezione
    I Delle notificazioni e delle copie degli atti. 296.
    Obbligo d’osservanza delle norme processuali.
    Nei procedimenti di competenza dell’Autorità giudiziaria militare, i
    magistrati militari, i giudici militari, i cancellieri giudiziari militari,
    gli ufficiali giudiziari, i messi giudiziari militari, gli ufficiali di
    polizia giudiziaria militare sono obbligati a osservare le norme stabilite
    da questo codice e, in quanto applicabili, quelle del codice di procedura
    penale, anche quando l’inosservanza non importa nullità o altra sanzione
    particolare [124 c.p.p.].   [297.
    Rilascio di copie, di estratti o di certificati. Il rilascio di copie,
    estratti o certificati di singoli atti di un procedimento penale militare
    può essere consentito soltanto dal pubblico ministero]. (1)______________________________
 (1) Articolo implicitamente abrogato dall’art.
    16, cpv., l. 7 maggio 1981, n. 180. Ora v. art. 116 c.p.p..
   298.
    Notificazione degli atti.
    In quanto la legge non disponga diversamente, per la notificazione degli
    atti si osservano le norme del codice di procedura penale. Le mansioni
    spettanti all’ufficiale giudiziario possono essere disimpegnate anche dal
    messo giudiziario militare [148 c.p.p.; 5 ord. giud. mil.].   299.
    Notificazioni ai militari che devono comparire come testimoni, periti,
    interpreti o custodi di cose sequestrate.
    Le notificazioni ai
    militari in servizio alle armi, che devono comparire, come testimoni,
    periti, interpreti o custodi di cose sequestrate, davanti ai tribunali
    militari, sono eseguite con semplice avviso per iscritto o telegrafico,
    diretto dall’Autorità procedente al comando da cui il militare dipende.
    Il comando stesso trasmette senza indugio all’Autorità procedente l’attestato
    della fatta intimazione.Se ricorrono
    particolari ragioni di urgenza, i militari in servizio alle armi possono
    essere citati con avviso verbale, anche telefonico, diretto ai rispettivi
    superiori, che hanno l’obbligo di curare l’immediata intimazione.
 Se i militari sono in
    congedo o altrimenti lontani dalla sede del corpo, l’avviso può essere
    notificato a cura dell’arma dei carabinieri del luogo, che invia subito la
    sua relazione all’Autorità procedente [148 ss. c.p.p.].
   Delle
    nullità. 300.
    Nullità non sanabili. Le
    nullità stabilite dall’articolo 178 del codice di procedura penale (1)
    non possono essere sanate in alcun modo. Esse possono essere dedotte in ogni
    stato e grado del procedimento, e devono anche essere dichiarate d’ufficio.______________________________
 (1) Nel testo originario era citato l’art.
    185 del c.p.p. 1930.
   Della
    istruzione   Disposizioni
    generali.   Degli
    atti preliminari alla istruzione.   Degli
    atti di polizia giudiziaria militare. 301.
    Persone che esercitano le funzioni di polizia giudiziaria militare.
    Per i reati soggetti alla giurisdizione militare, salva la disposizione dell’articolo
    415, le funzioni di polizia giudiziaria sono esercitate, nell’ordine
    seguente:1) dai comandanti di corpo, di distaccamento o
    di posto delle varie forze armate;
 2) dagli ufficiali e sottufficiali dei
    carabinieri e dagli altri ufficiali di polizia giudiziaria indicati nell’articolo
    57 del codice di procedura penale (1).
 Concorrendo più militari fra quelli
    rispettivamente indicati nei numeri 1) e 2), le funzioni sono esercitate dal
    più elevato in grado o, a parità di grado, dal più anziano.
 I militari suddetti hanno la facoltà di
    richiedere la forza pubblica.
 In ogni caso, tutte le persone indicate nel
    primo comma, senza interrompere le indagini, devono informarne
    immediatamente il procuratore militare della Repubblica.
 ______________________________
 (1) Nel testo originario era citato l’art.
    221 del c.p.p. del 1930.
   302.
    Subordinazione della polizia giudiziaria militare.
