| Can.
    897 - Augustissimo sacramento è la
    santissima Eucarestia, nella quale lo stesso Cristo Signore è presente,
    viene offerto ed è assunto, e mediante la quale continuamente vive e cresce
    la Chiesa. Il sacrificio eucaristico, memoriale della morte e della
    risurrezione del Signore, nel quale si perpetua nei secoli il Sacrificio
    della Croce, è culmine e fonte di tutto il culto e della vita cristiana,
    mediante il quale è significata e prodotta l'unità del popolo di Dio e si
    compie l'edificazione del Corpo di Cristo. Gli altri sacramenti infatti e
    tutte le opere ecclesiastiche di apostolato sono strettamente uniti alla
    santissima Eucarestia e ad essa sono ordinati. Can.
    898 - I fedeli abbiano in sommo
    onore la santissima Eucarestia, partecipando attivamente nella celebrazione
    dell'augustissimo Sacrificio, ricevendo con frequenza e massima devozione
    questo sacramento e venerandolo con somma adorazione; i pastori d'anime che
    illustrano la dottrina di questo sacramento, istruiscano diligentemente i
    fedeli circa questo obbligo. Capitolo
    I LA
    CELEBRAZIONE EUCARISTICA Can.
    899 - § 1. La celebrazione
    eucaristica è azione di Cristo stesso e della Chiesa; in essa Cristo
    Signore, mediante il ministero del sacerdote, offre a Dio Padre se stesso,
    sostanzialmente presente sotto le specie del pane e del vino, e si comunica
    in cibo spirituale ai fedeli associati nella sua offerta. §
    2. Nella Sinassi eucaristica il popolo di Dio è chiamato a radunarsi in
    unità sotto la presidenza del Vescovo o, in dipendenza dalla sua autorità,
    del presbitero, che agiscono nella persona di Cristo, e tutti i fedeli che
    prendono parte, sia chierici sia laici, concorrono partecipandovi ciascuno a
    suo modo secondo il proprio ordine e la diversità di compiti liturgici. §
    3. La celebrazione eucaristica sia ordinata in modo che tutti coloro che vi
    partecipano traggano da essa abbondanza di frutti, per il conseguimento dei
    quali Cristo Signore ha istituito il Sacrificio eucaristico. Art.
    1 Il
    ministro della santissima Eucarestia Can.
    900 - § 1. Ministro, in grado di
    celebrare nella persona di Cristo il sacrificio dell'Eucarestia, è il solo
    sacerdote validamente ordinato. §
    2. Celebra lecitamente l'Eucarestia il sacerdote che non sia impedito per
    legge canonica, osservando le disposizioni dei canoni che seguono. Can.
    901 - Il sacerdote ha diritto di
    applicare la Messa per chiunque, sia per i vivi sia per i defunti. Can.
    902 - A meno che l'utilità dei
    fedeli non richieda o non consigli diversamente, i sacerdoti possono
    concelebrare l'Eucarestia, rimanendo tuttavia intatta per i singoli la
    libertà di celebrarla in modo individuale, non però nello stesso tempo nel
    quale nella medesima chiesa o oratorio si tiene la concelebrazione. Can.
    903 - Un sacerdote sia ammesso a
    celebrare anche se sconosciuto al rettore della chiesa, purché esibisca le
    lettere commendatizie del suo Ordinario o del suo Superiore, date almeno
    entro l'anno, oppure si possa prudentemente ritenere che non sia impedito di
    celebrare. Can.
    904 - Memori che nel mistero del
    Sacrificio eucaristico viene esercitata ininterrottamente l'opera della
    redenzione, i sacerdoti celebrino frequentemente; anzi se ne raccomanda
    caldamente la celebrazione quotidiana, la quale, anche quando non si possa
    avere la presenza dei fedeli, è sempre un atto di Cristo e della Chiesa,
    nel quale i sacerdoti adempiono il loro principale compito. Can.
