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CODICE MILITARE

Home - Canale Codici - Codice Militare - 284-323

LIBRO TERZO

Dei conflitti di competenza.

284. Denuncia e risoluzione dei conflitti di competenza fra giudici militari. [Quando più giudici militari contemporaneamente prendono o ricusano di prendere cognizione dello stesso reato, la decisione sul conflitto spetta al tribunale supremo militare].
I conflitti preveduti dal comma precedente cessano per effetto del provvedimento di uno dei giudici che dichiara, secondo i casi, la propria competenza o la propria incompetenza.
Le norme sui conflitti si applicano altresì in ogni caso analogo a quelli preveduti da questo articolo [28-32 c.p.p.].
[Il giudice, che rileva il conflitto, pronuncia ordinanza, con cui rimette gli atti al tribunale supremo militare].
[Il tribunale supremo militare provvede in camera di consiglio].
[Nel risolvere il conflitto, il tribunale supremo militare determina se e in quale parte devono conservare validità gli atti compiuti dal giudice dichiarato incompetente].
[La sentenza del tribunale supremo militare sulla competenza ha autorità di cosa giudicata, salvo che nuovi fatti o circostanze, nel seguito del giudizio, vengano a modificare la competenza] (1).

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(1) I commi tra parentesi sono abrogati implicitamente dall’art. 16, ult. comma, l. 7 maggio 1981, n. 180.

 

Della rimessione dei procedimenti.

285. Casi di rimessione e norme relative. [In ogni stato del procedimento di merito, per motivi di ordine pubblico, di servizio o di disciplina, sulla richiesta del procuratore generale militare della Repubblica il tribunale supremo militare può rimettere il procedimento da uno a un altro tribunale militare.
Il tribunale supremo militare decide in camera di consiglio, con ordinanza non motivata.
Nei procedimenti di competenza dei tribunali militari di bordo, la richiesta per rimessione può essere fatta anche dal comandante indicato nell’ultimo comma dell’articolo 277; e il tribunale supremo militare decide, inteso il procuratore generale militare della Repubblica.
Qualora sorgano elementi nuovi, su proposta del procuratore generale militare della Repubblica, il tribunale supremo militare può revocare la precedente rimessione, oppure procedere ad altra designazione] (1).
L’imputato non può proporre istanza di rimessione [45-49 c.p.p.].
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(1) I commi tra parentesi sono implicitamente abrogati dall’art. 16, ult. comma, l. 7 maggio 1981, n. 180.

 

286. Effetti del procedimento per rimessione. Il procedimento per rimessione non sospende [l’istruzione o] (1) il giudizio, [salvo che il tribunale supremo militare pronunci ordinanza di sospensione] (2); nel qual caso rimane salva la facoltà di compiere gli atti urgenti.
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(1) Fase del processo abrogata con l’entrata in vigore del codice di procedura penale (24 ottobre 1989).
(2) Il periodo tra parentesi è abrogato dall’art. 16, ult. comma, l. 7 maggio 1981, n. 180.

 

287. Applicazione delle norme del codice di procedura penale. In quanto non sia diversamente disposto dagli articoli precedenti, al procedimento per rimessione relativo a reati soggetti alla giurisdizione militare si applicano le disposizioni del codice di procedura penale [45-49 c.p.p.].

 

Della incompatibilità, dell’astensione e della ricusazione del giudice.

288. Applicazione delle norme del codice di procedura penale. Per la incompatibilità, l’astensione e la ricusazione dei magistrati e dei giudici militari, si applicano le disposizioni del codice di procedura penale, relative alla incompatibilità, all’astensione e alla ricusazione del giudice, salve le norme dell’articolo seguente [34-44 c.p.p.].

