| Can.
    1008 - Con il sacramento dell'ordine per divina istituzione alcuni tra i
    fedeli mediante il carattere indelebile con il quale vengono segnati, sono
    costituiti ministri sacri; coloro cioè che sono consacrati e destinati a
    pascere il popolo di Dio, adempiendo nella persona di Cristo Capo, ciascuno
    nel suo grado, le funzioni di insegnare, santificare e governare. Can.
    1009 - § 1. Gli ordini sono l'episcopato, il presbiterato e il
    diaconato. §
    2. Vengono conferiti mediante l'imposizioni delle mani e la preghiera
    consacratoria, che i libri liturgici prescrivono per i singoli gradi. Capitolo
    I CELEBRAZIONE
    E MINISTRO DELL'ORDINAZIONE Can.
    1010 - L'ordinazione si celebri durante la Messa solenne, in giorno di
    domenica o in una festa di precetto, ma per ragioni pastorali si può
    compiere anche in altri giorni, non esclusi i giorni feriali. Can.
    1011 - § 1. L'ordinazione si celebri generalmente nella chiesa
    cattedrale; tuttavia per ragioni pastorali può essere celebrata in un'altra
    chiesa od oratorio. §
    2. All'ordinazione debbono essere invitati i chierici e gli altri fedeli,
    affinché vi partecipino nel maggior numero possibile. Can.
    1012 - Ministro della sacra ordinazione è il Vescovo consacrato. Can.
    1013 - A nessun Vescovo è lecito consacrare un altro Vescovo, se prima
    non consta del mandato pontificio. Can.
    1014 - A meno che dalla Sede Apostolica non sia stata concessa dispensa,
    il Vescovo consacrante principale nella consacrazione episcopale associ a sé
    almeno due Vescovi consacranti; è però assai conveniente che tutti i
    Vescovi presenti consacrino l'eletto insieme ad essi. Can.
    1015 - § 1. Ogni promovendo sia ordinato al presbiterato e al diaconato
    dal Vescovo proprio o con le sue legittime lettere dimissorie. §
    2. Il Vescovo proprio, che per una giusta causa non sia impedito, ordini
    personalmente i suoi sudditi; non può tuttavia ordinare lecitamente un
    suddito di rito orientale, senza indulto apostolico. §
    3 Chi può dare le lettere dimissorie per ricevere gli ordini, può anche
    conferire personalmente i medesimi ordini, se è insignito del carattere
    episcopale. Can.
    1016 - Vescovo proprio, relativamente all'ordinazione diaconale di
    coloro che intendono essere ascritti al clero secolare, è il Vescovo della
    diocesi nella quale il promovendo ha il domicilio, o della diocesi alla
    quale il promovendo ha deciso di dedicarsi; relativamente all'ordinazione
    presbiterale dei chierici secolari, è il Vescovo della diocesi nella quale
    il promovendo è stato incardinato con il diaconato. Can.
    1017 - Il Vescovo fuori della propria circoscrizione non può conferire
    gli ordini, se non con licenza del Vescovo diocesano. Can.
    1018 - § 1. Possono dare le lettere dimissorie per i secolari:            
    1° il Vescovo proprio, di cui
    al can. 1O16;            
    2° l'Amministratore apostolico
    e, con il consenso del collegio dei consultori, l'Amministratore diocesano;
    con il consenso del consiglio di cui al can. 495, § 2, il Pro-vicario e il
    Pro-prefetto apostolico. §
    2. L'Amministratore diocesano, il Pro-vicario e il Pro-prefetto apostolico
    non concedano le lettere dimissorie a coloro ai quali l'accesso agli ordini
    venne negato dal Vescovo diocesano oppure dal vicario o dal Prefetto
    apostolico. Can.
    1019 - § 1. Spetta al Superiore maggiore di un istituto religioso
    clericale di diritto pontificio o di una società clericale di vita
    apostolica di diritto pontificio, concedere ai propri sudditi, ascritti
    secondo le costituzioni in modo perpetuo o definitivo all'istituto o alla
    società, le lettere dimissorie per il diaconato e per il presbiterato. §
    2. L'ordinazione di tutti gli altri alunni di qualsiasi istituto o società
    è retta dal diritto dei chierici secolari, revocato qualsiasi indulto
    concesso ai Superiori. Can.