    905 - § 1. Eccettuati i casi in
    cui, a norma del diritto, è lecito celebrare o concelebrare l'Eucarestia
    più volte nello stesso giorno, non è consentito al sacerdote celebrare
    più di una volta al giorno. §
    2 Nel caso vi sia scarsità di sacerdoti, l'Ordinario del luogo può
    concedere che i sacerdoti, per giusta causa, celebrino due volte al giorno e
    anche, se lo richiede la necessità pastorale, tre volte nelle domeniche e
    nelle feste di precetto. Can.
    906 - Il sacerdote non celebri il
    sacrificio eucaristico senza la partecipazione di almeno qualche fedele, se
    non per giusta e ragionevole causa. Can.
    907 - Nella celebrazione
    eucaristica ai diaconi e ai laici non è consentito proferire le orazioni,
    in particolare la preghiera eucaristica, o eseguire le azioni che sono
    proprie del sacerdote celebrante. Can.
    908 - E' vietato ai sacerdoti
    cattolici concelebrare l'Eucarestia con i sacerdoti o i ministri delle
    Chiese o delle comunità ecclesiali, che non hanno la piena comunione con la
    Chiesa cattolica. Can.
    909 - Il sacerdote non ometta di
    prepararsi diligentemente con la preghiera alla celebrazione del Sacrificio
    eucaristico, e, dopo averlo terminato, di renderne grazie a Dio. Can.
    910 - § 1. Ministro ordinario
    della sacra comunione è il Vescovo, il presbitero e il diacono. §
    2. Ministro straordinario della sacra comunione è l'accolito o anche un
    altro fedele incaricato a norma del can. 230, § 3. Can.
    911 - § 1. Hanno il dovere e il
    diritto di portare l'Eucarestia sotto forma di Viatico agli infermi, il
    parroco e i vicari parrocchiali, i cappellani, come pure il Superiore della
    comunità negli istituti religiosi clericali o nelle società di vita
    apostolica, nei riguardi di tutti coloro che si trovano nella casa. §
    2. Ciò deve fare qualsiasi sacerdote o un altro ministro della sacra
    comunione, in caso di necessità o con la licenza almeno presunta del
    parroco, del cappellano o del Superiore, i quali debbono poi essere
    informati. Art.
    2 Partecipazione
    alla santissima Eucarestia Can.
    912 - Ogni battezzato, il quale non
    ne abbia la proibizione dal diritto, può e deve essere ammesso alla sacra
    comunione. Can.
    913 - § 1. Per poter amministrare
    la santissima Eucarestia ai fanciulli, si richiede che essi posseggano una
    sufficiente conoscenza e una accurata preparazione, così da percepire,
    secondo la loro capacità, il mistero di Cristo ed essere in grado di
    assumere con fede e devozione il Corpo del Signore. §
    2. Tuttavia ai fanciulli che si trovino in pericolo di morte la santissima
    Eucarestia può essere amministrata se possono distinguere il Corpo di
    Cristo dal cibo comune e ricevere con riverenza la comunione. Can.
    914 - E' dovere innanzitutto dei
    genitori e di coloro che ne hanno le veci, come pure del parroco, provvedere
    affinché i fanciulli che hanno raggiunto l'uso di ragione siano debitamente
    preparati e quanto prima, premessa la confessione sacramentale, alimentati
    di questo divino cibo; spetta anche al parroco vigilare che non si accostino
    alla sacra Sinassi fanciulli che non hanno raggiunto l'uso di ragione o
    avrà giudicati non sufficientemente disposti. Can.
    915 - Non siano ammessi alla sacra
    comunione gli scomunicati e gli interdetti, dopo l'irrogazione o la
    dichiarazione della pena e gli altri che ostinatamente perseverano in
    peccato grave manifesto. Can.
    916 - Colui che è consapevole di
    essere in peccato grave, non celebri la Messa né comunichi al Corpo del
    Signore senza premettere la confessione sacramentale, a meno che non vi sia
    una ragione grave e manchi l'opportunità di confessarsi; nel qual caso si
    ricordi che è tenuto a porre un atto di contrizione perfetta, che includa
    il proposito di confessarsi quanto prima. Can.
