| Can.
    1244- § 1. Stabilire, trasferire, abolire i giorni di festa e parimenti
    i giorni di penitenza comuni alla chiesa universale, spetta unicamente alla
    suprema autorità ecclesiastica, fermo restando il disposto del can. 1246,
    § 2. §
    2. I Vescovi diocesani possono indire peculiari giorni di festa o di
    penitenza per la diocesi o i luoghi propri, ma solo per modo di atto. Can.
    1245 - Fermo restando il diritto dei Vescovi diocesani di cui al can.
    87, il parroco, per una giusta causa e conforme alle disposizioni del
    Vescovo diocesano, può concedere la dispensa dall'obbligo di osservare il
    giorno festivo o di penitenza, oppure commutarlo in altre opere pie; lo
    stesso può anche il Superiore di un istituto religioso o di società di
    vita apostolica, se sono clericali di diritto pontificio, relativamente ai
    propri sudditi e agli altri che vivono giorno e notte nella loro casa. Capitolo
    I I
    GIORNI DI FESTA Can.
    1246 - § 1. Il giorno di domenica in cui si celebra il mistero
    pasquale, per la tradizione apostolica deve essere osservato in tutta la
    Chiesa come il primordiale giorno festivo di precetto. Ugualmente devono
    essere osservati i giorni del Natale del Signore Nostro Gesù Cristo,
    dell'Epifania, dell'Ascensione e del santissimo Corpo e Sangue di Cristo,
    della Santa Madre di Dio Maria, della sua Immacolata Concezione e
    Assunzione, di san Giuseppe, dei santi Apostoli Pietro e Paolo, e infine di
    tutti i Santi. §
    2. Tuttavia la Conferenza Episcopale può, previa approvazione della Sede
    Apostolica, abolire o trasferire alla domenica alcuni giorni festivi di
    precetto. Can.
    1247 - La domenica e le altre feste di precetto i fedeli sono tenuti
    all'obbligo di partecipare alla Messa; si astengano inoltre, da quei lavori
    e da quegli affari che impediscano di rendere culto a Dio e turbano la
    letizia propria del giorno del Signore o il dovuto riposo della mente e del
    corpo. Can.
    1248 § 1. Soddisfa il precetto di partecipare alla Messa chi vi assiste
    dovunque venga celebrata nel rito cattolico, o nello stesso giorno di festa,
    o nel vespro del giorno precedente. §
    2. Se per la mancanza del ministro sacro o per altra grave causa diventa
    impossibile la partecipazione alla celebrazione eucaristica, si raccomanda
    vivamente che i fedeli prendano parte alla liturgia della Parola, se ve n'è
    qualcuna nella chiesa parrocchiale o in un altro luogo sacro, celebrata
    secondo le disposizioni del Vescovo diocesano, oppure attendano per un
    congruo tempo alla preghiera personale o in famiglia o, secondo l'opportunità,
    in gruppi di famiglie. Capitolo
    II I
    GIORNI DI PENITENZA Can.
    1249 - Per legge divina, tutti i fedeli sono tenuti a fare penitenza,
    ciascuno a proprio modo; ma perché tutti siano tra loro uniti da una comune
    osservanza della penitenza, vengono stabiliti dei giorni penitenziali in cui
    i fedeli attendano in modo speciale alla preghiera, facciano opere di pietà
    e di carità, sacrifichino se stessi compiendo più fedelmente i propri
    doveri e soprattutto osservando il digiuno e l'astinenza a norma dei canoni
    che seguono. Can.
    1250 - Sono giorni e tempi di penitenza nella Chiesa universale, tutti i
    venerdì dell'anno e il tempo di quaresima. Can.
    1251 - Si osservi l'astinenza dalle carni o da altro cibo, secondo le
    disposizioni della Conferenza Episcopale, in tutti e singoli i venerdì
    dell'anno, eccetto che coincidano con un giorno annoverato tra le solennità;
    l'astinenza e il digiuno, invece, il mercoledì delle Ceneri e il venerdì
    della Passione e Morte del Signore Nostro Gesù Cristo. Can.
    1252 - Alla legge dell'astinenza sono tenuti coloro che hanno compiuto
    il 14° anno di età; alla legge del digiuno, invece, tutti i maggiorenni
    fino al 60° anno iniziato. Tuttavia i pastori d'anime e i genitori si
    adoperino perché anche coloro che non sono tenuti alla legge del digiuno e
    dell'astinenza a motivo della minore età, siano formati al genuino senso
    della penitenza. Can.
    1253 - La Conferenza Episcopale può determinare ulteriormente
    l'osservanza del digiuno e dell'astinenza, come pure sostituirvi, in tutto o
    in parte, altre forme di penitenza, soprattutto opere di carità ed esercizi
    di pietà.    
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