    Le persone indicate nell’articolo
    precedente esercitano le loro attribuzioni sotto la direzione del
    procuratore generale militare della Repubblica e del procuratore militare
    della Repubblica, osservate le disposizioni, che, nei rispettivi
    ordinamenti, ne regolano i rapporti interni di dipendenza gerarchica [59
    c.p.p.] (1).______________________________
 (1) Ora Procuratore generale militare della
    Repubblica presso la corte militare di appello, v. art. 5, comma 2, l. 7
    maggio 1981, n. 180.
   303.
    Arresti, ispezioni o perquisizioni. Quando
    devono procedere ad arresti, ispezioni o perquisizioni, gli ufficiali di
    polizia giudiziaria, militare od ordinaria, osservano le norme speciali
    stabilite dagli articoli 310 e 327.   304.
    Trasmissione degli atti e informazioni al procuratore militare della
    Repubblica. Terminate le operazioni, le persone indicate nell’articolo 301
    devono trasmettere immediatamente gli atti compilati e le cose sequestrate
    al procuratore militare della Repubblica [347 c.p.p.].Le dette persone
    devono inoltre riferire al procuratore militare della Repubblica ogni
    notizia che loro successivamente pervenga, e compiere in qualsiasi momento
    gli atti necessari, per assicurare le prove del reato [348 c.p.p.].
   305.
    Sanzioni disciplinari per le persone che esercitano le funzioni di polizia
    giudiziaria militare. Le
    persone indicate nell’articolo 301, che violano le disposizioni di legge
    per le quali non è stabilita una sanzione speciale, o che ricusano,
    omettono o ritardano l’esecuzione di un ordine dell’Autorità
    giudiziaria militare, ovvero eseguono l’ordine soltanto in parte o
    negligentemente, sono punite con sanzioni disciplinari dai superiori
    gerarchici, a richiesta del procuratore generale militare della Repubblica
    [69 c.p.p. e 16-20 d.lgs. 28 luglio 1989, n. 271] (1).______________________________
 (1) V. nota sub art. 302.
   Degli
    atti di polizia giudiziaria del procuratore militare della Repubblica. 306.
    Assunzione di atti di polizia giudiziaria.
    Il procuratore militare della Repubblica [prima di richiedere la istruzione
    formale o di iniziare la istruzione sommaria] (1), può procedere
    direttamente, o per mezzo delle persone indicate nell’articolo 301, ad
    atti di polizia giudiziaria, secondo le norme del paragrafo precedente.______________________________
 (1) Il periodo tra parentesi quadre è
    implicitamente soppresso con l’entrata in vigore del c.p.p. Vassalli.
 
 307.
    Assistenza del cancelliere. Il
    procuratore militare della Repubblica, in tutti gli atti che compie, è
    assistito dal cancelliere (1).______________________________
 (1) Ora anche dai segretari appartenenti
    alla carriera di concetto dei segretari della giustizia militare che
    assistono il magistrato militare nelle istruttorie e nelle udienze, redigono
    e sottoscrivono i relativi verbali (art. 2 l. 21 aprile 1977, n. 163).
 Il segretario della giustizia militare
    svolge anche le attribuzioni previste dall’art. 19 d.P.R. 28 dicembre
    1970, n. 1077: "Ö compiti di segreteria e di collaborazione; è
    preposto ad uffici ed attende a compiti di vigilanza non riservati alle
    attribuzioni della carriera direttiva; rilascia certificazioni nell’ambito
    delle proprie attribuzioni; provvede agli adempimenti che gli vengono
    affidati ed esplica gli altri compiti di carattere amministrativo, contabile
    e tecnico previsti dai singoli ordinamenti ministeriali; nei casi previsti
    dagli ordinamenti medesimi può far parte, come membro tecnico o segretario,
    di commissioni, comitati od altri organi collegiali operanti nell’amministrazione
    centrale o periferica, salvo che la partecipazione a tali organi non sia
    riservata al personale della carriera direttiva".
   Della
    libertà personale dell’imputato.   Dell’arresto. [308.
