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CODICE MILITARE

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LIBRO TERZO

Disposizioni preliminari

261. Applicazione delle disposizioni del codice di procedura penale. Salvo che la legge disponga diversamente, le disposizioni del codice di procedura penale si osservano anche per i procedimenti davanti ai tribunali militari, sostituiti:
1) al tribunale e al procuratore della Repubblica, rispettivamente, il tribunale militare e il procuratore militare della Repubblica;
2) [alla Corte di cassazione e al procuratore generale presso di questa, rispettivamente, il tribunale supremo militare e il procuratore generale militare della Repubblica] (1);
3) [al ricorso per cassazione, il ricorso per annullamento al tribunale supremo militare] (1);
4) [al segretario, il cancelliere] (1) (2).

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(1) Articolo quasi integralmente modificato dalla l. 7 maggio 1981, n. 180. Con l. 21 aprile 1977, n. 163 sono stati introdotti nella giustizia militare anche i segretari (art. 2). V. oltre nota sub art. 307.
(2) Il 24 ottobre 1989 entrava in vigore il codice di procedura penale Vassalli. Nessuna norma di raccordo prevedeva il legislatore con la procedura penale militare. Ma per effetto degli artt. 261 c.p.m.p., 1 c.p.p. e 207 d.lgs. 28 luglio 1989, n. 271, Norme di coordinamento al c.p.p. la nuova normativa provocava effetti dirompenti e, forse non previsti dal legislatore, sul processo penale militare. Abbiamo effettuato una difficile e, forse facilmente censurabile, opera di esegesi cercando di venire incontro agli operatori di questo ramo del diritto. Questo lavoro, fatto con piena coscienza dei suoi limiti, viene offerto a quanti fruiranno di questo codice con la speranza di aver suggerito una delle soluzioni possibili. Tra parentesi quadre abbiamo posto le norme o le parti di norme che ormai non possono più ritenersi in vigore.

Istituti, disposizioni, uffici o organi giudiziari del codice di procedura penale abrogato richiamati nei codici penali militari, sono stati adeguati, ove possibile, al nuovo codice di procedura penale a norma degli artt. 208 e 209 delle norme di coordinamento del c.p.p. (d.lgs. 28 luglio 1989, n. 271).

 

Dell’esercizio della giurisdizione militare

 

Della giurisdizione militare.

262. Unicità della giurisdizione militare. La giurisdizione militare è unica per tutte le forze armate dello Stato, terrestri, marittime ed aeree.

 

263. Giurisdizione militare in relazione alle persone e ai reati militari. Appartiene ai tribunali militari la cognizione dei reati militari commessi dalle persone alle quali è applicabile la legge penale militare [103, ultimo comma, Cost.] (1).
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(1) La Corte Costituzionale con sentenza 3 marzo 1989, n. 78 ha dichiarato l’illegittimità costituzionale degli artt. 263 c.p.m.p. e 9 r.d.l. 20 luglio 1934, n. 1404 (istituzione e funzionamento del Tribunale per i minorenni) convertito (con modificazioni) in l. 27 maggio 1935, n. 835, nella parte in cui sottraggono al tribunale per i minorenni la cognizione dei reati militari commessi dai minori degli anni diciotto appartenenti alle forze armate.
La Corte Costituzionale, con sentenza 10 novembre 1992, n. 429, ha dichiarato la illegittimità costituzionale dell’art. 263 c.p.m.p., nella parte in cui assoggetta alla giurisdizione militare le persone alle quali è applicabile la legge penale militare, anziché, i soli militari in servizio alle armi o considerati tali dalla legge al momento del commesso reato.
V. nota sub art. 37; v. anche art. 10, l. 23 marzo 1956, n. 167.
La Corte Costituzionale con sentenza 26 marzo 1998, n. 73, ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 3, primo comma, numero 2, 148, 151 e 263 del codice penale militare di pace, nonché dell’art. 147 del d.P.R. 14 febbraio 1964, n. 237 (Leva e reclutamento obbligatorio nell’Esercito, nella Marina e nell’Aeronautica), sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 103, terzo comma, della Costituzione.
La Corte Costituzionale con sentenza 26 marzo 1998, n. 73, ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 3, primo comma, numero 2, 148, 151 e 263 del codice penale militare di pace, nonché dell’art. 147 del d.P.R. 14 febbraio 1964, n. 237 (Leva e reclutamento obbligatorio nell’Esercito, nella Marina e nell’Aeronautica), sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 103, terzo comma, della Costituzione.