 

289. Incompatibilità speciali per i procedimenti militari. Oltre i casi indicati negli articoli 34 e 35 del codice di procedura penale (1), non possono sotto qualsiasi titolo concorrere alla istruzione di un procedimento, far parte di un tribunale militare o [del tribunale supremo militare] (2), o esercitarvi le funzioni di pubblico ministero:
1) colui che è stato offeso dal reato;
2) gli ufficiali della compagnia, o reparto corrispondente, cui appartiene l’imputato, e gli ufficiali che hanno partecipato a un precedente giudizio disciplinare per lo stesso fatto, o che comunque hanno avuto una diretta ingerenza nella repressione disciplinare del fatto stesso;
3) gli ufficiali che si trovavano immediatamente agli ordini dell’imputato al tempo in cui fu commesso il reato o iniziato il procedimento penale;
4) l’ufficiale che ha proceduto ad [atti preliminari all’istruzione] (3).
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(1) Nel testo originario erano indicati gli artt. 61 e 62 del c.p.p. del 1930.
(2) Ora Corte militare di appello (art. 3, l. 7 maggio 1981, n. 180).
(3) Art. 36 ordinamento giudiziario militare. Nel c.p.p. vigente: atti di indagini preliminari, v. artt. 347 ss. c.p.p.

 

Delle parti.

 

Del pubblico ministero. (1)

 

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(1) V. art. 5, l. 7 maggio 1981, n. 180.

290. Esercizio dell’azione penale da parte del pubblico ministero. Il pubblico ministero presso i tribunali militari inizia ed esercita l’azione penale per i reati soggetti alla giurisdizione militare [112 Cost., 5 e 408 c.p.p.].

 

291. Attribuzioni del procuratore militare della Repubblica. (1) Il procuratore militare della Repubblica, sotto la dipendenza e la direzione del procuratore generale militare della Repubblica:
1) vigila sull’osservanza delle leggi, sull’ordine delle competenze e sulla sollecita spedizione delle cause;
2) fa eseguire i provvedimenti dei tribunali militari e del giudice istruttore;
3) esercita tutte le altre attribuzioni, che gli sono conferite dalle leggi e dai regolamenti militari approvati con decreto del Presidente della Repubblica.
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(1) V. artt. 77, 78 ord. giud. mil..

 

Dell’imputato.

 

[292. Dubbio sulla identità personale dell’imputato nel giudizio davanti al tribunale supremo militare. Quando il dubbio sulla identità personale dell’imputato sorge nel giudizio davanti al tribunale supremo militare, questo, se lo ritiene fondato, delega, anche d’ufficio, l’istruzione sull’incidente al giudice istruttore del tribunale militare presso il quale fu emesso il provvedimento impugnato] (1).
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(1) Disposizione implicitamente soppressa dall’art. 16, ult. comma, l. 180/1981.

 

[293. Difensori. (1) Qualora occorra tutelare il segreto politico o militare il giudice istruttore o il presidente, con provvedimento non soggetto a impugnazione, può escludere il difensore o il consulente tecnico non militare] (1).
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(1) Articolo conseguenzialmente abrogato dall’art. 16, comma 1, l. 180/1981.
La Corte Costituzionale con sentenza del 22 giugno 1963, n. 108, ha dichiarato non fondata, una questione di legittimità costituzionale dell’art. 293 c.p.m.p., modificato dall’art. 2 d.lgs.C.p.S. 20 agosto 1947, n. 1103, con riferimento agli artt. 24, comma 2, e 3, comma 1, Cost..

 

[294. Disciplina dei difensori militari. Il difensore militare, nominato di ufficio o scelto dall’imputato, non può rifiutare l’incarico senza giusti motivi. Se ricorrono giusti motivi, il presidente ha facoltà di concedere la dispensa.
Se il rifiuto di assumere la difesa non è giustificato, al difensore militare è inflitta dallo stesso tribunale militare, in via disciplinare, una delle punizioni, che, a norma dei regolamenti, può infliggere il superiore gerarchico.
Il difensore militare, ancorché scelto dall’imputato, se accetta qualsiasi compenso, in qualunque forma, per il servizio della difesa, soggiace a provvedimenti disciplinari, senza pregiudizio dell’azione penale, qualora il fatto costituisca reato] (1).
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(1) V. nota sub art. 293.

