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L'UNZIONE DEGLI INFERMI

Can. 998 - L'unzione degli infermi, con la quale la chiesa raccomanda al Signore sofferente e glorificato i fedeli gravemente infermi affinché li sollevi e li salvi, viene conferita ungendoli con olio e pronunciando le parole stabilite nei libri liturgici.

Capitolo I

LA CELEBRAZIONE DEL SACRAMENTO

Can. 999 - Oltre al vescovo possono benedire l'olio da usare nell'unzione degli infermi:

            1° coloro che per diritto sono equiparati al Vescovo diocesano;

            2° in caso di necessità, qualunque presbitero, però nella stessa celebrazione del sacramento.

Can. 1000 - § 1. Le unzioni siano compiute accuratamente con le parole, l'ordine e il modo stabiliti nei libri liturgici; tuttavia in caso di necessità è sufficiente un'unica unzione sulla fronte, o anche in altra parte del corpo, pronunciando integralmente la formula.

§ 2. Il ministro compia le unzioni con la propria mano, salvo che una grave ragione non suggerisca l'uso di uno strumento.

Can. 1001 - I pastori d'anime e i parenti degli infermi provvederanno che a tempo opportuno gli infermi siano alleviati mediante questo sacramento.

Can. 1002 - La celebrazione comune dell'unzione degli infermi, per più infermi simultaneamente, i quali siano adeguatamente preparati e ben disposti, può essere compiuta secondo le disposizioni del Vescovo diocesano.

Capitolo II

IL MINISTRO DELL'UNZIONE DEGLI INFERMI

Can. 1003 - § 1. Amministra validamente l'unzione degli infermi ogni sacerdote e soltanto il sacerdote.

§ 2. Hanno il dovere e il diritto di amministrare l'unzione degli infermi tutti i sacerdoti ai quali è demandata la cura delle anime, ai fedeli affidati al loro ufficio pastorale; per una ragionevole causa, qualunque sacerdote può amministrare questo sacramento con il consenso almeno presunto del sacerdote di cui sopra.

§ 3. A qualunque sacerdote è lecito portare con sé l'olio benedetto, perché sia in grado di amministrare, in caso di necessità, il sacramento dell'unzione degli infermi.

Capitolo III

A CHI VA CONFERITA L'UNZIONE DEGLI INFERMI

Can. 1004 - § 1. L'unzione degli infermi può essere amministrata al fedele che, raggiunto l'uso di ragione, per malattia o vecchiaia comincia a trovarsi in pericolo.

§ 2. Questo sacramento può essere ripetuto se l'infermo, dopo essersi ristabilito, sia ricaduto nuovamente in una grave malattia o se, nel decorso della medesima, il pericolo sia divenuto più grave.

Can. 1005 - Nel dubbio se l'infermo abbia già raggiunto l'uso di ragione, se sia gravemente ammalato o se sia morto, questo sacramento sia amministrato.

Can. 1006 - Si conferisca il sacramento a quegli infermi che, mentre erano nel possesso delle proprie facoltà mentali, lo abbiano chiesto almeno implicitamente.

Can. 1007 - Non si conferisca l'unzione degli infermi a coloro che perseverano ostinatamente in un peccato grave manifesto.

 

 

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