| Can.
    1311 - La chiesa ha il diritto
    nativo e proprio di costringere con sanzioni penali i fedeli che hanno
    commesso delitti. Can.
    1312 - § 1. Le sanzioni penali nella Chiesa sono:            
    1° le pene medicinali o
    censure, elencate nei cann. 1331-1333;            
    2° le pene espiatorie di cui al
    can. 1336. §
    2. La legge può stabilire pene espiatorie, che privino il fedele di qualche
    bene spirituale o temporale e siano congruenti con il fine soprannaturale
    della Chiesa. §
    3. Sono inoltre impiegati rimedi penali e penitenze, quelli soprattutto per
    prevenire i delitti, queste piuttosto per sostituire la pena o in aggiunta
    ad essa. Titolo
    II Legge
    penale e precetto penale Can.
    1313 - § 1. Se dopo che il delitto è stato commesso la legge subisce
    mutamenti, all'imputato si deve applicare la legge più favorevole. §
    2. Che se una legge posteriore elimina la legge, o almeno la pena, questa
    cessa immediatamente. Can.
    1314 - La pena per lo più è ferendae sententiae , di modo che non
    costringe il reo se non dopo essere stata inflitta; è poi late sententiae ,
    così che vi s'incorra per il fatto stesso d'aver commesso il delitto,
    sempre che la legge o il precetto espressamente lo stabilisca. Can.
    1315 - § 1. Chi ha potestà legislativa può anche emanare leggi
    penali; può inoltre munire, con leggi proprie, di una congrua pena, la
    legge divina o la legge ecclesiastica emanata dalla autorità superiore,
    osservati i limiti della propria competenza in ragione del territorio o
    delle persone. §
    2. La legge può essa stessa determinare la pena, oppure lasciare la
    determinazione alla prudente valutazione del giudice. §
    3. La legge particolare può aggiungere altre pene a quelle stabilite dalla
    legge universale per qualche delitto; ciò tuttavia non si faccia se non vi
    sia una gravissima necessità. Se la legge universale prevede una pena
    indeterminata o facoltativa, la legge particolare può anche stabilire al
    suo posto una pena determinata od obbligatoria. Can.
    1316 - I Vescovi diocesani facciano in modo che nella stessa città o
    regione, qualora si debbano emanare leggi penali, lo si faccia nei limiti
    del possibile con uniformità. Can.
    1317 - Le pene siano costituite nella misura in cui si rendono veramente
    necessarie a provvedere più convenientemente alla disciplina ecclesiastica.
    La dimissione dallo stato clericale non può essere stabilita per legge
    particolare. Can.
    1318 - Il legislatore non commini pene latae sententiae se non
    eventualmente contro qualche singolo delitto doloso, che o risulti arrecare
    gravissimo scandalo o non possa essere efficacemente punito con pene
    ferendae sententiae ; non costituisca poi censure, soprattutto la scomunica,
    se non con la massima moderazione e soltanto contro i delitti più gravi. Can.
    1319 - § 1. Nella misura in cui qualcuno può imporre precetti in foro
    esterno in forza della potestà di governo, il medesimo può anche comminare
    con un precetto pene determinate, ad eccezione delle pene espiatorie
    perpetue. §
    2. Non si emani un precetto penale, se non dopo aver profondamente soppesato
    la cosa ed osservato quanto è stabilito per le leggi particolari nei cann.
    1317-1318. Can.
    1320 - In tutto ciò in cui sono soggetti all'Ordinario del luogo i
    religiosi possono essere dal medesimo costretti con pene. Titolo
    III Il
    soggetto passivo delle sanzioni penali Can.
    1321 - § 1. Nessuno è punito, se la violazione esterna della legge o
    del precetto da lui commessa non sia gravemente imputabile per dolo o per
    colpa. §
    2. E' tenuto alla pena stabilita da una legge o da un precetto, chi
    deliberatamente violò la legge o il precetto; chi poi lo fece per omissione
    della debita diligenza non è punito, salvo che la legge o il precetto non
    dispongano altrimenti. §
    3. Posta la violazione esterna l'imputabilità si presume, salvo che non
    risulti altrimenti. Can.
    1322 - Coloro che non hanno abitualmente l'uso della ragione, anche se
    hanno violato la legge o il precetto mentre apparivano sani di mente, sono
    ritenuti incapaci di delitto. Can.
    1323 - Non è passibile di alcuna pena chi, quando violò la legge o il
    precetto:            
    1° non aveva ancora compiuto i
    16 anni di età;            
    2° senza sua colpa ignorava di
    violare una legge o un precetto; all'ignoranza sono equiparati
    l'inavvertenza e l'errore;            
    3° agì per violenza fisica o
    per un caso fortuito che non poté prevedere o previstolo non vi poté
    rimediare;            
    4° agì costretto da timore
    grave, anche se solo relativamente tale, o per necessità o per grave
    incomodo, a meno che tuttavia l'atto non fosse intrinsecamente cattivo o
    tornasse a danno delle anime;            
    5° agì per legittima difesa
    contro un ingiusto aggressore suo o di terzi, con la debita moderazione            
    6° era privo dell'uso di
    ragione, ferme restando le disposizioni dei cann. 1324,§ 1, n. 2 e 1325;            
    7° senza sua colpa credette
    esserci alcuna delle circostanze di cui al n. 4 o 5. Can.
