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CODICE CIVILE

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IL GIUDIZIO CONTENZIOSO

SEZIONE I

IL GIUDIZIO CONTENZIOSO ORDINARIO

Titolo I

L'introduzione della causa

Capitolo I

IL LIBELLO INTRODUTTORIO DELLA LITE

Can. 1501 - Il giudice non può esaminare alcuna causa, se non gli venga presentata, a norma dei canoni, una domanda da chi ha interesse o dal promotore di giustizia.

Can. 1502 - Chi vuol convenire qualcuno deve presentare al giudice competente un libello in cui si proponga l'oggetto della controversia e si richieda il ministero del giudice.

Can. 1503 - § 1. Il giudice può ammettere la domanda orale, ogniqualvolta o l'attore sia impedito di presentare il libelli o la causa comporti una ricerca facile e sia di minor importanza.

§ 2. In ambo i casi tuttavia il giudice ordini al notaio di redigere un atto per iscritto, che deve essere letto all'attore e da questi approvato, e che sostituisce a tutti gli effetti di diritto il libello scritto dall'attore.

Can. 1504 - Il libello con il quale s'introduce la lite deve:

            1° esprimere avanti a quale giudice la causa viene introdotta, che cosa si chiede e da chi;

            2° indicare su quale diritto si fonda l'attore, e almeno per sommi capi fatti e prove per dimostrare quanto è asserito;

            3° essere sottoscritta dall'attore o dal suo procuratore, apponendovi giorno, mese e anno, nonché il luogo ove l'attore o il procuratore abitano o dissero di risiedere per ricevere gli atti.

            4° indicare il domicilio o il quasi-domicilio del convenuto.

Can. 1505 - § 1. Il giudice unico o il presidente del tribunale collegiale, dopo aver constatato che la cosa è di sua competenza e che all'attore non manca la capacità legittima di stare in giudizio, deve al più presto con un suo decreto ammettere o respingere il libello.

§ 2. Il libello può essere respinto soltanto:

            1° se il giudice o il tribunale sono incompetenti;

            2° se consta senza dubbio che all'attore manca la capacità legittima di stare in giudizio;

            3° se non sono state osservate le disposizioni del can. 1504, nn. 1-3;

            4° se è sicuramente manifesto dal libello stesso che la domanda manca di qualunque fondamento, né potrà accadere che alcun fondamento emerga dal processo.

§ 3. Se il libello fu respinto a causa di difetti che possono essere emendati, l'attore può nuovamente esibire allo stesso giudice un altro libello correttamente redatto.

§ 4. Contro la reiezione del libello, la parte ha sempre diritto di interrompere ricorso corredato da motivazioni, entro il tempo utile di dieci giorni o al tribunale d'appello o al collegio se il libello fu respinto dal presidente, la questione poi della reiezione deve essere definito con la massima celerità.

Can. 1506 - Se il giudice entro un mese dalla presentazione del libello non ha emesso il decreto, con il quale ammette o respinge il libello a norma del can. 1505, la parte interessata può fare istanza perché il giudice adempia il suo compito; che se ciononostante il giudice taccia, trascorsi inutilmente dieci giorni dalla data dell'istanza, il libello si consideri ammesso.

Capitolo II

CITAZIONE E INTIMAZIONE DEGLI ATTI GIUDIZIARI

Can. 1507 - § 1. Nel decreto con il quale si ammette il libello dell'attore, il giudice o il presidente deve chiamare in giudizio ovvero citare le altre parti per la contestazione della lite, stabilendo se debbano rispondere per iscritto o presentandosi davanti a lui per concordare i dubbi. Che se delle risposte scritte veda la necessità di convocare le parti, lo può stabilire con un nuovo decreto.

§ 2. Se il libello si considera accolto a norma del can. 1506, il decreto di citazione in giudizio deve essere dato entro venti giorni dal momento in cui fu fatta l'istanza, di cui in quel canone.

§ 3. Che se le parti contendenti di fatto si presentino davanti al giudice per fare la causa, non c'è bisogno di citazione, ma l'attuario metta agli atti che le parti furono presenti in giudizio.

Can. 1508 - § 1. Il decreto di citazione in giudizio deve essere subito notificato alla parte convenuta e contemporaneamente reso noto agli altri che devono comparire.

§ 2. Alla citazione si aggiunga il libello introduttorio della lite, a meno che il giudice per cause gravi non ritenga che non si debba rendere noto alla parte il libello prima che questa abbia deposto in giudizio.

§ 3. Se si fa causa a una persona che non ha il libero esercizio dei suoi diritti, o la libera amministrazione delle cose in questione, la citazione deve essere intimata, a seconda dei casi, al tutore, al curatore, al procuratore speciale ovvero a chi è tenuto a norma del diritto ad incaricarsi del giudizio a nome della medesima.

Can. 1509 - § 1. La notificazione di citazioni, decreti, sentenze, ed altri atti giudiziari deve essere fatta tramite i servizi postali o in altro modo assolutamente sicuro, osservate le norme stabilite per legge particolare.

§ 2. Del fatto della notificazione e del modo in cui essa fu fatta deve constare agli atti.

Can. 1510 - Il convenuto che si rifiuta di ricevere la scheda di citazione o impedisce alla citazione di raggiungerlo, si consideri legittimamente citato.

Can. 1511- Se la citazione non fu legittimamente notificata, gli atti del processo sono nulli, salvo il disposto del can. 1507, § 3.

Can. 1512 - Notificata legittimamente la citazione o presentatesi le parti davanti al giudice per fare la causa:

            1° la cosa cessa di essere integra;

            2° la causa diventa propria di quel giudice o di quel tribunale per altro competente, avanti al quale fu introdotta l'azione;

            3° la potestà del giudice delegato si rende stabile, di modo che non cessa con il venir meno del diritto del delegante;

            4° s'interrompe la prescrizione, a meno che non sia disposto altrimenti;

            5° la lite comincia ad essere aperta; pertanto vale immediatamente il principio: lite pendente nihil innovetur

Titolo II

La contestazione della lite

Can. 1513 - § 1. Si ha la contestazione della lite, quando con un decreto del giudice si definiscono i termini della controversia, desunti dalle richieste e dalle risposte delle parti.

§ 2. Le richieste e le risposte, oltre che nel libello introduttorio della lite, possono essere espresse o nella risposta alla citazione o in dichiarazioni fatte a voce avanti al giudice; ma nelle cause più difficili la parti devono essere convocate dal giudice per concordare il dubbio o i dubbi, a cui si dovrà rispondere nelle sentenza.

§ 3. Il decreto del giudice deve essere notificato alle parti, le quali, salvo che non si siano già dichiarate consenzienti, possono ricorrere entro dieci giorni al giudice perché sia mutato; la questione deve poi essere definita con decreto del giudice stesso con la massima celerità.

Can. 1514 - I termini della controversia una volta stabiliti non possono essere validamente mutati, se non con un nuovo decreto, per una causa grave, ad istanza di una parte dopo aver udito le altre parti ed averne soppesato le ragioni.

Can. 1515 - Contestata la lite il possessore di un bene altrui cessa di essere in buona fede; pertanto se è condannato a restituire la cosa, deve rendere anche i frutti dal giorno della contestazione della lite e risarcire i danni.

Can. 1516 - Contestata la lite, il giudice stabilisca alle parti un congruo spazio di tempo per proporre e completare le prove.

Titolo III

L'istanza della lite

Can. 1517 - L'inizio dell'istanza avviene con la citazione; la fine non si ha soltanto con la sentenza definitiva, ma anche negli altri modi stabiliti dal diritto.

Can. 1518 - Se una parte contendente muoia, o cambi stato o cessi dall'ufficio in ragione del quale agisce:

            1° a causa non ancora conclusa, l'istanza è sospesa fino a che sia riassunta la lite dall'erede del defunto, dal successore o dall'avente interesse;

            2° a causa conclusa, il giudice deve procedere oltre, dopo aver citato il procuratore, se vi sia, altrimenti l'erede del defunto o il successore.