 

[264. Connessione di procedimenti. (1) Tra i procedimenti di competenza della autorità giudiziaria ordinaria e i procedimenti di competenza dell’autorità giudiziaria militare si ha connessione solamente quando essi riguardano delitti commessi nello stesso tempo da più persone riunite o da più persone anche in tempi e luoghi diversi, ma in concorso tra loro, o da più persone in danno reciprocamente le une dalle altre, ovvero delitti commessi gli uni per eseguire o per occultare gli altri o per conseguirne o assicurarne, al colpevole o ad altri, il profitto, il prezzo, il prodotto o la impunità [132, c.p.p.] (2).
Nei casi preveduti nel comma precedente è competente per tutti i procedimenti l’autorità giudiziaria ordinaria. Non di meno la Corte di cassazione, su ricorso del pubblico ministero presso il giudice ordinario o presso il giudice militare, ovvero risolvendo un conflitto, può ordinare, per ragioni di convenienza, con sentenza, la separazione dei procedimenti.
Il ricorso ha effetto sospensivo].
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L’art. era stato modificato dall’art. 8 l. 23 marzo 1956, n. 167.
Il testo originario era il seguente:
"Giurisdizione militare in relazione a determinati reati. Ai tribunali militari appartiene altresì la cognizione:
1) dei delitti preveduti dalla legge penale comune e perseguibili d’ufficio, commessi da militari:
a) a danno del servizio militare o dell’amministrazione militare;
b) a danno di altri militari, purché in luoghi militari o a causa del servizio militare;
c) con abuso della qualità di militare o durante l’adempimento di un servizio militare;
2) dei delitti preveduti dagli articoli 270, 271 e 272 del codice penale, commessi da militari;
3) del delitto di renitenza alla leva e di ogni altro reato preveduto dalle leggi di reclutamento delle varie forze armate dello Stato, da chiunque commessi.
4) dei delitti di furto, preveduti dagli articoli 624 e 625 del codice penale, commessi a danno dell’amministrazione militare, nell’interno di arsenali, stabilimenti, officine e altri luoghi militari, da persone diverse dai militari in servizio che vi siano addette per ragioni di impiego, ufficio o lavoro;
5) dei delitti preveduti dagli articoli 372, 373, 374, 375 e 377 del codice penale, da chiunque commessi nei procedimenti di competenza dei tribunali militari;
6) dei reati da chiunque commessi in udienza davanti ai tribunali militari e che siano immediatamente giudicati;
7) degli altri reati, la cui cognizione è demandata dalla legge ai tribunali militari".
Così Corte Cost., sent. 8 aprile 1958, n. 29, che ha dichiarato non fondata, con riferimento all’art. 103, ult. comma, Cost., una questione di legittimità della citata norma.
La Corte Cost. è stata chiamata più volte a pronunziarsi sulla legittimità costituzionale dell’art. 8 l. 23 marzo 1956, n. 167 che ha integralmente sostituito l’originario art. 264.
V. anche Corte Cost. 28 luglio 1976, n. 196, che ha dichiarato inammissibile una questione di legittimità costituzionale dell’art. 264 con riferimento all’art. 3 Cost. e non fondata con riferimento agli artt. 3 e 25 Cost..
Ed ancora Corte Cost. ord. 10 maggio 1978, n. 59, che ha dichiarato la manifesta infondatezza, con riferimento agli artt. 3, 25 e 103, ult. comma, Cost., della riproposta questione dell’art. 264.
V. pure Corte Cost. 20 maggio 1980, n. 73, che ha dichiarato non fondata una nuova questione di legittimità costituzionale della stessa disposizione, con riferimento all’art. 3 Cost..
Da ultimo Corte Cost. 11 giugno 1980, n. 81 che ha dichiarato non fondata una questione di legittimità degli artt. 37 e 264, con riferimento all’art. 103, ult. comma, Cost..
(2) La Corte Costituzionale, con sentenza 28 maggio 1987, n. 206, ha dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell’art. 264 sollevate in riferimento agli artt. 3, 25, comma 1, e 103, comma 3, della Costituzione in quanto i tribunali militari, in tempo di pace, sono stati considerati dalla stessa Corte "come una giurisdizione eccezionale, circoscritta entro limiti rigorosi" (v. le sentenze nn. 29 del 1958, 48 del 1959, 81 del 1980, 112 e 113 del 1986).
La Corte ha ribadito, inoltre, che "la finalità perseguita attraverso l’istituzione in tempo di pace di un giudice speciale per gli appartenenti alle forze armate autori di reati militari non viene a porsi sullo stesso piano di preminenza riconosciuto (dalla stessa Corte) alla finalità perseguita con l’istituzione di un giudice specializzato per gli imputati minorenni" (v. la sentenza della Corte Costituzionale n. 222 del 1983).