 

295. Disciplina dei difensori non militari. (Abrogato) (1).
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(1) Articolo abrogato dall’art. 3, d.lgs.C.p.S. 20 agosto 1947, n. 1103.
Il testo soppresso così disponeva:
"Contro gli avvocati e i procuratori, che abbandonano la difesa, si applicano, con ordinanza del presidente del tribunale militare, sentito il pubblico ministero, le sanzioni stabilite dal codice di procedura penale.
Contro l’ordinanza è ammesso il ricorso al tribunale supremo militare, anche per il merito, da parte dell’interessato e del pubblico ministero.
La dichiarazione di ricorso, unitamente ai motivi, deve essere presentata, a pena di decadenza, nel termine di tre giorni dalla notificazione dell’ordinanza.
Se l’imputato, in seguito all’abbandono, rimane senza difesa, il presidente nomina difensore di ufficio un ufficiale.
Può essere conceduto un termine massimo di cinque giorni per preparare la difesa. Il dibattimento non può mai essere sospeso per un tempo maggiore, né rinviato, a causa dell’abbandono della difesa".

 

Degli atti processuali.

Sezione I Delle notificazioni e delle copie degli atti.

296. Obbligo d’osservanza delle norme processuali. Nei procedimenti di competenza dell’Autorità giudiziaria militare, i magistrati militari, i giudici militari, i cancellieri giudiziari militari, gli ufficiali giudiziari, i messi giudiziari militari, gli ufficiali di polizia giudiziaria militare sono obbligati a osservare le norme stabilite da questo codice e, in quanto applicabili, quelle del codice di procedura penale, anche quando l’inosservanza non importa nullità o altra sanzione particolare [124 c.p.p.].

 

[297. Rilascio di copie, di estratti o di certificati. Il rilascio di copie, estratti o certificati di singoli atti di un procedimento penale militare può essere consentito soltanto dal pubblico ministero]. (1)
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(1) Articolo implicitamente abrogato dall’art. 16, cpv., l. 7 maggio 1981, n. 180. Ora v. art. 116 c.p.p..

 

298. Notificazione degli atti. In quanto la legge non disponga diversamente, per la notificazione degli atti si osservano le norme del codice di procedura penale. Le mansioni spettanti all’ufficiale giudiziario possono essere disimpegnate anche dal messo giudiziario militare [148 c.p.p.; 5 ord. giud. mil.].

 

299. Notificazioni ai militari che devono comparire come testimoni, periti, interpreti o custodi di cose sequestrate. Le notificazioni ai militari in servizio alle armi, che devono comparire, come testimoni, periti, interpreti o custodi di cose sequestrate, davanti ai tribunali militari, sono eseguite con semplice avviso per iscritto o telegrafico, diretto dall’Autorità procedente al comando da cui il militare dipende. Il comando stesso trasmette senza indugio all’Autorità procedente l’attestato della fatta intimazione.
Se ricorrono particolari ragioni di urgenza, i militari in servizio alle armi possono essere citati con avviso verbale, anche telefonico, diretto ai rispettivi superiori, che hanno l’obbligo di curare l’immediata intimazione.
Se i militari sono in congedo o altrimenti lontani dalla sede del corpo, l’avviso può essere notificato a cura dell’arma dei carabinieri del luogo, che invia subito la sua relazione all’Autorità procedente [148 ss. c.p.p.].

 

Delle nullità.

300. Nullità non sanabili. Le nullità stabilite dall’articolo 178 del codice di procedura penale (1) non possono essere sanate in alcun modo. Esse possono essere dedotte in ogni stato e grado del procedimento, e devono anche essere dichiarate d’ufficio.
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(1) Nel testo originario era citato l’art. 185 del c.p.p. 1930.

 

Della istruzione

 

Disposizioni generali.

 

Degli atti preliminari alla istruzione.

 

Degli atti di polizia giudiziaria militare.