Can. 1519 - § 1. Se cessino dall'incarico il tutore o il curatore o il procuratore, che sia necessario a norma del can. 1481, §§1 e 3, l'istanza è nel frattempo sospesa.

§ 2. Il giudice costituisca al più presto un altro tutore o curatore; può poi costituire un procuratore alla lite se la parte abbia trascurato di farlo entro un breve termine di tempo stabilito dal giudice stesso.

Can. 1520 - Se nessun atto processuale sia posto dalle parti per sei mesi, senza che vi si opponga alcun impedimento, l'istanza va in perenzione. La legge particolare può stabilire altri termini per la perenzione.

Can. 1521 - La perenzione ha effetto per il diritto stesso e contro tutti, anche minorenni o ad essi equiparati, e deve anche essere dichiarata d'ufficio, salvo il diritto di chiedere indennità contro i tutori, curatori, amministratori, procuratori, i quali non abbiano dimostrato di non averne colpa.

Can. 1522 - La perenzione estingue gli atti del processo, ma non gli atti della causa; anzi questi possono avere valore anche in una successiva istanza, purché essa si svolga tra le stesse persone e sullo stesso oggetto; ma per ciò che riguarda gli estranei, non hanno altro valore se non di documenti.

Can. 1523 - Le spese del giudizio andato in perenzione sono rispettivamente a carico di ciascuno dei contendenti nella misura in cui furono fatte dai medesimi.

Can. 1524 - § 1. In qualunque stadio e grado del giudizio l'attore può rinunciare all'istanza; anzi sia l'attore sia la parte convenuta possono rinunciare agli atti del processo, sia a tutti sia ad alcuni soltanto.

§ 2. Tutori e amministratori di persone giuridiche, perché possano rinunciare all'istanza devono avere il parere o il consenso di coloro dei quali è richiesto il concorso per porre atti che eccedono i limiti dell'amministrazione ordinaria.

§ 3. Per essere valida la rinuncia deve essere fatta per iscritto e deve essere sottoscritta dalla parte o dal suo procuratore, che sia tuttavia munito di mandato speciale, deve essere comunicata all'altra parte e da essa accettata o almeno non impugnata, e deve essere ammessa dal giudice.

Can. 1525 - La rinuncia ammessa dal giudice, per gli atti ai quali si è rinunciato, ottiene gli stessi effetti della perenzione dell'istanza, e obbliga il rinunciante a pagare le spese degli atti cui ha rinunciato.

Titolo IV

Le prove

Can. 1526 - § 1. L'incombenza di fornire le prove tocca a chi asserisce.

§ 2. Non necessitano di prova:

            1° ciò che dalla legge stessa si presume;

            2° i fatti asseriti da uno dei contendenti ed ammessi dall'altro, a meno che ciò nonostante la prova non sia esigita dal diritto o dal giudice.

Can. 1527 - § 1. Possono essere addotte prove di qualunque genere, che sembrino utili per esaminare la causa e siano lecite.

§ 2. Se una parte fa istanza perché una prova rifiutata dal giudice venga ammessa, il giudice definisca la cosa con la massima celerità.

Can. 1528 - Se una parte o un testimone si rifiutano di comparire per rispondere avanti al giudice, è consentito udirli anche tramite un laico designato dal giudice, o richiedere la loro deposizione avanti a un pubblico notaio o in qualunque altro modo legittimo.

Can. 1529 - Il giudice non proceda a raccogliere le prove prima della contestazione della lite se non per una causa grave.

Capitolo I

LE DICHIARAZIONI DELLE PARTI

Can. 1530 - Il giudice per scoprire più adeguatamente la verità può sempre interrogare le parti; anzi lo deve fare su istanza di una parte o per provare un fatto sul quale è di pubblico interesse togliere ogni dubbio.

Can. 1531 - § 1. La parte legittimamente interrogata deve rispondere e dire integralmente la verità.

§ 2. Che se si rifiuta di rispondere, spetta al giudice valutare che cosa se ne può dedurre per la prova dei fatti.

Can. 1532 - Nei casi in cui è in causa il bene pubblico, il giudice faccia fare alle parti il giuramento di dire o almeno di avere detto la verità, a meno che una causa grave non suggerisca altro; negli altri casi può farlo a sua prudente discrezione.

Can. 1533 - Le parti, il promotore di giustizia e il difensore del vincolo possono presentare al giudice dei punti sui quali la parte sia interrogata.

Can. 1534 - Circa l'interrogatorio delle parti si osservino proporzionalmente le regole stabilite per i testimoni nei cann. 1548, § 2, n. 1, 1558-1565.

Can. 1535 - L'asserzione di un fatto circa la materia stessa del giudizio, resa per iscritto o oralmente da una parte contro di sé avanti al giudice competente, sia spontaneamente sia a domanda del giudice, è una confessione giudiziale.

Can. 1536 - § 1. La confessione giudiziale di una parte, se si tratta di qualche affare privato e non è in causa il bene pubblico, libera le altre parti dall'onere della prova.

§ 2. Nelle cause poi che riguardano il bene pubblico la confessione giudiziale e le dichiarazioni delle parti che non siano confessioni, possono aver forza probante, da valutarsi dal giudice insieme a tutte le altre circostanze della causa, ma non si può attribuire loro forza di prova piena se non si aggiungano altri elementi ad avvalorarle in modo definitivo.

Can. 1537 - Spetta al giudice, soppesate tutte le circostanze, decidere qual valore dare alla confessione extragiudiziale prodotta in giudizio.

Can. 1538 - La confessione o qualsiasi altra dichiarazione della parte manca assolutamente di forza probante se consti che essa fu pronunciata per errore di fatto o fu estorta con la violenza o con timore grave.

Capitolo II

PROVA DOCUMENTALE

Can. 1539 - In ogni genere di giudizio è ammessa la prova per via di documenti sia pubblici sia privati.

Art. 1

Natura e forza probante dei documenti

Can. 1540 - § 1. Sono documenti pubblici ecclesiastici quelli rilasciati da una persona pubblica nell'esercizio del suo compito nella Chiesa, osservate le formalità stabilite nel diritto.

§ 2. Sono documenti pubblici civili quelli che sono ritenuti tali secondo le leggi di ciascun luogo.

§ 3. Tutti gli altri documenti sono privati.

Can. 1541 - Salvo che non si dimostri irrefragabilmente altro con argomenti contrari ed evidenti, i documenti pubblici fanno fede di ciò che in essi è direttamente e principalmente affermato.

Can. 1542 - Il documento privato, sia riconosciuto dalla parte, sia ammesso dal giudice, ha contro il suo autore o chi l'ha sottoscritto e gli aventi causa da essi, la stessa forza probante della confessione extragiudiziale; contro estranei ha la stessa forza probante delle dichiarazioni delle parti che non siano confessioni, a norma del can. 1536, § 2.

Can. 1543 - Se i documenti appaiono cancellati, corretti, interpolati o guasti per altro difetto, spetta al giudice decidere se ed in qual conto tali documento si debbano tenere.

Art. 2

Produzione dei documenti

Can. 1544 - I documenti non hanno forza probante in giudizio, se non siano originali o esibiti in esemplare autentico e consegnati alla cancelleria del tribunale, perché possano essere esaminati dal giudice e dalla parte avversa.

Can. 1545 - Il giudice può ordinare che sia esibito nel processo un documento comune ad entrambe le parti.

Can. 1546 - § 1. Nessuno è tenuto a produrre documenti, anche se comuni, che non possono essere esibiti senza pericolo di danno a norma del can. 1548, § 2, n. 2, o senza pericolo di violazione del segreto che si deve mantenere.

§ 2. Se tuttavia è possibile descrivere almeno una piccola parte del documento e produrla in esemplare senza gli inconvenienti menzionati, il giudice può ordinarne l'esibizione.

Capitolo III

TESTIMONI E TESTIMONIANZE

Can. 1547 - In qualsiasi causa è ammessa la prova tramite testimoni, sotto la direzione del giudice.