 

Effetti della connessione dei procedimenti sulla competenza dei tribunali militari.

[265. Proscioglimento di alcuno degli imputati. (1) Durante l’istruzione, quando si procede congiuntamente contro persone soggette alla giurisdizione militare e persone originariamente soggette alla giurisdizione ordinaria, il giudice militare, se proscioglie dall’imputazione le prime, rinvia le altre all’Autorità giudiziaria ordinaria per l’ulteriore corso del procedimento, qualora non ritenga di proscioglierle.
Se il proscioglimento avviene in esito al giudizio, non v’è luogo a rimessione; e l’Autorità giudiziaria militare giudica anche le persone che sarebbero state originariamente soggette alla giurisdizione ordinaria].
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(1) Articolo in contrasto con l’art. 103, comma 3, Cost., implicitamente abrogato con l’entrata in vigore del c.p.p.

266. Effetti della connessione sulla competenza dell’Autorità giudiziaria militare e su quella dell’Alta Corte di giustizia. (1) Nel caso di connessione fra procedimenti di competenza dell’Autorità giudiziaria militare e procedimenti di competenza dell’Alta Corte di giustizia, la competenza per tutti appartiene all’Alta Corte, osservate le disposizioni del regolamento giudiziario del Senato.
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(1) Articolo inoperante a seguito della soppressione dell’Alta Corte di giustizia.

 

[267. Giurisdizione militare italiana in territorio estero. Presso i corpi di spedizione all’estero, l’esercizio della giurisdizione militare italiana è regolato dagli accordi stipulati con lo Stato, che concede il transito o il soggiorno al corpo di spedizione; e, in mancanza di accordi, dagli usi internazionali] (1).
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(1) Articolo implicitamente abrogato per la soppressione dei tribunali militari presso corpi di spedizione all’estero (art. 9 della l. 180/1981):
"Per i reati commessi all’estero è competente il tribunale militare di Roma".

 

268. Sostituzione della giurisdizione militare alla giurisdizione consolare. (1) Nei paesi nei quali i trattati e gli usi internazionali attribuiscono ai consoli la giurisdizione penale, alla giurisdizione consolare è sostituita quella militare italiana, inerente ai corpi di spedizione all’estero, alle navi militari e agli aeromobili militari.
Se trattasi di giurisdizione consolare straniera, si applica la disposizione dell’articolo precedente [238 c.p.m.g.].
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(1) Norma inoperante per la intervenuta soppressione del regime delle capitolazioni.

 

Disposizioni generali

 

Delle azioni.