    917 - Chi ha già ricevuto la
    santissima Eucarestia, può riceverla una seconda volta nello stesso giorno,
    soltanto entro la celebrazione eucaristica alla quale partecipa, salvo il
    disposto del can. 921, § 2. Can.
    918 - Si raccomanda vivissimamente
    che i fedeli ricevano la sacra comunione nella stessa celebrazione
    eucaristica; tuttavia a coloro che la chiedono per una giusta causa fuori
    della Messa venga data, osservando i riti liturgici. Can.
    919 - § 1. Chi intende ricevere la
    santissima Eucarestia si astenga per lo spazio di almeno un'ora prima della
    sacra comunione da qualunque cibo o bevanda, fatta eccezione soltanto per
    l'acqua e le medicine. §
    2. Il sacerdote, che nello stesso giorno celebra due o tre volte la
    santissima Eucarestia, può prendere qualcosa prima della seconda o terza
    celebrazione, anche se non sarà intercorso lo spazio di un'ora. §
    3. Gli anziani, coloro che sono affetti da qualche infermità e le persone
    addette alle loro cure, possono ricevere la santissima Eucarestia anche se
    hanno preso qualcosa entro l'ora antecedente. Can.
    920 - § 1. Ogni fedele, dopo che
    è stato iniziato alla santissima Eucarestia, è tenuto all'obbligo di
    ricevere almeno una volta all'anno la sacra comunione. §
    2. Questo precetto deve essere adempiuto durante il tempo pasquale, a meno
    che per una giusta causa non venga compiuto in altro tempo entro l'anno. Can.
    921 - § 1. I fedeli che si trovano
    in pericolo di morte derivante da una causa qualsiasi, ricevano il conforto
    della sacra comunione come Viatico. §
    2. Anche se avessero ricevuto nello stesso giorno la sacra comunione,
    tuttavia si suggerisce vivamente che quanti si trovano in pericolo di morte,
    si comunichino nuovamente. §
    3. Perdurando il pericolo di morte, si raccomanda che la sacra comunione
    venga amministrata più volte, in giorni distinti. Can.
    922 - Il santo Viatico per gli
    infermi non venga differito troppo; coloro che hanno la cura d'anime
    vigilino diligentemente affinché gli infermi ne ricevano il conforto nel
    pieno possesso delle loro facoltà. Can.
    923 - I fedeli possono partecipare
    al Sacrificio eucaristico e ricevere la sacra comunione in qualunque rito
    cattolico, fermo restando il disposto del can. 844. Art.
    3 Riti
    e cerimonie della celebrazione eucaristica Can.
    924 - § 1. Il sacrosanto
    Sacrificio eucaristico deve essere celebrato con pane e vino, cui va
    aggiunta un po' d'acqua. §
    2. Il pane deve essere solo di frumento e confezionato di recente, in modo
    che non ci sia alcun pericolo di alterazione. §
    3. Il vino deve essere naturale, del frutto della vite e non alterato. Can.
    925 - La sacra comunione venga data
    sotto la sola specie del pane o, a norma delle leggi liturgiche, sotto le
    due specie; però, in caso di necessità, anche sotto la sola specie del
    vino. Can.
    926 - Nella celebrazione
    eucaristica, secondo l'antica tradizione della Chiesa latina, il sacerdote
    usi pane azzimo, ovunque egli celebri. Can.
    927 - Non è assolutamente lecito,
    anche nel caso di urgente estrema necessità, consacrare una materia senza
    l'altra o anche l'una e l'altra, fuori della celebrazione eucaristica. Can.
    928 - La celebrazione eucaristica
    venga compiuta in lingua latina o in altra lingua, purché i testi liturgici
    siano stati legittimamente approvati. Can.
    929 - I sacerdoti e i diaconi, nel
    celebrare e nell'amministrare l'Eucarestia, indossino le vesti sacre
    prescritte dalle rubriche. Can.