301. Persone che esercitano le funzioni di polizia giudiziaria militare. Per i reati soggetti alla giurisdizione militare, salva la disposizione dell’articolo 415, le funzioni di polizia giudiziaria sono esercitate, nell’ordine seguente:
1) dai comandanti di corpo, di distaccamento o di posto delle varie forze armate;
2) dagli ufficiali e sottufficiali dei carabinieri e dagli altri ufficiali di polizia giudiziaria indicati nell’articolo 57 del codice di procedura penale (1).
Concorrendo più militari fra quelli rispettivamente indicati nei numeri 1) e 2), le funzioni sono esercitate dal più elevato in grado o, a parità di grado, dal più anziano.
I militari suddetti hanno la facoltà di richiedere la forza pubblica.
In ogni caso, tutte le persone indicate nel primo comma, senza interrompere le indagini, devono informarne immediatamente il procuratore militare della Repubblica.
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(1) Nel testo originario era citato l’art. 221 del c.p.p. del 1930.

 

302. Subordinazione della polizia giudiziaria militare. Le persone indicate nell’articolo precedente esercitano le loro attribuzioni sotto la direzione del procuratore generale militare della Repubblica e del procuratore militare della Repubblica, osservate le disposizioni, che, nei rispettivi ordinamenti, ne regolano i rapporti interni di dipendenza gerarchica [59 c.p.p.] (1).
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(1) Ora Procuratore generale militare della Repubblica presso la corte militare di appello, v. art. 5, comma 2, l. 7 maggio 1981, n. 180.

 

303. Arresti, ispezioni o perquisizioni. Quando devono procedere ad arresti, ispezioni o perquisizioni, gli ufficiali di polizia giudiziaria, militare od ordinaria, osservano le norme speciali stabilite dagli articoli 310 e 327.

 

304. Trasmissione degli atti e informazioni al procuratore militare della Repubblica. Terminate le operazioni, le persone indicate nell’articolo 301 devono trasmettere immediatamente gli atti compilati e le cose sequestrate al procuratore militare della Repubblica [347 c.p.p.].
Le dette persone devono inoltre riferire al procuratore militare della Repubblica ogni notizia che loro successivamente pervenga, e compiere in qualsiasi momento gli atti necessari, per assicurare le prove del reato [348 c.p.p.].

 

305. Sanzioni disciplinari per le persone che esercitano le funzioni di polizia giudiziaria militare. Le persone indicate nell’articolo 301, che violano le disposizioni di legge per le quali non è stabilita una sanzione speciale, o che ricusano, omettono o ritardano l’esecuzione di un ordine dell’Autorità giudiziaria militare, ovvero eseguono l’ordine soltanto in parte o negligentemente, sono punite con sanzioni disciplinari dai superiori gerarchici, a richiesta del procuratore generale militare della Repubblica [69 c.p.p. e 16-20 d.lgs. 28 luglio 1989, n. 271] (1).
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(1) V. nota sub art. 302.

 

Degli atti di polizia giudiziaria del procuratore militare della Repubblica.

306. Assunzione di atti di polizia giudiziaria. Il procuratore militare della Repubblica [prima di richiedere la istruzione formale o di iniziare la istruzione sommaria] (1), può procedere direttamente, o per mezzo delle persone indicate nell’articolo 301, ad atti di polizia giudiziaria, secondo le norme del paragrafo precedente.
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(1) Il periodo tra parentesi quadre è implicitamente soppresso con l’entrata in vigore del c.p.p. Vassalli.