    1020 - Le lettere dimissorie non vengano concesse senza aver avuto tutti
    i certificati e i documenti, che per diritto sono richiesti a norma dei cann.
    1050 e 1051. Can.
    1021 - Le lettere dimissorie possono essere inviate a qualsiasi Vescovo
    in comunione con la Sede Apostolica, eccettuato soltanto, tranne che per
    indulto apostolico, un Vescovo di rito diverso dal rito del promovendo. Can.
    1022 - Il Vescovo ordinante, ricevute le legittime lettere dimissorie,
    non proceda all'ordinazione se non consti chiaramente della sicura
    attendibilità delle lettere. Can.
    1023 - Le lettere dimissorie possono essere revocate o limitate dallo
    stesso concedente o dal suo successore, ma una volta concesse non si
    estinguono venuto meno il diritto del concedente. Capitolo
    II GLI
    ORDINANDI Can.
    1024 - Riceve validamente la sacra ordinazione esclusivamente il
    battezzato di sesso maschile. Can.
    1025 - § 1. Per conferire lecitamente gli ordini del presbiterato o del
    diaconato, si richiede che il candidato, compiuto il periodo di prova a
    norma del diritto, sia in possesso delle dovute qualità, a giudizio del
    Vescovo proprio o del Superiore maggiore competente, non sia trattenuto da
    alcuna irregolarità e da nessun impedimento e abbia adempiuto quanto
    previamente richiesto a norma dei cann. 1033-1039; vi siano inoltre i
    documenti di cui al can. 1050 e sia stato fatto lo scrutinio di cui al can.
    1051. §
    2. Si richiede inoltre che, a giudizio dello stesso legittimo Superiore,
    risulti utile per il ministero della Chiesa. §
    3. Al Vescovo che ordina un proprio suddito, che sarà destinato al servizio
    di un'altra diocesi, deve risultare che l'ordinando sarà ad essa assegnato. Art.
    1 Requisiti
    negli ordinandi Can.
    1026 - Chi viene ordinato deve godere della debita libertà; non è
    assolutamente lecito costringere alcuno, in qualunque modo, per qualsiasi
    causa a ricevere gli ordini, oppure distogliere un candidato canonicamente
    idoneo dal riceverli. Can.
    1027 - Gli aspiranti al diaconato e al presbiterato siano formati
    mediante un'accurata preparazione, a norma del diritto. Can.
    1028 - Il Vescovo diocesano o il Superiore competente provvedano che i
    candidati, prima che siano promossi a qualche ordine, vengano debitamente
    istruiti su ciò che riguarda l'ordine e i suoi obblighi. Can.
    1029 - Siano promossi agli ordini soltanto quelli che, per prudente
    giudizio del Vescovo proprio o del Superiore maggiore competente, tenuto
    conto di tutte le circostanze, hanno fede integra, sono mossi da retta
    intenzione, posseggono la scienza debita, godono buona stima, sono di
    integri costumi e di provate virtù e sono dotati di tutte quelle altre
    qualità fisiche e psichiche congruenti con l'ordine che deve essere
    ricevuto. Can.
    1030 - Soltanto per una causa canonica, anche occulta, il Vescovo
    proprio o il Superiore maggiore competente possono interdire l'accesso al
    presbiterato ai diaconi loro sudditi ad esso destinati, salvo il ricorso a
    norma di diritto. Can.
    1031 - § 1. Il presbiterato sia conferito solo a quelli che hanno
    compiuto i 25 anni di età e posseggono una sufficiente maturità, osservato
    inoltre l'intervallo di almeno sei mesi tra il diaconato e il presbiterato;
    coloro che sono destinati al presbiterato, vengano ammessi all'ordine del
    diaconato soltanto dopo aver compiuto i 23 anni di età. §
    2. Il candidato al diaconato permanente, che non è sposato, non vi sia
    ammesso se non dopo aver compiuto almeno i 25 anni di età; colui che è
    sposato, se non dopo aver compiuto i 35 anni di età e con il consenso della
    moglie. §
    3. E' diritto delle Conferenze Episcopali stabilire una norma con cui si
    richieda un'età più avanzata per il presbiterato e per il diaconato
    permanete. §
    4. La dispensa dall'età richiesta a norma dei §§ 1 e 2, che superi
    l'anno, è riservata alla Sede Apostolica. Can.