    930 - § 1. Il sacerdote infermo o
    avanzato in età, se non può rimanere in piedi, può celebrare il
    Sacrificio eucaristico stando seduto, osservando sempre le leggi liturgiche;
    non però davanti al popolo, se non con licenza dell'Ordinario del luogo. §
    2. Il sacerdote cieco o affetto da qualche altra infermità celebra
    lecitamente il Sacrificio eucaristico usando un testo qualsiasi, tra quelli
    approvati, della Messa, con l'assistenza, se il caso lo esige, di un altro
    sacerdote o si un diacono o anche di un laico debitamente istruito, che lo
    aiuti. Art.
    4 Tempo
    e luogo della celebrazione eucaristica Can.
    931 - La celebrazione e la
    distribuzione dell'Eucarestia può essere compiuta in qualsiasi giorno e ora
    , eccettuati quelli che sono esclusi dalle norme liturgiche. Can.
    932 - § 1. La celebrazione
    eucaristica venga compiuta nel luogo sacro, a meno che in un caso
    particolare la necessità non richieda altro; nel qual caso la celebrazione
    deve essere compiuta in un luogo decoroso. §
    2. Il sacrificio eucaristico si deve compiere sopra un altare dedicato o
    benedetto; fuori del luogo sacro può essere usato un tavolo adatto, purché
    sempre ricoperto di una tovaglia e del corporale. Can.
    933 - Per una giusta causa e con
    licenza espressa dell'Ordinario del luogo, è consentito al sacerdote
    celebrare l'Eucarestia nel tempio di qualche Chiesa o comunità ecclesiale
    non aventi piena comunione con la Chiesa cattolica, allontanato il pericolo
    di scandalo. Capitolo
    II CONSERVAZIONE
    E VENERAZIONE DELLA SANTISSIMA EUCARESTIA Can.
    934 - § 1. La santissima
    Eucarestia: 1°
    deve essere conservata nella chiesa cattedrale o a questa equiparata, in
    ogni chiesa parrocchiale e nella chiesa o oratorio annesso alla casa di un
    istituto religioso o di una società di vita apostolica; 2°
    può essere conservata nella cappella privata del Vescovo e, su licenza
    dell'Ordinario del luogo, nelle altre chiese, oratori o cappelle private. §
    2. Nei luoghi sacri dove viene conservata la santissima Eucarestia, vi deve
    essere sempre chi ne abbia cura e, per quanto possibile, il sacerdote vi
    celebri la Messa almeno due volte al mese. Can.
    935 - Non è lecito ad alcuno
    conservare presso di sé la santissima Eucarestia o portarsela in viaggio, a
    meno che non vi sia una necessità pastorale urgente e osservate le
    disposizioni del Vescovo diocesano. Can.
    936 - Nella casa di un istituto
    religioso o in un'altra pia casa, la santissima Eucarestia venga conservata
    soltanto nella chiesa o nell'oratorio principale annesso alla casa;
    l'Ordinario può tuttavia permettere per una giusta causa che venga
    conservata anche in un altro oratorio della medesima casa. Can.
    937 - Se non vi si oppone una grave
    ragione, la chiesa nella quale viene conservata la santissima Eucarestia,
    resti aperta ai fedeli almeno per qualche ora al giorno, affinché possano
    trattenersi in preghiera dinanzi al santissimo Sacramento. Can.
    938 - § 1. La santissima
    Eucarestia venga custodita abitualmente in un solo tabernacolo della chiesa
    o dell'oratorio. §
    2. Il tabernacolo nel quale si custodisce la santissima Eucarestia sia
    collocato in una parte della chiesa o dell'oratorio che sia distinta,
    visibile, ornata decorosamente, adatta alla preghiera. §
    3. Il tabernacolo nel quale si custodisce abitualmente la santissima
    Eucarestia sia inamovibile, costruito con materiale solido non trasparente e
    chiuso in modo tale che sia evitato il più possibile ogni pericolo di
    profanazione. §
    4. Per causa grave è consentito conservare la santissima Eucarestia,
    soprattutto durante la notte, in altro luogo più sicuro e decoroso. §
    5. Chi ha cura della chiesa o dell'oratorio, provveda che la chiave del
    tabernacolo, nel quale è conservata la santissima Eucarestia, sia custodita
    con la massima diligenza. Can.