269. Officialità dell’azione penale. Per i reati soggetti alla giurisdizione militare, l’azione penale è pubblica, e, quando non sia necessaria la richiesta [o la querela] [260], è iniziata d’ufficio in seguito a rapporto (1), a referto, a denuncia o ad altra notizia del reato [112 Cost.].
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(1) A seguito dell’entrata in vigore del c.p.p. (24 ottobre 1989) il rapporto è stato sostituito dalla comunicazione o segnalazione della notizia di reato (art. 347 c.p.p.).

 

[270. Azione civile per le restituzioni e per il risarcimento del danno. (1) Nei procedimenti di competenza del giudice militare, l’azione civile per le restituzioni e per il risarcimento del danno non può essere proposta davanti ai tribunali militari.
Il giudizio su di essa è sospeso fino a che sull’azione penale sia pronunciata, [nella istruzione, la sentenza di proscioglimento non più soggetta a impugnazione] (1), o, nel giudizio, la sentenza irrevocabile, ovvero sia divenuto esecutivo il decreto di condanna [250 c.p.m.g.] (2).
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(1) La Corte Costituzionale con sentenza 28 febbraio 1996, n. 60, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 270, primo comma, del codice penale militare di pace.
La Corte Costituzionale con ordinanze 28 marzo 1996, n. 115, e 26 giugno 1996, n. 226, ha dichiarato la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell’art. 270, primo comma, del codice penale militare di pace, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione.
V. Corte Cost., sent. 2 giugno 1977, n. 106, che ha dichiarato non fondata, con riferimento agli artt. 2, 3, comma 1, e 24, comma 1, Cost., una questione di legittimità dell’art. 270.
(2) La Corte Costituzionale con sentenza 28 febbraio 1996, n. 60, ha dichiarato ai sensi dell’art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87, l’illegittimità costituzionale dell’art. 270, secondo comma, del codice penale militare di pace.

 

Del giudice. 

 

 Organi della giurisdizione militare.

271. Disposizione generale. La legge relativa all’ordinamento giudiziario militare determina la specie, la composizione e il numero degli organi, che esercitano la giurisdizione militare.

 

Della competenza.

 

Della competenza dei tribunali militari [territoriali] (1).

 

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(1) Dizione soppressa dall’art. 2, l. 7 maggio 1981, n. 180.

272. Competenza dei tribunali militari [territoriali]. (1) Appartiene ai tribunali militari [territoriali] (1) la cognizione dei reati soggetti alla giurisdizione militare, [esclusi quelli di competenza dei tribunali militari di bordo e dei tribunali militari istituiti presso forze armate concentrate] (2).
Per la determinazione della competenza territoriale, si osservano le norme del codice di procedura penale [8 ss. c.p.p.], salve le disposizioni degli articoli seguenti.
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(1) Dizione soppressa dall’art. 2, l. 7 maggio 1981, n. 180.
(2) Organi giudiziari militari soppressi a norma degli artt. 8 e 16, comma 1, della l. 7 maggio 1981, n. 180.

 

[273. Reati commessi in navigazione o all’estero. (1) La cognizione dei reati commessi in navigazione, anche aerea, o all’estero, salva la disposizione dell’articolo 282, appartiene al tribunale militare del luogo in cui seguì l’arresto o la consegna o la volontaria costituzione dell’imputato nel territorio dello Stato [10 c.p.p.].
Se la competenza non può essere determinata in uno dei modi indicati nel comma precedente, è competente il tribunale militare del luogo in cui ha sede il corpo o reparto, al quale il militare appartiene, ovvero, se non trattasi di militare in servizio alle armi, il tribunale militare, da cui fu emesso mandato di cattura o di comparizione.
Se più sono gli imputati, e arrestati o consegnati o costituitisi in circoscrizioni di tribunali diversi, è competente il tribunale, presso il quale fu compiuto il primo atto del procedimento].
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(1) Disposizione sostituita per i reati commessi su navi o aeromobili militari dall’art. 8, comma 2, della l. 7 maggio 1981, n. 180: "La cognizione dei reati commessi in corso di navigazione, su navi o aeromobili militari, è di competenza del tribunale militare del luogo di stanza dell’unità militare alla quale appartiene l’imputato".