Can. 1548 - § 1. I testimoni devono confessare la verità al giudice che legittimamente li interroghi.

§ 2. Salvo il disposto del can. 1550, § 2, n. 2, sono liberati dal dovere di rispondere:

            1° i chierici per quanto fu loro manifestato in ragione del sacro ministero; pubblici magistrati, i medici, le ostetriche, gli avvocati, i notai e altri che sono tenuti al segreto d'ufficio anche in ragione del consiglio dato, per quanto riguarda gli affari soggetti a questo segreto;

            2° coloro che dalla propria testimonianza temano per sé o per il coniuge o per i consanguinei o gli affini più vicini infamia, pericolosi maltrattamenti o altri gravi mali.

Art. 1

Chi può essere testimone

Can. 1549 - Tutti possono essere testimoni, a meno che non siano espressamente riprovati dal diritto in tutto o in parte.

Can. 1550 - § 1. Non siano ammessi a fare da testimone i minori al di sotto dei quattordici anni e i deboli di mente; potranno tuttavia essere uditi per decreto del giudice, con il quale se ne dichiari l'opportunità.

§ 2. Si reputano incapaci:

            1° le parti in causa o coloro che compaiono in giudizio a loro nome, il giudice o i suoi assistenti, l'avvocato e gli altri che assistono o abbiano assistito le parti nella stessa causa;

            2° i sacerdoti per quanto concerne tutto ciò che fu loro rivelato nella confessione sacramentale, anche se il penitente ne richieda la manifestazione; anzi, tutto ciò che da chiunque ed in qualunque modo fu udito in occasione della confessione non può essere recepito neppure come indizio di verità.

Art. 2

Presentazione ed esclusione dei testimoni

Can. 1551 - La parte che ha fatto venire in giudizio un testimone può rinunciare alla sua escussione; ma la parte avversa può chiedere che ciononostante il teste sia interrogato.

Can. 1552 - § 1. Quando si chiede la prova tramite testimoni, siano indicati al tribunale i loro nomi e il domicilio.

§ 2. Si esibiscano, entro il termine stabilito dal giudice, i punti degli argomenti sui quali si chiede l'interrogatorio dei testimoni; altrimenti si ritenga abbandonata la richiesta.

Can. 1553 - Spetta al giudice limitare il numero troppo grande dei testimoni.

Can. 1554 - Prima che i testimoni siano interrogati, dei loro nominativi siano informate le parti; che se ciò, a prudente valutazione del giudice, non sia possibile senza grave difficoltà, lo si faccia almeno prima della pubblicazione delle deposizioni testimoniali.

Can. 1555 - Fermo restando il disposto del can. 1550, una parte può chiedere che un testimone sia escluso, se sia dimostrata una giusta causa per l'esclusione prima dell'escussione del medesimo.

Can. 1556 - La citazione del testimone avviene con un decreto del giudice legittimamente notificato.

Can. 1557 - Il testimone regolarmente citato compaia o renda nota al giudice la causa della sua assenza.

Art. 3

L'esame dei testimoni

Can. 1558 - § 1. I testimoni devono essere interrogati nella sede stessa del tribunale, salvo diverso parere del giudice.

§ 2. I Cardinali, i Patriarchi, i Vescovi e quelli che secondo il diritto del loro paese godono di egual beneficio, siano uditi nel luogo da loro stessi prescelto.

§ 3. Il giudice decida dove devono essere uditi coloro ai quali, per la distanza, la malattia o altro impedimento, sia impossibile o difficile raggiungere la sede del tribunale, ferme restando le disposizioni dei cann. 1418 e 1469, § 2.

Can. 1559 - Le parti non possono assistere all'esame dei testimoni, a meno che il giudice non abbia ritenuto di doverle ammettere. Possono tuttavia assistervi i loro avvocati o procuratori, a meno che il giudice per circostanze di cose e di persone non abbia ritenuto doversi procedere in segreto.

Can. 1560 - § 1. I testimoni devono essere esaminati uno ad uno separatamente.

§ 2. Se i testimoni sono discordi in cosa grave tra di loro o con una parte, il giudice può riunire tra loro o mettere a confronto coloro che sono in contraddizione, rimossi, per quanto è possibile, dissidi e scandalo.

Can. 1561 - L'esame del testimone viene fatto dal giudice, o da un suo delegato o uditore, che deve essere assistito dal notaio; di conseguenza le parti, il promotore di giustizia, il difensore del vincolo, o gli avvocati che intervengano nell'esame, se hanno altre domande da fare al testimone, non le facciano al testimone ma al giudice o a chi ne fa le veci, perché le rivolga lui stesso, salvo che la legge particolare non disponga altrimenti.

Can. 1562 - § 1. Il giudice ricordi al teste il grave obbligo di dire tutta e sola la verità.

§ 2. Il giudice faccia giurare il testimone secondo il can. 1532; che se il testimone si rifiuti di prestarlo, lo ascolti senza che abbia giurato.

Can. 1563 - Il giudice verifichi innanzitutto l'identità del testimone; domandi quale rapporto egli abbia con le parti, e facendogli specificare domande sulla causa, lo interroghi anche sulle fonti della sua conoscenza e quando precisamente seppe le cose che asserisce.

Can. 1564 - Le domande siano brevi, appropriate all'intelligenza di colui che deve essere interrogato, non includano più elementi insieme, non siano cavillose, non siano subdole, non suggeriscano la risposta, escludano qualunque offesa e riguardino la causa di cui si tratta.

Can. 1565 - § 1. Non si comunichino in precedenza ai testimoni le domande.

§ 2. Se tuttavia la materia su cui si deve deporre è così lontana nella memoria da non poter essere affermata con certezza dal testimone senza essergli precedentemente richiamata, il giudice, quando ritenga che lo si possa fare senza pericolo, prevenga il testimone su qualche particolare.

Can. 1566 - I testimoni facciano la testimonianza a voce, senza leggere, a meno che non si tratti di dati numerici o di conti; in tal caso potranno consultare gli appunti che abbiano portato con sé.

Can. 1567 - § 1. La risposta deve essere immediatamente redatta per iscritto dal notaio e deve riferire le stesse parole della testimonianza prodotta, almeno per quanto concerne direttamente la materia del giudizio.

§ 2. Può essere ammesso l'uso del magnetofono, purché le risposte siano successivamente trascritte e firmate, se possibile, da coloro che hanno deposto.

Can. 1568 - Il notaio riferisca in atti sul giuramento fatto, dispensato o rifiutato, sulla presenza delle parti, sulle domande aggiunte d'ufficio e in genere su tutti i fatti degni di menzione eventualmente accaduti durante l'escussione dei testimoni.

Can. 1569 - § 1. Al termine dell'interrogatorio si deve leggere al testimone quanto della sua deposizione il notaio redasse per iscritto o fargli ascoltare al magnetofono ciò che fu registrato, concedendogli facoltà di aggiungere, sopprimere, correggere e variare.

§ 2. Infine il testimone, il giudice e il notaio devono sottoscrivere l'atto.

Can. 1570 - I testimoni, benché già esaminati, potranno, ad istanza della parte o d'ufficio, prima che gli atti o le testimonianze siano pubblicate, essere nuovamente chiamati a testimoniare, se il giudice lo ritenga necessario o vantaggioso, purché non vi sia pericolo di qualsiasi segreta intesa o di corruzione.

Can. 1571 - Ai testimoni, secondo un'equa tassazione stabilita dal giudice, si devono rifondere sia le spese fatte sia il guadagno che essi persero per rendere la testimonianza.

Art. 4

Forza probante delle testimonianze

Can. 1572 - Nella valutazione delle testimonianze, il giudice, dopo aver richiesto, se necessario, le lettere testimoniali, prenda in considerazione:

            1° quale sia la condizione e l'onestà della persona;

            2° se la testimonianza è fatta per conoscenza propria, soprattutto per aver veduto o udito personalmente, oppure in base alla propria opinione, per fama o per averlo udito da altri;

            3° se il testimone sia costante e fermamente coerente con se stesso, oppure sia variabile, insicuro o dubbioso;

            4° se abbia contestimoni su quanto ha deposto, e sia confermato o no da altri elementi di prova.