    1032 - § 1. Gli aspiranti al presbiterato possono essere promossi al
    diaconato soltanto dopo aver espletato il quinto anno del curricolo degli
    studi filosofico-teologici. §
    2. Compiuto il curricolo degli studi, il diacono per un tempo conveniente,
    da definirsi dal Vescovo o dal Superiore maggiore competente, partecipi alla
    cura pastorale esercitando l'ordine diaconale prima di essere promosso al
    presbiterato. §
    3. L'aspirante al diaconato permanente non sia promosso a questo ordine se
    non espletato il tempo della formazione. Art.
    1 Requisiti
    previi all'ordinazione Can.
    1033 - E' promosso lecitamente agli ordini soltanto chi ha ricevuto il
    sacramento della sacra confermazione. Can.
    1034 - § 1. L'aspirante al diaconato o al presbiterato non sia ordinato
    se non avrà ottenuto in antecedenza mediante il rito liturgico
    dell'ammissione da parte dell'autorità di cui ai cann. 1016 e 1019, la
    ascrizione tra i candidati, fatta previa domanda, redatta e firmata di suo
    pugno, e accettata per iscritto dalla medesima autorità. §
    2. Non è tenuto a richiedere la medesima ammissione chi è stato cooptato
    in un istituto clericale mediante i voti. Can.
    1035 - § 1. Prima che uno venga promosso al diaconato sia permanete sia
    transeunte, si richieda che abbia ricevuto i ministeri di lettore e accolito
    e li abbia esercitati per un tempo conveniente. §
    2. Tra il conferimento dell'accolitato e del diaconato intercorra un periodo
    di almeno sei mesi. Can.
    1036 - Il candidato, per poter essere promosso all'ordine del diaconato
    o del presbiterato, consegni al Vescovo proprio o al Superiore maggiore
    competente, una dichiarazione, redatta e firmata di suo pugno, nella quale
    attesta che intende ricevere il sacro ordine spontaneamente e liberamente e
    si dedicherà per sempre al ministero ecclesiastico, e nella quale chiede
    simultaneamente di essere ammesso all'ordine da ricevere. Can.
    1037 - Il promovendo al diaconato permanente, che non sia sposato, e così
    pure il promovendo al presbiterato, non siano ammessi all'ordine del
    diaconato, se non hanno assunto, mediante il rito prescritto, pubblicamente,
    davanti a Dio e alla Chiesa, l'obbligo del celibato oppure non hanno emesso
    i voti perpetui in un istituto religioso. Can.
    1038 - Il diacono che si rifiuta di essere promosso al presbiterato, non
    può essere impedito di esercitare l'ordine ricevuto, a meno che non vi sia
    trattenuto da un impedimento canonico o da altra grave causa, da valutarsi a
    giudizio del Vescovo diocesano o del Superiore maggiore competente. Can.
    1039 - Tutti coloro che debbono essere promossi a qualche ordine,
    attendano agli esercizi spirituali per almeno cinque giorni, nel luogo e nel
    modo stabiliti dall'Ordinario; il Vescovo, prima di procedere
    all'Ordinazione, deve accertarsi che i candidati li abbiano debitamente
    compiuti. Art.
    3 Irregolarità
    e altri impedimenti Can.
    1040 - Non siano ammessi a ricevere gli ordini coloro che vi sono
    trattenuti da qualche impedimento sia perpetuo, che viene sotto il nome di
    irregolarità, sia semplice; non si contrae, però, alcun impedimento
    all'infuori di quelli elencati nei canoni che seguono. Can.
    1041 - Sono irregolari a ricevere gli ordini:            
    1° chi è affetto da qualche
    forma di pazzia o da altra infermità psichica, per la quale, consultati i
    periti, viene giudicato inabile a svolgere nel modo appropriato il
    ministero;            
    2° chi ha commesso il delitto
    di apostasia, eresia o scisma;            
    3° chi ha attentato al
    matrimonio anche soltanto civile, o perché lui stesso è impedito da
    vincolo matrimoniale o da ordine sacro o da voto pubblico perpetuo di castità
    dal contrarre il matrimonio, oppure ha attentato il matrimonio con una donna
    sposata validamente o legata dallo stesso voto.            