    939 - Le ostie consacrate vengano
    conservate nella pisside o in un piccolo vaso in quantità sufficiente alle
    necessità dei fedeli e, consumate nel debito modo le precedenti, siano
    rinnovate con frequenza. Can.
    940 - Davanti al tabernacolo nel
    quale si custodisce la santissima Eucarestia, brilli perennemente una
    speciale lampada, mediante la quale venga indicata e sia ornata la presenza
    di Cristo. Can.
    941 - § 1. Nelle chiese e negli
    oratori a cui è concesso conservare la santissima Eucarestia, si possono
    compiere esposizioni sia con la pisside, sia con l'ostensorio, osservando le
    norme stabilite nei libri liturgici. §
    2. Durante la celebrazione della Messa non vi sia nella stessa navata della
    chiesa o dell'oratorio l'esposizione del santissimo Sacramento. Can.
    942 - Si raccomanda che nelle
    stesse chiese e oratori ogni anno si compia l'esposizione solenne del
    santissimo sacramento prolungata per un tempo conveniente, anche se non
    continuo, affinché la comunità locale mediti e adori con intensa devozione
    il mistero eucaristico; però tale esposizione si faccia soltanto se si
    prevede una adeguata affluenza di fedeli e osservando le norma stabilite. Can.
    943 - Ministro dell'esposizione del
    santissimo sacramento e della benedizione eucaristica è il sacerdote o il
    diacono; in speciali circostanze sono ministri della sola esposizione e
    riposizione, ma non della benedizione, l'accolito, il ministro straordinario
    della sacra comunione o altra persona designata dall'Ordinario del luogo,
    osservando le disposizioni del Vescovo diocesano. Can.
    944 - § 1. Ove, a giudizio del
    Vescovo diocesano, è possibile, si svolga, quale pubblica testimonianza di
    venerazione verso la santissima Eucarestia e specialmente nella solennità
    del Corpo e Sangue di Cristo, la processione condotta attraverso le
    pubbliche vie. §
    2. Spetta al Vescovo diocesano stabilire delle direttive circa le
    processioni, con cui provvedere alla loro partecipazione e dignità. Capitolo
    III L'OFFERTA
    DATA PER LA CELEBRAZIONE DELLA MESSA Can.
    945 - § 1. Secondo l'uso approvato
    della Chiesa, è lecito ad ogni sacerdote che celebra la Messa, ricevere
    l'offerta data affinché applichi la Messa secondo una determinata
    intenzione. §
    2. E' vivamente raccomandato ai sacerdoti di celebrare la Messa per le
    intenzioni dei fedeli, soprattutto dei poveri, anche senza ricevere alcuna
    offerta. Can.
    946 - I fedeli che danno l'offerta
    perché la Messa venga celebrata secondo la loro intenzione, contribuiscono
    al bene della Chiesa, e mediante tale offerta partecipano della sua
    sollecitudine per il sostentamento dei ministri e delle opere. Can.
    947 - Dall'offerta delle Messe deve
    essere assolutamente tenuta lontana anche l'apparenza di contrattazione o di
    commercio. Can.
    948 - Devono essere applicate Messe
    distinte secondo le intenzioni di coloro per i quali singolarmente
    l'offerta, anche se esigua, è stata data e accettata. Can.
    949 - Chi è onerato dall'obbligo
    di celebrare la Messa e di applicarla secondo l'intenzione di coloro che
    hanno dato l'offerta, vi è ugualmente obbligato anche se , senza sua colpa,
    le offerte percepite sono andate perdute. Can.
    950 - Se viene offerta una somma di
    denaro per l'applicazione di Messe senza indicare il numero delle Messe da
    celebrare, questo venga computato in ragione dell'offerta stabilita nel
    luogo ove l'offerente dimora, a meno che non debba legittimamente presumersi
    che fu un'altra la sua intenzione. Can.