Can. 1573 - La deposizione di un solo testimone non può fare fede piena, a meno che non si tratti di un testimone qualificato che deponga su cose fatte d'ufficio, o le circostanze di cose e di persone suggeriscano altro.

Capitolo IV

I PERITI

Can. 1574 - Ci si deve servire dell'opera dei periti ogniqualvolta, secondo il disposto del diritto o del giudice è necessario il loro esame o il parere, fondato sulle regole della pratica e della scienza, per provare qualche fatto o per conoscere la vera natura di una cosa.

Can. 1575 - Spetta al giudice nominare i periti, udite le parti o su loro proposta, oppure, se del caso, accettare relazioni già fatte da altri periti.

Can. 1576 - I periti vengono esclusi o possono essere ricusati per le stesse cause per le quali sono esclusi i testimoni.

Can. 1577 - § 1. Il giudice, atteso quanto i contendenti abbiano eventualmente prodotto, definisca con suo decreto i singoli punti sui quali si deve svolgere l'opera del perito.

§ 2. Al perito devono essere trasmessi gli atti di causa e gli altri documenti e sussidi di cui può aver bisogno per eseguire correttamente e fedelmente il suo compito.

§ 3. Il giudice, udito il perito stesso, stabilisca il tempo entro il quale dovrà essere espletato l'esame e presentata la relazione.

Can. 1578 - § 1. I periti facciano ciascuno la propia relazione distinta da quella degli altri, a meno che il giudice non ordini che se ne faccia una sola che i singoli periti dovranno sottoscrivere; se ciò avvenga, si annotino diligentemente le differenze dei pareri, se ce ne fossero.

§ 2. I periti devono indicare con chiarezza con quali documenti o in quali modi idonei abbiano accertato l'identità delle persone, delle cose o dei luoghi, secondo quale metodo e criterio abbiano proceduto nell'espletare il compito loro richiesto, e soprattutto su quali argomenti si fondino le loro conclusioni.

§ 3. Il perito può essere convocato dal giudice perché fornisca le spiegazioni che sembrino ulteriormente necessarie.

Can. 1579 - § 1. Il giudice valuti attentamente non soltanto le conclusioni dei periti, anche se concordi, ma tutte le altre circostanze della causa.

§ 2. Quando espone le ragioni della decisione, deve esprimere quali argomenti lo hanno indotto ad ammettere o a respingere le conclusioni dei periti.

Can. 1580 - Ai periti devono essere pagate le spese e gli oneri, che il giudice deve stabilire secondo onestà e giustizia, osservato il diritto particolare.

Can. 1581 - § 1. Le parti possono designare periti privati, i quali devono essere approvati dal giudice.

§ 2. Questi, se il giudice li ammette, possono esaminare, nella misura in cui sia necessario, gli atti di causa, e prendere parte all'esecuzione della perizia; possono poi sempre presentare la loro relazione.

Capitolo V

ACCESSO ED ISPEZIONE GIUDIZIARIA

Can. 1582 - Se per la definizione della causa il giudice ritiene opportuno di recarsi in qualche luogo o d'ispezionare qualche cosa, lo stabilisca con un decreto, con cui descriva sommariamente, dopo aver udite le parti, tutto ciò che nell'ispezione deve essergli messo a disposizione.

Can. 1583 - Dell'ispezione fatta si rediga uno strumento.

Capitolo VI

LE PRESUNZIONI

Can. 1584 - La presunzione è la deduzione probabile da un fatto certo di una cosa incerta; è detta iuris la presunzione che viene stabilita dalla legge stessa; è detta hominis quella che è formulata dal giudice.

Can. 1585 - Chi ha dalla sua parte una presunzione iuris , viene liberato dall'onere della prova, che ricade sulla parte avversa.

Can. 1586 - Il giudice non formuli presunzioni, che non sono stabilite dal diritto, se non sulla base di un fatto certo e determinato, direttamente connesso con il fatto che è oggetto della controversia.

Titolo V

Le cause incidentali

Can. 1587 - Si ha una causa incidentale ogni qualvolta, cominciato il giudizio con la citazione, viene proposta una questione, la quale, benché non contenuta espressamente nel libello introduttorio della lite, risulta tuttavia così pertinente alla causa da dover essere per lo più risolta prima della questione principale.

Can. 1588 - La causa incidentale si propone per iscritto o a voce, indicato il nesso che intercorre tra essa e la causa principale, avanti al giudice competente e decidere la causa principale.

Can. 1589 - § 1. Il giudice, accolta la domanda e udite le parti, decida con la massima celerità se la questione incidentale proposta sembri aver fondamento ed essere connessa al giudizio principale, oppure se la si debba respingere fin da principio; e, posto che l'ammetta, se sia di tal gravità da dover essere risolta con sentenza interlocutoria oppure con decreto.

§ 2. Se poi giudichi non doversi risolvere la questione incidentale prima della sentenza definitiva, stabilisca che di essa si tenga conto quando si deciderà la causa principale.

Can. 1590 - § 1. Se la questione incidentale deve essere risolta con sentenza, si osservino le norme circa il processo contenzioso orale, a meno che il giudice non ritenga diversamente, attesa la gravità della cosa.

§ 2. Se poi la questione incidentale deve essere risolta con decreto, il tribunale può affidare la cosa a un uditore o al presidente.

Can. 1591 - Prima che si concluda la causa principale il giudice o il tribunale possono, intervenendo una ragione giusta, revocare o riformare il decreto o la sentenza interlocutoria, sia ad istanza di una parte, sia d'ufficio, udite le parti.

Capitolo I

LE PARTI CHE NON SI PRESENTANO IN GIUDIZIO

Can. 1592 - § 1. Se la parte convenuta citata non si presentò in giudizio né scusò idoneamente la sua assenza, o non rispose a norma del can. 1507, § 1, il giudice la dichiari assente dal giudizio e decida che la causa, osservato quanto è prescritto, proceda fino a sentenza definitiva e alla sua esecuzione.

§ 2. Prima che si emani il decreto di cui al § 1, deve constatare, anche a mezzo di una nuova citazione se è necessario, che la citazione legittimamente fatta pervenne in tempo utile alla parte convenuta.

Can. 1593 - § 1. La parte convenuta se in seguito si presenti in giudizio o abbia risposto prima della decisione della causa, può addurre conclusioni e prove, fermo restando il disposto del can. 1600; il giudice eviti però che il giudizio si protragga di proposito con ritardi troppo lunghi e non necessari.

§ 2. Benché non si sia presentata in giudizio né abbia risposto prima della decisione della causa, può servirsi delle impugnazioni contro la sentenza; se poi provi di essere stata trattenuta da un legittimo impedimento, che senza sua colpa non le fu possibile dimostrare, può anche servirsi della querela di nullità.

Can. 1594 - Se l'attore non comparve nel giorno ed ora fissati per la contestazione della lite né addusse idonea scusa:

            1° il giudice lo citi una seconda volta;

            2° se l'attore non obbedì alla nuova citazione, si presume abbia rinunciato all'istanza a norma dei cann. 1524-1525;

            3° se in seguito voglia intervenire nel processo, si osservi il can. 1593.

Can. 1595 - § 1. La parte assente dal giudizio, sia l'attore sia il convenuto, che non abbia dimostrato di avere un giusto impedimento, è obbligata sia a pagare le spese della lite che furono fatte a motivo della sua assenza, sia anche, se necessario, a indennizzare l'altra parte.

§ 2. Se l'attore e il convenuto furono assenti dal giudizio, sono solamente tenuti all'obbligo di pagare le spese della lite.

