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    I L'INDAGINE
    PREVIA Can.
    1717 - § 1. Ogniqualvolta l'Ordinario abbia notizia, almeno probabile,
    di un delitto, indaghi con prudenza, personalmente o tramite persona idonea,
    sui fatti, le circostanze e sull'imputabilità, a meno che questa
    investigazione non sembri assolutamente superflua. §
    2. Si deve provvedere che con questa indagine non sia messa in pericolo la
    buona fama di alcuno. §
    3. Chi fa l'indagine ha gli stessi poteri ed obblighi che ha l'uditore nel
    processo; lo stesso non può, se inseguito sia avviato un procedimento
    giudiziario, fare da giudice in esso. Can.
    1718 - § 1. Qualora gli elementi raccolti sembrino bastare l'Ordinario
    decida:            
    1° se si possa avviare il
    processo per infliggere la pena o dichiararla;            
    2° se ciò, atteso il can.
    1341, sia conveniente;            
    3° se si debba ricorrere al
    processo giudiziario, oppure, a meno che la legge non lo vieti, si debba
    procedere con decreto extragiudiziale. §
    2. L'Ordinario revochi o modifichi il decreto di cui al § 1, ogniqualvolta
    da elementi nuovi gli sembri di dover disporre diversamente §
    3. Nell'emanare i decreti di cui ai §§ 1 e 2, l'Ordinario, se
    prudentemente lo ritiene opportuno, ascolti due giudici e altri esperti in
    diritto. §
    4. Prima di decidere a norma del § 1, l'Ordinario, consideri se non sia
    conveniente, per evitare giudizi inutili, che egli stesso o l'investigatore,
    consenzienti le parti, dirima la questione dei danni secondo il giusto e
    l'onesto. Can.
    1719 - Gli atti dell'indagine e i decreti dell'Ordinario, con i quali
    l'indagine ha inizio o si conclude e tutto ciò che precede l'indagine, se
    non sono necessari al processo penale, si conservino nell'archivio segreto
    della curia. Capitolo
    II LO
    SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Can.
    1720 - Se l'Ordinario ha ritenuto doversi procedere con decreto per via
    extragiudiziale:            
    1° renda note all'imputato
    l'accusa e le prove, dandogli possibilità di difendersi, a meno che
    l'imputato debitamente chiamato non abbia trascurato di presentarsi;            
    2° valuti accuratamente con due
    assessori tutte le prove e gli argomenti;            
    3° se consta con certezza del
    delitto e l'azione criminale non è estinta, emani il decreto a norma dei
    cann. 1342-1350, esponendo almeno brevemente le ragioni in diritto e in
    fatto. Can.
    1721 - § 1. Se l'Ordinario ha decretato doversi avviare un processo
    penale giudiziario, trasmetta gli atti dell'indagine al promotore di
    giustizia, il quale presenti al giudice il libello di accusa a norma dei
    cann. 1502 e 1504. §
    2. Avanti al tribunale superiore copre il ruolo di attore il promotore di
    giustizia costituito presso quel tribunale. Can.
    1722 - L'Ordinario per prevenire gli scandali, tutelare la libertà dei
    testimoni e garantire il corso della giustizia, può in qualunque stadio del
    processo, udito il promotore di giustizia e citato l'accusato stesso,
    allontanare l'imputato dal ministero sacro o da un ufficio o compito
    ecclesiastico, imporgli o proibirgli la dimora in qualche luogo o
    territorio, o anche vietargli di partecipare pubblicamente alla santissima
    Eucarestia; tutti questi provvedimenti, venendo meno la causa, devono essere
    revocati, e cessano per il diritto stesso con il venir meno del processo
    penale. Can.
    1723 - § 1. Il giudice citando l'imputato deve invitarlo a costituirsi
    un avvocato a norma del can. 1481, § 1, entro un termine da lui stesso
    stabilito. §
    2. Che se l'imputato non vi abbia provveduto, il giudice stesso prima della
    contestazione della lite nomini un avvocato, che rimarrà nell'incarico fin
    tanto che l'imputato non se ne sia costituito uno proprio. Can.
    1724 - § 1. In qualunque grado del giudizio il promotore di giustizia
    può rinunciare all'istanza, per mandato o con il consenso dell'Ordinario
    che ha deliberato l'avvio del processo. §
    2. Perché la rinuncia sia valida occorre che sia accettata dall'imputato,
    salvo questi non sia stato dichiarato assente dal giudizio. Can.
    1725 - Nella discussione della causa, sia che essa avvenga per iscritto
    sia oralmente, l'imputato abbia sempre il diritto di scrivere o di parlare
    per ultimo, personalmente o tramite il suo avvocato o promotore. Can.
    1726 - In qualunque grado e stadio del giudizio penale, se consta con
    evidenza che il delitto non fu commesso dall'imputato, il giudice lo deve
    dichiarare con sentenza ed assolvere l'imputato, anche se contemporaneamente
    consti l'estinzione dell'azione criminale. Can.
    1727 - § 1. L'imputato può interporre appello, anche se la sentenza lo
    ha prosciolto solo perché la pena era facoltativa o il giudice fece uso dei
    poteri di cui nei cann. 1344 e 1345. §
    2. Il promotore di giustizia può appellare ogniqualvolta giudichi che non
    si sia sufficientemente provveduto a riparare lo scandalo o a reintegrare la
    giustizia. Can.
    1728 - § 1. Salve le disposizioni dei canoni di questo titolo, nel
    giudizio penale devono essere applicati, se non vi si opponga la natura
    della cosa, i canoni sui giudizi in generale e sul giudizio contenzioso
    ordinario, osservate le norme speciali per le cause riguardanti il bene
    pubblico. §
    2. L'accusato non è tenuto a confessare il delitto, né può essergli
    imposto il giuramento. Capitolo
    III L'AZIONE
    PER LA RIPARAZIONE DEI DANNI Can.
    1729 - § 1. La parte lesa può promuovere nel corso del giudizio penale
    stesso un'azione contenziosa per la riparazione dei danni ad essa inferti
    dal delitto, a norma del can. 1596. §
    2. L'intervento della parte lesa di cui al § 1, non è più ammissibile se
    non fu fatto nel primo grado del giudizio penale. §
    3. L'appello nella causa sui danni avviene a norma dei cann. 1628-1640,
    anche se nel giudizio penale non è possibile l'appello; che se sono
    interposti entrambi gli appelli, anche se da parti diverse, si faccia un
    unico giudizio di appello, salvo il disposto del can. 1730. Can.
    1730 - § 1. Per evitare eccessivi ritardi nel processo penale, il
    giudice può differire il giudizio sui danni fino a che abbia emanato la
    sentenza definitiva nel giudizio penale. §
    2. Il giudice che abbia così agito, dopo aver emesso la sentenza nel
    giudizio penale, deve giudicare sui danni, anche se il giudizio penale è
    ancora in corso a causa di una impugnazione interposta, o l'imputato è
    stato assolto per un motivo che non toglie l'obbligo di riparare i danni. Can.
    1731 - La sentenza emanata nel giudizio penale, pur essendo passata in
    giudicato, non dà alcun diritto alla parte lesa, a meno che questa non sia
    intervenuta a norma del can. 1729.    
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