307. Assistenza del cancelliere. Il procuratore militare della Repubblica, in tutti gli atti che compie, è assistito dal cancelliere (1).
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(1) Ora anche dai segretari appartenenti alla carriera di concetto dei segretari della giustizia militare che assistono il magistrato militare nelle istruttorie e nelle udienze, redigono e sottoscrivono i relativi verbali (art. 2 l. 21 aprile 1977, n. 163).
Il segretario della giustizia militare svolge anche le attribuzioni previste dall’art. 19 d.P.R. 28 dicembre 1970, n. 1077: "Ö compiti di segreteria e di collaborazione; è preposto ad uffici ed attende a compiti di vigilanza non riservati alle attribuzioni della carriera direttiva; rilascia certificazioni nell’ambito delle proprie attribuzioni; provvede agli adempimenti che gli vengono affidati ed esplica gli altri compiti di carattere amministrativo, contabile e tecnico previsti dai singoli ordinamenti ministeriali; nei casi previsti dagli ordinamenti medesimi può far parte, come membro tecnico o segretario, di commissioni, comitati od altri organi collegiali operanti nell’amministrazione centrale o periferica, salvo che la partecipazione a tali organi non sia riservata al personale della carriera direttiva".

 

Della libertà personale dell’imputato.

 

Dell’arresto.

[308. Arresto in flagranza. Le persone indicate nell’articolo 301 devono procedere o far procedere all’arresto di chiunque è colto in flagranza di un reato militare, punibile con pena detentiva o con pena più grave, ferma la osservanza dei modi prescritti dai regolamenti per l’accesso in luoghi militari].
Dell’arresto è compilato processo verbale. L’arrestato è posto immediatamente a disposizione del procuratore militare della Repubblica, e intanto è custodito, preferibilmente, in luogo militare, e, se trattasi di militare, è tenuto separato da persone estranee alle forze armate dello Stato [380 c.p.p.] (1).
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(1) La Corte Costituzionale con sentenza 15 novembre 1989, n. 503, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 308, comma 1, c.p.m.p.

 

[309. Arresto fuori dei casi di flagranza. Fuori dei casi di flagranza, il militare in servizio alle armi, imputato di un reato, ancorché non soggetto alla giurisdizione militare, non può essere arrestato o fermato o trattenuto sotto custodia, se non in dipendenza di un mandato od ordine di cattura o di arresto dell’Autorità giudiziaria; salve le misure precauzionali che il comandante da cui il militare dipende ritenga di adottare] (1).
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(1) Con sentenza 20 marzo 1985, n. 74 la Corte Costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 309, per contrasto con l’art. 13, comma 3, Cost..

 

310. Arresto in luoghi privati o in stabilimenti non dipendenti dall’Autorità militare. Se, fuori dei casi di flagranza e in seguito a mandato od ordine dell’Autorità giudiziaria militare, si deve procedere, in case o altri luoghi privati, ovvero in stabilimenti non dipendenti dall’Autorità militare, all’arresto di imputati soggetti alla giurisdizione militare, gli ufficiali di polizia giudiziaria militare vi procedono direttamente.

 

311. Arresto in stabilimenti o altri luoghi dipendenti dall’Autorità militare. Quando, per un reato soggetto alla giurisdizione ordinaria, fuori dei casi di flagranza e in seguito [a mandato od ordine] (1) dell’Autorità giudiziaria ordinaria, si deve procedere all’arresto dell’imputato, militare o non militare, in caserme, navi, stabilimenti o altri luoghi dipendenti dall’Autorità militare, l’Autorità giudiziaria ordinaria ne fa richiesta all’Autorità militare, la quale è tenuta a porre immediatamente l’imputato a disposizione dell’Autorità giudiziaria.
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(1) V. artt. 284, 285 e 286 c.p.p..

 

[312. Provvedimenti del procuratore militare della Repubblica. Il procuratore militare della Repubblica, appena l’arrestato è stato posto a sua disposizione, procede all’interrogatorio, e, se ritiene che ricorre alcuno dei casi indicati nei due primi commi dell’articolo 390 o nell’articolo 379 del codice di procedura penale, ordina che sia posto in libertà] (1).
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(1) Articolo abrogato. Nel testo originario erano citati gli artt. 246 e 249 del c.p.p. del 1930.