Capitolo II

L'INTERVENTO DI UN TERZO NELLA CAUSA

Can. 1596 - § 1. Chi ne abbia interesse può essere ammesso ad intervenire nella causa, in qualunque istanza della lite, sia come parte a difendere il proprio diritto, sia accessoriamente ad aiutare una delle parti contendenti.

§ 2. Ma per essere ammesso deve presentare al giudice prima della conclusione della causa un libello, in cui brevemente dimostri il proprio diritto d'intervenire.

§ 3. Chi interviene nella causa deve essere ammesso in quello stadio in cui essa si trova, dopo avergli assegnato un termine breve e perentorio per presentare le sue prove, se la causa sia giunta alla fase probatoria.

Can. 1597 - Il giudice, udite le parti, deve chiamare in giudizio un terzo, del quale sembri necessario l'intervento.

Titolo VI

La pubblicazione degli atti, la conclusione in causa e la discussione della causa

Can. 1598 - § 1. Acquisite le prove, il giudice con decreto deve permettere alle parti e ai loro avvocati, sotto pena di nullità, di prendere visione degli atti loro ancora sconosciuti presso la cancelleria del tribunale; anzi agli avvocati che lo chiedano si può anche dare copia degli atti; ma nelle cause che riguardano il bene pubblico il giudice, per evitare pericoli gravissimi, può decidere, garantendo tuttavia sempre ed integralmente il diritto alla difesa, che qualche atto non sia fatto conoscere a nessuno.

§ 2. Per completare le prove le parti possono presentarne altre al giudice; acquisite le quali, se necessario a parere del giudice, avrà nuovamente luogo il decreto di cui al § 1.

Can. 1599 - § 1. Espletato tutto quanto riguarda le prove da produrre, si addiviene alla conclusione in causa.

§ 2. Questa conclusione si ha ogniqualvolta o le parti dichiarano di non aver null'altro da addurre, o il tempo utile stabilito dal giudice per produrre le prove è trascorso, o il giudice dichiara di ritenere sufficientemente istruita la causa.

§ 3. Sulla compiuta conclusione in causa, in qualunque modo essa sia avvenuta, il giudice emetta un decreto.

Can. 1600 - § 1. Dopo la conclusione in causa il giudice può convocare ancora gli stessi o altri testimoni, oppure ordinare altre prove che in precedenza non furono richieste, soltanto:

            1° nelle cause in cui si tratta del solo bene privato delle parti, se tutte le parti vi consentano;

            2° nelle altre cause, udite le parti e purché vi sia una ragione grave e venga rimosso qualsiasi pericolo di frode o di subornazione;

            3° in tutte le cause, ogni qualvolta è probabile che, se la nuova prova non sia ammessa, si avrà una sentenza ingiusta per le ragioni di cui al can. 1645, § 2, nn. 1-3.

§ 2. Il giudice può inoltre ordinare o ammettere che sia prodotto un documento, che, senza colpa dell'interessato, non poté essere prodotto in precedenza.

§ 3. La nuove prove siano pubblicate, osservato il can. 1598, § 1.

Can. 1601 - Fatta la conclusione in causa, il giudice stabilisca un congruo spazio di tempo per presentare le difese o le osservazioni.

Can. 1602 - § 1. Difese e osservazioni siano scritte, a meno che il giudice, d'accordo con le parti, non reputi sufficiente il dibattimento durante la seduta del tribunale.

§ 2. Se le difese con i documenti principali vengono stampati, è richiesta la licenza previa del giudice, salvo l'obbligo del segreto se ve ne sia alcuno.

§ 3. Per l'ampiezza della difesa, il numero degli esemplari ed altri particolari del genere, si osservi il regolamento del tribunale.

Can. 1603 - § 1. Comunicate vicendevolmente le difese e le osservazioni, all'una e all'altra parte è consentito presentare delle risposte entro un breve spazio di tempo stabilito dal giudice.

§ 2. Le parti abbiano questo diritto una sola volta, a meno che al giudice per una causa grave non sembri lo si debba concedere un'altra volta; in tal caso allora la concessione fatta ad una parte si intenda fatta anche all'altra.

§ 3. Il promotore di giustizia e il difensore del vincolo hanno diritto di replicare nuovamente alle risposte delle parti.

Can. 1604 - § 1. E' assolutamente proibito alle parti, ai loro avvocati o anche ad altri di dare al giudice informazioni, che rimangano fuori dagli atti di causa.

§ 2. Se la discussione della causa è fatta per iscritto, il giudice può stabilire che vi sia durante la seduta del tribunale un moderato dibattimento orale per mettere in chiaro alcune questioni.

Can. 1605 - Al dibattimento orale di cui ai cann. 1602, § 1 e 1604, § 2, sia presente il notaio al fine di riferire immediatamente per scritto, se il giudice lo ordini o la parte lo chieda e il giudice acconsenta, sulle cose discusse e decise.

Can. 1606 - Se le parti abbiano trascurato di preparare in tempo utile la loro difesa o si rimettano alla scienza e coscienza del giudice, questi, se dagli atti e da quanto è stato dimostrato ritenga palesemente provata la causa, potrà immediatamente pronunciare la sentenza, dopo aver tuttavia richiesto le osservazioni del promotore di giustizia e del difensore del vincolo, se intervengono nel giudizio.

Titolo VII

I pronunciamenti del giudice

Can. 1607 - La causa trattata per via giudiziaria, se è principale viene decisa dal giudice con sentenza definitiva; se è incidentale con sentenza interlocutoria, fermo restando il disposto del can. 1589, § 1.

Can. 1608 - § 1. Per pronunciare una sentenza qualsiasi si richiede nell'animo del giudice la certezza morale su quanto deve decidere con essa.

§ 2. Il giudice deve attingere questa certezza dagli atti e da quanto è stato dimostrato.

§ 3. Il giudice deve poi valutare le prove secondo la sua coscienza, ferme restando le disposizioni della legge su l'efficacia di talune prove.

§ 4. Il giudice che non abbia potuto conseguire quella certezza, sentenzi che non consta del diritto dell'attore e prosciolga il convenuto, a meno che non si tratti di una causa che gode il favore del diritto, nel qual caso si deve pronunciare a favore della medesima.

Can. 1609 - § 1. Nel tribunale collegiale, il presidente del collegio stabilisca il giorno e l'ora in cui i giudici devono ritrovarsi per la decisione, e salvo una causa peculiare non suggerisca altrimenti, la riunione si tenga nella sede stessa del tribunale.

§ 2. Fissata la data della riunione, i singoli giudici portino per iscritto le loro conclusioni in merito alla causa e le ragioni sia in diritto sia in fatto, sulla base delle quali sono pervenuti alle rispettive conclusioni; queste conclusioni, da mantenere sotto segreto, siano allegate agli atti di causa.

§ 3. Dopo aver invocato il Nome di Dio, esposte per ordine le conclusioni dei singoli secondo la precedenza, in modo tuttavia che si abbia sempre inizio con il ponente o relatore della causa, si apra la discussione sotto la guida del presidente del tribunale, soprattutto per concordare insieme ciò che si deve stabilire nella parte dispositiva della sentenza.

§ 4. Nella discussione poi a ciascuno è permesso di recedere dalla sua precedente conclusione. Il giudice tuttavia che non intende accedere alla decisione degli altri può esigere che, se vi sia l'appello, le sue conclusioni siano trasmesse al tribunale superiore.

§ 5. Che se i giudici o non vogliono o non possono addivenire a sentenza nella prima discussione, la decisione può essere differita ad una nuova riunione da tenersi non oltre una settimana, a meno che a norma del can. 1600 non si debba completare l'istruttoria della causa.

Can. 1610 - § 1. Se il giudice è unico scriverà lui stesso la sentenza.

§ 2. Nel tribunale collegiale è il ponente o relatore a scrivere la sentenza, desumendo le motivazioni da quelle addotte dai singoli giudici durante la discussione, a meno che i giudici a maggioranza non abbiano stabilito le motivazioni da preferirsi; la sentenza infine dovrà essere sottoposta alla approvazione dei singoli giudici.