    Arresto in flagranza. Le persone indicate nell’articolo 301 devono
    procedere o far procedere all’arresto di chiunque è colto in flagranza di
    un reato militare, punibile con pena detentiva o con pena più grave, ferma
    la osservanza dei modi prescritti dai regolamenti per l’accesso in luoghi
    militari].Dell’arresto è compilato processo verbale. L’arrestato
    è posto immediatamente a disposizione del procuratore militare della
    Repubblica, e intanto è custodito, preferibilmente, in luogo militare, e,
    se trattasi di militare, è tenuto separato da persone estranee alle forze
    armate dello Stato [380 c.p.p.] (1).
 ______________________________
 (1) La Corte Costituzionale con sentenza 15
    novembre 1989, n. 503, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale
    dell’art. 308, comma 1, c.p.m.p.
   [309.
    Arresto fuori dei casi di flagranza. Fuori dei casi di flagranza, il
    militare in servizio alle armi, imputato di un reato, ancorché non soggetto
    alla giurisdizione militare, non può essere arrestato o fermato o
    trattenuto sotto custodia, se non in dipendenza di un mandato od ordine di
    cattura o di arresto dell’Autorità giudiziaria; salve le misure
    precauzionali che il comandante da cui il militare dipende ritenga di
    adottare] (1).______________________________
 (1) Con sentenza 20 marzo 1985, n. 74 la
    Corte Costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art.
    309, per contrasto con l’art. 13, comma 3, Cost..
   310.
    Arresto in luoghi privati o in stabilimenti non dipendenti dall’Autorità
    militare. Se, fuori dei casi di
    flagranza e in seguito a mandato od ordine dell’Autorità giudiziaria
    militare, si deve procedere, in case o altri luoghi privati, ovvero in
    stabilimenti non dipendenti dall’Autorità militare, all’arresto di
    imputati soggetti alla giurisdizione militare, gli ufficiali di polizia
    giudiziaria militare vi procedono direttamente.   311.
    Arresto in stabilimenti o altri luoghi dipendenti dall’Autorità militare.
    Quando, per un reato
    soggetto alla giurisdizione ordinaria, fuori dei casi di flagranza e in
    seguito [a mandato od ordine] (1) dell’Autorità giudiziaria ordinaria, si
    deve procedere all’arresto dell’imputato, militare o non militare, in
    caserme, navi, stabilimenti o altri luoghi dipendenti dall’Autorità
    militare, l’Autorità giudiziaria ordinaria ne fa richiesta all’Autorità
    militare, la quale è tenuta a porre immediatamente l’imputato a
    disposizione dell’Autorità giudiziaria.______________________________
 (1) V. artt. 284, 285 e 286 c.p.p..
   [312.
    Provvedimenti del procuratore militare della Repubblica. Il procuratore
    militare della Repubblica, appena l’arrestato è stato posto a sua
    disposizione, procede all’interrogatorio, e, se ritiene che ricorre alcuno
    dei casi indicati nei due primi commi dell’articolo 390 o nell’articolo
    379 del codice di procedura penale, ordina che sia posto in libertà] (1).______________________________
 (1) Articolo abrogato. Nel testo originario
    erano citati gli artt. 246 e 249 del c.p.p. del 1930.
   Dei
    mandati [313.
    Casi nei quali il mandato di cattura è obbligatorio. Per i reati
    soggetti alla giurisdizione militare, deve essere emesso il mandato di
    cattura contro l’imputato:1) di un reato contro la fedeltà o la difesa
    militare;
 2) di mutilazione o simulazione d’infermità
    per sottrarsi all’obbligo del servizio militare, di rivolta, di
    ammutinamento, di sedizione militare o di istigazione a delinquere;
 3) di un reato non colposo, per il quale la
    legge stabilisce una pena detentiva superiore nel massimo a tre anni, o una
    pena più grave; salvo che trattisi di alcuno dei reati di duello preveduti
    da questo codice.