 

Dei mandati

[313. Casi nei quali il mandato di cattura è obbligatorio. Per i reati soggetti alla giurisdizione militare, deve essere emesso il mandato di cattura contro l’imputato:
1) di un reato contro la fedeltà o la difesa militare;
2) di mutilazione o simulazione d’infermità per sottrarsi all’obbligo del servizio militare, di rivolta, di ammutinamento, di sedizione militare o di istigazione a delinquere;
3) di un reato non colposo, per il quale la legge stabilisce una pena detentiva superiore nel massimo a tre anni, o una pena più grave; salvo che trattisi di alcuno dei reati di duello preveduti da questo codice.
Deve essere parimenti emesso il mandato di cattura contro l’imputato di delitto non colposo, per il quale la legge stabilisce la pena detentiva, quando l’imputato è stato dichiarato delinquente abituale, professionale o per tendenza, o si trova nelle condizioni stabilite dall’articolo 102 del codice penale per la dichiarazione di abitualità nel delitto, ovvero è assegnato a una colonia agricola o a una casa di lavoro, o è sottoposto a libertà vigilata] (1).
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(1) Articolo implicitamente abrogato con l’entrata in vigore del c.p.p..
V. ora artt. 272-308 c.p.p..

 

[314. Casi nei quali il mandato di cattura è facoltativo. Può essere emesso il mandato di cattura contro l’imputato di reato non colposo, per il quale la legge stabilisce una pena detentiva non superiore nel massimo a tre anni, salvo che trattisi di alcuno dei reati di duello preveduti da questo codice] (1).
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(1) La Corte Costituzionale con ordinanza 18 gennaio 1989, n. 4, si era pronunziata su questa norma dichiarando la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell’art. 314, sollevata con riferimento agli artt. 3 e 13 Cost..
V. art. 278 c.p.p..

 

[315. Determinazione della pena agli effetti degli articoli precedenti. Per il computo della pena agli effetti degli articoli precedenti, si osservano le disposizioni dell’articolo 278 del codice di procedura penale] (1).
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(1) Articolo implicitamente abrogato con l’entrata in vigore del nuovo c.p.p.. Nel testo originario era citato l’art. 255 del c.p.p. del 1930.

 

[316. Revoca e nuova emissione del mandato di cattura. In ogni stato dell’istruzione, quando vengono a mancare le condizioni che legittimano il mandato di cattura, il giudice deve revocarlo.
Fuori dei casi preveduti dall’articolo 313, il giudice, in ogni stato dell’istruzione, quando non ritiene più necessario mantenere il mandato di cattura, può revocarlo ed emettere, se occorre, mandato di comparizione o di accompagnamento.
La revoca è disposta con ordinanza.
Il mandato di cattura già revocato o convertito può essere, quando ne ricorrono le condizioni, nuovamente emesso] (1).
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(1) Articolo implicitamente abrogato con l’entrata in vigore del c.p.p. V. ora art. 299 c.p.p..

 

[317. Casi nei quali può emettersi mandato di comparizione o di accompagnamento; successiva emissione del mandato di cattura. Fuori dei casi preveduti dagli articoli 313 e 314, può essere emesso soltanto mandato di comparizione o di accompagnamento.
Il mandato di comparizione può essere convertito in quello di accompagnamento, se l’imputato non si presenta senza un legittimo impedimento.
Il mandato di accompagnamento può emettersi nei casi preveduti dall’articolo 314, quando il giudice non ritiene di emettere mandato di cattura o di comparizione, o quando vi è fondato motivo per ritenere che il mandato di comparizione abbia a rimanere senza effetto.
L’imputato, contro il quale è stato emesso mandato di accompagnamento, non può essere privato della libertà, in forza di tale mandato, oltre il giorno successivo a quello del suo arrivo nel luogo in cui si trova il giudice.
Dopo il mandato di comparizione o di accompagnamento, può essere emesso il mandato di cattura, se risultano elementi che autorizzano la cattura] (1).
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(1) Articolo implicitamente abrogata con l’entrata in vigore del nuovo codice di procedura penale.