§ 3. La sentenza deve essere pubblicata non oltre un mese dal giorno in cui la causa fu decisa, a meno che, nel tribunale collegiale, i giudici per una grave ragione non abbiano stabilito un tempo più lungo.

Can. 1611 - La sentenza deve:

            1° definire la controversia discussa avanti al tribunale, dando una congrua risposta ai singoli dubbi;

            2° determinare quali siano gli obblighi delle parti sorti dal giudizio, e in quale modo debbano essere adempiuti;

            3° esporre le ragioni ossia i motivi, in diritto e in fatto, sui quali si fonda la parte dispositiva della sentenza;

            4° decidere sulle spese processuali.

Can. 1612 - § 1. E' necessario che la sentenza, dopo l'invocazione del Nome di Dio, esprima per ordine quale sia il giudice o il tribunale; chi sia l'attore, la parte convenuta, il procuratore, indicandone correttamente i nominativi e i domicili, chi sia il promotore di giustizia e il difensore del vincolo, se ebbero parte nel giudizio.

§ 2. Deve quindi riferire brevemente la fattispecie con le conclusioni delle parti e la formulazione dei dubbi.

§ 3. A queste cose faccia seguito la parte dispositiva della sentenza, premesse le ragioni sulle quali si regge.

§ 4. Si chiuda con l'indicazione del giorno e del luogo in cui fu pronunciata, con le firme del giudice, o, se il tribunale è collegiale, di tutti i giudici e del notaio.

Can. 1613 - Le regole sopra riferite circa la sentenza definitiva, devono essere adattate anche all'interlocutoria.

Can. 1614 - La sentenza sia al più presto pubblicata, indicati i modi secondo i quali la si può impugnare; essa non ha alcun valore prima della pubblicazione, anche se la parte dispositiva, permettendolo il giudice, fu resa nota alle parti.

Can. 1615 - La pubblicazione o intimazione della sentenza può avvenire o dandone un esemplare alle parti o ai loro procuratori, oppure trasmettendo ai medesimi l'esemplare stesso a norma del can. 1509.

Can. 1616 - § 1. Se nel testo della sentenza sia sfuggito un errore di calcolo o vi sia stato un errore materiale nella trascrizione della parte dispositiva oppure nel riferire i fatti o le petizioni delle parti o sia stato omesso quanto richiede il can 1612, § 4, la sentenza deve essere corretta o completata dal tribunale stesso che l'ha emanata, sia ad istanza della parte sia d'ufficio, udite tuttavia le parti e con decreto apposto in calce alla sentenza.

§ 2. Se una parte fa opposizione, la questione incidentale sia definita per decreto.

Can. 1617 - Tutti gli altri pronunciamenti del giudice oltre alla sentenza, sono decreti, che, salvo non siano mere ordinanze, non hanno valore, se non esprimano almeno sommariamente i motivi oppure rinviino ai motivi espressi in un altro atto.

Can. 1618 - La sentenza interlocutoria o il decreto hanno valore di sentenza definitiva se impediscono il giudizio o pongono fine al giudizio stesso o ad un grado di esso, nei riguardi di almeno una delle parti in causa.

Titolo VIII

Impugnazione della sentenza

Capitolo I

QUERELA DI NULLITA' CONTRO LA SENTENZA

Can. 1619 - Fermi restando i cann. 1622 e 1623, la nullità degli atti stabilita dal diritto positivo, che pur essendo nota alla parte proponente la querela non fu denunziata al giudice prima della sentenza, si considera sanata per mezzo della sentenza stessa ogniqualvolta si tratta di una causa relativa al bene di privati.

Can. 1620 - La sentenza è viziata da nullità insanabile se:

            1° fu emessa da un giudice incompetente d'incompetenza assoluta;

            2° fu emessa da un giudice privo della potestà di giudicare nel tribunale dove la causa fu decisa;

            3° fu emessa da un giudice a ciò coatto gravemente con violenza o timore grave;

            4° il giudizio fu fatto senza la domanda giudiziale di cui al can. 1501, oppure non fu istituito contro una parte convenuta;

            5° fu emessa tra parti, di cui almeno una non aveva capacità di stare in giudizio;

            6° qualcuno agì in nome di un altro senza legittimo mandato;

            7° all'una o all'altra parte si negò il diritto alla difesa;

            8° non definì la controversia, neppure parzialmente.

Can. 1621 - La querela di nullità, di cui al can. 1620, può essere proposta a modo di eccezione senza limiti di tempo, e a modo di azione avanti al giudice che emise la sentenza entro dieci anni a partire dal giorno della pubblicazione della sentenza.

Can. 1622 - La sentenza è viziata solo da nullità sanabile, se:

            1° fu emessa da un numero non legittimo di giudici, contro il disposto del can. 1425, § 1;

            2° non contiene i motivi o le ragioni della decisione;

            3° manca delle firme prescritte dal diritto;

            4° non riporta l'indicazione dell'anno, mese, giorno e luogo in cui fu emessa;

            5° si regge su un atto giudiziale nullo o non sanato a norma del can. 1619;

            6° fu emessa contro una parte legittimamente assente, secondo il can. 1593, § 2.

Can. 1623 - La querela di nullità nei casi di cui al can. 1622, può essere proposta entro tre mesi dalla notizia della pubblicazione della sentenza.

Can. 1624 - Esamina la querela di nullità lo stesso giudice che ha emesso la sentenza; che se la parte tema che il giudice che ha emesso la sentenza impugnata con la querela di nullità sia prevenuto e pertanto lo ritenga sospetto, può esigere che sia sostituito da un altro giudice a norma del can. 1450.

Can. 1625 - La querela di nullità può essere proposta insieme all'appello, entro il termine stabilito per appellare.

Can. 1626 - § 1. Possono interporre querela di nullità non solo le parti che si ritengono onerate, ma anche il promotore di giustizia o il difensore del vincolo ogniqualvolta hanno diritto d'intervenire.

§ 2. Il giudice stesso può ritrattare d'ufficio la propria sentenza nulla o correggerla entro il termine stabilito per agire dal can. 1623, a meno che nel frattempo non sia stato interposto appello insieme alla querela di nullità o la nullità sia stata sanata per il decorso del termine di cui al can. 1623.

Can. 1627 - Le cause sulla querela di nullità possono essere trattate secondo le norme del processo contenzioso orale.

Capitolo II

L'APPELLO

Can. 1628 - La parte che si considera onerata da una sentenza, e parimenti il promotore di giustizia e il difensore del vincolo nelle cause in cui la loro presenza è richiesta, hanno diritto di appellare contro la sentenza avanti al giudice superiore, salvo il disposto del can. 1629.

Can. 1629 - Non di dà luogo all'appello:

            1° contro una sentenza emessa dallo stesso Sommo Pontefice o dalla Segnatura Apostolica;

            2° contro una sentenza nulla, salvo non lo si faccia congiuntamente alla querela di nullità a norma del can. 1625;

            3° contro una sentenza passata in giudicato;

            4° contro il decreto del giudice o una sentenza interlocutoria, che non abbiano valore di sentenza definitiva,a meno che non lo si faccia insieme all'appello contro la sentenza definitiva;

            5° contro una sentenza o un decreto in una causa nella quale il diritto stabilisce si debba definire la questione con la massima celerità.

Can. 1630 - § 1. L'appello deve essere interposto avanti al giudice che ha emesso la sentenza, nel termine perentorio di quindici giorni utili dalla notizia della pubblicazione della sentenza.

§ 2. Se l'appello è fatto a voce, il notaio lo rediga per iscritto avanti allo stesso appellante.

Can. 1631 - Se insorge una questione sul diritto di appello, la esamini con la massima celerità il tribunale di appello secondo le norme del processo contenzioso orale.

Can. 1632 - § 1. Se nell'appello non è indicato a quale tribunale esso è diretto, si presume fatto al tribunale di cui ai cann. 1438 e 1439.