 Deve essere parimenti emesso il mandato di
    cattura contro l’imputato di delitto non colposo, per il quale la legge
    stabilisce la pena detentiva, quando l’imputato è stato dichiarato
    delinquente abituale, professionale o per tendenza, o si trova nelle
    condizioni stabilite dall’articolo 102 del codice penale per la
    dichiarazione di abitualità nel delitto, ovvero è assegnato a una colonia
    agricola o a una casa di lavoro, o è sottoposto a libertà vigilata] (1).
 ______________________________
 (1) Articolo implicitamente abrogato con l’entrata
    in vigore del c.p.p..
 V. ora artt. 272-308 c.p.p..
   [314.
    Casi nei quali il mandato di cattura è facoltativo. Può essere emesso
    il mandato di cattura contro l’imputato di reato non colposo, per il quale
    la legge stabilisce una pena detentiva non superiore nel massimo a tre anni,
    salvo che trattisi di alcuno dei reati di duello preveduti da questo codice]
    (1).______________________________
 (1) La Corte Costituzionale con ordinanza 18
    gennaio 1989, n. 4, si era pronunziata su questa norma dichiarando la
    manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale
    dell’art. 314, sollevata con riferimento agli artt. 3 e 13 Cost..
 V. art. 278 c.p.p..
   [315.
    Determinazione della pena agli effetti degli articoli precedenti. Per il
    computo della pena agli effetti degli articoli precedenti, si osservano le
    disposizioni dell’articolo 278 del codice di procedura penale] (1).______________________________
 (1) Articolo implicitamente abrogato con l’entrata
    in vigore del nuovo c.p.p.. Nel testo originario era citato l’art. 255 del
    c.p.p. del 1930.
   [316.
    Revoca e nuova emissione del mandato di cattura. In ogni stato dell’istruzione,
    quando vengono a mancare le condizioni che legittimano il mandato di
    cattura, il giudice deve revocarlo.Fuori dei casi preveduti dall’articolo 313,
    il giudice, in ogni stato dell’istruzione, quando non ritiene più
    necessario mantenere il mandato di cattura, può revocarlo ed emettere, se
    occorre, mandato di comparizione o di accompagnamento.
 La revoca è disposta con ordinanza.
 Il mandato di cattura già revocato o
    convertito può essere, quando ne ricorrono le condizioni, nuovamente
    emesso] (1).
 ______________________________
 (1) Articolo implicitamente abrogato con l’entrata
    in vigore del c.p.p. V. ora art. 299 c.p.p..
   [317.
    Casi nei quali può emettersi mandato di comparizione o di accompagnamento;
    successiva emissione del mandato di cattura. Fuori dei casi preveduti
    dagli articoli 313 e 314, può essere emesso soltanto mandato di
    comparizione o di accompagnamento.Il mandato di comparizione può essere
    convertito in quello di accompagnamento, se l’imputato non si presenta
    senza un legittimo impedimento.
 Il mandato di accompagnamento può emettersi
    nei casi preveduti dall’articolo 314, quando il giudice non ritiene di
    emettere mandato di cattura o di comparizione, o quando vi è fondato motivo
    per ritenere che il mandato di comparizione abbia a rimanere senza effetto.
 L’imputato, contro il quale è stato emesso
    mandato di accompagnamento, non può essere privato della libertà, in forza
    di tale mandato, oltre il giorno successivo a quello del suo arrivo nel
    luogo in cui si trova il giudice.
 Dopo il mandato di comparizione o di
    accompagnamento, può essere emesso il mandato di cattura, se risultano
    elementi che autorizzano la cattura] (1).
 ______________________________
 (1) Articolo implicitamente abrogata con l’entrata
    in vigore del nuovo codice di procedura penale.
   [318.
    Esecuzione dei mandati. I mandati di accompagnamento, di arresto e di
    cattura, emessi contro un militare, sono trasmessi per la esecuzione al
    comandante del corpo o della nave, a cui appartiene l’imputato; e ne è
    consegnata copia all’imputato stesso.Il mandato di comparizione è notificato nei
    modi stabiliti dall’articolo 298.
 Se l’imputato non è un militare, la
    esecuzione dei mandati di accompagnamento, d’arresto e di cattura è
    regolata dal codice di procedura penale] (1).