274. Reati di diserzione, di mancanza alla chiamata e di allontanamento illecito. Per i reati di diserzione [148 ss.], di mancanza alla chiamata [151] e di allontanamento illecito [147], è competente il tribunale militare del luogo in cui ha sede il corpo o reparto al quale l’imputato apparteneva o avrebbe dovuto presentarsi.
In caso di arresto, consegna o volontaria costituzione, la competenza appartiene al tribunale militare del luogo dell’arresto, della consegna o della volontaria costituzione [8 c.p.p.] (1).
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(1) La Corte Costituzionale, con sentenza 5 maggio 1993, n. 217, ha dichiarato non fondata la questione di costituzionalità dell’art. 274, comma 2, c.p.m.p. sollevata, in riferimento agli artt. 3, 25 e 97 Cost.

 

[275. Reati di perdita di nave o aeromobile e di abbandono di comando. Per i reati preveduti dagli articoli 105, 106, 111, 112, 2521 e numero 1) del terzo comma, e 257, è competente il tribunale militare territoriale designato dal tribunale supremo militare] (1).
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(1) Norma implicitamente abrogata dall’art. 16, ult. comma, l. 180/1981.

276. Effetti della connessione sulla competenza per territorio. La competenza per i procedimenti connessi, rispetto ai quali sono competenti per territorio tribunali militari diversi, appartiene al tribunale militare del luogo nel quale fu commesso il reato più grave, o, in caso di reati di pari gravità, il maggior numero di essi.
[Se i reati soggetti alla competenza di tribunali militari diversi sono di pari gravità e numero, è competente a conoscerne il tribunale militare territoriale designato dal tribunale supremo militare] (1).
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(1) Comma soppresso implicitamente a norma dell’art. 16, ult. comma, l. 7 maggio 1981, n. 180.

 

Della competenza dei tribunali militari di bordo (1).

 

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(1) Art. 8 della l. 7 maggio 1981, n. 180: "I tribunali militari di bordo sono soppressi e le relative competenze sono trasferite ai tribunali militari". Gli articoli da 277 a 283 compresi in parentesi quadre sono implicitamente abrogati per il tempo di pace.

 

[277. Competenza ordinaria dei tribunali militari di bordo. Appartiene ai tribunali militari di bordo la cognizione dei reati soggetti alla giurisdizione militare, commessi, sia a terra, sia a bordo, da qualsiasi persona iscritta, sotto qualunque titolo, nel ruolo d’equipaggio di una nave militare in armamento o in riserva, quando questa non dipenda da un’Autorità dipartimentale, ovvero, pur dipendendone organicamente, faccia parte temporaneamente di gruppi di unità al comando di un ufficiale ammiraglio o di un capitano di vascello.
La dipendenza della nave da un’Autorità dipartimentale o navale è stabilita in base alla composizione organica del naviglio.
Ai tribunali militari di bordo appartiene inoltre la cognizione:
1) dei reati soggetti alla giurisdizione militare, commessi a bordo di una nave militare che si trovi nelle condizioni indicate nel primo comma, da qualsiasi persona su di essa imbarcata;
2) dei delitti preveduti dal codice penale e dalle altre leggi penali dello Stato, commessi fuori delle acque territoriali di questo, da qualsiasi persona iscritta, sotto qualunque titolo, nel ruolo di equipaggio di una nave militare che si trovi nelle condizioni indicate nel primo comma. In questo caso, alla richiesta, autorizzazione o querela, cui sia subordinato, a norma della legge penale, l’esercizio dell’azione penale, è sostituito, a ogni effetto, l’ordine del comandante della squadra o della divisione o del gruppo di navi o della nave isolata, presso cui il tribunale si deve costituire].