    951 - § 1. Il sacerdote che
    celebra più Messe nello stesso giorno, può applicare ciascuna di esse
    secondo l'intenzione per la quale è stata data l'offerta, a condizione
    però che, al di fuori del giorno di Natale, egli tenga per sé l'offerta di
    una sola Messa e consegni invece le altre per le finalità stabilite
    dall'Ordinario, essendogli consentito di percepire una certa retribuzione a
    titolo estrinseco. §
    2. Il sacerdote che concelebra nello stesso giorno una seconda Messa, a
    nessun titolo può percepire l'offerta per questa. Can.
    952 - § 1. Spetta al concilio
    provinciale o alla riunione dei Vescovi della provincia definire per tutta
    la provincia, mediante decreto, quale sia l'offerta da dare per la
    celebrazione e l'applicazione della Messa, né è lecito al sacerdote
    chiedere una somma maggiore; gli è tuttavia consentito accettare una
    offerta data spontaneamente, maggiore e anche minore di quella stabilita per
    l'applicazione della Messa. §
    2. Ove manchi tale decreto si osservi la consuetudine vigente nella diocesi. §
    3. Anche i membri di tutti gli istituti religiosi debbono attenersi allo
    stesso decreto o alla consuetudine del luogo, di cui ai §§ 1 e 2. Can.
    953 - Non è lecito ad alcuno
    accettare tante offerte di Messe da applicare personalmente, alle quali non
    può soddisfare entro l'anno. Can.
    954 - Se in talune chiese o oratori
    vengono richieste celebrazioni di Messe in numero maggiore di quante ivi
    possono essere celebrate, è lecito farle celebrare altrove, eccetto che gli
    offerenti non abbiano manifestato espressamente una volontà contraria. Can.
    955 - § 1. Chi intendesse affidare
    ad altri la celebrazione di Messe da applicare, le trasmetta quanto prima a
    sacerdoti a lui accetti, purché gli consti che sono al di sopra di ogni
    sospetto; deve trasmettere l'intera offerta ricevuta, a meno che non consti
    con certezza che la parte eccedente l'offerta dovuta nella diocesi, fu data
    in considerazione della persona; è tenuto anche all'obbligo di provvedere
    alla celebrazione delle Messe, fino a che non avrà ricevuto la prova sia
    dell'accettazione dell'obbligo sia dell'offerta pervenuta. §
    2. Il tempo entro il quale debbono essere celebrate le Messe, ha inizio dal
    giorno in cui il sacerdote che le celebrerà, le riceve, se non consti
    altro. §
    3. Coloro che affidano ad altri Messe da celebrare, annotino senza indugio
    nel registro sia le Messe che hanno ricevuto sia quelle che hanno trasmesso
    ad altri, segnando anche le loro offerte. §
    4. Qualsiasi sacerdote deve annotare accuratamente le Messe che ha ricevuto
    da celebrare e quelle cui ha soddisfatto. Can.
    956 - Tutti e ciascuno degli
    amministratori di cause pie o coloro che in qualunque modo sono obbligati a
    provvedere alla celebrazione di Messe, sia chierici sia laici, consegnino ai
    propri Ordinari, secondo modalità che essi dovranno definire, gli oneri di
    Messe ai quali non si sia soddisfatto entro l'anno. Can.
    957 - Il dovere e il diritto di
    vigilare sull'adempimento degli oneri di Messe, competono, nelle chiese del
    clero secolare, all'Ordinario del luogo, nelle chiese degli istituti
    religiosi o delle società di vita apostolica, ai loro Superiori. Can.
    958 - § 1. Il parroco come pure il
    rettore di una chiesa o di un altro luogo pio ove si è soliti ricevere
    offerte di Messe, abbiano un registro speciale, nel quale annotino
    accuratamente il numero delle Messe da celebrare, l'intenzione, l'offerta
    data e l'avvenuta celebrazione. §
    2. L'Ordinario è tenuto all'obbligo di prendere visione ogni anno di tali
    registri, personalmente o tramite altri.  
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