§ 2. Se l'altra parte ricorre ad un tribunale di appello diverso, esamina la causa il tribunale superiore in grado, salvo il can. 1415.

Can.1633 - L'appello deve essere proseguito avanti al giudice al quale è diretto entro un mese dalla sua interposizione, a meno che il giudice che ha emesso la sentenza non abbia stabilito alla parte un tempo più lungo per la prosecuzione.

Can. 1634 - § 1. Per la prosecuzione dell'appello si richiede e basta che la parte invochi il ministero del giudice superiore perché corregga la sentenza impugnata, allegando copia di questa sentenza e indicando le ragioni dell'appello.

§ 2. Che se la parte non possa ottenere entro il tempo utile copia della sentenza impugnata dal tribunale che l'ha emessa, nel frattempo non decorrono i termini, e l'impedimento va segnalato al giudice di appello, il quale obbligherà con precetto il giudice che ha emesso la sentenza ad adempiere al più presto il suo dovere.

§ 3. Nel frattempo il giudice che ha emesso la sentenza deve trasmettere al giudice di appello gli atti a norma del can. 1474.

Can. 1635 - Trascorsi inutilmente i fatalia per l'appello sia avanti al giudice che ha emesso la sentenza sia avanti al giudice di appello, si ritiene abbandonato l'appello.

Can. 1636 - § 1. L'appellante può rinunciare all'appello con gli effetti di cui al can. 1525.

§ 2. Se l'appello fu interposto dal difensore del vincolo o dal promotore di giustizia, la rinuncia può essere fatta, a meno che la legge non stabilisca altrimenti, dal difensore del vincolo o dal promotore di giustizia del tribunale d'appello.

Can. 1637 - § 1. L'appello fatto dall'attore vale anche per il convenuto e viceversa.

§ 2. Se sono parecchi i convenuti o gli attori, e da uno o contro uno di essi soltanto viene impugnata la sentenza, l'impugnazione si considera fatta da tutti e contro tutti ogni qualvolta la cosa richiesta sia indivisibile o l'obbligo in solido.

§ 3. Se l'appello è interposto da una parte su qualche capitolo della sentenza, la parte avversa, benché i fatalia per l'appello siano trascorsi, può incidentalmente appellare sugli altri capitoli entro il termine perentorio di quindici giorni dalla data in cui le fu notificato l'appello principale.

§ 4. Salvo non costi altro, l'appello si presume fatto contro tutti i capitoli della sentenza.

Can. 1638 - L'appello sospende l'esecuzione della sentenza.

Can. 1639 - § 1. Salvo il disposto del can. 1683, nel grado di appello non può essere ammessa una nuova causa per la domanda, neppure sotto forma di cumulazione per ragioni di utilità; pertanto la contestazione della lite può riferirsi esclusivamente alla conferma o alla riforma della prima sentenza in tutto o in parte.

§ 2. Nuove prove poi sono ammesse soltanto a norma del can 1600.

Can. 1640 - Nel grado d'appello si deve procedere allo stesso modo che in prima istanza, salve le debite proporzioni; ma, se non si debbano eventualmente completare le prove, si addivenga alla discussione e alla sentenza immediatamente dopo la contestazione della lite fatta a norma dei cann. 1513, § 1 e 1639, § 1.

Titolo IX

La cosa giudicata e la restitutio in integrum

Capitolo I

LA COSA GIUDICATA

Can. 1641 - Fermo restando il disposto del can. 1643, la cosa passa in giudicato:

            1° se tra le medesime parti ci furono due sentenze conformi sulla stessa richiesta e per lo stesso motivo;

            2° se l'appello contro la sentenza non fu interposto entro il tempo utile;

            3° se in grado di appello l'istanza andò perenta o si rinunciò ad essa;

            4° se fu emessa una sentenza definitiva contro la quale non è dato appello a norma del can. 1629.

Can. 1642 - § 1. La cosa passata in giudicato gode della stabilità del diritto e non può essere direttamente impugnata se non a norma del can. 1645, § 1.

§ 2. La stessa fa legge tra le parti e permette un'azione di giudicato e un'eccezione di cosa giudicata, la quale può anche essere dichiarata d'ufficio dal giudice per impedire una nuova introduzione della stessa causa.

Can. 1643 - Le cause sullo stato delle persone, non escluse le cause per la separazione dei coniugi, non passano mai in giudicato.

Can. 1644 - § 1. Se furono emesse due sentenze conformi in una causa sullo stato delle persone, si può adire il tribunale di appello in qualsiasi momento, adducendo nuove e gravi prove o argomenti entro il termine perentorio di trenta giorni da quando l'impugnazione fu proposta. Il tribunale di appello poi entro un mese dalla presentazione delle nuove prove e degli argomenti deve stabilire con decreto se la nuova proposizione della causa si debba ammettere o no.

§ 2. L'appello al tribunale superiore per ottenere la nuova proposizione della causa non sospende l'esecuzione della sentenza a meno che la legge non stabilisca altrimenti oppure il tribunale d'appello non ordini la sospensione a norma del can. 1650, § 3.

Capitolo II

LA RESTITUTIO IN INTEGRUM

Can. 1645 - § 1. Contro una sentenza che sia passata in giudicato, purché consti palesemente della sua ingiustizia, si dà la restitutio in integrum.

§ 2. Non si ritiene che consti palesemente l'ingiustizia, se non quando:

            1° la sentenza si appoggia talmente a prove successivamente trovate false, che senza di esse la parte dispositiva della sentenza non regga;

            2° furono in seguito scoperti documenti che dimostrano senza incertezza fatti nuovi e che esigono una decisione contraria;

            3° la sentenza fu emessa per dolo di una parte e a danno dell'altra;

            4° fu evidentemente trascurato il disposto di una legge che non sia semplicemente procedurale;

            5° la sentenza va contro una precedente decisione passata in giudicato.

Can. 1646 - § 1. La restitutio in integrum per i motivi di cui al can. 1645, § 2, nn.1-3, deve essere chiesta al giudice che ha emesso la sentenza entro tre mesi, da computarsi a partire dal giorno in cui venne a conoscenza degli stessi motivi.

§ 2. La restitutio in integrum per i motivi di cui al can. 1645, § 2, nn. 4-5, deve essere chiesta al tribunale di appello entro tre mesi dalla notizia della pubblicazione della sentenza; che se nel caso di cui al can. 1645, § 2, n. 5, la notizia della precedente decisione si abbia più tardi, il termine decorre da questa data.

§ 3. I termini di cui sopra non decorrono per tutto il tempo in cui la persona lesa è di età minore.

Can. 1647 - § 1. La richiesta di restitutio in integrum sospende l'esecuzione della sentenza non ancora intrapresa.

§ 2. Se tuttavia da probabili indizi ci sia il sospetto che la richiesta fu fatta per porre ritardi all'esecuzione, il giudice può decidere che la sentenza sia mandata ad esecuzione, assegnata tuttavia un'idonea cauzione a chi chiede la restitutio , sicché non abbia danni se questa gli sia concessa.

Can. 1648 - Concessa la restitutio in integrum il giudice deve sentenziare sul merito della causa.

Titolo X

Spese giudiziarie e gratuito patrocinio

Can. 1649 - § 1. Il Vescovo, al quale spetta dirigere il tribunale, stabilisca norme per la propria diocesi o regione:

            1° sulla condanna delle parti a pagare o compensare le spese del giudizio;

            2° sugli onorari ai procuratori, avvocati, periti ed interpreti, e sul rimborso spese ai testimoni;

            3° sulla concessione del gratuito patrocinio o sulla riduzione delle spese;

            4° sulla riparazione dei danni, dovuta da chi non soltanto perse la causa, ma la fece sconsideratamente;

            5° sul deposito pecuniario o cauzionale che deve essere fatto relativamente alle spese da pagare e ai danni da riparare.

§ 2. Contro l'ordine relativo alle spese, agli onorari e alla riparazione dei danni non si dà un appello distinto; la parte può tuttavia ricorrere entro quindici giorni allo stesso giudice, il quale potrà modificare la tassazione.