    1324 - § 1. L'autore della violazione non è esentato dalla pena
    stabilita dalla legge o dal precetto, ma la pena deve essere mitigata o
    sostituita con una penitenza, se il delitto fu commesso:            
    1° da una persona che aveva
    l'uso di ragione soltanto in maniera imperfetta;            
    2° da una persona che mancava
    dell'uso di ragione a causa di ubriachezza o di altra simile perturbazione
    della mente, di cui fosse colpevole;            
    3° per grave impeto passionale,
    che tuttavia non abbia preceduto ed impedito ogni deliberazione della mente
    e consenso della volontà, e purché la passione stessa non sia stata
    volontariamente eccitata o favorita;            
    4° da un minore che avesse
    compiuto i 16 anni di età;            
    5° da una persona costretta da
    grave incomodo, se il delitto commesso sia intrinsecamente cattivo o torni a
    danno delle anime;            
    6° da chi agì per legittima
    difesa contro un ingiusto aggressore suo o di terzi, ma senza la debita
    moderazione;            
    7° contro qualcuno che l'abbia
    gravemente e ingiustamente provocato;            
    8° da chi per un errore, di cui
    sia colpevole, credette esservi alcuna delle circostanze di cui al can.
    1323, n. 4 o 5;            
    9° da chi senza colpa ignorava
    che alla legge o al precetto fosse annessa una pena;            
    10° da chi agì senza piena
    imputabilità, purché questa fosse ancora grave. §
    2. Il giudice può agire allo stesso modo quando vi sia qualche altra
    circostanza di cui al § 1, il reo non tenuto dalle pene latae sententiae. Can.
    1325 - L'ignoranza crassa o supina o affettata non può mai essere presa
    in considerazione nell'applicare le disposizioni dei cann. 1323 e 1324;
    parimenti non si considerano l'ubriachezza o altre perturbazioni della mente
    se ricercate ad arte per mettere in atto il delitto o scusarsene, e la
    passione volontaria eccitata o favorita. Can.
    1326 - § 1. Il giudice può punire più gravemente di quanto la legge o
    il precetto stabiliscono:            
    1° chi dopo la condanna o la
    dichiarazione della pena persiste ancora nel delinquere, a tal punto da
    lasciar prudentemente presumere dalle circostanze la sua pertinacia nella
    cattiva volontà;            
    2° chi è costituito in dignità
    o chi ha abusato dell'autorità o dell'ufficio per commettere il delitto;            
    3° il reo che, essendo
    stabilita una pena per il delitto colposo, previde l'evento e ciononostante
    omise le precauzioni per evitarlo, come qualsiasi persona diligente avrebbe
    fatto. §
    2. Nei casi di cui al § 1, se la pena stabilita sia latae sententiae , vi
    si può aggiungere un'altra pena o una penitenza. Can.
    1327 - La legge particolare può stabilire altre circostanze esimenti,
    attenuanti o aggravanti, oltre ai cann. 1323-1326, sia con una norma
    generale, sia per i singoli delitti. Parimenti si possono stabilire nel
    precetto circostanze che esimano dalla pena costituita con il precetto o
    l'attenuino o l'aggravino. Can.
    1328 - § 1. Chi fece od omise alcunché per il compimento di un
    delitto, che tuttavia, nonostante la sua volontà, effettivamente non
    commise, non è tenuto alla pena stabilita per il delitto effettivamente
    compiuto, a meno che la legge o il precetto non dispongano altrimenti. §
    2. Che se quegli atti od omissioni per loro natura conducono all'esecuzione
    del delitto, l'autore può essere sottoposto ad una penitenza o ad un
    rimedio penale, a meno che non abbia spontaneamente desistito
    dall'esecuzione già intrapresa del delitto. Se poi ne sia derivato scandalo
    o altro grave danno o pericolo, l'autore, anche se abbia spontaneamente
    desistito, può essere punito con una giusta pena, tuttavia più lieve di
    quella stabilita per il delitto effettivamente compiuto. Can.
    1329 - § 1. Coloro che di comune accordo concorrono nel delitto, e non
    vengono espressamente nominati dalla legge o dal precetto, se sono stabilite
    pene ferendae sententiae contro l'autore principale, sono soggetti alle
    stesse pene o ad altre di pari o minore gravità. §
    2. Incorrono nella pena latae sententiae annessa al delitto i complici non
    nominati dalla legge o dal precetto, se senza la loro opera il delitto non
    sarebbe stato commesso e la pena sia di tal natura che possa essere loro
    applicata, altrimenti possono essere puniti con pene ferendae sententiae. Can.
    1330 - Il delitto che consiste in una dichiarazione o in altra
    manifestazione di volontà, di dottrina o di scienza, non deve considerarsi
    effettivamente compiuto, se nessuno raccolga quella dichiarazione o
    manifestazione.    
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