    4° chi ha commesso omicidio
    volontario o ha procurato l'aborto, ottenuto l'effetto, e tutti coloro che
    vi hanno cooperato positivamente;            
    5° chi ha mutilato gravemente o
    dolosamente se stesso o un altro o ha tentato di togliersi la vita;            
    6° chi ha posto un atto di
    ordine riservato a coloro che sono costituiti nell'ordine dell'episcopato o
    del presbiterato, o essendone privo o avendo la proibizione del suo
    esercizio in seguito a pena canonica dichiarata o inflitta. Can.
    1042 - Sono semplicemente impediti di ricevere gli ordini:            
    1° l'uomo sposato, a meno che
    non sia legittimamente destinato al diaconato permanente;            
    2° chi esercita un ufficio o
    un'amministrazione vietata ai chierici a norma dei cann. 285 e 286 di cui
    deve render conto, fintantoché, abbandonato l'ufficio e l'amministrazione e
    fatto il rendiconto, è divenuto libero;            
    3° il neofita, a meno che, a
    giudizio dell'Ordinario, non sia stato sufficientemente provato. Can.
    1043 - I fedeli sono tenuti all'obbligo di rivelare gli impedimenti ai
    sacri ordini, se ne sono a conoscenza, all'Ordinario, o al parroco, prima
    dell'ordinazione Can.
    1044 - § 1. Sono irregolari a esercitare gli ordini ricevuti:            
    1° colui che mentre era
    impedito da irregolarità a ricevere gli ordini, li ha ricevuti
    illegittimamente;            
    2° colui che ha commesso uno
    dei delitti di cui al can. 1041 nn. 3, 4, 5, 6. §
    2. Sono impediti di esercitare gli ordini:            
    1° colui che, trattenuto da
    impedimenti per ricevere gli ordini, li ha ricevuti illegittimamente;            
    2° colui che è affetto da
    pazzia o da altre infermità psichiche di cui al can. 1041, n. 1, fino a che
    l'Ordinario, consultato il perito, non avrà consentito l'esercizio del
    medesimo ordine. Can.
    1045 - L'ignoranza delle irregolarità e degli impedimenti non esime dai
    medesimi. Can.
    1046 - Le irregolarità e gli impedimenti si moltiplicano a seconda
    delle loro diverse cause, non però per ripetizione della stessa causa, a
    meno che non si tratti dell'irregolarità da omicidio volontario o da
    procurato aborto, ottenuto l'effetto. Can.
    1047 - § 1. La dispensa da tutte le irregolarità è riservata
    esclusivamente alla Sede Apostolica, se il fatto su cui si fondano sia stato
    deferito al foro giudiziale. §
    2. Ad essa è anche riservata le dispensa dalle seguenti irregolarità e
    impedimenti a ricevere gli ordini:            
    1° dalle irregolarità
    provenienti dai delitti pubblici di cui al can. 1041, nn. 2 e 3;            
    2° dall'irregolarità
    provenienti da delitto sia pubblico sia occulto di cui al can. 1041, n. 4;            
    3° dall'impedimento di cui al
    can. 1042, n. 1. §
    3 E' inoltre riservata alla Sede Apostolica la dispensa dalle irregolarità
    per l'esercizio dell'ordine ricevuto, delle quali al can. 1041, n. 3,
    soltanto nei casi pubblici, e al n. 4 del medesimo canone, anche nei casi
    occulti. §
    4. L'Ordinario può validamente dispensare dalle irregolarità e impedimenti
    non riservati alla Santa Sede. Can.
    1048 - Nei casi occulti più urgenti, se non si possa ricorrere al
    Vescovo o quando si tratti delle irregolarità di cui al can. 1041, nn. 3 e
    4, alla Penitenzieria, e se incomba il pericolo di grave danno o infamia,
    colui che è impedito dalla irregolarità di esercitare l'ordine, può
    esercitarlo, fermo però restando l'onere di ricorrere quanto prima
    all'Ordinario o alla Penitenzieria, taciuto il nome e tramite il confessore. Can.