 

[278. Competenza speciale dei tribunali militari di bordo. I tribunali militari di bordo giudicano altresì:
1) le persone imbarcate sopra navi mercantili in convoglio sotto scorta di navi militari, per i reati soggetti alla giurisdizione militare;
2) le persone imbarcate sopra navi mercantili nazionali, che all’estero concorrono nella diserzione di militari imbarcati su navi militari;
3) i piloti e i capitani di navi mercantili nazionali, per i reati che, rispetto a essi, sono preveduti da questo codice;
4) coloro che, in una rada dello Stato o straniera, occupata militarmente da forze navali, commettono alcuno dei reati militari di tradimento, spionaggio, istigazione di militari alla diserzione o concorso in essa, danneggiamento di opere, edifici o cose mobili militari, ovvero alcuno dei delitti indicati nel numero 1) dell’articolo 264.
Nel caso preveduto dal numero 2) del comma precedente, la competenza è determinata con riferimento alla nave a cui appartiene il militare colpevole di diserzione].

 

[279. Effetti della connessione sulla competenza di tribunali militari territoriali e sulla competenza di tribunali militari di bordo. Nel caso di procedimenti connessi, se alcuno appartiene alla competenza dei tribunali militari territoriali e altri appartengono alla competenza dei tribunali militari di bordo, la competenza appartiene per tutti ai tribunali militari territoriali].

 

[280. Effetti della connessione sulla competenza di tribunali militari di bordo diversi. Nel caso di procedimenti connessi di competenza di tribunali militari di bordo diversi, è competente, per tutti, il tribunale cui spetta di giudicare l’imputato più elevato in grado, o, a parità di grado, il numero maggiore di imputati, ovvero, a parità di grado e di numero, l’imputato più anziano nel grado, o, qualora trattisi di non graduati, nel servizio].

 

[281. Effetti della connessione sulla competenza dei tribunali militari di bordo e sulla competenza del giudice ordinario. Nel caso di procedimenti connessi, se alcuno appartiene alla competenza dei tribunali militari di bordo e altri appartengono alla competenza del giudice ordinario, la competenza, per tutti, appartiene al tribunale militare territoriale del luogo del commesso reato, o, se il reato è stato commesso in navigazione o all’estero, al tribunale militare territoriale del luogo del primo approdo della nave; ferma la facoltà del giudice militare di ordinare la separazione dei procedimenti, a norma dell’ultimo comma dell’articolo 49 del codice di procedura penale].

 

[282. Cessazione della competenza dei tribunali militari di bordo. La competenza dei tribunali militari di bordo cessa:
1) quando il tribunale non si possa costituire per mancanza del numero di ufficiali richiesto dalla legge;
2) quando la nave non si trovi più nelle condizioni prevedute dal primo comma dell’articolo 277;
3) quando la nave non si trovi più nel luogo del commesso reato e l’imputato l’abbia abbandonata, o sia stato sbarcato d’ordine del comandante indicato nell’ultimo comma dell’articolo 277.
Nei casi indicati nel comma precedente, è competente a giudicare il tribunale militare territoriale costituito presso la forza armata cui appartiene l’imputato, più vicino al luogo del commesso reato, o, se questo sia stato commesso in navigazione o all’estero, più vicino al luogo del primo approdo].

 

Della competenza dei tribunali militari presso forze armate concentrate (1).

 

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(1) Articoli abrogati, per il tempo di pace, dall’art. 16, comma 1, l. 7 maggio 1981, n. 180.

[283. Tribunali all’interno e all’estero. La competenza dei tribunali militari presso forze armate concentrate all’interno è determinata dal decreto del Presidente della Repubblica che li istituisce.

Per la competenza dei tribunali militari presso forze armate concentrate all’estero, oltre le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica che li istituisce, si osservano gli accordi stipulati con lo Stato che concede il transito o il soggiorno al corpo di spedizione, e, in mancanza di accordi, gli usi internazionali. Ove occorra, provvede il comandante del corpo di spedizione, mediante bando].

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