Titolo XI

L'esecuzione della sentenza

Can. 1650 - § 1. La sentenza che passò in giudicato può essere mandata ad esecuzione, salvo il disposto del can. 1647.

§ 2. Il giudice che ha emesso la sentenza, e, se fu interposto appello, anche il giudice di appello, possono ordinare d'ufficio o ad istanza della parte l'esecuzione provvisoria di una sentenza che non sia ancora passata in giudicato, stabilire, se del caso, idonee cauzioni, qualora si tratti di provvedimenti o di prestazioni ordinarie al necessario sostentamento oppure urga un'altra giusta causa.

§ 3. Che se la sentenza di cui al § 2. viene impugnata, il giudice che deve esaminare l'impugnazione, qualora veda che questa ha un fondamento probabile e che dalla esecuzione può insorgere un danno irreparabile, può sospendere la esecuzione oppure sottoporla a cauzione.

Can. 1651 - Non potrà avere luogo l'esecuzione prima che il giudice abbia emesso il decreto esecutivo, con il quale si stabilisce che la sentenza stessa deve essere mandata ad esecuzione; questo decreto a seconda della diversa natura delle cause, sia incluso nel testo stesso della sentenza oppure sia edito separatamente.

Can. 1652 - Se l'esecuzione della sentenza esige prima un rendiconto, si ha una questione incidentale, da decidersi da quello stesso giudice che emise la sentenza da mandare ad esecuzione.

Can. 1653 - § 1. A meno che la legge particolare non stabilisca altro, deve mandare ad esecuzione la sentenza, personalmente o tramite altri, il Vescovo della diocesi in cui fu emessa la sentenza di primo grado.

§ 2. Che se questi non lo voglia fare o sia negligente, l'esecuzione spetta, ad istanza della parte interessata o anche d'ufficio, all'autorità cui è soggetto il tribunale di appello a norma dl can. 1339, § 3.

§ 3. Per i religiosi l'esecuzione della sentenza spetta al Superiore che emise la sentenza da mandare ad esecuzione o delegò il giudice.

Can. 1654 - § 1. L'esecutore, salvo alcunché non sia lasciato al suo arbitrio dal tenore stesso della sentenza, deve mandare ad esecuzione la sentenza stessa, secondo il senso ovvio delle parole.

§ 2. Al medesimo è consentito di occuparsi delle eccezioni circa il modo e il valore dell'esecuzione, non però del merito della causa; che se fosse altrimenti edotto che la sentenza è nulla o palesemente ingiusta a norma dei cann. 1620, 1622 e 1645, si astenga dall'esecuzione, e rinvii la cosa al tribunale che ha emesso la sentenza, dopo averne informato le parti.

Can. 1655 - § 1. Per quanto concerne le azioni reali, ogniqualvolta sia aggiudicata all'attore una cosa, questa deve essergli data non appena la causa passa in giudicato.

§ 2. Trattandosi poi di azioni personali, quando l'imputato fu condannato a dare una cosa mobile, o a pagare una somma di denaro oppure a dare o fare altro, il giudice nel tenore stesso della sentenza o l'esecutore a sua prudente discrezione stabilisca un termine per l'adempimento dell'obbligo, che tuttavia non dovrà esser ristretto al di sotto dei quindici giorni e non andare altre sei mesi.

SEZIONE II

IL PROCESSO CONTENZIOSO ORALE

Can. 1656 - § 1. Con processo contenzioso orale, di cui in questa sezione, possono essere trattate tutte le cause che il diritto non escluda, a meno che una parte non chieda il processo contenzioso ordinario.

§ 2. Se il processo orale sia usato al di fuori dei casi permessi dal diritto, gli atti giudiziari sono nulli.

Can. 1657 - Il processo contenzioso orale si svolge in primo grado avanti ad un giudice unico, a norma del can. 1424.

Can. 1658 - § 1. Il libello con cui s'introduce la lite, oltre alle esigenze enumerate nel can. 1504, deve:

            1° esporre brevemente, in maniera integrale e con chiarezza, i fatti sui quali si fondano le richieste dell'attore;

            2° indicare le prove con le quali l'attore intende dimostrare i fatti e che egli non può addurre contemporaneamente, in modo che possano essere immediatamente raccolte dal giudice.

§ 2. Al libello devono essere allegati, almeno in copia autentica, i documenti su cui si fonda la domanda.

Can. 1659 - § 1. Qualora il tentativo di riconciliazione a norma del can. 1446, § 2, si sia dimostrato inutile, il giudice, se ritiene che il libello abbia qualche fondamento, entro tre giorni, con un decreto apposto in calce al libello stesso, ordini che un esemplare della domanda sia reso noto alla parte convenuta, dando a questa facoltà di mandare, entro quindici giorni, alla cancelleria del tribunale una risposta scritta.

§ 2. Questa notificazione ha gli effetti della citazione giudiziaria, di cui al can. 1512.

Can. 1660 - Qualora le eccezioni della parte convenuta lo esigano, il giudice fissi un termine alla parte attrice per rispondere, così che dagli elementi addotti da entrambi egli abbia chiaro l'oggetto della controversia.

Can. 1661 - § 1. Trascorsi i termini di cui ai cann. 1659 e 1660, il giudice, visti gli atti, determini la formulazione del dubbio; quindi citi tutti coloro che devono comparire ad una udienza, da tenersi non oltre un mese, allegando per le parti la formulazione del dubbio.

§ 2. Nella citazione le parti siano informate che possono presentare un breve scritto al tribunale a comprovare le loro asserzioni, tre giorni almeno prima della udienza.

Can. 1662 - Nell'udienza in primo luogo sono trattate le questioni di cui ai cann. 1459-1464.

Can. 1663 - § 1. Le prove sono raccolte durante l'udienza, salvo il disposto del can. 1418.

§ 2. La parte e il suo avvocato possono assistere all'escussione delle altre parti, dei testimoni e dei periti.

Can. 1664 - Le risposte delle parti, dei testimoni e dei periti, le richieste e le eccezioni degli avvocati devono essere redatte per iscritto dal notaio, ma sommariamente e soltanto relativamente alla sostanza della cosa controversa e devono essere sottoscritte da coloro che depongono.

Can. 1665 - Le prove che non siano addotte o richieste nella domanda o nelle risposte, possono essere ammesse dal giudice solo a norma del can. 1452; dopo che anche un solo teste fu ascoltato, il giudice può disporre di richiedere nuove prove soltanto a norma del can. 1600.

Can. 1666 - Se nell'udienza non fu possibile raccogliere tutte le prove, si stabilisca una seconda udienza.

Can. 1667 - Raccolte le prove, nella stessa udienza avviene il dibattimento orale.

Can. 1668 - § 1. A meno che dal dibattimento non si evidenzi la necessità di un supplemento di istruttoria o vi sia altro che impedisca di pronunciare nel dovuto modo la sentenza, il giudice, in quello stesso luogo, conclusa l'udienza, decida separatamente la causa; la parte dispositiva della sentenza sia immediatamente letta alle parti presenti.

§ 2. Il tribunale tuttavia,per la difficoltà della cosa o per altra giusta causa, può differire la decisione fino al quinto giorno utile.

§ 3. Il testo integrale della sentenza, espressamente motivata, sia notificato alle parti al più presto e ordinariamente non altre quindici giorni.

Can. 1669 - Qualora il tribunale d'appello riscontri che nel primo grado di giudizio fu impiegato il processo contenzioso orale nei casi esclusi dal diritto, dichiari la nullità della sentenza e rinvii la causa al tribunale che ha emesso la sentenza.

Can. 1670 - Per tutto il resto che si riferisce al modo di procedere si osservino le disposizioni sul giudizio contenzioso ordinario. Il tribunale poi con suo decreto, corredato dei motivi, può derogare a quelle norme processuali che non siano stabilite per la validità, allo scopo di renderlo più spedito, salva la giustizia.

 

 

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