    1049 - § 1. Nelle domande per ottenere la dispensa dalle irregolarità
    e dagli impedimenti, debbono essere indicate tutte le irregolarità e gli
    impedimenti; tuttavia, la dispensa generale vale anche per quelli taciuti in
    buona fede eccettuate le irregolarità di cui al can. 1041, n. 4, o le altre
    deferite al foro giudiziale, ma non per quelle taciute in cattiva fede. §
    2. Se si tratta di irregolarità per omicidio volontario o procurato aborto,
    deve essere espresso anche il numero dei delitti, per la validità della
    dispensa. §
    3. La dispensa generale delle irregolarità e dagli impedimenti a ricevere
    gli ordini, vale per tutti gli ordini. Art.
    4 Documenti
    richiesti e scrutinio Can.
    1050 - Perché uno possa essere promosso ai sacri ordini si richiedono i
    seguenti documenti:            
    1° certificato degli studi
    regolarmente compiuti a norma del can. 1032;            
    2° certificato di diaconato
    ricevuto, se si tratta di ordinandi al presbiterato;            
    3° se si tratta di promovendi
    al diaconato, certificato di battesimo e di confermazione e dell'avvenuta
    ricezione dei ministeri di cui al can. 1035; ugualmente il certificato della
    dichiarazione di cui al can. 1036, e inoltre, se l'ordinando che deve essere
    promosso al diaconato permanente è sposato, i certificati di matrimonio e
    del consenso della moglie. Can.
    1051 - Per quanto riguarda lo scrutinio circa le qualità richieste
    nell'ordinando, si osservino le norme che seguono:            
    1° vi sia l'attestato del
    rettore del seminario o della casa di formazione, sulle qualità richieste
    per ricevere l'ordine, vale a dire la sua retta dottrina, la pietà genuina,
    i buoni costumi, l'attitudine ad esercitare il ministero; ed inoltre, dopo
    una diligente indagine, un documento sul suo stato di salute sia fisica sia
    psichica;            
    2° il Vescovo diocesano o il
    Superiore maggiore, perché lo scrutinio sia fatto nel modo dovuto può
    avvalersi di altri mezzi che gli sembrino utili, a seconda delle circostanze
    di tempo e di luogo, quali le lettere testimoniali, le pubblicazioni o altre
    informazioni. Can.
    1052 - § 1. Il Vescovo che conferisce l'ordinazione per diritto
    proprio, per poter ad essa procedere deve essere certo che siano a
    disposizione i documenti di cui al can. 1050, che l'idoneità del candidato
    risulti provata con argomenti positivi, dopo aver fatto lo scrutinio a norma
    del diritto. §
    2. Perché il Vescovo proceda all'ordinazione di un suddito altrui, è
    sufficiente che le lettere dimissorie riferiscano che gli stessi documenti
    sono a disposizione, che lo scrutinio è stato compiuto a norma del diritto
    e che consta dell'idoneità del candidato; che se il promovendo è membro di
    un istituto religioso o di una società di vita apostolica, le medesime
    lettere debbono testimoniare inoltre che egli è stato cooptato
    definitivamente nell'istituto o nella società e che è suddito del
    Superiore che dà la lettere. §
    3. Se nonostante tutto ciò il Vescovo per precise ragioni dubita che il
    candidato sia idoneo a ricevere gli ordini, non lo promuova. Capitolo
    III ANNOTAZIONE
    E CERTIFICATO DELL'AVVENUTA ORDINAZIONE Can.
    1053 - § 1. Compiuta l'ordinazione, i nomi dei singoli ordinandi e del
    ministro ordinante, il luogo e il giorno dell'ordinazione, siano annotati
    nell'apposito libro da custodirsi diligentemente nella curia del luogo
    dell'ordinazione, e tutti i documenti delle singole ordinazioni vengano
    conservati accuratamente. §
    2. Il Vescovo ordinante consegni a ciascun ordinato un certificato autentico
    dell'ordinazione ricevuta; essi, se sono stati promossi da un Vescovo
    estraneo con lettere dimissorie, lo presentino al proprio Ordinario per
    l'annotazione nel libro speciale da conservarsi in archivio. Can.
    1054 - L'Ordinario del luogo, se si tratta dei secolari, oppure il
    Superiore maggiore competente, se si tratta dei suoi sudditi, comunichi la
    notizia di ciascuna ordinazione celebrata al parroco del luogo del
    battesimo, il quale la annoterà nel suo libro dei battezzati a norma del
    can. 535, § 2.    
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