 ______________________________
 (1) Articolo implicitamente abrogato con l’entrata
    in vigore del nuovo codice di procedura penale.
   Della
    custodia cautelare. [319.
    Scarcerazione dell’imputato: sottoposizione a cauzione o malleveria;
    inoppugnabilità dell’ordinanza relativa. Se, durante l’istruzione e
    dopo l’interrogatorio, è ordinata dal giudice o dal pubblico ministero la
    scarcerazione per mancanza di indizi sufficienti, ma rimangono motivi di
    sospetto, l’imputato estraneo alle forze armate dello Stato può essere
    sottoposto a cauzione o malleveria o ad altri obblighi, con le forme
    stabilite dal codice di procedura penale.Contro l’ordinanza, con la quale il giudice
    istruttore o il pubblico ministero provvede sulla scarcerazione dell’imputato,
    non è ammessa impugnazione] (1).
 ______________________________
 (1) Articolo implicitamente abrogato con l’entrata
    in vigore del nuovo codice di procedura penale.
   [320.
    Provvedimenti relativi alla durata della custodia cautelare. (1) Il
    regolamento giudiziario militare stabilisce i provvedimenti diretti a
    evitare la durata eccessiva della custodia cautelare, e ad accertare le
    responsabilità del ritardo nella definizione dei procedimenti penali] (2).______________________________
 (1) Nel testo originario il termine usato
    era custodia preventiva.
 (2) Disposizione non applicabile in quanto
    attribuisce a fonte normativa diversa dalla legge i provvedimenti relativi
    alla detenzione.
 V. art. 13 comma 2, Cost.:
 "Non è ammessa forma alcuna di
    detenzione Ö né qualsiasi altra restrizione della libertà personale, se
    non per atto motivato dell’autorità giudiziaria e nei soli casi e modi
    previsti dalla legge".
   [321.
    Mandato di cattura dopo il rinvio a giudizio. Dopo ordinata la
    scarcerazione, il mandato di cattura deve essere emesso, successivamente
    alla ordinanza di rinvio o al decreto di citazione a giudizio, dal
    presidente del tribunale che deve giudicare, nei casi preveduti dall’articolo
    314, qualora l’imputato si sia dato o sia per darsi alla fuga] (1).______________________________
 (1) Disposizione implicitamente abrogata con
    l’entrata in vigore del nuovo codice di procedura penale.
   Della
    libertà provvisoria. [322.
    Casi nei quali la libertà provvisoria è ammessa. All’imputato, che
    si trova nello stato di custodia cautelare, può essere conceduta la
    libertà provvisoria.La libertà provvisoria non è ammessa nei casi
    preveduti dall’articolo 313] (1).
 ______________________________
 (1) L’art. 322, comma 2, è stato
    dichiarato costituzionalmente illegittimo "nella parte in cui non
    consente che sia concessa la libertà provvisoria nei casi previsti dall’art.
    313, in cui sia obbligatorio il mandato di cattura". (Corte Cost., sent.
    6 marzo 1974, n. 68).
   [323.
    Momento in cui può concedersi la libertà provvisoria: cauzione o
    malleveria. [La libertà provvisoria può essere conceduta in ogni stato
    dell’istruzione e nel giudizio, [escluso il giudizio davanti al tribunale
    supremo militare] (1).Non è ammessa impugnazione contro i
    provvedimenti del giudice istruttore o del pubblico ministero, concernenti
    la libertà provvisoria.
 Il militare, al quale è stata conceduta la
    libertà provvisoria, non può essere sottoposto a cauzione o malleveria]
    (2).
 ______________________________
 (1) L’art. 323, comma 1, è stato
    dichiarato "costituzionalmente illegittimo nell’inciso "escluso
    il giudizio dinanzi al tribunale supremo militare" con riferimento all’art.
    3, comma primo, Cost." (Corte Cost., sent. 6 giugno 1974, n. 167).
 (2) Articolo implicitamente abrogato con l’entrata
    in vigore del nuovo codice di procedura penale.
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