 

[318. Esecuzione dei mandati. I mandati di accompagnamento, di arresto e di cattura, emessi contro un militare, sono trasmessi per la esecuzione al comandante del corpo o della nave, a cui appartiene l’imputato; e ne è consegnata copia all’imputato stesso.
Il mandato di comparizione è notificato nei modi stabiliti dall’articolo 298.
Se l’imputato non è un militare, la esecuzione dei mandati di accompagnamento, d’arresto e di cattura è regolata dal codice di procedura penale] (1).
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(1) Articolo implicitamente abrogato con l’entrata in vigore del nuovo codice di procedura penale.

 

Della custodia cautelare.

[319. Scarcerazione dell’imputato: sottoposizione a cauzione o malleveria; inoppugnabilità dell’ordinanza relativa. Se, durante l’istruzione e dopo l’interrogatorio, è ordinata dal giudice o dal pubblico ministero la scarcerazione per mancanza di indizi sufficienti, ma rimangono motivi di sospetto, l’imputato estraneo alle forze armate dello Stato può essere sottoposto a cauzione o malleveria o ad altri obblighi, con le forme stabilite dal codice di procedura penale.
Contro l’ordinanza, con la quale il giudice istruttore o il pubblico ministero provvede sulla scarcerazione dell’imputato, non è ammessa impugnazione] (1).
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(1) Articolo implicitamente abrogato con l’entrata in vigore del nuovo codice di procedura penale.

 

[320. Provvedimenti relativi alla durata della custodia cautelare. (1) Il regolamento giudiziario militare stabilisce i provvedimenti diretti a evitare la durata eccessiva della custodia cautelare, e ad accertare le responsabilità del ritardo nella definizione dei procedimenti penali] (2).
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(1) Nel testo originario il termine usato era custodia preventiva.
(2) Disposizione non applicabile in quanto attribuisce a fonte normativa diversa dalla legge i provvedimenti relativi alla detenzione.
V. art. 13 comma 2, Cost.:
"Non è ammessa forma alcuna di detenzione Ö né qualsiasi altra restrizione della libertà personale, se non per atto motivato dell’autorità giudiziaria e nei soli casi e modi previsti dalla legge".

 

[321. Mandato di cattura dopo il rinvio a giudizio. Dopo ordinata la scarcerazione, il mandato di cattura deve essere emesso, successivamente alla ordinanza di rinvio o al decreto di citazione a giudizio, dal presidente del tribunale che deve giudicare, nei casi preveduti dall’articolo 314, qualora l’imputato si sia dato o sia per darsi alla fuga] (1).
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(1) Disposizione implicitamente abrogata con l’entrata in vigore del nuovo codice di procedura penale.

 

Della libertà provvisoria.

[322. Casi nei quali la libertà provvisoria è ammessa. All’imputato, che si trova nello stato di custodia cautelare, può essere conceduta la libertà provvisoria.
La libertà provvisoria non è ammessa nei casi preveduti dall’articolo 313] (1).
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(1) L’art. 322, comma 2, è stato dichiarato costituzionalmente illegittimo "nella parte in cui non consente che sia concessa la libertà provvisoria nei casi previsti dall’art. 313, in cui sia obbligatorio il mandato di cattura". (Corte Cost., sent. 6 marzo 1974, n. 68).

 

[323. Momento in cui può concedersi la libertà provvisoria: cauzione o malleveria. [La libertà provvisoria può essere conceduta in ogni stato dell’istruzione e nel giudizio, [escluso il giudizio davanti al tribunale supremo militare] (1).
Non è ammessa impugnazione contro i provvedimenti del giudice istruttore o del pubblico ministero, concernenti la libertà provvisoria.
Il militare, al quale è stata conceduta la libertà provvisoria, non può essere sottoposto a cauzione o malleveria] (2).
______________________________
(1) L’art. 323, comma 1, è stato dichiarato "costituzionalmente illegittimo nell’inciso "escluso il giudizio dinanzi al tribunale supremo militare" con riferimento all’art. 3, comma primo, Cost." (Corte Cost., sent. 6 giugno 1974, n. 167).
(2) Articolo implicitamente abrogato con l’entrata in vigore del nuovo codice di procedura penale.

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